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IL RECUPERO DEI CREDITI NELL’UE Verona, 19 Giugno 2015

Giurisdizione e competenza tra scelta e vincolo anche alla luce delle novitĂ introdotte dal regolamento n. 1215/2012 (cd. Bruxelles 1 bis) entrato in vigore il 10 gennaio 2015 Dott. Luca Perilli


LA CORNICE NORMATIVA -

Convenzione di Bruxelles del 27 Settembre 1968 (art. 220 del Trattato CE). Convenzione di Lugano (1988-2007)

-

Reg. (CE) 44/2011 del 22.12.2000 (art. 65 del Trattato di Amsterdam), in vigore dal 1째 marzo 2002.

-

Reg. (UE) n. 1215/2012 del 12.12.2012 (art. 81 del TFUE), in vigore dal 10 Gennaio 2015..


L’OBBIETTIVO Conservare e sviluppare uno spazio di libertà sicurezza e giustizia, facilitando l’accesso alla giustizia in particolare attraverso il principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale.


LE REGOLE SULLA COMPETENZA -

Foro generale: il domicilio del convenuto (art. 4)

-

Fori speciali alternativi (art. 7): - in materia contrattuale, luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio; - e di illecito, luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire.


LE REGOLE SULLA COMPETENZA -

Fori protettivi (artt. 10- 23) a tutela della parte debole in caso di contratti di assicurazione e di contratti conclusi da consumatori e da lavoratori.

-

Fori esclusivi (art 24): in materia immobiliare, privative industriali, statuto societario, esecuzione.

-

Foro esclusivo per volontà delle parti (art. 25 – proroga di competenza).


CASO 1 L’imprenditore GASSER, con sede in Vienna, vende beni mobili all’imprenditore ROSSI, con sede in Roma. La società acquirente ROSSI non paga il corrispettivo contrattuale e, citata in giudizio a Vienna, per l’adempimento eccepisce, oltre all’inadempimento di GASSER perché il bene è viziato, l’incompetenza del Tribunale austriaco.


CASO 1 Quesito: il giudice di quale Stato è competente a conoscere della domanda di pagamento del corrispettivo contrattuale?


CASO 2 2) La società GASSER ha stampato sul retro dell’ordine le proprie condizioni generali di contratto, una delle quali indica il Tribunale di Vienna quale Foro esclusivo competente a conoscere tutte le controversie derivanti dal contratto; ROSSI ha stampato sul retro della conferma d’ordine ovvero sulla fatture commerciali le proprie condizioni generali di contratto, una delle quali indica il Tribunale Roma quale Foro esclusivo competente a conoscere tutte le controversie derivanti dal contratto.


CASO 2 ROSSI avvia un’azione per la risoluzione del contratto a Roma consegnando all’ufficiale giudiziario l’atto di citazione l’11 Gennaio 2015. GASSER avvia un’azione per il pagamento del prezzo a Vienna depositando presso il tribunale un ricorso per ingiunzione di pagamento del prezzo il 12 gennaio 2015. ROSSI si oppone ed eccepisce la litispendenza.


CASO 2 Quesito: A quali condizioni il tribunale di Roma oppure quello di Vienna può decidere la controversia?


DIRITTO UNIFORME

Il principio della certezza del diritto nell'ordinamento comunitario e le finalità perseguite dalla Convenzione (‌) esigono che vengano applicate uniformemente in tutti gli Stati contraenti le disposizioni della Convenzione e la giurisprudenza della Corte ad esse riferita. Krombach, 28 marzo 2000 in causa C-7/98 Sisro, 11 agosto 1995 in causa C-432/93


PRINCIPI INTERPRETATIVI del diritto uniforme Il

principio interpretativo di carattere generale seguito dalla Corte è quello teleologico.

Le norme del Regolamento devono essere interpretate con riferimento al sistema ed agli scopi del Regolamento stesso. Kalfelis, 27 settembre 1988 in causa C- 189/87 Somafer, 22 novembre 1978 in causa 33/78


PRINCIPI INTERPRETATIVI in applicazione del criterio teleologico 

Principio di difesa. Principio della protezione giuridica delle persone residenti nella UE (Foro del domicilio del convenuto)

Principio della certezza legale .

Principio di libera circolazione delle decisioni, che è ostacolata dalla pendenza di procedimenti paralleli.

Principio per il quale i casi dovrebbero essere trattati e decisi dal giudice maggiormente qualificato (o appropriato).


CASO 1 La norma Articolo 7 La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: 1) a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita; b) i fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è: - nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,


CASO 1 LA GIURISPRUDENZA PRIMA del REG. 44/2001 IL METODO ANALITICO “obbligazione dedotta in obbligazione posta a concretamente esercitata.     

giudizio” significa base dell’azione

Leathertex, 5 Ottobre 1999 in causa C 420/97 Groupe Concorde, 28 Settembre 1999 in causa C-440/97 Custom Made Commercial, 29 giugno 1994 in C-288/92 De Bloos, sentenza 6 Ottobre 1976 in causa 14/76 Tessili, 6 ottobre 1976 in causa 12/76

Conseguenza: pluralità di Fori.


CASO 1 LA GIURISPRUDENZA PRIMA del REG 44/2001 IL METODO CONFITTUALE

il luogo in cui l’obbligazione è stata o dev’essere eseguita va determinato in conformità alla legge che disciplina l’obbligazione controversa secondo le norme di conflitto del giudice adito Tessili, Custom Made, Group Concorde, cit.

Conseguenza: possibili incertezze sul diritto concretamente applicabile.


L’APPLICAZIONE DEI CANONI ERMENEUTICI PRINCIPIO DELLA CERTEZZA LEGALE

La Corte ha più volte affermato che il principio della certezza del diritto costituisce uno degli obiettivi della Convenzione di Bruxelles Besix, 19 febbraio 2001 in causa C-256/00, Effer, 4 marzo 1982 in causa 38/81, Handte, 17 giugno 1992 in causa C-26/91 Owens Bank, 20 gennaio 1994 in causa C-129/92 Custom Made Commercial, 29 giugno 1994 in causa C-288/92, GIE Groupe Concorde e a., 28 settembre 1999 in causa C-440/97


L’APPLICAZIONE DEI CANONI ERMENEUTICI PRINCIPIO DELLA CERTEZZA LEGALE - declinazioni -

•Implica

l’interpretazione delle regole sulla giurisdizione in modo da assicurare certi e prevedibili criteri di giurisdizione. •Il

rispetto per il testo del Regolamento: l’interpretazione deve essere in linea od, almeno, non deve essere proibita dalle parole usate dal legislatore comunitario. Nella interpretazione del Regolamento, la Corte tiene in considerazione le parole delle differenti versioni della traduzione del testo nelle lingue dei diversi Stati Membri •L’interpretazione

autonoma di concetti Convenzione, ove possibile e appropriato.

usati

nella


L’APPLICAZIONE DEI CANONI ERMENEUTICI IL PRINCIPIO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE DECISIONI

Implica l’interpretazione delle regole sulla giurisdizione in modo da evitare che una molteplicità di Corti abbiano la giurisdizione con riferimento allo stesso rapporto giuridico ed in modo da evitare procedimenti paralleli.


L’APPLICAZIONE DEI CANONI ERMENEUTICI PRINCIPIO PER IL QUALE LE LITI DOVREBBERO ESSERE DECISE DAL GIUDICE MAGGIORMANTE QUALIFICATO

La codificazione delle norme di competenza contenute nel titolo II definisce qual è, tenendo conto di tutti gli interessi in gioco, il giudice maggiormente qualificato dal punto di vista territoriale a conoscere di una controversia". La convenzione perviene a questo risultato prevedendo una serie di norme di competenza che dispongono in quali casi, tassativamente elencati nelle sezioni 2 - 6 del titolo II della Convenzione, il convenuto domiciliato o stabilito sul territorio di uno Stato contraente possa, ove si tratti di una norma di competenza speciale, ovvero debba, nell' ipotesi di una norma di competenza esclusiva o di una proroga di competenza, essere citato dinanzi al giudice di un altro Stato contraente Handte, 17 giugno 1992 in causa C-26/91


CRITERIO ERMENEUTICO DELLA PROSSIMITÀ DEL GIUDICE ALLA CONTROVERSIA. Sono considerazioni attinenti alla buona amministrazione della giustizia e all'utile organizzazione del processo che hanno giustificato l'adozione del criterio di competenza di cui all'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles poiché il giudice più idoneo a decidere, in particolare per ragioni di vicinanza alla controversia e di facilità nella gestione delle prove, è il giudice del luogo in cui dev‘ essere eseguita l'obbligazione stipulata nel contratto e dedotta in giudizio. Besix, 19 febbraio 2001 in causa C-256/00 Shevill e a., 7 marzo 1995 in causa C-68/93, Mulox IBC, 13 luglio 1993 in causa C-125/92 Dumez France e Tracoba, 11 gennaio 1990 in causa C-220/88, Shenavai, 15 gennaio 1987 in causa 266/85 Tessili, 6 ottobre 1976 in causa 12/76


L’INTEPRETAZIONE AUTONOMA DEL CONCETTO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO abbandono del metodo conflittuale? Due ordinanze della Cassazione Civile sez. Un 20 Giugno 2007 nn. 14299 e 14300 Allorché le parti non abbiano pattuito alcunché in merito, onde determinare il luogo di consegna dei beni rilevante ai fini del radicamento della giurisdizione ai sensi dell’art. 5 n. 1 reg. 44/2001 con riguardo ad ogni controversia relativa ad obbligazione nascente dal contratto di compravendita, deve farsi riferimento alla disciplina sostanziale determinata in base alle norme di conflitto del giudice adito, e così –in caso di compravendita internazionale dei beni mobili – direttamente in base alle norme della Conv. Vienna del 1980, il cui art. 31 dà rilievo al luogo di consegna al vettore della merce compravenduta (nella specie la S.C. ha ritenuto di non condividere la proposta del P.G. secondo cui il termine “consegna” dovrebbe essere interpretato secondo una visione pragmatica e fattuale, che privilegia il luogo materiale di consegna e dunque il luogo di destinazione finale della merce; ed ha altresì precisato che non ricorrono, in casu, i presupposti per un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, alla luce dell’evidenza del risultato intepretativo della norma ed in difetto di un qualunque ragionevole dubbio che solo cente di concepire un obbligo di rimessione in capo al giudice nazionale di ultima istanza).


Corte di Giustizia Color Drack

3 maggio 2007 in causa C-386/05

Nell’articolo 5 punto 1 lett. b) del Regolamento il criterio di prossimità è dato dal luogo di consegna dei beni in base al contratto.




PROCEDIMENTI PARALLELI

-Costi -Consunzione

Tribunali. -Conflitto

delle scarse risorse dei

di decisioni.


CONTROMISURE – LA LITISPENDENZA INTEPRETAZIONE TELEOLOGICA

Per quel che riguarda più in particolare l' art . 21 (oggi 23), esso fa parte, con l' art . 22 relativo alla connessione, della sezione 8 del titolo II della convenzione, sezione la quale, nell' interesse di una buona amministrazione della giustizia nella Comunità è intesa ad evitare procedimenti paralleli pendenti dinanzi ai giudici di diversi stati contraenti e il contrasto di decisioni che ne potrebbe risultare. Gubish, 8 Dicembre 1987 in causa C-144/86


CONTROMISURE – LA LITISPENDENZA INTERPRETAZIONE AUTONOMA

Le nozioni utilizzate all' art . 21 per determinare una situazione di litispendenza devono essere considerate autonome.

Gubish, cit.


CONTROMISURE – LA LITISPENDENZA LARGA INTERPRETAZIONE AUTONOMA L’ art. 21 si applica qualora le parti nelle due controversie siano le medesime e le due domande abbiano il medesimo oggetto e il medesimo titolo Stesso "titolo è il medesimo rapporto contrattuale Quando si tratta in particolare, come nel caso di specie, della vendita internazionale di beni mobili materiali, ne risulta che la domanda di esecuzione del contratto è volta a renderlo efficace, e che la domanda di annullamento e di risoluzione è volta appunto a negargli ogni efficacia. La forza obbligatoria del contratto si trova pertanto al centro delle due controversie. E’ giocoforza constatare che le due controversie hanno il medesimo oggetto, dato che quest' ultima nozione non può essere ristretta all' identità formale delle due domande. Gubish, cit.


AUTOMATICITĂ€ DELLE REGOLE SULLA LITISPENDENZA

il giudice adito per secondo, deve sospendere e se il primo giudice accerta la propria competenza, deve dichiarasi incompetente.


AUTOMATICITA’ ED OBBLIGATORIETA’ DELLE REGOLE SULLA LITISPENDENZA • • •

Principio dell’equivalenza delle diverse giurisdizioni. Principio della fiducia reciproca tra gli Stati Membri. Principio per il quale ogni giudice nazionale ha pari autorità nel decidere in modo autonomo sulla propria competenza e tale decisione deve essere rispettata dai giudici degli altri Stati Membri

Overseas Union Insurance, 27 giugno 1991 in causa C-351/89


CASO 2 LA NORMA Articolo 27 del Regolamento Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa: a) per iscritto o oralmente con conferma scritta, o b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, o c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato.


LA PROROGA DELLA COMPETENZA FORZA ESCLUSIVA

I presupposti per l' applicazione di detto articolo vanno interpretati alla luce dell' effetto della proroga di competenza, che è quello d’escludere tanto la competenza determinata dal principio generale sancito dall' art . 2, quanto le competenze speciali di cui agli artt. 5 e 6 della convenzione.

Estasis Salotti, 14 dicembre 1976 in causa 24/76


IL PRINCIPIO DELL’AUTONOMIA DELLA PARTI L'art. 17 si basa infatti sul riconoscimento dell'autonomia della volontà delle parti in materia di attribuzione della competenza ai giudici chiamati a conoscere controversie che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione, diverse da quelle che sono espressamente escluse in forza del quarto comma.

Coreck, 9 novembre 2000 in causa C-387/98 Meeth, sentenza 9 novembre 1978 in causa 23/78


CASO 2 CORTE DI GIUSTIZIA sentenza del 9 Dicembre 2003

Gasser Questioni pregiudiziali 2) Se il giudice successivamente adito ai sensi dell'art. 21, primo comma, della Convenzione di Bruxelles, possa verificare la competenza del giudice adito preventivamente, qualora il secondo giudice sia competente in via esclusiva in virtÚ di una proroga di competenza ex. art. 17 della medesima Convenzione, oppure se il giudice designato dalle parti debba, nonostante la clausola attributiva di competenza, procedere ex art. 21 della suddetta Convenzione. 3) Se la circostanza che in uno Stato contraente i processi abbiano una lunghezza ingiustificata (e ciò a prescindere in larga misura dal comportamento delle parti), tale da poter causare danni anche notevoli ad una parte, comporti che il giudice successivamente adito ai sensi dell'art. 21 non possa piÚ procedere ai sensi di tale disposizione.


Gasser EFFETTI Dal Forum shopping al Forum running



REVISIONE DEL REGOLAMENTO PROPOSTE

Anti suit injunctions (Corte di Giustizia, Turner, 27 aprile 2004, C-159/02). Forum non conveniens (Corte di Giustizia, Owusu 1 Marzo 2005 in caso C- 281/02). Controllo sommario e preliminare sull’ammissibilità dell’azione. Termini procedurali.

Inversione della regola sulla litispendenza.


REGOLAMENTO N. 1215/2012 LA SOLUZIONE?

Art. 29 Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 31 paragrafo 2 -

-

La regola sulla litispendenza resta integra - Eccezione in caso di proroga del Foro


REGOLAMENTO N. 1215/2012 INVERSIONE DELLA REGOLA

Art. 31 In caso di proroga del Foro. -

-

Qualunque giudice di uno Stato Membro sospende fino a che il giudice adito in base all’accordo dichiari di non essere competente Se il giudice dichiara di essere competente, l’atro dichiara la propria incompetenza a favore del primo.


REGOLAMENTO N. 1215/2012 problemi aperti 

Procedimenti paralleli persistono (il primo potrebbe essere in stato avanzato)

Conflitti in tema di invalidità/nullità/inesistenza della clausola.

La valutazione sull’esistenza di un accordo (prima facie?)


IL PRINCIPIO DELL’AUTONOMIA DELLA PARTI ll consenso Gasser paragrafi 21-27 La Corte ha statuito che, subordinando la validità di una clausola attributiva di competenza all'esistenza di una «convenzione» tra le parti, l'art. 17 della Convenzione vincola il giudice adito a prendere in esame, in primo luogo, se la clausola che gli attribuisce la competenza abbia effettivamente costituito oggetto del consenso delle parti, consenso che deve manifestarsi in maniera chiara e precisa, e che i requisiti di forma stabiliti dall'art. 17 hanno lo scopo di garantire che detto consenso sia effettivamente provato. Coreck, cit. MSG, 20 febbraio 1997 in causa C-106/95 Meeth, sentenza 9 novembre 1978 in causa 23/78 Estasis Salotti, 14 dicembre 1976 in causa 24/76


INTERPRETAZIONE AUTONOMA La nozione di "clausola attributiva di competenza" è determinante per conferire, in deroga alle regole generali sulla competenza giurisdizionale, una competenza di carattere esclusivo al giudice dello Stato contraente che le parti abbiano designato. Tenuto conto degli scopi e della struttura generale della Convenzione di Bruxelles, è necessario, al fine di garantire per quanto possibile la parità e l' uniformità dei diritti e degli obblighi che derivano dalla convenzione per gli Stati contraenti e le persone interessate, evitare di interpretare la suddetta nozione come un semplice rinvio al diritto nazionale di questo o quello Stato interessato. Di conseguenza, così come peraltro la Corte ha affermato per motivi analoghi a proposito, in particolare, della nozione di "materia contrattuale" e di altre nozioni di cui all' art. 5 della convenzione, applicate come criteri per la determinazione di competenze speciali, la nozione di clausola attributiva di competenza di cui all' art. 17 va considerata come una nozione autonoma. Duffryn, 10 Marzo 1992 in causa C-214/89


INTERPRETAZIONE AUTONOMA

I termini ÂŤabbiano convenutoÂť che figurano all'articolo 17, primo comma, prima frase, della Convenzione non possono essere interpretati nel senso che richiedono che una clausola attributiva di competenza sia formulata in modo tale che sia possibile identificare il giudice competente solo con il suo testo. Ăˆ' sufficiente che la clausola identifichi gli elementi, oggettivi sui quali le parti si sono accordate per scegliere il giudice o i giudici dinanzi ai quali esse intendono sottoporre le loro controversie presenti o future. Tali elementi che devono essere sufficientemente precisi per permettere al giudice adito di stabilire se sia competente, possono essere concretati, eventualmente, mediante le circostanze proprie del caso di specie.

Coreck, cit.


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