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Il progetto Assieme nasce da un esigenza di continuo aggiornamento nonché consulenza in materia di associazionismo di promozione sociale. Nell’ambito di ricerca di nuovi strumenti a sostegno delle associazioni si è sviluppato questa guida telematica, scaricabile gratuitamente, ove trovare una prima informazione inerente la materia.
che cos’è
É un servizio di consulenza gratuito rivolto a tutte le Associazioni di Promozione Sociale presenti sul territorio Reggiano, nato dall’esigenza di creare uno strumento di sostegno accessibile a tutte le Associazioni di Promozione Sociale utile per districarsi nel mondo sempre più complesso dell’associazionismo.
a chi si rivolge Offre un servizio sempre aggiornato e gratuito su tematiche normative, legislative e fiscali e si propone come un valido aiuto per le Associazioni di Promozione Sociale della Provincia di Reggio Emilia già strutturare e per le future neo-associazioni che abbiano bisogno di reperire informazioni per costituirsi ed orientarsi nel panorama assicurativo.
www.assieme.re.it un sito web attivo 24 ore al giorno composto da diverse sezioni: Consulenze: dove poter formulare i propri quesiti ad un consulente che entro le 24 ore successive risponderà alle vostre domande; Archivio e Download: dove poter visionare e scaricare oltre 200 testi normativi suddivisi per categorie, documenti e moduli utili; News e Scadenze: uno spazio sugli aggiornamenti legislativi, fiscali ed interpretativi, nonchè uno scadenziario fiscale sempre aggiornato.
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è un servizio completamente gratuito e te
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0522 332364 un numero telefonico a cui risponderà, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 un consulente specializzato
(fax 0522 553432)
Redazione a cura di Catellani Daniele (consulente Assieme); Dott. Alessandro Mastacchi (Consulente ARSEA srl), Dott.ssa Francesca Colecchia (Consulente ARSEA srl). Grafica a cura di Studio Salsi Comunicazione
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Premessa
Questa guida vuole costituire uno strumento di facile consultazione, agile, scaricabile gratuitamente, parte integrante del Progetto Assieme. È a disposizione delle Associazioni già costituite e dei cittadini che desiderano esplorare questo rilevante ambito della nostra vita sociale. Rilevante per peso specifico: sono presenti sul territorio reggiano 279 Associazioni di Promozione Sociale. E importante dal punto di vista sociale e comunitario. La sfida che abbiamo dinanzi, la promozione di un nuovo umanesimo attraverso la promozione di una autentica cittadinanza attiva e la costruzione di un Welfare di Comunità, può essere affrontata solamente con l’autorevolezza delle Istituzioni, la credibilità della Politica, il protagonismo del Terzo Settore (Associazionismo di Promozione Sociale, Volontariato, Cooperazione Sociale). In altre parole, incarnando nella vita reale delle nostre Comunità locali quel principio di Sussidiarietà così efficacemente delineato nella nostra Costituzione. In questo orizzonte può dischiudersi una rinnovata stagione di vitalità dell’Associazionismo di Promozione Sociale, strumento di azioni di utilità sociale senza fini di lucro, espressione di impegno sociale, di partecipazione, di solidarietà, di pluralismo con finalità di natura sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale. L’Assessore alla Solidarietà Provincia di Reggio Emilia Marcello Stecco
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Questa guida vuole costituire uno strumento di facile consultazione, agile, scaricabile gratuitamente, parte integrante del Progetto Assieme.”
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Indice 20 domande sulla promozione sociale Capitolo 1 – APS aspetti generali La nascita della promozione sociale Aspetti civilistici (associazioni riconosciute e non) I soggetti specifici del mondo sportivo La responsabilità Civile nelle Associazioni di Promozione Sociale Normativa Capitolo 2 – Le Associazioni di Promozione Sociale Le Associazioni di Promozione Sociale - caratteristiche Le APS Sportive Dilettantistiche – caratteristiche Modalità e prassi di costituzione di una APS Normativa e Modulistica Capitolo 3 - La disciplina fiscale delle APS Aspetti fiscali Generali degli enti di tipo associativo Il reddito complessivo degli enti non commerciali Le agevolazioni fiscali Le erogazioni Liberali e il 5 per mille Disciplina delle associazioni che promuovono usi e tradizioni locali Attività commerciale ed i regimi contabili Regime ex L. 398/91 Attività di pubblicità e di sponsorizzazione Perdita della qualifica di ente non commerciale I G.A.S (gruppo di acquisto solidali) Rapporti di collaborazione fiscalmente agevolati Normativa e Modulistica Capitolo 4 – Il rendiconto economico e finanziario La redazione del rendiconto economico e finanziario La prima nota La contabilità separata Rendiconto per le raccolte pubbliche di fondi Vincoli nella gestione economica per le sole ASD Capitolo 5 – I registri delle APS I registri delle APS Come iscriversi al registro provinciale APS di Reggio Emilia Il registro del Coni Normativa e Modulistica APPENDICE
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Le associazioni di promozione sociale in 20 domande
1. Quale è la principale differenza tra associazioni riconosciute e non riconosciute? Le associazioni riconosciute sono quelle che hanno chiesto e ottenuto il riconoscimento dallo Stato (prefettura) oppure dalla Regione. Attraverso tale riconoscimento l’associazione ottiene la personalità giuridica che si concretizza con una autonomia patrimoniale perfetta. In altre parole i terzi creditori si potranno soddisfare solo sul patrimonio dell’associazione. Viceversa per le associazioni non riconosciute di dette obbligazioni rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. 2. Chi risponde delle obbligazioni assunte nei confronti di terzi in una APS non riconosciuta? Le associazioni non riconosciute naon avendo acquisito personalità giuridica non sono dotate di autonomia patrimoniale perfetta. Di dette obbligazioni quindi può essere chiamato a rispondere anche chi ha agito in nome e per conto dell’associazione. La disciplina sulla promozione sociale è intervenuta specificando che i terzi dovranno soddisfarsi in primo luogo sul fondo comune e solo in via sussidiaria sul patrimonio personale di chi ha agito in nome e per conto dell’APS. 3. Che cosa è un’associazione di promozione sociale? Le associazioni di promozione sociale sono una specifica forma associativa, rientrante tra gli enti senza finalità lucrative, costituite ai sensi della Legge 383 del 7/12/2000. Tali associazioni perseguono finalità d’utilità/promozione sociale svolgendo attività rivolte a favore degli associati e/o di terzi.
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Le associazioni riconosciute sono quelle che hanno chiesto e ottenuto il riconoscimento dallo Stato (prefettura) oppure dalla Regione. ”
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4. Quale è la normativa di riferimento della Promozione sociale? La normativa di riferimento per le Associazioni di promozione sociale è la Legge nazionale 383/2000 e la legge Regionale n. 34/2002. Per quanto riguarda le APS sportive dilettantistiche oltre alle precedentemente citate norme trova applicazione quanto statuito dall’art.90 della Legge 289/2002 e dall’ordinamento sportivo. 5. Come si costituiscono, di norma, le associazioni di Promozione sociale? Le associazioni di promozione sociale si costituiscono attraverso una scrittura che può avere diverse forme: scrittura privata, scrittura privata registrata (procedura realizzata presso l’Ufficio del registro che garantisce data certa all’atto), scrittura privata autenticata registrata (ossia scrittura privata in cui il notaio certifica l’identità dei soggetti firmatari) o atto pubblico registrato (atto redatto dal notaio). La scrittura privata registrata è la forma più utilizzata ed è richiesta per accedere ad alcune agevolazioni fiscali 6. Come si costituisce una Associazione di Promozione Sociale tramite scrittura privata registrata? Redatto atto costitutivo e statuto, il legale rappresentante – o persona da lui delegata – si reca presso l’Agenzia delle Entrate per chiedere l’apertura del codice fiscale (modello AA5/5); oppure apertura contestuale di partita IVA (in tal caso il numero del codice fiscale e della partita IVA coincidono; si dovrà utilizzare il modello AA7/9). Si consiglia, in ogni caso, l’apertura in primo luogo del codice fiscale ed in fase successiva della partita IVA. Successivamente è necessario versare in banca o posta - tramite modello F23 – l’imposta di registro (€ 168,00) ed i diritti di segreteria (€ 3,72 per ogni copia registrata). Si portano quindi all’Ufficio del registro almeno due copie in originale di atto costitutivo e statuto sui quali sono state apposte le marche da bollo (€ 14,62 da applicare ogni 100 righe) con il Modello F23 da cui risulta il versamento dell’imposta di registro e dei diritti di segreteria. 7. Abbiamo costituito un’associazione e siamo andati ad aprire il conto corrente ma ci hanno chiesto la partita Iva. È necessaria? Cosa dobbiamo fare? L’apertura della partita IVA è necessaria quando l’associazione svolge in via non occasionale attività a carattere commerciale (es: sponsorizzazioni, pubblicità, attività dirette a non soci...).
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Le associazioni possono chiedere il solo codice fiscale nel caso in cui svolgono solo attività di natura istituzionale e chiedere successivamente la partita Iva. ”
Il codice fiscale è l’elemento identificativo dell’associazione nei rapporti con i terzi, necessario pertanto ogni qualvolta si stipula un contratto (es: contratto di locazione, convenzione con il Comune...).
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8. Che cosa è l’attività istituzionale per una APS? L’attività istituzionale per un’associazione è quella definita nello statuto sociale, permessa e necessaria, al raggiungimento delle finalità associative. In altre parole, si tratta di quelle attività rivolte agli associati definite nel regolamento associativo. 9. Cosa s’intende per attività commerciale? Per attività commerciale s’intende l’esercizio, anche occasionale, di una delle attività previste dall’art. 2195 del codice civile, vale a dire: 1. attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi 2. attività di trasporto 3. attività bancaria o assicurativa 4. attività ausiliari alle precedenti. Generalizzando è da considerarsi attività commerciale, la prestazione di servizi o la cessione di beni effettuata in modo continuativo verso i terzi non soci dietro versamento di un corrispettivo specifico. Il legislatore ha poi previsto per alcune specifiche attività che queste siano da considerarsi sempre commerciali, anche se rivolte agli associati (art. 148 Tuir). 10. Sono il presidente di un’associazione sportiva dilettantistica affiliata ad un Ente di promozione sportiva operante nel settore del motociclismo. Due aziende si sono offerte di sponsorizzarci, ma chiedono la fattura. Cosa dobbiamo fare? La sponsorizzazione è un’attività di natura commerciale il cui esercizio – in via non occasionale - richiede il possesso della partita IVA e l’emissione, quindi, della fattura.
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Per chiedere la partita IVA è necessario consegnare il Modello AA7/9 all’Agenzia delle Entrate. ”
Sarà poi necessario stabilire il regime fiscale attraverso cui conteggiare il versamento delle imposte (IVA, IRES ed IRAP) all’Erario. 11. Quale è la differenza tra attività di sponsorizzazione e quella di pubblicità? Si ha sponsorizzazione se fra la promozione di un nome o di un marchio e l’avvenimento viene istituito uno specifico abbinamento (manifesto con l’indicazione del marchio quale sponsor dell’evento, nome dell’evento con inserito il nome del prodotto, ecc.). Si ha pubblicità se l’attività promozionale è, rispetto all’evento, in rapporto di semplice occasionalità (cartelli collocati ai margini dell’area di spettacolo, pubblicazioni promozionali dell’evento sportivo, manifesti, striscioni o altri richiami acustici e visivi). 12. Quali sono i regimi contabili/fiscali per le associazioni senza scopo di luco? I regimi fiscali e contabili per gli enti non commerciali sono diversi: • Regime ordinario • Regime semplificato • Regime supersemplificato
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• Regime forfetario • Regime Ex Legge 398/91 13. Cosa sono le erogazioni liberali? Sono contributi erogati ad associazione di promozione sociale o ad altre tipologie associative. Il nostro ordinamento garantisce all’erogante agevolazioni fiscali – in termini di detrazione o deduzione dell’importo versato – che variano a secondo del soggetto erogante (persona fisica, società o associazione) e della tipologia di associazione beneficiaria. 14. La nostra associazione ha trovato diversi sponsor grazie ai quali possiamo svolgere la nostra attività per la quale chiediamo ai soci la sola quota associativa. Ci hanno detto però che potremmo avere dei problemi perché la nostra attività commerciale è prevalente rispetto a quella istituzionale. È vero? È vero nel caso che l’associazione di promozione sociale non sia sportiva dilettantistica. Di norma trova applicazione l’art. 149 Tuir ai sensi del quale l’associazione perde la qualifica di ente non commerciale quando per un intero anno d’imposta l’ente eserciti prevalentemente attività commerciale. Se, invece, la vostra è un’associazione sportiva dilettantistica (iscritta nel registro CONI) non siete soggetti alla perdita della qualifica di ente non commerciale, essendo tali soggetti esclusi dalla disciplina prevista dall’art. 149 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (ai sensi dell’art.90, comma 11 della Legge 289/2002). In questo caso potete pertanto finanziare le vostre attività istituzionali (organizzazione di corsi e manifestazioni sportive) grazie agli introiti derivanti da sponsorizzazioni. 15. Siamo un’associazione sportiva dilettantistica, affiliata ad un Ente di promozione sportiva ed iscritta nel registro CONI, che promuove attività calcistica. Vorremmo retribuire un nostro allenatore, oggi volontario, e ci hanno detto che è possibile farlo a condizioni vantaggiose per noi e per lui. È vero? L’associazione sportiva dilettantistica (provvista di statuto conforme a quanto stabilito dall’art.90 della L.289/2002 ed iscritta nel registro CONI) può riconoscere al proprio allenatore un compenso per prestazione sportiva dilettantistica (ex Legge n.133/1999) in regime fiscale agevolato. A partire dal 2003 le indennità, i rimborsi forfetari, i premi ed i compensi erogati nell’esercizio diretto (atleti, dirigenti, tecnici, collaboratori amministrativo-gestionali) di attività sportive dilettantistiche da associazioni e società sportive dilettantistiche sono soggette al seguente regime: • qualora i compensi non siano complessivamente superiori ad € 7.500 nel periodo di imposta, questi non concorreranno alla formazione del reddito del percepiente ed il committente – o i committenti – non dovranno operare ritenute IRPEF; • qualora i compensi siano superiori ad € 7.500 il committente – o i committenti – opereranno una ritenuta IRPEF del 23%, maggiorata dell’addizionale regionale IRPEF dello 0,90%. Tali ritenute saranno a titolo di imposta sugli importi fino ad 28.158,28, a titolo di acconto sugli importi eccedenti tale soglia.
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16. Le associazioni devono predisporre il bilancio? E’ necessario depositarlo da qualche parte? Dobbiamo conservare la relativa documentazione contabile? Tutte le associazioni, anche quelle che non svolgono attività commerciale, sono tenute ad approvare un rendiconto economico-finanziario entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Competente è l’Assemblea dei soci. La relativa documentazione (ossia le fatture e ricevute, relative alle spese, e le ricevute relative alle entrate) devono essere conservate per 10 anni. Non è invece necessario depositare il bilancio da nessuna parte. 17. Quali sono le differenze tra reddarre un bilancio attraverso il principio di cassa piuttosto che utilizzare il principio di competenza? Attraverso il principio di cassa sono rilevati solo i costi e ricavi che hanno avuto effettivamente luogo entro la data di chiusura dell’esercizio sociale di riferimento. Tale principio, adeguato alle realtà associative di modeste dimensioni e complessità, dà luogo ad un rendiconto composto dal solo prospetto del conto economico, integrato dall’indicazione dei saldi di cassa e banca/posta al giorno di chiusura dell’esercizio. Attraverso invece il principio di competenza, i costi ed i ricavi devono invece essere contabilizzati nell’esercizio cui si riferiscono, indipendentemente dal momento in cui avvengono i relativi incassi o pagamenti. Tale principio dà luogo ad un rendiconto composto da conto economico e stato patrimoniale. 18. Vogliamo organizzare la festa della primavera per raccogliere fondi per la nostra associazione. Abbiamo degli obblighi contabili particolari per gestire questa attività? Se l’associazione organizza una o più raccolte fondi è obbligata a redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto per ogni raccolta fondi da accompagnare al rendiconto annuale. Da questo documento devono risultare in modo chiaro e trasparente, anche a mezzo di una relazione illustrativa, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. 19. Come posso iscrivere l’associazione nel registro provinciale delle APS? Le associazioni che soddisfano le condizioni previste dalla Legge 383/2000 e L.R. n. 34 del 2002 possono presentare un’apposita domanda presso la Provincia di Reggio Emilia se hanno almeno svolto un anno di attività. La domanda deve essere indirizzata al presidente della Provincia e contenere gli allegati previsti dalla delibera regionale n. 2003/910. 20. Sono il Presidente di un’associazione sportiva dilettantistica operante nel settore della danza. Un mio amico mi ha detto che potrei avere la disponibilità della palestra della scuola chiedendo il riconoscimento dell’associazione in Comune. E’ vero? Cosa devo fare? Spesso gli Enti locali chiedono che le associazioni siano iscritte ad un albo o registro tenuto da una Pubblica Amministrazione come condizione o come requisito preferenziale per poter avere la disponibilità dei locali. Si tratta pertanto di associazioni iscritte nel
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registro CONI o nell’albo delle associazioni di promozione sociale, nell’anagrafe delle ONLUS o nel registro delle organizzazioni di volontariato. Per esempio l’art.90 della Legge 289/2002 prevede espressamente che “Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell’attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al DPR 10 ottobre 1996, n.567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo Comune in cui ha sede l’istituto scolastico o in comuni confinanti”. L’iscrizione a tali albi o registri non ha nulla a che fare con lo status di “associazione riconosciuta”, o meglio di associazione dotata di personalità giuridica.
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Spesso gli Enti locali chiedono che le associazioni siano iscritte ad un albo o registro tenuto da una Pubblica Amministrazione come condizione o come requisito preferenziale per poter avere la disponibilità dei locali.”
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Capitolo 1
APS aspetti generali
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La nascita della promozione sociale
Alla fine del 2000 e dopo un lungo periodo di concertazione, è stata definitivamente approvata la Legge 383 del 7 dicembre 2000 intitolata: “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”. Tale normativa disciplina nello specifico un particolare soggetto appartenente allo svariato mondo del no profit, colmando finalmente una lacuna legislativa che fino ad allora prevedeva solamente un inquadramento di carattere fiscale (D.lgs 460/97 - riordino del sistema tributario degli enti non commerciali). La Legge 383/2000 indica i principi fondamentali per la valorizzazione dell’associazionismo di promozione sociale, ed ha anche lo scopo di valorizzare e sviluppare le organizzazione già esistenti nonché favorire la costituzione di nuove realtà associative. Prevede inoltre, meccanismi di rappresentanza per tali enti (ad esempio nel Cnel), istituisce appositi registri al fine dell’ottenimento dello status di “associazione di promozione sociale” e stabilisce apposite linee guida nei rapporti tra Enti pubblici ed APS. La legge diviene efficace operativamente attraverso l’emanazione del Regolamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che istituisce e disciplina il registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale a carattere nazionale ed attraverso l’emanazione delle varie normative di riferimento a carattere regionale e provinciale che istituiscono e disciplinano i registri regionali e provinciali. Con la Legge N. 34 del 9 dicembre 2002 e la successiva delibera di giunta regionale n. 910/2003, la Regione Emilia Romagna ha provveduto a recepire la normativa nazionale ed ha istituito, nonché disciplinato le modalità per l’iscrizione nel registro regionale e nei registri provinciali. La stessa normativa prevede che l’iscrizione al Registro provinciale delle Associazioni di promozione sociale è incompatibile con l’iscrizione nel Registro provinciale delle Organizzazioni di Volontariato, di cui alla Legge 266/1991.
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Guarda la normativa: Legge 383/2000 – Legge Regionale n. 34/2002 – D.lgs 460/97”
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Aspetti civilistici: il riconoscimento della personalità giuridica.
Le associazioni di promozione sociale fanno parte del macro insieme degli enti no Profit, ossia gli enti che non perseguono finalità lucrative. Tali soggetti trovano in primo luogo una definizione all’interno del codice civile all’art. 12, termine che indica ogni manifestazione della natura sociale e non puramente individuale dell’uomo: ogni forma di stabile organizzazione collettiva attraverso la quale vengono perseguiti scopi extraindividuali di natura extraeconomica. Il codice Civile distingue tra associazioni riconosciute (artt. 11 – 35) e associazioni non riconosciute (artt. 36-38). La differenza tra queste due forme civilistiche di enti, si sostanzia nel possesso o meno della personalità giuridica. Le prime, associazioni riconosciute, hanno richiesto ed ottenuto il riconoscimento dallo Stato o dalle Regioni. Il riconoscimento presuppone l’ottenimento della personalità giuridica alla quale si collegano le seguenti prerogative: • autonomia patrimoniale perfetta: il patrimonio dell’associazione si presenta distinto ed autonomo rispetto agli associati e amministratori; • limitazione della responsabilità degli amministratori per le obbligazioni assunte in nome e per conto dell’associazione. Glossario: Il riconoscimento è atto discrezionale della pubblica amministrazioResponsabilità degli amministrane e avviene mediante Decreto del Presidente della Repubblica o tori delle associacon provvedimento del presidente della Giunta Regionale, seconzioni riconosciute: do le procedure definite dal DPR 361/2000 e dalla Legge regionaContrariamente a quanto avviene le dell’Emilia Romagna 37/2001. per le Associazioni Per chiedere l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche è non riconosciute, necessario presentare apposita domanda, in bollo (sono esennelle Associazioni Riconosciute gli ti da bollo, ai sensi dell’art.27bis della Tabella allegata al DPR amministratori non 642/1972, le istanze richieste da ONLUS, Federazioni sportive ed sono responsabili Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI), alla Regione delle obbligazioni associative. (Direzione Generale Affari Istituzionali e Legislativi Servizio Qualità
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Semplificazione e Innovazione Giunta Regionale) oppure alla Prefettura, allegando:
• una copia autentica dell’atto costitutivo e statuto redatto per atto pubblico, più due copie • •
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semplici; una relazione illustrativa dell’attività svolta dall’Ente o, se di nuova costituzione, su quella che svolgerà, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante; una relazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sottoscritta dal legale rappresentante, consistente nella descrizione degli elementi costitutivi del patrimonio iniziale dell’Ente o fondo di dotazione dell’Ente (mobili ed immobili) e dei mezzi finanziari coi quali si intende provvedere in relazione a spese ed eventuali investimenti. La relazione deve essere corredata da documentazione idonea a dimostrare l’esistenza del patrimonio iniziale ai fini di garanzia delle obbligazioni assunte verso terzi. una copia dell’ultimo bilancio preventivo e del conto consuntivo approvato, o, in caso di Ente neo-costituito, il prospetto contenente una previsione finanziaria di massima relativa ai primi tre anni di attività prevista o almeno al primo anno; l’elenco dei componenti il Consiglio di Amministrazione dell’Ente (o dell’organo amministrativo dell’Ente comunque sia denominato), con l’indicazione delle cariche rispettivamente ricoperte, corredato dai codici fiscali di tutti gli amministratori;
Le associazioni non riconosciute, invece, sono quelle che non hanno chiesto, oppure non hanno ottenuto, il riconoscimento della personalità giuridica e quindi sono in una situazione di autonomia patrimoniale imperfetta. Per molti aspetti sono simili a quelle riconosciute, anche queste sono un soggetto di diritto distinto dai soci, con un proprio patrimonio ma sono prive di personalità giuridica. Tale forma è la più utilizzata, anche per il difficile percorso per l’ottenimento del riconoscimento e per la non obbligatorietà di patrimonio a garanzia. Come accennato precedentemente per tali enti, non possiedendo personalità giuridica, la responsabilità patrimoniale in caso di eventuali debiti contratti dall’associazione ricade su coloro che hanno agito in nome e per conto della stessa.
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Le associazioni di promozione sociale fanno parte del macro insieme degli enti no Profit, ossia gli enti che non perseguono finalità lucrative.”
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Ecco schematizzate le differenze tra associazioni riconosciute e non:
Associazioni riconosciute
Associazioni non riconosciute
Personalità giuridica
Sì
No
Autonomia patrimoniale
Sì - perfetta
No - Imperfetta Il patrimonio dell’associazione esiste comunque ed è indivisibile
Controllo dell’autorità governativa
Sì
No
Iscrizione nel registro delle persone giuridiche
Si - L’associazione deve rispondere a determinati requisiti tra cui: costituzione per atto pubblico, patrimonio adeguato all’oggetto sociale etc.L’iscrizione può essere richiesta al registro nazionale oppure in quello regionale
No
Responsabilità degli associati/amministratori per i debiti dell’associazione
No - i debitori possono rivalersi solo sul capitale dell’associazione
Si - sono responsabili coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione
Glossario:
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Personalità giuridica: È attribuita ad un soggetto di diritto diverso dalla persona fisica e costituisce centro di imputazione di rapporti giuridici. Con l’acquisto della personalità giuridica si determina la separazione tra patrimonio dell’Ente e patrimonio dei membri: il patrimonio dell’ente diventa autonomo e indipendente rispetto a quello dei suoi membri, che non rispondono delle obbligazioni associative se non con quanto conferito. Contratto plurilaterale aperto: accordo tra un numero imprecisato di persone, purchè più di due al quale possono aderire successivamente alla perfezione del contratto, altri soggetti nuove parti del medesimo.
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ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE
Presupposti
• atto costitutivo e statuto redatti nella forma di atto pubblico;
• atto costitutivo e statuto in posseso dei requisiti di cui all’art.16 del codice civile
• indicazione di uno scopo lecito e possibile • titolarità di un patrimonio adeguato alla realizzazione dello scopo.
Regione
Stato (prefetture) Quando l’attività si svolge in più Regioni o in settori di competenza statale.
Competenza
Quando l’attività è riconducibile negli ambiti di competenza della Regione e si esaurisce in una sola Regione
Iter a) presentazione della domanda cui allegare copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto nonché idonea documentazione sulla consistenza del patrimonio; b) entro 120 giorni la prefettura/regione provvede alla concessione del riconoscimento della personalità giuridica (salva richiesta di documentazione integrativa, nel qual caso la Pubblica Amministrazione ha 30 giorni dal ricevimento della documentazione per esprimersi: decorso inutilmente detto termine la domanda si intende rigettata, operando il c.d. silenzio rigetto).
Iscrizione presso registro nazionale (Prefetture)
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Iscrizione presso registro Regionale
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La Responsabilità Civile nelle Associazioni di Promozione Sociale
[Responsabilità di chi agisce per l’associazione Specifica APS] Ai sensi dell’art.1173 del Codice Civile, l’associazione può essere chiamata a rispondere per una responsabilità derivante da: • un contratto (es: quando non paghiamo un nostro fornitore); • un fatto illecito (es: per il danno subito da un socio conseguente alla cattiva manutenzione dell’immobile sede dell’associazione); • ogni altro atto o fatto idoneo a produrre obbligazioni in conformità all’ordinamento giuridico (es: non paghiamo le imposte). Premesso sinteticamente questo, di fronte all’attribuzione delle responsabilità il quesito che emerge è: chi è chiamato a rispondere per tali obbligazioni? In primo luogo si dovrà operare una distinzione tra associazioni riconosciute ed associazioni non riconosciute. Nelle prime, in quanto dotate di personalità giuridica e pertanto di autonomia patrimoniale perfetta, per le obbligazioni assunte dall’associazione risponde la stessa con il proprio patrimonio. Una deroga a questo principio generale è stata introdotta dall’art. 11 del D.lgs 472/97- recante Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie – ai sensi del quale nei casi di violazione di norme tributarie, il dipendente o legale rappresentante o l’amministratore dell’ente con o senza responsabilità giuridica e l’ente stesso sono obbligati solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata. Disciplina differente vale per le associazioni non riconosciute, quindi prive di personalità giuridica. L’art. 38 del codice Civile, infatti, prevede che “per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i propri diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondo anche personalmente e solidal-
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mente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.” In altre parole i terzi creditori potranno soddisfarsi direttamente sul patrimonio personale di chi ha agito in nome e per conto dell’associazione, senza dover preventivamente escutere il fondo comune. Il legislatore non richiedendo ai fini della costituzione di una associazione non riconosciuta un patrimonio minimo né forme di pubblicità dei soggetti dotati di rappresentanza, ha esteso la responsabilità ai soggetti che hanno agito in nome e per conto dell’associazione per tutelare i terzi nei rapporti con l’associazione stessa. Il Legislatore tutela pertanto il terzo rendendo il socio che ha agito per l’associazione fideiussore della stessa nei limiti dell’obbligazione contratta. Una disposizione agevolativa è prevista per le Associazioni che abbiano ottenuto lo status di promozione sociale. La legge 383/2000, infatti, all’art. 6 prevede che: “per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione di promozione sociale i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell’associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”. Con tale definizione, il legislatore ha previsto il principio di preliminare escussione del credito sul patrimonio associativo, e di conseguenza la possibilità dei terzi di riavvalersi sul patrimonio personale di chi ha agito in nome e per conto della stessa solo nell’ipotesi in cui il patrimonio dell’associazione risulti insufficiente a soddisfare il credito.
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Si precisa che le associazioni non riconosciute, pur non essendo dotate di autonomia giuridica, costituisce un soggetto autonomo rispetto ai soci: i creditori dei singoli soci non potranno agire sul fondo comune così come i creditori dell’associazione non potranno agire sul patrimonio dei singoli soci in quanto tali.”
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Capitolo 2
Le Associazioni di Promozione Sociale
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Le Associazioni di promozione sociale. Caratteristiche
Ai sensi dell’art. 2 della Legge 383/2000 sono da considerarsi associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non, i movimenti, i gruppi e loro coordinamenti o federazioni, costituiti per svolgere, senza finalità di lucro, attività di utilità sociale a favore di associati e/o di terzi. Il Legislatore, al secondo e terzo comma dell’art. 2, ha specificatamente escluso dallo status di APS: i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria e tutti quegli enti che prevedono limitazioni o discriminazioni di qualsiasi tipo in relazione all’ammissione degli associati o che dispongono il diritto di trasferimento della quota associativa o che infine, colleghino la partecipazione sociale alla titolarità di quote di natura patrimoniale. La legge Regionale 34/2002, inoltre, elenca in modo sintetico campi di attuazione della finalità delle associazioni di promozione sociale riconosciuti dalla Regione quali: • attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli; • sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l’attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l’esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all’istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali; • tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali; • ricerca e promozione culturale, etica e spirituale; • diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica nonché delle relazioni sociali; • sviluppo del turismo sociale e alla promozione turistica di interesse locale;
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• tutela dei diritti dei consumatori ed utenti; • conseguimento di altri scopi di promozione sociale. Come si può notare il legislatore ha individuato quelle forme associative che realizzano quella partecipazione volontaria delle persone che organizzano e promuovono un cambiamento, un valore aggiunto, alla società oltrechè soddisfare diversi e variegati bisogni che altrimenti non troverebbero risposta. La normativa sulle APS prevede particolari meccanismi di rappresentanza (si pensi all’istituzioni di appositi osservatori regionali sull’associazionismo, nonché la partecipazione alla Composizione del Cnel dello stesso) nonché specifiche agevolazioni. Di seguito vengono riportate le principali: 1) Prestazioni degli associati (art. 18): le associazioni di promozione sociale possono assumere, in caso di particolare necessità, lavoratori dipendenti o prestatori d’opera anche ricorrendo ai propri associati. Tale possibilità è subordinata al fatto che deve sussistere una prevalenza di lavoro prestato a titolo volontario e gratuito dei propri associati. 2) Imposta sugli intrattenimenti (art. 21): le quote associative ed i contributi erogati ad APS non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta. 3) Erogazioni Liberali (art. 22): le donazioni effettuate a beneficio di associazioni di promozione sociale sono fiscalmente agevolate. Se l’associazione è iscritta all’albo nazionale il soggetto erogante (sia persona fisica che società o associazione) può dedurre l’erogazione liberale in misura non superiore al 10% del reddito complessivamente dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (ex art.14 DL 14/03/2005 n°35). Se l’associazione è iscritta negli albi regionali o provinciali, la persona fisica che ha effettuato l’erogazione liberale può detrarre (ex art.15 lett.i quater del TUIR) il 19% di quanto erogato per un importo complessivo non superiore a 2.065,83 euro mentre la società o associazione può dedurre (ex Art.100 comma 2 lett l) del TUIR) il donato per un importo non superiore a 1.549,37 euro o al 2 % del reddito di impresa dichiarato. In ogni caso la donazione deve essere effettuata tramite strumenti finanziari tracciabili (bonifico bancario/postale, vaglia carta di credito etcc) 4) Tributi Locali (art. 23): gli enti pubblici possono prevedere riduzioni dei tributi di loro competenza alle associazioni di Promozione sociale. 5) Rapporti con gli enti pubblici: gli Enti pubblici (Stato, Regione, Provincia, Comuni etc) possono stipulare apposite convenzioni (art. 30) con le Associazioni di Promozione sociale inscritte dal almeno 6 mesi in uno dei registri previsti dalla stessa Legge 383/2000. E’ obbligo delle associazioni assicurare i propri soci a copertura degli
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infortuni e delle malattie connesse con lo svolgimento dell’attività convenzionata e per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri relativi alla copertura assicurativa sono interamente a carico dell’Ente con il quale viene stipulata la convenzione. Gli stessi Enti possono inoltre concedere in comodato gratuito beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati (art. 32). 6) Manifestazione Temporanee (art. 31): il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande (in deroga a quanto previsto dall’art. 3 comma 4 della L. 287/91) alle APS, in occasione di particolari eventi o manifestazioni e di durata limitata. Chiaramente devono essere rispettate le disposizioni igienico sanitarie e l’addetto alla somministrazione deve essere in possesso del requisito professionale. Inoltre, l’ente pubblico può concedere in uso non oneroso beni mobili ed immobili per tali manifestazioni. 7) Sede sociale (art. 32): la sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
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Le quote associative ed i contributi erogati ad associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’impresa”
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Le APS Sportive dilettantistiche. Caratteristiche
A livello istituzionale l’ordinamento sportivo è materia soggetta a competenza concorrente. Accanto allo Stato, che agisce attraverso il Ministero per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive, ci sono le Regioni, competenti – rispettivamente - per le materie di seguito descritte: Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive
Regioni
a) proposta, coordinamento ed attuazione delle iniziative normative, amministrative e culturali relative allo sport; b) cura dei rapporti con enti ed istituzioni intergovernative che hanno competenza in materia di sport, in particolare con l’Unione europea, il Consiglio d’Europa, l’UNESCO e la WADA (Agenzia mondiale antidoping); c) cura dei rapporti con gli organismi sportivi e con gli altri soggetti operanti nel settore dello sport; d) prevenzione del doping e della violenza nello sport per quanto di competenza; e) esercizio della vigilanza sul CONI e, unitamente al Ministro per i beni e le attività culturali in relazione alle rispettive competenze, della vigilanza e dell’indirizzo sull’Istituto per il credito sportivo.
Azioni ed interventi volti al: a) benessere dei cittadini, b) diffusione della cultura della pratica delle attività motorio-ricreative e sportive, c) istruzione professionale, d) attività di carattere programmatorio riguardanti gli impianti sportivi, e) disciplina delle modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi f) attività ed iniziative volte a sostegno ed alla disciplina dell’associazionismo sportivo, g) definizione dei requisiti generali minimi degli impianti sportivi (fatte salve le disposizioni del CONI riguardanti le norme federali).
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A livello istituzionale l’ordinamento sportivo è materia soggetta a competenza concorrente. ”
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Altre funzioni sono state attribuite – da ultimo con il Dlgs 23 luglio 1999, n°242 – al CONI, ente pubblico preposto al riconoscimento dei soggetti dell’ordinamento sportivo. Rientrano tra le funzioni del CONI la promozione della massima diffusione della pratica sportiva, la prevenzione e repressione del doping, la preparazione degli atleti, lo svolgimento delle manifestazioni e la predisposizione dei mezzi necessari a partecipare alle Olimpiadi e ad altre manifestazioni sportive. Il CONI viene anche definito come “unico organismo certificatore dell’effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche”, al quale spetta la definizione dei principi fondamentali ai quali devono uniformarsi, allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi, gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e delle associazioni e società sportive. Accanto al CONI abbiamo pertanto: a) le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), associazioni senza fine di lucro con personalità giuridica di diritto privato, costituite dalle società sportive e, nei casi previsti, da singoli tesserati, che vengono riconosciute dal CONI se svolgono sul territorio nazionale una attività sportiva, sono affiliate a una Federazione internazionale riconosciuta dal CIO e presentano un ordinamento interno a base democratica; b) le Discipline sportive associate (DSA), organizzazioni riconosciute dal Consiglio Nazionale del CONI a prescindere dall’affiliazione ad una Federazione internazionale riconosciuta dal CIO, destinatarie di contributi erogati dal CONI; c) gli Enti di Promozione Sportiva (EPS), associazioni a livello nazionale (devono essere presenti in almeno 15 Regioni e 70 Province e contare almeno 1.000 società affiliate con almeno 100.000 iscritti), riconosciute dal CONI che hanno per fine la promozione e l’organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative; d) le società e associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute dal Consiglio Nazionale del CONI o, per delega, dalle Federazioni sportive, dalle Discipline associate o dagli Enti di promozione sportiva. Si qualificano come “associazioni sportive dilettantistiche” i sodalizi in possesso dei seguenti requisiti: a) promuovere attività sportiva dilettantistica; b) essere costituiti con atto costitutivo e statuto nella forma di atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata; c) essere in possesso dei requisiti statutari indicati all’art.90 della Legge 289/2002; d) essere affiliati ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva; e) essere iscritti nel registro tenuto dal CONI.
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Riferimenti Normativi ex art.90 L.289/2002”
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Il nostro ordinamento riconosce anche l’associazionismo in ambito sportivo privo di questi requisiti. In questo caso, ossia quando l’associazione non presenti i requisiti statutari richiesti dall’art.90 o non abbia registrato lo statuto o, ancora, non sia semplicemente iscritto nel registro CONI, l’associazione non potrà accedere a tutte le agevolazioni specifiche del settore sportivo, ma potrà accedere a quelle previste per gli enti non commerciali di tipo associativo se in possesso dei relativi requisiti. I sodalizi che intendono acquisire lo statuto di “associazione sportiva dilettantistica” devono indicare espressamente nei relativi statuti i seguenti elementi (ex art.90 L.289/2002): a) la denominazione; b) l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica; c) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione; d) l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; e) le norme sull’ordinamento interno ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile; f) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; g) le modalità di scioglimento dell’associazione; h) l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni. Il CONI (Delibera del 15/7/2004) ha altresì previsto che “allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi delle società e associazioni sportive da parte del CONI”, gli statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate o dell’ente di promozione sportiva cui la società o associazione intende affiliarsi.”
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Allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi delle società e associazioni sportive da parte del CONI, gli statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI ”
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Costituzione di una associazione di promozione sociale
Le associazioni di promozione sociale si dotano di atto costitutivo e statuto che può avere diverse forme: a) scrittura privata, b) scrittura privata registrata (procedura realizzata presso l’Ufficio del registro che da data certa all’atto), c) scrittura privata autenticata registrata (ossia scrittura privata in cui il notaio certifica l’identità dei soggetti firmatari) o d) atto pubblico registrato (ossia atto redatto dal notaio). Glossario: La scrittura privata registrata è la forma più utilizzata:è richiesta per accedere ad alcune agevolazioni fiscali, è la più economica ma non consente di acquisire la personalità giuridica. Ecco in sintesi i documenti da predisporre: • Atto costitutivo: non è altro che il verbale dell’assemblea costituente dell’associazione. Questo è l’atto formale di costituzione dell’associazione che deve essere sottoscritto dai soci fondatori • Statuto: è il regolamento che norma la vita associativa.
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Atto pubblico: È il documento redatto,con le formalità specificamente richieste, normalmente da un notaio. Particolari atti possono essere redatti con l’ausilio di un altro pubblico ufficiale (Cancelliere del Tribunale, Segretario comunale).
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Ai sensi della Legge 383/2000 e della L. R. n. 34/2002 che disciplina le associazioni di promozione sociale, l’atto costitutivo e lo statuto devono contenere: • la denominazione; • l’oggetto sociale; • l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione; • l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; • l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste; • le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza
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• • • •
dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la solidarietà sociale, sentito l’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 11, può consentire deroghe alla presente disposizione; i criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi; l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; le modalità di scioglimento dell’associazione; l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini d’utilità sociale.
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La scrittura privata registrata è la forma più utilizzata di atto costitutivo e statuto: è richiesta per accedere ad alcune agevolazioni fiscali, è la più economica ma non consente di acquisire la personalità giuridica.”
VERIFICA IL TUO STATUTO: Cosa denominazione oggetto sociale l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione; l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche associative i criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi; l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; le modalità di scioglimento dell’associazione; l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini d’utilità sociale.
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Dove nello statuto
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Le associazioni che intendono accedere alle agevolazioni fiscali proprie degli enti non commerciali di tipo associativo (ex art.148 commi 3 – 7 del TUIR) sono tenute a chiedere la registrazione del relativo atto costitutivo e statuto seguendo il seguente iter: 1. predisporre atto costitutivo e statuto almeno in due esemplari in originale. Su tali documenti dovrà essere apposta una marca da bollo da € 14,62 ogni 100 righe. Non è più necessario l’utilizzo della carta uso bollo; 2. chiedere l’apertura del codice fiscale dell’associazione all’Agenzia dell’Entrate. Si tratta del codice identificativo dell’associazione nei rapporti con i terzi: sarà pertanto utilizzato negli atti, contratti e in ogni dichiarazione di natura fiscale. Per ottenerlo basterà compilare il modello AA5/5 con i dati dell’associazione (denominazione, sede sociale, dati del rappresentante legale). Oltre a tali campi si dovrà inserire il codice attività (vedi tabella sottostante), barrare il NO nella dichiarazione IVA ed inserire la data ultima di approvazione del bilancio che cade entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale (il 30 aprile per le associazioni con esercizio solare); 3. versare in banca o posta l’imposta di registro (€ 168,00) ed i diritti di segreteria (€ 7,44) utilizzando il Modello F23; 4. portare all’Ufficio del Registro i due esemplari in originale di atto costitutivo e statuto bollati con il Modello F23 da cui risulta il versamento dell’imposta di registro e dei diritti di segreteria ai fini della registrazione dell’atto.
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Le associazioni che intendono accedere alle agevolazioni fiscali proprie degli enti non commerciali di tipo associativo sono tenute a chiedere la registrazione del relativo atto costitutivo e statuto”
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TABELLA CODICI ATTIVITÀ Ateco 2004
Ateco 2007 sesta cifra
ATECO 2007 - STRUTTURA
55.21.1
55.20.20
Ostelli della gioventù
55.21.2
55.20.30
Rifugi di montagna
55.23.2
55.20.40
Colonie marine e montane
92.62.3p
85.51.00
Corsi sportivi e ricreativi
80.42.4p
85.52.09
Altra formazione culturale
80.42.1
85.59.10
Università popolare
92.61.1
93.11.10
Gestione di stadi
92.61.2
93.11.20
Gestione di piscine
92.61.4
93.11.30
Gestione di impianti sportivi polivalenti
92.61.3
93.11.90
Gestione di altri impianti sportivi nca
92.62.4p
93.12.00
Attività di club sportivi
92.61.5
93.13.00
Gestione di palestre
92.62.1
93.19.10
Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi.
92.62.2
93.19.99
Altre attività sportive nca
92.62.4p
93.12.00
Attività di club sportivi
91.32.0
94.92.00
Attività dei partiti e delle associazioni politiche.
91.33.1
94.99.10
Attività di organizzazioni per la tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini.
91.33.2
94.99.20
Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby.
91.33.3
94.99.30
Attività di organizzazioni patriottiche e associazioni combattentistiche.
91.33.4
94.99.40
Attività di organizzazioni per la cooperazione e la solidarietà internazionale.
91.33.5
94.99.50
Attività di organizzazioni per la filantropia.
91.33.7
94.99.60
Attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali e dell’ambiente.
91.33.8
94.99.90
Attività di altre organizzazioni associative n.c.a.
92.13.0
59.14.00
Gestione di sale di proiezione cinematografiche.
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Capitolo 3
Disciplina ďŹ scale delle Associazioni di Promozione Sociale
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Aspetti generali degli enti di tipo associativo
Si definiscono enti non commerciali, ai sensi dell’art.73 del TUIR lettera c), “gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali”. Tra gli enti non commerciali si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti dei quali il presupposto d’imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Per comprendere se un’associazione si può qualificare come ente non commerciale è necessario in primo luogo verificare se l’oggetto esclusivo o principale dell’ente – ovvero l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicata “dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata” abbia natura commerciale o non commerciale. In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale dell’ente residente è determinato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato. In ogni caso l’eventuale indicazione di attività di natura non commerciale nell’oggetto sociale dell’ente non garantisce l’ente stesso dalla possibilità di essere oggetto di accertamenti volti a verificare l’effettiva natura delle attività poste in essere.
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Accanto al criterio formale trova applicazione, infatti, un criterio sostanziale, legato alla prevalenza quantitativa dell’attività commerciale posta in essere per un intero periodo di imposta (art.149 T.U.I.R.).”
In base a questa disposizione gli enti non commerciali perdono tutte le relative agevolazioni fiscali – e l’accesso a regimi contabili semplificati – qualora esercitano prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d’imposta.
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Ai fini della qualificazione commerciale dell’ente si tiene conto anche di parametri quali la prevalenza delle immobilizzazioni relative l’attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività; la prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali; la prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative ed infine la prevalenza delle componenti negative inerenti l’attività commerciale rispetto alle restanti spese.
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Le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche non sono soggetti alla perdita della qualifica di ente non commerciale.”
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Il reddito complessivo degli enti non commerciali
Il presupposto impositivo per gli enti non commerciali deriva dal possesso di uno o più redditi ritenuti fiscalmente rilevanti. Si diventa soggetti di imposta comunque dal momento in cui si possiedono certi tipi di reddito, indipendentemente dal risultato finale di bilancio. Ai sensi dell’art. 143 del TUIR, il reddito complessivo degli enti non commerciali è formato da redditi: 1. fondiari (si intendono tali i redditi inerenti terreni e fabbricati), 2. di capitale (è l’utile che deriva dall’impiego economico di capitali come gli interessi su obbligazioni. Non concorrono invece alla formazione dei redditi di capitale gli interessi su conti correnti e postali in quanto soggetti a ritenuta fiscale a titolo di imposta), 3. di impresa: si tratta dei redditi derivanti da attività commerciali, 4. e diversi (è una categoria residuale nella quale sono ricomprese le prestazioni di natura commerciale svolte occasionalmente dall’ente), ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
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Si diventa soggetti di imposta comunque dal momento in cui si possiedono certi tipi di reddito, indipendentemente dal risultato finale di bilancio.”
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Le agevolazioni fiscali
Le agevolazioni per gli enti non commerciali. All’interno del nostro ordinamento tributario troviamo diverse agevolazioni previste per gli enti di tipo non commerciale. In primo luogo il legislatore ha previsto una decommercializzazione generica per tutti gli enti che non abbiano per oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività commerciali. In particolare la norma prevista dall’art. 143 del Tuir prevede che non si considerino commerciale le prestazioni di servizi non rientranti nell’art. 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione. In altre parole tali attività usufruiscono della precedentemente citata de-commercializzazione generica se: • rese in conformità degli scopi associativi, • senza specifica organizzazione e • verso pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione Non concorrono inoltre alla formazione del reddito imponibile degli enti non commerciali: • i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche di fondi eseguite occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione (art. 143 Tuir comma 3 lettera a)) • I contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi. Detti contributi non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in considerazione della rilevanza sociale delle attività realizzate, ma sono soggetti ad IVA (art. 143 Tuir comma 3 lettera b); • le quote associative • i contributi a titolo di liberalità corrisposti da enti pubblici: si tratta di contributi erogati a sostegno dell’associazione. Detti importi non sono soggetti alla ritenuta del 4% di cui all’art.28 D.P.R. 600/73 salvo che non siano connessi ad attività in relazione alle quali l’associazione beneficiaria percepisca introiti di natura commerciale (es: contributo per la festa paesana in relazione all’organizzazione della quale l’associazione percepisce delle sponsorizzazioni); • i contributi liberali da parte di privati
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Le agevolazioni per gli enti non commerciali di tipo associativo. Con l’emanazione del D.lgs 460/97 è stato introdotto dal legislatore una de-commercializzazione definita speciale che riguarda solo alcune tipologie associative tra cui: le associazioni di promozione sociale, le Associazioni sportive dilettantistiche, le culturali, le assistenziali, di formazione extra-professionali, religiose, politiche, sindacali e di categoria. Per tali soggetti l’art. 148 del DPR 917/86 prevede che non si considerino commerciali le attività svolte: - anche se a fronte di corrispettivi specifici; - purché dirette a iscritti o associati propri o facenti parte di un’unica associazione di carattere nazionale; - anche la cessione di a terzi di proprie pubblicazioni prevalentemente destinate ai propri associati beneficia di tale agevolazione. Per le sole Associazioni di Promozione Sociale affiliate ad Enti (di cui l’art. 3 comma 6 lettera e della Legge 287/91) le cui finalità assistenziali siano state riconosciute dal Ministro degli Interni non sono considerate commerciali: • la somministrazione di alimenti e bevande (tipo bar) effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale; • l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici. Tale esenzione si concretizza a patto che queste attività siano svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e nei confronti degli associati. Se esercitata non occasionalmente è soggetta però ad IVA. In altre parole per le associazioni di Promozione Sociale, oltre alle agevolazioni generiche previste per gli enti non commerciali, non si considerano commerciali le attività rivolte agli associati: • dietro pagamento di corrispettivo specifico (eccezione fatta per le attività considerate sempre commerciali dal legislatore – art. 148 tuir- es: attività di ristorazione); • la somministrazione di alimenti e bevande tipo bar; • l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; • la cessione anche a terzi di proprie pubblicazioni prevalentemente destinate agli associati. È opportuno evidenziare come le agevolazioni sopra evidenziate si applichino anche alle prestazioni rese “ad altre associazioni” ed “ai rispettivi associati o partecipanti ed ai tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali” in presenza dei seguenti presupposti: • siano rese ad associazioni che svolgono la medesima attività e che sono - per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto - parte di un’unica organizzazione locale o nazionale; • siano rese agli associati o partecipanti di associazioni che sono - per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto - parte di un’unica organizzazione locale o nazionale e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali, purché tali soci godano effettivamente all’interno dell’associazione di appartenenza dei diritti che devono essere loro attribuiti dallo statuto ai sensi dall’art.148 comma 8 del TUIR (in tal senso Circolare del Ministero delle Finanze n.150/E del 10/08/1994).
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Le agevolazioni previste per alcune tipologie di associazioni.
1) Le associazioni sportive dilettantistiche. L’articolo 25 della L.13/05/1999 n°133 prevede una agevolazione alternativa a quella prevista dall’art.143, comma 3 lett.a del TUIR, specifica per le associazioni sportive dilettantistiche che abbiano optato per il regime di cui alla Legge 398/1991. Tali soggetti possono organizzare due eventi l’anno e beneficiare della non imponibilità fiscale dei relativi introiti nel limite massimo di Euro 51.645,69, sia che detti introiti derivino da attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (ad esempio attività di sponsorizzazione), sia che derivino da raccolte pubbliche di fondi effettuate in conformità all’articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del TUIR. 2) Le associazioni che promuovono usi e tradizioni locali Per tali associazioni è previsto, dal 1° gennaio 2007, un nuovo regime agevolato. Le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, possono infatti accedere al regime fiscale così definito: a) le associazioni sono equiparate ai soggetti esenti dall’imposta sul reddito delle società di cui all’articolo 74, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi; b) gli incaricati alla gestione delle attività connesse alle finalità istituzionali delle predette associazioni non assumono la qualifica di sostituti d’imposta e sono esenti dai connessi obblighi; c) le prestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche in favore dei soggetti di tali organizzazioni rivestono, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalità. Per poter accedere al regime agevolato è necessario presentare in via telematica una domanda (su modulo approvato con Provvedimento del 14/12/2007) all’Agenzia delle Entrate (la scadenza per i periodi d’imposta 2007 e 2008 è stata indicata nell’11 febbraio 2008). La domanda consiste in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale,
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sotto la propria responsabilità, il legale rappresentante dell’organizzazione dichiara: a) l’assenza del fine di lucro; b) gli apporti specifici alla realizzazione e/o alla partecipazione a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali, espressamente previste tra le finalità istituzionali dell’associazione; c) l’effettiva opera svolta per la realizzazione o partecipazione alle manifestazioni di cui alla lettera b), svolte nell’ambito territoriale di appartenenza dell’associazione, ovvero in altri ambiti territoriali, solo nel caso in cui la manifestazione per ragioni storiche si svolga oltre che nel proprio ambito territoriale anche in altri luoghi; d) il reddito complessivo dell’associazione relativo l’anno precedente la presentazione della domanda; e) da quale anno effettivamente l’associazione svolge in modo continuativo le attività di cui alla lettera b); f) da quale anno si svolgono le manifestazioni di cui alla lettera b).
3) I G.A.S (gruppo di acquisto solidale) Un regime speciale è riconosciuto ai gruppi di acquisto solidale (G.A.S.) dalla Legge Finanziaria per il 2008 (Legge 244/2007 art. 1 commi 266 e 267). Si fediniscono G.A.S i soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita. Le attività svolte da tali soggetti nei confronti dei propri associati
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non si considerano commerciali e quindi non sono rilevanti ai fini IVA ed IRES.”
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Attività commerciale
Per attività commerciale si intende l’esercizio, anche occasionale, di una delle attività previste dall’art. 2195 del codice civile. In linea generale si ha attività commerciale quando gli introiti non sono qualificabili come attività istituzionale ovvero quando l’associazione svolge prestazioni a carattere oneroso, cioè dietro pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti di terzi non soci e . A differenza dell’attività istituzionale, questa produce reddito imponibile ed è assoggettata agli obblighi fiscali e contabili definiti dalla normativa fiscale. Esistono, inoltre, attività considerate dal legislatore oggettivamente sempre commerciali(art. 148 Tuir 917/86 comma 4), sia che siano rivolte agli associati che ai terzi tra cui: • Cessioni di prodotti nuovi per la vendita • Organizzazioni di viaggi e soggiorni turistici (non si considerano commerciali per le APS Affiliati ad enti nazionali) • Erogazioni di acqua, gas, energia elettrica • Gestione di fiere a carattere commerciale • Prestazioni alberghiere, alloggio, trasporto etc.. • Pubblicità commerciale • Gestione di spacci aziendali e mense • Telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari Ed inoltre, sono da considerarsi commerciali: • I contributi pubblici e privati destinati a finanziare la realizzazione di una iniziativa dell’associazione in relazione alla quale l’associazione percepisce – anche se in misura non esclusiva – introiti di natura commerciale. In questo caso il contributo è soggetto alla ritenuta a titolo d’acconto del 4% (ex art.28 DPR 600/1973) e poi, a saldo, in sede di dichiarazione dei redditi. • Organizzazione di manifestazioni con ingresso a pagamento. L’organizzazione di manifestazioni sportive con ingresso a pagamento che prevedono l’apertura al pubblico costituirà anch’essa attività commerciale. • Organizzazione di feste, stand gastronomici, manifestazioni di sorta. L’organizzazione di tali attività per le quali viene prevista una corresponsione di somme a fronte dei servizi o dei beni ceduti rientra fra le attività previste da questo capo.
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• Prestazioni di servizi a non soci. E’ importante ricordare che in ogni modo tutto ciò che l’associazione incassa da non soci per servizi effettuati a loro favore, costituisce introito commerciale. Pertanto, esclusi i contributi a scopo di beneficenza, tutte le voci istituzionali prima indicate divengono commerciali se ad usufruire dei servizi sociali sono soggetti non iscritti all’associazione.
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Non sono soggette alla ritenuta del 4% le associazioni che si qualificano come Onlus (ex art.28, secondo comma, del DPR 29 settembre 1973, n.600).”
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È prevista la facoltà in capo al Coni, alle Federazioni sportive nazionali e agli Enti di promozione sportiva di non applicare la ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 4% sui contributi erogati alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche (ex art.90 comma 4 Legge 289/2002). Come precisato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.21 del 22/04/2003, detta agevolazione “non sottrae ad imposizione i contributi di cui trattasi, i quali, pertanto concorrono a formare il reddito d’impresa dell’ente”.”
L’associazione che svolge anche attività commerciale dovrà sottostare a quanto previsto dagli Artt. 13 e 20 del DPR 600/73 (regimi fiscali/contabili), ed se esercita attività soggetta ad IVA dovra aprire una propria partita IVA. Si precisa che tali obblighi riguardano solamente l’attività commerciale non a caso il comma 2 dell’art. 144 del Tuir prevede l’obbligatorietà della tenuta di contabilità separata, al fine di ottenere maggiore trasparenza ed evitale qualsiasi commistione tra attività commerciale (fiscalmente imponibile) e quella istituzionale (esentata) .
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Nella tabella sottostante sono evidenziati i regimi contabili previsti per le associazioni che svolgono attività commerciale:
Regime
Limiti
Obblighi
Ordinario
Ricavi da Att. Commerciale superiori a: • € 309.874,14 per prestazioni di servizi • € 516.456,90 per le altre attività
Adozione dei seguenti registri e libri art. 14 Dpr 600/73: • libro giornale • libro degli inventari • registri IVA • Registro dei beni ammortizzabili • Ogni eventuale registro ausiliare
Semplificato
Ricavi da Att. Commerciale fino a: • € 309.874,14 per prestazioni di servizi • € 516.456,90 per le altre attività
Art. 18 DPR 600/73: • Registro IVA Acquisti, Vendite, Corrispettivi • Registro beni ammortizzabili
SuperSemplificato
Fino a: • € 15.493,71 per prestazioni di servizio • € 25.822,84 per altri casi
Art. 3 comma 166 L. 662/92 • Apposito registro conforme a quello previsto dal Decreto Ministeriale 11/02/97
Forfetario ex Art. 109 Tuir
Limiti Ricavi da Att. Comm.le • € 309.874,14 per prestazioni di servizi • € 516.456,90 per le altre attività
Forfetario Ex L. 398/91
Ricavi da Att. Commerciale fino a: • € 250.000,00
Art. 18 DPR 600/73: • Registro IVA Acquisti, Vendite, Corrispettivi • Registro beni ammortizzabili • Adozione di un apposto prospetto conforme a quello approvato con D. M. 11/02/97
L’esercizio di attività commerciale comporta l’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto (IVA), all’imposta sui redditi per le società (IRES) ed all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). L’associazione sarà quindi chiamata a rispettare gli obblighi previsti per gli adempimenti di tali imposte (modalità di versamento, Dichiarazioni etc..)
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Schema sintetico suddivisione attività ed assoggettamento tributario dei relativi introiti nelle seguenti categorie per le associazioni. (sono evidenziate * le agevolazioni riconosciute a condizione che l’associazione sia affiliata ad Ente di promozione sociale).
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
ATTIVITÀ DECOMMERCIALIZZATE
ATTIVITÀ COMMERCIALI
Quote di iscrizione alle Associazioni
Corrispettivi specifici versati dai soci per partecipare ad attività inerenti le finalità istituzionali perseguite (es: quota corsi di nuoto)
Prestazioni di servizi rese a terzi anche se inerenti le finalità istituzionali
Contributi erogati a titolo di liberalità da parte di Enti Pubblici, territoriali e non
Fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche eseguite occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
Cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, fatta eccezione per i gruppi di acquisto solidale.
Contributi erogati da privati
Contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformita’ ai fini istituzionali degli enti stessi. N.B. Tale attività è soggetta ad iva a meno che l’associazione non sia titolare di partita iva e la predetta attività, rivestendo natura occasionale, non richieda l’apertura di partita iva
Somministrazioni di pasti
Prestazioni di servizi non rientranti nell’articolo 2195 del codice civile rese in conformita’ alle finalità istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione
Prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto
Somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale *
Gestione di spacci aziendali e di mense
Cessione anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati*
Pubblicità commerciale e sponsorizzazione
Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreche’ le predette attivita’ siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali* N.B. Tale attività è soggetta ad iva a meno che l’associazione non sia titolare di partita iva e la predetta attività, rivestendo natura occasionale, non richieda l’apertura di partita iva
Manifestazioni con ingresso a pagamento
Contributi destinati a finanziare la realizzazione di iniziative in relazione alle quali l’associazione percepisce – anche se in misura non esclusiva – introiti di natura commerciale
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Regime Ex. L. 398/91
Il Regime introdotto dalla L. 398/91 è nato per le associazioni sportive ma la sua applicazione è stato estesa (ex L.66/1992) alle associazioni senza scopo di lucro – ivi incluse pertanto le associazioni di promozione sociale - e alle associazioni pro loco. Si tratta di un regime opzionale, cioè può essere scelto dalle associazioni che hanno un volume d’affari di attività commerciale non superiore a quanto previsto per il regime semplificato (€ 309.874,14 per prestazioni di servizi; € 516.456,90 per le altre attività). Tale opzione si esercita attraverso il comportamento concludente e si completa inoltrando una raccomandata alla Siae competente per territorio e all’agenzia dell’Entrate, entro 5 giorni dall’apertura della partita iva oltre che, barrando la casella inerente nel quadro VO nella prima dichiarazione dei redditi Unico ENC che si dovrà presentare. Tale regime prevede agevolazioni sia in merito agli adempimenti contabili che fiscali. Per quanto riguarda i primi, l’associazione li assolve compilando semplicemente un registro conforme a quello previsto dal D.M. 11/02/97 e non ha l’obbligo di certificazione delle entrate. Per quanto riguarda l’aspetto fiscale, il legislatore ha previsto un calcolo forfetario dell’IVA, dell’IRES e dell’IRAP. IVA: versamento trimestrale tramite modello F-24 senza applicazione dell’1% di interessi. Il calcolo dell’imposta da versare avviene in modo forfetario: • regola generale: l’imposta viene versata nella misura del 50% di quella risultante dalle fatture emesse (IVA su fatture emesse); • proventi da sponsorizzazioni: versamento del 90% dell’IVA incassata (viene riconosciuta una detrazione forfetaria del 10%); • cessioni e concessioni di diritti di ripresa televisiva: versamento dei 2/3 dell’IVA incassata. IRES: l’imponibile ai fini dell’imposta sui redditi delle società avviene in modo semplificato essendo riconosciuto un abbattimento forfetario dei ricavi di natura commerciale pari al 97%. In altre parole l’imposta viene calcolata sul 3% dei ricavi. A tale reddito determinato forfetariamente vanno sommate le plusvalenze patrimoniali. Quindi in sintesi la base imponibile IRES sarà la seguente:
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• dai redditi fondiari e di capitale; • dal 3% dei redditi d’impresa (vengono riconosciuti in via presuntiva costi deducibili pari al 97% dei proventi di natura commerciale);
• dai redditi diversi dedotte le spese di diretta imputazione; • dalle plusvalenze patrimoniali. Su tale base imponibile viene applicata l’aliquota del 33% (e del 27,5% per gli esercizi successivi a quello in corso al 31/12/2007). IRAP: La base imponibile ai fini IRAP sarà costruita sommando all’imponibile IRES queste ulteriori voci qualificate come costi non deducibili: 1. ammontare delle retribuzioni del personale dipendente (così come determinate ai fini previdenziali); 2. ammontare dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi; 3. ammontare dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, esclusi quelli a fronte dell’assunzione degli obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all’art. 67, comma 1, lett l) del Tuir. 4. utili erogati agli associati in partecipazione; 5. canone relativo ai contratti di locazione finanziaria (leasing).
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Associazioni sportive dilettantistiche. Non concorrono invece alla formazione di tale base imponibile i compensi sportivi (indennità e rimborsi di cui all’art.67 lett. m del TUIR), siano essi erogati in relazione ad attività di natura istituzionale che commerciale.”
Possono essere portati in deduzione 1. i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (es: contributi Inail). In caso di distacco di personale o di lavoro interinale, la deduzione spetta all’impresa che utilizza il personale; 2. le spese relative agli apprendisti e ai disabili (ex L.68/1999 e L.482/1968); 3. le spese relative al personale impiegato nel periodo d’imposta con contratto di formazione lavoro (e contratti di inserimento); 4. i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo; e spettano infine le seguenti deduzioni per scaglioni di reddito, modificate con la Finanziaria 2008.
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DEDUZIONI Precedente
Da applicarsi al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2007
Se la base imponibile non supera euro 180.759,91.
Euro 8.000
Euro 7.350
Se la base imponibile supera euro 180.759,91 Ma non euro 180.839,91.
Euro 6.000
Euro 5.500
Se la base imponibile supera euro 180.839,91 Ma non euro 180.919,91.
Euro 4.000
Euro3.700
Se la base imponibile supera euro 180.919,91 Ma non euro 180.999,91.
Euro 2.000
Euro 1.850
L’aliquota dell’IRAP è pari al 4,25% salvo non siano previste aliquote agevolate. Anche l’aliquota IRAP è stata soggetta a riduzione passando al 3,9% a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, con applicazione pertanto nella dichiarazione UNICO 2009.
Come si compila il registro Iva minori? I proventi commerciali vanno distintamente indicati a seconda della relativa aliquota IVA (colonne da 1 a 4), evidenziando l’importo imponibile e la relativa IVA. Nella colonna 5 va indicato l’ammontare complessivo degli importi imponibili, il totale IVA incassata e, sotto, il totale IVA detraibile forfetariamente. Tali due ultimi valori andranno riportati nella colonna 8. In questo modello dovranno inoltre essere annotati separatamente: 1) le plusvalenze patrimoniali, 2) le operazioni intracomunitarie ai sensi dell’articolo 47 D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L.427/1993; 3) per le sole associazioni sportive dilettantistiche i proventi di cui all’articolo 25, comma 1, della legge n.133 del 1999, che non costituiscono reddito imponibile (proventi derivanti dall’organizzazione di due eventi l’anno).
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Tabella Riassuntiva Regime 398
ASPETTI
CARATTERISTICHE
NOTE
Ricavi commerciali
Non devono essere superiori a € 250.000,00
Se il limite viene superato in corso d’anno, siapplica il regime ordinario dal mese successivo
Adempimenti formali
Opzione mediante comunicazione a: • Siae • Ufficio dell’entrate
L’opzione va comunicata: alla siae, tramite apposita comunicazione A/R prima dell’inizio dell’anno solare cui si riferisce ed ha effetto per un quinquennio - all’ufficio delle entrate mediante compilazione del Quadro VO della dichiarazione Iva
Ires
Reddito di impresa = 3% ricavi di natura commerciale
Al reddito determinato forfetariamente vanno sommate le plusvalenze patrimoniali. Dichiarazione dei redditi obbligatoria anche in assenza di base imponibile
Iva
Detrazione forfetaria = 50% imposta applicata alle operazioni imponibili
Percentuale di detrazione ridotta per: -Sponsorizzazioni = 10% -Cessioni o concessioni di diritti televisivi e radiofonici = 33,33%
Versamento Iva
Trimestrale
Mediante mod. F24 senza la maggiorazione dell’1%. L’ultimo trimestre dell’anno si versa ento il 16/02 dell’anno successivo (e non entro il 16/03) con codice tributo 6034 (e non 6099)
Dichiarazione annuale Iva
Non dovuta
Si può scegliere di determinare la base imponibile secondo i criteri ordinari dichiarazione irap non obbligatoria in assenza di base imponibile
Irap
Base imponibile = reddito forfetario + retribuzioni dipendenti + compensi collaborazioni continuative + compensi lavoro autonomo occasionale + interessi passivi
Si può scegliere di determinare la base imponibile secondo i criteri ordinari dichiarazione irap non obbligatoria in assenza di base imponibile
Adempimenti contabili
Esonero dall’obbligo di tenuta della contabilità. Obbligo di conservazione e numerazione delle fatture ricevute e di quelle eventualmente emesse registrazione corrispettivi in apposito prospetto sostitutivo dei registri iva
Si ha obbligo di emissione delle fatture per le prestazioni di sponsorizzazione, pubblicità e di cessione o concessione di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. Per le altre attività la certificazione è effettuata solo se il cliente richiede fattura Il prospetto per l’annotazione dei corrispettivi è stato approvato con d.M. 11 Febbraio 1997
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Attività di pubblicità e di sponsorizzazioni È opportuno precisare la differenza tra pubblicità e sponsorizzazione sulla base di quanto affermato da un consolidato orientamento espresso della Corte di Cassazione (sentenze nn. 428, 429 del 19 gennaio 1996 e 6958 del 1° agosto, sempre del 1996), sia pure in relazione all’imposta sugli spettacoli oggi sostituita con la diversa imposta sugli intrattenimenti (D.Lgs. n. 60/1999). Secondo i giudici delle Suprema Corte si ha pubblicità, se l’attività promozionale è, rispetto all’evento, in rapporto di semplice occasionalità (cartelli collocati ai margini, striscioni o altri richiami acustici e visivi). Viceversa, si ha sponsorizzazione se fra la promozione di un nome o di un marchio e l’avvenimento viene istituito uno specifico abbinamento. Occorre prestare particolare attenzione ai contratti di sponsorizzazione che, in alcuni casi, possono comprendere anche prestazioni pubblicitarie. In questo caso è stato sostenuto dall’Amministrazione Finanziaria (Risoluz. Ministeriale n. 137/E del 9 agosto 1999) come l’abbinamento “assorba” alla stessa tassazione anche la semplice pubblicità: tutte le somme erogate dallo sponsor senza distinguere quelle erogate a titolo di corrispettivi per l’attività di sponsorizzazione vera e propria, rispetto a quelle erogate come compensi per la mera pubblicità (utilizzando, ad esempio, cartelloni fissi o volantini pubblicitari) devono essere “abbattute” ai fini IVA del 10% e non del 50% se l’associazione chiaramente è in regime ex L. 398/91. In altre parole Per capire quando si ha sponsorizzazione piuttosto che pubblicità bisogna definire quale è l’obbiettivo principale. Se la finalità è di veicolare l’immagine dell’azienda o di un prodotto attraverso l’evento organizzato, ci si trova nell’ambito delle sponsorizzazione (in tale caso è sponsorizzazione anche lo striscione che pubblicizza l’azienda temporalmente legato alla realizzazione dell’evento; è altresì sponsorizzazione il richiamo acustico con i nomi degli sponsor). Viceversa si ha pubblicità quando avviene una semplice e informativa legata all’azienda o al prodotto e che rimane ai margini rispetto all’evento organizzato (In tal caso è pubblicità anche quando gli striscioni appesi all’interno del campo sportivo per tutto l’anno).
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Come Aprire una P. IVA L’apertura della partita IVA avviene presentando il modello AA7/9 presso gli uffici dell’Agenzia dell’Entrate avendo cura di compilare i vari campi. Tale operazione è gratuita e può avvenire per via telematica tramite un intermediario abilito oppure in modo cartaceo direttamente dal presidente o da persona delegata.”
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Perdita della qualifica di ente non commerciale
Il legislatore tramite il D.lgs 460/97 ha inserito nel Tuir l’art. 149 riguardante la perdita della qualifica di ente non commerciale. Il parametro primario ma non esclusivo secondo il quale l’ente non commerciale perde la qualifica è la prevalenza di entrate da attività commerciale rispetto alle entrate da attività istituzionale per un intero anno d’imposta. In caso l’associazione si trovasse in tale situazione perderebbe - già dall’esercizio in cui si è verificata la prevalenza – la qualifica di ente non commerciale ed i relativi benefici. Inoltre vengono elencati una serie di parametri indiziari che permettono la valutazione della prevalenza o meno di attività commerciale. Per tale valutazione, quindi, si dovrà tener conto: a) prevalenza dell’immobilizzazioni relativi all’attività commerciale; b) prevalenza dei ricavi commerciali; c) prevalenza dei componenti positivi rispetto a quelli istituzionali; d) prevalenza dei componenti negativi inerenti l’attività commerciale rispetto a quella istituzionale. Tali indici sono considerati puramente valutativi: il loro verificarsi non comporta la perdita automatica dello status di ente non commerciale (Circolare ministeriale n. 128/E del 12/05/98).
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Detta disposizione non si applica agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili e le associazioni sportive dilettantistiche (iscritte nel registro del CONI).”
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Rapporti di collaborazione fiscalmente agevolati
Il nostro ordinamento prevede la possibilità per alcune tipologie associative di riconoscere compensi fiscalmente agevolati. Trattasi delle collaborazioni instaurate con a) associazioni e società sportive dilettantistiche; b) cori, bande musicali e filodrammatiche. A) I COLLABORATORI DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE. Il nostro ordinamento riconosce una particolare agevolazione fiscale per i compensi erogati da “associazioni sportive dilettantistiche” e “società sportive dilettantistiche”. Si tratta di compensi erogati per lo svolgimento delle seguenti attività: a) prestazioni inerenti l’attività istituzionale dell’organizzazione sportiva ad istruttori sportivi, tecnici, arbitri, responsabili di manifestazioni sportive dilettantistiche e analoghe figure; b) “collaborazioni amministrativo – gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche” (ex art.90 L.289/2002). Tali emolumenti sono soggetti al seguente regime agevolato (da ultimo disciplinato dall’art.37 della L.21.11.2000): 1) le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto”, non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a € 7.500 (importo così ridefinito dall’art.90 della legge finanziaria 2003). Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relati-
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Il nostro ordinamento prevede la possibilità per alcune tipologie associative di riconoscere compensi fiscalmente agevolati.”
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ve al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale; 2) quando l’istruttore percepisce un compenso sportivo superiore a 7.500 euro, le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche (si deve pertanto versare con il consueto Mod. F24 una ritenuta pari al 38% - codice tributo 1040 - a cui si aggiunge lo 0,90% di addizionale regionale - codice tributo 3802). La ritenuta è a titolo d’imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a € 28.158,28; 3) quando l’istruttore percepisce un compenso sportivo superiore l’ente erogante applica un ritenuta a titolo di imposta per l’importo compreso fino a € 28.158,28 ed una ritenuta a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede € 28.158,28. Il rapporto non richiede obbligatoriamente la sottoscrizione di un contratto ma si ritiene opportuno redigere una apposita lettera di incarico. Il collaboratore dovrà invece emettere una ricevuta per compenso sportivo – non soggetta ad IVA ma a marca da bollo per importi superiori ad €75,00 – nella quale sarà evidenziato se è stato complessivamente superato o meno il plafond economico che determina il diverso regime fiscale. Al fine di ottenere invece un rimborso per le spese sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale e debitamente documentate è necessario che l’interessato presenti all’associazione una richiesta di rimborso allegando le relative pezze giustificative. Si ricorda che tali importi non concorrono a formare il reddito del percipiente. B) COLLABORATORI DI CORI, BANDE MUSICALI E FILODRAMMATICHE. Analogamente a quanto disposto per i collaboratori di organizzazioni sportive, i direttori artistici ed i collaboratori tecnici che operano, con finalità dilettantistiche, per cori bande musicali e filodrammatiche possono ricevere indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi o compensi qualificati come redditi diversi. Tali indennità (ex art.69 del T.U.I.R.) non concorrono alla formazione del reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a € 7.500 così come non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
AGEVOLARE LE DONAZIONI. Il nostro ordinamento ha introdotto alcune leve fiscali per incentivare le donazioni, ivi incluse quelle destinate alle associazioni di promozione sociale. Erogazioni Liberali (e + Dai – Versi) - 5 per mille L’art. 22 della Legge 383/2000 ha previsto la possibilità di detrarre/dedurre le erogazioni liberali corrisposte ad associazione di promozione sociale. Tali erogazioni devono essere utilizzare mezzi finanziari tracciabili come: bonifico bancario o postale, vaglia, assegno, carta di credito etc. Il limite di tali erogazioni è stabilito dal Tuir (DPR 917/86): • Art. 100 comma 2 lettera l): deducibilità per quanto riguarda le erogazioni liberali per
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importo non superiore a 1.549,37 euro o al 2 per cento del reddito di impresa • Art. 15 comma 1 lettera i-quarter: detraibilità d’imposta riguardante le erogazioni fatte da privati nel limite massimo di € 2.065,83 Fermo restando quanto previsto per le erogazioni liberali, il legislatore con l’art. 14 del D.L. 35/2005 ha introdotto una particolare deduzione (la c.d. + DAI – VERSI) per erogazioni versate a: • Onlus sia di diritto che parziali • APS iscritte nel registro nazionale (compresi i relativi livelli di organizzazione territoriale e circoli affiliati, in quanto automaticamente iscritti tramite l’associazione nazionale stessa) • Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto la tutela, promozione e valorizzazione dei beni d’interesse artistico, storico e paesaggistico. I soggetti passivi, Ires ed Irpef, potranno dedurre tal proprio reddito complessivo tale tipologia di erogazione nei limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque per un importo non superiore ai € 70.000,00 annui. Come per le erogazioni liberali anche per i questo caso, per poter beneficiare di tale deduzione, i versamenti dovranno essere effettuati utilizzando strumenti finanziari tracciabili. Possono formare oggetto di erogazione anche beni in natura. In tal caso va considerato il valore normale del bene, ai sensi dell’art. 9 comma 3 del Tuir (per determinati beni si può ricorrere alla stima di un perito). Le associazioni che usufruiscono delle erogazioni in base alla + Dai – Versi sono obbligati alla tenuta di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, oltre alla redazione di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio. A tal riguardo l’Agenzia dell’Entrate con circolare n. 39/e del 19/08/05, evidenzia che per la completezza delle scritture contabili occorre che ogni fatto gestionale dell’ente debba essere individuato, tramite l’indicazione delle necessarie informazioni quali numero d’ordine, data, natura dell’operazione, modalità di versamento, soggetti coinvolti. Il documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria può assumere la forma di un vero e proprio bilancio rappresentato da stato patrimoniale e conto economico. Il primo deve distinguere tra attività istituzionale, accessoria, di raccolta fondi e la gestione del patrimonio finanziario. Il rendiconto gestionale deve indicare tipologia e e qualità delle risorse , sia in entrata che in uscita. Sempre secondo l’agenzia dell’Entrate è auspicabile che l’ente predisponga una relazione gestionale per illustrare le varie voci di bilancio. In caso di indebite deduzioni dall’imponibile, la sanzione per infedele dichiarazione è maggiorata del 200 per cento (questa non è applicabile nel caso del mancato rispetto degli obblighi contabili da parte dell’ente che riceve l’erogazione). La + Dai – Versi è un’alternativa rispetto alle normali erogazioni liberali e non può cumularsi con altre deduzioni o detrazioni, a prescindere dall’importo delle liberalità. Per importi superiori a 70.000 euro non si potrà godere di altre deduzioni o detrazioni.
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5 per mille
L’istituto del 5 per mille nasce nel 2006 a titolo sperimentale, ed è stato riconfermato anche per gli anni 2007 e 2008. Tale disciplina permette al contribuente di destinare una quota pari a 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a enti non profit che rientrino in determinate categorie tra cui troviamo: a) Enti del Volontariato: ONLUS (art. 10 del D.lgs 460/97); associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (L. 383/2000); associazioni riconosciute che, senza finalità di lucro, operano nei settori indicati dall’art. 10, comma 1, lettera a) del D.lgs 4/12/1997, n° 460; Le fondazioni nazionali di carattere culturale b) enti della ricerca scientifica e dell’università c) enti della ricerca sanitaria c-bis) associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI. La Finanziaria 2008 non contempla tra i soggetti beneficiari le associazioni sportive dilettantistiche, e le fondazioni nazionale di carattere culturale, tuttavia il successivo D.L. 31/12/2007, n. 248 (art. 45), meglio noto come decreto mille-proroghe, ha esteso al 2008 la possibilità per tali soggetti di accedere al 5 x mille, garantendo così un’armonizzazione di trattamento rispetto a quanto previsto per le annualità precedenti. Il comma 6 dell’art.3 della stessa finanziaria, inoltre, introduce un nuovo adempimento. I soggetti ammessi al riparto della quota del cinque per mille devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite. Le somme non rendicontate saranno recuperate dall’erario, secondo le procedure che saranno definite con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri. Gli adempimenti per essere ammessi al riparto. Le associazioni di promozione sociale rientranti nella categoria enti del volontariato per essere ammessi al riparto del 5 per mille devono presentare apposita domanda telematica di iscrizione all’Agenzia dell’Entrate direttamente attraverso l’apposita procedura, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, ovvero tramite gli intermediari abilitati, utilizzando il relativo modello. La scadenza per essere ammessi al riparto per il 2008 era il 31 marzo.
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Entro il 30 giugno I legali rappresentanti degli enti iscritti in elenco dovranno spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione Regionale dell’Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione. A tal fine dovranno utilizzare l’apposito modulo previsto dal DPCM e scaricabile dal sito internet dell’Agenzia dell’Entrate. A Tale dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore. Per le Associazioni sportive di cui la lettera c-bis) l’iscrizione è stata effettuata automaticamente dal Coni stesso inviando all’agenzia i dati dell’associazioni sportive dilettantistiche iscritte.
Faq Le associazioni possono aprire una partita IVA? Si, le Associazioni possono aprire una propria posizione fiscale attiva (partita IVA) e svolgere attività commerciale. Legato ad essa sussistono diversi obblighi fiscali/contabili a seconda del regime scelto: semplificato, ordinario, supersemplificato, forfetario, regime ex L. 398/91 Si possono emettere fatture con il solo codice fiscale? No, in questo caso l’associazione può emettere solo una ricevuta fiscale per prestazione occasionale, esente da IVA ma soggetta a bollo per importi superiori ad euro 75,00. Esiste un regime fiscale agevolato per le APS? Esistono diversi regimi agevolati che riguardano gli enti non commerciali. Tra questi, il più conosciuto ed utilizzato è senz’altro il regime ex L. 398/91 che permette di beneficiare di diverse agevolazioni sia fiscali che contabili. Se si svolge attività commerciale si deve presentare la dichiarazione dei redditi? Se si svolge attività che produce reddito d’impresa (attività commerciale) si dovrà predisporre la dichiarazione dei redditi Unico Enti non commerciali
Moduli: • •
Richiesta attribuzione partita IVA modello AA7/9 Raccomandata Comunicazione Opzione 398/91
Normativa • • •
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DPR 600/73 artt 13-20 DPR 917/86 artt. 143-150 Legge 398/91
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Capitolo 4
Il rendiconto economico e ďŹ nanziario
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La redazione del rendiconto economico e finanziario
Tra le clausole che l’associazione deve inserire nell’atto costitutivo o nello statuto al fine di accedere ai benefici fiscali, c’è la previsione dell’obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie. Tale obbligo è riferito sia all’attività istituzionale sia a quella commerciale, indipendentemente dal regime contabile adottato. Il rendiconto deve riassumere le vicende economiche e finanziarie dell’associazione, in modo da costituire uno strumento di trasparenza e di controllo dell’intera gestione economico e finanziaria dell’associazione. L’obbligo è imposto con una formulazione volutamente generica al fine di evitare agli enti non commerciali adempimenti eccessivamente onerosi. Il rendiconto può essere redatto con qualsiasi metodo e secondo qualsiasi schema, purché conformi ai principi della tecnica contabile (chiarezza, trasparenza e veridicità). Esso deve venir approvato dall’assemblea ordinaria nei termini statutari e comunque non oltre i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, termine prorogabile a sei mesi per motivate esigenze. E’ importante sottolineare che non solo la mancata redazione, ma anche la mancata approvazione del predetto rendiconto determina la decadenza delle disposizioni tributarie di favore. E’ dunque indispensabile che l’associazione provveda annualmente alla convocazione dell’assemblea dei soci per l’approvazione del rendiconto. L’obbligo di predisporre tale documento di riepilogo anche per l’attività istituzionale comporta la necessità di assumere e conservare tutta la documentazione di supporto con le modalità previste dal DPR 600/73.
“
Il rendiconto deve riassumere le vicende economiche e finanziarie dell’associazione, in modo da costituire uno strumento di trasparenza e di controllo dell’intera gestione economico e finanziaria dell’associazione.”
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Il rendiconto economico e finanziario
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La prima nota
Al fine di giungere alla redazione del rendiconto economico finanziario di fine esercizio risulta opportuno predisporre un sistema di rilevazione delle movimentazioni economiche dell’associazione. Tale sistema di rilevazione può consistere in un registro di prima nota, sul quale annotare tutti i movimenti in entrata ed in uscita avvenuti nel corso dell’anno sociale. Sul registro, che non deve essere vidimato e che può pertanto essere tenuto in forma libera (a mano, utilizzando prospetti che si trovano in commercio o a mezzo computer su excel o altro foglio di lavoro), devono essere annotati periodicamente tutti i movimenti economici/finanziari in entrata ed in uscita. A titolo esemplificativo, se si utilizza excell per la prima nota, questa può essere integrata con una colonna in cui indicare per le sole movimentazioni economiche un codice relativo al conto di bilancio: sarà così possibile aggregare in modo semplice e rapido le voci di costo/ricavo simili per natura, andando così a comporre quel prospetto di esposizione per categorie omogenee delle voci di costo/ricavo che costituirà il rendiconto dell’associazione.
Esempio di prima nota: N.
DATA
progr.
DESCRIZIONE
1
05/01/06
RAMA cartoleria
2
02/02/06
quota associativo G. Rossi
3
20/01/06
fattura commercialista
4
20/01/06
quota associativo M. Bianchi
5
21/01/06
Versamento contanti in banca
6
22/01/06
contributo fondazione
7
30/01/06
ENEL
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Il rendiconto economico e finanziario
CASSA entrate uscite
BANCA entrate uscite
52,00
CONTO di rif. 1205
50,00
1000 2.000,00 1206
50,00
1000 100,00
100,00 6.000,00
2202 200,00
1203
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Per una corretta redazione del rendiconto di fine esercizio è necessario individuare quali operazioni devono essere rilevate nell’esercizio a cui si riferisce il bilancio. Esistono due principi di rilevazione contabile:
1. PRINCIPIO DI CASSA. Sono rilevati solo i costi e ricavi che hanno avuto effettivamente luogo entro la data di chiusura dell’esercizio sociale di riferimento. Tale principio, adeguato solo alle realtà associative di modeste dimensioni e complessità, dà luogo ad un rendiconto composto dal solo prospetto del CONTO ECONOMICO, integrato dall’indicazione dei saldi di cassa e banca/posta al giorno di chiusura dell’esercizio; 2. PRINCIPIO DI COMPETENZA. I costi ed i ricavi devono essere contabilizzati nell’esercizio cui si riferiscono, indipendentemente dal momento in cui avvengono i relativi incassi o pagamenti. Tale principio dà luogo ad un rendiconto composto da CONTO ECONOMICO e STATO PATRIMONIALE.
“
Per una corretta redazione del rendiconto di fine esercizio è necessario individuare quali operazioni devono essere rilevate nell’esercizio a cui si riferisce il bilancio.”
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Il rendiconto economico e finanziario
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La contabilità separata
Il Testo unico delle Imposte sui redditi (art.144) impone a tutti gli enti non commerciali di tenere una contabilità separata dei costi ed introiti di natura commerciale rispetto ai costi ed agli introiti di natura istituzionale al fine di rendere più trasparente la contabilità commerciale e di individuare più agevolmente l’oggetto principale dell’ente e la sua reale qualificazione. Tale obbligo può ritenersi correttamente realizzato utilizzando distinti registri contabili per ciascuna attività (commerciale ed istituzionale), oppure anche con un apposito piano dei conti o prospetto di conto economico che distingua puntualmente la natura delle registrazioni. A tal fine è molto importante fare attenzione all’imputazione dei costi relativi all’attività commerciale in quanto devono riferirsi in modo chiaro e preciso all’attività che genera ricavi di natura commerciale e non anche all’attività istituzionale. Problematica è la collocazione dei cosiddetti costi “promiscui”, cioè quelli riferibili sia all’attività commerciale sia a quella istituzionale. Tra questi possono rientrare il costo del personale, le utenze (acqua, luce, gas, telefono, ecc.) oppure i materiali di consumo utilizzabili sia per l’una che per l’altra attività. La questione di come contabilizzare questi costi è stata risolta dal legislatore in maniera differenziata per quanto attiene le imposte dirette e per quanto riguarda l’IVA. Per le associazioni che hanno optato per il regime forfetario della Legge 398/91, tali criteri di imputazione dei costi promiscui non incidono ai fini della determinazione delle imposte, in quanto le imposte dirette e l’IVA vengono liquidate tramite l’applicazione di detrazioni forfetarie, che vedremo nei successivi capitoli. Per quanto riguarda l’imputazione dei costi promiscui tra i costi dell’attività istituzionale e dell’attività commerciale si potrà operare con il metodo proporzionale, prendendo come indicatore il rapporto tra i volumi dei ricavi dell’attività istituzionale e quelli relativi all’attività commerciale in riferimento al complesso delle entrate.
“
è molto importante fare attenzione all’imputazione dei costi relativi all’attività commerciale in quanto devono riferirsi in modo chiaro e preciso all’attività che genera ricavi di natura commerciale e non anche all’attività istituzionale.”
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Il rendiconto economico e finanziario
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Vincoli nella gestione economica per le sole “associazioni sportive dilettantistiche”.
Per l’associazione sportiva dilettantistica ogni entrata ed uscita, per beneficiare del regime agevolativo in esame, deve transitare, in base all’art.25 della Legge 133/1999, da uno o più conti correnti bancari o postali intestati all’associazione, se è di ammontare superiore ad euro 516,46. Il transito si intende effettuato correttamente quando sono espressamente indicati l’erogante ed il percipiente, e pertanto quando i pagamenti sono effettuati tramite bollettino di conto corrente postale, bonifico bancario, assegno non trasferibile, bancomat o carta di credito. Sono quindi esclusi gli assegni ordinari, la cui destinazione finale non è certa e trasparente. Tale modalità sono state stabilite per consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. Le associazioni sportive dilettantistiche sono pertanto tenute ad aprire un conto corrente bancario o postale, dove rilevare le movimentazioni finanziarie superiori al limite previsto. La non ottemperanza degli obblighi di documentazione, ovvero se i pagamenti o versamenti superiori ad euro 516,46 sono stati effettuati con modalità diverse da quelle sopra previste, comporta la decadenza dalle agevolazioni previste dalle disposizioni della Legge 398/91 e l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 11 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
“
Le associazioni sportive dilettantistiche sono tenute ad aprire un conto corrente bancario o postale, dove rilevare le movimentazioni finanziarie superiori al limite previsto.”
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Il rendiconto economico e finanziario
www.assieme.re.it - 0522 332364 CONTO ECONOMICO ENTRATE Parziali Ricavi generali
USCITE Totali 22.523,08
Parziali Spese generali
12.247,20
Quote associative
22.200,00
AfďŹ tto sede
4.947,52
Vendita volumi
320,00
Spese varie
178,97
Arrotondam. e abbuoni attivi
3,08
Telefono
985,25
Cancelleria
159,50
Abbonamenti riviste
73,50
Trasferte
2.561,87
Professionisti
1.923,97
Spese bancarie
144,80
Spese postali
125,00
Dominio sweb
269,40
Interessi passivi c/c
150,04
Arrotondamenti passivi
6,55
Sopravvenienze passive
72,83
Imposte - irap
648,00
Oneri del personale
Totale
22.523,08
Totali
2.037,89
Costi personale direzione
367,89
Compenso collaboratore
1.564,00
2/3 Inps collaboratore
106,00
Totale
14.285,09
PROGETTO ALFA
ENTRATE Parziali Contributi Fondazione bancaria
Totale
59
USCITE Totali 41.701,21
41.701,21
41.701,21
Il rendiconto economico e ďŹ nanziario
Parziali Spese generali
41.750,86
Costo personale direzione
17.594,39
Compenso collaboratore
18.943,57
2/3 Inps collaboratore
2.044,00
2/3 Inail collaboratore
68,90
Spese varie
3.100,00
Totale
Totali
41.750,86
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PROGETTO BETA
ENTRATE Parziali Contributi Consorzio ...........
USCITE Totali 5.118,10
5.118,10
Totale
5.118,10
Parziali Spese generali
Totali 5.511,11
Compenso collaborazione
2.744,00
2/3 Inps collaboratore
184,00
2/3 Inail collaboratore
14,22
Affitto sede
1.250,00
Telefono e fax
306,43
Spese varie
1012,46
Totale
5.511,11
TOTALE USCITE COMPLESSIVE
61.547,06
AVANZO DI GESTIONE:
7.795,33
CALCOLO RISULTATO DI ESERCIZIO: TOTALE ENTRATE COMPLESIVE
Totale a pareggio
69.342,39
69.342,39
69.342,39
Per le associazioni con attività limitate, in alternativa alla redazione dello stato patrimoniale, si consiglia, oltre alla compilazione del rendiconto economico, di indicare esclusivamente i saldi iniziali e finali del conto cassa, del conto banca e del conto corrente postale producendo e conservando la relativa documentazione.
SALDI INIZIALI (AL ..../..../....)
SALDI FINALI (AL ..../..../....)
CASSA .....................................
CASSA ....................................
BANCA .....................................
BANCA ....................................
C/C POSTALE .........................
C/C POSTALE ........................
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STATO PATRIMONIALE ATTIVITÀ Parziali CASSA Cassa al 31/12/2006
Totali 219,59
219,59
CREDITI PER QUOTE ASSOCIATIVE 120,00
Socio B
300,00
Socio C
300,00
Socio D
1.500,00
Socio E
300,00
Socio F
800,00
CREDITI DIVERSI
BANCHE
Totali 2.495,34
2.495,34
DEBITI DIVERSI
35.427,86
Debiti vs erario
4.123,97
IRPEF
2.375,67
INPS
1.071,00
INAIL
61,30
PRESUNTO DEBITO ERARIO
616,00
Debiti vs fornitori
29.405,75
HERA
22.991,92
TELECOM
317,25
X
5.318,23
Z
120,00
_____ SRL
32,35
____ SRL
626,00
Personale c/compensi
1.898,14
Sig. Mario Rossi
500,00
Sig.ra Maria Bianchi
1.398,14
28.949,79
Associazione X
15.000,00
______ Spa
13.010,32
Verso Personale
939,47
PERDITA D’ESERCIZIO
13.229,15 13.229,15
TOTALE ATTIVITÀ
45.718,53
AVANZO D’ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO
61
Parziali
c/c ________
3.320,00
Socio A
Perdite esercizi anni precedenti
PASSIVITÀ
Il rendiconto economico e finanziario
45.718,53
TOTALE PASSIVITÀ
37.923,20
AVANZO D’ESERCIZIO
7.795,33
TOTALE A PAREGGIO
45.718,53
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Rendiconto della raccolta fondi
Se l’associazione organizza una o più raccolte fondi è obbligata a redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto per ogni raccolta fondi. Da questo documento devono risultare in modo chiaro e trasparente, anche a mezzo di una relazione illustrativa, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L’Agenzia delle Entrate, con circolare n.59 del 31/10/2007, nell’offrire alcune delucidazioni sull’attività di raccolta fondi realizzata da organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ha chiarito che “i fondi raccolti debbano essere destinati per la maggior parte del loro ammontare a finanziare i progetti e l’attività per cui la raccolta fondi è stata attivata. I fondi raccolti, in sostanza, non devono essere utilizzati dall’ente per autofinanziarsi a scapito delle finalità solidaristiche che il legislatore fiscale ha inteso incentivare”. Nella relazione illustrativa, da accompagnare al rendiconto finanziario annuale, bisognerà pertanto specificare l’importo dei fondi raccolti, risultante dalla documentazione attestante i singoli versamenti, nonché le somme effettivamente destinate alle attività e ai progetti, dettagliatamente descritti, per i quali la raccolta fondi è stata attivata. Si ritiene pertanto necessario predisporre anche la relazione illustrativa, nonostante il Ministero delle Finanze in principio abbia dichiarato facoltativa la sua redazione (Circ. n. 124/E del 12 maggio 1998). L’obbligo di questo rendiconto è assoluto, nel senso che è indipendente dal verificarsi delle condizioni di tassabilità dei fondi. Non sono previste formalità particolari per la predisposizione del rendiconto, che va tenuto e conservato su apposito registro ai sensi dell’art. 22 del DPR 600/73. La suddetta rendicontazione deve essere tenuta e conservata fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta.
“
I fondi raccolti, in sostanza, non devono essere utilizzati dall’ente per autofinanziarsi a scapito delle finalità solidaristiche che il legislatore fiscale ha inteso incentivare.”
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Il rendiconto economico e finanziario
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FACSIMILE DI RENDICONTO AI SENSI DELL’ART. 25, COMMA 2, L. 133/99
Denominazione dell’Associazione................. Indirizzo ................................................................ C.F./N. Partita I.V.A. ............................................
RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI del ...../...../..... per ..................................................... (specificare la tipologia dell’evento)
DESCRIZIONE OPERAZIONE
ENTRATE
Proventi raccolti da soci e/o privati
............................................
Contributi erogati da enti pubblici
............................................
Contributi erogati da imprese
............................................
USCITE
Spese per ..............................
............................................
Spese per ..............................
............................................
Spese per ..............................
............................................
Spese per ..............................
............................................
Spese per ..............................
............................................
TOTALI
63
Il rendiconto economico e finanziario
..........................................
..........................................
Capitolo 5
I Registri
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I Registri delle APS
L’art. 7 della Legge 383 del 2000 prevede l’istituzione del registro nazionale delle Associazioni di Promozione sociale e delega le Regioni e le Province autonome di Bolzano e Trento ad istituire i registri regionali e provinciali nei quali iscrivere le Associazioni in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 della precedentemente citata normativa che operano in ambito regionale o provinciale. Presso il registro nazionale possono iscriversi le Associazioni di Promozione sociale, operanti da almeno un anno che svolgono attività in almeno 5 regioni e 20 province. L’iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, facendo così acquisire a tali strutture territoriali la qualifica di associazione di promozione sociale almeno per quanto attiene le agevolazioni e le specifiche previsioni dettate dalla norma nazionale.
“
L’iscrizione nei registri delle associazioni di promozione sociale è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali e provinciali sulla promozione sociale.”
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I Registri
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I registri della Regione Emilia Romagna
Per iscriversi nel Registro provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale è necessario presentare una apposita istanza al Presidente della Provincia sulla quale applicare la marca da bollo del valore di € 14,62 (sono esenti da bollo, ai sensi dell’art.27bis della Tabella allegata al DPR 642/1972, le istanze richieste da ONLUS, Federazioni sportive ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI), e la firma del Presidente/legale rappresentante, A tale domanda deve essere allegata la seguente documentazione: • copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente aventi data certa; • elenco, firmato dal Presidente dell’Associazione, delle persone che ricoprono le cariche associative (consiglio direttivo, collegio dei revisori dei conti, collegio dei probiviri); • relazione dettagliata sull’attività della Associazione firmata dal Presidente dalla quale risultino le finalità di promozione sociale dell’Associazione e l’attività attraverso cui intende perseguirli; l’assenza di perseguimento di fini di lucro, anche in forme indirette o differite; almeno un anno di attività effettiva; • scheda compilata, denominata “Allegato domanda di iscrizione” sottoscritta dal legale rappresentante/Presidente dell’Associazione (scaricabile dal sito della Provincia) • se trattasi di sezione locale di organizzazione regionale o nazionale, documentazione dell’organo regionale o nazionale competente attestante l’autonomia della sezione locale; • se trattasi di organismo di collegamento e coordinamento, elenco delle organizzazioni aderenti sottoscritto dal Presidente. Ogni notizia riguardante la variazione dell’indirizzo, della sede, del Presidente e/o dello statuto, come l’eventuale cessazione dell’attività con conseguente scioglimento dell’Associazione, dovrà essere tempestivamente comunicata agli uffici del Servizio Programmazione Sociale, Sanitaria e Abitativa della Provincia di Reggio Emilia (Via Mazzini, 6 - 42100 Reggio Emilia - Tel. n. 0522 444829 - Fax n. 0522 444851 - e-mail f.carretti@mbox.provincia.re.it).
“
Il modulo predisposto dalla Provincia è scaricabile dal sito www.provincia.re.it nella sezione modulistica.”
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I Registri
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Il Registro CONI
Con l’entrata in funzione del Registro Nazionale delle Associazioni e società sportive dilettantistiche - regolamentato dalla Deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI dell’11 novembre 2004 – potranno iscriversi al Registro stesso, ciascuno in apposita sezione, i seguenti enti: • le associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica; • le associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica; • le società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali e di società cooperative. L’iscrizione al Registro è requisito per accedere ai benefici specifici delle associazioni e società sportive dilettantistiche.
Requisiti per l’iscrizione Possono iscriversi al Registro solo le associazioni e le società sportive che svolgano attività sportiva dilettantistica, compresa l’attività didattica, in possesso dei requisiti richiesti dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) o Discipline Sportive Associate (DSA) e/o Enti di Promozione Sportiva (EPS) cui esse sono affiliate. Condizione per l’iscrizione, quindi, è la preliminare l’affiliazione ad una FSN/DSA o ad un EPS i quali, dopo aver raccolto atti costitutivi, statuti e relativi verbali di modifica e verificato la regolarità degli stessi, concedono il riconoscimento in via provvisoria. Il riconoscimento definitivo avverrà con l’iscrizione nel Registro. Si segnala che per ottenere l’iscrizione al Registro, è necessario che lo statuto dell’associazione/società sportiva dilettantistica sia conforme ai vincoli introdotti dall’art. 90 L.289/02.
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L’iscrizione al Registro è requisito per accedere ai benefici specifici delle associazioni e società sportive dilettantistiche.”
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I Registri
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Procedura d’iscrizione al Registro La prima iscrizione richiede l’espletamento dei seguenti adempimenti: 1. affiliare l’associazione/società sportiva a FSN/DSA/EPS secondo le modalità ed i criteri previsti dall’affiliante che dovrà verificare, preliminarmente ed in via provvisoria, l’atto costitutivo, lo statuto e gli eventuali verbali di modifica dello statuto stesso; 2. iscrivere on-line l’associazione nel Registro. Per informazioni dettagliate sulla procedura è possibile consultare la guida predisposta dal CONI collegandosi al sito web del Comitato Olimpico Italiano all’indirizzo http://www.coni.it/fileadmin/user_ upload/_temp_/mondo_sportivo/registro/GUIDA_ISCRIZIONE.pdf ; 3. stampare e conservare il certificato di iscrizione. Dal 1° dicembre 2007 tutte le associazioni/società sportive iscritte al Registro devono aver indicato nell’apposito modulo sia le discipline praticate che gli impianti sportivi utilizzati. Si ricorda altresì di iscrivere nel registro (con la procedura on-line sopra indicata) anche tutte le variazioni di dati, al fine di disporre di certificati aggiornati. Validità dell’iscrizione e rinnovi L’iscrizione ha validità annuale coincidente con il periodo di affiliazione. Le associazioni/società che non avranno provveduto al rinnovo, rimarranno in “attesa” sino al provvedimento di cancellazione del Consiglio Nazionale del CONI. Dopo ogni rinnovo annuale dell’affiliazione alla FSN/DSA/EPS di appartenenza, sarà sufficiente: 1. collegarsi al sito www.coni.it; 2. cliccare su “Registro delle società sportive” che si trova alla sinistra della pagina; 3. cliccare su “Accedi all’iscrizione nel Registro” al centro della pagina; 4. cliccare su “Accedi all’iscrizione”; 5. compilare i campi con: FSN/EPS/DSA: ... / Sigla: ... / utente: ... / password: ... ; 6. cliccare sul pulsante “Accedi”; 7. cliccare su “Stampe”; 8. e infine sul pulsante “Stampa Certificato Iscrizione al Registro”; a questo punto si aprirà il nuovo certificato da stampare e conservare in sede. L’autocertificazione stampata, firmata dal Presidente della società, deve essere presentata al Comitato provinciale del CONI, territorialmente competente. Può anche essere trasmessa via fax oppure per posta unitamente a fotocopia del documento d’identità valido del Presidente. Cancellazione dal Registro Sono cancellate dal Registro le associazioni/società sportive che: • ne facciano espressa richiesta; • perdano i requisiti per l’iscrizione; • non comunichino al Registro tutte le modificazioni intervenute nei propri dati entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento; • siano accertate come prive dei necessari requisiti in sede di controllo “a campione” che il CONI eseguirà, attraverso gli uffici preposti, sulle società iscritte.
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APPENDICE
Modulistica Traccia di Atto Costitutivo Traccia di Statuto di APS Traccia di statuto APS Sportiva dilettantstica Modello AA5/5 – Richiesta codice fiscale Modello RR e Modello 69 Richiesta di Registrazione Modello F-23 – Versamento tassa di registrazione Richiesta iscrizione Registro Provinciale APS Traccia di Bilancio Normativa D.lgs 460/97 Riordino della disciplina fiscale degli enti non commerciali L. 383/2000 disciplina delle associazioni di promozione Sociale L.R. n. 34/2002 ex art.90 L.289/2002 Codice civile Libro I° Tuir: Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 2/12/1986 n°917 Delibera Regionale Emilia Romagna n. 910/2003
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I Registri