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Decreto Procedura elezioni Vicari Zonali
LA PAROLA DELL’AUTORITÀ ECCLESIASTICA
IL VESCOVO
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Prot. N. 77/2021
DECRETO
PROCEDURA ELEZIONI VICARI ZONALI
Considerato il mio provvedimento del 10 giugno 2019 (prot. n. 661/19) con il quale avevo stabilito il rinnovo degli organismi ecclesiali di partecipazione della Diocesi, tra cui i Vicari Zonali, previsto per l’anno 2020; considerato il mio provvedimento del 21 maggio 2020 (prot. n. 241/20) con il quale, a seguito dell’emergenza sanitaria covid-19 stabilivo il rinvio delle procedure di rinnovo dei suddetti organismi; considerata la necessità di provvedere al rinnovo dei Vicari Zonali per il quadriennio (2021-2025); ai sensi dei cann. 553-555 del CDC; con il presente atto
DECRETO
che giovedì 25 febbraio 2021, durante la “Congrega” Zonale dei presbiteri, si effettui la consultazione tra i presbiteri delle zone pastorali per l’elezione dei rappresentanti del Clero designati ad essere nominati Vicari Zonali secondo la procedura allegata al presente decreto.
Brescia, 4 febbraio 2021
Allegato: Procedura per l’elezione dei rappresentanti del Clero designati ad essere nominati Vicari Zonali
Mons. Marco Alba Il Cancelliere diocesano + Pierantonio Tremolada Il Vescovo
PROCEDURA PER L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL CLERO DESIGNATI AD ESSERE NOMINATI VICARI ZONALI
1. Il Vicario Zonale è indicato al Vescovo, mediante voto segreto, dai presbiteri della Zona Pastorale. Hanno diritto di voto tutti i presbiteri che compongono il presbiterio diocesano: incardinati nella diocesi di Brescia o che comunque vi svolgono un ministero pastorale stabile per incarico del Vescovo (parroco, vicario parrocchiale, collaboratore, addetto, residente). Possono essere votati i presbiteri che in Zona esercitano stabilmente il ministero per incarico del vescovo (parroco, vicario parrocchiale, collaboratore, addetto). In caso un presbitero risulti residente in una zona pastorale e in un’altra eserciti il ministero di parroco, vicario parrocchiale, addetto o collaboratore, egli eserciterà il diritto di voto (attivo e passivo), non già nella zona in cui è residente, ma nella zona in cui esercita il suo ministero.
2. I presbiteri impossibilitati ad intervenire alle elezioni possono delegare ad altri presbiteri per iscritto o verbalmente il loro diritto di voto. Chi riceve la delega può tuttavia rappresentare un solo presbitero.
3. Ogni presbitero esprime due preferenze sulla lista dei candidati.
4. Lo scrutinio avviene da parte del Vescovo, che procede alla scelta del Vicario Zonale tra i due o tre presbiteri della zona più votati.
5. La modalità di raccolta della votazione sarà la seguente: - una volta terminata la votazione, il Vicario Zonale o il presbitero incaricato provvedono a raccogliere le schede elettorali in un’apposita busta che andrà consegnata al Vescovo o al proprio Vicario Episcopale Territoriale entro una settimana dalle elezioni.
6. A presiedere le operazioni di voto viene designato il Vicario Zonale uscente o un presbitero incaricato dal Vicario Generale. Il Vicario Zonale o l’eventuale presbitero incaricato ha il compito di far rispettare il presente regolamento.
7. L’indizione delle elezioni avviene da parte del Vescovo. L’Ufficio diocesano Organismi Ecclesiali di Partecipazione comunica ai Vicari Zonali uscenti o ai presbiteri incaricati per l’elezione copia del regolamento elettorale e l’elenco dei presbiteri eleggibili.