Manuale di ANTIBRACCONAGGIO

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Manuale di

ANTIBRACCONAGGIO Per guardie ittiche volontarie dell’Emilia Romagna

Damiano Gaudenzi




Manuale di antibracconaggio per guardie ittiche volontarie dell’Emilia Romagna

Un progetto di Damiano Gaudenzi Testi di Damiano Gaudenzi Claudio Castagnoli Marco Falciano

Venezia, marzo 2016


Indice Nella consapevolezza che un grave problema come quello del bracconaggio ittico in acque dolci, può essere arginato adeguatamente solo con azioni di tutela e di contrasto legislativo a livello nazionale ed europeo, questo progetto si concentra su un elemento che può comunque giocare un ruolo importante nel contrasto alla pesca di frodo, quello del volontariato con funzione di vigilanza e di salvaguardia. Alle guardie particolari volontarie che danno quotidianamente prova di grande senso civico, collaborando con le forze dell’ordine preposte alla tutela dell’ambiente, è dedicato questo Manuale di antibracconaggio, una guida per conoscere le caratteristiche, gli strumenti e le tecniche utilizzate dai bracconieri e per poter svolgere al meglio la propria funzione di garante di una fruizione sana del patrimonio acqueo dell’Emilia Romagna.

Capitolo 1

11

Capitolo 2

22

Capitolo 3

41

Capitolo 4

61

Capitolo 5

77

Extra

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Vademecum della guardia ittica volontaria 14 15 16 17

Leggi di riferimento Competenze Poteri Doveri

18 19 20 21

Reati Organizzazione Il sistema sanzionatorio Norme di comportamento

Il bracconaggio nell’Areale Padano 24 32

L’origine dell’emergenza Le caratteristiche del bracconiere

34 37

Le caratteristiche delle bande di bracconieri La filiera della pesca illegale

Gli strumenti del bracconaggio 44 46 48 50

Reti tramaglio Reti monofilo Bertovello Nasse, cogolli e lamettiere

52 54 56 58

Strumenti a strappo Sostanze tossiche Elettrostorditore Imbarcazioni

70 71 72 73 74 75

Zavorre e picchetti Sigarette e altri resti Bivacchi e accampamenti Segni nella vegetazione Tracce di pneumatici Imbarcazioni

Sulle tracce dei bracconieri 64 65 66 67 68 69

Azioni Reti Scaglie e interiora Cavi e batterie Taniche di diserbante Sacchi di nylon

Leggi e regolamenti sulla pesca in acque interne 100 Specie Ittiche dell’Emilia Romagna 106 Aree protette rete Natura 2000 119 Numeri utili


Introduzione Contributo di Claudio Castagnoli Comandante della Polizia Provinciale di Ferrara

Nel complimentarmi con Damiano Gaudenzi per questa coraggiosa opera che, probabilmente per la prima volta, tenta di aprire squarci di luce nel mondo oscuro della pesca di frodo, ma al tempo stesso fornisce utili informazioni a coloro che cercano, con tanta fatica, di contrastarlo, cercherò di porre all’attenzione del lettore alcune riflessioni su un fenomeno, a mio sommesso avviso, ancor troppo sottovalutato. Stiamo parlando di veri e propri predoni, nella stragrande maggioranza, almeno dai dati in mio possesso, provenienti dalla Romania e fra questi ancor più significativa la presenza di cittadini di Tulcea o Lipoveni. Spesso li ho definiti “vampiri” in quanto escono di notte e prima che faccia giorno hanno completato la propria illecita attività depauperando in maniera devastante, e purtroppo in molti casi anche irreversibile, quel patrimonio ittico, straordinario tesoro della provincia di Ferrara e di tante altre di quel paese meraviglioso che è l’Italia. Le sanzioni amministrative non hanno alcuna deterrenza contro costoro, tanto non le pagano e non c’è uno Stato capace di fargliele pagare. Ed a proposito di Stato e di statisti ho un ricordo ben impresso del Presidente Kennedy quando diceva: «non chiederti cosa il tuo Paese può fare per te, chiediti cosa puoi fare tu per il tuo Paese», che tradotto può significare ad esempio che ogni pescatore, senza mai esporsi, può annotare targhe e luoghi dove ha visto veicoli muoversi o persone agire in violazione delle regole, contribuendo così a creare una rete informativa senza uguali e convogliando queste notizie al mio indirizzo mail o a quello della Forza dell’Ordine della propria provincia. L’ideale, laddove possibile, sarebbe an6


che quello di allegare foto, magari georeferenziate col proprio smartphone il punto dove si è verificato l’episodio ed una descrizione dettagliata di quante erano le persone coinvolte. Non ci sono pregiudizi nei confronti di nessuno. Chi viene sorpreso a infrangere le leggi, soprattutto quando parliamo di metodi o attrezzi vietati, di qualunque nazionalità sia, va sanzionato e basta. Non so se questa idea potrà piacere, ma credo sia un modo per programmare interventi chirurgici, da parte delle Forze dell’Ordine, in alcune zone, ferma restando l’impossibilità di controllare centinaia di chilometri di canali. Un altro esempio di cittadinanza attiva sono le guardie volontarie, donne e uomini che a seguito di un corso, se hanno studiato e superato l’esame, dopo il giuramento diventano guardie giurate volontarie appunto, acquisendo la possibilità di elevare sanzioni. É quanto successo nella provincia di Ferrara, dove ringrazio il Prefetto per la grande sensibilità palesata su questo tema e la meravigliosa collaborazione coi Carabinieri, ma anche con la Questura, la Guardia di Finanza ed alcune polizie municipali. Tuttavia, servono nuove norme, unitamente ad una revisione della legislazione vigente che tenga conto delle mutazioni intercorse e dei nuovi strumenti adottati per la pesca abusiva. L’introduzione di sanzioni penali efficaci, l’obbligo che se questi predoni fanno morire il pesce le spese di smaltimento siano a loro carico. Serve che vengano obbligati a pagare le sanzioni, pena l’espulsione dal nostro paese, vogliamo l’Europa dei popoli, non dei delinquenti. Serve un fermo pesca nelle acque interne di tre mesi all’anno, su tutto il territorio nazionale con la stessa filosofia del fermo pesca i mare, rimborsando i pescatori di mestiere con un quarto del reddito dichiarato l’anno prima e lasciando la sola pesca con la canna e con l’obbligo di rimettere in acqua tutto il pescato. Serve che vengano ritirate delle licenze di pesca per quei pescatori di professione che si comportano male. Serve che non ci si lasci pochi e da soli a contrastare i malviventi. Serve che l’educazione civica e la sensibilizzazione ad una cittadinanza attiva e responsabile diventino pilastro 7


della formazione di tutte le persone sin dalla giovane età e che le istituzioni, e naturalmente anche chi le rappresenta, fungano da esempio di etica e di moralità. La natura è di tutti, ma se la perderemo moriremo tutti, diceva un vecchio capo indiano. I nostri figli e le generazioni a venire non devono ereditare un mondo morente ed esausto, ma vivo e meraviglioso come quello che abbiamo ereditato noi. Infine un pensiero rivolto ai probabili principali fruitori di questo manuale pratico, le guardie giurate volontarie ittiche, per esprimere la gratitudine che, come libero cittadino, coinvolto anche come padre, nutro nei confronti di tutti quelli che, a scapito del proprio tempo e dei propri hobby, si dedicano anche saltuariamente nell’azione di controllo e di scoperta degli illeciti, in particolar modo in campo ambientale ed, appunto, ittico, perché purtroppo la natura è fragile e ciò che ha costruito nei secoli, dagli equilibri ecologici alla diversità biologica degli ambienti terrestri, può svanire in pochi anni di sfruttamento senza regole. Se per vari motivi l’educazione civica è venuta meno in questo paese, è necessario che ciascuno di noi trovi il modo di esaltare e diffondere gli ideali del rispetto della natura e della cittadinanza attiva, cercando di far prevalere la logica della sostenibilità e della felicità, a scapito di quella consumistica, della crescita incondizionata e del profitto. I mutamenti climatici ed i disastri ecologici ed umanitari a cui stiamo assistendo sono un monito per tutti. Non c’è più tempo, dobbiamo svegliarci, ciascuno nel suo piccolo e nel proprio ruolo deve impegnarsi! In questo senso il pensiero Kennediano sulla responsabilità civile di tutti i cittadini, ha trovato nella nostra realtà ferrarese un approccio quantomeno nobile e produttivo, perché si è riusciti ad incanalare la voglia di fare di alcuni, fortunatamente sempre più numerosi, semplici singoli cittadini, poco preparati e disorganizzati, trasformando delle estemporanee ronde, in guardie volontarie, consapevoli del proprio ruolo, esperte nelle materie assegnate ed organizzate in una filiera della legalità, 8


che lavorano in sinergia con le altre forze dell’ordine ed i cittadini. Non costituiscono, come le braccia, solo un prolungamento operativo delle forze di polizia, ma sono tanti occhi vigili e preparati a vivere con la necessaria obiettività e responsabilità il proprio ruolo, senza preconcetti, attenti a non farsi guidare dell’impeto delle emozioni e delle passioni che rimangono comunque un patrimonio della propria personalità, ma che non devono incidere in alcun modo nel lavoro obiettivo di contrasto all’illegalità. Il contributo espresso da questi cittadini sarà senz’altro determinate e fondamentale, ma dovrà essere vissuto con grande rispetto di tutti e senza eccedere nell’esporsi, col rischio di suscitare rappresaglie e senza abusare mai del proprio potere, consapevoli che il valore più grande a cui deve tendere una guardia giurata volontaria è di essere giusti.

Claudio Castagnoli

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Capitolo 1 - Il bracconaggio nell’Areale Padano

Capitolo 1 Vademecum della guardia ittica volontaria

Da conoscere Poteri Doveri Norme di comportamento

16 17 21

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Manuale di antibracconaggio

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Capitolo 1 - Vademecum della guardia ittica volontaria

La guardia ittica volontaria Le guardie ittiche volontarie (GIV), sono cittadini che svolgono gratuitamente un servizio per la tutela dell’ambiente, con particolare attenzione agli ecosistemi acquatici, su tutto il territorio provinciale. Hanno funzioni di Polizia Amministrativa e quindi, quando svolgono il servizio, sono da considerarsi pubblici ufficiali. In molte regioni per operare devono essere affiliate ad un’associazione non profit che abbia un minimo di tesserati, e sono inoltre in stretto rapporto con la Polizia Provinciale, che ha il compito di istruirle e di coordinarle, tramite appositi corsi e strutture dedicate. Il servizio non è retribuito e non dà luogo ad un rapporto di lavoro con l’ente pubblico gestore. È previsto l’obbligo di prestare un minimo di ore di servizio mensili che può variare da provincia a provincia in quanto non esiste un univoco regolamento. Il ruolo di ogni GIV è quello di verificare che le leggi poste a tutela dell’ambiente, degli inquinanti e soprattutto della pesca in acque interne vengano rispettate. Per far si che ciò si verifichi, possono redigere verbali di accertata violazione sulla base dei quali viene erogata dagli organi competenti una sanzione amministrativa. Hanno l’obbligo di informare l’autorità giudiziaria di ogni fatto di rilevanza penale, promuovono l’informazione ambientale ed aiutano gli organi competenti nella protezione civile. Il contributo volontario delle guardie ittiche è fondamentale per migliorare la fruizione e la legalità degli ambienti acquatici, vista anche la carenza di uomini e di mezzi preposti alla salvaguardia ambientale su tutto il territorio nazionale. I cittadini che assumono questo ruolo hanno la possibilità di partecipare al processo di fruizione condivisa di un importante patrimonio naturalistico che caratterizza il territorio italiano, quello della fitta rete di fiumi e canali che caratterizza la Pianura Padana.

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Manuale di antibracconaggio

Leggi di riferimento per la guardia ittica volontaria La figura della guardia ittica giurata è prevista dalla legge italiana nel Testo Unico sulla Pesca, Regio Decreto dell’8 ottobre 1931 n° 1604. Nonostante la veneranda età della Legge in oggetto, la stessa è ancora in vigore. Art. 31 Le Province, i Comuni, i consorzi, le associazioni e chiunque vi abbia interesse possono nominare e mantenere a proprie spese, agenti giurati per concorrere alla vigilanza sulla pesca tanto nelle acque pubbliche, quanto in quelle private. Gli agenti debbono possedere i requisiti determinati dall’art. 81 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666, prestare giuramento davanti al pretore, ed essere singolarmente riconosciuti dal prefetto. Essi, ai fini della sorveglianza sulla pesca, hanno la qualità di agenti di Polizia Giudiziaria.

Legge 20 luglio 2004, nr. 189 Disposizioni concerni il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate. Art. 6 La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

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Capitolo 1 - Vademecum della guardia ittica volontaria

Competenze Le guardie giurate ittiche volontarie hanno competenze nella tutela e salvaguardia del patrimonio naturale con particolare riferimento a quello inerente gli ambienti acquatici. Oltre al controllo del corretto esercizio della pesca sportiva e professionale, sono addette anche ad alcuni atti di gestione delle acque, come i ripopolamenti ed il recupero della fauna ittica a rischio sopravvivenza. La guardia può intervenire in materia di bracconaggio e anche nei confronti di chi danneggia o inquina con rifiuti o altri materiali le sponde o i manufatti nei pressi delle acque interne. Le GIV hanno competenze nella: 1) disciplina e nei regolamenti inerenti la pesca sportiva e di mestiere nelle acque interne 2) disciplina degli scarichi nelle fognature e nei corsi d’acqua superficiali 3) disciplina per lo smaltimento dei rifiuti 4) applicazione dei regolamenti provinciali e regionali finalizzati alla tutela dell’ambiente

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Manuale di antibracconaggio

Poteri Le guardie giurate ittiche volontarie delle associazioni di protezione ambientale ed ittico venatorie sono pubblici ufficiali quando svolgono le funzioni d’interesse pubblico. Hanno inoltre autorità di Polizia Giudiziaria ovvero esercitano poteri autoritativi e certificativi nell’ambito dell’attività di protezione della fauna e della tutela ittica. L’unica differenza che le distingue da un corpo di Polizia, è di non poter disporre del monopolio della forza e non poter in nessun caso possedere un’arma. Legge di riferimento art. 357 del codice penale: Art. 357 Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

I POTERI DI UN PUBBLICO UFFICIALE 1. Assumere informazioni nel merito del proprio ambito di competenza specifica. 2. Ispezionare cose e luoghi, con l’esclusione della privata dimora. 3. Effettuare rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici. 4. Eseguire il sequestro cautelare delle cose che sono servite o siano destinate a commettere la violazione, delle cose la cui fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione costituisce violazione amministrativa, a meno che

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esse appartengano a persona estranea alla violazione. 5. Accertare le sanzioni amministrative previste dalla normativa nazionale e regionale in materia di pesca. 6. Redigere verbali nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore. 7. Chiedere informazioni, interpellare gli interessati e le persone informate senza adottare strumenti coercitivi.


Capitolo 1 - Vademecum della guardia ittica volontaria

Doveri Le GIV sono tenute alla stretta osservanza di quanto previsto dalle leggi nazionali, dalle disposizioni legislative regionali e dalle norme regolamentari provinciali vigenti. L’Agente ittico giurato, non può e non deve esimersi dal compiere il proprio dovere, durante i servizi di vigilanza di sua competenza, pena il reato di omissioni d’atti d’ufficio. Legge di riferimento art. 331 del codice penale: Art. 331 I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

I DOVERI DI UN PUBBLICO UFFICIALE 1. Comunicare senza ritardo all’Autorità Giudiziaria o ad un Ufficiale di Polizia Giudiziaria eventuali notizie di reato di cui vengano a conoscenza durante lo svolgimento del loro servizio. 2. Curare la compilazione dell’eventuale processo verbale, nulla omettendo di quanto contenuto a stampa nel modello, nonché compilare con cura ed esattezza i rapporti di servizio giornalieri. 3. Osservare strettamente il segreto d’ufficio.

4. Mantenere un comportamento irreprensibile in pubblico omettendo ogni discussione diretta o indiretta sul servizio con estranei allo stesso 5. Qualificarsi nell’esercizio proprie funzioni, mediante esibizioni dell’apposito decreto di nomina o distintivo. 6. Non obbligare il cittadino all’esibizione di documenti, fatte salve le sanzioni penali a carico di chi non “collabora” e non accompagnare coattivamente il cittadino negli uffici di polizia.

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Manuale di antibracconaggio

Reati Il pubblico ufficiale che omette o ritarda a denunciare all’autorità giudiziaria un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, è punibile con un ammenda amministrativa e nei casi più gravi con la reclusione fino ad un anno, I reati perpetrati dal pubblico ufficiale hanno l’aggravante che gli interessi offesi leniscono il corretto funzionamento della pubblica amministrazione e la tutela del suo prestigio, che può essere messi in pericolo dall’infedeltà o dalla disonestà del pubblico ufficiale. Per i reati di peculato (art. 314 c.p.), concussione (art. 317 c.p.) e corruzione (art.318, art. 319 e art. 320) scatta l’automatica estinzione del rapporto di lavoro non come sanzione disciplinare, ma come pena accessoria. É inoltre imposto alle amministrazioni un termine per iniziare il procedimento disciplinare che deve iniziare entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza irrevocabile di condanna ed essere ultimato entro 180 giorni dall’inizio.

REATI PERSEGUIBILI PENALMENTE

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Reati del Pubblico Ufficiale nei confronti della Pubblica Amministrazione:

Reati del privato cittadino nei confronti di un Pubblico Ufficiale:

1. Peculato 2. Malversazione a danno dello stato 3. Concussione 4. Corruzione 5. Abuso di ufficio 6. Rivelazione di segreti d’ufficio 7. Omissione di atti d’ufficio 8. Interruzione di servizio pubblico o di pubblica necessità 9. Falso in atti pubblici

1. Rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale 2. Falsa attestazione o dichiarazione sulla identità o su qualità personali proprie o di altri 3. Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale 4. Mancanza di collaborazione 5. Resistenza 6. Oltraggio


Capitolo 1 - Vademecum della guardia ittica volontaria

Organizzazione La guardia ittica volontaria svolge la sua attività liberamente, ma ha l’obbligo di coordinarsi con l’associazione di appartenenza comunicando con preavviso gli orari e i luoghi dove agirà. L’associazione a sua volta informa la polizia provinciale, che coordina l’attività di tutti i volontari, e deve sempre essere al corrente di quanti uomini sono impegnati e dove. Il coordinamento e la gestione tecnico-operativa delle guardie volontarie è affidata al Comandante del Corpo di Polizia Provinciale che, anche nell’esercizio di queste attività, è posto sul piano funzionale, alle dipendenze del Presidente della Provincia, il quale esercita funzioni di indirizzo e controllo conformemente alle disposizioni normative vigenti, impartisce direttive e sovrintende alle attività. I gruppi di guardie volontarie costituiti su base territoriale e facenti parte delle associazioni riconosciute, nominano il loro rappresentante, che funge da referente con il compito di fare da tramite tra la Provincia, le Associazioni ed i Gruppi al fine di favorire il coordinamento provinciale.

COME AVVIENE L’AZIONE DELLE GIV 1 Pianificazione

2

3

Comunicazione

Approvazione

Il responsabile delle guardie ittiche volontarie comunica le decisioni prese al comandante della Polizia Provinciale.

Il comandante della Polizia Provinciale approva il piano e riporta le ore di volontariato in un apposito registro man mano che vengono svolte.

10 I volontari decidono in autonomia un calendario indicativo con le date,i luoghi e i nomi delle persone impegnate nelle varie uscite.

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Manuale di antibracconaggio

Il sistema sanzionatorio Quando una violazione di legge prevede una sanzione, entriamo nel campo “punitivo” ove è prevista una scala proporzionata di violazioni tra le sanzioni amministrative e le sanzioni penali. Gli illeciti devono essere valutati esclusivamente rispetto a quello che la norma prevede come tali. Gli illeciti amministrativi che rientrano nelle competenze delle GIV, sono punibili con una sanzione amministrativa prevista da singole leggi e diffusa in eterogenea materia. Non determinano mai un procedimento penale ma in caso di contestazione attivano un contenzioso amministrativo con l’ente pubblico competente. Art. 8 All’accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che, oltre ad esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate.

COME AVVIENE LA SANZIONE

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1

Ispezione Assumere le informazioni

2

Accertamento Cognizione dei fatti da riportare sul verbale

3

Contestazione Coinvolgimento del soggetto trasgressore

4

Verbale di accertamento

5

Sequestro di materiale Viene meno la disponibilità

Il verbale di accertamento É una “fotografia” di quanto accaduto e accertato e deve sempre riportare: 1. Data, luogo e orario 2. Indicazione della sanzione principale o della sanzione accessoria 3. Le modalità per effettuare il pagamento 4. La sottoscrizione dell’organo accertatore e la sottoscrizione degli interessati che può esserci se c’è stata contestazione immediata.


Capitolo 1 - Il bracconaggio nell’Areale Padano

Norme di comportamento Ogni guardia ittica volontaria deve: a) mantenere un comportamento sempre corretto ed obiettivo in ogni circostanza. b) durante il servizio di vigilanza indossare, se in dotazione, la divisa assegnata dall’associazione e/o nucleo di appartenenza con relativo contrassegno di identificazione, se questo non è assegnato deve essere sempre identificabile. c) qualificarsi sempre, sia verbalmente, sia mediante presentazione del tesserino di riconoscimento. d) redigere con cura i verbali di competenza sul luogo e nell’immediatezza del fatto, in presenza dell’interessato. Qualora, per cause di forza maggiore, ciò non sia possibile, la guardia giurata volontaria deve motivarne le ragioni, per iscritto, nel verbale stesso. e) garantire l’inoltro immediato dei verbali al Comando di Polizia Provinciale. f) Segnalare al Comandante del Corpo di Polizia Provinciale o, in sua assenza, agli Ispettori ed agli Agenti, ogni informazione raccolta che si ritenga utile per la prevenzione e la repressione degli illeciti nelle materie di competenza. g) compilare per esteso, con diligenza, il foglio di servizio giornaliero dove devono essere annotati con completezza i fatti salienti delle operazioni compiute. h) partecipare ad eventuali corsi di aggiornamento organizzati dalla Provincia. i) osservare il segreto d’Ufficio. l) rispettare le leggi nonché il regolamento e le norme di servizio e impegnarsi a sensibilizzare le altre persone ai valori del volontariato svolto m) assumere atteggiamenti idonei ad evitare giudizi negativi per il prestigio ed il decoro della propria associazione e della Provincia.

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Capitolo 1 - Il bracconaggio nell’Areale Padano

Capitolo 2 Il bracconaggio nell’Areale Padano

Da conoscere L’identikit del lipoveno 33 Distribuzione delle bande di bracconieri 36 La filiera della pesca illegale 38

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Manuale di antibracconaggio

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L’emergenza che stanno vivendo le acque libere del Nord Italia è costituita dal bracconaggio ai danni delle specie ittiche. Prelevando il pesce in quantitativi superiori alla legge e con metodi illegali, i bracconieri costituiscono una seria minaccia all’equilibrio e alla salute degli ambienti acquatici. Porre un freno a queste attività criminose è tra i compiti primari di una guardia ittica, specialmente nel territorio regionale dell’Emilia Romagna, il più colpito dagli effetti di tale criticità. Fornire gli strumenti necessari al contrasto del recente e gravissimo aumento del fenomeno predatorio è l’obbiettivo del presente Manuale pratico di antibracconaggio, una guida che fornisce le conoscenze indispensabili per riconoscere gli strumenti e le pratiche in uso dai bracconieri. Rimuovere una rete in un’area non concessa alla pesca professionale, liberarne il pesce dalle maglie troppo fitte o troppo sottili, sequestrare natanti o gommoni in uso dai pescatori di frodo, sono solamente alcune delle attività che la GIV si troverà a svolgere sul territorio provinciale.

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Manuale di antibracconaggio

L’origine dell’emergenza

Dal primo semestre del 2012, tra le province di Ferrara e Rovigo, principalmente nel territorio Polesano e via via in tutto l’Areale Padano, si sta verificando con intensità sempre maggiore, il fenomeno del bracconaggio nelle acque interne: fiumi, laghi e canali. Nonostante la pesca illegale sia un problema che già da almeno un decennio interessa i corsi d’acqua del Nord Italia, gli episodi degli ultimi anni sono del tutto eccezionali e inediti. La causa di questa criticità è stata ricondotta all’insediamento, in alcune zone del Basso Veneto, di una popolazione proveniente dal delta del Danubio, di origine lipovena, localizzata nel comprensorio della città di Tulcea. I lipoveni sono un gruppo etnico di origine russa orientale approdati nell’area che corrisponde oggi alla regione della Dobrogea, a partire dalla metà del XVIII secolo, dopo lo scisma della Chiesa ortodossa. Sulle rive del Danubio a partire dai primi dell’Ottocento hanno fondato villaggi e attività dedite alla pesca. Questo popolo basa la sua cultura e il suo sostentamento sulla tradizionale attività della pesca con le reti, senza minimamente preoccuparsi dell’impatto ambientale che ne deriva, al punto da aver impoverito di fauna ittica, in modo quasi irreversibile, l’intero enorme bacino del Delta del Danubio, creando un enorme conflitto tra le proprie usanze millenarie e le esigenze di una zona che rappresenta allo stesso tempo, un’importante meta turistica e un’incredibile riserva naturale da preservare. Nel distretto di Tulcea si conta una delle più grandi concentrazioni di pescatori professionali d’acqua dolce in Europa, con intere famiglie dedite da generazioni al prelievo di pesce dalle acque del Delta. Le attività si concentrano nei villaggi e nelle cittadine che sorgono tra le isole, i canali e le paludi che genera il maestoso delta di uno dei fiumi più importanti d’Europa. Come si può notare nella mappa riportata nelle pagine seguenti, i pescatori lipoveni con licenza di pesca professionale, sono originari soprattutto delle città di Mila 23, Sulina, Sarichio, Sfintu Gheorghe e Grindu.

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Capitolo 2 - Il bracconaggio nell’Areale Padano

Popolazione rumena per etnie (dati Census 2011)

Numero

Percentuale (%)

16,792,868

88,9

1,227,623

6,5

Rom

621,573

3,3

Ucraini

50,920

0,3

Tedeschi

36,042

0,2

Turchi

27,698

0,1

Lipoveni

23,487

0,1

Rumeni Ungheresi

Ucraina Ungheria

Moldavia

Serbia Bulgaria

Distribuzione dei Lipoveni in Romania Legenda 0-10%

Scala 10-30%

30-50%

80-90%

0

100

km

27


Ua

Danubio

Hu

Md

Grindu

Romania Rs

Laghi Crapina

Bg

0

200

km

P

Luncavita

Ceatalchioi Isaccea

Parches Somova TULCEA

S

io

Dorobantu

Danub

Sa

L

Numero licenze di pesca di mestiere nel delta del Danubio Scala

Legenda <20

50-100

20-50

>100

(licenze)

Ceamurlia de Jos

0

10

km

Acque interne

Jur


Chilia Vechie

Braccio Cernovc a

io

Periprava

b nu a D Pardina

Letea

i

Mila 23

Braccio Sulina Bra Sfâ ccio ntu Ghe

Crisan Sulina org

he

Iazurile

Sarichioi

Mahmudia Murighiol

Caroarman

Dunavâţu de Jos

Sfântu Gheorghe

Lago Razim

Jurilovca Mar Nero


Manuale di antibracconaggio

Per ovviare alla minaccia rappresentata dalla pesca sconsiderata dei pescatori lipoveni alla biodiversità del Delta del Danubio, decretato nel 2006 dall’Unesco, patrimonio dell’Umanità, l’Istituto Nazionale per la Ricerca e lo Sviluppo del delta del Danubio, ha dovuto adottare seri provvedimenti al fine di limitare l’attività di pesca a determinati periodi dell’anno e istituire severe azioni di controllo. Gli interventi principali sono stati due: il divieto totale di cattura dello storione per dieci anni, che durerà fino alla fine del 2016 e l’utilizzo di forze speciali dell’esercito in funzione di antibracconaggio. Queste decisioni, sono state interpretate dagli stessi lipoveni, come limiti insormontabili e vera minaccia per il mantenimento della propria sussistenza e delle proprie tradizioni. Dopo un breve periodo di proteste e di agitazioni, ecco quindi iniziare un esodo verso altre nazioni, di quella parte del popolo lipoveno, meno incline ai cambiamenti e fedele alla propria cultura, quelli che lo stato rumeno, con l’introduzione delle nuove norme, ha ridefinito come bracconieri. Spagna e Italia sono i due paesi che hanno registrato le maggiori quote di arrivi a partire dall’anno 2012. In Italia, hanno ritrovato nel fiume Po e nei suoi affluenti l’habitat ideale per poter continuare a svolgere quello in cui sono più esperti, la tecnica della pesca con le reti, e con tutta una serie di tecniche fortemente catturanti che verranno approfondite nelle prossime pagine. Purtroppo le prime comunità di questi individui hanno trovato terreno fertile fin da subito: abbondanza di pesce d’acqua dolce, specialmente di prede che popolano o popolavano lo stesso Danubio, mancanza di controlli adeguati e di personale addetto e mancanza di leggi penali sul prelievo, il trasporto e la vendita di pesce delle acque interne. A questo si aggiunge la complicità di alcuni italiani e la facilità con cui certe province hanno rilasciato regolari licenze di pesca professionale, regolarizzando di fatto un’attività bandita nel Delta del Danubio e che ora sta minacciando, in modo drasticamente veloce l’intero patrimonio ittico dell’ Areale Padano.

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Capitolo 2 - Il bracconaggio nell’Areale Padano

I lipoveni non sono gli unici a svolgere la pesca di frodo, sul territorio sono presenti anche minoranze di nazionalità ungherese, che si dedicano soprattutto alla pesca del siluro a strappo o con captazione elettrica. Sono tristemente noti con il soprannome di “predoni del Po” e per anni hanno lottizzato il Grande Fiume, pescando senza alcun tipo di licenza o di controllo e prelevando tutto il pesce catturato al fine di autoconsumo o per rivenderlo in Ungheria. Anche se in calo numerico rispetto al passato, i pescatori di professione che violano la legge sono anche italiani e il più delle volte pescano in zone vietate o con strumenti non consentiti. Ci sono anche casi di bracconieri italiani che appoggiano o collaborano con quelli stranieri e viceversa, bracconieri stranieri che operano all’interno del business di Italiani. Da ultimo è doveroso ricordare, anche se non verrà trattato in questo manuale, il fenomeno del flying fish ovvero del pesce che, catturato nelle acque libere, non viene destinato al commercio alimentare ma viene riservato ai gestori di strutture di pesca sportiva, che fondamentalmente lucrano su un bene collettivo, sottratto al suo habitat naturale e costretto a migrare in acque private e mal gestite.

Nazionalità dei bracconieri nell’Areale Padano Rumeni 80% Rumeni 10% Ungheresi 8% Italiani 1% Albanesi 1% Cinesi

90% Lipoveni 10% Altre etnie

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Manuale di antibracconaggio

Le caratteristiche del bracconiere

I bracconieri lipoveni sono una figura inedita nel panorama italiano della pesca illegale, la loro è una predazione professionale e costante, nessuna attività di bracconaggio aveva mai inciso così tanto sugli ecosistemi e sulla salute delle acque. Questo perché non agiscono come singolo individuo ma sono parte di una vera e propria organizzazione criminale votata al commercio di pesce. I lipoveni meritano di essere annoverati come i più esperti e dediti pescatori di acque dolci mai esistiti ma allo stesso tempo vanno considerati per quello che sono: barbari dell’acqua, primitivi che non conoscono alcuna regola se non quella dello sfruttamento delle risorse ittiche naturali. L’unica cultura che possiedono è quella della pesca sistematica e non sostenibile di tutte le specie ittiche. Preferiscono catturare grandi quantitativi e rivenderli a prezzi bassi, piuttosto che pescare in maniera selettiva e portare sui mercati quantità minori a prezzi maggiori. Agiscono di notte e non lasciano nulla al caso, hanno strumenti e mezzi adeguati ed un’ottima conoscenza del territorio oltre che delle tecniche migliori per ogni corso d’acqua. Sono spregiudicati e senza scrupoli, qualsiasi tecnica e qualsiasi strumento è lecito, non fanno distinzioni nemmeno tra i pesci, ogni specie ha in primis un interesse alimentare e di conseguenza commerciale. Qualsiasi pesce può essere sfruttato, da quelli più pregiati, come il siluro e lo storione che finiscono nei mercati dell’Est a quelli con scarso valore alimentare che invece possono essere venduti a società che li trasformano in sfarinati per allevamento di bassa qualità. Altra caratteristica singolare dei lipoveni è di conoscere bene le leggi e di agire sempre nella consapevolezza delle libertà e delle scappatoie che leggi antiquate o inadeguate possono offrire. É stato riportato dalle forze dell’ordine come ognuno di questi individui abbia sempre a disposizione un avvocato che, in situazioni rischiose, entra in gioco per proteggere il suo assistito e riuscire a farlo sfuggire alla condanna.

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Capitolo 2 - Il bracconaggio nell’Areale Padano

L’identikit del lipoveno Il bracconiere lipoveno o “predone del fiume”, agisce come membro di una banda all’interno di una filiera illegale della pesca. Opera in maniera sistematica e quotidiana, prettamente di notte, con tecniche invasive e strumenti sovradimensionati. Conosce bene la legge e grazie alla collaborazione di avvocati specializzati, riesce a sfruttarne le lacune o i limiti. Si muove su un ampio territorio e agisce nelle aree meno accessibili e monitorate. Esperto

Nomade

Criminale

I lipoveni sono tra i migliori pescatori di acqua dolce grazie alle loro conoscenze e tradizioni plurisecolari.

Il popolo lipoveno è abituato a spostarsi a seconda delle risorse idriche e ittiche che offre il territorio.

Alcuni lipoveni oggi in Italia, sono già stati condannati per bracconaggio nel loro paese d’origine.

Affiliato

Predone

Legalmente assistito

Le bande si spartiscono il territorio in maniera strategica mantenendo contatti e collaborando le une con le altre.

I bracconieri del delta del Danubio non fanno distinzione tra le specie ittiche, tutte hanno un valore commerciale.

I bracconieri conoscono bene le leggi e grazie all’aiuto di avvocati specializzati, cercano di aggirarle in ogni modo.

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Manuale di antibracconaggio

Le caratteristiche delle bande

I bracconieri lipoveni, sono organizzati in bande o clan costantemente in contatto tra di loro e che fanno riferimento ad un capo e alla sua abitazione come quartier generale. Ogni banda può gestire una zona precisa oppure variare e spostarsi all’interno dell’ampio territorio della Pianura Padana. Oltre ai membri già stabilitisi sul territorio italiano, le bande possono contare su numerosi giovani che dalla Romania vengono a lavorare periodicamente per uno dei capi che gestiscono il commercio. I lipoveni sono stati in grado in pochi anni di creare una vera e propria rete illegale che copre l’intero Areale Padano, dai territori romagnoli della bassa pianura, fino al mantovano a nord, in ampiezza, la loro presenza è certa fino al territorio di Pavia. La provincia di Ferrara, con più di 4000 km di rete idrica, è il fulcro dell’organizzazione mentre è il rodigino il territorio dove si sono insediate le prime bande. Ogni banda è in grado di organizzare anche 2 o 3 carichi a settimana da 30 quintali ciascuno. Pesce che viene venduto in parte sui mercati ittici locali, sopratutto nel Veneto, da quei “bracconieri legalizzati” che possiedono la licenza di pesca professionale italiana e si sono dotati di partita Iva. La maggior parte del bottino oltrepassa i confini italiani e arriva sul mercato nero dell’Est, dove viene ridistribuito verso varie destinazioni: dall’alimentazione umana a quella animale. Si tratta di un sistema criminale, una vera e propria mafia che può contare, oltre che su una rete commerciale rodata, su un sistema di informatori, autisti, avvocati, rivenditori e collaboratori vari. La presenza delle bande si estende a macchia di leopardo nelle aree del delta del Po, anche se è in provincia di Ravenna che si assiste alla maggior concentrazione di bracconieri, come si evidenzia nella mappa riportata nelle pagine seguenti. Le abitazioni sono strategiche in quanto si trovano in concomitanza di fiumi o canali, da cui hanno un accesso facilitato, e vicino alla rete autostradale, attraverso la quale avvengono gli spostamenti dei carichi. L’autostrada A14 Milano-Taranto, A22 del Brennero, E70 e la statale Romea, sono le vie più utilizzate. 34


Capitolo 2 - Il bracconaggio nell’Areale Padano

Ruoli e mansioni Una banda è generalmente composta da un numero variabile di bracconieri che va dalle 4 alle 12 unità e da un capo che ne gestisce l’attività. Le bande sono distribuite a tappeto su gran parte del territorio a est della Pianura Padana, in prossimità dei corsi d’acqua e collaborano tra di loro per la spartizione del pescato. Vedetta

Navigazione

Cattura

Le vedette controllano che non ci siano presenze estranee nei paraggi e avvisano in caso di problemi.

I lipoveni si spostano in acqua solitamente con barche a remi, chi conduce la barca, dirige anche l’operazione.

L’azione principale del bracconaggio è la cattura con le reti che avviene con rapidità e precisione.

Eviscerazione

Trasporto

Commercio

I bracconieri si dedicano anche alla lavorazione delle specie che necessitano di essere eviscerate.

Individui esterni alla banda trasportano il pesce in furgoni frigo dall’Italia alla Romania, Ungheria o Grecia.

Il capobanda, a volte dotato di licenza, si occupa della vendita del pesce e dei contatti con le altre bande.

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Brescia

E70

Lago di Garda

Verona

Ogl 200

io

km

Asola (Mn)

Scala 0

A22

0

20

km

Parco del Mincio Bozzolo (Mn)

Min cio

Parco Regionale Oglio Sud A22

Po

Mantova

S

Ta ro

A1

Parma

o ar n Pa Modena

S.Felice sul Panaro (Mo) BOLOGNA

A1

Distribuzione delle bande di bracconieri nell’Areale Padano Legenda Banda di bracconieri

Acque interne

Parchi naturali

Rete autostradale


Vicenza

Padova (Pd)

SS

16

E70

Parco Regionale dei Colli Frassinelle (Ro) Euganei

A13

Cavarzere (Ve) Loreo (Ro)

Adria (Ro)

Adige

Frassinelle (Ro)

Po

Vallone di Canaro (Ro)

Corbola (Ro) Ro (Ro) Ostellato (Fe)

Scortichino (Fe)

Parco Regionale Veneto del Delta del Po Ca’ Mello(Ro)

Po di Volano

Ferrara Vigarano Pieve (Fe)

Cavanella Po (Ro)

Portomaggiore (Fe)

Consandolo (Fe)

Reno Longastrino (Fe) Alfonsine (Ra) Pieve Masiera (Ra) A1

Anita (Fe) Parco del Delta del Po S.Alberto (Ra) Ravenna SS1 6

A1 3

Argenta (Fe)


La filiera della pesca illegale 1

Approccio

Il furgone in uso dai bracconieri, generalmente di colore bianco, preceduto da una macchina vedetta, si dirige sul luogo designato per l’azione di cattura.

2

Posa delle reti

Una volta sul posto, i bracconieri entrano in azione a bordo di un’imbarcazione, mentre furgone e macchina si spostano, restando nei paraggi.

3

Cattura

Le reti, svolto il loro lavoro, vengono ritirate velocemente a riva e il pesce viene stipato dentro al furgone, a volte già chiuso dentro a grandi sacchi.

4

Eviscerazione

Il pesce fa ritorno alla base dove viene smistato, selezionato e lavorato. Vengono tolte le viscere quando necessario e poi sfilettato e congelato.

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Carico

Un’autista raccoglie il pesce delle varie bande, il trasporto avviene in condizioni igieniche non idonee, il pesce viene solo ricoperto con un po’ di ghiaccio.

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Trasporto e commercio

Il camion riparte in direzione dell’Est Europa, si suppone che il grosso del commercio avvenga in Romania, Ungheria, Moldavia e Grecia.

Legenda Bracconaggio Lavorazione

Fase Notturna

Vendita

Fase Diurna


1. Approccio

2. Posa delle reti

3. Cattura

4. Eviscerazione

5. Carico

6. Trasporto e commercio

Ita

lia

Ita

lia Ita

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Capitolo 1 - Il bracconaggio nell’Areale Padano

Capitolo 3 Gli strumenti del bracconaggio

Da conoscere Reti tramaglio L’elettrostorditore Imbarcazioni

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41


Manuale di antibracconaggio

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Capitolo 3 - Gli strumenti del bracconaggio

I bracconieri nelle loro azioni di cattura illecita, si servono di strumenti invasivi e fuori legge che consentono la cattura del pesce in grandi quantitativi, senza particolari sforzi. Non tutti gli strumenti in uso sono illegali, alcuni sono utilizzati anche nelle regolari attività di pesca professionale in acque interne ma non ne vengono rispettate le dimensioni e la collocazione prevista dalla legge. Saper riconoscere e distinguere le casistiche a norma da quelle irregolari è tra i compiti fondamentali della GIV e il manuale, grazie ai rimandi alle leggi regionali sulla pratica della pesca in acque interne, consente di operare questa distinzione. Le reti sono lo strumento che viene utilizzato più frequentemente nel bracconaggio ittico, in alcuni casi in provincia di Ferrara, ne sono state sequestrate anche di lunghezza superiore al chilometro. I pescatori di mestiere con regolare licenza possono utilizzare solamente un ristretto numero di attrezzi sottostando a determinati limiti di numero e dimensione. Il manuale descrive anche tutta una serie di attrezzi ancor più letali come l’elettrostorditore o le sostanze fitosanitarie, il cui uso è punito penalmente dalla legge italiana.

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Manuale di antibracconaggio

Reti tramaglio

Lunghezza 0,1-4km

Altezza 1-2m

Maglia 4-10cm

Il filare tramagliato o tramaglio, è lo strumento simbolo del bracconaggio in Italia, si tratta di una rete rettangolare composta da tre livelli di maglie di diversi diametri, intrecciate e legate insieme. É dotata di galleggianti di plastica nella parte superiore e di zavorre di piombo o di pietra in quella inferiore. Può essere anche privata dei galleggianti e munita di un cordino galleggiante per rimanere sotto il pelo dell’acqua, risultando così quasi totalmente invisibile. La rete viene tesa con l’ausilio di pali o picchetti disposti accuratamente vicino al pelo dell’acqua e può essere stesa per svariate centinaia di metri. I tramagli, avendo una maglia molto più fitta rispetto alle reti monofilo, sono più efficaci e catturano senza difficoltà tutti i pesci che si vanno ad impigliare in una delle tre maglie, a seconda della loro taglia. Le reti a tramaglio di fattura tradizionale italiana si riconoscono in quanto realizzate in cordino marrone e con i galleggianti di colore rosso o arancione. 44


Capitolo 3 - Gli strumenti del bracconaggio

Funzionamento del tramaglio Prima maglia

Seconda maglia

Terza maglia

Il pesce di piccola o media taglia attraversa la prima maglia di 8-10 cm senza alcuna difficoltà.

La seconda maglia, di dimensioni leggermente inferiori 4-6 cm, viene a sua volta superata.

La terza maglia, di diametro ancora inferiore, risulta invece fatale al pesce che rimane impigliato.

Effetti sul pesce Le reti tramaglio quando dotate di maglie troppo strette, possono catturare anche il pesce novello e mettere a rischio la riproduzione naturale, producendo un grave impatto sull’habitat. Il tramaglio, vista la complessità dalla triplice intrecciatura, più viene messo in tensione e più tende a stringersi sulla preda, portandola in certi casi anche al soffocamento.

COSA DICE LA LEGGE (p. 84) Ad ogni pescatore in possesso della licenza per la pesca professionale è consentito l’uso della rete a tramaglio segnalata in maniera adeguata, purché non a strascico e purché non venga occupata più della metà dell’intero corso d’acqua.

Misure e uso consentito 25m 1,5m

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Manuale di antibracconaggio

Reti monofilo

Lunghezza 0,1-1km

Altezza 1,5-3m

Maglia 8-12cm

Le reti monofilo sono acquistate in Grecia o Turchia e realizzate in monofilo sintetico o semi-sintetico, molto sottile e con maglie di circa 8-10 cm. La peculiaritĂ di queste reti è di essere galleggianti o semi-galleggianti, grazie alle piccole sfere di sughero bianco e/o di un cordino azzurro con un’anima in materiale galleggiante che permettono alla rete di rimanere perpendicolare al fondale. Il sistema viene fissato alla riva su appositi pali o su arbusti che naturalmente crescono sulle rive e zavorrato in acqua con pesanti sacchi o pietre. Grazie a questi stratagemmi, le reti risultano molto difficili da individuare sia da terra che dall’acqua. Le reti monofilo vengono distese secondo tecniche precise e in modo da essere il piĂš catturanti possibile nel minor tempo a disposizione. Se collegate tra loro, possono misurare anche diversi chilometri di lunghezza, per un massimo di 3 metri di altezza. 46


Capitolo 3 - Gli strumenti del bracconaggio

Uso delle reti monofilo Lungoriva

Trasversale

Zig zag

La rete segue parallelamente la riva, è un metodo veloce, pratico e abbastanza sicuro visto che risulta praticamente invisibile.

La rete è tirata da una sponda all’altra in modo da chiudere il passaggio, è la tecnica più veloce e più utilizzata dai predoni.

Le reti sono unite a zig zag in modo da formare un sistema complesso che non lascia scampo al pesce. Il metodo è efficace ma più visibile.

Effetti sul pesce Le reti monofilo sono molto sottili e risultando quasi invisibili, sono particolarmente efficaci nell’imprigionare il pesce anche al minimo sfioramento. Una volta impigliato, il pesce agitandosi può subire delle lacerazioni causate dalle maglie larghe e dal ridotto diametro del filo che risulta molto tagliente. In caso di liberazione, può riportare infezioni e danni permanenti.

COSA DICE LA LEGGE (p. 84) L’uso delle reti monofilo non è previsto dalla legge italiana, tali strumenti sono quindi da considerarsi illegali. Il regolamento regionale 16 agosto 1993, prevede per quanto riguarda la pesca professionale nelle zone di pesca “A”, l’uso

esclusivo e limitato ai seguenti strumenti: filare tramagliato, bilancione, bilancella, bilancino, guada, bertovello, durlindana, tirlindana, mazzachera, tramaglione e sparviero. Non è consentito l’uso contemporaneo di più di uno di questi attrezzi.

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Manuale di antibracconaggio

Bertovello

3-50m

Altezza 0,3-2m

Maglia 2-6cm

Sacca

Ali

Tiranti

Lunghezza

Camere Sistema ad imbuto

Il bertovello è una trappola mobile, appartengono a questa tipologia, gli strumenti che possono rimanere in azione per più giorni consecutivi e venire controllati ogni volta che deve essere prelevato il pesce, per poi essere ricollocati nuovamente nello stesso punto o in un altro. Il bertovello è un sistema realizzato con una rete fissata a cerchi di legno o di plastica di diametri decrescenti. É composto da una serie di camere a forma di cono, che consentono al pesce di muoversi solo verso l’interno intrappolandolo in una sacca di rete. Tra i vantaggi vi è la possibilità, quando non in pesca di essere chiuso a fisarmonica occupando poco spazio a bordo, mentre tra gli svantaggi la visibilità e la lunga preparazione che richiede la messa in pesca del sistema, con lunghi pali di legno da piantare sul fondo per sorreggerlo. In genere i bertovelli vengono immersi in fiume e nelle valli, con un’esca all’interno per attirare maggiormente la preda. 48


Capitolo 3 - Gli strumenti del bracconaggio

Uso del bertovello Singolo

In serie

Il bertovello può essere dotato di ampie ali di rete e viene posto al centro del letto del fiume, in modo da ostruire il passaggio ai pesci e incanalarli verso il sistema di camere.

Più bertovelli disposti uno vicino all’altro, formano una serie che viene usata generalmente per coprire ampie aree vallive cercando di chiudere i passaggi utilizzati dei pesci.

Effetti sul pesce Il bertovello, pur non essendo devastante quanto altri strumenti da posta, può costituire un problema nel momento in cui viene utilizzata una maglia troppo stretta che intrappola nel fondo dell’imbuto qualsiasi pesce di qualsiasi taglia. Il sacco può essere aperto per prelevare il pesce e poi richiuso senza dover mettere mano al resto della struttura, questo può avvenire anche diverse volte.

COSA DICE LA LEGGE (p. 85) Il bertovello è consentito dalla legge in uso singolo o in serie, purchè sia rispettata la distanza minima reciproca di 30 metri se dotato di ali e di 5 metri se sprovvisto. Le ali non devono occupare più della metà del corso d’acqua.

Misure e uso consentito 30m

5m 30m

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Manuale di antibracconaggio

Nasse, cogolli e lamettiere Lamettiera

Cogollo

Nassa

Nasse, cogolli e lamettiere sono strumenti maggiormente selettivi e utilizzati in minor quantità dai bracconieri dell’est, mentre il loro uso è più frequente tra i pescatori o bracconieri locali. Questi strumenti non sempre sono fuori legge, ma il loro uso è regolato dalle leggi sulla pesca. Le nasse sono utilizzati soprattutto per piccoli pesci, ne esistono con diverse forme e dimensioni e sono realizzate con un materiale più rigido rispetto alle reti, generalmente metallico. I cogolli assomigliano molto per il sistema di cattura ai bertovelli, ma hanno dimensioni più piccole e non fanno uso delle ali laterali. Le lamettiere, chiamate anche palamiti, sono costituite da una serie di ami di generose dimensioni, legati ad una corda o lenza madre molto resistente. Sono pensate per i predatori e fanno uso di pesce intero o porzionato come esca. Le lamettiere sono stese nel letto del fiume e catturano soprattutto il pesce siluro. 50


Capitolo 3 - Gli strumenti del bracconaggio

Uso delle nasse, cogolli e lamettiere Lamettiera

Cogolli

Nasse

Le lamettiere vengono legate da una riva all’altra del fiume e lasciate in pesca per diverso tempo.

I cogolli possono trovarsi legati lungo la riva oppure immersi di traverso al corso del fiume o canale.

Le nasse, data l’esigua dimensione e costo, vengono collocate a gruppi in punti strategici del fiume.

Effetti sul pesce Le lamettiere sono tra gli strumenti più crudeli e meschini in uso dai bracconieri. Il loro funzionamento è basato sull’istinto dei predatori che attaccano l’esca liberando l’enorme e affilato amo. I pesci che rimangono vittime della trappola, cercano di liberarsi ma sono di fatto appesi ad una robusta corda legata ad un albero o ad un grosso peso. La morte può giungere per stress o soffocamento.

COSA DICE LA LEGGE (p. 91) La legge regionale dell’Emilia Romagna, stabilisce l’uso delle nasse con maglie non inferiori a 12 mm e cogolli con diametro massimo di 1,5m e maglia non inferiore ai 10mm. Le lamettiere sono vietate e sono da non confondere con la tirlindana,

lenza a più ami per la pesca al traino o con la lenza per la pesca a mano concessa nel limite di tre unità per pescatore, con non più di tre ami innescati su ciascuna.

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Manuale di antibracconaggio

Strumenti a strappo

Ancorette

Ancorette con siliconi Filare di ami

La pesca a strappo è una tecnica vietata, che consiste nel lanciare un’ancoretta priva di esca e munita di zavorra, allo scopo di arpionare il pesce recuperandola con energici strattoni a mano o con la canna da pesca. É praticata soprattutto durante il periodo invernale, che coincide con l’abbassamento del livello idrico dei canali di irrigazione. Fino ad alcuni anni fa quei pochi che praticavano questa tecnica, erano solo gli anziani, memori di un passato in cui il pesce dei canali costituiva una risorsa fondamentale per il sostentamento di molte famiglie. Oggi vi sono piccole bande di razziatori che agiscono secondo uno schema preciso, che assicura di massimizzare il profitto e di evitare le sanzioni. Le bande di 3 o 4 individui si muovono solitamente in auto e di giorno, pescano tutti nello stesso momento e nel medesimo specchio d’acqua, lasciando così meno possibilità di scampo alle prede e sfuggendo ai controlli. 52


Capitolo 3 - Gli strumenti del bracconaggio

Funzionamento della tecnica a strappo Tecnica

Possibili usi

Nella pesca a strappo si cerca di arpionare con violenti movimenti a scatti, il pesce che staziona nei paraggi, la tecnica viene ripetuta per più volte e in diversi tratti.

La pesca a strappo può essere eseguita sia con le mani, utilizzando una lenza di diametro molto grande sia servendosi di una normale canna da pesca, al cui terminale viene legata un’ancoretta a tre punte molto affilate e perforanti.

Effetti sul pesce

Per evitare di incorrere nelle sanzioni previste per la pesca a strappo, i bracconieri ricorrono all’utilizzo di artificiali zavorrati dotati di ancorina sovradimensionata, simulando la pesca a spinning. I pesci che hanno la sfortuna di venir centrati da questi ami spropositati, vengono feriti in maniera grave e se non catturati, possono morire per le ferite riportate.

COSA DICE LA LEGGE (p. 91) La pesca a strappo con canna o lenza a mano, armate di ancorette anche se prive di esca è vietata dalla legge. La pesca a strappo può essere confusa o mascherata con la pesca a spinning, una tecnica che consiste nel manovrare delle

esche finte. Pe poter emettere una sanzione è necessario documentare i ripetuti lanci e gli strattoni che prevede la tecnica nel momento del recupero, un ulteriore prova sono le prede arpionate, segnate dall’esterno a causa degli ami a tre punte.

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Manuale di antibracconaggio

Sostanze tossiche Fitosanitari Diserbanti Kollant, Auto-flowering, Buggy, Bagnante Demetra, Bioglie, Klinamon DP.

Insetticidi Grotamar, Click 50 FL Albene, Rotryn 200. Sostanze in polvere Cloro, verderame, acido solforico

I bracconieri possono fare uso di sostanze chimiche nocive per la fauna ittica che permettono di facilitare le operazioni di cattura. Pesticidi, insetticidi e diserbanti sono le tipologie maggiormente in uso, vista la loro facile reperibilità. Se immessi nell’ambiente acquatico, specie nel corso di piccoli canali di bonifica, possono avere delle conseguenze devastanti sia per la fauna che per la flora che compone gli ecosistemi. Gli effetti riscontrati in particolare sui pesci sono ad un primo livello l’intossicazione, che crea difficoltà respiratorie, l’ustione che può portare a danni irreparabili e permanenti e infine l’avvelenamento che conduce alla morte in brevissimo tempo. In alcuni rari casi è stato registrato l’uso di sostanze ancor più letali come il verderame e il cloro, sempre ad uso agricolo. 54


Capitolo 3 - Gli strumenti del bracconaggio

Uso dei fitosanitari Mirato

Massiccio

Etichettatura

La sostanza causa difficoltà respiratorie ai pesci che scappano finendo intrappolati in una rete appositamente collocata in precedenza.

La sostanza utilizzata in quantità ingenti può portare alla morte della fauna ittica per avvelenamento anche in tempi brevi.

I prodotti con questa etichetta sono i più deleteri per l’ambiente, il contatto con tali sostanze può provocare danni agli ecosistemi.

Effetti sul pesce L’uso di sostanze tossiche crea una reazione istintiva di paura e di fuga nel pesce d’acqua dolce. Il fenomeno ha recentemente conosciuto un incremento, dovuto proprio alla frequenza e noncuranza con cui i bracconieri del Danubio sono soliti fare uso di queste strategie estreme. Un dato preoccupante è che il pesce che subisce questo tipo di contaminazione viene commerciato.

COSA DICE LA LEGGE (p. 80) Sia il Regio Decreto 8 ottobre 1931 che il Regolamento Regionale del 22 febbraio 1993 condannano l’uso di sostanze tossiche per la cattura di specie ittiche. In caso di violazione della norma, è prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria da

258€ a 2.582€, salvo che il fatto non costituisca reato, e revoca della licenza di pesca, oltre al sequestro e la confisca degli attrezzi e di tutto il prodotto pescato in maniera illecita.

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Manuale di antibracconaggio

L’elettrostorditore L’elettrostorditore è un sistema composto da una batteria per automobili collegata ad un amplificatore d’intensità, l’elettricità viene condotta mediante due cavi, uno positivo (anodo) e uno negativo (catodo), muniti di interruttore e collegati ad un’asta di metallo, o più spesso un retino con manico gommato. Tra il cavo scoperto e quello legato al retino si crea un campo elettrico ed è sufficiente immergere la punta dell’asta in acqua per liberare violente scariche di alto voltaggio. Questi apparecchi, assemblati artigianalmente, sono devastanti: uccidono, stordiscono o fanno fuggire velocemente in direzione delle reti, qualsiasi pesce si trovi nel loro raggio d’azione. Sulle imbarcazioni è difficilissimo rinvenire gli elettrostorditori, i bracconieri sono soliti nasconderli e lasciare in vista solamente le grosse batterie, a prima vista innocue.

Catodo Il catodo è costituito da un cavo elettrico scoperto in cui viene condotta l’elettricità prodotta da una batteria e potenziata da un trasformatore. Il cadoto per fungere da massa deve essere immerso in acqua.

Batteria e trasformatore Lavorano insieme rispettivamente per produrre e potenziare l’energia elettrica.

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Effetti sui pesci Il pesce nelle vicinanze dell’elettrostorditore subisce delle bruciature in corrispondenza del passaggio della corrente elettrica, in alcuni casi di particolare intensità, può subire gravi lesioni come la rottura della colonna vertebrale. Campo elettrico

Narcosi Tassia Fuga

Anodo L’anodo è costituito da un secondo cavo che una volta in acqua genera il campo elettrico. Per non rischiare la scossa è attorcigliato con nastro isolante attorno al manico di un retino, usato per la cattura.

Basso voltaggio

Interruttore Grazie all’interruttore, il campo elettrico viene attivato o interrotto a seconda del bisogno.

Altissimo voltaggio

Alto voltaggio

Narcosi, tassia e fuga Sono le tre condizioni che il pesce può subire con la pesca elettrica. La narcosi equivale alla morte, la tassia attira il pesce mentre nella zona più esterna la corrente lo mette in fuga.

COSA DICE LA LEGGE (p. 80) L’elettrostorditore è vietato dalla legge regionale e nazionale. In presenza di pesca con sistemi elettrici, cosi come per le sostanze chimiche, si applica la sanzione prevista da 258€ a 2.582€, salvo che il fatto non costituisca reato, e revoca

della licenza di pesca, oltre il sequestro e la confisca degli attrezzi e di tutto il pescato. Per provare l’uso dell’elettricità si devono osservare con attenzione i pesci morti in cerca delle tracce che lascia la corrente sulle squame più superficiali.

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Manuale di antibracconaggio

Imbarcazioni

Addetto alla guida

Spazio per reti e pesce

250 cm

180 cm

Addetto alla reti

20 cm Fondo piatto

Le imbarcazioni dei predoni sono facilmente identificabili in quanto di seconda mano e malmesse, questo perché sono trascinate su e giù dalle sponde e caricate di continuo sui loro furgoni bianchi. Hanno quasi sempre il fondo piatto, per raggiungere anche le lanche e i corsi d’acqua meno profondi. Una peculiarità delle sole imbarcazioni lipovene riguarda gli scalmi dei remi, sostituiti con due perni lunghi circa 10-15 cm (di metallo o altro materiale resistente) a cui, utilizzando due cordini, vengono fissati i remi per muovere l’imbarcazione più agilmente rimanendo in piedi. Altra caratteristica singolare è la posizione dei sedili, modificata per permettere a chi rema di stare a prua (davanti) occupando il minimo spazio, e chi cala o recupera la rete di stare a poppa (dietro). In tal modo il centro della barca risulta completamente sgombro, ed è utile per stipare agevolmente reti e pescato all’inizio e alla fine dell’azione. 58


Capitolo 3 - Gli strumenti del bracconaggio

30 cm

Altre imbarcazioni in uso

Modalità di trasporto Carico superiore

50 cm

350 cm

Carico interno 250 cm

40 cm

Traino

220 cm La caratteristica più singolare e riconoscibile delle barche utilizzate dai predoni del delta del Danubio, è l’installazione artigianale di spuntoni di metallo che sostituiscono i tradizionali scalmi a “U” molto comuni in Italia. Questa soluzione deriva da tradizioni secolari e si presume che porti dei vantaggi nella manovrabilità e nella silenziosità degli spostamenti.

COSA DICE LA LEGGE Bisogna prestare attenzione alla navigabilità o meno del corso d’acqua, che autorizza all’uso del motore a scoppio, e alle restrizioni dell’uso del natante per la pesca. Alcune acque, come

i canali di bonifica, non consentono la pesca dalla barca, altre sì. Le acque di categoria “A” di solito sono navigabili, a meno che non sia specificato diversamente dal regolamento.

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Capitolo 1 - Il bracconaggio nell’Areale Padano

Capitolo 4 Sulle tracce del bracconaggio

Da conoscere Reti Zavorre e picchetti Tracce di pneumatici

65 70 74

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Manuale di antibracconaggio

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Capitolo 4 - Sulle tracce del bracconaggio

Contributo di Marco Falciano, responsabile guardie ittiche Upe, Unione Pescatori Estensi.

Per contrastare la problematica del bracconaggio è fondamentale capire le abitudini dei bracconieri, come agiscono e che tipo di attrezzature utilizzano durante l’azione di pesca. Per questo motivo intendo descrivere, seppur brevemente e a grandi linee, alcune caratteristiche dell’attività predatoria dei bracconieri dell’Est. Mi occuperò, parlando della nostra esperienza da guardie ittiche sul territorio ferrarese, delle attrezzature che rinveniamo più frequentemente, di cosa dovrebbe conoscere una guardia Ittica e dei comportamenti da attuare nel caso in cui si rinvengono le tracce di un’azione di bracconaggio. Premetto che ogni guardia deve avere una conoscenza perfetta dei limiti e delle competenze legate alla sua attività, della carta ittica provinciale e del territorio su cui andrà ad operare, perché i bracconieri che vi si muovono lo conoscono molto bene. I bracconieri lipoveni sono abituati a vivere sul fiume ed utilizzarlo come fosse casa, sono in grado di camuffare la propria attrezzatura o il pescato in pochissimo tempo, e ricorrono a tale rimedio ogni volta che sono costretti a interrompere la propria azione di pesca. Quasi mai abbandonano gli oggetti ancora utili o il bottino della pescata, li nascondono semplicemente per recuperarli in un secondo momento, o per ritrovarli in loco quando torneranno la volta successiva. Nelle sue attività di salvaguardia e di perlustrazione del territorio provinciale, la guardia ittica volontaria può rinvenire la presenza di alcuni di questi oggetti, per questo motivo è bene conoscerli e sapere come comportarsi di conseguenza. Marco Falciano 63


Manuale di antibracconaggio

Azioni Il kit della GIV

Le azioni da adottare sul campo sono in genere 4 e comprendono una prima fase di osservazione e di valutazione e quindi d’intervento che può essere autonomo oppure, nel caso la situazione vada oltre la competenze delle guardie ittiche volontarie, spalleggiato dalle Forze dell’Ordine.

Smartphone

Documentazione

Denuncia

Effettuare foto o video di quanto riscontrato è fondamentale in ogni occasione anche a fini legali sanzionatori.

Chiamare le forze dell’ordine in certi casi è necessario in quanto hanno i mezzi e gli strumenti adeguati per intervenire in casi gravi.

Monitoraggio

Rimozione

Monitorare un’area è fondamentale quando si hanno certezze o sospetti che venga battuta dai bracconieri.

In determinati casi si può procedere alla rimozione di materiale che può essere dannoso per la fauna e la flora.

Torcia

Mappa del territorio

Corda con arpione

Coltellino

L’importanza del riconoscimento Ogni GIV deve esibire il distintivo durante il servizio, se non se ne è in possesso, non si agisce più come pubblico ufficiale ma come normale cittadino. Non è prevista una divisa ufficiale ma bisogna indossare un giubbetto di riconoscimento che viene fornito dalla provincia e sul quale si deve leggere la tipologia del servizio svolto e il simbolo dell’associazione di appartenenza.

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Capitolo 4 - Sulle tracce del bracconaggio

Reti DOVE GUARDARE Nella maggior parte dei laghi, fiumi, canali o valli dell’Areale Padano. COSA FARE

Le reti dei bracconieri non sono mai segnalate a differenza di quelle di eventuali pescatori di mestiere con regolare licenza. Per riuscire ad individuarle bisogna scendere vicino al pelo dell’acqua ed osservare se vi sono piccoli galleggianti oppure rumori sospetti o movimenti innaturali sulla superficie. Guardando attentamente nella vegetazione, si potrebbe rinvenire il cordino che tiene legata la rete alla riva, oppure tramite l’uso di una corda con attaccata una zavorra, fare ripetuti lanci e recuperi in acqua per cercare di arpionare eventuali reti semi-sommerse. L’esperienza delle forze dell’ordine insegna che, nella maggior parte dei casi, i galleggianti di colore bianco sono sinonimo di reti dei bracconieri dell’est, mentre quelle colorate appartengono ai mestieranti italiani. A volte capita di rinvenire piccoli pali fissati lungo la sponda dei corsi d’acqua, sono utilizzati per calare e tendere più agilmente le reti da sponda a sponda. Nel caso di un ritrovamento, bisogna per prima cosa sincerarsi che non ci sia pesce in immediato pericolo e poi contattare le forze dell’ordine. É utile sapere che le zone dove vengono calate le reti sono spesso battute per settimane, o anche mesi di fila e perciò è consigliato di monitorare la zona per poterli cogliere con le mani nel sacco quando, quasi certamente, i bracconieri torneranno. 65


Manuale di antibracconaggio

Scaglie e interiora di pesce DOVE GUARDARE Lungo le rive di fiumi e canali, nei parcheggi adiacenti le acque pubbliche e nei dintorni delle case sospette. COSA FARE

La presenza di scaglie o squame di pesce sul terreno è un chiaro segnale di avvenuta predazione. Queste squame si staccano dai pesci che durante le operazioni di liberazione dalle reti vengono tirati, sfregati e sottoposti a grande stress. Questi piccoli resti, possono indicare anche con molta chiarezza, il punto preciso in cui sono entrati in azione i bracconieri, dove sono state ritirate le reti e dove è avvenuto il carico del pesce. Una situazione simile ma con un fine diverso si può verificare quando si ritrova un grande quantitativo di squame tutte nello stesso punto. Ciò indica che è avvenuta la lavorazione del pesce, ovvero che la preda è stata squamata, grattata con la lama di un coltello lungo tutto il corpo per eliminare la parte superficiale che non è commestibile. Probabilmente si noteranno anche dei resti di pesce, questo significa che è avvenuta l’eviscerazione che, per il commercio di alcune specie è indispensabile. Tutte le interiora vengono rimosse e gettate direttamente in acqua o lasciate sul posto, insieme alla testa e alla parte iniziale della colonna vertebrale. Il siluro avendo organi che tendono a deteriorarsi nel breve periodo, deve essere eviscerato per conservarsi meglio. Non esiste in Emilia Romagna un organo specifico per la rimozione di questi resti animali, che in breve tempo vengono ripuliti da topi o altri piccoli roditori. 66


Capitolo 4 - Sulle tracce del bracconaggio

Cavi e batterie DOVE GUARDARE Tra la vegetazione, in mezzo alle canne palustri, vicino ai ponti, alle dighe o a vecchie case abbandonate. COSA FARE Elettrostorditore p. 56

Cavi e batterie possono far presagire l’uso della pesca elettrica, questi apparecchi artigianali sono devastanti, e vengono utilizzati per “finire il lavoro”, uccidendo, stordendo o facendo fuggire velocemente verso le reti qualsiasi pesce si trovi nel loro raggio d’azione. Sulle imbarcazioni dei bracconieri è raro rinvenire gli elettrostorditori, più frequentemente si trovano solo grosse batterie all’apparenza inutili, la spiegazione è semplice: utilizzando strumenti artigianali e di poco costo, ai bracconieri conviene liberarsi degli oggetti velocemente per evitare la pesante sanzione prevista per l’utilizzo dell’elettricità in acque interne. Un’altra tecnica utilizzata, si presume, in coppia con l’elettrostoridotore per accelerare i tempi dell’azione di pesca, è quella di predisporre delle reti sommerse lasciate in acqua per più giorni. Queste reti hanno una finalità specifica, la loro disposizione (al centro del canale o parallela ai canneti), l’ampiezza delle maglie, il fatto che stiano sotto il pelo dell’acqua, ci ha permesso di capire che servono per incanalare e intrappolare il pesce che fugge dalla corrente. Non vengono abbandonate, ma vengono volutamente lasciate sul posto per agevolare e rendere più veloce la loro attività di pesca.

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Manuale di antibracconaggio

Taniche di diserbante DOVE GUARDARE Lungo le rive di fiumi e canali, vicino ai cassonetti o agli sbarramenti naturali o artificiali. COSA FARE Fitosanitari p. 54

I prodotti fitosanitari possono essere stati utilizzati non per scopo agricolo ma come tecnica crudele di cattura della fauna ittica. Purtroppo non è possibile fare molto se lo sversamento è già stato compiuto, in quanto le sostanze di disperdono velocemente in acqua. É comunque importante osservare se in acqua si notano elementi irregolari come colori artificiali, chiazze oleose, o pesci in difficoltà. In tal caso è necessario contattare il servizio ARPA (Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente) che tra le altre mansioni ha anche quella del controllo e dell’analisi dell’inquinamento delle acque e che in base alla gravità della situazione, gestirà le tempistiche e le modalità di intervento. Nel caso frequente di moria di pesce o di cali idrici, l’Arpa svolge anche il servizio di pronto intervento.

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Capitolo 4 - Sulle tracce del bracconaggio

Sacchi di nylon DOVE GUARDARE Lungo le rive di fiumi e canali, in mezzo ai canneti o ai rovi, vicino a cassonetti o a case abbandonate. COSA FARE

I bracconieri utilizzano dei grandi sacchi di materiale plastico, in genere nylon in cui vengono stipati i pesci una volta issati fuori dall’acqua, questa tecnica viene utilizzata per velocizzare le operazioni, il pesce infatti stretto dentro a questi sacchi perisce in breve tempo per soffocamento. Un’altro vantaggio di questo tecnica si trova nel trasporto, il pesce non potendo muoversi non produce alcun rumore e in caso di controlli o di situazioni rischiose diminuisce la possibilità di destare sospetti o anomalie. I sacchi rinvenuti sul territorio possono essere stati gettati dai bracconieri in quanto rovinati oppure possono essere stati lasciati perché di troppo. É bene controllare attentamente il contenuto di questi sacchi perché se si dovesse aver interrotto una loro azione predatoria, al loro interno potrebbero ancora esserci dei pesci in vita. Può inoltre succedere che i bracconieri nascondano questi sacchi per recuperarli in un secondo momento, il luogo che tendono a scegliere come nascondiglio è la parte di canneto più vicina all’acqua, dove la vegetazione è più fitta e rimangono meglio nascosti.

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Manuale di antibracconaggio

Zavorre e picchetti DOVE GUARDARE Lungo le rive di fiumi e canali, nelle aree di accumulo, sui rovi o sugli alberi. COSA FARE

Camminando lungo la sponda dei nostri corsi d’acqua può capitare di notare alcuni segnali lasciati dall’uomo, come i classici poggiacanna a “Y”, che possono essere semplicemente stati dimenticati da un pescatore distratto, oppure possono rappresentare un segnale identificativo. Tali elementi sono importanti sia per i bracconieri che per le Guardie Volontarie, un legnetto spezzato, un nastro legato ad un ramo sull’acqua, un palo di ferro piantato sulla sponda possono indicare la presenza di una rete o di una nassa poco distanti. Sono in pratica degli elementi segnaletici che possono avere varie forme, da un semplice paletto ad un gancio saldato a mano. In presenza di questi segnali è bene osservare l’area circostante per notare se vi sono situazioni illecite e prima di rimuoverli, si possono fare dei tentativi di monitoraggio e di appostamento per capire chi è il responsabile del loro posizionamento e chiarire se il loro uso è collegato ad una strategia di bracconaggio o meno.

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Capitolo 4 - Sulle tracce del bracconaggio

Sigarette e altri resti DOVE GUARDARE Lungo le rive di fiumi e canali, vicino a cassonetti, in aree poco frequentate. COSA FARE

Quando una zona è frequentata per un certo periodo di tempo da bracconieri danubiani, l’area spesso si trasforma in discarica abusiva, e dai rifiuti lasciati sul posto è possibile identificarne i responsabili. I lipoveni difatti abbandonano spesso lattine di birra italiana o straniera, pacchetti di sigarette acquistati rigorosamente in Romania, resti di fuochi liberi, resti di cibo ecc. Se colti sul fatto, queste espressioni di barbarie possono essere sanzionate secondo la legge regionale. Altre tracce sono costituite da cordini di nylon intrecciato, di colore azzurro o grigio scuro tagliati in diverse misure. Vengono impiegati per chiudere i sacchi contenenti il pesce, per legare diversi arbusti insieme e usarli come segna posto oppure come basi per un riparo improvvisato.

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Manuale di antibracconaggio

Bivacchi e accampamenti DOVE GUARDARE Lungo gli argini di fiumi e canali, sotto ai ponti e nelle case di campagna abbandonate. COSA FARE

Raramente i bracconieri si allontanano dal tratto dove hanno calato le reti, soprattutto se sanno di agire in una zona controllata. I pescatori Lipoveni realizzano allora piccoli accampamenti o bivacchi temporanei, utilizzando materiali di fortuna o qualsiasi cosa utile riescano a rinvenire sul posto (es. pali, teli, divani, materassi, bastoni ecc). Bisogna riconoscergli una certa astuzia e bravura nel creare tali appostamenti perché, utilizzando una quantità minima di materiali, sono in grado di edificare piccoli capanni, o altre strutture che resistono per mesi all’aperto sotto le intemperie e sono perfettamente mimetizzate con l’ambiente circostante. Capita che alcuni bivacchi siano utilizzati solo il tempo di una sessione, perciò una sola notte; altri invece possono venire sfruttati per più tempo, anche per alcuni mesi di fila se la zona è produttiva e c’è molto pesce da prelevare. Altri luoghi frequentati dai bracconieri sono le abitazioni abbandonate, purtroppo molto numerose nelle campagne ferraresi e del rodigino. Questi luoghi fungono da riparo perfetto nelle notti più fredde, sono utilizzati come base dove conservare le attrezzature (reti, carburante, imbarcazioni, fertilizzanti o veleni agricoli ecc..). Gli stabili utilizzati per tali fini sorgono quasi tutti in prossimità di fiumi e canali.

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Capitolo 4 - Sulle tracce del bracconaggio

Segni nella vegetazione DOVE GUARDARE Lungo gli argini di fiumi e canali. COSA FARE

Percorrendo le rive dei fiumi e dei canali, può capitare di imbattersi, soprattutto in aree dove la vegetazione è molto fitta, in piccoli “buchi” ovvero in intervalli dove canneto, rovi e arbusti sono stati confusamente rasi al suolo. La presenza di queste anomalie può segnalare un punto di accesso usato dai bracconieri per calare ed issare l’imbarcazione in acqua. Generalmente questi accessi sono ristretti e molto ben nascosti e non sempre sono stati realizzati dai predoni ma possono essere semplicemente sfruttati da quest’ultimi. L’area deve essere controllata e perlustrata in cerca di tutti quegli indizi fin ora elencati che potrebbero confermare o meno il sospetto: picchetti, assi di legno utilizzate come balaustre, cordini, scaglie di pesce ecc. I bracconieri possono sfruttare anche altri tipi di accesso come una discesa naturale, una sponda cementata non troppo ripida o un pontile di legno costruito da qualche contadino o pescatore ignaro.

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Manuale di antibracconaggio

Tracce di pneumatici DOVE GUARDARE Negli accessi agli argini di fiumi e canali, nelle strade sterrate di campagna. COSA FARE 25-30

cm

Una traccia ricorrente a cui le guardie ittiche devono abituare l’occhio è quella lasciata dai pneumatici dei furgoni utilizzati dai bracconieri, specialmente in situazioni fangose o quando si crea la brina. Si distinguono con un po’ di attenzione da quelle di una normale vettura in quanto sono più larghe e più profonde. I bracconieri guidano vecchi modelli di furgone bianco cassonato, il più delle volte targati Romania, che riescono a procurarsi abbastanza facilmente e a basso costo. A bordo caricano di tutto: pescato, reti, barche, remi, taniche, batterie ecc. I furgoni si muovono lungo le strette vie che percorrono parallelamente fiumi e canali creando una districata rete di strade alternative, poco frequentate e non sempre accessibili. Grazie agli aggiornamenti nella legge regionale dell’Emilia Romagna (p. ), se viene provato il coinvolgimento del mezzo in azioni di prelievo non autorizzato, allora lo stesso può essere posto sotto sequestro, insieme a tutte le attrezzature rinvenute. Targhe rumene I furgoni sospetti sono spesso quelli che iniziano con sigla TL corrispondente al distretto di Tulcea.

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RO

TL 18 VDC

Provenienza (distretto) Combinazione alfa numerica


Capitolo 4 - Sulle tracce del bracconaggio

Imbarcazioni DOVE GUARDARE In mezzo ai canneti, sotto ai ponti o coperte dalla vegetazione di alberi o quant’altro. COSA FARE Imbarcazioni p. 58

Per prelevare il pesce i bracconieri devono arrivare all’acqua e per spostarsi al suo interno utilizzano piccole imbarcazioni a remi. A volte, per issare e calare i natanti dagli argini più scoscesi, possono servirsi di leve o carrucole artigianali. Mentre diversi anni fa in tutte le acque interne si trovavano numerose barche di pescatori o di semplici appassionati, ora a causa dei furti e della mancanza di sicurezza, sono quasi tutte sparite, ne rimangono solamente nei piccoli circoli nautici di alcuni tratti del Po o in prossimità dei ponti, numerosi sono invece i natanti sequestrati ai predoni negli ultimi anni. Quando si è sulla pista giusta può capitare d’imbattersi in una barca con a bordo i bracconieri oppure, nel caso si siano dati alla fuga, camuffata nei canneti con quintali di pesci stipati nei sacchi bianchi. Bisogna fare sempre caso ai minimi particolari a cui solitamente nessuno bada, come la modifica degli scalmi e la posizione dei sedili, che ci permettono d’identificare un’imbarcazione qualsiasi da quelle utilizzate per la pesca illegale, che il più delle volte sono oltretutto rubate. Anche per le barche vale la legge regionale del sequestro per uso illecito a fini predatori.

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Capitolo 1 - Il bracconaggio nell’Areale Padano

Capitolo 5 Leggi e regolamenti sulla pesca in acque interne

Da conoscere Attrezzi consentiti nella pesca Divieti Sanzioni

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Manuale di antibracconaggio

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Capitolo 5 - Leggi e regolamenti sulla pesca in acque interne

Nello svolgere il proprio ruolo di garante della legalità ambientale, la GIV deve conoscere le leggi che regolamentano l’attività della pesca in acque interne, in modo da poterle applicare nella maniera corretta in caso di presenza di un illecito. Le leggi a cui deve si deve fare riferimento sono sia nazionali che regionali, di seguito sono stati estrapolati i passaggi più importanti che riguardano la materia della pesca in acque interne. Le leggi sono riportate in ordine cronologico, dalla meno alla più recente. Regio Decreto 8 Ottobre 1931, n. 1604 pp. 80-83 Regolamento regionale 16 agosto 1993, n. 29 pp. 84-89 Legge regionale 22 febbraio 1993, n. 11 pag. 90-92 Deliberazione della Giunta regionale, 27 luglio 1993, n. 3544 pp. 93-94 Legge regionale 07 novembre 2012, n. 11 pp. 95-97

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Manuale di antibracconaggio

Regio Decreto 8 Ottobre 1931 n. 1604 Il Codice della pesca e delle acque interne Disposizioni generali Art.1 La presente legge regola la pesca nelle acque del demanio pubblico e del mare territoriale, ed in quelle di proprietà privata nei casi espressamente stabiliti. Per quanto riguarda la polizia delle acque e della navigazione, il trattamento da usarsi verso gli stranieri, e le concessioni di pertinenze del demanio pubblico e del mare territoriale, restando inalterate le disposizioni contenute nel codice della marina mercantile, ed in altre leggi.

Divieti Art. 5 Il Ministero per l’agricoltura e per le foreste sentiti la commissione locale di pesca ed il comitato permanente per la pesca, ha facoltà di stabilire, anche limitatamente a determinate località, il divieto di pesca, di commercio e di trasporto di pesci e di altri animali acquatici, destinati al consumo, che non raggiungano determinate dimensioni. La pesca del pesce novello allo stato vivo, destinato agli allevamenti ed ai ripopolamenti, nonché il commercio ed il trasporto del medesimo, non possono essere esercitati se non in base a particolare autorizzazione del Prefetto per le acque dolci e delle capitanerie di porto per le acque marittime, secondo le istruzioni che potranno essere impartite dal Ministero dell’agricoltura e delle foreste. Art. 6 E’ proibita la pesca con la dinamite e con le altre materie esplodenti nonché con l’uso della corrente elettrica come mezzo diretto di uccisione o di stordimento, ed è vietato gettare od infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici. Sono altresì vietati la raccolta ed il commercio degli animali così storditi od uccisi. In deroga al divieto prescritto nel comma primo, è data facoltà rispettivamente al Ministero dell’agricoltura e delle foreste ed a quello della marina mercantile a seconda che si tratti di pesca

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Capitolo 5 - Leggi e regolamenti sulla pesca in acque interne

nelle acque interne o di pesca marittima, di concedere autorizzazioni per la pesca con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico. Art.7 E’ fatto divieto assoluto e inderogabile di collocare reti o apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso fiumi, torrenti, canali ed altri corsi o bacini di acque dolci o salse, occupando più della metà della larghezza del corso d’acqua o della metà del bacino. I corsi di acqua di larghezza inferiore a due metri dovranno lasciarsi liberi per un tratto in larghezza non inferiore ad un metro. Tale divieto non si applica ai bacini d’acqua dolce o salsa, ove si pratica l’allevamento del pesce. Art. 8 I divieti di pesca, compresi quelli concernenti l’uso degli attrezzi, i divieti di commercio e di trasporto dei prodotti della pesca e le norme riflettenti la licenza di pesca, di cui art.22, non si applicano nei confronti del personale del Laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, degli stabilimenti ittiogenici e degli Osservatori di pesca nell’esercizio delle loro funzioni. Le capitanerie di porto hanno facoltà di consentire deroghe alle norme vigenti circa il disciplinamento della pesca in occasione dell’esecuzione di operazioni scientifiche o di esperimenti di pesca. Art.9 Gli stabilimenti industriali, debbono ottenere un permesso dal Presidente della Giunta provinciale, prima di versare rifiuti nelle acque pubbliche, il quale prescriverà gli eventuali provvedimenti atti ad impedire danni all’industria della pesca. Il Presidente della Giunta provinciale ha facoltà di ordinare modificazioni nelle disposizioni contenute nei permessi già rilasciati e di obbligare, in casi speciali, chi è causa degli inquinamenti, ad eseguire opere di ripopolamento ittico. Per le zone di mare provvedono le capitanerie di porto.

Pescatori Art. 22 Sono considerati pescatori di mestiere nelle acque pubbliche interne o nelle private comunicanti con quelle pubbliche, le persone che esercitano la pesca in dette acque, quale esclusiva o prevalente attività lavorativa. Fuori del caso previsto dal comma precedente, chiunque eserciti la pesca nelle acque di cui sopra, è considerato pescatore dilettante. Per l’esercizio delle suddette attività è fatto obbligo di esse-

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Manuale di antibracconaggio

re muniti della licenza governativa di pesca, da rilasciarsi dall’amministrazione della provincia nella quale il richiedente ha la residenza. La licenza di tipo “A” è riservata ai pescatori di mestiere i quali sono tenuti, entro tre mesi dal rilascio della licenza, a dare la prova dell’avvenuta iscrizione negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, numero 250. In mancanza di tale prova l’amministrazione provinciale procederà al ritiro del documento. Per le persone fino ai 18 anni di età la licenza viene rilasciata a condizione che vi sia l’assenso di chi esercita la patria potestà o la tutela. Le persone che abbiano superato il 18° anno di età sono considerate, ai fini del rilascio della licenza di pesca alla stessa stregua di coloro che abbiano compiuto il 21° anno di età. Per gli stranieri in soggiorno nel territorio della Repubblica, le amministrazioni provinciali possono rilasciare, su domanda degli interessati, la licenza di pesca di tipo D - di cui alla tabella indicata nel primo comma - per la quale non occorre l’ausilio del libretto-tessera di riconoscimento. Detta licenza ha la validità di tre mesi e deve contenere l’annotazione degli estremi del passaporto. Il pescatore è tenuto ad esibire, insieme alla licenza, la ricevuta di conto corrente postale comprovante l’avvenuto pagamento della prescritta tassa e soprattassa. Non potrà essere rilasciata o rinnovata la licenza di pesca, per un periodo di anni cinque, a chi abbia riportato condanna per reati in materia di pesca previsti dall’art.6. Le amministrazioni provinciali disporranno il ritiro delle licenze, ancorché in corso di validità, nei confronti di coloro che si trovino nelle condizioni di cui innanzi. Le amministrazioni provinciali disporranno altresì la sospensione della licenza, per il periodo di un anno, nei confronti di coloro che siano stati contravvenzionati per tre volte anche se le contravvenzioni siano state oblate. Le amministrazioni tengono appositi registri per ogni tipo di licenza. Su tali registri, nonché sulle licenze, debbono essere trascritte le contravvenzioni e le condanne eventualmente riportate dai pescatori per i reati in materia di pesca. A tale ultimo effetto è fatto obbligo al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza di dare comunicazione, alle amministrazioni provinciali competenti, delle condanne suddette.

Vigilanza Art. 30 La sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa, e l’accertamento delle infrazioni, sono affidati alla milizia nazionale forestale, ai carabinieri, alla guardia di finanza, al personale delle regie capitanerie di porto, della regia marina, e della regia aeronautica, agli agenti sanitari, alle direzioni dei mercati, alle guardie daziarie e municipali, e ad ogni altro agente giurato della forza pubblica, per la pesca di mare sotto la direzione dei comandanti delle regie capitanerie di porto, e per

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Capitolo 5 - Leggi e regolamenti sulla pesca in acque interne

quella nelle acque interne sotto la direzione dei prefetti. Art. 31 Le province, i comuni, i consorzi, le associazioni e chiunque vi abbia interesse possono nominare e mantenere, a proprie spese, agenti giurati per concorrere alla sorveglianza sulla pesca tanto nelle acque pubbliche, quanto in quelle private. Gli agenti debbono possedere i requisiti determinati dall’art. 81 del regolamento 20 agosto 1909, n. 66639, prestare giuramento davanti al pretore, ed essere singolarmente riconosciuti dal Prefetto. Essi, ai fini della sorveglianza sulla pesca, hanno qualità di agenti di polizia giudiziaria. Art. 32 Gli ufficiali ed agenti, incaricati della sorveglianza sulla pesca, possono in ogni tempo visitare i battelli da pesca ed i luoghi pubblici di deposito o di vendita del pesce e degli altri prodotti della pesca.

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Manuale di antibracconaggio

Regolamento regionale 16 agosto 1993, n. 29 Attrezzi e modalità di uso consentiti per la pesca, periodi di divieto di pesca delle specie ittiche nelle acque dell’Emilia-Romagna Art.1 La pesca nelle acque interne è consentita nei periodi, con gli attrezzi e secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Pesca nelle zone classificate “A” Attrezzi consentiti nella pesca professionale Art.2 Ad ogni pescatore, in possesso di licenza per la pesca professionale in corso di validità, è consentito l’uso personale dei seguenti attrezzi, con le modalità indicate per ciascuno: a) archetto (dialettale “artò”). Bocca a semi-arco: altezza massima cm. 90; diametro massimo cm. 90; lunghezza massima dell’attrezzo cm. 250. Lunghezza del primo inganno: almeno cm. 60, con maglia non inferiore a mm. 24; secondo inganno: lunghezza massima cm. 190, con maglia non inferiore a mm. 10. L’attrezzo non può avere più di tre inganni. L’archetto non è consentito per la pesca nelle lagune; b) filare tramagliato o tramaglio. Lunghezza massima della rete m. 25; altezza massima della rete m. 1,50; il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 20. È sempre vietato l’uso del tramaglio a strascico. Il tramaglio non è consentito per la pesca nelle lagune; c) bilancione a mano ed a carrucola. Lato massimo della rete m. 15; il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 24. È consentito l’uso del bilancione recante nel centro un quadrato di rete di lato non superiore a m. 6, con maglie di lato non inferiore a mm. 10. Nel fondo della rete, quando la pesca viene esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine, è consentita l’applicazione di un altro quadrato di rete “fissetta” di lato non superiore a m. 4, con maglie di lato non inferiore a mm. 6. Esclusivamente per il recupero del pesce già catturato, è consentito l’uso del guadino anche a carrucola del diametro non superiore a m. 1 con maglie di lato non inferiore a mm. 6. La

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Capitolo 5 - Leggi e regolamenti sulla pesca in acque interne

distanza tra bilancione e bilancione, per gli attrezzi di nuovo impianto misurata tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovrà essere inferiore a m. 200; d) bilancella a mano ed a carrucola. Lato massimo della rete m. 6; il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 18. È consentito l’uso della bilancia recante nel centro un quadrato di rete “fissetta”, di lato non superiore a m. 2, con maglie di lato non inferiore a mm. 10. Il lato della fissetta non può, comunque, essere maggiore di un terzo del lavoro massimo della rete. Quando la pesca viene esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine è consentito che la fissetta abbia maglie di lato non inferiore a mm. 6. La distanza fra bilancia e bilancia misurata tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovrà essere inferiore a m. 25; e) bilancino o quadratello. Lato massimo della rete m. 1,50. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 10. La distanza tra bilancino e bilancino, misurata tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovrà essere inferiore a m. 20; f) guada o ligorsa. Lunghezza massima di lato strisciante m. 1,50; il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 20. Per la sola pesca dei latterini e delle alborelle, la lunghezza del lato strisciante non può essere superiore a m. 1 mentre il lato delle maglie non può essere inferiore a mm. 6; g) bertavello o bigullo, con o senza ali, o cogollo: Diametro massimo della bocca m. 1,50; il lato della maglia non deve essere inferiore a mm. 10; il lato delle maglie delle eventuali ali non deve essere inferiore a mm. 14; la lunghezza delle ali non deve superare i m. 30 e non deve superare la metà del corso d’acqua; la distanza tra gli attrezzi nei punti più vicini non deve essere inferiore a m. 30 per quelli con ali e m. 5 per quelli senza ali; h) durlindana o piacentina (rete a bilancia montata su natante e manovrata a mezzo di carrucola fissata alla estremità di un palo): Le caratteristiche della bilancia sono quelle di cui alla lettera d); i) nassa: La distanza tra le corde metalliche o tra le maglie delle reti non deve essere inferiore a mm. 12; l) tirlindana: Lenza con uno o più ami per la pesca al traino; m) mazzacchera, mazzangola, bigattara o morsella. L’ombrello per raccogliere la anguille deve essere di rete con maglie di lato non inferiore a mm. 8; n) da una a tre canne, con uno o più ami per ciascuna, con o senza mulinello, con esca naturale o finta, collocate entro uno spazio di m. 15. Nelle acque del fiume Po, inoltre, è consentito l’uso del: o) tramaglione: Lunghezza massima della rete: m. 100, altezza massima della rete: m. 2; il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a mm. 20; p) sparviero: Limitatamente alle acque ove è prevalente la presenza di specie ittiche marine.

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Manuale di antibracconaggio

2. Nei tratti del fiume Po confinanti con altre regioni, fino a quando la pesca non sarà regolata da apposito regolamento interregionale, possono essere usati, con l’osservanza delle rispettive limitazioni, sia le reti che gli attrezzi consentiti per i rispettivi tratti di fiume nelle province interessate della Lombardia e del Veneto. 3. Nelle zone “A” è consentita inoltre la piccola pesca marittima, a mezzo natante con relativo equipaggio, se il capo-barca è in possesso della licenza per la pesca professionale nelle acque interne. 4. Gli attrezzi soprindicati che vengono posati in acqua e lasciati incustoditi, quando ciò non ostacoli la navigazione e gli altri attrezzi di pesca, devono essere muniti di un contrassegno, che consenta la facile identificazione della presenza del proprietario, ed essere segnalati a mezzo galleggiante. I contrassegni sono rilasciati dalle Amministrazioni provinciali territorialmente competenti. Essi devono essere sostituiti, su richiesta dell’interessato, quando risultino non chiaramente decifrabili. 5. Non è consentito l’uso contemporaneo di più di uno degli attrezzi di cui alle precedenti lettere c), d) ed e). 6. Gli attrezzi non devono occupare più della metà dello specchio d’acqua considerato a livello di media marea. 7. La manovra del bilancione è compiuta unicamente dal titolare della licenza per la pesca professionale il quale può farsi aiutare dai componenti del nucleo familiare anche se non muniti di licenza di pesca. 8. Nelle acque salmastre interne ove sono prevalenti le specie ittiche marine, sede di giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi e utilizzate per la molluschicoltura, oltre alla pesca tradizionale delle specie ittiche marine consentite, è altresì permessa la pesca dei molluschi bivalvi ai pescatori in possesso della licenza tipo A nei tempi, con gli attrezzi e secondo le modalità stabilite dal Presidente della Provincia nel rispetto delle norme igienico-sanitarie di cui alla legge 2 maggio 1977, n. 192 (Norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi). 8 bis. Al fine di tutelare nelle acque di cui al comma 8 il giusto equilibrio biologico ambientale, nonché un razionalizzato prelievo delle risorse, il Presidente della Provincia può riservare la pesca, secondo le condizioni di cui allo stesso comma, ai pescatori di professione aderenti ad organismi associativi, anche appositamente costituiti, che attraverso forme di autocontrollo garantiscano il rispetto delle esigenze previste

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Capitolo 5 - Leggi e regolamenti sulla pesca in acque interne

dal presente comma assumendosi le relative responsabilità. 8 ter. Il Presidente della Provincia, nel caso intenda esercitare la facoltà di cui al comma 8 bis, determina in via generale le caratteristiche, le modalità e le finalità delle forme di autocontrollo.

Pesca nelle zone classificate “A” Attrezzi consentiti per la pesca sportiva e ricreativa Art.3 1. Ad ogni pescatore, in possesso di licenza per la pesca dilettantistica in corso di validità, è consentita la pesca sportiva con l’uso dei seguenti attrezzi: a) da una a tre canne, con o senza mulinello, collocate entro uno spazio di m. 10 e ciascuna armata con non più di tre ami; b) una mazzacchera: l’ombrello per raccogliere le anguille deve essere di rete con maglie di lato non inferiore a mm. 8; c) una lenza a mano, con uno o più ami. L’attrezzo può essere usato soltanto da fermo o da natante; d) una bilancella con lato massimo della rete di m. 1,50 montata su un palo di manovra. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 10. Quando la pesca viene esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine è consentito il lato delle maglie non inferiore a mm. 6. 2. Durante l’uso della bilancella è proibito appenderla ad una fune che attraversi il corso dell’acqua. È proibito l’uso della bilancella dove la massima larghezza dello specchio d’acqua è inferiore a mm. 3 e la profondità è inferiore a m. 0,50. 3. É consentita la pesca ricreativa nelle zone ittiche classificate ”A”- e nei canali di bonifica che vi sono compresi - con i seguenti attrezzi e con le modalità indicate: a) bilancia con lato massimo della rete non superiore a mm.6, montata su palo di manovra; il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 20; all’interno di detta rete è consentita l’applicazione di una fissetta di lato non superiore ad un terzo del lato massimo della rete e con maglie di lato non inferiore a mm. 10. Quando la pesca è esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine le caratteristiche dell’attrezzo sono le seguenti: lato della rete non superiore a m. 6 con maglie di lato non inferiore a mm. 12 e fissetta con maglie non inferiori a mm. 6;

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b) durlindana: Rete a bilancia, avente le caratteristiche di cui all’art. 2, comma 1 - lettera h) - montata su natante e manovrata a mezzo carrucola fissata all’estremità di un palo; c) bilancione fisso: I lati della rete non possono superare i m. 15; il lato della maglia non può essere inferiore a mm. 24. È consentita l’applicazione, all’interno, di una rete quadrangolare avente lati non maggiori di m. 6 e maglie di lato non inferiore a mm. 12. Nel fondo di detta rete è consentita l’applicazione di un quadro di rete “fissetta” di lato non superiore a m. 2 e con maglie di lato non inferiore a mm. 6. La rete non deve occupare più della metà della larghezza dello specchio d’acqua misurato a livello medio di bassa marea. c-bis) sparviero (o “jazzo” o “ghiaccio”), limitatamente alle acque con specie ittiche marine.

Pesca nelle zone classificate “B” e “C” Attrezzi consentiti ai pescatori per la pesca sportiva 1. Nei tratti di corsi d’acqua compresi nelle zone classificate “B” sono consentiti: a) da una a tre canne, con o senza mulinello, munite ciascuna con non più di tre ami, collocate entro uno spazio di m. 10; b) una bilancella con lato massimo della rete di m. 1,50 montata su palo di manovra la cui lunghezza non può superare i m. 10. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 10. È proibito appendere la bilancella ad una fune attraverso il corso d’acqua. È proibito l’uso della bilancella quando la larghezza dello specchio d’acqua è inferiore a m. 3 e la profondità è inferiore a m. 0,50; c) una mazzacchera: ombrello di rete per raccogliere le anguille con maglie di lato non inferiore a mm. 8; d) da una a tre lenze a mano con non più di tre ami ciascuna. 2. Nelle acque di categoria “C” ad ogni pescatore è consentito esercitare la pesca con una canna armata con amo, con o senza mulinello. È consentita la pesca al lancio con esca artificiale o con moschera o camolera, con non più di tre ami per attrezzo.

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Pesca nelle zone classificate“D” Art. 6 Attrezzi consentiti ai pescatori muniti di licenza professionale o dilettantistica: 1. Nelle acque della zona “D”, la pesca è consentita ad ogni pescatore munito di licenza di pesca professionale o dilettantistica in corso di validità e del tesserino previsto dalla L.R. 22 febbraio 1993, n. 11, art.16 - comma 3 - esclusivamente con i seguenti attrezzi e secondo le modalità indicate: a) una canna con o senza mulinello, munita di non più di un amo usata con esca naturale o artificiale; b) una canna con o senza mulinello munita di non più di tre ami, usata con esche artificiali (moschera o camolera); c) una canna con mulinello munita di una ancoretta usata con esca “artificiale”. 2. Nell’esercizio della pesca è vietata la detenzione e l’uso della larva di mosca carnaria e delle uova di salmone. Queste ultime sono però consentite per la pesca, ove ammesse con decreto del Presidente della Provincia che ne specifichi anche le modalità, nelle acque dei bacini idroelettrici. 3. Nelle zone classificate “D” è vietato ogni tipo di pasturazione.

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Legge regionale 22 febbraio 1993, n. 11 Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna Art. 13 1. L’immissione nelle acque interne di specie ittiche estranee alla fauna locale è vietata. 2. La Giunta regionale può consentire motivate deroghe al divieto. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo si applicano le seguenti sanzioni: a) sanzioni pecuniarie da 258 Euro a 2.582 Euro e sospensione della licenza di pesca da dodici a trentasei mesi per la violazione al disposto di cui al comma 1;

Esercizio della pesca Art. 16 1. È considerato esercizio della pesca ogni azione tesa alla cattura di specie ittiche. 2. L’esercizio della pesca è consentito a coloro che siano in possesso della prescritta licenza di pesca in corso di validità ed in regola con gli adempimenti previsti dalle norme regionali. 3. I pescatori che intendono esercitare la pesca nelle zone classificate “D” devono munirsi del tesserino regionale di pesca controllata per la registrazione delle catture di salmonidi e timallidi. 4. I tesserini di pesca controllata vengono rilasciati dai Comuni territorialmente interessati e dalle associazioni piscatorie, secondo le direttive emanate dalla Giunta regionale. I Comuni, anche attraverso le associazioni piscatorie, provvedono al ritiro dei tesserini di cui ai commi 3 e 4, ai fini del conteggio delle presenze e dei prelievi di pesca. 5. Per le violazioni si applicano le seguenti sanzioni: a) sanzione pecuniaria da 77 Euro a 464 Euro, sequestro e confisca

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degli attrezzi e del pescato, per l’esercizio della pesca senza la prescritta licenza e senza il tesserino quando previsto, oppure per avere ritirato più di un tesserino senza averne dato notizia alla Provincia; b) sanzione pecuniaria da 12 Euro a 38 Euro per coloro che, pur essendo in possesso di licenza di pesca, non sono in grado di esibirla agli agenti di vigilanza, ma la presentano all’apposito ufficio della provincia entro il termine di quindici giorni. Decorso infruttuosamente tale termine si applicano le disposizioni di cui alla lettera a); c) sanzione pecuniaria da 103 Euro a 619 Euro, nonché mancata concessione della licenza per un ulteriore periodo di dodici mesi, se il titolare non ne risulta in possesso in conseguenza di una precedente sanzione amministrativa.

Divieti Art. 17 1. Sono vietate: a) la pesca con le mani, la pesca subacquea e la pesca in acque ghiacciate; b) la pesca con sostanze esplosive, tossiche, inquinanti ed anestetiche o con l’impiego della corrente elettrica; c) la pesca con attrezzi diversi da quelli autorizzati o con mezzi aventi misure o usati con modalità non consentite dalla presente legge; d) la pesca con l’ausilio di fonti luminose, ad esclusione del galleggiante luminoso e delle piccole luci di servizio previste dal regolamento regionale, purché non servano in alcun modo quale richiamo per il pesce; e) la pesca e la pasturazione con sangue ovvero con miscele contenenti sangue; f) la pesca con la disponibilità di esche, o pasture pronte all’uso, superiore o diversa da quelle consentite; g) la pesca o comunque la collocazione di reti od altri attrezzi, ad esclusione della canna e della lenza a mano, a meno di quaranta metri a monte e a valle da passaggi di risalita per i pesci, da griglie o da strutture simili, dalle macchine idrauliche, dalle cascate, a monte ed a valle dei mulini e dalle opere di difesa dei ponti e dalle dighe di sbarramento; h) la pesca a strappo con canna o lenza a mano armate di ancoretta anche se priva di esca. 2. È fatto altresì divieto, per la salvaguardia della integrità dell’ambiente, di abbandonare esche, pesce o rifiuti a terra, lungo i

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corsi e gli specchi d’acqua e nelle loro adiacenze o di immettere rifiuti nelle acque. 3. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo si applicano le seguenti sanzioni: a) sanzione pecuniaria da 103 Euro a 619 Euro per l’esercizio della pesca subacquea, della pesca con le mani o con attrezzi diversi da quelli autorizzati; b) sanzione pecuniaria da 25 Euro a 154 Euro per la pesca in acque ghiacciate o con mezzi aventi misura o usati con modalità non consentite dalla presente legge; c) sanzione pecuniaria da 258 Euro a 2.582 Euro, salvo che il fatto non costituisca reato, e revoca della licenza di pesca, oltre il sequestro e la confisca degli attrezzi e del pescato, per le violazioni al disposto di cui al comma 1, lettera b); d) sanzione pecuniaria da 51 Euro a 309 Euro e sospensione della licenza di pesca da quattro a dodici mesi per le violazioni al disposto di cui al comma 1, lettera f); e) sanzione pecuniaria da 51 Euro a 309 Euro per le violazioni al disposto di cui al comma 1, lettere d), e), g), ed h); f) sanzione pecuniaria da 25 Euro a 258 Euro per le violazioni al disposto di cui al comma 2.

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Deliberazione della Giunta regionale n. 3544, del 27/7/1993 Definizione degli orari di esercizio di pesca nelle acque interne, delle misure minime dei pesci, dei limiti giornalieri e stagionali del pescato e di altre disposizioni di cui alla l.r.12.2.1993, n. 11 Art. 16 L’esercizio della pesca nelle acque delle zone classificate “A” non è mai soggetto a limitazione di orario. Nelle acque di altra categoria, fermi restando gli specifici periodi di divieto, la pesca è consentita secondo gli orari sottoindicati: a) dal 1 gennaio al 28 febbraio: dalle ore 7.00 alle ore 18.00; b) dal 1 marzo al 30 aprile: dalle ore 5.00 alle ore 19.00; c) dal 1 maggio al 31 maggio: dalle ore 4.00 alle ore 20.00; d) dal 1 giugno al 31 agosto: dalle ore 4.00 alle ore 21.00; e) dal 1 settembre al 31 ottobre: dalle ore 5.00 alle ore 19.00; f) dal 1 novembre al 31 dicembre: dalle ore 7.00 alle ore 18.00. Durante il periodo in cui vige l’ora legale, devono essere effettuati gli spostamenti di orario stabiliti dalla legge istitutiva. Per la sola pesca dell’Anguilla e del Pescegatto nostrano e americano, consentita esclusivamente con l’uso della canna, nei tratti dei corsi d’acqua compresi nelle zone “B” e nelle acque di bonifica, il termine della giornata di pesca è stabilito alle ore 24.00. Durante la pesca notturna dell’Anguilla e del Pescegatto è vietata la detenzione di altre specie ittiche ad esclusione di quelle utilizzate come esca e delle specie alloctone. Nelle acque interne delle zone “D” è vietato l’esercizio della pesca ad ogni specie ittica durante il periodo compreso tra le ore 19.00 della prima domenica di ottobre e le ore 5.00 dell’ultima domenica del mese di marzo.

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Limiti quantitativi delle catture giornaliere e stagionali 1. Il pescatore professionale non è soggetto al limite quantitativo di catture in acque di zona “A”. Il limite giornaliero di pesce pescato, mediante bilancione fisso per la pesca ricreativa, è di complessivi Kg. 14 qualunque sia il numero di pescatori presenti. Gli esemplari di specie alloctone non concorrono alla formazione dei quantitativi sopraddetti. 2. La pesca dei salmonidi (Trotafario, Trotafario o di torrente, Trota marmorata, Salmerino di fontana) è limitata, nella giornata, a non più di 5 esemplari per pescatore. La pesca dei timallidi è limitata nella giornata a non più di due esemplari per pescatore. Ai fini statistici di controllo, le catture di salmonidi e di timallidi devono essere immediatamente annotate sull’apposito tesserino, che deve essere utilizzato nelle zona classificate “D” a norma dell’art. 16, comma terzo della L.R. 11/93; 3. Il pescatore sportivo non può comunque catturare giornalmente pesci in quantità superiore a quelle sotto indicate: ZONE “A” - quantitativo di kg. 7. ZONE “B” - quantitativo di kg. 4 in tutte le acque. ZONE “C” e “D” - quantitativo di kg. 3 - compresi i salmonidi e i timallidi. É fatta deroga ai limiti dei predetti quando il peso viene superato a causa dell’ultimo esemplare catturato.

Limite quantitativo alla detenzione e all’uso di esche e pasturazioni Il limite quantitativo di detenzione e di uso delle esche e delle pasture viene consentito nelle quantità sotto indicate: ZONA “A” kg. 5 nelle acque di bonifica ZONA “B” kg. 7 nelle acque fluenti ZONA “C” kg. 4 in tutte le acque, nessun limite per i mestieranti ZONA “D” kg. 1 in tutte le acque. Nessuna pasturazione è consentita.

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Legge regionale 07 novembre 2012, n. 11 Norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, e delle attività connesse nelle acque interne.

Vigilanza ittica Art. 23 1. L’ente territorialmente competente svolge le funzioni di vigilanza ittica per l’osservanza delle norme e delle prescrizioni contenute nella presente legge o derivanti dalla sua applicazione. 2. Per l’esercizio delle funzioni di vigilanza ittica l’ente territorialmente competente si avvale del proprio personale dipendente nonché delle guardie volontarie ittiche di cui all’articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca). L’ente territorialmente competente si avvale, altresì, dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica). 3. L’ente territorialmente competente coordina l’attività di vigilanza ittica volontaria. La Regione, con apposita direttiva, individua modalità omogenee per l’impiego delle guardie volontarie, per uniformarne l’espletamento dei relativi compiti. (modificata lett. c), sostituita lett. e), aggiunta lett. e bis) al comma 1, sostituito comma 3 da art. 37 L.R. 16 luglio 2015, n. 9)

Controlli Art. 24 I soggetti preposti alla vigilanza ittica sono autorizzati a chiedere, a qualsiasi persona in esercizio o in attitudine di pesca, l’esibizione della licenza di pesca, dei versamenti delle concessioni, di un documento di riconoscimento, della fauna ittica catturata o raccolta, nonché a ispezionare le attrezzature e le esche usate.

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Sanzioni Art.25 1. Per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente legge e nelle relative norme d’attuazione, ove il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative: a) pesca senza la prescritta licenza: da euro 80,00 a euro 480,00. Si applica la sanzione da euro 12,00 a euro 36,00 per chi, pur essendone munito, non è stato in grado di esibire la licenza al momento del controllo ma la presenta all’apposito ufficio entro il termine di quindici giorni; b) pesca senza il tesserino, quando previsto, o senza aver registrato le catture effettuate: da euro 80,00 a euro 480,00; c) pesca con sostanze esplosive, tossiche, inquinanti e anestetiche, con l’impiego della corrente elettrica o con attrezzi vietati a elevata capacità di cattura o particolarmente distruttivi per la fauna ittica: da euro 1000,00 a euro 6000,00 nonché revoca della licenza di pesca; d) pesca subacquea, con le mani, nelle acque ghiacciate o con attrezzi diversi da quelli autorizzati; pesca, senza autorizzazione, nelle zone di ripopolamento e frega, nelle zone di protezione integrale e nelle zone di protezione delle specie ittiche: da euro 100,00 a euro 600,00; e) pesca, immissione, trasporto e allevamento di specie ittiche non autorizzate: da euro 1000,00 a euro 6000,00; e bis) pesca con l’utilizzo di esche di pesci vivi o morti: da euro 500,00 a euro 3000,00; f) abbandono di esche, pesce o rifiuti a terra, lungo i corsi e gli specchi d’acqua e nelle loro adiacenze, immissione di rifiuti nelle acque; accesso motorizzato alle sommità arginali prive di strade rotabili e agli alvei di magra di canali e corsi d’acqua con veicoli diversi dai ciclomotori sino a 50 cc di cilindrata: da euro 50,00 a euro 300,00; g) compimento di atti che possano arrecare danno agli argini, ai manufatti di bonifica e, in particolare, al cotico erboso; modificazione del corso o del livello delle acque: da euro 500,00 a euro 3000,00; h) organizzazione di gare di pesca nelle acque pubbliche al di fuori dei casi previsti: da euro 150,00 a euro 2500,00; i) organizzazione della pesca a pagamento senza la prescritta autorizzazione: da euro 250,00 a euro 2500,00. Qualora la pesca a pagamento avvenga in acque pubbliche del demanio, la sanzione è elevata da euro 500,00 a euro 3000,00. Inosservanza delle altre prescrizioni relative alla pesca a pagamento e dei contenuti dell’autorizzazione: da euro 120,00 a euro 780,00; j) allevamento di fauna ittica in assenza o in violazione dei contenuti dell’autorizzazione o della concessione di derivazione dell’acqua: da euro 120,00 a euro 780,00. Inosservanza delle altre prescrizioni relative all’acquacoltura: da euro 100,00 a euro 600,00;

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Capitolo 5 - Leggi e regolamenti sulla pesca in acque interne

k) inosservanza di ogni altra prescrizione relativa all’esercizio della pesca contenuta nella presente legge, nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 26, nelle disposizioni istitutive delle zone di tutela della fauna ittica, di cui all’articolo 10, e negli altri atti d’attuazione della presente legge: da euro 50,00 a euro 300,00. La stessa sanzione si applica a chi, durante l’esercizio della pesca nelle acque pubbliche, non consente al personale di vigilanza l’ispezione di luoghi e cose al fine di accertare le violazioni. 2. Per le violazioni di cui al comma 1, lettera a) la sanzione amministrativa assorbe la sanzione tributaria relativa al mancato pagamento della tassa di concessione. 3. Per le violazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) gli agenti accertatori, qualora competenti, procedono altresì al sequestro degli attrezzi e del pescato. Per le violazioni di cui al comma 1, lettera c) gli agenti accertatori procedono anche alla confisca degli attrezzi e del pescato, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini. Negli altri casi di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i), j) e k), gli agenti provvedono al sequestro della fauna ittica illegalmente detenuta. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo è reimmesso immediatamente nei corsi d’acqua a cura del personale di vigilanza; delle reimmissioni effettuate è data certificazione con apposito verbale. 4. Per le violazioni di cui al comma 1, lettera i), ultimo capoverso e lettera j) l’autorità competente provvede, altresì, alla sospensione dell’autorizzazione da sei a diciotto mesi. L’autorizzazione è revocata nel caso di ripetute gravi violazioni o in assenza dei necessari requisiti. Il provvedimento di sospensione o di revoca delle autorizzazioni e delle concessioni è adottato a seguito di comunicazione, da parte dell’autorità amministrativa competente, che il trasgressore ha effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non ha proposto opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione, ovvero che è stato definito il relativo giudizio. 5. Qualora il trasgressore abbia già riportato sanzioni amministrative per infrazioni alle leggi sulla pesca, la sanzione da irrogarsi è raddoppiata nella misura edittale minima e massima. 6. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, del sequestro, della confisca e della sospensione o revoca di autorizzazioni e concessioni si osservano le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 Sito esterno, della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571 Sito esterno. l’ente territorialmente competente.

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Manuale di antibracconaggio

Extra Specie ittiche dell’Emilia Romagna, aree protette Rete Natura 2000 e numeri utili regionali

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Specie ittiche dell’Emilia Romagna Le acque interne italiane, presentano 63 specie indigene e circa 30 esotiche, per quanto riguarda l’Areale Padano, di cui fa parte l’Emilia Romagna, sono 8 le specie originare autoctone: la Lampreda padana, il Triotto, la Savetta, il Cobite Mascherato, il Carpione del Garda, il Ghiozzetto cenerino, il Panzarolo e il Ghiozzo padano, mentre altre 9 specie hanno avuto con buone probabilità origine evolutiva in questa regione: lo Storione cobice, il Vairone, l’Alborella, la Lasca, il Barbo, il Barbo Canino, il Cobite, la Trota marmorata e il Ghiozzetto di laguna. Purtroppo a partire dagli anni ‘60 e ‘70 nel paese le attività antropiche hanno messo a serio repentaglio la diversità biologica, sia in termini numerici che di areale. Le cause di tale fenomeno sono da ricondurre ad opere di drenaggio e canalizzazione, sbarramenti artificiali, prelievi idrici a scopo industriale ed agricolo, inquinamento da scarichi industriali, acidificazione delle acque, pesca non sostenibile, bracconaggio ed immissione sconsiderata di specie alloctone invasive e/o infestanti. L’elenco dei pesci d’acqua dolce effettivamente presenti in Emilia Romagna, presenti in numero sufficiente per non dover essere considerati in pericolo di sopravvivenza, si è molto ridotto, mentre si è allungata la lista delle specie alloctone che nuotano nelle acque italiane. La catalogazione della fauna ittica di seguito proposta è quindi un’aggiornamento e una rivisitazione di quella “tradizionale regionale” con l’aggiunta di pesci come il Siluro, l’Sspio, il Carassio e l’Abramide, introdotti a partire dagli anni ‘80. Per ogni specie è indicata, quando prevista, la misura minima per il prelievo e il periodo di divieto di cattura, secondo quanto stabilisce il Regolamento Regionale 16 agosto 1993, n. 29 art. 9 “periodi di pesca alle diverse specie”.

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Legenda Lunghezza massima

0

Misura minima

Il valore del pesce sul mercato nero I bracconieri catturano e commerciano il pesce a scopo alimentare umano o animale, tutte le specie d’acqua dolce hanno un potenziale interesse. Il siluro è la specie più predata visto l’alto valore sul mercato nero dell’Est, dove viene venduto anche a 7-8€/kg. Viene catturato e sfilettato in tranci che vengono poi congelati e spediti nei mercati di Romania, Albania, Ungheria e Grecia. La seconda specie più sfruttata, vista anche l’abbondanza nelle acque dell’ Areale Padano è la carpa che, come la maggioranza delle altre specie, viene invece commerciata al pezzo, con tariffe che vanno dai 0,5 ai 3¤/kg. Seguono la carpa erbivora, il temolo russo, il cefalo e tutte le altre specie che in parte minore, costituiscono la fortuna dei bracconieri dell’Est.


Siluro Silurus Glanis

Ordine Siluriformes Famiglia Siluridae Specie Alloctona Habitat Grandi fiumi, acque lente con fondo sabbioso Comportamento Tra i maggiori predatori delle acque interne, si nasconde tra rami e fanghiglia. Si nutre dopo il calar del sole di pesci vivi e morti, vermi e larve. Specie dalla vista ridotta, si serve dei barbigli per individuare e cacciare la preda, raggiunge la maturitĂ sessuale intorno ai 2-4 anni

300

Carpa Cyprinus Carpio

cm

Ordine Cipriniformi Famiglia Ciprinidi Specie Alloctona tradizionale Habitat Acque a corso lento

Nessun divieto

Comportamento Specie con indole gregaria, si muove in branchi di piccole dimensioni. Onnivora, in inverno riduce di molto l’attività alimentare Livrea a Specchi

Livrea Linear

30 Divieto 15/5 - 30/6

120

cm


Carpa Erbivora o Amur Ctenopharingodon idellus

Famiglia Ciprinidi Ordine Cipriniformi Habitat Acque ferme o a corso lento Specie Alloctona Comportamento Si nutre di piante e alghe, non è certo riesca a riprodursi in Italia

30

120

cm

Temolo russo Hypophthalmichthys molitrix

Divieto 15/5 - 30/6 Ordine Cipriniformi Famiglia Ciprinidi Habitat Acque ferme o a corso lento Specie Alloctona Habitat Si ciba solo di fitoplancton, non è certo riesca a riprodursi in Italia

28

150

Carassio Carassius carassius

cm

Divieto 1/10 - 31/05 Famiglia Ciprinidi Ordine Cipriniformi Habitat Acque ferme Specie Alloctona Comportamento Specie onnivora, molto resistente, si nutre di larve e di insetti

50

cm

Abramide o Brema Abramis brama

Nessun divieto Ordine Cipriniformi Famiglia Ciprinidi Habitat Acque basse e ricche di vegetazione Specie Alloctona Comportamento Gregario, dieta onnivora, si nutre di insetti e larve

80

cm

Nessun divieto


Lunghezza massima

Aspio Aspius aspius

Ordine Cipriniformi Famiglia Ciprinidi Habitat Acque a corso lento o moderato Specie Alloctona Comportamento Individui adulti solitari, unico ciprinide con istinto predatorio

28

110

cm

Cavedano LeucĂŹscus cephalus

cm

Tinca Tinca tinca

25

Nessun divieto Famiglia Ciprinidi Ordine Cipriniformi Habitat Acque ferme o a corso lento Specie Autoctona Comportamento Individui adulti solitari, dieta onnivora con prevalenza di pesci

60

16

60

Nessun divieto Ordine Cipriniformi Famiglia Ciprinidi Habitat Acque ferme o a corso lento Specie Autoctona Comportamento Tollera sbalzi di temperatura, si ciba di molluschi, larve e vegetali

cm

Barbo comune Barbus plebejus

16

Misura minima

Divieto 15/5 - 30/06 Famiglia Ciprinidi Ordine Cipriniformi Habitat fiumi con correnti moderate Specie Autoctona Comportamento Pesce gregario, dieta onnivora, si nutre di invertebrati acquatici e vegetali

90

cm

Divieto 1/4 - 31/5


Cefalo Mugil cephalus

Ordine Cipriniformi Famiglia Ciprinidi Habitat Acque ferme o a corso lento. Specie Autoctona Comportamento Si nutre di inverebrati, larve, detriti vegetali, avannotti di altri pesci

20

100

cm

Pesce Gatto Ictalurus Ictalurus

Nessun divieto Ordine Siluriformi Famiglia Ictaluridi Habitat Acque ferme o a corso lento Specie Alloctona Comportamento Carnivoro, può tollerare elevati livelli di salinitĂ

50

cm

Luccio Esox lucius

Nessun divieto Ordine Clupeiformi Famiglia Esocidi Habitat Acque ferme Specie Autoctona Comportamento Ama nascondersi in attesa delle prede, predilige cibarsi di pesci, anche della propria specie

40

120

cm

Lucioperca o Sandra Stizostedion lucioperca

70

Divieto 15/12 - 15/4 Ordine Perciformes Famiglia Percidae Habitat Acque calme e torbide Specie Alloctona Comportamento Specie ittiofaga, caccia attivamente le sue prede di notte

130

cm

Divieto 1/1 - 31/12


Lunghezza massima

Persico Trota Micropterus salrnoides

16

Ordine Perciformi Famiglia Centrarchidi Habitat Acque ferme o a corso lento. Specie Alloctona Comportamento Specie molto invasiva, predatore vorace, si nutre di vari pesci

60

Divieto 1/5 - 15/6

cm

Persico Sole Lepomis gibbosus

Ordine Perciformi Famiglia Centrarchidi Habitat Acque ferme o a corso lento Specie Alloctona Comportamento Specie infestante, si nutre prevalentemente di invertebrati

30

Nessun divieto

cm

Anguilla Anguilla anguilla

30

120

Famiglia Anguillidi Ordine Anguilliformi Habitat Acque ferme o a corso lento Specie Autoctona Comportamento Specie migratrice catadrorna e lucifuga, si ciba soprattutto di notte

cm

Storione comune Acipenser sturio

100

Misura minima

350

Nessun divieto Ordine Arcipenseriformi Famiglia Arcipenseridi Habitat mare e fiumi Specie Autoctona Comportamento Dopo i primi nei fiumi si spostano i in mare, si nutre di crostacei, molluschi e pesci

cm

Divieto 1/1 - 31/12


Manuale di antibracconaggio

106


Rete natura 2000 Natura 2000 è il principale strumento Europeo per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell’Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. Il progetto si basa su una catalogazione che stabilisce quali aree sono meritevoli della qualifica di Siti di Interesse Comunitario (SIC), e di zone di protezione speciale (ZPS), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito rispettivamente dalla Direttiva Habitat e dalla Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”. La Direttiva riconosce il valore di tutte quelle aree naturali o seminaturali nelle quali la secolare presenza dell’uomo e delle sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra attività antropiche e natura. Un’altro elemento della Rete Natura è il riconoscimento dell’importanza di alcuni Paesaggi Protetti (PP) che svolgono un ruolo di connessione per la flora e la fauna selvatiche. La lista dei siti è aggiornata annualmente in base alle richieste redatte dai singoli stati membri della Comunità europea all’interno di un elenco di proposte di siti di importanza comunitaria, nei quali si trovano habitat naturali, vegetali e specie animali (esclusi gli uccelli previsti nella direttiva 79/409/CEE o direttiva Uccelli). Entro sei anni dalla dichiarazione di SIC l’area deve essere promossa dallo stato membro a zona speciale di conservazione (ZCS). L’obiettivo è quello di creare una rete europea di ZSC e zone di protezione speciale (ZPS) destinate alla conservazione della biodiversità denominata appunto Natura 2000.

111


Natura 2000 in Emilia Romagna In Emilia-Romagna l’istituzione delle aree protette è cominciata nei primi anni ‘80 con la nascita del primo parco nell’82 e della prima riserva naturale un anno dopo. Le aree protette oggi istituite in Regione sono costituite da: - 2 parchi nazionali condivisi con la Regione Toscana, che derivano da precedenti parchi regionali - 1 parco interregionale per due terzi marchigiano - 14 parchi regionali e 15 riserve naturali. - 4 paesaggi naturali e seminaturali protetti - 33 aree di riequilibrio ecologico. Per quanto riguarda la Rete Natura 2000, a partire dal primo censimento di habitat e specie nel 1995, la Regione, in fasi successive e in accordo con il Ministero dell’Ambiente e la Commissione europea, ha individuato 139 SIC e 87 ZPS, in alcuni casi coincidenti che nell’insieme formano i siti della Rete Natura 2000 regionale. Queste aree, di dimensioni e caratteristiche molto diverse tra loro, rappresentano complessivamente un sistema di tutela del patrimonio naturale esteso per 269.802 ha, corrispondenti al 12% del territorio regionale e per oltre metà comprensivo delle aree naturali protette. La legge prevede che in futuro anche le altre aree protette e i siti della Rete Natura 2000 possano essere gestiti in forma coordinata dai cinque enti creati per la gestione dei territori protetti denominati Macroaree: Emilia occidentale, Emilia centrale, Emilia orientale, Delta del Po e Romagna.

112


113


Fonti Regione Emilia Romagna www.agricoltura.regione.emilia-romagna.it Gruppo Siluro Italia www.grupposiluro.it Polizia Provinciale di Ferrara S. Zerunian, Pesci delle acque interne d’Italia, 2004, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, pubblicazione gratuita Commisione europea, Strategia europea per la protezione della natura, 2002, Lussemburgo, pubblicazione gratuita



Manuale di antibracconaggio per guardie ittiche volontarie dell’Emilia Romagna

Ideazione Damiano Gaudenzi Grafica e impaginazione Damiano Gaudenzi Contributi Claudio Castagnoli, Comandante della Polizia Proviniciale di Ferrara. Marco Falciano, Responsabile delle guardie ittiche volontarie Upe di Ferrara Ringraziamenti Emanuela Bonini Lessing Virginia Sofia Casadio Claudio Castagnoli Arianna Codromaz Corpo Forestale di Ravenna Eurocarpclub Marco Falciano Marco Ferrari Riccardo Gioria Mayra Mocellin Luca Orioli Fabio Piva Upe (Unione Pescatori Estensi) Michele Valeriani Emanuele Zalambani

Font Pt Sans Atlas Grotesk Carta Interno Favini Shiro Eco bianco naturale 120gr Esterno Cordenons plike 240gr Stampa Istituto Salesiano San Marco, Mestre (Ve)



Manuale di antibracconaggio

Iter per diventare GIV

114

1

Richiesta

2

Bando

3

Lezioni

4

Esame

5

Giuramento

6

Riconoscimento

Da presentare scritta agli uffici Urp della provincia.

Pubblico con limite massimo di 40 presenze.

8-12 lezioni serali frontali sui temi dell’ambiente.

Sugli argomenti delle lezioni e con una breve prova pratica.

Solenne di fronte all’autorità del prefetto.

Rilascio del decreto e del distintivo di riconoscimento.

Requisiti a) essere cittadino italiano o di uno stato della Comunità Europea purché residente e/o domiciliato in Italia, ed in possesso della completa conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta. b) avere raggiunto la maggiore età e avere assolto agli obblighi di leva c) essere in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo conseguito in Italia o all’estero d) non avere riportato condanne penali per delitti e aver sempre avuto una buona condotta morale e) non aver riportato condanne penali per reati o per violazioni alle leggi che regolano l’attività venatoria, la pesca e la salvaguardia dell’ambiente f) non avere procedimenti penali in corso g) non avere commesso violazioni di carattere amministrativo h) essere in possesso di documento d’identità e di idoneità allo svolgimento dell’attività di Guardia G.I.V. attestata da certificazione. i) Obbligo di buona condotta


Capitolo 1 - Il bracconaggio nell’Areale Padano

Numeri Utili La Polizia Provinciale e il Corpo Forestale dello Stato sono i due organi con competenze specifiche in materia di antibracconaggio.

112 Carabinieri 115 Vigili del fuoco 117 Guardia di Finanza 118 Emergenza sanitaria 1515 Corpo Forestale

FE

RA

RN

Polizia Provinciale 0532 299977 Corpo Forestale 0532 248248 Arpa 0532 234811

Polizia Provinciale 0544 258922 Corpo Forestale 0544 213897 Arpa 0544 210611

Polizia Provinciale 0541 716839 Corpo Forestale 0541 718843 Arpa 0541 319202

FC

BO

MO

Polizia Provinciale 0543 706462 Corpo Forestale 0543 23194 Arpa 0543 451411

Polizia Provinciale 051 6598111 Corpo Forestale 051 6492591 Arpa 051 396211

Polizia Provinciale 059 209520 Corpo Forestale 059 225100 Arpa 059 433611

RE

PR

PC

Polizia Provinciale 0522 792222 Corpo Forestale 0522 442165 Arpa 0522 336011

Polizia Provinciale 0521 957358 Corpo Forestale 0521 235808 Arpa 0521 976111

Polizia Provinciale 0523 795333 Corpo Forestale 0523 384646 Arpa 0523 489611

Ferrara

ForlĂŹ-Cesena

Reggio Emilia

Ravenna

Bologna

Parma

Rimini

Modena

Piacenza

115



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