Guida alle pensioni

Page 1

Guida alle Pensioni

SOMMARIO

IL SOLE 24 ORE

SOMMARIO FOCUS

Riforma previdenziale Tutte le istruzioni Inps Inps - Circolare 14 marzo 2012, n. 35 Inps - Circolare 14 marzo 2012, n. 36 Inps - Circolare 14 marzo 2012, n. 37

Inserto staccabile II XII XXI

IN PRIMO PIANO - MANOVRA SALVA ITALIA

L’intervento dell’Inps sulla riforma delle pensioni per i lavoratori privati Pietro Gremigni

Inps gestione ex Enpals, le nuove pensioni 2012 Rossella Schiavone

Riforma delle pensioni: istruzioni Inps per gli iscritti ex Inpdap Giuseppe Rodà

Riforma delle pensioni: i chiarimenti del Dipartimento della funzione pubblica Antonio Petrucci

12 22 26 30

Riforma previdenziale, licenziamento e massimale contributivo Antonino Cannioto Giuseppe Maccarone

Riforma delle pensioni e totalizzazione Massimo Brisciani

Lavori usuranti: così i requisiti agevolati per la pensione dal 1° gennaio 2012 Aldo Ciccarella

«Libro bianco» della Commissione europea: per pensioni adeguate, sicure e sostenibili

32

35 37

41

Giuseppe Argentino NOVITÀ

L’Inps ricalcola i valori per le pensioni 2012 Inps - Circolare 14 marzo 2012, n. 38

Rivalutato il beneficio per gli orfani delle vittime del terrorismo Ministero dell’interno, decreto 15 febbraio 2012 (Gu 16 marzo 2012, n. 64)

Tasso annuo di rivalutazione dei montanti contributivi Inps - Messaggio 29 marzo 2012, n. 5498

46 50 7

La ricongiunzione dei professionisti alla prova del tasso di interesse Inps - Circolare 12 marzo 2012, n. 34 Enrico Brandi

52

N. 4 - Aprile 2012

LAVORO AUTONOMO

3


SOMMARIO

Guida alle Pensioni IL SOLE 24 ORE

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Il Fondo pensione Fon.Te 60

Giovanni Munarini PENSIONI E PRESTAZIONI UE ED EXTRA UE

La convenzione sulla sicurezza sociale tra Italia e Argentina 68

Andrea Costa e Maurizio Cicciù CONTENZIOSO PREVIDENZIALE

Legittima la riduzione della pensione oltre il 50% in caso di part time Fabrizio Bonalda

www.guidapensioni.ilsole24ore.com Direttore responsabile GABRIELE BONETTI Coordinamento editoriale Claudio Pagliara (02/3022.3686) Redazione Angela Grassi (02/3022.3315) Margherita Mangioni (02/3022.3695) Marzio Nava (02/3022.3097) Antonio Pesaresi (02/3022.4540)

N. 4 - Aprile 2012

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 ORE S.p.A. Presidente: GIANCARLO CERUTTI Amministratore delegato: DONATELLA TREU Registrazione Trib. di Milano n. 487 del 23.9.2011 Sede legale, amministrazione: Via Monte Rosa 91 - 20149 Milano Direzione, redazione: Via Pisacane 1 - 20016 Pero (Mi) Il Sole 24 ORE S.p.A. Tutti i diritti sono riservati. Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto

La rivista è stata chiusa in redazione il 29 Marzo 2012

4

74

dall’art. 68, commi 4 e 5, legge n. 633/1941. Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Corso di Porta Romana n. 108, 20122 Milano, segreteria@aidro.org, www.aidro.org Servizio clienti periodici: Il Sole 24 ORE S.p.A. Via Tiburtina Valeria (S.S. n. 5) km 68,700 - 67061 Carsoli (AQ). Tel. 3022.5680 (prefisso 02 oppure 06); Fax 3022.5400 (prefisso 02 oppure 06); e-mail servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com Nuovi abbonati - Abbonamento annuale (Italia): € 140,00. Gli abbonamenti possono essere sottoscritti telefonando direttamente al servizio clienti periodici oppure inviando una fotocopia della ricevuta di pagamento sul c.c.p. n. 31481203 a: Il Sole 24 ORE S.p.a. Via Tiburtina Valeria (S.S. n. 5), Km 68,700 - 67061 Carsoli (AQ). La ricevuta di pagamento tramite c.c.p. può essere inviata anche via fax allo 06/3022.5406 oppure 02/3022.5406. Arretrati e numeri singoli: € 11,00 comprensivi di spese di spedizione. Per le richieste di arretrati e numeri singoli inviare anticipatamente l’importo seguendo le stesse modalità di cui sopra. I numeri non pervenuti potranno essere richiesti via fax al n. 02-06/3022.5402-06 o via e-mail a servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com entro 2 mesi dall’uscita del numero stesso. Concessionaria esclusiva di pubblicità: Focus Media Advertising «FME Advertising Srl di Elena Anna Rossi & C.» Sede legale: P.zza A. de Gasperi n. 15 - Gerenzano (VA). Direzione e Uffici: Via Canova n. 19 - 20145 Milano. Tel. 02.3453.8183 - fax 02.3453.8184 - email info@focusmedia.it. Stampa: Il Sole 24 ORE S.p.A. - Via Tiburtina Valeria (S.S. n. 5) Km 68,700 - 67061 Carsoli (AQ).


Guida alle Pensioni

IL NUMERO IN SINTESI

IL SOLE 24 ORE

Il numero in sintesi zione. (Dipartimento della funzione pubblica ­ Circo­ lare 8 marzo 2012, n. 2)

In primo piano

pag. 30

L’intervento dell’Inps sulla riforma delle pensioni per i lavoratori privati L’incremento dei requisiti anagrafici e contributivi in­ trodotti dalla legge di riforma delle pensioni non tocca il sistema della totalizzazione, salvo l’effetto speranza di vita, e sono per il momento salve le deroghe previste prima della legge di riforma a favore di determinate categorie di lavoratori, in attesa dell’approvazione del previsto decreto di armonizzazione. Questi sono alcuni tra i principali chiarimenti della circolare Inps n. 35/ 2012, con la quale sono state fornite le prime linee di indirizzo e di interpretazione dell’art. 24, legge n. 214/ 2011. (Inps ­ Circolare del 14 marzo 2012, n. 35) pag. 12

Riforma previdenziale, licenziamento e massimale contributivo La riforma operata dalla legge 214/2011 introduce una novità che può riverberarsi sull’andamento azien­ dale: l’estensione della tutela reale prevista dall’art. 18 legge n. 300/1970 ai dipendenti che, dai 66 ai 70 anni, utilizzano la flessibilità dell’accesso alla pensione. pag. 32

Riforma delle pensioni e totalizzazione Il punto sulla totalizzazione dopo la Riforma Monti: dai soggetti interessati alle modalità di calcolo, dalle possi­ bili alternative alla valutazione di convenienza. pag. 35

Inps gestione ex Enpals, le nuove pensioni 2012 L’Inps ha comunicato le nuove disposizioni in materia previdenziale con riferimento al Fondo lavoratori dello spettacolo e Fondo sportivi professionisti. (Inps ­ Cir­ colare 14 marzo 2012, n. 36) pag. 22

Riforma delle pensioni: istruzioni Inps per gli iscritti ex Inpdap Le innovazioni introdotte dalla manovra Monti e dal successivo decreto Milleproroghe riguardano anche il personale iscritto all’ex Inpdap (ora Inps): l’Istituto ha fornito i criteri applicativi. (Inps ­ Circolare 14 marzo 2012, n. 37)

Lavori usuranti: così i requisiti agevolati per la pensione dal 1° gennaio 2012 L’Inps ha provveduto a fornire indicazioni relative al riconoscimento del beneficio pensionistico a favore de­ gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti che hanno presentato domanda di quiescenza entro l’1.3.2012 e che hanno maturato, a decorrere dal l’1.1.2012, i nuovi requisiti per l’accesso anticipato al pensionamento, introdotti dai dell’art. 24, commi 17 e 17­bis, legge n. 214/2011. (Inps ­ Msg. 28 febbraio 2012, n. 3424 e n. 3435 e 2 marzo 2012, n. 3844) pag. 37

pag. 26

«Libro bianco» della Commissione Ue: per pensioni adeguate, sicure e sostenibili Riforma delle pensioni: i chiarimenti del Dipartimento della funzione pubblica

N. 4 - Aprile 2012

Il Dl n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, il cosiddetto «Decreto Salva­Italia», all’art. 24 ha rivisto i requisiti anagrafici e contributivi per accedere sia alla pensione di vecchiaia che alla «nuova pensione antici­ pata», che prende il posto della pensione di anzianità. Il Dipartimento della funzione pubblica ha fornito una serie di indicazioni interpretative per un’omogenea ap­ plicazione della disciplina nella pubblica amministra­

«Molti dei sistemi pensionistici in tutta l’Ue devono, sia pure in misura diversa, sapersi riformare se vogliono continuare a fornire pensioni adeguate e, in prospetti­ va, durevoli». Con queste parole cominciano le conclu­ sioni del Libro bianco della Commissione europea pubblicato il 16.2.2012, a soli 2 mesi dalla «Riforma Fornero», che aveva già tradotto in legge buona parte dei contenuti di quel testo. pag. 41

5


IL NUMERO IN SINTESI

Guida alle Pensioni IL SOLE 24 ORE

Novità

Previdenza complementare

L’Inps ricalcola i valori pensioni 2012

Il Fondo pensione Fon.Te

L’Inps ha rideterminato alcuni valori di riferimento per la determinazione dei trattamenti pensionistici da erogare nel corso del 2012. Il ricalcolo nasce dall’applicazione di un tasso previsionale di inflazione per il 2012 ridetermi­ nato dall’Istat nel 2,7% anziché del 2,6% come inizial­ mente indicato dal Dm 18 gennaio 2012 e su cui la precedente circolare n. 10/2012 ha costruito i predetti valori. (Inps ­ Circolare 14 marzo 2012, n. 38)

Il Fondo pensione Fon.Te nasce come forma pensioni­ stica complementare di riferimento per i Ccnl del Ter­ ziario, della Distribuzione e dei Servizi; ha successiva­ mente incorporato i Fondi pensione PreviProf (dipen­ denti di studi professionali), Marco Polo (Turismo) e Artifond (dipendenti di imprese artigiane), ampliando così il proprio bacino di riferimento. pag. 51

pag. 46

Rivalutato il beneficio per gli orfani delle vittime del terrorismo Gli orfani delle vittime decedute in conseguenza di atti di terrorismo e di stragi di tale matrice, che siano stati già collocati in pensione alla data del 1° gennaio 2010 hanno diritto a una somma corrispondente alla rata mensile del trattamento pensionistico in godimento al 1° gennaio 2010 moltiplicata per il coefficiente indicato nell’allegata tabella A al Dl 22 dicembre 2010. Il Mini­ stero dell’interno ha provveduto a rideterminare i coef­ ficienti da applicare alla rata di pensione di cui sono beneficiari, secondo i seguenti parametri basati sull’im­ porto mensile della pensione. (Ministero dell’interno, decreto 15 febbraio 2012, G.U. 16 marzo 2012, n. 64)

Pensioni e prestazioni Ue ed extra Ue La convenzione sulla sicurezza sociale tra Italia e Argentina La rilevante presenza di cittadini italiani in Argentina e le intense relazioni commerciali tra i due Paesi hanno portato, nel 1981, alla firma della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina in materia di sicurezza sociale, diretta a coordinare le rispettive legislazioni e ad age­ volare la mobilità dei lavoratori. pag. 68

pag. 50

Contenzioso previdenziale Lavoro autonomo Legittima la riduzione della pensione oltre il 50% in caso di part time La ricongiunzione dei professionisti alla prova del tasso di interesse

N. 4 - Aprile 2012

6

La Corte di Cassazione affronta la questione della ri­ congiunzione, chiesta da un ragioniere, dei contributi versati in passato presso l’Inps, verso la Cassa di previ­ denza di categoria a cui era iscritto, confermando il suo orientamento e dando torto a chi sosteneva che l’anno da prendere a riferimento per individuare il tasso di variazione dell’indice dei prezzi al consumo è quello della presentazione della domanda di ricongiun­ zione. (Cass., sez. lav., 17 gennaio 2012, n. 566) pag. 52

Per la Corte di Cassazione in caso di cumulo tra lavoro a tempo parziale e pensione di anzianità è legittima la riduzione del trattamento di pensione di anzianità in misura inversamente proporzionale alla riduzione del­ l’orario di lavoro, anche qualora ne derivi un importo inferiore al 50% di quello complessivamente matura­ to. Ciò in quanto il limite del 50% stabilito dalla norma (art. 1, c. 185, legge n. 662/1996) deve inten­ dersi riferito all’orario del rapporto di lavoro a tempo parziale e non all’importo della pensione da liquidare. (Cass., sez. lav., 30 dicembre 2011, n. 30662; Inps ­ Messaggio 23 febbraio 2012, n. 3202) pag. 74


Guida alle Pensioni

IL NUMERO IN SINTESI

IL SOLE 24 ORE

Maggiorazione pensionistica a favore degli ex combattenti La Corte di Cassazione afferma che il diritto alla attri­ buzione degli accessori, costituiti da rivalutazione mo­ netaria e interessi legali, viene ad esistenza soltanto nel momento in cui è giuridicamente configurabile un «ri­ tardo» dell’Istituto debitore nell’adempimento, mo­ mento che va identificato ­ ove l’Istituto medesimo non si sia, nel frattempo, pronunciato (nel qual caso rivalu­ tazione e interessi decorrono dalla data del provvedi­ mento di reiezione della domanda della prestazione previdenziale) ­ nella scadenza del termine di cento­ venti giorni dalla data di presentazione della domanda medesima. (Cass., sez. lav., 7 marzo 2012, n. 3608) pag. 75

Lavoro autonomo e iscrizione alla gestione previdenziale di competenza Per la Cassazione in caso di svolgimento di una pluralità di attività di lavoro autonomo, si determina automatica­ mente l’obbligo di iscrizione presso ognuna delle gestio­ ni previdenziali di competenza, avendo l’art. 12, comma 11, del Dl n. 78/20120, convertito in legge n. 122/ 2012, di interpretazione autentica dell’art. 1, comma 208, della legge n. 662/1996, dato una lettura della

disposizione tale da prevedere esclusivamente per com­ mercianti, artigiani e coltivatori diretti, la regola dell’ob­ bligo di iscrizione «solo» presso la gestione ove si svolge l’attività prevalente. (Cass., sez. lav., ordinanza, 9 mar­ zo 2012, n. 3839) pag. 76

Inquadramento previdenziale dell’attività di sorveglianza di bambini Per la suprema Corte di Cassazione l’attività di sorve­ glianza dei bambini presso una struttura turistica non costituisce attività di animazione e non è, pertanto, ri­ conducibile alla nozione di «spettacolo». I lavoratori addetti a tali attività non devono essere iscritti, di conse­ guenza, all’Enpals. La mancata contestazione nel giudi­ zio di merito delle evidenze relative alla natura dell’atti­ vità, di sorveglianza e non di animazione, risultanti dai verbali ispettivi, comporta che siano infondate le censu­ re mosse alla relativa pronuncia sulla asserita mancanza di motivazione inerente la nozione di spettacolo, non essendo questa stata assunta a base della decisione. (Cass., sez. lav., 27 febbraio 2012, n. 2955) pag. 77

ULTIM’ORA - Tasso annuo di rivalutazione dei montanti contributivi INPS - MESSAGGIO 29 MARZO 2012, N. 5498 Oggetto: Tasso annuo di rivalutazione dei montanti contributivi. È stato determinato il tasso annuo di capitalizzazione per la rivalutazione dei montanti contributivi relativamente all’anno 2011. Il tasso medio annuo composto di variazione del prodotto interno lordo nominale, nei cinque anni precedenti il 2011, risulta pari a 0,016165 e, pertanto, il coefficiente di rivalutazione è pari a 1,016165. Il tasso ha effetto per le pensioni da liquidare con decorrenza 2012. Si ricorda che, in applicazione dei criteri specificati nella circ. n. 219 del 17.12.1999, il montante contributivo individuale relativo alle pensioni, alle quote di pensione, nonché ai supplementi da liquidare con il sistema contributivo deve essere calcolato, in applicazione dell’art. 1, comma 9, della legge n. 335 del 8.8.1995 e del Dlgs n. 180 del 30.4.1997, rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre di ciascun anno per il coefficiente previsto per l’anno successivo. Viene riportata, di seguito, la tabella delle rivalutazioni del montante contributivo per le pensioni con decorrenza nell’anno 2012. Coefficiente 1,055871 1,053597 1,056503 1,051781 1,047781 1,043698 1,041614 1,039272

Montante maturato al 31 dicembre 2004 31 dicembre 2005 31 dicembre 2006 31 dicembre 2007 31 dicembre 2008 31 dicembre 2009 31 dicembre 2010

Coefficiente 1,040506 1,035386 1,033937 1,034625 1,033201 1,017935 1,016165

Al montante, così determinato, deve essere aggiunta la contribuzione relativa all’anno 2011 e quella versata nel 2012, anteriore alla decorrenza della pensione.

N. 4 - Aprile 2012

Montante maturato al 31 dicembre 1996 31 dicembre 1997 31 dicembre 1998 31 dicembre 1999 31 dicembre 2000 31 dicembre 2001 31 dicembre 2002 31 dicembre 2003

7


I LIBRI DI GUIDA AL LAVORO

PROCESSO DEL LAVORO E PREVIDENZIALE di A. Carrato, A. Di Filippo, F. Foccillo

Il volume, giunto alla nona edizione, si conferma come un prezioso strumento di lavoro per tutti gli operatori del diritto. La molteplice, accurata e completa varietà delle formule – ognuna delle quali risulta corredata del richiamo alle principali norme di riferimento, della sintesi operativa, dell’interpretazione dottrinale più diffusa e adeguata, oltre che dell’indicazione della giurisprudenza massimata più pertinente ed evoluta con riguardo ai singoli istituti processuali esaminati – consente di risolvere con immediatezza ed efficacia le problematiche teoriche e pratiche che investono gli aspetti più disparati del processo del lavoro e di quello previdenziale. L’inserimento di un’ampia gamma di formule – anch’esse interamente rivisitate, adeguate e aggiornate – sia in materia di lavoro privato che di lavoro pubblico nonché di diritto previdenziale ed assistenziale rende l’opera completa ed esaustiva nelle materie trattate, fornendo ai numerosi operatori del settore un ausilio certamente utile e di pronta consultazione.

IN OFFERTA -10%

Pagg. 888 – e 89,00

e 80,10 invece di e 89,00 Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali. Trova quella più vicina all’indirizzo www.librerie.ilsole24ore.com

18459

BUONO D’ORDINE

CODICE CAMPAGNA

, desidero acquistare il volume: PROCESSO DEL LAVORO E PREVIDENZIALE (cod. 7902) a € 80,10 anziché € 89,00 Importo fiscalmente deducibile in quanto strumento professionale (artt. 54-56 del nuovo TUIR) COME ACQUISTARE

DATI ANAGRAFICI

CON BOLLETTINO POSTALE* Allego al presente Buono d’Ordine la fotocopia del versamento sul C/C Postale n. 31482201 intestato a Il Sole 24 ORE S.p.A. IMPORTANTE: indicare sempre sul bollettino la causale del versamento.

CON CONTRASSEGNO* Al momento di ricevere la merce *In entrambi i casi inviare il coupon scegliendo la seguente opzione VIA FAX Inviare il coupon compilato al numero 02 o 06 30225402 VIA MAIL Il coupon compilato può essere inviato in PDF anche all’indirizzo: fax.5402@ilsole24ore.com ON LINE All’indirizzo www.shopping24.it

COGNOME NOME RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO CAP TELEFONO

PROV. CELLULARE

E-MAIL PARTITA IVA

Servizio Clienti Libri: tel. 02 o 06 3022.5680 - e mail: servizioclienti.libri@ilsole24ore.com

CITTÀ

ATTENZIONE! CAMPI OBBLIGATORI

CODICE FISCALE

Clausola contrattuale: la sottoscrizione dell’offerta dà diritto a ricevere offerte di prodotti e servizi di Gruppo 24 Ore. Se non desidera riceverle, barri la casella qui accanto ❏ Informativa ex D.Lgs. 196/03: Il Sole 24 ORE S.p.A., Titolare del trattamento, raccoglie presso dell’art. 7 D.lgs 196/’03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, ecc) rivolgendosi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Generale dell’Area Professionale presso Il Sole 24 ORE S.p.A. - Database Marketing Via Carlo Pisacane 1, 20016 e a società esterne che svolgono attività connesse all’evasione dell’ordine e all’eventuale invio di nostro materiale promozionale. Consenso:


Guida alle Pensioni

SCADENZARIO

IL SOLE 24 ORE

Scadenze aprile-maggio 2012

Canale telematico

Decorre dal mese di aprile l’obbligo per i residenti in Italia di presentare le domande di totalizzazione per periodi esteri di pensione di vecchiaia, anticipata, invalidità e superstiti, solo in via telematica, tramite sito Web dell’Inps, Contact center o Patronato (Inps, circ. 164/2011)

Pagamento pensioni

L’Inps mette in pagamento il rateo mensile anticipato della pensione con accredito in c/c bancario o postale, libretto postale o carta di credito ricaricabile per pensioni da 1.000 euro in su, oppure eroga il trattamento presso banche e uffici postali per importi fino a 999,99 euro.

Assegno straordinario

L’Inps mette in pagamento il rateo mensile anticipato dell’assegno straordinario a carico dei Fondi di solidarietà.

10 aprile martedì

Previdenza infermieri

Versamento della seconda rata dell’acconto dei contributi soggettivo, integrativo e maternità per il 2012 all’Enpapi con bollettino postale o bonifico bancario.

15 aprile domenica (**)

Previdenza ragionieri

Scade la seconda rata dei contributi minimi (soggettivi e integrativi) per il 2012 a favore della Cassa nazionale di previdenza ragionieri tramite Mav bancario.

Aprile

1° aprile domenica(*)

16 aprile

Scade la prima rata dei contributi soggettivi 2012 dovuti alPrevidenza consulenti l’Enpacl tramite bollettino Mav, Enpacl card o carta di crelavoro dito. Versamento della seconda rata del contributo minimo integrativo o soggettivo 2012 tramite Mav alla Cassa forense.

Previdenza medici

Versamento in un’unica soluzione o della prima rata dei contributi fissi «quota A» per il 2012, all’Enpam tramite addebito in conto (Rid).

Previdenza forense

Scade la seconda rata dei contributi minimi soggettivi e integrativi 2012 a favore della Cassa previdenziale forense tramite Mav bancario o postale. Gli iscritti alla Cassa forense interessati da omessi e/o ritardati versamenti relativi ai contributi in autoliquidazione per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 (mod. 5/2007, 2008, 2009 e 2010), hanno la possibilità di accedere al versamento diretto, in oblazione, con sanzione ridotta di un terzo entro il 30 aprile 2012, tramite Mav elettronico autoprodotto dal sito della Cassa, nell’area di accesso riservata alla posizione personale sezione Mav - sanzionatorio contributivo.

Pagamento pensioni

L’Inps mette in pagamento il rateo mensile anticipato della pensione con accredito in c/c bancario o postale, libretto postale o carta di credito ricaricabile per pensioni da 1.000 euro in poi, oppure eroga il trattamento anche con pagamento in contanti tramite banche e uffici postali per imposti fino a 999,99 euro.

30 aprile lunedì

1° maggio martedì (***)

L’Inps mette in pagamento il rateo mensile anticipato delstraordinario a carico dei Fondi di solidarietà nel Assegno straordinario l’assegno rispetto delle regole sul divieto di pagamento in contanti per somme da 1.000 euro in poi.

N. 4 - Aprile 2012

Cassa forense

9


SCADENZARIO

Guida alle Pensioni IL SOLE 24 ORE

1° maggio martedì

Decorre l’obbligo di utilizzo del solo canale telematico per la presentazione della domanda dei seguenti trattamenti previdenziali (Inps, circ. n. 174/2011): a) Ricostituzioni - supplementi - assegni familiari - ricostituzioni documentali - ricostituzioni contributive - ricostituzioni reddituali; b) Pensioni di anzianità e vecchiaia; Assegni sociali; Domanda di pensione c) d) Pensioni/assegni di invalidità e inabilità (esclusi quelli di invalidità civile, cecità civile, sordità civile che sono già telematizzati); e) Pensioni ai superstiti - reversibilità. La domanda va presentata con una delle seguenti modalità: Web - Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite Pin attraverso il portale dell’Istituto - servizio di «Invio OnLine»; Patronati - Attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi; Contact center integrato - Attraverso il numero verde 803164.

10 maggio giovedì

Quattordicesima ex Inpdap

I pensionati iscritti alla Gestione ex Inpdap che hanno ricevuto nel 2011 la somma aggiuntiva nonché i pensionati che compiono i 64 anni entro il 30 giugno 2012, devono comunicare i redditi individuali presunti, diversi da pensione, relativi all’anno 2012 al fine di percepire, con il rateo di pensione relativo al mese di luglio 2012 l’importo corrispondente (Gestione ex Inpdap, nota 25 gennaio 2012, n. 1).

Assistenza fiscale

I pensionati iscritti alla Gestione ex Inpdap che hanno ricevuto nel 2011 la somma aggiuntiva nonché i pensionati che compiono i 64 anni entro il 30 giugno 2012, devono comunicare i redditi individuali presunti, diversi da pensione, relativi all’anno 2012 al fine di percepire, con il rateo di pensione relativo al mese di luglio 2012 l’importo corrispondente (Gestione ex Inpdap, nota 25 gennaio 2012, n. 1).

Geometri

Versamento alla Cassa geometri della prima rata dei contributi minimi, soggettivo e integrativo dovuti per il 2012. Il pagamento può essere effettuato tramite Mav, carta di credito e Rid, oppure circuito postale.

Commercialisti

Termine di pagamento 1a rata contributi minimi per il 2012 a favore della Cndc (a mezzo Mav/Rid o carta di credito dottori commercialisti).

31 maggio giovedì

(*) Termine che slitta a lunedì 2 aprile 2012. (**) Termine che slitta a lunedì 16 aprile 2012. (***) Il termine slitta a mercoledì 2 maggio 2012.

www.formazione.ilsole24ore.com

HR SPECIALIST N. 4 - Aprile 2012

10

Le competenze distintive per operare nelle Direzioni del Personale Master di Specializzazione - 9 weekend non consecutivi

Milano, dall’11 maggio 2012 - 18a edizione Brochure e Scheda d’iscrizione WWW.FORMAZIONE.ILSOLE24ORE.COM Servizio Clienti Tel. 02 5660.1887 - Fax 02 7004.8601 info@formazione.ilsole24ore.com

Seguici su:

Il Sole 24 ORE Formazione ed Eventi Milano - via Monte Rosa, 91 / Roma - piazza dell’Indipendenza, 23 b/c Organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008


Guida alle Pensioni

IN PRIMO PIANO

IL SOLE 24 ORE

In primo piano N. 4 - Aprile 2012

11


Guida alle Pensioni

IN PRIMO PIANO Manovra salva Italia

IL SOLE 24 ORE

L’intervento dell’Inps sulla riforma delle pensioni per i lavoratori privati Pietro Gremigni Esperto in materia previdenziale

L’incremento dei requisiti anagrafici e contributivi introdotti dalla legge di riforma delle pensioni non tocca il sistema della totalizzazione, salvo l’effetto speranza di vita, e sono per il momento salve le deroghe previste prima della legge di riforma a favore di determinate categorie di lavoratori, in attesa dell’approvazione del previsto decreto di armonizzazione. Questi sono alcuni tra i principali chiarimenti che l’Inps ha fatto con l’attesa circolare n. 35 del 14 marzo 2012, con la quale sono state fornite appunto le prime linee di indirizzo e di interpretazione dell’art. 24 della legge n. 214/2011

Il sistema pensionistico dal 2012 sarà imperniato su due tipologie di trattamenti principali: 1) le pensioni di vecchiaia; 2) le pensioni anticipate che sostituiscono le pensioni di anzianità e, vedremo, prevedono l’abolizione del sistema delle quote (mix tra età e anzianità), salvo i beneficiari dei lavori usuranti, e sono basate sul raggiungimento del solo sistema dell’anzianità contributiva, col superamento dei precedenti 40 anni, e con un mix di disincentivi e incentivi legati all’età. Per le pensioni contributive è prevista la pensione anticipata su basi diverse rispetto a coloro che andranno in pensione col sistema misto. Entrambi i criteri di uscita valgono sia per i vecchi assicurati (già occupati alla data del 1° gennaio 1996) che per quelli più recenti (assicurati solo a partire dal 1° gennaio 1996), con alcune variabili legate, per questi ultimi, ad un’ulteriore condizione e cioè la sussistenza di un importo minimo della pensione spettante. La riforma poi, pur mantenendo il precedente doppio binario tra pensione di vecchiaia e anticipata, elimina la distinzione tra pensioni di vecchiaia retributive e pensioni di vecchiaia contributive, basate su sostanziali differenti requisiti anagrafici e contributivi. Articoliamo ora i diversi requisiti previsti partendo dalla seguente ripartizione generale con la data del 1° gennaio 1996, introdotta dalla legge n. 335/1995: 1) Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995; 2) Soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996. Pensione di vecchiaia per i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 Nel 2012 l’età anagrafica sarà la seguente: 1) lavoratori uomini dipendenti e autonomi: 66 anni; 2) lavoratrici dipendenti del settore privato: 62 anni; 3) lavoratrici del pubblico impiego: 66 anni; 4) lavoratrici autonome: 63 anni e 6 mesi. Tali requisiti aumenteranno per le donne in funzione del raggiungimento dei requisiti previsti per gli uomini e dal 2013 in funzione dell’incremento della speranza di vita. Così quindi l’andamento del requisito anagrafico stimato sulla base delle proiezioni fornite dall’Istat: N. 4 - Aprile 2012

12

Anno 2012 2013 2014 2015

Lavoratori dipendenti e autonomi 66 66 e 3 mesi 66 e 3 mesi 66 e 3 mesi

Lavoratrici settore privato

Lavoratrici settore pubblico

Lavoratrici autonome

62 62 e 3 mesi 63 e 9 mesi 63 e 9 mesi

66 66 e 3 mesi 66 e 3 mesi 66 e 3 mesi

63 e 6 mesi 63 e 9 mesi 64 e 9 mesi 64 e 9 mesi


Guida alle Pensioni

IN PRIMO PIANO Manovra salva Italia

IL SOLE 24 ORE

Anno 2016 2017 2018 2019 2020

Lavoratori dipendenti e autonomi 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi

Lavoratrici settore privato

Lavoratrici settore pubblico

Lavoratrici autonome

65 e 7 mesi 65 e 7 mesi 66 e 7 mesi 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi

66 e 7 mesi 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi

66 e 1 mese 66 e 1 mese 66 e 7 mesi 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi

Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni, così come previsto con la disciplina precedente. Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, e quindi contribuzione effettiva, figurativa, da riscatto, contributi volontari e ricongiunzione. Infine la pensione di vecchiaia spetta con la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Pensione anticipata per i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 La pensione anticipata sostituisce quella di anzianità e dal 2012 spetta in presenza delle seguenti condizioni agli iscritti in tutti i regimi previdenziali obbligatori che abbiano un’età inferiore ai limiti di età indicati sopra per avere diritto alla pensione di vecchiaia (art. 24 comma 10): q dal 2012 almeno 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 e 1 mese per le donne; q dal 2013 almeno 42 anni e 2 mesi per gli uomini e 41 e 2 mesi per le donne; q dal 2014 almeno 42 anni e 3 mesi per gli uomini e 41 e 3 mesi per le donne. Dal 2013 i predetti limiti devono essere incrementati per l’effetto speranza di vita. Ai fini del raggiungimento di tali requisiti è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa (Inps circ. n. 35/2012). Ai fini della maturazione del requisito dei 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità resta ferma la previgente disciplina secondo la quale dalla contribuzione utile resta esclusa quelle figurativa per malattia e per disoccupazione (Inps ex gestione Enpals circ. n. 36/2012). Resta fermo l’obbligo di cessare il rapporto di lavoro subordinato.

N. 4 - Aprile 2012

Penalizzazione - Con riferimento a coloro che accedono alla pensione anticipata ad un’età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari all’1% per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata al 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Ad esempio (Inps circ. n. 35/2012): un soggetto che accede al trattamento anticipato all’età di 60 anni subirà una riduzione del 2%, ovvero, 1% + 1% per ciascuno degli anni mancanti al compimento dei 60 anni. Un soggetto che accede al trattamento anticipato all’età di 58 anni subirà una riduzione del 6%, ovvero, 1% + 1% + 2% + 2%). Nel caso in cui l’età di accesso al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi. La predetta riduzione si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. Pertanto, per coloro che hanno un’anzianità contributiva: q pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011; q inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la cui pensione è liquidata nel sistema misto, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995. In deroga a quanto indicato in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, le penalizzazioni non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva prevista derivi esclusivamente da (art. 6 comma 2-quater legge n. 14/2012):

13


IN PRIMO PIANO Manovra salva Italia

Guida alle Pensioni IL SOLE 24 ORE

1) prestazione effettiva di lavoro; 2) periodi di assenza limitatamente ai periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria. La circolare dell’Inps sembra quindi limitare la deroga ai soli casi di valutazione dell’anzianità contributiva diversa da quella effettiva ai soli casi indicati. Rimarrebbero esclusi casi di rivalutazione convenzionale dell’anzianità come ad es. quella collegata ai periodi di esposizione all’amianto. Tuttavia è opportuno attendere che l’Inps torni sull’argomento con precisazioni esplicite. Calcolo della pensione - Per gli assicurati che hanno versato contributi prima del 1996 e che rientrano nel sistema misto, verrà applicato il sistema di calcolo contributivo solo in relazione alle anzianità maturate dal 1° gennaio 2012 in poi (art. 24, commi 1 e 2). Nulla cambia per chi aveva meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 (quota retributiva fino a tale data e quota contributiva dal 1996), mentre l’innovazione tocca coloro che avevano almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995: per questi assicurati si ha la liquidazione della quota di pensione con il sistema retributivo, cioè secondo la normativa in vigore anteriormente al 31.12.1995, mentre per i contributi successivi al 31.12.1995 il calcolo sarà contributivo. Pertanto in relazione agli assicurati con più di 18 anni al 31 dicembre 1995 la pensione verrà calcolata secondo le regole del sistema misto e quindi l’importo è determinato dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, calcolata secondo il sistema retributivo; b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012, calcolata secondo il sistema contributivo. Opzione per il sistema contributivo - L’ultimo periodo del comma 7 dell’art. 24 della riforma fa salva, con un rinvio tecnico alle disposizioni vigenti, la facoltà di esercitare l’opzione per il sistema contributivo. L’opzione si applica (art. 2 legge n. 417/2001 - Inps, circ. n. 181/2001) per i lavoratori che si trovino con un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995 i quali possono optare per il sistema di calcolo contributivo anziché col sistema misto. Devono possedere l’ulteriore requisito di 15 anni di contributi di cui almeno 5 versati nel sistema contributivo. Con l’opzione, che è irrevocabile, si applicano quindi le regole (requisiti di età e contributivi) previste per il sistema contributivo e si terrà conto di tutta la contribuzione versata ai fini del calcolo del montante contributivo, compresa quella precedente all’1.1.1996. Ai soggetti che optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo si applicano, secondo l’interpretazione fornita dalla circolare 35/2012 dell’Inps, i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, introdotti dall’art. 24 della legge di riforma del 2011, previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e indicati nei punti precedenti. Pertanto l’intera pensione maturata sarà sostanzialmente contributiva, ma i requisiti di accesso non saranno quelli relativi a coloro che andranno in pensione con il sistema contributivo.

Pensione di vecchiaia per coloro con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996

N. 4 - Aprile 2012

14

Valgono gli stessi requisiti anagrafici e di anzianità contributiva (20 anni) previsti per l’altra categoria di assicurati, solo che in relazione a chi ha iniziato a versare i contributi dal 1996 è necessario che l’importo della pensione risulti non inferiore, a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale rivalutato in base alla media quinquennale del Pil. Pertanto se il lavoratore matura la pensione ma non raggiunge il predetto importo minimo, dovrà continuare l’attività lavorativa, fino a che il nuovo montante contributivo e/o l’operare di un coefficiente di trasformazione più elevato, non raggiunga tale limite. Infine si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se l’assicurato è in possesso di un’età anagrafica pari a 70 anni, ferma restando un’anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni. Il requisito dei 70 anni sarà anch’esso legato all’incremento per la speranza di vita e quindi dal 2013 diventa pari a 70 anni e 3 mesi e così via.


Guida alle Pensioni IL SOLE 24 ORE

IN PRIMO PIANO Manovra salva Italia

Pensione anticipata per coloro con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 Per i lavoratori che hanno effettuato il primo accredito contributivo successivamente al 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito con il conseguimento degli stessi requisiti indicati per chi ha già versato i contributi prima del 1996 e basati sulla sola anzianità contributiva soggetta ad incremento per effetto della speranza di vita. In questo caso però ci sono da considerare due differenze (Inps, circ. n. 35/2012): 1) Ai fini del perfezionamento del predetto requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata a favore dell’assicurato, fermo restando che, ai fini del computo di detta contribuzione non concorre quella derivante dalla prosecuzione volontaria, e quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5 (art. 1 comma 7 legge n. 335/1995); 2) non opera la riduzione del trattamento pensionistico nel caso di accesso alla pensione ad un’età anagrafica inferiore a 62 anni (cd. penalizzazione). In alternativa la pensione anticipata può essere conseguita, sempre per questi soggetti, non solo ricorrendo ai requisiti indicati e basati sulla sola anzianità contributiva ma, altresì, al compimento del requisito anagrafico di 63 anni, a condizione che: q risultino versati e accreditati in favore dell’assicurato almeno 20 anni di contribuzione effettiva; q l’ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile pari per l’anno 2012 a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale, che verrà annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (Pil) nominale, appositamente calcolata dall’Istat, con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. Il predetto importo soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale. Il requisito anagrafico è soggetto agli incrementi per la speranza di vita e quindi dal 2013 diventano 63 anni e 3 mesi e via dicendo in base agli aumenti stimati. Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione «effettiva» è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo. Calcolo della pensione - Per questi assicurati la pensione sarà calcolata interamente col sistema contributivo basato sul noto meccanismo di somma dei montanti contributivi annui rivalutati col tasso di capitalizzazione, al cui totale complessivo dovrà essere applicato il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età anagrafica. PENSIONE DI VECCHIAIA: RIEPILOGO Età Anz. contributiva Soggetti in possesso di Nel 2012: 20 anni anzianità contributiva al Lavoratori dipendenti privati, 31 dicembre 1995 pubblici e autonomi: 66 anni Lavoratrici dipendenti private: 62 anni Lavoratrici autonome: 63 e 6 mesi

Nel 2012: 20 anni Importo della pensione non Lavoratori dipendenti privati, inferiore a 1,5 volte l’assepubblici e autonomi: 66 anni gno sociale Lavoratrici dipendenti private: 62 anni Lavoratrici autonome: 63 e 6 mesi Almeno 70 anni di età nel 5 anni di contribuzio2012. ne effettiva Dal 2013 70 anni e 3 mesi e così via per la speranza di vita

N. 4 - Aprile 2012

Soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996

Altro

15


IN PRIMO PIANO Manovra salva Italia

Guida alle Pensioni IL SOLE 24 ORE

PENSIONE ANTICIPATA: RIEPILOGO Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 Anzianità contributiva Età Decorrenza Uomini Donne dal 1° gennaio 2012 42 anni e 1 mese 41 anni e 1 mese al 31 dicembre 2012 (pari a 2188 settimane) (pari a 2136 settimane) 41 anni e 5 mesi dal 1° gennaio 2013 42 anni e 5 mesi No, salvo riduzioal 31 dicembre 2013 (pari a 2205 settimane (pari a 2153 settimane) ne per chi ha meno di 62 anni dal 1° gennaio 2014 42 anni e 6 mesi 41 anni e 6 mesi al 31 dicembre 2015 (pari a 2210 settimane) (pari a 2158 settimane) dal 1° gennaio 2016 42 anni e 6 mesi 41 anni e 6 mesi (pari a 2210 settimane) (pari a 2158 settimane)

Altro

Soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 Prima ipotesi Anzianità contributiva Età Altro Decorrenza Uomini Donne 41 anni e 1 mese dal 1° gennaio 2012 42 anni e 1 mese al 31 dicembre 2012 (pari a 2188 settimane) (pari a 2136 settimane) dal 1° gennaio 2013 42 anni e 5 mesi 41 anni e 5 mesi al 31 dicembre 2013 (pari a 2205 settimane (pari a 2153 settimane) 41 anni e 6 mesi dal 1° gennaio 2014 42 anni e 6 mesi No, salvo ridual 31 dicembre 2015 (pari a 2210 settimane) (pari a 2158 settimane) zione per chi ha dal 1° gennaio 2016 42 anni e 6 mesi 41 anni e 6 mesi meno di 62 anni (pari a 2210 settimane) (pari a 2158 settimane) Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata a favore dell’assicurato, fermo restando che, ai fini del computo di detta contribuzione non concorre quella derivante dalla prosecuzione volontaria, e quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5 (Inps, circ. 35/2012) Seconda ipotesi alternativa 20 anni di anzianità contributiva effettiva (obbligatoria, volontaria, da Almeno 63 anni Pensione minima riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi dal 2012 pari a 2,8 volte titolo. assegno sociale

Deroghe e salvaguardia dei diritti maturati

N. 4 - Aprile 2012

16

In generale dal 2012 i criteri per andare in pensione sono quelli descritti nei punti precedenti. Tuttavia la riforma fa salva una serie di situazioni, oppure prevede requisiti diversi per alcuni assicurati rispetto a quelli generali. Le deroghe in senso lato possono essere così ricapitolate anche alla luce dei chiarimenti delle circolari nn. 35 e 36 dell’Inps, quest’ultima riferita ai soggetti iscritti alla Gestione ex Enpals: 1) mantenimento dei requisiti maturati con le precedenti regole fino a tutto il 2011; 2) mantenimento dei requisiti in base alle regole precedenti anche se maturati dal 2012 in poi, in alcuni casi senza condizioni e in altri casi al ricorrere di determinate condizioni (esodati); 3) lavoratori nei cui confronti i nuovi requisiti non si applicano in via eccezionale; 4) regimi speciali per determinate categorie di lavoratori in attesa dei decreti di armonizzazione; 5) lavoratori addetti ai lavori usuranti per i quali rimandiamo a precedenti interventi su questa Rivista, visto che la circolare n. 35/2012 non se ne occupa; Chi va in pensione con le vecchie regole ­ I lavoratori che entro il 31 dicembre 2011 hanno maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla previgente normativa (sia di vecchiaia compreso il requisito di età di 60 anni per le donne e 65 per gli uomini, che di anzianità coi 40 anni e col sistema delle quote), ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di


Guida alle Pensioni IL SOLE 24 ORE

IN PRIMO PIANO Manovra salva Italia

vecchiaia o di anzianità, conseguono il diritto a tali trattamenti secondo la previgente normativa e possono chiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. Tali lavoratori possono comunque accedere alla pensione di vecchiaia ed alla pensione anticipata sulla base dei nuovi requisiti richiesti (v. sopra), qualora possano conseguire il trattamento pensionistico anticipatamente per effetto della mancata applicazione della disciplina delle finestre mobili. Con questa importante precisazione della circolare n. 35/2012 viene data risposta al problema se rientrare nei precedenti requisiti impedisca di applicare i nuovi su scelta del lavoratore, qualora con questi ultimi si vada in pensione prima grazie all’applicazione della decorrenza dal mese successivo. Lavoratrici con 35 anni di contributi ­ Le lavoratrici in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, possono optare, per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015 e sempreché abbiano almeno 57 anni di età o 58 per le autonome. Tre sono le precisazioni fatte dalla circolare 35/2012 a riguardo: 1) a queste lavoratrici si applicano ancora le finestre mobili (12 mesi le dipendenti e 18 le autonome); 2) entro il 31 dicembre 2015 (cessazione di tale regime sperimentale salvo proroga) non va maturato il requisito, ma deve scattare la decorrenza: pertanto l’ultima decorrenza sarà quella del 1° dicembre 2015 che si applicherà ad es. alle lavoratrici dipendenti che abbiano maturato i requisiti entro il 30 novembre 2014; 3) si applicano gli incrementi per effetto della speranza di vita a partire dal 2013 e, riteniamo, anche al requisito di anzianità contributiva dei 35 anni. Mobilità, esodati e prosecutori volontari ­ La circolare n. 35/2012 riepiloga il noto elenco dei lavoratori che trovandosi in determinate condizioni (mobilità, esodati, prosecutori volontari, fruitori dei congedi per assistenza handicap ecc. per cui rinviamo al testo della circolare ­ punto 7.3), rimanda ad altro intervento i chiarimenti su questo delicato tema per il quale dovrà essere emanato un decreto entro il 30 giugno al fine di definire le modalità di attuazione della norma compresa la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati alla concessione dei benefici che consistono nella possibilità di andare in pensione coi precedenti requisiti. Nel frattempo gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell’inizio del periodo di esonero, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato con il citato decreto ministeriale, i predetti enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione in esame.

N. 4 - Aprile 2012

Deroghe parziali a 64 anni ­ La legge di riforma prende in considerazione, nell’ambito delle pensioni di vecchiaia, la situazione di chi, soprattutto le donne, si trovano a dover fare i conti con un innalzamen­ to brusco dell’età pensionabile e/o dei requisiti, dovuto poi al doppio effetto, crescente nel tempo, dell’adeguamento alla speranza di vita e al principio del pareggio dell’età con quella degli uomini. Pertanto le lavoratrici dipendenti del settore privato iscritte all’Ago e alle forme sostitutive della medesima (sono escluse quindi le lavoratrici del pubblico impiego) possono conseguire il trattamento di vecchiaia alternativamente: q al ricorrere dei presupposti generali (v. sopra); q al compimento del 64° anno di età, se in possesso al 31 dicembre 2012 di un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e di un’età anagrafica di almeno 60 anni. In relazione alle pensioni anticipate per i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all’Ago e alle forme sostitutive della medesima (sono esclusi i dipendenti pubblici) i quali possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento del 64° anno di età al ricorrere delle seguenti condizioni: q possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni al 31 dicembre 2012; q maturazione entro il 31 dicembre 2012 dei requisiti per il trattamento pensionistico di cui alla tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, ossia col sistema delle quote e quindi almeno 60 anni di età con quota 96. Su queste due deroghe eccezionali l’Inps con la circ. n. 35/2012 afferma quanto segue:

17


IN PRIMO PIANO Manovra salva Italia

Guida alle Pensioni IL SOLE 24 ORE

q si applicano ai lavoratori ed alle lavoratrici che alla data di entrata in vigore della legge di conversione (28 dicembre 2011) svolgono attività di lavoro dipendente nel settore privato, a prescinde­ re dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico; q ai fini dell’identificazione dei soggetti ai quali sono applicabili le disposizioni eccezionali in esame rileva la natura giuridica privata del rapporto di lavoro; q al requisito anagrafico di 64 anni, si applica l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita; q la decorrenza à dal mese successivo alla maturazione del requisito anagrafico di 64 anni.

31 dicembre 2012

Donne settore privato con almeno 20 anni di contributi e 60 anni di età

In pensione di vecchiaia al compimento dei 64 anni

Donne e uomini con almeno 35 anni di contributi e in possesso di quota 96 con almeno 60 anni

In pensione anticipata al compimento dei 64 anni

Regimi e lavoratori a cui non si applica la riforma q non vedenti (art. 1, comma 6, del Dlgs n. 503/1992; circ. n. 65 del 1995): 60 anni di età e 15 anni di contributi per gli uomini e 55 anni di età e 15 anni di contributi per le donne q invalidi in misura non inferiore all’80% (art. 1, comma 8, del Dlgs n. 503/1992; circ. n. 65 del 1995) (requisiti analoghi a quelli dei non vedenti); q iscritti al Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica: 68 anni di età e 20 anni di contributi oppure 65 anni di età con 40 anni di contributi (art. 42 legge n. 488/1999); q marittimi (piloti del pilotaggio marittimo, riuniti in corporazioni presso i porti italiani, e il personale abilitato al pilotaggio): 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne.

Regimi speciali e armonizzazione

N. 4 - Aprile 2012

18

Il provvedimento di riforma demanda a un futuro decreto ministeriale (entro il 30 giugno 2012) l’adozione di misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico per quei regimi che prevedono deroghe rispetto al regime generale, compresi i seguenti (art. 24 comma 18): q lavoratori addetti ad attività nel sottosuolo; q personale delle forze di polizia e forze armate; q vigili del fuoco. Salvo quindi le categorie indicate nel precedente riquadro per cui rimane ferma e rimarrà ferma anche in futuro la situazione previgente e ferma restando la salvaguardia dei diritti acquisiti per chi li matura entro il 31 dicembre 2011, le disposizioni introdotte dalla Manovra si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituto presso l’Inps dei lavoratori ex dipendenti dalle Ferrovie dello Stato. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per tali lavoratori i precedenti limiti di età previsti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, differenziati in relazione all’attività svolta (58, 60 o 62 per il personale «viaggiante» e di «macchina»; 65 o 66 per il restante personale), sono sostituiti dal requisito


Guida alle Pensioni

IN PRIMO PIANO Manovra salva Italia

IL SOLE 24 ORE

anagrafico unico di 66 anni per gli uomini e di 62 anni per le donne con la graduale elevazione fino a 66 anni. I predetti nuovi requisiti devono essere adeguati agli incrementi della speranza di vita previsti dal 2013 per la generalità dei lavoratori (Inps, circ. n. 35/2012). Ne consegue che, in virtù dell’elevazione del limite di età, non trovano più applicazione, dal 1° gennaio 2012, gli aumenti di valutazione del servizio ferroviario previsti per quelle qualifiche che conseguivano il diritto alla pensione di vecchiaia a 58 o 60 anni. Fondo autoferrotranvieri ­ Le nuove disposizioni relative all’accesso alle prestazioni sopra indicate non si applicano ai lavoratori iscritti al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto che rivestano la qualifica di «personale viaggiante», ossia 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne (Inps, circ. n. 35/2012). Continuano pertanto ad applicarsi alla suddetta categoria di lavoratori la disciplina introdotta dalla legge n. 122/2010 in materia di decorrenza del trattamento pensionistico, nonché le disposizioni previste dalle leggi n. 243/2004 e n. 247/2007 in materia di decorrenza del trattamento pensionistico nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età. Fondo volo ­ Per i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea continuano ad applicarsi le regole speciali in materia di accesso alla pensione, in parte modificate in virtù del riferimento ai nuovi criteri di accesso: 1) pensione di vecchiaia: il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia si consegue con un requisito anagrafico ridotto di 5 anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligato­ rio. Pertanto l’età anagrafica richiesta nel Fondo è quella ridotta di cinque anni rispetto a quella risultante in seguito alle innovazioni della legge n. 214/2011. Per le lavoratrici i requisiti sono i seguenti da adeguare al meccanismo della speranza di vita: dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020

57 anni 57 anni e 3 mesi 58 anni e 9 mesi 60 anni e 3 mesi 61 anni e 3 mesi

Per i lavoratori i requisiti sono i seguenti da adeguare al meccanismo della speranza di vita: dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020

61 anni 61 anni e 3 mesi 61 anni e 3 mesi

2) pensione anticipata: i lavoratori iscritti al Fondo volo, possono richiedere la corresponsione della pensione anticipata al conseguimento dei requisiti anagrafici e contributivi ridotti, rispetto ai requisiti previsti dalla normativa in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria, di un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di cinque anni e sempreché il lavoratore possa far valere 20 anni di contribuzione obbligatoria e volontaria al Fondo ovvero, relativamente ai lavoratori appartenenti alle categorie dei tecnici di volo e dei piloti collaudatori, 15 anni.

Categoria Gruppo attori attori di prosa,mimi e allievi attori

Uomini

Donne

Anzianità contributiva

63

58

20 anni

N. 4 - Aprile 2012

Settore spettacolo ­ Valgono in generale le regole generali con applicazione dei previsti requisiti dal 2012, salvo le deroghe indicate in precedenza. Per il settore spettacolo rimane ferma l’applicazione dei requisiti speciali per alcune categorie in attesa del processo di armonizzazione (Inps, Gestione ex Enpals circ. n. 36/2012):

19


IN PRIMO PIANO Manovra salva Italia

Guida alle Pensioni IL SOLE 24 ORE

attori cinematografici e audiovisivi attori di doppiaggio attori di operetta attori di riviste, varietà ed attrazione artisti del circo attori di fotoromanzi suggeritori teatrali, cinematografici e di audiovisivi generici figuranti imitatori, ipnotizzatori, illusionisti e prestigiatori acrobati, stuntman, contorsionisti Gruppo conduttori presentatori disc-jockey animatori di villaggi turistici

63

58

20 anni

60

55

20 anni

45

45

20 anni

52

47

20 anni

Gruppo direttori e maestri d’orchestra direttori d’orchestra sostituti direttori d’orchestra maestri suggeritori Gruppo figurazione e moda indossatori figuranti lirici figuranti di sala fotomodelli cubisti spogliarellisti Gruppo canto artisti lirici cantanti coristi e vocalisti maestri del coro, assistenti, aiuti (suggeritori del coro) Gruppo concertisti, orchestrali concertisti e solisti professori d’orchestra orchestrali anche di musica leggera Tersicorei, ballerini, coreografi e assistenti coreografi Sportivi professionisti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Totalizzazione dei periodi assicurati

N. 4 - Aprile 2012

Con effetto dal 2012 gli assicurati con diversi periodi di anzianità contributiva maturati in fondi previdenziali diversi potranno totalizzarli gratuitamente ai fini di percepire un’unica pensione, a prescin­ dere dall’anzianità contributiva minima maturata in ciascuno di essi. Viene così eliminato il requisito minimo di 3 anni di anzianità contributiva in ciascun Fondo (art. 24 comma 19) per avere diritto alla totalizzazione. La legge di riforma si limita solo a questa innovazione senza toccare la restante disciplina, mentre la circolare n. 35/2012 dell’Inps va oltre fornendo le seguenti importanti precisazioni: 1) restano ferme le condizioni previste dal Dlgs n. 42/2006 per accedere a tale forma di accesso alla pensione, che per il 2012 prevedono la pensione totalizzata di vecchiaia con una età minima di 65 anni per uomini e donne ad almeno 20 anni di anzianità contributiva; oppure la pensione totalizzata di anzianità con almeno 40 anni di anzianità contributiva a prescindere dall’età anagrafica; 2) per tali prestazioni risultanti dalla totalizzazione continua a trovare applicazione la disciplina delle decorrenze mobili, già prevista per i lavoratori autonomi (apertura della finestra trascorsi 18 mesi dalla maturazione dei requisiti), nonché delle norme in materia di adeguamento alla speranza di vita. Ciò significa che dal 2013 bisognerà essere in possesso di 65 anni e 3 mesi e probabilmente, per il solo requisito dell’anzianità contributiva, di almeno 40 anni e 3 mesi. Decorrenza della pensione Ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per l’accesso alla pensione di

20


Guida alle Pensioni

IN PRIMO PIANO Manovra salva Italia

IL SOLE 24 ORE

vecchiaia e alla pensione anticipata non si applica la disciplina in materia di decorrenze mobili del trattamento pensionistico (cd. finestre mobili). Pertanto ferma restando la necessità di cessare il rapporto di lavoro subordinato: 1) la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l’età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti; su richiesta dell’interessato dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda; 2) la pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Le deroghe a tale regola con la seguente applicazione delle finestre mobili riguardano i seguenti casi: Coloro che maturano i requisiti pensionistici con le pregresse regole entro il 31 dicembre 2011 Lavoratori che vanno in pensione anticipata col sistema dei lavori usuranti Totalizzazione Lavoratrici in regime sperimentale

Decorrenza dopo 12 mesi (dipendenti) e 18 mesi (autonomi) 12 mesi (salvo diversa decorrenza dovuta a ritardo nella presentazione della domanda o per insufficienza fondi) 18 mesi Decorrenza dopo 12 mesi (dipendenti) e 18 mesi (autonome)

Incrementi per la speranza di vita La riforma conferma la disciplina di adeguamento dei requisiti anagrafici agli incrementi della speranza di vita per il diritto alla pensione di vecchiaia ordinaria introdotta e regolamentata dall’art. 12 della legge n. 122/2010. L’art. 24 comma 12 della legge n. 214/2011 stabilisce che a tutti i requisiti anagrafici previsti dalla legge stessa per l’accesso attraverso le diverse modalità stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo per la pensione anticipata trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita. Pertanto tale meccanismo interessa, oltre ai requisiti anagrafici per la Pensione di vecchiaia, anche: 1) i requisiti contributivi indicati per l’accesso alla pensione anticipata; 2) il requisito dei 70 anni di età per chi andrà in pensione di vecchiaia col sistema di calcolo contributivo; 3) il requisito dei 63 anni di età per accedere, tramite il sistema di calcolo contributivo, alla pensione anticipata; 4) ai requisiti per andare in pensione con la totalizzazione (v. più avanti); 5) il requisito di 64 anni di età per accedere in via eccezionale alla pensione di vecchiaia per le donne del settore privato (v. più avanti) e per accedere alla pensione anticipata per gli assicurati che si trovino anch’essi nella situazione particolare descritta sopra; 6) alle lavoratrici con almeno 35 anni di contributi che optano per il sistema contributivo e hanno 57 anni di età o 58 (autonome); 7) i lavoratori «salvaguardati» che pur maturando i requisiti dal 2012 vanno in pensione con le precedenti regole; 8) ai requisiti speciali per la pensione degli iscritti al Fondo volo; 9) al requisito anagrafico per il diritto ad alcune prestazioni assistenziali tra cui l’assegno sociale.

dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 dal 1° gennaio 2018

65 anni e 3 mesi 65 anni e 3 mesi 66 anni e 3 mesi

N. 4 - Aprile 2012

Assegno sociale ­ Dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell’assegno sociale (nonché degli assegni sociali sostitutivi di invalidità civile) è elevato a 66 anni. In ogni caso nel frattempo dal 2013 entra in vigore l’applicazione dell’effetto della speranza di vita secondo la seguente tabella:

21


Guida alle Pensioni

IN PRIMO PIANO Manovra salva Italia

IL SOLE 24 ORE

Inps gestione ex Enpals, le nuove pensioni 2012 Rossella Schiavone Funzionario del Ministero del lavoro presso la Direzione territoriale del Lavoro di Ravenna

L’Inps, con circolare 14 marzo 2012, n. 36 ha comunicato le nuove disposizioni in materia previdenziale con riferimento al Fondo lavoratori dello spettacolo e Fondo sportivi professionisti

N. 4 - Aprile 2012

A seguito dell’entrata in vigore del cosiddetto «Decreto Salva Italia» (decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge con modifica­ zioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) l’Inps, con circolare 14 marzo 2012, n. 36 ha comunicato le nuove disposizioni in materia pre­ videnziale con riferimento ai lavoratori dello spettacolo e agli sportivi professionisti. Infatti le disposizioni dettate per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici apportano interventi in materia previdenziale anche con riferimento al Fondo lavoratori dello spettacolo e al Fondo sportivi professionisti. A tal proposito, la circolare premette che per i lavoratori iscritti ai suddetti Fondi non vi è alcu­ na distinzione tra lavoro autonomo e dipendente per cui le due tipologie di rapporto sono inqua­ drate con le stesse tutele previdenziali a prescin­ dere dalla natura del rapporto di lavoro. Altra precisazione da fare è che, come la stessa circolare Inps (gestione ex Enpals) sottolinea più volte, sono esclusi dall’applicazione della nuova disciplina i lavoratori indicati all’articolo 4, com­ mi 2 e 3 del Dlgs 30 aprile 1997, n. 182, i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle cate­ gorie dei ballerini e tersicorei nonché gli iscritti al Fondo sportivi professionisti, i cui requisiti restano confermati in quelli stabiliti dalla previ­ gente normativa fino all’emanazione dei regola­ menti di cui all’art 24, comma 18 della medesi­ ma legge 22 dicembre 2011, n. 214. Infatti, la circolare ricorda che, nei confronti degli iscritti ai Fondi lavoratori dello spettacolo e sporti­ vi professionisti, per i quali sono previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell’Ago in possesso di

anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, non­ ché per i lavoratori appartenenti alle categorie dei ballerini e tersicorei, in attesa dell’adozione dei regolamenti che saranno emanati con Dpr su pro­ posta del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’economia entro il 30 giugno 2012 ­ con i quali saranno elevati i requisiti di accesso al sistema pensionistico delle predette categorie te­ nendo conto delle obiettive peculiarità ed esigen­ ze dei settori di attività ­ resta ferma la previgente disciplina con riferimento ai requisiti minimi di accesso al pensionamento. In particolare, continuano a trovare applicazione sia i requisiti prescritti per il diritto a pensione, sia il regime delle decorrenze vigenti al 31 di­ cembre 2011 (cd. finestra mobile).

La pensione di vecchiaia Per quanto concerne la pensione di vecchiaia occorre distinguere fra lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e lavoratori per i quali il primo accredito contribu­ tivo decorra dal 1° gennaio 1996. In particolare viene chiarito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, in possesso di anzianità contri­ butiva al 31 dicembre 1995, possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni, ma al perfezionamento dei requisiti illustrati nel­ la tabella sottoriportata. A decorrere dalla medesima data, gli iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo e gli iscritti al Fondo sportivi professionisti, per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al ricorrere di una delle seguenti condizioni: q maturazione degli stessi requisiti anagrafici e contributivi previsti per i lavoratori che hanno un’anzianità contributiva al 31.12.1995, a condi­

Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’amministrazione di appartenenza

22


Guida alle Pensioni

IN PRIMO PIANO Manovra salva Italia

IL SOLE 24 ORE

zione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore, per l’anno 2012, a 1,5 volte l’im­ porto dell’assegno sociale (cd. importo soglia che viene annualmente rivalutato sulla base della va­ riazione media quinquennale del Pil nominale, appositamente calcolata dall’Istat, con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare); q 70 anni di età e 5 anni di contribuzione «effettiva», a prescindere dall’importo della pen­ sione. A tal fine viene chiarito che è utile solo la contribuzione effettivamente versata con esclu­ sione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo. Dal 1° gennaio 2013 al 31 di­ cembre 2015 il requisito anagrafico di 70 anni, al fine dell’adeguamento alla speranza di vita, è incrementato di tre mesi.

La pensione anticipata Gli iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicem­ bre 1995, possono conseguire, a decorrere dal 1° gennaio 2012 il diritto alla pensione anticipa­ ta se in possesso delle anzianità contributive illu­ strate nella tabella sottoriportata. Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo ver­ sata o accreditata in favore dell’assicurato. Tuttavia, per i soggetti generalmente definiti «pre­ coci» che accedono alla pensione anticipata a un’età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari a 1 punto percentuale per ogni

PENSIONE DI VECCHIAIA - REQUISITI ANAGRAFICI a) per le donne: dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 b) per gli uomini: dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020

62 anni 62 anni e 3 mesi * 63 anni e 9 mesi * 65 anni e 3 mesi ** 66 anni e 3 mesi ** 66 anni 66 anni e 3 mesi * 66 anni e 3 mesi **

* Requisito adeguato alla speranza di vita. ** Requisito da adeguare alla speranza di vita.

PENSIONE ANTICIPATA - REQUISITI CONTRIBUTIVI - SOGGETTI IN POSSESSO DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA AL 31.12.1995 Decorrenza Uomini Donne dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 42 anni e 1 mese 41 anni e 1 mese dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 42 anni e 5 mesi * 41 anni e 5 mesi * dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 42 anni e 6 mesi * 41 anni e 6 mesi * Dal 1° gennaio 2016 42 anni e 6 mesi ** 41 anni e 6 mesi ** * Requisito adeguato alla speranza di vita. ** Requisito da adeguare alla speranza di vita.

N. 4 - Aprile 2012

PENSIONE ANTICIPATA - REQUISITI CONTRIBUTIVI - SOGGETTI CON PRIMO ACCREDITO CONTRIBUTIVO POST 1.1.1996 Decorrenza Uomini Donne dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 42 anni e 1 mese 41 anni e 1 mese dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 42 anni e 5 mesi * 41 anni e 5 mesi * dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 42 anni e 6 mesi * 41 anni e 6 mesi * Dal 1° gennaio 2016 42 anni e 6 mesi ** 41 anni e 6 mesi ** * Requisito adeguato alla speranza di vita. ** Requisito da adeguare alla speranza di vita.

23


IN PRIMO PIANO Manovra salva Italia

N. 4 - Aprile 2012

24

anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. La predetta riduzione si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il si­ stema retributivo. Sempre sull’argomento è importante la previsio­ ne del comma 2­quater dell’articolo 6 del decre­ to legge n. 216 del 2011 convertito dalla legge n. 14/2012, il quale ha stabilito che le disposizioni dell’articolo 24, comma 10, terzo e quarto perio­ do, del più Dl n. 201/2011, in materia di riduzio­ ne percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista de­ rivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbli­ gatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria. Invece, gli iscritti al Fondo lavoratori dello spet­ tacolo e gli iscritti al Fondo sportivi professioni­ sti, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, a de­ correre dal 1° gennaio 2012, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al ricorrere di una delle seguenti condizioni: a) se in possesso delle anzianità contributive illu­ strate nella tabella riportata nella pagina prece­ dente; b) al compimento di 63 anni, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione «effettiva» e che l’ammontare mensile della prima rata di pensione risulti esse­ re non inferiore a un importo soglia mensile, pari per l’anno 2012, a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale. Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione «effettiva» è utile solo la contribuzione effettiva­ mente versata con esclusione di quella accredita­ ta figurativamente a qualsiasi titolo. Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico di 63 anni è incrementato di tre mesi, al fine dell’adeguamento alla speranza di vita. Decorrenza delle prestazioni pensionistiche Ai lavoratori che rientrano nell’applicazione del­ la nuova disciplina pensionistica e che maturano i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata a decorrere dal 1°gen­ naio 2012 non si applicano le disposizioni relati­

Guida alle Pensioni IL SOLE 24 ORE

ve alle cd. finestre mobili. Quindi, per tali lavoratori la pensione di vecchia­ ia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l’età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddet­ ti vengono raggiunti; su richiesta dell’interessato dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda. La pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Tuttavia, per poter conseguire le predette presta­ zioni pensionistiche è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Per tutti i lavoratori che saranno oggetto del pro­ cesso di armonizzazione continuano a trovare ap­ plicazione sia i requisiti prescritti per il diritto a pensione, sia il regime delle decorrenze vigenti al 31 dicembre 2011, ovvero la cd. «finestra mobile».

Deroghe Per quanto riguarda i requisiti di accesso e la disciplina delle decorrenze, nei limiti delle risor­ se prestabilite, continuano ad applicarsi le dispo­ sizioni previgenti alla data di entrata in vigore del decreto, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, ai seguenti soggetti: a) lavoratori collocati in mobilità che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità; b) lavoratori collocati in mobilità lunga; c) lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore nonché ai lavo­ ratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il dirit­ to di accesso ai predetti fondi di solidarietà; d) lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla pro­ secuzione volontaria della contribuzione; e) lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 abbiano in corso l’istituto dell’esonero dal servizio; f) lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultino essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del Dlgs n. 151/2001 i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predet­ to congedo, il requisito contributivo per l’accesso al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica; g) lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto


Guida alle Pensioni

IN PRIMO PIANO Manovra salva Italia

IL SOLE 24 ORE

entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412­ter c.p.c., o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rap­ presentative a livello nazionale, purché ricorrano i seguenti elementi: q la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, indicati nel decreto ministeriale; q il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previ­ gente disciplina pensionistica, avrebbero com­ portato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato Dl n. 201 del 2011.

A quanto sopra occorre aggiungere che in via eccezionale, gli iscritti ai Fondi lavoratori dello spettacolo possono conseguire il trattamento del­ la pensione anticipata al compimento del 64° anno di età al ricorrere delle seguenti condizioni: q possesso di un’anzianità contributiva di alme­ no 35 anni al 31 dicembre 2012; q maturazione entro il 31 dicembre 2012 dei requisiti per il trattamento pensionistico di cui alla Tabella B allegata alla legge n. 243 del 23 agosto 2004. Sempre eccezionalmente, le lavoratrici iscritte al Fondo lavoratori dello spettacolo possono conse­ guire il trattamento di vecchiaia anche al compi­ mento del 64° anno di età, ove in possesso al 31 dicembre 2012 di un’anzianità contributiva di al­ meno 20 anni e di un’età anagrafica di almeno 60 anni.

PRONTUARIO CONTRIBUTI Rilevanti le novità presenti in questo volume tra le quali segnaliamo: numerosi provvedimenti che hanno apportato alcune novità in tema di lavoro e previdenza quali, novità sistema pensionistico, deduzioni Irap, apprendistato, lavoro a tempo parziale, premi di produttività, Libro unico del lavoro, appalti e responsabilità solidale, bonus assunzioni al sud, ecc. (legge 12 novembre 2011, n. 183 – cd. di stabilità; legge 22 dicembre 2011, n. 214 – cd. salva Italia; Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 – cd semplificazioni; Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, cd. fiscale). Inoltre, l’Inps con circolare 9 febbraio 2012, n. 21 ha provveduto a rivalutare minimali, retribuzioni convenzionali e massimali per calcolo delle contribuzioni obbligatorie, anche con riferimento agli iscritti ex Inpdap ed Enpals.

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali. Trova quella più vicina all’indirizzo www.librerie.ilsole24ore.com

N. 4 - Aprile 2012

Pagg. 692 – e 35,00

25


IN PRIMO PIANO Manovra salva Italia

Guida alle Pensioni IL SOLE 24 ORE

Riforma delle pensioni: istruzioni Inps per gli iscritti ex Inpdap Giuseppe Rodà Esperto in materia previdenziale

Le innovazioni introdotte dalla manovra Monti e dal successivo decreto Milleproroghe riguardano anche il personale iscritto all’ex Inpdap (ora Inps): l’Istituto fornisce, con circolare 14 marzo 2012, n. 37, i criteri applicativi

La cd. manovra Monti indubbiamente ha introdot­ to significative innovazioni sul versante previden­ ziale e pensionistico ma ha previsto anche delle deroghe che garantiscono la tutela della previgen­ te normativa per quanto concerne l’accesso al pensionamento e alla decorrenza. Le pensioni per gli iscritti all’ex Inpdap L’Inps, con circolare n. 37/2012 interviene per fornire il quadro applicativo delle nuove regole anche per i dipendenti pubblici iscritti ex Inpdap, ora Inps. Per i contributi riferiti dal 1° gennaio 2012 in poi scatta una quota di pensione calcolata con il siste­ ma contributivo anche nei confronti di coloro che possiedono almeno 18 anni di contribuzione en­ tro il 31 dicembre 1995. Va subito notato che esistono una situazione generale e tanti casi speci­ fici in cui la manovra Monti lancia un salvagente. Chi, entro il 31 dicembre 2011, ha maturato il diritto può andare in pensione di vecchiaia o di anzianità con le finestre previste dalla previgente normativa.

N. 4 - Aprile 2012

26

Deroga per specifici soggetti L’articolo 24, comma 14, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 214 del 22 dicembre 2011 e dal Milleproroghe stabilisce a favore dei soggetti che si trovino in una delle seguenti posi­ zioni anche se maturano i requisiti per il pensiona­ mento successivamente al 31 dicembre 2011. Il beneficio consiste nell’accesso al pensionamento e con la decorrenza (finestra) fissati dalla normativa precedente a quella dettata dalla manovra Monti. Ecco la serie dei beneficiari lavoratori del pubbli­ co impiego: ­ lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011,

sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e quelli per i quali sia stato stabilito da accor­ di collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011 il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà. In questo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi stessi fino al compimento di almeno 60 anni di età (modifica Milleproroghe) anche se ma­ turano prima dei 60 anni di età i requisiti per l’accesso al pensionamento previsti anteriormente al 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011); ­ lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano in congedo per assistere figli con disabi­ lità grave secondo l’articolo 42, comma 5, del Testo unico approvato con decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 a condizione che matu­ rino entro 24 mesi dalla data di inizio del predet­ to congedo il requisito contributivo per l’accesso al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a) della legge n. 243 del 23 agosto 2004 e successive modificazioni (deroga introdotta dal Milleproroghe); ­ lavoratori che, anteriormente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prose­ cuzione volontaria della contribuzione; ­ lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio previsto dall’articolo 72, comma 1, del decreto­ legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini di questa disposizione l’istituto dell’esone­ ro si considera comunque in corso se il provvedi­ mento di concessione risulta emanato prima del 4 dicembre 2011. Dal 6 dicembre 2011 vengono abrogati i commi da 1 a 6 dell’articolo 72 del decreto legge n. 112/2008 salvo che per i pre­ detti lavoratori. Sono, inoltre, disapplicate le di­ sposizioni contenute in leggi regionali recanti di­ scipline analoghe a quelle dell’istituto dell’esone­ ro dal servizio. Il Milleproroghe ha incluso tra i beneficiari anche i lavoratori cosiddetti esodati. Per lavoratore esodato si intende quello che ha


Guida alle Pensioni IL SOLE 24 ORE

to delle aliquote contributive non pensionistiche a carico dei datori di lavoro del settore privato, in primo luogo i contributi per la disoccupazione con esclusione del contributo al fondo di garan­ zia per il Tfr e di quello previsto dall’articolo 2, comma 4, della legge n. 845 del 21 dicembre 1978. L’opzione per il sistema contributivo La manovra Monti conferma quanto stabilito dal­ l’articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 23 agosto 2004. Questa norma prevede a favore delle lavoratrici dipendenti appartenenti sia al settore privato che a quello pubblico e per le lavoratrici autonome, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015 la possibilità di conseguire il diritto alla pensione di anzianità liquidata però secondo le regole di calcolo del sistema contribu­ tivo. Per l’esercizio di questa facoltà di opzione le lavoratrici devono possedere i seguenti requisiti: ­ almeno 35 anni di anzianità contributiva; ­ età di 57 anni o superiore per le lavoratrici dipendenti e 58 per quelle autonome. Va notato che entro il 31 dicembre 2015 il Gover­ no verifica i risultati della predetta sperimentazio­ ne allo scopo di una sua eventuale prosecuzione. Va evidenziato, inoltre, che il trattamento pensio­ nistico di anzianità derivante dal predetto eserci­ zio di opzione è soggetto alla finestra mobile e cioè decorrenza trascorsi 12 mesi (18 mesi per le lavoratrici autonome) dalla data di maturazione dei relativi requisiti pensionistici. Chi non si salva I lavoratori che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia e di quella anticipata a partire dal 1° gennaio 2012 in poi cadono nella rete delle norme restrittive contenute nella manovra Monti. Va subito sottolineato che il comma 5 dell’articolo 24 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 abolisce il regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici (cosiddette «finestre») che vengono così assorbite nell’ambito dei requisiti di accesso al pensionamento. Va notato, inoltre, che a decorrere dal 1° gennaio 2012 i soggetti che nei regimi misto e contributivo maturano i requisiti a partire dalla stessa data del 1° gennaio 2012 avranno soltanto pensione di vecchiaia e pensione anticipata oltre naturalmente le altre forme di pensionamento (invalidità, inabilità e ai superstiti). Viene così eliminata la pensione di anzianità. Un altro aspetto importante deve essere evidenziato e cioè la flessibilità dell’accesso al pensionamento con l’incentivo per chi prosegue l’attività lavorativa con l’applicazione dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all’età di 70 anni, fatti salvi gli adeguamenti legati alla speranza di vita.

N. 4 - Aprile 2012

avuto la risoluzione del rapporto di lavoro in data anteriore al 31 dicembre 2011 per effetto di accordi individuali sottoscritti anche secondo gli articoli 310, 411 e 412­ter c.p.c. (conciliazio­ ne) oppure in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Occorre, però, la presenza delle se­ guenti condizioni: ­ la data di cessazione del rapporto di lavoro deve risultare da elementi certi ed oggettivi consistenti in comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti indicati nel predetto decreto interministeriale; ­ il lavoratore deve risultare in possesso dei re­ quisiti anagrafici e contributivi che sulla base della previgente normativa pensionistica avreb­ bero comportato la decorrenza del trattamento stesso entro un periodo non superiore a venti­ quattro mesi partendo dal 6 dicembre 2011 (da­ ta di entrata in vigore del decreto legge 201/ 2011). Questo significa che la decorrenza della pensione (finestra) deve scattare entro il 6 di­ cembre 2013. Con decreto interministeriale (Mi­ nistro del lavoro e dell’economia), da emanarsi entro il termine prorogato da Milleproroghe del 30 giugno 2012, vengono definite le modalità di attuazione del predetto comma 14 del decreto legge n. 201/2011. Con tale decreto intermini­ steriale viene determinato il limite massimo nu­ merico dei soggetti beneficiari nei limiti delle risorse finanziarie già stabilite dal decreto legge n. 201/2011 con le modifiche del Milleproroghe in 245 milioni di euro per il 2013 e 63 milioni di euro per il 2014. Va evidenziato che gli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al monito­ raggio, considerando la data di cessazione del rapporto di lavoro o l’inizio del predetto periodo di esonero, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori interessati che intendo­ no avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di en­ trata in vigore del decreto legge n. 201/2011. Se dal predetto monitoraggio risulti il raggiungi­ mento del numero fissato i predetti Enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pen­ sionamento finalizzate ad usufruire dei suddetti benefici. In proposito l’articolo 6­bis del Mille­ proroghe prevede una clausola di salvaguardia nel senso che le ulteriori domande dopo il rag­ giungimento del limite delle risorse potranno es­ sere considerate dagli enti previdenziali solo a condizione che con decreto interministeriale (La­ voro ed Economia) venga stabilito un incremen­

IN PRIMO PIANO Manovra salva Italia

27


IN PRIMO PIANO Manovra salva Italia

La pensione di vecchiaia Entrano in gioco per l’ottenimento della pensione di vecchiaia essenzialmente due requisiti (quello anagrafico e il requisito contributivo) ed inoltre occorre la cessazione del rapporto di lavoro, an­ che all’estero. Requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia - Vengono ridefiniti i requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Eccoli per i dipendenti pubblici. Per i lavoratori dipendenti ed automi e per le lavoratrici dipendenti delle pubbliche amministra­ zioni il nuovo requisito di 66 anni di età, a decor­ rere dal 1° gennaio 2012, corrisponde nel concre­ to a quello previgente di 65 anni considerando l’abolizione delle finestre. Il requisito contributivo - La pensione di vec­ chiaia si può ottenere con il requisito minimo contributivo di 20 anni. Va notato, però, che per i lavoratori che hanno iniziato l’attività lavorativa dal 1° gennaio 1996, senza possedere contribu­ zione precedente, per i quali si applica il sistema di calcolo completamente contributivo, viene pre­ vista la possibilità di accedere al pensionamento prima dei 70 anni, a condizione di poter far vale­ re almeno 20 anni di anzianità contributiva con una pensione pari ad almeno 1,5 volte l’assegno sociale Inps. All’età di 70 anni si prescinde dall’im­ porto della pensione, ferma restando un’anzianità contributiva minima di 5 anni. Per chi ha iniziato l’attività lavorativa dal 1° gennaio 1996 (sistema di calcolo interamente contributivo) vi è anche la possibilità di accedere al pensionamento a 63 anni di età, a condizione che possiedano almeno 20 anni di contribuzione effettiva con una pensio­ ne di importo non inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale. Il comma 9 dell’articolo 24 della manovra Monti stabilisce che l’accelerazione del raggiungi­ mento del requisito di accesso della pensione di vecchiaia all’età di 67 anni per tutti i lavoratori avverrà a partire dal 2021 contro la previsione precedente del 2026. Vale la pena di osservare anche che questo traguardo anagrafico potrà esse­ re tagliato prima per effetto dell’adeguamento do­ vuto alla speranza di vita (meccanismo che scatta dal 2013 con tre mesi di aumento). N. 4 - Aprile 2012

28

Pensione anticipata Questo tipo di pensionamento sostituisce la vec­ chia pensione di anzianità con 40 anni di contri­ buti. Per l’ottenimento della nuova pensione anti­ cipata, indipendentemente dall’età anagrafica, prevista dal comma 10 dell’articolo 24 della ma­ novra Monti, occorre il possesso del seguente re­ quisito contributivo:

Guida alle Pensioni IL SOLE 24 ORE

­ 42 anni e 1 mese per gli uomini a decorrere dal 1° gennaio 2012; ­ 41 anni e 1 mese per le donne sempre a decor­ rere dal 1° gennaio 2012. Per uomini e donne, poi, si verifica un ulteriore aumento di 1 mese nel 2013 e 2014. Va evidenziato che l’articolo 6, comma 2­quater del Milleproroghe stabilisce che la penalizzazione pre­ vista quando il lavoratore e la lavoratrice accedono alla pensione anticipata ad un’età inferiore ai 62 anni non scatta limitatamente ai soggetti che matu­ rano il predetto requisito contributivo entro il 31 dicembre 2017. Vi è, però, la seguente condizione: la predetta anzianità contributiva deve derivare esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di Cassa integrazione guadagni ordinaria. A questi fini, quindi, non ven­ gono considerati i periodi di Cassa integrazione straordinaria, i contributi volontari, quelli per il ri­ scatto del corso legale di laurea e i contributi figura­ tivi per disoccupazione indennizzata. Termini di pagamento Tfs e Tfr Sono previsti tre termini di liquidazione delle pre­ stazioni a seconda della causa di cessazione del rapporto di lavoro. Termine breve: entro 105 giorni dalla cessazione In caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso, continua a trovare applicazione il termine breve che prevede che la prestazione debba essere liquidata entro 105 giorni dalla ces­ sazione. Nello specifico la procedura è la seguen­ te: l’ente datore di lavoro deve trasmettere al­ l’Inpdap la documentazione necessaria entro 15 giorni dalla cessazione del dipendente. L’Inpdap provvede a corrispondere la prestazione o la pri­ ma rata entro i tre mesi successivi alla ricezione della predetta documentazione. Trascorsi questi due periodi (complessivamente pari a 105 giorni) scattano gli interessi. Termine di sei mesi Va notato che la prestazione non può essere liqui­ data e messa in pagamento prima di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro verificatasi per: ­ raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (com­ preso il raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici ed il collocamento a riposo d’ufficio disposto dall’amministrazione di appartenenza); ­ cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione


Guida alle Pensioni

IN PRIMO PIANO Manovra salva Italia

IL SOLE 24 ORE

del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel con­ tratto stesso (circolare Inpdap n. 30 dell’1.8.2002 che ha chiarito che questa casistica è equiparata all’ipotesi di cessazione per limiti di servizio). In questi casi l’Inpdap non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ov­ vero della prima rata, prima che siano decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, De­ corso tale termine, l’istituto deve mettere in paga­ mento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 270 giorni) sono dovuti gli interessi. Termine di 24 mesi La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, quando questa è avvenuta per cause diverse da quelle sopra richiamate, an­ che nell’ipotesi in cui non sia stato maturato il diritto a pensione. Tra queste cause si ricordano in particolare: ­ le dimissioni volontarie; ­ il recesso da parte del datore di lavoro (licenzia­ mento, destituzione dall’impiego ecc.) Nei casi rientranti nel predetto termine l’Inpdap non può procedere alla liquidazione e al paga­ mento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, durante i 24 mesi successivi alla cessa­ zione del rapporto di lavoro. Scaduto il termine, l’istituto deve mettere in pagamento la prestazio­ ne entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (com­ plessivamente pari a 27 mesi) sono dovuti gli interessi.

Decorrenza dei nuovi termini L’art. 1, comma 23, del decreto legge n. 138/211, convertito dalla legge n. 148/2011 prevede che i nuovi termini di liquidazione decorrono con ef­ fetto dal 13 agosto 2011, data di entrata in vigore del decreto stesso. Sono, pertanto, interessati dai nuovi termini «al pagamento tutti coloro che so­ no cessati o che cesseranno dal servizio successi­ vamente al 12 agosto 2011 e che non rientrano nelle deroghe indicate successivamente». Deroghe Non sono interessate dai nuovi termini le seguenti tipologie di dipendenti per i quali continua a tro­ vare applicazione la previgente disciplina: ­ lavoratori che hanno maturato i requisiti contri­ butivi ed anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità che di vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio) prima del 13 agosto 2011; ­ personale del comparto scuola e delle istituzio­ ni di alta formazione artistica e specializzazione musicale (Afam) interessato all’applicazione delle regole sulla decorrenza della pensione (rispetti­ vamente dal primo settembre e dal primo no­ vembre) di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e che matura i requi­ siti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011; rientra nella disciplina derogatoria anche il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le dispo­ sizioni relative all’ordinamento dei docenti della scuola statale.

www.formazione.ilsole24ore.com

Le competenze distintive per operare nell’Amministrazione del personale Master di Specializzazione - 8 weekend non consecutivi

Roma, dal 13 aprile 2012 - 2a edizione Brochure e Scheda d’iscrizione WWW.FORMAZIONE.ILSOLE24ORE.COM Servizio Clienti Tel. 02 5660.1887 - Fax 02 7004.8601 info@formazione.ilsole24ore.com

Seguici su:

Il Sole 24 ORE Formazione ed Eventi Milano - via Monte Rosa, 91 / Roma - piazza dell’Indipendenza, 23 b/c

N. 4 - Aprile 2012

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE: GUIDA PRATICA ALLA GESTIONE DI PAGHE E CONTRIBUTI

Organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008

29


IN PRIMO PIANO Manovra salva Italia

Guida alle Pensioni IL SOLE 24 ORE

Riforma delle pensioni: i chiarimenti del Dipartimento della funzione pubblica Antonio Petrucci Cultore in Diritto della previdenza sociale presso l’Università degli studi di Cassino

Il Dl n. 201/2011, convertito in legge n. 214/ 2011, il cosiddetto «Decreto Salva­Italia», all’art. 24 ha rivisto i requisiti anagrafici e contributivi per accedere sia alla pensione di vecchiaia che alla «nuova pensione anticipata», che prende il posto della pensione di anzianità. Il Dipartimento della funzione pubblica, con la circolare n. 2 dell’8 marzo 2012, ha fornito una serie di indica­ zioni interpretative per un’omogenea applicazione della disciplina nella pubblica amministrazione.

N. 4 - Aprile 2012

30

In entrambi i casi, bisogna sottolinearlo, i requisiti sono stati inaspriti per migliorare, nel lungo termine, il saldo della spesa previdenziale che pesa notevol­ mente (circa il 15% del Pil) sui conti pubblici. Per accedere alla pensione di vecchiaia, fino al 31/ 12/2011, bisognava avere i seguenti requisiti: q 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, insieme a 20 anni di anzianità contributiva, per le pensioni liquidate con il sistema retributivo o misto; q 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, avendo maturato almeno 5 anni nel sistema contributivo con un importo della pensione pari almeno a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale. La pensione di anzianità, invece, si poteva ottenere se il lavoratore dipendente raggiungeva «quota 96» (97 per gli autonomi), ossia con 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 e 35 (per gli autonomi 61 anni di età e 36 di contribuzione o 62 e 35). L’alter­ nativa restavano sempre i 40 anni di contribuzione senza limite anagrafico. L’art. 24 della legge n. 214/2011, al comma 6, stabi­ lisce i nuovi requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia a decorrere dal 1° gennaio 2012: q 62 anni per le lavoratrici dipendenti private; q 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome; q 66 anni per i lavoratori dipendenti e per le lavo­ ratrici dipendenti pubbliche; q 66 anni per i lavoratori autonomi. Dal 2021 tutti i lavoratori/lavoratrici sia dipendenti che autonomi, potranno accedere alla pensione di vecchiaia con almeno 67 anni e 2 mesi. Il comma 7, invece, indica il requisito contributivo

utile per l’accesso alla pensione di vecchiaia, che è pari a 20 anni e, per chi ha iniziato a lavorare dopo l’1.1.1996, prevede che l’importo della pensione non deve essere inferiore a 1,5 volte l’assegno socia­ le. Si prescinde dall’importo della pensione se si han­ no 70 anni e almeno 5 anni di anzianità contributi­ va. Per quanto riguarda la pensione anticipata, i commi 10 e 11 dell’art. 24 indicano i nuovi requisiti contri­ butivi prescindendo dall’età anagrafica. Per il 2012 è pari a: q 42 anni e 1 mese, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati e i lavoratori autonomi; q 41 anni e 1 mese, per le lavoratrici dipendenti pubbliche e private e le lavoratrici autonome; q 63 anni di età per tutti i lavoratori neo­assunti dal 1° gennaio 1996, con un’anzianità contributiva mi­ nima di 20 anni e un importo minimo della pensio­ ne pari a 2,8 volte l’assegno sociale. Bisogna tener presente che la domanda di pensione anticipata di un lavoratore che abbia un’età anagrafi­ ca inferiore ai 62 anni, comporta una penalizzazio­ ne sulla parte di pensione calcolata con il sistema retributivo a meno che i requisiti non siano raggiunti entro il 31.12.2017, così come previsto dalla legge n. 14/12 («decreto mille proroghe»). A seguito dell’entrata in vigore della «Manovra Mon­ ti», che riscrive modi, tempi e calcoli per accedere ai vari trattamenti pensionistici, il Dipartimento della funzione pubblica, con la circolare n. 2 dell’8 marzo 2012, ha fornito una serie di indicazioni interpretati­ ve per un’omogenea applicazione della disciplina nella pubblica amministrazione. Per i dipendenti pubblici l’aspetto fondamentale del­ la riforma è che, mentre da una parte allontana l’età del pensionamento, dall’altro vieta di rimanere più a lungo nel mondo del lavoro, anche quando ciò com­ porta un miglioramento della pensione. Come previ­ sto dal comma 4 dell’art. 24, la riforma non ha modificato i requisiti dei limiti di età per la perma­ nenza in servizio che, anzi, è stato espressamente confermato. Pertanto, rimangono vincolanti per tutti i dipendenti i limiti fissati dalla normativa generale, ossia: q compimento del 65° anno di età per i dipendenti dello Stato;


Guida alle Pensioni IL SOLE 24 ORE

qualora i dipendenti siano in possesso di un’età ana­ grafica inferiore a 62 anni, al fine di evitare eventua­ li penalizzazioni sul trattamento economico. Resta inteso che il presupposto per l’applicazione dell’isti­ tuto della risoluzione nei confronti di coloro che hanno maturato i requisiti di età o di anzianità con­ tributiva entro l’anno 2011 per effetto della norma rimane fissato secondo il regime previgente al com­ pimento dei 40 anni di anzianità contributiva. Riprendendo quanto riportato nella circolare n. 10/ 2008, che analizza i casi di dismissioni d’ufficio, si ribadisce quale principio cardine la priorità degli interessi delle amministrazioni (… «in tema di risolu­ zione del rapporto di lavoro l’esercizio della facoltà riconosciuta alle pubbliche amministrazioni previsto dal comma 11 dell’articolo 72 del Dl n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e successive modifi­ cazioni, non necessita di ulteriore motivazione, qua­ lora l’amministrazione interessata abbia preventiva­ mente determinato in via generale appositi criteri di applicativi con atto generale di organizzazione inter­ na, sottoposto al visto dei competenti organi di con­ trollo»). In base a quanto previsto dal comma 14, lett. e), dell’art. 24 in esame l’istituto dell’esonero dal servi­ zio, disciplinato dall’art. 72, commi da 1 a 6, del Dl n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, è stato soppresso dalla legge di conversione n. 214/ 2011 e, quindi, a far data dall’entrata in vigore della legge stessa (28 dicembre 2011) le norme di disci­ plina del rapporto continuano ad applicarsi agli eso­ nerati prima del 4 dicembre. Tali soggetti potranno accedere al trattamento pensionistico secondo il pre­ vigente regime ma a condizione che risulti la capien­ za nel contingente di spesa (articolo 24, comma 15, Dl n. 201); l’eventuale incapienza comporterà l’ap­ plicazione del nuovo regime previdenziale e la pro­ secuzione del rapporto di esonero con il dipendente fino alla maturazione dei nuovi requisiti di accesso. La finalità del periodo transitorio (comma 20), istitu­ ita con lo scopo di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi e di contenimento della spesa pubblica, è quella di far salvi solo i colloca­ menti a riposo per raggiunti limiti di età disposti con provvedimenti prima del 6 dicembre 2011 anche se aventi decorrenza successiva al 2011. Tutte le altre casistiche (dipendenti che hanno maturato la quota oppure che hanno raggiunto l’anzianità massima contributiva) ma sprovvisti dei nuovi requisiti di ac­ cesso alla data di decorrenza dell’atto dovranno ma­ turare i nuovi requisiti. Per il comparto scuola si rinvia alle indicazioni di prossima emanazione da parte del Ministero del­ l’istruzione.

N. 4 - Aprile 2012

q compimento del 70° anno di età per i dipendenti degli enti pubblici, limiti applicabili anche alle altre categorie di dipendenti in mancanza di diversa indi­ cazione normativa; e quelli stabiliti per particolari categorie, per esempio: q compimento del 70° anno di età per i magistrati, gli avvocati e procuratori dello Stato e i professori ordinari. Come spiega la circolare, i predetti limiti continuano a costituire il massimo della permanenza in attività; pertanto, il lavoratore che dovesse raggiungere tali «massimi», potrà continuare a lavorare fino a quan­ do non decorre la pensione. Il lavoratore, invece, che è già in possesso dei requisiti per accedere alla pen­ sione, una volta raggiunto il limite d’età, vedrà la pubblica amministrazione intimargli la cessazione dell’impiego. Questo, per la pubblica amministrazio­ ne, è un obbligo. Da ciò ne consegue che nel settore pubblico non opera il principio di incentivazione alla permanenza in servizio sino a 70 anni. Si tratta, nel merito, della possibilità di rimanere nel mondo del lavoro per maturare il diritto alla pensione, perché con 70 anni di età si prescinde dall’importo minimo di pensione, pari a 1,5 volte l’assegno sociale. Oltre a questo, la circolare evidenzia che per i dipendenti pubblici non vale il concetto di «massima anzianità contributiva». In particolare, l’estensione a tutti i la­ voratori, dal 1° gennaio 2012, del criterio contributi­ vo rende inapplicabili le disposizioni che consentiva­ no al personale pubblico di proseguire il servizio sino al raggiungimento della massima anzianità contribu­ tiva al fine di conseguire il massimo della pensione. La Funzione pubblica chiarisce che, anche dopo la riforma, i dipendenti potranno chiedere alla propria amministrazione il trattenimento in servizio, ma solo successivamente al conseguimento del nuovo requi­ sito anagrafico necessario per la pensione di vecchia­ ia; tuttavia una valutazione dovrà essere fatta dal­ l’amministrazione in quanto la concessione è discre­ zionale. Il trattenimento in servizio non costituisce più oggetto di un diritto potestativo in capo all’inte­ ressato, ma di un diritto condizionato la cui soddisfa­ zione dipende dalle valutazioni che l’amministrazio­ ne compie in ordine all’organizzazione, al fabbiso­ gno professionale e alla disponibilità finanziaria. Inoltre, nell’anno 2013 le amministrazioni potranno procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto: q per i lavoratori dipendenti al compimento dell’an­ zianità contributiva di 42 anni e 5 mesi; q per le lavoratrici dipendenti al compimento del­ l’anzianità contributiva di 41 anni e 5 mesi. Al riguardo, occorre sottolineare che la circolare in oggetto esorta la pubblica amministrazione a non esercitare alcuna risoluzione del rapporto di lavoro

IN PRIMO PIANO Manovra salva Italia

31


Guida alle Pensioni

IN PRIMO PIANO Manovra salva Italia

IL SOLE 24 ORE

Riforma previdenziale, licenziamento e massimale contributivo Antonino Cannioto Esperto in materia previdenziale Giuseppe Maccarone Consulente del lavoro in Roma La riforma operata dalla legge 214/2011 introdu­ ce anche un elemento significativo di novità che può riverberarsi sull’andamento aziendale: l’esten­ sione della tutela reale prevista dall’art. 18 legge 300/1970 ai dipendenti che, dai 66 ai 70 anni, utilizzano la flessibilità dell’accesso alla pensione

Il vorticoso aumento del debito pubblico e la ne­ cessità di rassicurare i partner europei facenti par­ te dell’Eurozona in merito alla solidità del nostro Paese hanno indotto gli organi di governo a ricor­ rere, ancora una volta, a una manutenzione del nostro sistema pensionistico. La recente riforma ­ finalizzata, tra l’altro, ad ac­ crescere la sostenibilità e l’equità del sistema i cui costi, notoriamente, hanno una incidenza molto consistente sul Pil ­ agisce sia sulla disciplina di accesso che sul metodo di calcolo del trattamento pensionistico. Il pacchetto messo in campo dal governo, tuttavia, introduce anche alcuni elementi di novità che possono riverberarsi sull’andamento aziendale; sono proprio questi aspetti che deside­ riamo focalizzare nel presente lavoro. Va osservato, infatti, che la previsione di un regi­ me di extra tutela in alcune realtà e a determinate condizioni ­ di cui meglio si dirà nel prosieguo ­ limita notevolmente il potere di libera recedibilità del datore di lavoro. L’ulteriore condizionamento impone un sacrificio che pesa, sia in termini eco­ nomici sia in termini organizzativi e la realtà aziendale ne esce appesantita sopportando un onere che, forse, sarebbe stato meglio evitare.

Estensione della tutela reale

N. 4 - Aprile 2012

32

Uno degli effetti più significativi che la riforma delle pensioni comporta per le aziende è, indubbiamente, l’estensione della tutela reale prevista dall’articolo 18 della legge n. 300/1970, ai dipendenti che, dai 66 ai 70 anni, utilizzano la flessibilità dell’accesso alla pensione prevista dal comma 4, dell’art. 24, del Dl n. 201/2011 (legge n. 142/2011). In conseguen­ za di questa disposizione, i lavoratori possono resta­ re in attività pur avendo maturato l’età pensionabile. Se si avvalgono di questa facoltà, non potranno

essere licenziati. Il divieto opera nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti (ovvero cinque per gli imprenditori agricoli) in ciascuna sede, stabili­ mento, filiale o ufficio. In linea generale, nel mo­ mento in cui il lavoratore compie l’età pensionabile prevista per l’ordinamento pensionistico a cui può accedere, il datore ha la possibilità di risolvere libe­ ramente il rapporto di lavoro (ex art. 2118 del c.c.), ferma restando l’applicazione dell’istituto del preav­ viso, così come previsto dal contratto collettivo di lavoro. Questo diritto del datore di lavoro è stato più volte limitato (articolo 6, del Dl n. 248/2007, arti­ colo 4, comma 2 della legge n. 108/1990). Ora il legislatore torna sul punto e obbliga l’azienda a te­ nere i lavoratori in azienda sino a 70 anni. Se proce­ de al licenziamento, in assenza di giusta causa o giustificato motivo, incorre nelle conseguenze previ­ ste dallo statuto dei lavoratori; vale a dire rischia che un giudice disponga la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro oltre a riconoscergli un’indennità ragguagliata alla sua retribuzione di fatto per il peri­ odo intercorrente tra la data del licenziamento e quella del reintegro, con l’aggiunta dei relativi con­ tributi assistenziali e previdenziali. L’estensione della tutela è chiaramente agganciata all’opportunità che la riforma delle pensioni offre al dipendente di sce­ gliere (tra i 66 e i 70 anni di età) il momento per andare in pensione, consapevole del fatto che il ritardo nell’accesso al pensionamento gli permette di vedersi calcolato un trattamento di quiescenza più elevato. La maggior tutela, sin qui descritta, non trova ­ però ­ applicazione alle aziende che occupa­ no fino a 15 dipendenti; ciò in quanto la riforma delle pensioni ha richiamato solo la norma che rego­ lamenta la tutela reale e non anche quella che pre­ vede la tutela obbligatoria. Ne deriva, dunque, che nelle aziende sino a 15 dipendenti, è ora possibile procedere al libero licenziamento, al compimento del 66° anno di età (oltre all’estensione collegata alla speranza di vita). La risoluzione del rapporto di lavoro deve però essere effettuata riconoscendo al lavoratore il preavviso, previsto dal contratto collet­ tivo di riferimento. Inoltre, sul punto, si segnala che la Corte Costituzionale, con sentenza 137/1986, ha provveduto a dichiarare costituzionalmente illegitti­ me le norme che prevedevano, per le donne, il


Guida alle Pensioni IL SOLE 24 ORE

conseguimento della pensione (e quindi la possibili­ tà di licenziamento) a un’età diversa da quella degli uomini. Di conseguenza, gli attuali 66 anni validi presi in considerazione per la libera recedibilità val­ gono per i lavoratori di entrambi i sessi.

Massimale contributivo

i nuovi valori (minimali ­ massimali) contributivi in vigore per l’anno in corso ­ nulla ha ritenuto di dover precisare sul punto. Tuttavia, l’azienda che, a seguito dell’entrata in vigore della riforma delle pensioni, ha erroneamente ritenuto che l’introdu­ zione ­ dal 1° gennaio 2012 ­ del criterio di calcolo contributivo, comportasse anche l’applicazione ge­ neralizzata del massimale previsto dalla legge n. 335/1995, deve procedere alla regolarizzazione con l’Inps di quanto versato. Per farlo, dovrà avva­ lersi della procedura di variazione del flusso Unie­ mens; non rientrando, tale situazione, tra quelle per cui è possibile utilizzare ­ nell’ambito delle variabili retributive ­ l’elemento Aummas. Per la sistemazio­ ne delle differenze contributive, si deve trasmettere il flusso Uniemens di variazione, relativo al mese in cui è stato commesso l’errore. L’Inps, dopo aver ricevuto il flusso di variazione, lo confronta con il precedente a cui lo stesso si riferisce. Il parallelo tra le due denunce, evidenzierà la presenza di saldi sia a debito che a credito dell’Azienda. Il datore di lavoro, sulla retribuzione eccedente il massimale si è limitato, infatti, al versamento dei soli contributi, relativi alle altre assicurazioni (per es.: Ds, malattia, maternità ecc), diversi da quelli pensionistici (Ivs); detti versamenti devono essergli riconosciuti. Di contro manca la quota Ivs. Per questo motivo l’Inps genererà 2 DM10 Vig virtuali che verranno messi a disposizione dell’azienda. Quest’ultima, accedendo a un’apposita sezione dei servizi on line, potrà con­ sultarli e approvarli (circa le modalità di consulta­ zione si veda il manuale allegato al messaggio Inps n. 16744/2011). L’accettazione dei titoli di regola­ rizzazione, da parte del datore di lavoro, comporte­ rà il necessario versamento del dovuto (differenza tra il credito e il debito). Il pagamento si esegue con modello F24, utilizzando la casuale RC01. L’azien­ da ha due possibilità: pagare l’intera somma com­ prensiva delle sanzioni (auto calcolate), oppure limi­ tarsi a versare la sola contribuzione dovuta e atten­ dere, per il pagamento delle relative sanzioni, l’avvi­ so bonario da parte dell’Inps.

Possibile aumento dei contributi non pensionistici Non tutti i lavoratori vengono colpiti dalla riforma. Ve ne sono alcuni la cui situazione personale li fa rientrare nelle cosiddette deroghe. Si tratta di sog­ getti che il legislatore ha ritenuto degni di maggior tutela (es.: esodati, lavoratori in mobilità ecc.). Al fine di consentire l’operatività della deroga, sono state stanziate delle risorse; entro il 30.6.2012 un DM dovrà dettare le regole per l’attuazione delle deroghe. Il finanziamento previsto è, al momento, limitato e se non tutti coloro che si trovano in situa­

N. 4 - Aprile 2012

Uno dei pilastri su cui si basa la riforma è l’esten­ sione del sistema del calcolo contributivo del trat­ tamento pensionistico. Il menzionato articolo 24 del Dl n. 201/2011 (legge n. 214/2011), prevede, tra l’altro, l’introduzione del criterio di calcolo contributivo con il metodo del pro­rata per le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012. La nor­ ma ­ finalizzata ad armonizzare le regole di calco­ lo della pensione secondo i principi introdotti dal­ la legge n. 335/1995 (Riforma Dini) ­ riguarda in particolare i soggetti con almeno 18 anni di con­ tributi al 31.12.1995 che, in precedenza, poteva­ no contare sul calcolo della pensione con il siste­ ma retributivo. Gli altri lavoratori, infatti, o già si trovano nel sistema misto (hanno, cioè, il periodo maturato fino al 31 dicembre 1995 calcolato con il sistema retributivo e quello successivo determi­ nato con il metodo contributivo), ovvero si trova­ no in un regime pensionistico totalmente contri­ butivo e, in conseguenza, non sono interessati dalla norma. Va ricordato che la cosiddetta Rifor­ ma Dini, in relazione all’introduzione del nuovo sistema pensionistico, prevede anche, per coloro ai quali si applica in toto il sistema contributivo (soggetti privi di anzianità contributiva al 1° gen­ naio 1996), un tetto (massimale) entro cui versare la contribuzione di finanziamento della prestazio­ ne (per il 2012 euro 96.149). Le quote di retribu­ zione eccedenti, non avendo incidenza sulla de­ terminazione della pensione, sono assoggettate solamente alle altre contribuzioni (cosiddette «mi­ nori») cui l’azienda è tenuta in relazione all’attività esercitata. L’attuale passaggio al contributivo deli­ nea un sistema misto analogo a quello preesisten­ te per cui, ai lavoratori interessati, il massimale contributivo non ha mai trovato applicazione. Allo stesso modo il tetto massimo su cui far operare la contribuzione Ivs non va utilizzato neanche per i lavoratori destinatari dell’attuale riforma. Peraltro, una diversa interpretazione comporterebbe una pesante discriminazione tra lavoratori oltre a pro­ durre possibili e non indifferenti penalizzazioni. Da ultimo, riteniamo che inducano verso questa interpretazione anche principi di ordine economi­ co finanziario relativi all’equilibrio, nel medio lun­ go periodo, delle gestioni pensionistiche. Va peraltro osservato, a ulteriore conferma, che l’Inps ­ nella consueta circolare con cui ha reso noti

IN PRIMO PIANO Manovra salva Italia

33


IN PRIMO PIANO Manovra salva Italia

Guida alle Pensioni IL SOLE 24 ORE

zione derogabile potranno essere salvati, la norma prevede una clausola di salvaguardia. L’eventuale aumento delle unità che usciranno indenni dal rior­ dino pensionistico potrà essere concesso solo se in contemporanea viene varato un aumento di contri­ buti non pensionistici a carico dei datori di lavoro. In particolare le aliquote che potranno subire un incremento sono: Ds, Cuaf, Cigo, Ciga, maternità, malattia. La legge stabilisce che l’aliquota da elevare prioritariamente è quella della disoccupazione, escludendo comunque il contributo dovuto per il fondo di garanzia del Tfr (0,20%­0,40%) e per la formazione (0,30%).

Conclusioni Ci siano consentite alcune brevi riflessioni sulle norme appena commentate. Una prima considera­ zione riguarda l’obbligo del mantenimento in ser­ vizio dei lavoratori che esercitano l’opzione di fles­ sibilità pensionistica: in un momento in cui l’in­ gresso nel mercato del lavoro delle leve più giova­ ni è sempre meno agevole, si è scelta la soluzione

di incentivare il mantenimento in azienda di chi, forse, ha anche lavorato troppo. L’auspicio è che questa scelta, alla fine, si riveli utile al sistema Paese e non si dimostri solamente lo strumento per procrastinare l’esborso pensionistico cui, co­ munque, dovrà farsi fronte. Inoltre, se è compren­ sibile l’esclusione delle piccole aziende dalla sfera di applicazione della norma, è pur vero che la mancata estensione della tutela obbligatoria deter­ minerà, inevitabilmente, una diseguaglianza sia per le aziende che per gli stessi lavoratori. A diver­ sa e più plausibile conclusione può giungersi con riferimento alla possibilità che il salvataggio di al­ cuni lavoratori dalle più stringenti norme sull’ac­ cesso al trattamento pensionistico si possa realizza­ re solo attraverso un aumento degli oneri contri­ butivi a carico delle aziende. Pur se la norma può apparire opinabile, a nostro avviso, la disposizione va inquadrata nel momento temporale in cui si colloca che, notoriamente, vede una risicata dispo­ nibilità di risorse pubbliche. La scelta, quindi, di un possibile coinvolgimento degli altri coinvolti prota­ gonisti del sistema può ritenersi giustificata.

RIFORMA DELLE PENSIONI Introduzione del sistema di calcolo contributivo con il Cosa prevede la riforma metodo del pro-rata per le anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012. Lavoratori con almeno 18 anni di contributi al Soggetti interessati 31.12.1995 che, in precedenza, potevano contare sul calcolo della pensione con il sistema retributivo Montante pensionistico calcolato dal 1° gennaio 2012 Effetti della riforma con il sistema contributivo senza l’applicazione del massimale di cui alla legge n. 335/1995 Per i lavoratori interessati dalla riforma restano confermate le ordinarie regole in materia di versamento della Conseguenze contributive contribuzione, che rimane dovuta sull’imponibile, senza tener conto del massimale Continua a trovare applicazione solamente nei confronti A chi si applica il massimale contributivo dei privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 ovvero per gli optanti Licenziamenti Cosa accade nelle aziende con oltre 15 dipendenti in ogni unità produttiva; oppure con più di 15 dipendenti nello stesso comune; o più di 60 dipendenti su tutto il territorio nazionale e per i datori di lavoro agricolo con più di 5 dipendenti in ogni unità produttiva, in caso di licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo? Regime applicabile

Tutela reale N. 4 - Aprile 2012

34

E nelle aziende più piccole? Regime applicabile Tutela obbligatoria

Conseguenze Il lavoratore viene reintegrato del posto di lavoro; inoltre, può ottenere un risarcimento del danno calcolato in base alla retribuzione globale di fatto per il periodo che va dal giorno del licenziamento e sino a quello della reintegrazione. Il datore di lavoro deve anche versare i contributi assistenziali e previdenziali Conseguenze Obbligo di riassunzione del lavoratore o, alternativamente, corrispondergli (a titolo d risarcimento del danno) un’indennità oscillante tra 2,5 e 6 mensilità di retribuzione


IN PRIMO PIANO Manovra salva Italia

Guida alle Pensioni IL SOLE 24 ORE

Riforma delle pensioni e totalizzazione Massimo Brisciani Consulente del lavoro in Milano

Il punto sulla totalizzazione dopo la Riforma Monti: dai soggetti interessati alle modalità di calcolo, dalle possibili alternative alla valutazione di convenienza

Dopo la Riforma Monti la totalizzazione è più interessante, soprattutto se confrontata con il regi­ me generale. Perché la pensione può arrivare pri­ ma e costare meno di quella di vecchiaia e di quella anticipata. La totalizzazione consiste nella possibilità di cu­ mulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine di conseguire un’unica pensione (Dlgs n. 42/ 2006). A differenza della ricongiunzione non comporta il trasferimento oneroso dei contributi da una gestione all’altra, ma semplicemente la sommatoria di «spezzoni» di contribuzione matu­ rati presso diversi enti o Casse. La Riforma Monti ha cancellato il vincolo della consistenza minima di tre anni dei periodi da sommare, cosicché tutta la contribuzione può es­ sere valorizzata e nessun periodo di lavoro risulta improduttivo di benefici pensionistici. Ciascun ente calcola la quota di pensione in base alle proprie regole e ai contributi effettivamente versati, anche se il pagamento dell’intera presta­ zione è delegato all’Inps. Nella circolare n. 35 del 14 marzo scorso l’Inps ha confermato che la Riforma Monti non tocca i re­ quisiti anagrafici e contributivi specifici delle pen­ sioni in totalizzazione, né la relativa decorrenza.

Le tipologie di pensione

La decorrenza La pensione in totalizzazione decorre dopo 18 mesi dal conseguimento del requisito (art. 12, comma 3, Dl n. 78/2010). Nell’ipotesi di vec­ chiaia, dunque, la prima decorrenza utile del trattamento è fissata al mese successivo al compi­ mento dei 66 anni e mezzo. Il che comporta un leggero svantaggio per i lavoratori rispetto al nuovo regime generale di vecchiaia della Rifor­ ma Monti, che fissa la decorrenza per gli uomini al compimento dei 66 anni. Per le lavoratrici del settore privato lo svantaggio è più marcato, dal momento che fino al 2017 possono contare su requisiti più favorevoli degli uomini. Per contro, nella prestazione di anzianità la tota­ lizzazione vince rispetto al regime generale. In­ fatti, anche sommando ai 40 di anzianità contri­ butiva i 18 mesi di attesa della «finestra mobile», il lavoratore ottiene il pagamento della rendita dopo 41 anni e mezzo, contro i 42 anni e un mese della nuova pensione anticipata (un anno in meno per le donne). Con almeno due vantaggi significativi: ­ i 40 anni di contributi sono sufficienti per avere la rendita, perché i successivi 18 mesi sono solo di attesa, mentre per la pensione anticipata occorro­ no 42 anni e un mese; ­ l’età è irrilevante, mentre non lo è affatto per la nuova pensione anticipata, dal momento che l’ac­ cesso con meno di 62 anni comporta una decurta­ zione permanente della rendita (fatta salva la di­ sciplina transitoria per coloro che raggiungono il requisito entro il 2017 senza l’ausilio di contribu­

N. 4 - Aprile 2012

In totalizzazione si possono ottenere le pensioni: ­ di vecchiaia, al compimento di 65 anni di età con almeno 20 anni di contribuzione (1.040 con­ tributi settimanali); ­ di anzianità, a qualsiasi età con almeno 40 anni di contributi, escludendo dal computo quelli figu­ rativi di malattia e disoccupazione. Questi requisiti, identici per uomini e donne, sono specifici della prestazione in totalizzazione: ciò significa che per ottenere la pensione non occorre attendere la maturazione dell’età o del­ l’anzianità (spesso più elevate) previste dai singo­

li enti o Casse professionali dove sono accreditati i contributi. Per la totalizzazione occorre inoltre rispettare gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e di anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti coinvolti nell’operazione, come ad esempio la risoluzione del rapporto di lavoro dipendente prevista nell’Ago o la cessa­ zione dell’attività professionale stabilita dalla Cassa. È prevista la facoltà di totalizzazione anche per la pensione di inabilità e per quella ai superstiti.

35


IN PRIMO PIANO Manovra salva Italia

zione figurativa di disoccupazione e per congedo straordinario per handicap grave). Come per le prestazioni del regime generale an­ che per quelle in totalizzazione i requisiti anagra­ fici e di contribuzione sono soggetti all’adegua­ mento alla speranza di vita. Esempio Al 31 dicembre 2011 un dottore commercialista ha maturato complessivamente 40 anni di contribuzione, di cui: - 12 anni presso l’Ago dell’Inps; - 28 anni presso la Cassa dei dottori commercialisti. Il lavoratore può richiedere la pensione di anzianità in regime di totalizzazione, il cui pagamento decorrerà dal 1° luglio 2013.

Chi può utilizzarla La totalizzazione interessa il lavoratore dipen­ dente, autonomo e libero professionista, che ha versato contributi in diverse Casse, gestioni o fondi previdenziali e che altrimenti non potrebbe utilizzare tutta la contribuzione versata o parte di essa. Può farvi ricorso anche il lavoratore che nella singola gestione previdenziale ha già matu­ rato l’anzianità minima richiesta per il consegui­ mento della pensione. La totalizzazione è preclu­ sa invece quando l’assicurato è già titolare di un trattamento pensionistico a carico di una delle gestioni destinatarie della normativa sulla totaliz­ zazione, oppure quando abbia chiesto e accetta­ to la ricongiunzione. La totalizzazione riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi: essa deve interessare tutte le gestioni nelle quali il lavoratore è stato iscritto e tutti i perio­ di contributivi maturati in ciascuna di esse. I periodi sovrapposti, ad esempio per attività professionale svolta contemporaneamente al lavoro dipendente, si contano una volta sola ai fini del diritto ma vengo­ no comunque considerati per la misura.

Il calcolo della pensione

N. 4 - Aprile 2012

36

La totalizzazione comporta un solo effetto negati­ vo: la quota di pensione a carico dell’Inps, indi­ pendentemente dall’epoca di maturazione della sottostante contribuzione, è calcolata con il siste­ ma contributivo. Ciò può determinare in alcuni casi una sensibile decurtazione della rendita, so­ prattutto se l’anzianità maturata fino al 1995 è consistente. Tuttavia, una clausola di salvaguardia prevede che se il lavoratore ha raggiunto i 20 anni di contribuzione nell’Inps (o in altra gestione pubblica ora confluita nell’Inps), la relativa quota

Guida alle Pensioni IL SOLE 24 ORE

di pensione è calcolata secondo le regole ordina­ rie senza alcuna penalizzazione. Esempio Un esempio lo fornisce l’Inps nella circolare del 9 maggio 2006, n. 69, nella quale tuttavia afferma anche che per ottenere il calcolo più favorevole occorre aver maturato non solo il requisito contributivo per l’autonomo diritto a pensione, ma pure quello di età. Lavoratrice che richiede la pensione di anzianità in regime di totalizzazione in possesso di almeno 20 anni di contribuzione nell’Ago e alla decorrenza della pensione abbia già raggiunto l’età di 62 anni richiesta nel 2012 per la pensione di vecchiaia nel regime generale. Se i 20 anni (o almeno 18) risultano maturati entro il 31 dicembre 1995, il calcolo della quota di pensione a carico dell’Ago avverrà con il sistema retributivo.

Le possibili alternative e la valutazione di convenienza Per chi ha periodi di contribuzione frazionati in più enti ci sono solo due alternative alla totalizza­ zione, entrambe a pagamento: la ricongiunzione, il cui onere varia in base all’età, alla retribuzione e all’entità delle somme trasferite da un ente all’al­ tro, oppure la prosecuzione dei versamenti contri­ butivi fino a raggiungere in ciascun ente requisiti autonomi per la pensione. La scelta è quasi obbligata per i lavoratori parasu­ bordinati (lavoratori a progetto e altri co.co.co), iscritti alla gestione separata, perché i loro contri­ buti non possono essere ricongiunti ad altra Cassa o fondo di previdenza Possono evitare sia la totalizzazione che la ricon­ giunzione, richiedendo il cosiddetto «cumulo» dei contributi, i lavoratori: ­ titolari di contribuzione mista da lavoro autono­ mo (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) e subordinato, che possono ottenere la pensione mediante la somma dei contributi versati nelle specifiche gestioni speciali con quelli versati nel­ l’Ago; ­ che hanno svolto attività all’estero in Paesi del­ l’Unione europea o convenzionati, che possono sommare gratuitamente i contributi versati nei di­ versi regimi per perfezionare il diritto a pensione (cd. totalizzazione internazionale); ­ «contributivi», che hanno versato i primi contri­ buti dopo il 31.12.1995 e che possono sommare i versamenti effettuati in più gestioni dell’Inps; ­ giornalisti iscritti all’Inpgi e all’Inps per altra attività di lavoro dipendente.


Guida alle Pensioni IL SOLE 24 ORE

IN PRIMO PIANO Usuranti

Lavori usuranti: così i requisiti agevolati per la pensione dal 1° gennaio 2012 Aldo Ciccarella Esperto in materia previdenziale

L’Inps, con i messaggi n. 3424 e n. 3435 del 28 febbraio 2012 e n. 3844 del 2 marzo 2012, ha provveduto a fornire indicazioni relative al riconoscimento del beneficio pensionistico a favore degli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti introdotti dai commi 17 e 17­bis dell’art. 24 legge n. 214/2011

I lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti interessati ai nuovi requisiti per l’accesso anticipato al pensionamento sono: a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti, di cui all’art. 2 Dm 19 maggio 1999; b) lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena»; c) conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo; d) lavoratori notturni.

Per le categorie di lavoratori, di cui ai punti a), b) e c) l’art. 24, c. 17, legge n. 214/2011 ha modificato il c. 4 dell’art. 1 Dlgs n. 67/2011; quindi gli stessi, a decorrere dal 1° gennaio 2012, conseguono il dirit­ to al trattamento pensionistico con i requisiti previsti dalla Tabella B di cui alla legge n. 247/2007:

Per quanto riguarda la categoria dei lavoratori not­ turni, di cui al punto d), dobbiamo distinguere tra: A) lavoratori a turni; B) lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo.

requisiti per lavoratori notturni per un numero di giorni lavorativi pari o superiore a 78 - periodo di maturazione dei requisiti: 1.1.201231.12.2012 - requisito contributivo minimo: 35 anni - lavoratori dipendenti: a) età anagrafica: 60 anni b) quota (somma età anagrafica e anzianità contributiva): 96 - lavoratori autonomi: a) età anagrafica: 61 anni b) quota (somma età anagrafica e anzianità contributiva): 97

Per i lavoratori che prestano le suddette attività per un numero di giorni lavorativi annui inferiore a 78, i requisiti per l’accesso anticipato dall’1.1.2012, di cui alla predetta Tabella B di cui alla legge n. 247/ 2007, sono stati modificati sia per quanto riguarda il requisito anagrafico che il valore somma, che sono incrementati rispettivamente di: a) due anni e di due unità per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all’anno da 64 a 71; b) un anno e di una unità per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all’anno da 72 a 77.

I lavoratori notturni che maturano i requisiti nel corso del 2012, conseguono il diritto al trattamento pensionistico secondo quanto di seguito indicato: requisiti per lavoratori notturni per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 - periodo di maturazione dei requisiti: 1.1.201231.12.2012

N. 4 - Aprile 2012

requisiti generali per lavori faticosi o pesanti - periodo di maturazione dei requisiti: 1.1.201231.12.2012 - requisito contributivo minimo: 35 anni - lavoratori dipendenti: a) età anagrafica: 60 anni b) quota (somma età anagrafica e anzianità contributiva): 96 - lavoratori autonomi: a) età anagrafica: 61 anni b) quota (somma età anagrafica e anzianità contributiva): 97

A) Lavoratori a turni ­ Per quanto attiene ai lavoratori a turni che prestano la loro attività per almeno 6 ore comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino e per un numero di giorni lavorativi all’anno pari o superiore a 78, a decorrere dall’1.1.2012, conseguono il diritto al trattamento pensionistico con i requisiti previsti dalla Tabella B di cui alla legge n. 247/2007:

37


IN PRIMO PIANO Usuranti

- requisito contributivo minimo: 35 anni - lavoratori dipendenti: a) età anagrafica: 62 anni b) quota (somma età anagrafica e anzianità contributiva): 98 - lavoratori autonomi a) età anagrafica: 63 anni b) quota (somma età anagrafica e anzianità contributiva): 99 requisiti per lavoratori notturni per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 - periodo di maturazione dei requisiti: 1.1.201231.12.2012 - requisito contributivo minimo: 35 anni - lavoratori dipendenti: a) età anagrafica: 61 anni b) quota (somma età anagrafica e anzianità contributiva): 97 - lavoratori autonomi: a) età anagrafica: 62 anni b) quota (somma età anagrafica e anzianità contributiva): 98

B) Lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno la­ vorativo ­ Il Dlgs n. 67/2011 all’art. 1, c. 1, lett. b), n. 2) contempla, tra i soggetti destinatari del beneficio in esame, i lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo. Tali soggetti, a decorrere dall’1.1.2012, conseguo­ no il diritto al trattamento pensionistico con i re­ quisiti di cui alla Tab. B della legge n. 247/2007:

N. 4 - Aprile 2012

38

requisiti per lavoratori che prestano attività notturna per almeno 3 ore tra la mezzanotte e le cinque del mattino - periodo di maturazione dei requisiti: 1.1.201231.12.2012 - requisito contributivo minimo: 35 anni - lavoratori dipendenti: a) età anagrafica: 60 anni b) quota (somma età anagrafica e anzianità contributiva): 96 - lavoratori autonomi: a) età anagrafica: 61 anni b) quota (somma età anagrafica e anzianità contributiva): 97

In particolare, per quanto riguarda i lavoratori notturni, l’art. 1, c. 7, Dlgs n. 67/2011 ha previsto che, per i lavoratori che prestano attività per un numero di giorni lavorativi all’anno sia da 64 a 71 che da 72 a 77, si applica il beneficio previsto per l’attività svolta per il periodo di tempo più lungo

Guida alle Pensioni IL SOLE 24 ORE

nell’ambito del periodo dei 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa. Il medesimo comma 7 disciplina, altresì, i casi in cui il lavoratore nottur­ no che presta attività in turni per un numero di giorni inferiori a 78 l’anno, abbia svolto anche una o più delle seguenti attività: q lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; q lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena»; q conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo; q lavoratori che svolgono attività notturna per un numero di giorni all’anno pari o superiore a 78; q lavoratori notturni che prestano attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo.

In quest’ultimo caso si applica il beneficio previsto per i lavoratori che abbiano prestato attività in turni inferiori a 78 giorni l’anno solo se, prenden­ do in considerazione il periodo complessivo in cui sono state svolte le predette attività, il lavoro da turnista con meno di 78 notti sia stato svolto per un periodo superiore alla metà.

Decorrenza della pensione Per quanto riguarda la decorrenza della pensione l’art. 24, c. 17-bis, della citata legge n. 214/2011 ha stabilito che, ai trattamenti pensionistici da li­ quidare ai lavoratori destinatari del beneficio in esame, continuano ad applicarsi le «finestre mobili» di cui all’art. 12, c. 2, Dl n. 78/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/ 2012. Pertanto la prima decorrenza utile è fissata: q per i lavoratori dipendenti: trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti; q per i lavoratori autonomi: dopo 18 mesi dalla maturazione dei requisiti previsti.

A tal riguardo, si fa presente che, ai sensi dell’art. 2, comma 4, Dlgs n. 67/2011, la presentazione della domanda oltre il termine del 1° marzo 2012 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a: a) 1 mese, per un ritardo della presentazione compreso in un mese; b) 2 mesi, per un ritardo della presentazione compreso tra un mese e due mesi; c) 3 mesi per un ritardo della presentazione di tre mesi e oltre.


Guida alle Pensioni

IN PRIMO PIANO Usuranti

IL SOLE 24 ORE

Presentazione della domanda

Accertamento dei requisiti Ai fini del riconoscimento del beneficio in que­ stione, sarà cura della sede dell’Istituto territorial­ mente competente a istruire la domanda e accer­ tare, in base all’esame della documentazione mi­ nima di cui alla citata Tabella A, che il soggetto

Comunicazione all’interessato Terminata l’istruttoria della domanda di accesso al beneficio in argomento, ai sensi dell’art. 4, c. 1, D.I. 20.9.2011, l’Inps provvede a comunicare al lavoratore interessato, entro il 30.10.2012: a) l’accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, qualora sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria; b) l’accertamento del possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell’insufficiente copertura finanziaria; in tal caso, la prima data utile per l’accesso al pensionamento viene indicata con successiva comunicazione in esito al monitoraggio di cui all’art. 3 del citato decreto; c) il rigetto della domanda, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti.

Certificazione del diritto a pensione In merito al riconoscimento del beneficio pensio­ nistico in oggetto nei confronti di titolari di asse­ gno o pensione di invalidità e di lavoratori che, per effetto dello svolgimento dell’attività faticosa e pesante, come disciplinata dal Dlgs n. 67/2011, maturano il requisito agevolato in più gestioni pensionistiche l’Inps ha provveduto a fornire chia­ rimenti nei confronti dei: - titolari di assegno o pensione di invalidità; - lavoratori che perfezionano il requisito agevolato sia nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti che in una delle Gestioni dei lavoratori autonomi;

N. 4 - Aprile 2012

L’accesso anticipato al trattamento pensionistico è riconosciuto a seguito di presentazione della do­ manda di pensionamento, il cui accoglimento è subordinato alla sussistenza di ogni altra condizio­ ne di legge. La presentazione della domanda, che è disponibile sul sito internet http://www.inps.it/ nella sezione moduli, con la relativa documenta­ zione, deve essere presentata alla competente struttura territoriale dell’istituto entro il 1° marzo dell’anno di perfezionamento dei re­ quisiti agevolati, qualora tali requisiti siano ma­ turati a decorrere dall’1.1.2012. Pertanto, i lavora­ tori che maturano i requisiti agevolati nel corso dell’anno 2012 devono presentare la domanda e la necessaria documentazione entro il 1.3.2012. Con l’occasione, si fa presente che la documenta­ zione elencata nella Tabella A del decreto intermi­ nisteriale del 20.9.2011 (allegata al msg. n. 25.8.2011, n. 16762), prodotta dal soggetto inte­ ressato a corredo della domanda, deve risalire all’epoca in cui sono state svolte le attività faticose e pesanti. Conseguentemente, non sono valide le dichiarazioni «ora per allora» rese dal datore rivato. Per quanto riguarda la presentazione della domanda da parte degli iscritti agli enti previden­ ziali Inpdap ed Enpals, che sono stati soppressi, a decorrere dall’1.1.2012, ai sensi dell’art. 21, c. 1, legge n. 214/2011, di conversione del Dl n. 201/ 2011, con attribuzione delle relative funzioni al­ l’Inps che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti soppressi, in attesa di successive indica­ zioni che saranno diramate a seguito dell’emana­ zione dei decreti interministeriali di natura non regolamentare previsti dal comma 2 del citato art. 21, le domande di accesso al beneficio devono essere presentate, secondo le consuete modalità, dagli iscritti degli enti soppressi presso le rispettive strutture territoriali. Per i lavoratori dipendenti che presentano la domanda intesa a ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori parti­ colarmente faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la riduzione del requisito anagrafico e delle quote deve essere ef­ fettuata in funzione dei requisiti previsti dalla leg­ ge n. 247/2007 per i lavoratori autonomi.

interessato abbia svolto lavoro faticoso e pesante nel periodo indicato dall’art. 1, c. 2, Dlgs n. 67/ 2011 pari, per le pensioni da liquidare in favore dei lavoratori che perfezionano i requisiti entro il 31.12.2012, ad almeno 7 anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa. Nel caso in cui l’interessato presenti domanda entro l’1.3.2012, senza aver ancora perfezionato i requisiti prescritti dal Dl­ gs n. 67/2011, ma sia nelle condizioni per poterli maturare entro il 31.12.2012, l’Istituto entro il 30.10.2012 comunicherà l’accoglimento della do­ manda con riserva. L’efficacia del provvedimento di accoglimento resta infatti subordinata al succes­ sivo accertamento del perfezionamento dei requi­ siti entro il 31.12.2012.

39


IN PRIMO PIANO Usuranti

- lavoratori iscritti al soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

N. 4 - Aprile 2012

40

Titolari di assegno o pensione di invalidità ­ Per quanto attiene ai titolari di assegno o pensione di invalidità, l’Inps ha fatto presente che la titolarità di assegno ordinario o pensione di invalidità non costituisce elemento ostativo ai fini della certifica­ zione attestante lo svolgimento dell’attività da lavo­ ro faticoso e pesante ai sensi del Dlgs n. 67/2011. A tal riguardo, si è precisato che la liquidazione della pensione di anzianità con il riconoscimento del beneficio non può che avvenire solo previa revoca o mancata conferma delle predette presta­ zioni in conformità con le disposizioni vigenti. Lavoratori che perfezionano il requisito age­ volato sia nel Fpld che in una delle Gestioni dei lavoratori autonomi ­ In merito ai lavoratori che perfezionano il requisito agevolato sia nel Fpld che in una delle Gestioni dei lavoratori autonomi, l’Inps ha chiarito che risulta possibile che, in favore di lavoratori che hanno presentato domanda per accedere al beneficio pensionistico in oggetto, risul­ ti perfezionato nel medesimo anno o in anni diversi il requisito agevolato richiesto per il riconoscimen­ to del beneficio sia nell’assicurazione generale ob­ bligatoria dei lavoratori dipendenti, sia in una delle Gestioni dei lavoratori autonomi, per effetto del cumulo dei periodi assicurativi previsto dall’art. 16, legge n. 233/1990. In tali casi la certificazione deve essere rilasciata nella Gestione speciale o Fpld, dove per primo si perfeziona il requisito age­ volato, senza tenere conto della decorrenza della pensione e del relativo importo, in quanto, ai sensi dell’art. 3, Dlgs n. 67/2011 e ribadito dal Dm 20.9.2011, la data di raggiungimento del requisito agevolato è criterio di priorità ai fini del meccani­ smo di salvaguardia per la copertura degli oneri previsti per ciascun anno. Peraltro, il diritto a pen­ sione con il requisito agevolato può essere conse­ guito solo nella gestione per la quale è stato rila­ sciato il certificato in questione, fermo restando la possibilità di conseguire il diritto a pensione in altra gestione, al raggiungimento dei requisiti ordinari. Lavoratori iscritti al soppresso Fondo di previ­ denza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ­ Per quanto riguarda i lavoratori iscritti al soppresso Fondo di previdenza del perso­ nale addetto ai pubblici servizi di trasporto, si è precisato che in caso di liquidazione della pensione anticipata i periodi di anzianità contributiva matu­ rati nell’assicurazione generale obbligatoria ante­ riormente all’1.1.1996 non sono considerati utili ai fini della maturazione del diritto al trattamento pensionistico. Si ricorda inoltre che ai sensi dell’art. 3, c. 10, Dlgs n. 414/1996, gli autoferrotranvieri

Guida alle Pensioni IL SOLE 24 ORE

possono utilizzare, secondo le norme che discipli­ nano il diritto e la misura dei trattamenti di pensio­ ne previsti nel Fpld, tutti i periodi contributivi pro­ venienti dal soppresso Fondo autoferrotranvieri, nonché quelli acquisiti nello stesso Fpld preceden­ temente e successivamente all’1.1.1996. In pratica, è prevista la facoltà per gli iscritti al soppresso Fondo autoferrotranvieri di ottenere la liquidazio­ ne della pensione a carico del Fondo stesso oppure a carico dell’Ago, previa domanda di trasferimento in quest’ultima gestione di tutta la posizione assicu­ rativa acquisita nel predetto Fondo. In caso di ri­ chiesta di riconoscimento dello svolgimento di la­ vori particolarmente faticosi e pesanti da parte di un lavoratore iscritto al predetto soppresso Fondo autoferrotranvieri, che ha maturato i requisiti per la liquidazione della pensione di anzianità a carico del Fpld ma non nel Fondo speciale, la certificazio­ ne deve essere rilasciata a carico dell’Ago, previo trasferimento della contribuzione del Fondo da utilizzare ai fini del rilascio della certificazione. Tale trasferimento sarà funzionale al rilascio della certi­ ficazione e dell’eventuale pensione di anzianità con i benefici previsti per i lavori usuranti. Si precisa che qualora il lavoratore non si avvalga di tale certificazione e quindi dei benefici previsti per i lavori faticosi e pesanti e successivamente chieda la pensione di vecchiaia, la contribuzione del Fondo dovrà essere ripristinata. Nel caso in cui il lavorato­ re maturi contestualmente sia il diritto a carico del Fondo, sia il diritto a carico dell’Ago, la certificazio­ ne andrà emessa nel Fondo, ma in fase di liquida­ zione della pensione di anzianità il soggetto potrà scegliere il trattamento più favorevole. Qualora l’in­ teressato maturi il diritto alla pensione di anzianità nell’Ago e successivamente nel Fondo, la certifica­ zione andrà emessa a carico della gestione nella quale per prima è stato maturato il diritto alla pensione. In tali casi, in sede di liquidazione della prestazione, non sarà possibile scegliere il tratta­ mento più favorevole, fermo restando che rimane la possibilità di chiedere la pensione di anzianità a carico del Fondo con i requisiti ordinari. Nei casi in cui i richiedenti abbiano in corso una ricongiunzio­ ne ex legge n. 29/1979, necessaria per il consegui­ mento del diritto alla pensione di anzianità nel Fondo, può essere possibile: q richiedere la certificazione nel Fondo stesso dei benefici dei lavori faticosi e pesanti, previo pagamento dell’intero ammontare dell’onere di ricongiunzione residuo; q richiedere la certificazione in Ago, previa rinuncia dell’operazione di ricongiunzione.


IN PRIMO PIANO Libro bianco

Guida alle Pensioni IL SOLE 24 ORE

«Libro bianco» della Commissione europea: per pensioni adeguate, sicure e sostenibili Giuseppe Argentino Caposervizio Studi del Patronato Acli

«Molti dei sistemi pensionistici in tutta l’Ue devono, sia pure in misura diversa, sapersi riformare se vo­ gliono continuare a fornire pensioni adeguate e, in prospettiva, durevoli». Con queste parole cominciano le conclusioni del Libro bianco della Commissione europea pubblicato il 16 febbraio 2012, a soli due mesi dalla «Riforma Fornero», che aveva già tradot­ to in legge buona parte dei contenuti di quel testo

La Commissione europea è consapevole di non poter legiferare direttamente sui sistemi pensioni­ stici dei singoli Paesi membri dell’Unione, poiché le responsabilità istituzionali ricadono sui singoli Stati, cionondimeno può esprimere delle racco­ mandazioni, e in questa prospettiva va inteso il senso del Libro bianco. Alla mancanza di potere legislativo la Commissio­ ne afferma di poter supplire con gli strumenti di cui dispone per orientare le normative nazionali, con particolare riferimento alle direttive in tema di libera circolazione delle persone, di libera pre­ stazione dei servizi, di tutela dei consumatori, nonché di lotta alle discriminazioni, con particola­ re riferimento alle discriminazioni di genere e di età, e di tutela dei diritti dei lavoratori. Sulla base di tali considerazioni il Libro bianco della Commissione europea pubblicato lo scorso 16 febbraio 2012(1), assume una funzione impor­ tante di moral suasion, suffragata dai dati di analisi che introducono il testo. L’analisi e le sfide

(1)

N. 4 - Aprile 2012

I Paesi dell’Unione europea stanno vivendo un progressivo processo di invecchiamento, al quale si aggiunge un consistente calo della natalità. Si calcola che nei prossimi 50 anni la speranza di vita alla nascita potrebbe crescere di 6,5 anni nelle donne, e di 7,9 anni negli uomini. Si tratta di un contesto che vede ogni anno au­ mentare di circa 2 milioni il numero di persone di

età superiore a 60 anni, mentre al contrario si riduce il numero delle persone «in età lavorativa primaria (20­59 anni)». Tale combinazione non può non avere conseguen­ ze sulla situazione economica e finanziaria dei Paesi della Ue, generando un aumento di spesa pubblica connessa al pagamento di pensioni a un numero più ampio di persone, e per periodi sem­ pre più lunghi. Il contesto di scarsa crescita economica, instabili­ tà finanziaria e bassa occupazione, sembra desti­ nato ad aggravare la tenuta degli equilibri dei sistemi pensionistici, sia quelli a ripartizione, a causa della riduzione dei contributi connessi alla contrazione dell’occupazione, sia sui sistemi a ca­ pitalizzazione, che vedono diminuire oltre ai con­ tributi anche i rendimenti. L’integrazione tra le economie e le società dei vari Stati membri induce a ritenere necessaria ­ secon­ do il Libro bianco ­ una risposta il più possibile integrata tra i vari Paesi, frutto di una strategia globale, nella consapevolezza che «il successo o l’insuccesso delle politiche e delle riforme pensioni­ stiche nazionali avrà ripercussioni sempre più forti oltre i confini nazionali, soprattutto in seno al­ l’Unione economica e monetaria». In questa prospettiva, ai Paesi dell’Unione si apro­ no alcune sfide che devono rendere sostenibile ed equilibrata la struttura finanziaria dei sistemi pen­ sionistici, creare le condizioni affinché si possa lavorare più a lungo, e garantire di conseguenza pensioni di importo adeguato. Considerato che la spesa pensionistica aggregata dell’Unione ammonta attualmente al 10% del Pil aggregato, (con diversità che vanno dal 6% in Irlanda, al 15% in Italia), e che vi sono prospettive di crescita del 2,5% nei prossimi 50 anni, la pri­ ma sfida riguarderà l’attuazione di una strategia di bilancio allineata al quadro definito dal «Patto di stabilità e di crescita». Per quanto alcuni Stati abbiano già adottato provvedimenti coerenti con il quadro delineato,

Il testo del Libro bianco è consultabile sul sito web del Ministero del lavoro (http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/ 20120229_Libro_Bianco_UE.htm).

41


IN PRIMO PIANO Libro bianco

N. 4 - Aprile 2012

42

introducendo riforme strutturali che prevedono il passaggio da schemi a prestazioni definite a schemi a contribuzioni definite, e istituendo si­ stemi complementari a capitalizzazione, occorre perfezionare le operazioni rispondendo alle altre sfide. E la seconda sfida consiste nel creare le condizio­ ni perché nei Paesi dell’Unione i cittadini possa­ no lavorare più a lungo, in modo da aumentare i livelli di contribuzione, elevare gli importi delle pensioni future, e ridurre allo stesso tempo la durata del tempo medio di pensionamento in un contesto di allungamento del tempo di vita. L’urgenza di rispondere a tale sfida muove dalla constatazione dell’indice di dipendenza economi­ ca, che è dato dal rapporto percentuale tra la somma dei disoccupati e dei pensionati e il nume­ ro dei cittadini occupati. Tale rapporto è oggi pari al 65%, e si calcola che tra 40 anni raggiungerà il 79%, ma a condizione, si badi bene, che il tasso di occupazione dei cittadini di età compresa tra 15 e 64 anni si attesti almeno al 75%; si tratta di una sfida difficile se si considera che tale tasso, nel 2010, si attestava nei Paesi Ue al 46,3% (in Italia al 36,6%). Il Libro bianco non si nasconde che aumentare l’età del pensionamento dipende dalla capacità di adeguare l’organizzazione del lavoro, promuoven­ do nuove occasioni di formazione permanente, nonché politiche capaci di conciliare lavoro, vita privata e familiare, oltre a misure per sostenere un invecchiamento sano, lotta alle disuguaglianze di genere e alle discriminazioni basate sull’età. Simili riforme saranno accettate dalla popolazione se verranno percepite come giuste, non senza tener conto che la possibilità di trovare lavoro è diversa a seconda delle competenze professionali e dello stato di salute, che dopo i 60­65 anni è meno sano per chi ha iniziato a lavorare in giovane età, dedicandosi a lavori faticosi e manuali. Con riferimento all’adeguatezza degli importi del­ le pensioni, che costituisce la terza sfida, il Libro bianco considera che oggi, gli oltre 120 milioni di anziani residenti nei 27 Paesi della Ue, dispongo­ no di un reddito mediamente adeguato, «pur con profondi divari», che consente un tenore di vita dignitoso e un’indipendenza economica. Si calcola infatti che le persone di età superiore a 65 anni abbiano un reddito di quasi il 94% del reddito medio della popolazione totale; il 22% delle don­ ne cade tuttavia al di sotto della soglia di povertà dopo i 75 anni. A causa delle riforme attuate in alcuni Paesi, i tassi di sostituzione futuri sono previsti in calo, pertanto i livelli dei futuri tassi di sostituzione

Guida alle Pensioni IL SOLE 24 ORE

potranno essere conservati solo prolungando la vita lavorativa e incrementando le forme di rispar­ mio mediante fondi complementari.

Le raccomandazioni del Libro bianco In base all’analisi del contesto, e alle sfide eviden­ ziate, la Commissione propone agli Stati membri dell’Unione europea le seguenti raccomandazioni. 1) Allineare l’età pensionabile all’aumento della speranza di vita Alcune simulazioni indicano che collegando l’età pensionabile alla speranza di vita, il rapporto tra spesa pensionistica pubblica e Pil, nel 2060 si abbasserà dell’1,75% rispetto alle attuali previ­ sioni. Aumentare l’età del pensionamento non compor­ ta necessariamente che gli anziani tolgano lavoro ai giovani, visto che gli Stati con i più elevati tassi di occupazione per i lavoratori anziani possono vantare anche tassi di disoccupazione giovanile più bassi. Occorre inoltre considerare che il numero dei po­ sti di lavoro dipende soprattutto dall’offerta di lavoratori qualificati: ne consegue che l’offerta di lavoratori anziani specializzati potrà aumentare la crescita economica, generando a sua volta altre opportunità di lavoro. 2) Limitare l’accesso ai prepensionamenti e ad altre forme di pensioni anticipate Nel riformare i sistemi pensionistici non basta au­ mentare l’età pensionabile, ma occorre, per ragio­ ni di equità, intervenire anche sulla durata dei periodi contributivi, che va commisurata anch’es­ sa all’aumento della speranza di vita. Si tratta di una raccomandazione già recepita nella Riforma Fornero, contenuta nella «Manovra Salva Italia», che ha adeguato alla speranza di vita anche la contribuzione necessaria per acquisire il diritto alla pensione anticipata. Il Libro bianco aggiunge che vanno previste ecce­ zioni per lavoratori che abbiano prestato lavori «difficili o pericolosi», per i quali è necessario pre­ disporre fonti di reddito alternative, potendo chie­ dere ai datori di lavoro un sostegno per i relativi costi. 3) Incentivare il prolungamento della vita lavorativa Per elevare l’età pensionabile e ridurre i prepen­ sionamenti è necessario creare le condizioni per­ ché si possa lavorare più a lungo. In tale prospettiva occorre sviluppare un dialogo mirato, negli Stati membri della Ue, tra Governi e


Guida alle Pensioni

IN PRIMO PIANO Libro bianco

IL SOLE 24 ORE

Parti sociali, per concordare misure finalizzate a promuovere salute e sicurezza sul lavoro, inve­ stendo in prevenzione delle malattie e in cure sanitarie, ma anche in azioni volte a incentivare la formazione continua, adattando possibilmente i lavori alle esigenze dei lavoratori più anziani, con accordi di flessibilità in grado di conciliare lavori part time con pensioni erogate secondo in misure parziali. Occorrerà anche favorire «seconde carriere», e posti di lavoro di «fine carriera», eliminando nor­ me in materia contributiva e fiscale che possano disincentivare l’occupazione, con particolare rife­ rimento all’occupazione femminile, prevedendo misure capaci di conciliare lavoro e responsabilità familiari. 4) Equiparare l’età pensionabile delle donne a quella degli uomini Le disuguaglianze di genere sul mercato del lavo­ ro riducono i diritti pensionistici delle donne: oc­ corre pertanto contemperare le politiche sulle pensioni e sull’occupazione, adottando soluzioni che si discostino «dalla presunzione che esistano ruoli specifici per i due sessi». Si potrebbero quindi introdurre dei «crediti d’assi­ stenza», rilasciati sia a uomini che a donne, che facilitino i rapporti di lavoro, conciliando vita lavo­ rativa e vita familiare, per agevolare la formazione di nuove famiglie, e facendo di conseguenza au­ mentare i tassi di natalità. Si osserva che sul punto la raccomandazione merita di approfondimenti perché nella sua formulazione il riferimento ai «crediti di assistenza» pare alquanto generico.

Le iniziative del Libro bianco Nel Libro bianco non si espongono solo auspici e raccomandazioni, ma anche iniziative che la Com­ missione dichiara di avere in parte già intrapreso, e in parte di voler intraprendere nel prossimo futuro, sia per ottenere equilibrio tra periodi di attività professionale e di pensionamento, sia per sviluppare il risparmio destinato alle pensioni complementari. Nel perseguire la prima iniziativa, la Commissione afferma che monitorerà le riforme del sistema pensionistico e del mercato del lavoro che saran­ no attuate dai Paesi membri, chiedendo ai Comi­ tati europei competenti di individuare le pratiche esemplari per ridurre le disparità di genere. La Commissione consulterà inoltre le Parti sociali per trovare soluzioni che eliminino ingiustificati limiti obbligatori dell’età pensionabile nell’ambi­ to di accordi collettivi e della legislazione nazio­ nale. Nel corso dell’anno 2012, che la Commissione ha proclamato «Anno europeo sull’invecchia­ mento attivo e della solidarietà tra genera­ zioni», verranno promosse iniziative di sensibi­ lizzazione dei cittadini sui vantaggi di protrarre l’attività lavorativa, coinvolgendo le Parti sociali nell’elaborazione di modalità finalizzate ad adat­ tare i luoghi di lavoro ai lavori prestati da perso­ ne anziane. La Commissione incoraggerà inoltre gli Stati membri a usare il Fondo sociale europeo per so­ stenere un invecchiamento attivo e in buona salu­ te, e per conciliare lavoro e vita familiare, control­ lando attentamente l’attuazione dei programmi fi­ nanziati. Per quanto riguarda lo sviluppo della previdenza complementare la Commissione si rende disponi­ bile a sovvenzionare gli Stati membri e le Parti sociali che elaboreranno regimi pensionistici inte­ grativi efficienti, per aiutarli a beneficiare di prati­

N. 4 - Aprile 2012

5) Sostenere il risparmio previdenziale dei Fondi complementari La previdenza complementare non si presenta particolarmente diffusa nell’Unione europea, con­ siderando che solo 5 Paesi mostrano di destinare attivi ai fondi pensionistici in misura superiore al 40% del Pil, e 3 si collocano nella fascia compre­ sa tra il 10 e il 40%. La funzione di riequilibrio del tasso di sostituzione affidato al pilastro del sistema pensionistico com­ plementare, è stata inoltre ridimensionata dagli effetti della crisi economico­finanziaria degli ulti­ mi anni, che ha evidenziato la vulnerabilità delle forme pensionistiche a capitalizzazione: minori contributi e rendimenti in calo, spesso perfino ne­ gativi, rendono necessario rivedere parte dell’im­ pianto normativo di tali regimi pensionistici. In particolare occorre intervenire su strumenti ca­ paci di diversificare in modo più diffuso i rischi,

introducendo anche elementi di efficienza in at­ tuazione di economie di scala. Nell’attuale fase di mobilità di manodopera all’in­ terno dei Paesi dell’Unione europea è inoltre ne­ cessario che i cittadini che lavorano in Stati diversi conservino i diritti maturati ovunque essi abbiano lavorato. A tal fine andranno predisposti servizi che eroghi­ no ai cittadini informazioni competenti e aggior­ nate sui loro diritti pensionistici, e sulle stime delle prestazioni attese al pensionamento. La Commis­ sione prevede di articolare tale condivisibile pro­ posta più compiutamente entro il 2013, come si evidenzia nel prossimo paragrafo.

43


IN PRIMO PIANO Libro bianco

Guida alle Pensioni IL SOLE 24 ORE

che esemplari e di esperienze provenienti da altri Paesi Con riferimento alle iniziative da realizzare entro l’anno 2012, la Commissione dichiara che pre­ senterà una proposta legislativa per rivedere la direttiva Epap, altrimenti nota con direttiva 2003/41/Ce, finalizzata a favorire l’attività tran­ sfrontaliera e ad aggiornare i controlli dei requi­ siti di solvibilità. Allo stesso modo, in relazione alla tutela dei diritti dei lavoratori per i quali si verificano omissioni contributive da parte dei datori di lavoro, la Commissione, dopo aver valu­ tato lo stato di attuazione della direttiva 2008/ 94/Ce, e la giurisprudenza della Corte di giusti­ zia, promuoverà azioni per rendere più efficace la protezione dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro. Sempre nell’anno 2012, la Commissione si propo­ ne di elaborare una direttiva in tema di trasferibi­ lità delle pensioni in modo da salvaguardare i diritti delle pensioni integrative. Entro il 2013, la Commissione si attiverà per mi­ gliorare la qualità dei prodotti pensionistici del terzo pilastro per tutti i cittadini, approvando nor­ me che perfezionino le informazioni mediante «codici facoltativi nonché, eventualmente, un regime di certificazione Ue per tali prodotti». In tale pro­ spettiva, sarà promosso lo sviluppo di «servizi di ricostruzione delle pensioni» per la salvaguardia dei diritti maturati in diversi posti di lavoro, stabilen­ do le modalità attraverso cui erogare le informa­ zioni, e varando un progetto pilota di ricostruzio­ ne transfrontaliera. La Commissione esaminerà poi se le norme tribu­ tarie applicabili ai trasferimenti transfrontalieri di capitali provenienti sia da posizioni professionali, sia da assicurazioni sulla vita, sia da altre forme riconducibili al risparmio previdenziale di lungo

periodo, rappresentino ostacoli discriminatori alla mobilità e agli investimenti transfrontalieri, adot­ tando, se necessario, procedure d’infrazione. Con riferimento alle medesime norme tributarie, la Commissione avvierà una verifica con gli Stati membri per evitare rischi di doppia imposizione delle pensioni transnazionali, o anche per impedire che tali pensioni sfuggano all’imposizione fiscale.

Conclusioni Il Libro bianco afferma esplicitamente che riequi­ librare la spesa pensionistica nel Vecchio Conti­ nente comporta la soluzione di «problemi enormi». Si tratta di problemi che, seppure il Libro bianco non lo afferma esplicitamente, derivano da un modello di welfare nato in periodi di crescita eco­ nomica e di elevati tassi di occupazione, in un contesto demografico ben diverso da quello attua­ le, e da quello che si annuncia nell’immediato futuro. Se si vuole conservare tale modello, occorre trova­ re gli strumenti per renderlo sostenibile sia finan­ ziariamente sia socialmente, trovando le modalità per adeguarlo al contesto mutato. E tali mezzi sono individuati in particolare nell’al­ lungamento della vita lavorativa, nel cambiamen­ to degli schemi pensionistici di riferimento, e nel­ l’esplorazione di nuove forme di risparmio di lun­ go periodo. L’attuale contesto di interdipendenza dei Paesi membri dell’Unione induce a ritenere che il mo­ dello di welfare può essere salvato solo se gli Stati, nel loro insieme, avvieranno processi di più stretto coordinamento, in modo da ridurre l’incidenza della spesa pensionistica sui debiti sovrani, favo­ rendo allo stesso tempo l’invecchiamento attivo delle popolazioni europee.

Anche su

N. 4 - Aprile 2012

44

facebook Aggiornamenti Esperti in video Novità editoriali Eventi Forum


Guida alle Pensioni

NOVITÀ

IL SOLE 24 ORE

Novità N. 4 - Aprile 2012

45


Guida alle Pensioni

NOVITÀ Circolari

IL SOLE 24 ORE

L’Inps ricalcola i valori per le pensioni 2012 L’Inps con la circolare 14 marzo 2012, n. 38 ha rideterminato alcuni valori di riferimento per la determinazione dei trattamenti pensionistici da erogare nel corso del 2012. Il ricalcolo nasce dall’applicazione di un tasso previsionale di inflazione per il 2012 rideterminato dall’Istat nel 2,7% anziché del 2,6% come inizialmente indicato dal Dm 18 gennaio 2012 e su cui la precedente circolare 10/2012 ha costruito i predetti valori. Trattamenti interessati - Innanzitutto le procedure di calcolo delle pensioni sono aggiornate sulla base dei dati rideterminati con l’applicazione della predetta percentuale di perequazione automatica del 2,7% accertata dall’Istat per l’anno 2012. È stato rideterminato il trattamento minimo di pensione in misura pari a 481 euro mensili, cosa che ridetermina anche il minimale retributivo per l’accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione. Quest’ultimo è pari al 40% e dunque per il 2012 corrisponde a 192,40 euro settimanali. Il limite minimo per l’accredito delle 52 settimane (1 anno di contribuzione) corrisponde quindi nel 2012 a 10.004,80 euro. Pertanto solo una retribuzione pari a superiore a tale limite determina l’accredito di 52 contributi settimanali. Al di sotto invece le 52 settimane vanno riproporzionate. Limiti di reddito - Vengono ricalcolati i limiti di reddito per determinare la riduzione percentuale della pensione ai superstiti e dell’assegno di invalidità in base ai redditi percepiti dall’interessato.

Limiti di reddito per il cumulo della pensione ai superstiti coi redditi: Fino a € 18.759,00

Nessuna riduzione sulla pensione

oltre € 18.759,00 fino a € 25.012,00

25% di riduzione

oltre € 25.012,00 fino a € 31.265,00

40% di riduzione

oltre € 31.265,00

50% di riduzione

Limiti di reddito per il cumulo dell’assegno di invalidità coi redditi:

N. 4 - Aprile 2012

46

Fino a € 25.012,00

Nessuna riduzione

oltre € 25.012,00 fino a € 31.265,00

25% di riduzione

oltre € 31.265,00

50% di riduzione

Valori di riferimento per il calcolo della pensione - In attesa che l’Inps comunichi i dati ufficiali delle retribuzioni pensionabili per la quota A e quota B della parte retributiva della pensione, la circolare 38/2012 ha fissato i seguenti valori definitivi per il 2012: 1) le fasce di retribuzione pensionabile, nelle due versioni riferite alle quote A e B, a cui corrisponde l’aliquota di rendimento fissa che costituisce uno dei tre elementi per il calcolo della quota retributiva della pensione (si veda tabella allegata alla circolare 38/2012); 2) il massimale di retribuzione imponibile e pensionabile per coloro che hanno versato il primo contributo obbligatorio dal 1° gennaio 1996 in poi: 96.149 euro; 3) il massimale retributivo applicabile agli assicurati iscritti all’ex Inpdai e ora iscritti all’Inps: 175.265 euro.


Guida alle Pensioni IL SOLE 24 ORE

NOVITÀ Circolari

Il testo della circolare INPS - CIRCOLARE 14 MARZO 2012, N. 38 Oggetto: Fasce di retribuzione e di reddito pensionabili per le pensioni con decorrenza nell’anno 2012. Minimale retributivo per l’accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione. Limiti di reddito 2012 per la riduzione della percentuale delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità. Aggiornamento tabelle. Sommario: Vengono inviate le tabelle aggiornate con la perequazione automatica del 2,7 per cento.

N. 4 - Aprile 2012

Il decreto del 18 gennaio 2012, emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2012, fissa nella misura del 2,6 per cento l’aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via previsionale, per l’anno 2012. Con circolare n. 10 del 2 febbraio 2012 è stata comunicata la rivalutazione automatica, in via provvisoria, per l’anno 2012. Si rammenta che la perequazione è riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite perequato (art. 24, comma 25 della legge n. 214 del 22 dicembre 2011). Con comunicato stampa del 16 gennaio 2012 l’Istat ha comunicato che l’indice di perequazione automatica definitivo delle pensioni per l’anno 2012 è pari al 2,7%. Fermo restando che, a norma di quanto disposto dal citato decreto ministeriale, il conguaglio di perequazione spettante per l’anno 2012 sarà effettuato in sede di perequazione per l’anno 2013, si è proceduto per intanto alla rideterminazione, sulla base della predetta percentuale del 2,7 per cento, del massimale di retribuzione pensionabile con l’aliquota del 2 per cento annuo e delle fasce pensionabili con le aliquote di rendimento decrescenti di cui alla tabella allegata alla legge 11 marzo 1988, n. 67, e all’articolo 12 del Dlgs n. 503 del 30 dicembre 1992. Sulla base del trattamento minimo di pensione per l’anno 2012, quale risulta con l’applicazione dell’aumento di perequazione del 2,7 per cento (euro 481,00 mensili), si è proceduto altresì alla rideterminazione del minimale retributivo per l’accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione, a norma dell’articolo 7, comma 1, della legge n. 638 dell’11 novembre 1983, e dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 389 del 7 dicembre 1989. Resta comunque fermo che il trattamento minimo per l’anno 2012 viene erogato nella misura risultante sulla base del coefficiente di perequazione automatica del 2,6 per cento stabilita con decreto ministeriale 18 gennaio 2012, salvo conguaglio in sede di perequazione per l’anno 2013. Sono stati rideterminati i limiti di reddito relativi all’anno 2012 ai fini della riduzione percentuale delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità a norma dell’articolo 1, commi 41 e 42, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995. È stato infine aggiornato il massimale di retribuzione imponibile di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, utilizzato per il calcolo del contributo di solidarietà di cui all’articolo 67 della legge n. 488 del 1999. Si precisa che i limiti di reddito per l’integrazione al minimo e per le pensioni sociali potranno essere adeguati soltanto in occasione dell’aggiornamento degli importi del trattamento minimo e della pensione e assegno sociale che viene effettuato normalmente in occasione del rinnovo delle pensioni per l’anno successivo, con il conguaglio tra perequazione provvisoria e definitiva. Si comunica che le procedure di calcolo delle pensioni sono aggiornate sulla base dei dati rideterminati con l’applicazione della predetta percentuale di perequazione automatica del 2,7 per cento accertata dall’Istat per l’anno 2012. Si trasmettono in allegato 1 le tabelle aggiornate sulla base della percentuale di variazione del 2,7 per cento, in sostituzione delle tabelle F, G, O, R, S e T trasmesse all’allegato 2 della circolare n. 10 del 2012 (Rinnovo delle pensioni per l’anno 2012).

47


NOVITÀ Circolari

Guida alle Pensioni IL SOLE 24 ORE

CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella F 1 - LIMITI DI REDDITO Ammontare dei redditi Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio

Allegato 1

Percentuale di riduzione 25 per cento dell’importo della pensione 40 per cento dell’importo della pensione 50 per cento dell’importo della pensione

2 - IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO Anno

2011

2012

Ammontare dei redditi Fino a € 18.265,65 oltre € 18.265,65 fino a € 24.354,20 oltre € 24.354,20 fino a € 30.442,75 oltre € 30.442,75 Fino a € 18.759,00 oltre € 25.012,00 fino a € 31.265,00 oltre € 18.759,00 fino a € 25.012,00 oltre € 31.265,00

Percentuale di riduzione Nessuna 25 per cento 40 per cento 50 per cento Nessuna 25 per cento 40 per cento 50 per cento

FASCE DI RETRIBUZIONE E REDDITO PENSIONABILI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI CON DECORRENZA NELL’ANNO 2012 - Tabella G 1 - LIMITI DI REDDITO Ammontare dei redditi Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio. Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio.

Anno 2011

2012

2 - IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO Ammontare dei redditi Fino a € 24.354,20 oltre € 24.354,20 2011 fino a € 30.442,75 oltre € 30.442,75 Fino a € 25.012,00 oltre € 25.012,00 fino a € 31.265,00 oltre € 31.265,00

Percentuale di riduzione 25 per cento dell’importo dell’assegno 50 per cento dell’importo dell’assegno

Percentuale di riduzione Nessuna 25 per cento 50 per cento Nessuna 25 per cento 50 per cento

FASCE DI RETRIBUZIONE E REDDITO PENSIONABILI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI CON DECORRENZA NELL’ANNO 2012 - Tabella O N. 4 - Aprile 2012

1 - ANZIANITÀ MATURATE AL 31 DICEMBRE 1992 Fasce di retribuzione e di reddito Importo annuo Fino a € 44.204,00

48

Aliquote percentuali di rendimento

Annua per 40 Mensile per ogni Importo anni di anzianità settimana di anzianità settimanale contributiva contributiva 850,08 80 0,00153846

Pensione corrispondente all’importo massimo della fascia con 40 anni di anzianità contributiva Importo annuo

Importo mensile

35.363,25

2.720,25


Guida alle Pensioni

NOVITÀ Circolari

IL SOLE 24 ORE

Oltre € 44.204,00 Fino a € 58.791,32 (fascia di € 14.587,32) Oltre € 58.791,32 Fino a € 73.378,64 (fascia di € 14.587,32) Oltre € 73.378,64

850,08 1.130,60 280,53 1.130,60 1.411,13 280,53 1.411,13

60

0,0011538

8.752,12

673,24

50

0,000961538

7.293,78

561,06

40

0,00076923

2 - ANZIANITÀ ACQUISITE DAL 1° GENNAIO 1993 Fasce di retribuzione e di reddito

Importo annuo Fino a € 44.204,00 Oltre € 44.204,00 Fino a € 58.791,32 (fascia di € 14.587,32) Oltre € 58.791,32 Fino a € 73.378,64 (fascia di € 14.587,32) Oltre € 73.378,64 Fino a € 83.987,60 (fascia di € 10.330,08) Oltre € 83.987,60

Aliquote percentuali di rendimento

Annua per 40 Mensile per ogni Importo di anzianità settimana di anzianità settimanale anni contributiva contributiva 850,08 80 0,00153846 850,08 1.130,60 64 0,001230769 280,53 1.130,60 1.411,13 54 0,001038461 280,53 1.411,13 1.615,15 44 0,000846153 204,02 1.615,15 36 0,000692307

Pensione corrispondente all’importo massimo della fascia con 40 anni di anzianità contributiva Importo annuo

Importo mensile

35.363,25

2.720,25

9.335,95

718,15

7.877,22

605,94

4.668,04

359,08

MASSIMALE DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE - Tabella R Articolo 2, comma 18, legge n. 335/1995 Anno 2011 2012

Massimale di retribuzione pensionabile 93.622,00 96.149,00

MINIMALE RETRIBUTIVO PER L’ACCREDITO DEI CONTRIBUTI AI FINI DEL DIRITTO DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE - Tabella S Articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638; articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389 mensile del trattamento Anno Importo minimo di pensione

Percentuale di ragguaglio della pensione

Minimale retributivo settimanale

Minimale retributivo annuo

2011

468,35

40

187,34

9.741,68

2012

481,00

40

192,40

10.004,80

Anno 2011

Minimale retributivo 9.741,68

Massimale retributivo 170.657,00

Tetto pensionabile 43.042,00

2012

10.004,80

175.265,00

44.204,00

N. 4 - Aprile 2012

MINIMALE E MASSIMALE RETRIBUTIVO EX INPDAI - Tabella T Articolo 6 della legge n. 967/1953; articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995; articolo 3, comma 7, Dlgs n. 181/1997

49


NOVITÀ Normativa

Guida alle Pensioni IL SOLE 24 ORE

Rivalutato il beneficio per gli orfani delle vittime del terrorismo Gli orfani delle vittime decedute in conseguenza di atti di terrorismo e di stragi di tale matrice, che siano stati già collocati in pensione alla data del 1° gennaio 2010 hanno diritto a una somma corrispondente alla rata mensile del trattamento pensionistico in godimento al 1° gennaio 2010 moltiplicata per il coefficiente indicato nell’alle­ gata tabella A al Dl 22 dicembre 2010. Il Ministero del lavoro con decreto del 15 febbraio 2012 ha provveduto a rideterminare i coefficienti da applicare alla rata di pensione di cui sono beneficiari, secondo i seguenti parametri basati sull’importo mensile della pensione: Rata mensile di pensione Fino a 2.000 euro Da 2.001 a 3.000 euro Da 3.001 a 4.000 euro Oltre 4.000 euro

Coefficiente 15 10,50 8,25 6

Il testo del decreto MINISTERO DELL’INTERNO - DECRETO 15 FEBBRAIO 2012 (G.U. 16 MARZO 2012, N. 64) Oggetto: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). Art. 1 Ai soggetti di cui all’art. 1 del decreto interministeriale del 22 dicembre 2010 è erogata una somma corrispondente alla rata mensile del trattamento pensionistico in godimento al 1° gennaio 2010, moltiplicata per il coefficiente indicato nell’allegata tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto. Dall’importo dovrà essere detratto quanto già liquidato dagli enti previdenziali secondo le modalità stabilite nel decreto interministeriale in data 22 dicembre 2010. Nel caso in cui il beneficiario sia titolare di più trattamenti pensionistici, il coefficiente è applicato alla rata di trattamento diretto di maggiore importo. Tabella «A»

N. 4 - Aprile 2012

50

1 2 3 4

Rata mensile pensione (C1) Fino a € 2.000 Da 2.001 a 3.000 Da 3.001 a 4.000 Da 4.001 oltre

Coefficiente di calcolo (C2) 15 10,50 8,25 6


Guida alle Pensioni

LAVORO AUTONOMO

IL SOLE 24 ORE

Lavoro autonomo N. 4 - Aprile 2012

51


LAVORO AUTONOMO Ricongiunzione

Guida alle Pensioni IL SOLE 24 ORE

La ricongiunzione dei professionisti alla prova del tasso di interesse Enrico Brandi Esperto in materia previdenziale

Nell’ambito della procedura prevista dall’art. 4 della legge n. 45/1990 in materia di ricongiunzione di periodi assicurativi a fini previdenziali per liberi professionisti, qualora l’assicurato abbia chiesto la rateizzazione delle somme da versare, l’interesse composto dovuto va riferito al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo dell’anno precedente alla domanda di rateazione, rispondendo tale soluzione all’esigenza dell’assicurato di conoscere con esattezza quanto dovuto anche a detto titolo e di preservare ­ alla data per il pagamento in unica soluzione, coincidente con il termine ultimo per la presentazione della domanda di rateazione ­ il potere d’acquisto della somma posta a carico del richiedente la ricongiunzione. Con questa decisione la Cassazione 17 gennaio 2012, n. 566 ha confermato il suo orientamento (Cass. 2499/2008) dando torto a chi sosteneva che l’anno da prendere a riferimento per individuare il tasso di variazione dell’indice dei prezzi al consumo è quello della presentazione della domanda di ricongiunzione.

La questione affrontata dalla Corte di Cassazione con sentenza 17 gennaio 2012, n. 566 riguarda la ricongiunzione, chiesta da un ragioniere, dei contributi versati in passato presso l’Inps, verso la Cassa di previdenza di categoria a cui era iscritto. La Cassazione si preoccupa in particolare, con la predetta decisione, di bilanciare i comportamenti dilatori delle gestioni pensionistiche nel caso in cui agiscano in maniera da prolungare i termini tra la domanda di ricongiunzione e la comunicazione all’interessato del relativo onere economico. Corrisponde infatti allo scopo della legge, di salvaguardare il potere d’acquisto della somma non versata in una unica soluzione, ancorando il tasso di interesse alla variazione dei prezzi verificatasi nell’anno precedente la data della prevista presentazione della domanda di rateizzazione ai sensi della medesima norma di legge.

Il tasso Inps Quasi in parallelo l’Inps ha emanato la consueta circolare annuale (Inps, circolare 12 marzo 2012, n. 34) con la quale ha individuato i coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso dell’anno 2011, aggiornati in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’Istat per il 2010. In questo caso succede l’inverso rispetto a prima, il lavoratore cioè, dopo avere svolto dei periodi di lavoro presso una Cassa professionale, si è iscritto all’Inps e ha deciso di ricongiungere in quest’ultimo ente previdenziale le contribuzioni a suo tempo versate nella Cassa. Se l’onere comunicato dall’Inps non viene estinto con un unico versamento, l’assicurato può scegliere di effettuare la rateazione dello stesso. La tabella allegata alla circolare n. 34/2012 indica i coefficienti che, a seconda del numero di rate, individuano la rata mensile da pagare. Prima di vedere un esempio riepiloghiamo i criteri per la ricongiunzione onerosa quando siano coinvolti periodi accreditati presso le Casse professionali in base alla disciplina della legge 45/1990. N. 4 - Aprile 2012

52

Ricongiunzione da Casse professionali a Inps: le situazioni previste dalla legge 1° Caso. Il caso riguarda chi, avendo maturato periodi Se c’è coincidenza di più periodi coperti da contribudi iscrizione come libero professionista presso una delle zione, sono da considerare utili solo quelli relativi ad Casse previdenziali, non abbia compiuto l’età pen- effettiva attività lavorativa. In mancanza di questo sionabile e sia iscritto presso una forma previdenziale criterio, è utile la contribuzione di importo più elevaobbligatoria per lavoratori dipendenti o autonomi, chie- to, fatto salvo il diritto al rimborso della contribuzione da di trasferire i contributi dalla Cassa professionale alla non tenuta in considerazione e, per i contributi volontari, gestione previdenziale presso cui è attualmente iscritto. il diritto allo scomputo del corrispondente importo dall’onere di ricongiunzione.


Guida alle Pensioni IL SOLE 24 ORE

LAVORO AUTONOMO Ricongiunzione

2° Caso. Il secondo caso riguarda invece coloro che hanno già compiuto l’età pensionabile (65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne o età diversa a seconda delle regole della gestione accentrante).

La ricongiunzione, ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione, può essere richiesta in alternativa, presso una gestione nella quale si possano far valere almeno 10 anni di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata, anche quindi in una gestione a cui si è stati iscritti in passato. Ad esempio un avvocato di 66 anni attualmente iscritto alla Cassa forense con una contribuzione accreditata di 6 anni, è stato iscritto all’Inps (Fpld) in passato e ha accreditato 13 anni di contributi. In questa ipotesi è possibile chiedere la ricongiunzione all’Inps dei 6 anni accreditati alla Cassa forense. 3° Caso. Un terzo caso, è quello del libero professio- Può chiedere all’Inps, ai fini di ottenere un supplenista iscritto in una delle casse professionali e mento della pensione in godimento, la ricongiunzione titolare di pensione di anzianità nell’Ago, ovvero in del periodo assicurativo maturato presso la cassa cui una delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi. è iscritto successivamente alla liquidazione della pensione.

Regole comuni per la ricongiunzione - La prima regola generale è che le norme applicabili per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa. La facoltà di ricongiunzione può essere esercitata una sola volta, da parte dell’assicurato salvo che il richiedente non possa far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno 10 anni, di cui almeno 5 anni di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata. La tempistica (art. 4, legge n. 45/1990) La gestione previdenziale presso cui si intende accentrare la posizione assicurativa chiede, entro 60 giorni dalla data della domanda di ricongiunzione, alla gestione o alle gestioni interessate tutti gli elementi necessari o utili per la costituzione della posizione assicurativa e la determinazione dell’onere di riscatto. La gestione che trasferisce i contributi effettua tale comunicazione entro 90 giorni dalla data della richiesta. Entro 180 giorni dalla data della domanda, la gestione accentrante comunica all’interessato l’ammontare dell’onere a suo carico nonché il prospetto delle possibili rateizzazioni. Qualora la relativa somma non sia versata, in tutto o almeno per la parte corrispondente alle prime tre rate, alla gestione di cui sopra entro i 60 giorni successivi alla ricezione della comunicazione, o non sia presentata entro lo stesso termine la domanda di rateazione s’intende che l’interessato abbia rinunciato alle facoltà di ricongiunzione.

N. 4 - Aprile 2012

Calcolo dell’onere - Sia che la ricongiunzione sia da Casse professionali all’Inps o da Inps a Casse professionali le regole per il calcolo e il versamento degli oneri sono comuni (art. 2, legge n. 45/1990). Per i periodi da ricongiungere precedenti all’1.1.1996 si applicano le regole del sistema retributivo basate sulla individuazione della riserva matematica. La gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l’ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell’interesse composto al tasso annuo del 4,50%. La gestione presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente la somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica (determinata in base all’art. 13, legge n. 1338 del 12.8.1962), necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative. Per i periodi post 1996 da ricongiungere nella gestione previdenziale accentrante il calcolo è «contribu­ tivo» applicando l’ aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella misura prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta alla gestione pensionisti­ ca dove opera il riscatto stesso. Per il calcolo dell’onere, la retribuzione cui va applicata la predetta aliquota contributiva è quella inerente ai dodici mesi meno remoti, andando a ritroso dalla data della domanda, per i quali sia stata versata dal datore di lavoro la contribuzione obbligatoria dovuta al Fondo.

53


LAVORO AUTONOMO Ricongiunzione

Guida alle Pensioni IL SOLE 24 ORE

ESEMPIO DI CALCOLO Un lavoratore di 40 anni ha maturato, prima del 1996, 2 anni presso una Cassa professionale versando contributi previdenziali che, rivalutati (4,5%), ammontano a 5.610 euro. Nel 2002 viene assunto in qualità di lavoratore dipendente e iscritto al Fpld Inps. Nel 2012 chiede la ricongiunzione dei 2 anni versati alla Cassa stessa. 1) 104 contributi settimanali maturati nella Cassa 2) 520 contributi settimanali maturati nel Fpld 3) Retribuzione media settimanale al momento della domanda: 820 euro. 820 (Retribuzione media settimanale) x 520 (contributi accreditati gest. Accentrante) = 426.400 x 0,00153846 = 655,97 (pensione spettante tenendo conto dei soli contributi della gestione Inps Fpld) Contributi accreditati nella gestione Inps accentrante: 520 più quelli come professionista, totale 624 820 x 624 = 511.680 x 0,00153846 = 787,17 (pensione mensile che tiene conto di tutti i contributi unificati) 787,17- 655,97 = 131,20 x 13 = 1.705,60 (che rappresenta il beneficio pensionistico annuo derivante dalla ricongiunzione). Tale importo finale va moltiplicato per il coefficiente previsto in funzione del sesso, età e anzianità contributiva nella tabella di cui al D.M. 31.8.2007. Quindi: 1.705,60 x 14,7597 = 25.174,14 da cui vanno sottratti i contributi trasferiti pari a 5.610 euro. L’onere sarà pari alla differenza tra le due somme ossia 25.174,14 - 5.610 = 19.564,14 rateizzabili. Il pagamento di tale somma di ricongiunzione a carico del richiedente può essere rateizzato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’Istat con riferimento al periodo di 12 mesi che termina al 31 dicembre dell’anno precedente. Nel caso proposto le rate potranno essere al massimo 12 in considerazione del fatto che i mesi ricongiunti sono 24 (due anni). Nella Tabella bisogna dunque individuare il coefficiente corrispondente alle 12 rate e cioè 0,101226516. Pertanto l’ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare l’onere, al tasso annuo composto del 2,7%, sarà pari a 1.980,41 euro. Ricordiamo che l’onere di ricongiunzione è interamente deducibile dal reddito dell’interessato. Un altro esempio può essere riferito ad una donna iscritta dal 1997 al 2001 in una Cassa professionale. Nel 2005 si iscrive al Fpld dell’Inps. Si tratta di un assicurato soggetto al sistema contributivo che potrebbe essere interessato a ricongiungere nell’Inps i contributi dei 4 anni come professionista anziché totalizzarli, perché sa già di non poter maturare lunghi periodi di lavoro e punta alla pensione anticipata in un’unica gestione con 20 anni di contributi a 63 anni di età. Con la totalizzazione dovrebbe raggiungere 20 anni e 65 anni di età, o 40 anni di contributi. Nel 2012 chiede la ricongiunzione sulla base di una retribuzione degli ultimi 12 mesi di 35.000 euro annui. L’onere è pari al 32,70% di 35.000 ossia 11.445 euro da moltiplicare per i 4 anni da trasferire e quindi 45.780 euro rateizzabili in 24 rate (metà di 48 mesi che sono i periodi da ricongiungere). La rata mensile sarà pari a 1.960,95 euro.

Il testo della circolare INPS - CIRCOLARE 12 MARZO 2012, N. 34

N. 4 - Aprile 2012

54

Oggetto: Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti ai sensi della legge n. 45 del 5.3.1990. Rateizzazione oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel 2012. Sommario: i piani di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione, relativi a domande presentate nel corso del corrente anno 2012, in applicazione del comma 3 dell’art. 2 della legge in oggetto, devono essere predisposti in base ai coefficienti riportati nelle allegate tabelle. Con la circolare n. 54 del 16.3.2011 sono state fornite le tabelle dei coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso dell’anno


Guida alle Pensioni

LAVORO AUTONOMO Ricongiunzione

IL SOLE 24 ORE

2011, aggiornati in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’Istat per il 2010, come previsto dal comma 3 dell’art. 2 della legge n. 45/1990. Ai fini della predisposizione dei piani di ammortamento degli oneri relativi alle domande di ricongiunzione presentate nel corrente anno 2012, sono state aggiornate le tabelle allegate alla circolare n. 54 del 16.3.2011 in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’Istat per il 2011, pari al 2,7%. Tanto premesso, si allegano: q le istruzioni per il corretto uso delle tabelle (all. 1); q la tabella I/2012 - Ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto del 2,7% il capitale unitario da 2 a 120 mensilità (all. 2); q la tabella II/2012 - Coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima dell’estinzione del debito al tasso annuo del 2,7% (all.3). Allegato 1 Istruzioni ed esempi a) Determinazione della rata di ammortamento mensile nel caso di concessione della dilazione di pagamento dell’onere di ricongiunzione. L’importo della rata si determina moltiplicando l’ammontare del debito da rateizzare per il coefficiente riportato nella tabella I/2012 in corrispondenza del numero delle rate mensili concesse per l’ammortamento. b) Determinazione del debito residuo da versare in unica soluzione nel caso in cui i pagamenti rateali vengano sospesi prima dell’estinzione del debito. Il coefficiente per la determinazione del debito residuo deve essere ricercato nella tabella II/2012 in corrispondenza del numero delle rate che l’assicurato avrebbe dovuto ancora pagare per perfezionare l’operazione di ricongiunzione, numero di rate che è ricavato come differenza fra il numero delle rate mensili originariamente concesse ed il numero di mensilità già corrisposte. La somma da versare, riferita alla data di scadenza dell’ultima rata pagata, si determina moltiplicando l’importo della rata per il coefficiente sopra indicato. Allegato 2 Tab. I/2012 - Ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto del 2,7% un capitale unitario da 2 a 120 mensilità Importo mensile della rata 0,501667587 0,334816181 0,251390684 0,201335550 0,167965598 0,144130035 0,126253466 0,112349559 0,101226516 0,092125919 0,084542157 0,078125190 0,072624992 0,067858209 0,063687324 0,060007181 0,056735988 0,053809174

Numero rate 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Importo mensile della rata 0,025545510 0,024964556 0,024410642 0,023881925 0,023376724 0,022893507 0,022430869 0,021987525 0,021562294 0,021154088 0,020761907 0,020384825 0,020021988 0,019672605 0,019335941 0,019011316 0,018698096 0,018395690 0,018103550

Numero rate 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Importo mensile della rata 0,013503998 0,013353684 0,013207002 0,013063823 0,012924022 0,012787481 0,012654089 0,012523738 0,012396325 0,012271753 0,012149928 0,012030759 0,011914163 0,011800056 0,011688360 0,011578999 0,011471902 0,011366998 0,011264223

N. 4 - Aprile 2012

Numero rate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

55


LAVORO AUTONOMO Ricongiunzione

Numero rate 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Importo mensile della rata 0,051175083 0,048791897 0,046625401 0,044647332 0,042834137 0,041166030 0,039626270 0,038200597 0,036876788 0,035644304 0,034494013 0,033417960 0,032409187 0,031461577 0,030569732 0,029728873 0,028934752 0,028183578 0,027471962 0,026796859 0,026155533

Guida alle Pensioni IL SOLE 24 ORE

Numero rate 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Importo mensile della rata 0,017821161 0,017548044 0,017283751 0,017027861 0,016779980 0,016539740 0,016306791 0,016080809 0,015861485 0,015648530 0,015441671 0,015240651 0,015045227 0,014855167 0,014670256 0,014490286 0,014315063 0,014144402 0,013978128 0,013816073 0,013658080

Numero rate 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

Importo mensile della rata 0,011163511 0,011064801 0,010968035 0,010873155 0,010780109 0,010688842 0,010599305 0,010511449 0,010425228 0,010340596 0,010257511 0,010175930 0,010095813 0,010017121 0,009939817 0,009863864 0,009789228 0,009715875 0,009643772 0,009572888 0,009503192

Allegato 3 Tab. II/2012 - Coefficienti per la determinazione del debito residuo nel caso di sospensione del versamento della rate mensili prima dell’estinzione del debito al tasso annuo del 2,7%

N. 4 - Aprile 2012

56

Rate residue 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Coefficiente 0,997782302 1,993351824 2,986713473 3,977872146 4,966832728 5,953600094 6,938179107 7,920574622 8,900791480 9,878834513 10,854708541 11,828418376 12,799968816 13,769364650 14,736610657 15,701711604 16,664672249 17,625497337 18,584191606

Rate residue 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Coefficiente 39,145822107 40,056790791 40,965739220 41,872671877 42,777593231 43,680507742 44,581419861 45,480334030 46,377254678 47,272186226 48,165133087 49,056099661 49,945090340 50,832109506 51,717161531 52,600250778 53,481381599 54,360558339 55,237785329

Rate residue 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Coefficiente 74,052143400 74,885700398 75,717408819 76,547272761 77,375296315 78,201483564 79,025838578 79,848365421 80,669068149 81,487950805 82,305017427 83,120272042 83,933718667 84,745361314 85,555203983 86,363250665 87,169505343 87,973971992 88,776654576


Guida alle Pensioni

LAVORO AUTONOMO Ricongiunzione

IL SOLE 24 ORE

Rate residue 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Coefficiente 19,540759780 20,495206574 21,447536694 22,397754832 23,345865674 24,291873892 25,235784150 26,177601099 27,117329382 28,054973632 28,990538470 29,924028508 30,855448346 31,784802576 32,712095779 33,637332526 34,560517377 35,481654882 36,400749583 37,317806008 38,232828680

Rate residue 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Coefficiente 56,113066895 56,986407351 57,857811001 58,727282141 59,594825056 60,460444023 61,324143308 62,185927169 63,045799853 63,903765600 64,759828637 65,613993185 66,466263454 67,316643644 68,165137948 69,011750548 69,856485616 70,699347317 71,540339805 72,379467226 73,216733715

Rate residue 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

Coefficiente 89,577557053 90,376683369 91,174037465 91,969623270 92,763444706 93,555505686 94,345810113 95,134361884 95,921164885 96,706222994 97,489540081 98,271120007 99,050966626 99,829083779 100,605475304 101,380145026 102,153096765 102,924334331 103,693861524 104,461682138 105,227799957

N. 4 - Aprile 2012

57


GUIDA PRATICA RAPPORTO DI LAVORO a cura di Alberto Bosco e Gabriele Bonati con la collaborazione di G. Falasca, J. Tschoell, L. Vichi, P. Sanna, P. di Nunzio Organica, completa e aggiornata alla luce della normativa, della giurisprudenza e della prassi più recenti e importanti Guida Pratica Frizzera Rapporto di Lavoro – in un’esposizione ragionata rivolta all’immediata soluzione dei problemi operativi – è lo strumento indispensabile di Sistema Frizzera24 per conoscere e gestire correttamente tutte le tipologie di lavoro riconducibili alla prestazione subordinata e parasubordinata e punto di riferimento per tutte le figure professionali quotidianamente tenute al corretto assolvimento degli adempimenti previsti per la costituzione, lo svolgimento e la risoluzione del rapporto di lavoro.

IN OFFERTA -10%

Pagg. 428 – e 39,00

e 35,10 invece di e 39,00 Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali. Trova quella più vicina all’indirizzo www.librerie.ilsole24ore.com

18483

BUONO D’ORDINE

CODICE CAMPAGNA

, desidero acquistare il volume: GUIDA PRATICA RAPPORTO DI LAVORO (cod. 7995) a € 35,10 anziché € 39,00 Importo fiscalmente deducibile in quanto strumento professionale (artt. 54-56 del nuovo TUIR) COME ACQUISTARE

DATI ANAGRAFICI

CON BOLLETTINO POSTALE* Allego al presente Buono d’Ordine la fotocopia del versamento sul C/C Postale n. 31482201 intestato a Il Sole 24 ORE S.p.A. IMPORTANTE: indicare sempre sul bollettino la causale del versamento.

CON CONTRASSEGNO* Al momento di ricevere la merce *In entrambi i casi inviare il coupon scegliendo la seguente opzione VIA FAX Inviare il coupon compilato al numero 02 o 06 30225402 VIA MAIL Il coupon compilato può essere inviato in PDF anche all’indirizzo: fax.5402@ilsole24ore.com ON LINE All’indirizzo www.shopping24.it

COGNOME NOME RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO CAP TELEFONO

PROV. CELLULARE

E-MAIL PARTITA IVA

Servizio Clienti Libri: tel. 02 o 06 3022.5680 - e mail: servizioclienti.libri@ilsole24ore.com

CITTÀ

ATTENZIONE! CAMPI OBBLIGATORI

CODICE FISCALE

Clausola contrattuale: la sottoscrizione dell’offerta dà diritto a ricevere offerte di prodotti e servizi di Gruppo 24 Ore. Se non desidera riceverle, barri la casella qui accanto ❏ Informativa ex D.Lgs. 196/03: Il Sole 24 ORE S.p.A., Titolare del trattamento, raccoglie presso dell’art. 7 D.lgs 196/’03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, ecc) rivolgendosi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Generale dell’Area Professionale presso Il Sole 24 ORE S.p.A. - Database Marketing Via Carlo Pisacane 1, 20016 e a società esterne che svolgono attività connesse all’evasione dell’ordine e all’eventuale invio di nostro materiale promozionale. Consenso:


Guida alle Pensioni

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

IL SOLE 24 ORE

Previdenza complementare N. 4 - Aprile 2012

59


PREVIDENZA COMPLEMENTARE Fondo Fonte

Guida alle Pensioni IL SOLE 24 ORE

Il Fondo pensione Fon.Te Giovanni Munarini Consulente della Società Bruni, Marino & C Srl

Soggetti che possono iscriversi N. 4 - Aprile 2012

60

Sede legale: piazza G.G. Belli, 2 - 00153 - Roma Sede operativa: via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 - Roma Telefono: 06/58303558 Call Center: 199.28.08.08 Fax: 06/5809074 E-mail: callcenter@fondofonte.it Sito web: www.fondofonte.it Possono aderire a Fon.Te i lavoratori assunti a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che part time), ovvero a tempo determinato o stagionali (a condizione che l’attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 3 mesi nell’arco dell’anno), dipendenti da aziende che applicano i seguenti Contratti: q Ccnl del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi; q Ccnl per i dipendenti da aziende del settore Turismo (compresi il Ccnl per i dipendenti delle aziende appartenenti alla Associazione Italiana Catene alberghiere, il Ccnl per i dipendenti del settore Industria Turistica ed il Ccnl per i dipendenti del settore delle Aziende Termali); q Ccnl per i dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata, sottoscritto da Assvigilanza, Assovalori, Univ; q Ccnl per i dipendenti delle Imprese di Pulizia sottoscritto da Fnip/Confcommercio; q Ccnl Studi Professionali; q Ccnl Agenzie Immobiliari sottoscritto da Fiaip e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltcs-Uil; q Ccnl per le aziende artigiane; q Ccnl per le Imprese private operanti nella distribuzione, recapito e dei servizi postali (in questo caso, però i destinatari sono solo i dipendenti assunti a tempo indeterminato non in prova con almeno tre mesi di anzianità); q Ccnl per le Farmacie private. Anche Fon.Te, come ormai molti altri Fondi pensione di categoria, consente l’adesione anche ai familiari a carico degli iscritti, i quali conservano il diritto di rimanere iscritti al Fondo anche dopo la perdita dei requisiti di partecipazione da parte del soggetto cui sono fiscalmente a carico.

Modalità di adesione

Recapiti utili

Il Fondo pensione Fon.Te nasce come forma pensionistica complementare di riferimento per i Ccnl del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi; ha successivamente incorporato i Fondi pensione PreviProf (dipendenti di studi professionali), Marco Polo (Turismo) e Artifond (dipendenti di imprese artigiane), ampliando così il proprio bacino di riferimento.

È possibile aderire a Fon.Te con due modalità: in primo luogo, compilando il modulo di adesione, che può essere scaricato dal sito internet www.fondofonte.it, ovvero per effetto del c.d. «silenzio - assenso». Infatti ogni lavoratore, all’atto dell’assunzione in una delle aziende che applicano i Ccnl di cui sopra, ha sei mesi di tempo per decidere di non destinare il suo trattamento di fine rapporto alla previdenza complementare (o di destinarlo ad una forma pensionistica di sua scelta, anche diversa da Fon.Te): se non viene manifestata alcuna volontà entro il termine di sei mesi dall’assunzione, a partire dal settimo mese il Tfr viene destinato automaticamente a Fon.Te (per la precisione, viene versato sul Comparto Garantito), con conseguente adesione «tacita» del dipendente al Fondo pensione (le regole sono leggermente diverse nel caso in cui il lavoratore abbia già aderito alla previdenza complementare in relazione a precedenti rapporti di lavoro, nel qual caso è vincolato alla scelta precedentemente compiuta, salvo che non eserciti in riscatto integrale della posizione individuale maturata). La scelta relativa al Tfr deve essere effettuata compilando il Modulo ministeriale Tfr2, che pure è reperibile sul sito web del Fondo e che deve essere consegnata all’azienda (una copia del Modulo è però controfirmata dal datore di lavoro e rilasciata al lavoratore per ricevuta). L’adesione «tacita» è però più svantaggiosa rispetto a quella esplicita per almeno due motivi:


Guida alle Pensioni

Modalità di adesione

IL SOLE 24 ORE

PREVIDENZA COMPLEMENTARE Fondo Fonte

innanzi tutto, perché in questo caso non è previsto un contributo a carico del datore di lavoro, e, in secondo luogo, perché l’aderente di “prima occupazione” anteriore al 28 aprile 1993 deve necessariamente versare al Fondo il 100% del Tfr che maturerà da quel momento in avanti (mentre in caso di adesione «esplicita» può anche optare per una percentuale minore – vedi box successivo). Anche il lavoratore che ha aderito tramite «silenzio – assenso» può peraltro decidere di iniziare a versare il contributo a suo carico, cessando così di essere «silente» ed acquistando il diritto da vedersi riconoscere, da quel momento in avanti, il contributo a carico dell’azienda. In ogni caso, all’atto della prima adesione di un dipendente a Fon.Te anche l’azienda deve iscriversi, anche tramite il sito web. L’obbligo contributivo a Fon.Te decorre dal mese di sottoscrizione del modulo di adesione da parte del lavoratore. In caso di adesione esplicita, sono previsti i seguenti versamenti, differenziati in base al settore contrattuale di appartenenza dell’azienda (abbiamo già visto che in caso di adesione «tacita» viene destinato al Fondo unicamente il 100% del Tfr maturando):

Contribuzione

Contributo lavoratore

Terziario distribuzione e servizi (commercio): 0,55% della retribuzione utile per il calcolo del tfr; Turismo (Federalberghi, Fipe, Faita, Fiavet), imp. sportivi: 0,55% della retribuzione utile per il calcolo del tfr. Ancef (commercio piante e fiori): 0,55% della retribuzione utile per il calcolo del Tfr; Prop. di fabbricati: 0,55% della retribuzione utile per il calcolo del Tfr; Aneioa (oggi Fruitimprese - associazione imprese ortofrutticole) - imprese di pulizia – videomedia Spa: 1% della retribuzione utile per il calcolo del Tfr (per le imprese di pulizia a base di calcolo è invece rappresentata dal minimo tabellare e contingenze); F.c. internazionale Milano: 0,55% della retribuzione utile per il calcolo del Tfr; Ccnl Anaste (associazione nazionale strutture terza età): 0,55% della retribuzione utile per il calcolo del Tfr; Ccnl studi professionali: 0,55% della retribuzione utile per il calcolo del Tfr; Turismo (Confesercenti), terme e vigilanza privata (Ccnl Assiv): 0,55% della retribuzione utile per il calcolo del Tfr; Terziario distribuzione e servizi (confesercenti): 0,55% della retribuzione utile per il calcolo del Tfr; Turismo (Ccnl Aica - Federturismo): 0,55% della retribuzione utile per il calcolo del Tfr;

N. 4 - Aprile 2012

Contributo azienda

Terziario distribuzione e servizi (Commercio): 1,55% della retribuzione utile per il calcolo del Tfr (1,05% per gli apprendisti); Turismo (Federalberghi, Fipe, Faita, Fiavet), Imp. sportivi: 0,55% della retribuzione utile per il calcolo del Tfr; Ancef (commercio piante e fiori): 0,80% della retribuzione utile per il calcolo del Tfr (1% dal 1° gennaio 2013); Prop. di fabbricati: 1,55% della retribuzione utile per il calcolo del Tfr; Aneioa (oggi FruitImprese - Associazione imprese ortofrutticole) - Imprese di pulizia Videomedia Spa: 1% della retribuzione utile per il calcolo del Tfr (per le imprese di pulizia a base di calcolo è invece rappresentata dal minimo tabellare e contingenze); F.C. Internazionale Milano: 1% della retribuzione utile per il calcolo del Tfr; Ccnl Anaste (Associazione nazionale strutture terza età): 1,05% della retribuzione utile per il calcolo del Tfr; Ccnl Studi professionali: 1,55% della retribuzione utile per il calcolo del Tfr; Turismo (Confesercenti), Terme e Vigilanza privata (Ccnl Assiv): 0,55% della retribuzione utile per il calcolo del Tfr; Terziario distribuzione e servizi (Confesercenti): 1,55% della retribuzione utile per il calcolo del Tfr (1,05% per gli apprendisti); Turismo (Ccnl Aica - Fedeturismo): 1,65% della retribuzione utile per il calcolo del Tfr; Agenzie immobiliari (Ccnl Fiaip): 1,55% della retribuzione utile per il calcolo del Tfr (1,05% per gli apprendisti); Ccnl artigiani (ad esclusione dell’edilizia): 1% della retribuzione rappresentata da minimi tabellari, contingenza e Edr; Ccnl per le imprese private operati nella distribuzione, recapito e dei sevizi portali: 1% della retribuzione tabellare ed indennità di contingenza; Icsc: 2,20% della retribuzione utile per il calcolo del Tfr (1,05% per gli apprendisti); Federfarm: 1,05% della retribuzione utile per il calcolo del Tfr; Vigilanza privata (Ccnl Assvigilanza, Assovalori e Univ) Ccl Soc. Canottieri Associazioni sportive e ricreative Cremona: 0,50% della retribuzione utile per il calcolo del Tfr.

61


N. 4 - Aprile 2012

62

Prestazioni pensionistiche

Contribuzione

PREVIDENZA COMPLEMENTARE Fondo Fonte

Guida alle Pensioni IL SOLE 24 ORE

Contributo lavoratore

Agenzie immobiliari (Ccnl Fiaip): 0,55% della retribuzione utile per il calcolo del tfr; Ccnl artigiani (ad esclusione dell’edilizia): 1% della retribuzione rappresentata da minimi tabellari, contingenza ed Edr; Ccnl per le imprese private operanti nella distribuzione, recapito e dei servizi postali: 1% della retribuzione tabellare ed indennità di contingenza; Icsc: 0,55%della retribuzione utile per il calcolo del Tfr; Federfarm: 0,55% della retribuzione utile per il calcolo del Tfr; Vigilanza privata (Ccnl Assvigilanza, Assovalori e Univ) Ccl Soc: Canottieri associazioni sportive e ricreative cremona: 0,50% della retribuzione utile per il calcolo del Tfr.

Tfr

Per i lavoratori di prima occupazione anteriore al 29.4.1993 è possibile versare solo una quota del proprio trattamento di fine rapporto, pari al 50% (16% per il Ccnl Artigiani ed il Ccnl Imprese private operanti nella distribuzione, recapito e dei servizi postali). Il lavoratore, su base volontaria, potrà elevare questa quota fino al 100%. Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 29.4.1993 (nonché per chi aderisce tramite «silenzio-assenso») è sempre dovuto il versamento del 100% del Tfr.

Il versamento delle contribuzioni avviene ogni trimestre, con disponibilità e valuta entro il 16 del mese successivo al trimestre di riferimento; le scadenze sono quindi le seguenti: q il 16 aprile, relativamente al primo trimestre dell’anno (mesi di gennaio, febbraio e marzo); q il 16 luglio, relativamente al secondo trimestre (mesi di aprile, maggio e giugno); q il 16 ottobre, relativamente al terzo trimestre (mesi di luglio, agosto e settembre); q il 16 gennaio, relativi al quarto trimestre dell’anno precedente (mesi di ottobre, novembre e dicembre). Se il 16 non è lavorativo, i versamenti devono essere effettuati con disponibilità e valuta entro il primo giorno lavorativo successivo. Il Fondo pensione raccomanda, affinché sia possibile rispettare i termini sopra indicati, che l’ordine di pagamento venga effettuato almeno 4 giorni lavorativi prima della scadenza prevista. Il lavoratore, comunque (ferme restando le aliquote contributive minime, necessarie per avere diritto al versamento a carico del datore di lavoro) ha la facoltà di incrementare il suo contributo scegliendo una diversa aliquota mediante la compilazione di un modulo disponibile sul sito web del Fondo. Il modulo deve essere consegnato al datore di lavoro ed una copia deve pervenire al Fondo pensione: è necessario ricordare, comunque, che la variazione deve giungere a Fon.Te entro il 30 settembre di ciascun anno perché possa avere effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo (lo stesso vale, evidentemente, qualora si scelga di diminuire la contribuzione volontaria). In alternativa, comunque, il lavoratore può anche decidere di effettuare versamenti aggiuntivi una tantum, facendo un bonifico direttamente al Fondo pensione e compilando l’apposito modulo. È anche possibile che sia il datore di lavoro ad impegnarsi a versare al fondo una contribuzione aggiuntiva rispetto a quella minima a suo carico prevista dagli accordi collettivi: in questo caso è necessario definire a livello aziendale (mediante regolamento o accordo) la misura di questa contribuzione aggiuntiva, dandone comunicazione scritta a Fon.Te ed allegando il testo del regolamento o dell’accordo aziendale; la stipula dell’accordo o del regolamento non è necessaria nel caso di versamenti datoriali una tantum. Il lavoratore può anche decidere di sospendere completamente la contribuzione a suo carico; in questo caso, però, la sospensione determina contestualmente anche la sospensione del versamento del contributo a carico del datore di lavoro. Il versamento del Tfr, invece, non può mai essere sospeso e, una volta che il lavoratore abbia deciso di incrementare la percentuale da destinare al Fondo, non può più chiedere di tornare alla percentuale minima. I requisiti per l’accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste da Fon.Te consistono nella maturazione del diritto alla pensione Inps in presenza di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari; in presenza di questi presupposti, l’aderente a Fon.Te può chiedere che la liquidazione avvenga: q in forma di capitale: in generale, questa erogazione è limitata al 50% del totale del montante maturato (mentre la parte restante deve essere percepita in forma di rendita): è invece possibile percepire l’intera prestazione in forma di capitale qualora convertendo il 70% del montante maturato si ottenga una rendita inferiore al 50% dell’assegno sociale ossia, per il 2011, inferiore a 2.789 euro annui. q in forma di rendita. Per i «vecchi» iscritti (ossia coloro che abbiano aderito ad una forma di previdenza complementare prima del 28 aprile 1993 e che non abbiano mai esercitato il riscatto integrale della posizione individuale maturata) è sempre possibile optare per una liquidazione integrale in forma di capitale, ma in alcuni casi ciò può comportare la necessità per l’iscritto di optare per la (meno favorevole) tassazione in vigore fino


Guida alle Pensioni

Prestazioni pensionistiche

L’iscritto ha facoltà di chiedere, anche prima del pensionamento, un’anticipazione dei capitali accantonati nel fondo pensione. Tuttavia, questa facoltà è soggetta a ben precisi limiti e può essere esercitata solo in presenza di determinate causali indicate tassativamente dalla legge. In particolare, l’aderente può ottenere un’anticipazione: 1. in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% del montante maturato, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; 2. dopo 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75% del montante maturato, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro ecc.; 3. decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30% del montante maturato, per la soddisfazione di ulteriori esigenze dell’iscritto. Non vengono comunque liquidate anticipazioni inferiori ad un determinato importo, che è stato fissato dal Fondo in 2.000 euro lordi (anche l’anticipazione, infatti, è sottoposta a prelievo fiscale). Le richieste di anticipazione devono essere presentate utilizzando i moduli predisposti dal Fondo per le singole tipologie e reperibili sul suo sito web, corredati dalla necessaria documentazione probatoria (tranne che per l’anticipazione «per ulteriori esigenze», per la quale non è richiesta la presentazione di alcuna documentazione di accompagnamento, a parte la fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale dell’aderente): tutta la regolamentazione relativa a questa materia è comunque riportata in un « Documento sulle anticipazioni» reperibile sul sito internet del Fondo. L’iscritto può reintegrare l’anticipazione versando somme eccedenti il limite annuo di deducibilità dei contributi (5.164,57 euro), che godono di un beneficio di carattere fiscale. In caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo (cessazione dell’attività lavorativa presso un’azienda che applica uno dei Ccnl di riferimento di Fon.Te, ovvero promozione dell’iscritto a Dirigente) l’aderente può: 1. trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa; 2. riscattare il 50% della posizione individuale maturata (nei casi particolari di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria); 3. riscattare l’intera posizione individuale maturata; è però necessario distinguere tra: q l’ipotesi in cui la cessazione dell’attività sia dovuta ad invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo ovvero qualora determini l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, ipotesi in cui il riscatto gode di un regime fiscale più favorevole; q tutti gli altri casi, in cui al riscatto si applica la tassazione (più sfavorevole) prevista dall’art. 14, comma 5 del Dlgs n. 252/2005; 4. mantenere la propria posizione individuale nel Fondo, anche in assenza di contribuzione. È possibile comunque chiedere il trasferimento ad altra forma pensionistica anche in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, a condizione che siano trascorsi almeno due anni dall’adesione: questo trasferimento, però, determina il venir meno dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro. In caso di decesso dell’aderente prima del pensionamento la posizione individuale dell’iscritto è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dall’aderente stesso; in mancanza resta acquisita al Fondo. Se invece il decesso interviene dopo il pensionamento, la rendita vitalizia si estingue, salvo che l’aderente abbia scelto una rendita reversibile (nel qual caso viene erogata nella percentuale prevista al reversionario designato dall’iscritto) ovvero la rendita «controassicurata».

N. 4 - Aprile 2012

al 31 dicembre 2006 anche per la parte di prestazione maturata dopo tale data. Per quanto riguarda le diverse tipologie di rendita, il Fondo prevede la possibilità di scegliere tra: q una rendita vitalizia immediata; q una rendita immediata certa e poi vitalizia, che dà diritto ad una rendita certa per un determinato periodo, pari a 5 o 10 anni, e successivamente ad una rendita vitalizia; q una rendita immediata reversibile, che dà diritto ad una rendita vitalizia fino a quando l’aderente è in vita, e successivamente è reversibile in tutto o in parte in favore della persona scelta dall’aderente e comunicata al Fondo; q una rendita “controassicurata”, che prevede in caso di decesso dell’iscritto la restituzione del capitale residuo ai beneficiari indicati dall’aderente: questo importo è rappresentato dalla differenza - se positiva - fra il premio versato, moltiplicato per il rapporto fra la rata di rendita in vigore per l’anno in corso e quella iniziale, e la rata di rendita in vigore moltiplicata per il numero delle rate già scadute; q una rendita vitalizia immediata con raddoppio in caso di non autosufficienza (Ltc - long term care): in pratica, viene erogata all’aderente una rendita, che aumenta però in caso di non autosufficienza e fintanto che permanga tale condizione. L’erogazione delle rendite avviene attraverso la Compagnia Fondiaria Sai Spa, con cui il Fondo pensione ha stipulato una convenzione.

Anticipazioni

PREVIDENZA COMPLEMENTARE Fondo Fonte

Trasferimenti e riscatti

IL SOLE 24 ORE

63


Linee di investimento

PREVIDENZA COMPLEMENTARE Fondo Fonte

Guida alle Pensioni IL SOLE 24 ORE

Attualmente Fon.Te prevede le seguenti quattro linee di investimento: q Comparto Garantito; q Comparto Bilanciato; q Comparto Crescita; q Comparto Dinamico. Inizialmente l’iscritto sceglie la linea di investimento alla quale intende destinare la sua contribuzione: in caso di mancata indicazione di questo dato, l’aderente viene collocato nel Comparto Bilanciato; in caso di adesione tacita, invece, il Tfr del lavoratore “silente” viene destinato nel Comparto Garantito (che prevede la restituzione del capitale rivalutato in base all’inflazione europea, limitatamente però ai casi di liquidazione dovuta a decesso, invalidità permanente, pensionamento o inoccupazione per un periodo superiore ai 48 mesi). È possibile comunque modificare il Comparto inizialmente prescelto, ricordando però che è necessario essere rimasti nel Comparto per almeno 12 mesi (questa regola non si applica, per cui è possibile scegliere un’altra linea di investimento anche prima che sia trascorso questo periodo minimo, in caso di adesioni «tacite» per effetto del silenzio - assenso). Fatto salvo questo limite, la variazione del Comparto di investimento può essere fatta in qualsiasi momento: per ragioni amministrative, però, se la richiesta perviene al Fondo entro il giorno 20 del mese la riallocazione viene effettuata con il valore quota dell’ultimo giorno del mese stesso; in caso contrario, l’operazione viene eseguita entro la fine del mese immediatamente successivo.

Spese

Rendimenti

Ecco i rendimenti dei Comparti di Fon.Te negli ultimi 3 anni.

N. 4 - Aprile 2012

64

Comparto

2009

2010

2011

Garantito

3,87%

1,06%

0,49%

Bilanciato

8,47%

3,86%

0,98%

Crescita

12,13%

3,91%

- 0,21%

Dinamico

17,93%

5,43%

- 1,31%

La partecipazione a Fon.Te comporta il pagamento di una commissione di adesione, differenziata in base al Ccnl di appartenenza dell’azienda; si tratta di: q 15,49 euro, di cui 11,88 a carico del datore di lavoro ed euro 3,61 a carico del lavoratore, per le Associazioni/Istituzioni aderenti all’Anaste; q negli altri casi, 15,50 euro di cui 11,88 a carico dell’azienda e 3,62 a carico del lavoratore (per le imprese di pulizia 7,75 euro a carico dell’azienda e 7,75 euro a carico del lavoratore); q 15,50 euro per l’adesione di familiari fiscalmente a carico. È poi prevista una quota associativa annua differenziata in base alla circostanza che: q l’associato abbia effettuato versamenti nel corso dell’anno: in questo caso, la quota annua è pari a 22 Euro, trattenuti in occasione del primo versamento di ogni anno ovvero dal primo versamento utile di competenza dell’anno; q l’aderente non versa contributi al Fondo (ad esempio, perché ha perso i requisiti di partecipazione a Fon.Te ma ha deciso di lasciare accantonata la propria posizione individuale nel Fondo), ipotesi nella quale la commissione ammonta a 10 Euro annui, prelevati dalla posizione individuale; q si tratti di un soggetto fiscalmente a carico, per il quale, la commissione è pari a 15 euro annui se vengono effettuati versamenti, diversamente a 10 euro. A differenza di altri fondi pensione negoziali, Fon.Te non applica invece costi in caso di richieste di anticipazioni, riscatti ecc. Dal patrimonio del Fondo sono inoltre prelevate le commissioni dovute ai gestori ed alla Banca depositaria (che quindi ricadono in percentuale sulla posizione individuale dei singoli iscritti in funzione del Comparto di appartenenza); nello specifico: q dal patrimonio del Comparto Garantito è prelevata una commissione dello 0,0575% per commissioni di gestione finanziaria, a cui si aggiunge uno 0,1425% per commissioni di garanzia; q per il Comparto Bilanciato la commissione di gestione è pari allo 0,1175% annuo del patrimonio del Comparto; q per il Comparto Crescita la commissione di gestione è pari allo 0,1400% annuo del patrimonio del Comparto; q infine, per il Comparto Dinamico le commissioni di gestione sono pari allo 0,1600% annuo del patrimonio del Comparto. A queste commissioni di gestione si aggiunge la commissione dovuta alla Banca depositaria, pari allo 0,0205% annuo.


Guida alle Pensioni IL SOLE 24 ORE

Gestione

Gestore amministrativo Gestore finanziario

Banca depositaria Aderenti al 31.12.2011

PREVIDENZA COMPLEMENTARE Fondo Fonte

Previnet Spa Comparto Garantito: q EurizonVita, con delega a Eurizon Capital Sgr; q Ina Assitalia Spa, con delega di gestione a Generali Investments Italy Spa. Comparto Bilanciato: q Credit Suisse A.M.; q Unipol Assicurazioni Spa, con delega, per alcune classi di attivitĂ , a J.P. Morgan; q Axa Investment Managers Paris; q Amundi Sa. Comparto Crescita: q Eurizon Capital Sgr. Comparto Dinamico: q Eurizon Capital Sgr. SocietĂ Generale Securities Services Spa 194.123

N. 4 - Aprile 2012

65


I LIBRI DI GUIDA AL LAVORO

I CONTRATTI COLLETTIVI di F. Balbi, C. Paiola

Il volume, aggiornato con le più importanti novità introdotte dai recenti accordi interconfederali e dall’art. 8 D.L. 13/2011 sulla contrattazione di prossimità, illustra la struttura delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni dei datori di lavoro per passare poi alla descrizione dei diversi livelli di contrattazione (nazionale, territoriale e aziendale), soffermandosi in particolare sul rapporto tra disciplina legislativa e contratto collettivo e tra questo e il contratto individuale. Il DVD-Rom allegato raccoglie l’archivio storico della contrattazione collettiva nazionale, dal 1984 fino a dicembre 2011, con il testo integrale di più di 2.500 tra contratti collettivi vigenti e previgenti, accordi sindacali e accordi interconfederali di oltre 280 settori.

IN OFFERTA -10%

Pagg. 188 – e 98,00

e 88,20 invece di e 98,00 Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali. Trova quella più vicina all’indirizzo www.librerie.ilsole24ore.com

18488

BUONO D’ORDINE

CODICE CAMPAGNA

, desidero acquistare il volume: I CONTRATTI COLLETTIVI (cod. 8127) a € 88,20 anziché € 98,00 Importo fiscalmente deducibile in quanto strumento professionale (artt. 54-56 del nuovo TUIR) COME ACQUISTARE

DATI ANAGRAFICI

CON BOLLETTINO POSTALE* Allego al presente Buono d’Ordine la fotocopia del versamento sul C/C Postale n. 31482201 intestato a Il Sole 24 ORE S.p.A. IMPORTANTE: indicare sempre sul bollettino la causale del versamento.

CON CONTRASSEGNO* Al momento di ricevere la merce *In entrambi i casi inviare il coupon scegliendo la seguente opzione VIA FAX Inviare il coupon compilato al numero 02 o 06 30225402 VIA MAIL Il coupon compilato può essere inviato in PDF anche all’indirizzo: fax.5402@ilsole24ore.com ON LINE All’indirizzo www.shopping24.it

COGNOME NOME RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO CAP TELEFONO

PROV. CELLULARE

E-MAIL PARTITA IVA

Servizio Clienti Libri: tel. 02 o 06 3022.5680 - e mail: servizioclienti.libri@ilsole24ore.com

CITTÀ

ATTENZIONE! CAMPI OBBLIGATORI

CODICE FISCALE

Clausola contrattuale: la sottoscrizione dell’offerta dà diritto a ricevere offerte di prodotti e servizi di Gruppo 24 Ore. Se non desidera riceverle, barri la casella qui accanto ❏ Informativa ex D.Lgs. 196/03: Il Sole 24 ORE S.p.A., Titolare del trattamento, raccoglie presso dell’art. 7 D.lgs 196/’03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, ecc) rivolgendosi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Generale dell’Area Professionale presso Il Sole 24 ORE S.p.A. - Database Marketing Via Carlo Pisacane 1, 20016 e a società esterne che svolgono attività connesse all’evasione dell’ordine e all’eventuale invio di nostro materiale promozionale. Consenso:


Guida alle Pensioni

PENSIONI E PRESTAZIONI UE ED EXTRA UE

IL SOLE 24 ORE

Pensioni e prestazioni Ue ed extra Ue N. 4 - Aprile 2012

67


Guida alle Pensioni

PENSIONI E PRESTAZIONI UE ED EXTRA UE Sicurezza sociale

IL SOLE 24 ORE

La convenzione sulla sicurezza sociale tra Italia e Argentina Andrea Costa Dottore commercialista e Revisore legale in Roma Maurizio Cicciù Consulente del lavoro in Roma La rilevante presenza di cittadini italiani in Ar­ gentina e le intense relazioni commerciali tra i due Paesi hanno portato, nel 1981, alla firma della Convenzione tra il Governo della Repubblica Ita­ liana e il Governo della Repubblica Argentina in materia di sicurezza sociale, diretta a coordinare le rispettive legislazioni e ad agevolare la mobilità dei lavoratori

A partire dagli ultimi decenni dell’Ottocento i Paesi del continente americano hanno rappresentato la principale meta dell’ondata migratoria dei cittadini italiani. Secondo i dati Aire i principali Paesi di residenza dei cittadini italiani sono europei, solo l’Argentina ha una presenza di cittadini italiani con numeri simili all’Europa, seguita dagli Stati Uniti.

Nel 1981 è stato firmata la Convenzione tra il Go­ verno della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina in materia di sicurezza socia­ le, diretta a coordinare le rispettive legislazioni e ad agevolare la mobilità dei lavoratori. Trattasi di un atto giuridico di diritto internazionale finalizzato a garantire la libera circolazione della manodopera tra gli Stati contraenti e diretto a risolvere i conflitti delle pretese da parte dei due Stati firmatari. Coordinando le rispettive discipline, la Convenzione ha l’obiettivo di evitare che vi sia una doppia contribuzione sui medesimi redditi da parte di più ordinamenti, ovve­ ro che i proventi percepiti dal lavoratore non venga­ no assoggettati a contribuzione ai sensi di alcune legislazioni. Nel nostro ordinamento le disposizioni contenute nella Convenzione tendono a prevalere sulla legge ordinaria ai sensi dell’art. 117 Cost.

N. 4 - Aprile 2012

68

Riferimenti di prassi

Riferimenti normativi

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI Convenzione sulla sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sulla sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina con protocollo aggiuntivo, firmato a Buenos Aires il 3.11.1981 Accordo amministrativo per l’applicazione della Convenzione sulla sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina

Convenzione firmata a Buenos Aires il 3 novembre 1981 e in vigore dal 1° gennaio 1984 Protocollo firmato il 3 novembre 1981

Inps, circ. 30 gennaio 1984, n. 1415

Oggetto: Convenzione italo-argentina in materia di sicurezza sociale firmata a Buenos Aires il 3 novembre 1981 - Istruzioni operative Oggetto: Legge 3.10.1987, n 398. Contribuzione per i lavoratori trasferiti in Paesi esteri con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale Oggetto: Convenzione di sicurezza sociale fra l’Italia e l’Argentina del 3 novembre 1981. Accordo amministrativo di applicazione

Inps, circ. 15 marzo 1994, n. 87

Inail, circ. 28 aprile 1984, n. 34

Legge di ratifica del 18 gennaio 1983, n. 32, in Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1983, n. 44

Accordo firmato il 15 dicembre 1983 e in vigore dal 1° gennaio 1984

CAMPO D’APPLICAZIONE La Convenzione si applica ai lavoratori, indipendentemente dalla loro cittadinanza, che sono Soggettivo (art. 3, Convenzione o sono stati soggetti alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti Italia-Argentina)


Guida alle Pensioni

PENSIONI E PRESTAZIONI UE ED EXTRA UE Sicurezza sociale

IL SOLE 24 ORE

CAMPO D’APPLICAZIONE Nella Repubblica italiana la Convenzione si applica alle legislazioni concernenti: a) l’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali per i lavoratori autonomi; b) l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; c)l’assicurazione contro le malattie e per la maternità (si applica solo ai titolari di pensione o rendita; Inps, circ. 15 marzo 1994, n. 87); d) l’assicurazione contro la tubercolosi; Oggettivo (art. 2, Convenzione e) gli assegni familiari; f) i regimi speciali di assicurazione per determinate categorie di lavoratori in quanto concerItalia-Argentina) nono i rischi e le prestazioni coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti Nella Repubblica argentina la Convenzione si applica alle legislazioni concernenti: a) i regimi per la pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti; b) il regime di prestazioni medico-assistenziali (servizi sociali); c) il regime degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; d) il regime degli assegni familiari

Legislazione applicabile Ai sensi dell’art. 8 della Convenzione Italia­Argen­ tina, i lavoratori cui si applica la Convenzione, che svolgano la loro attività sul territorio di uno Stato contraente, sono soggetti alla legislazione di tale Stato, secondo il principio della territorialità (trattasi del cd. lex loci laboris, principio richiama­ to nella maggioranza degli accordi di sicurezza sociale stipulati dall’Italia e presente anche nella regolamentazione comunitaria). In particolare: a) il lavoratore occupato nel territorio di uno Sta­ to contraente è soggetto alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio dell’altro Stato contraente o se l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domici­

lio nel territorio dell’altro Stato contraente; b) i membri dell’equipaggio di una nave che batte bandiera di uno Stato contraente sono soggetti alla legislazione di tale Stato. Ogni altra persona che la nave occupi in operazioni di carico, scarico e vigilanza, è soggetta alla legislazione dello Stato nella cui giurisdizione si trova la nave; c) il personale viaggiante delle imprese di traspor­ to aereo resta soggetto alla legislazione dello Stato sul cui territorio ha sede l’impresa. In deroga ai principi generali sono previste specifi­ che eccezioni.

Il distacco del lavoratore italiano in Argentina Nel caso di un lavoratore italiano dipendente da

ECCEZIONI AL CRITERIO DELLA LEX LOCI LABORIS

N. 4 - Aprile 2012

I membri delle rappresentanze diplomatiche e consolari, di organismi internazionali e altri funzionari, impiegati e lavoratori alle dipendenze di dette rappresentanze o al servizio personale di detti membri, sono soggetti agli accordi e ai trattati internazionali a essi applicabili I pubblici impiegati e il personale assimilato di uno degli Stati contraenti, che nell’esercizio delle loro funzioni vengano inviati nel territorio dell’altro Stato, saranno soggetti alla legislazione dello Stato contraente al quale appartiene l’amministrazione da cui dipendono Il lavoratore dipendente da un’impresa o da un datore di lavoro avente la propria sede o il proprio domicilio in uno dei due Stati contraenti, che viene inviato nel Art. 9 territorio dell’altro Stato per un periodo di tempo limitato (distacco), continua a Convenzione essere sottoposto alla legislazione del primo Stato, sempre che la sua permaItalia-Argentina nenza nell’altro Stato non superi il periodo di 24 mesi. Proroga: nel caso in cui, per motivi imprevedibili, detta occupazione si dovesse prolungare oltre la durata originariamente prevista superando i 24 mesi, l’applicazione della legislazione vigente nello Stato del luogo abituale di lavoro potrà eccezionalmente essere mantenuta d’accordo con l’Autorità competente dello Stato in cui si svolge detto lavoro temporaneo. Le stesse norme si applicano anche alle persone che abitualmente esercitano un’attività autonoma nel territorio di uno degli Stati contraenti e che si recano per esercitare tale attività nel territorio dell’altro Stato per un periodo di tempo limitato Le Autorità competenti dei due Stati contraenti possono prevedere di comune accordo eccezioni alle disposizioni della Convenzione, per alcuni lavoratori o per alcune categorie di lavoratori (art. 10, Convenzione Italia-Argentina) Le esenzioni divengono effettive quando l’istituzione dello Stato, nel quale i periodi di lavoro sono coperti, certifica all’istituzione dell’altro Stato che tali periodi di lavoro sono coperti dalla propria legislazione

69


PENSIONI E PRESTAZIONI UE ED EXTRA UE Sicurezza sociale

un’impresa o da un datore di lavoro avente la propria sede o il proprio domicilio in Italia, che viene inviato in Argentina per un periodo di tempo limitato, la Convenzione Italia­Argentina consente di mantenere la copertura assicurativa in Italia relativamente alle voci di cui all’art. 2 della Convenzione, sempre che la sua permanenza in Argentina non superi il periodo di 24 mesi. A tal fine il datore di lavoro distaccatario dovrà richiedere e ottenere dall’Inps il modello IT/ ARG 1 da cui risulta fino a quale data il lavoratore resta soggetto alla legislazione italiana (lett. c), art. 9, Convenzione Italia­Argentina; par. 1 e 2, art. 5, Ac­ cordo amministrativo Italia­Argentina). Il modulo de­ ve essere compilato in 5 copie e presentato alla sede Inps competente. Qualora, per motivi imprevedibili, detta occupazione si dovesse prolungare oltre la durata originariamente prevista superando i 24 mesi, l’applicazione della legislazione vigente in Italia potrà eccezionalmente essere mantenuta d’accordo con l’Autorità competen­ te argentina. Per la proroga il datore di lavoro dovrà richiedere all’Autorità previdenziale argentina esplici­ ta autorizzazione a restare assoggettato alla legislazio­ ne dell’altro Stato, mediante il modello IT/ARG 2 (lett. c), art. 9, Convenzione Italia­Argentina; par. 1 e 2, art. 5, Accordo amministrativo Italia­Argentina). Le stesse norme si applicano anche alle persone che abitualmente esercitano un’attività autonoma nel ter­ ritorio di uno degli Stati contraenti e che si recano per esercitare tale attività nel territorio dell’altro Stato per un periodo di tempo limitato (art. 9, Convenzione Italia­Argentina). Dal punto di vista operativo, trattandosi di una con­ venzione cd. «parziale», ovvero che non copre tutte le forme assicurative previste dall’ordinamento italia­ no di sicurezza sociale, nei casi di distacco di perso­ nale italiano in Argentina, occorrerà versare in Italia: - le assicurazioni coperte dalla Convenzione utilizzando, quale base imponibile, le retribuzioni effettive, con applicazione dell’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e dell’art. 51 del Tuir (ma con disapplicazione del comma 8-bis, art. 51 del Tuir,

Guida alle Pensioni IL SOLE 24 ORE

così come sostenuto dalla prassi - nota Min. lav. 18 gennaio 2001; circ. Inps 10 aprile 2001, n. 86) analogamente a quanto previsto per i lavoratori in Italia; - le assicurazioni previste dalle disposizioni di cui al Dl 31 luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni in legge 3 ottobre 1987, n. 398, utilizzando, quale base imponibile, le retribuzioni convenzionali (cfr. circ. Inps 15 marzo 1994, n. 87).

Per l’anno 2011 le retribuzioni convenzionali sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle allegate al decreto 3 dicembre 2010 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concer­ to con il Ministro dell’economia e delle finanze, pub­ blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 3 dicem­ bre 2010 (cfr. Inps, circ. 9.2.2011, n. 31; Inpgi, circ. 17.1.2011, n. 1; Inail, circ. 25.1.2011, n. 11).

Il lavoratore in trasferta Nel caso di trasferta transfrontaliera, caratterizzata dalla temporaneità, trova piena applicazione la nor­ mativa italiana in materia di assicurazioni sociali, e il lavoratore non è assoggettato alla legge n. 398/ 1987 (cfr. circ. Inps 15 marzo 1994, n. 87).

Disposizioni specifiche in materia di pensioni Totalizzazione ­ Per totalizzazione si intende la somma fittizia dei periodi assicurativi maturati in due o più Paesi, per il perfezionamento e il mante­ nimento del diritto alle prestazioni. Ai sensi dell’art. 15, par. 1, lett. a) della Convenzio­ ne tra Italia e Argentina, nel caso in cui un lavora­ tore sia soggetto successivamente o alternativa­ mente alla legislazione di entrambi gli Stati contra­ enti, i periodi di assicurazione compiuti nei due Stati vengono totalizzati al fine di raggiungere i requisiti per l’acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto a una determinata prestazione. A differenza di quanto previsto nella quasi totalità degli accordi di sicurezza sociale (regolamenti co­ munitari compresi), lo stesso art. 15, par. 1, preve­

DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI/PREMI DOVUTI IN ITALIA Base imponibile Retribuzioni effettive N. 4 - Aprile 2012

70

Forme contributive Ivs (invalidità, vecchiaia, superstiti) Tbc, An, Enaoli (aboliti) Fg Tfr (Fondo gestione Tfr) Cuaf (Cassa unica assegni familiari) Retribuzioni convenzionali Ds (disoccupazione) Ssn (abolito) Mobilità (per le imprese che vi sono tenute) Indennità economica di malattia Indennità economica di maternità I contributi Inail devono essere versati utilizzando, quale base imponibile, la retribuzione effettiva


Guida alle Pensioni

PENSIONI E PRESTAZIONI UE ED EXTRA UE Sicurezza sociale

IL SOLE 24 ORE

de, alla lettera c) la possibilità di totalizzare anche i periodi di assicurazione compiuti in Stati terzi legati a entrambi gli Stati contraenti da distinte Convenzioni di sicurezza sociale (cd. Totalizzazio­ ne Multipla). Nel caso in cui il terzo Stato sia legato a uno dei due Stati contraenti da un accor­ do in materia previdenziale, detto Stato contraen­ te prende in considerazione i periodi di assicura­ zione compiuti nel terzo Stato. L’importo della prestazione in regime di totalizza­ zione viene calcolato da ciascun Paese in pro­rata, riproporzionando l’importo teorico ottenibile se tutti i periodi di lavoro fossero compiuti ai sensi della propria legislazione. Nel caso in cui la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti presso uno Stato contraen­ te non raggiunga un anno, l’Istituzione di tale Stato non erogherà alcuna prestazione, mentre l’Istituzione competente dell’altro Stato terrà con­ to di tale periodo ai fini della maturazione del diritto alle prestazioni e del calcolo delle stesse. Domanda e pagamento delle prestazioni ­ Gli assicurati e i loro superstiti possono presentare domanda di pensione a uno dei due Istituti inte­ ressati (Inps per l’Italia, Segretaria di Stato di Sicu­ rezza sociale per l’Argentina) sulla base delle di­ sposizioni previste nel Paese in cui la domanda viene presentata. L’Istituto che riceve la domanda, la trasmette immediatamente all’Istituto dell’altro Paese unitamente a un formulario di collegamen­ to che indichi i periodi accreditati ai sensi della legislazione applicata e i relativi diritti derivanti da tali periodi. L’Istituto ricevente determina l’ammontare dovuto ai sensi della propria legislazione, tanto in base ai soli periodi accreditati presso tale Stato, tanto ai sensi della totalizzazione e lo comunica all’Istituto dell’altro Stato. Qualora la prestazione venga erogata in applicazio­ ne della cd. «Totalizzazione Multipla», per il calcolo dell’importo teorico utile per il pro­rata e dell’impor­

to effettivo, si tiene conto anche dei periodi compiuti negli altri Stati, diversi da quelli contraenti. Assistenza sanitaria ­ La Convenzione Italia­Ar­ gentina prevede la copertura sanitaria in forma diretta unicamente per i titolari di pensione e i loro familiari. In particolare, il titolare di una pensione o di una rendi­ ta dovuta in virtù della legislazione di uno solo degli Stati contraenti, nonché i suoi familiari che risiedano o soggiornino nel territorio dell’altro Stato, hanno diritto a ricevere le prestazioni in natura dall’Istituzione di quest’ultimo Stato secondo la legislazione da essa appli­ cata. Le prestazioni concesse saranno rimborsate dal­ l’Istituzione dello Stato debitore della pensione o della rendita all’Istituzione che le ha corrisposte (par. 2, art. 11, Convenzione Italia­Argentina; art. 9, Accordo am­ ministrativo Italia­Argentina). I modelli di riferimento sono il modello I/RA 1(per il cittadino italiano, residen­ te in Italia, pensionato e/o i suoi familiari a carico, recatosi in Argentina per un temporaneo soggiorno) e il modello I/RA 2 (per il cittadino italiano, pensionato e/o i suoi familiari a carico, che emigra in Argentina con trasferimento permanente della residenza). Viceversa, per i lavoratori italiani distaccati in Ar­ gentina è previsto il rimborso delle prestazioni in forma indiretta, trovando applicazione le disposi­ zioni previste per gli italiani in Paesi non conven­ zionati. In tali circostanze, dunque, occorre richie­ dere alla Asl di iscrizione l’attestato previsto dal­ l’art. 15 del Dpr 31.7.1980, n. 618, («Attestato per assistenza sanitaria ai cittadini italiani all’estero ­ art. 15 Dpr n. 618 del 31.7.1980»), comprovante che il lavoratore ha diritto all’assistenza sanitaria per il periodo di lavoro svolto all’estero. Tali lavo­ ratori debbono, inoltre, provvedere alla registra­ zione presso le Autorità sanitarie competenti este­ re, presentando il modello di copertura sanitaria e la relativa documentazione richiesta dalle Autori­ tà locali. Le stesse norme si applicano anche ai lavoratori autonomi italiani che, per un tempo limitato, si recano in Argentina per esercitare tale attività.

anche su

Twitter N. 4 - Aprile 2012

http://twitter.com/GuidaalLavoro 71


I LIBRI DI GUIDA AL LAVORO

NUOVA EDIZIONE

MANUALE DI DIRITTO DEL LAVORO di Giampiero Falasca Il Manuale di Diritto del Lavoro di Giampiero Falasca è giunto ormai alla quarta edizione e costituisce un testo di riferimento per gli operatori del diritto del lavoro, grazie alle sue caratteristiche che lo differenziano da prodotti editoriali analoghi. Le diverse questioni giuridiche sono esaminate e spiegate in maniera semplice e operativa, senza rinunciare all’approfondimento scientifico e teorico. Il testo è molto attento, inoltre, ai temi emergenti del diritto del lavoro: i contratti flessibili, la riforma dell’apprendistato, la riforma delle pensioni, le nuove relazioni industriali e le prospettive di flexicurity.

IN OFFERTA -15%

Pagg. 608 – e 68,00

e 57,80 invece di e 68,00 Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali. Trova quella più vicina all’indirizzo www.librerie.ilsole24ore.com

18451

BUONO D’ORDINE

CODICE CAMPAGNA

, desidero acquistare il volume: MANUALE DI DIRITTO DEL LAVORO (cod. 8064) a € 57,80 anziché € 68,00 Importo fiscalmente deducibile in quanto strumento professionale (artt. 54-56 del nuovo TUIR) COME ACQUISTARE

DATI ANAGRAFICI

CON BOLLETTINO POSTALE* Allego al presente Buono d’Ordine la fotocopia del versamento sul C/C Postale n. 31482201 intestato a Il Sole 24 ORE S.p.A. IMPORTANTE: indicare sempre sul bollettino la causale del versamento.

CON CONTRASSEGNO* Al momento di ricevere la merce *In entrambi i casi inviare il coupon scegliendo la seguente opzione VIA FAX Inviare il coupon compilato al numero 02 o 06 30225402 VIA MAIL Il coupon compilato può essere inviato in PDF anche all’indirizzo: fax.5402@ilsole24ore.com ON LINE All’indirizzo www.shopping24.it

COGNOME NOME RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO CAP TELEFONO

PROV. CELLULARE

E-MAIL PARTITA IVA

Servizio Clienti Libri: tel. 02 o 06 3022.5680 - e mail: servizioclienti.libri@ilsole24ore.com

CITTÀ

ATTENZIONE! CAMPI OBBLIGATORI

CODICE FISCALE

Clausola contrattuale: la sottoscrizione dell’offerta dà diritto a ricevere offerte di prodotti e servizi di Gruppo 24 Ore. Se non desidera riceverle, barri la casella qui accanto ❏ Informativa ex D.Lgs. 196/03: Il Sole 24 ORE S.p.A., Titolare del trattamento, raccoglie presso dell’art. 7 D.lgs 196/’03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, ecc) rivolgendosi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Generale dell’Area Professionale presso Il Sole 24 ORE S.p.A. - Database Marketing Via Carlo Pisacane 1, 20016 e a società esterne che svolgono attività connesse all’evasione dell’ordine e all’eventuale invio di nostro materiale promozionale. Consenso:


Guida alle Pensioni

CONTENZIOSO PREVIDENZIALE

IL SOLE 24 ORE

Contenzioso previdenziale N. 4 - Aprile 2012

73


Guida alle Pensioni

CONTENZIOSO PREVIDENZIALE Part time

IL SOLE 24 ORE

Legittima la riduzione della pensione oltre il 50% in caso di part time Fabrizio Bonalda Revisore contabile in Trento

In caso di cumulo tra lavoro a tempo parziale e pensione di anzianità è legittima la riduzione del trattamento di pensione di anzianità in misura inversamente proporzionale alla riduzione del­ l’orario di lavoro, anche qualora ne derivi un im­ porto inferiore al 50% di quello complessivamente maturato. Ciò in quanto il limite del 50% stabilito dalla norma (art. 1, comma 185, legge n. 662/ 1996) deve intendersi riferito all’orario del rap­ porto di lavoro a tempo parziale e non all’importo della pensione da liquidare. Ciò è quanto deciso dalla Cassazione con sentenza 30 dicembre 2011, n. 30662, di cui l’Inps ha dato notizia con il messaggio 23 febbraio, 2012, n. 3202

Quadro normativo

N. 4 - Aprile 2012

74

L’art. 1, comma 185, legge n. 662 del 23.12.1996, in deroga al regime di non cumula­ bilità, ha previsto per i lavoratori privati in pos­ sesso dei requisiti di età e di contribuzione previ­ sti per l’accesso al pensionamento di anzianità, la facoltà di acquisire il trattamento di pensione trasformando il rapporto di lavoro da tempo pie­ no a tempo parziale e cumulando i benefici eco­ nomici di quest’ultimo rapporto con il trattamen­ to di pensione acquisito. La disposizione in questione ha pure stabilito i criteri di cumulabilità; in particolare l’importo della pensione è ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell’orario normale di lavoro, riduzione comunque non superiore al 50%. La somma della pensione e della retri­ buzione non può in ogni caso superare l’ammon­ tare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni, presta servizio a tempo pieno. Il successivo comma 187, art. 1 ha esteso il beneficio del cumulo al personale delle amministrazioni pubbliche demandando a un decreto ad hoc del Ministro per la funzione pub­ blica la definizione dei criteri e delle modalità applicative. Previsione cui ha fatto seguito il Dm 29 luglio 1997, n. 331, che ha esteso anche per i dipendenti pubblici la limitazione dell’orario, stabilendo che la prestazione a tempo parziale

del personale che usufruisce del regime della cumulabilità è fissata in misura non inferiore al 50% dell’orario pieno.

Il ricorso Alcuni dipendenti Inps avevano chiesto e ottenu­ to, in virtù del citato regime di cumulo consenti­ to dalla legge n. 662/1996, art. 1, comma 185, la trasformazione del rapporto di lavoro da tem­ po pieno a tempo parziale ­ con riduzione del­ l’orario di lavoro, per alcuni del 33% e per altri del 25% ­ e la contestuale liquidazione della pensione di anzianità. Lamentando che l’Inps aveva ridotto il trattamento pensionistico ­ da cumularsi con la retribuzione part time ­ del 67% per i primi e del 75% per i secondi, chiede­ vano al Tribunale del lavoro di Milano l’accerta­ mento del loro diritto alla liquidazione della pen­ sione di anzianità in misura non inferiore al limi­ te imposto per legge pari al 50% dell’importo complessivo della pensione medesima, con con­ danna dell’Istituto previdenziale al pagamento delle differenze a tale titolo maturate. Dopo essere risultata soccombente sia in primo che in secondo grado, l’Inps ha chiesto la cassa­ zione della sentenza della Corte d’appello di Mi­ lano. La Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato la sentenza in questione rigettando nel merito la domanda proposta nei confronti dell’Inps.

La decisione della Corte In sostanza, i ricorrenti hanno argomentato che la norma di cui al comma 185 intende garantire ai lavoratori, che esercitino la ivi prevista opzio­ ne, l’intangibilità della pensione nell’importo mi­ nimo del 50%, purché la somma tra pensione e retribuzione non superi l’ammontare della retri­ buzione spettante per il rapporto di lavoro a tempo pieno. Ma una simile interpretazione, che è la stessa cui è pervenuta la sentenza della Corte d’appello, secondo la Cassazione, non è consentita dal testo normativo, il quale, letto nel complesso delle sue articolazioni, con applicazio­ ne del criterio logico sistematico, mostra che il


Guida alle Pensioni IL SOLE 24 ORE

legislatore ha inteso riferire il limite della ridu­ zione, comunque non superiore al 50%, non già all’importo della pensione, bensì alla misura del­ l’orario del rapporto di lavoro a tempo parziale. Argomentazione supportata anche dall’art. 2, Dm n. 331 del 1997, che nel dettare le modalità di applicazione dell’art. 1, comma 185, legge n. 662/1996, al personale degli enti pubblici, sta­ bilisce, come detto, che la prestazione a tempo parziale del personale che usufruisce del regime della cumulabilità è fissata in misura non inferio­ re al 50% dell’orario pieno. In definitiva, sia dalla struttura del citato art. 1, comma 185, legge n. 662/1996, sia da una sua lettura che, doverosamente, tiene conto dell’ana­ logo contenuto di disposizioni normative dettate nella medesima materia, è ricavabile che, in real­ tà, l’obiettivo del legislatore era quello di assicu­

CONTENZIOSO PREVIDENZIALE Rassegna

rare una misura minima della prestazione part time, obiettivo realizzato subordinando il passag­ gio al rapporto di lavoro a tempo parziale alla condizione che l’orario scelto dal lavoratore non fosse, all’esito della riduzione, inferiore al 50% dell’orario di lavoro a tempo pieno. Secondo la Suprema Corte, dunque, il tutto è coerente con il dettato della legge n. 662/1996 e del Dm n. 331/1997 in quanto la riduzione della pensione di anzianità dei ricorrenti è stata operata dall’Inps in misura inversamente propor­ zionale alla riduzione dell’orario di lavoro a tem­ po pieno da ciascuno di essi prescelta (per alcuni 25%, per altri 33%), ancorché ne sia derivata l’erogazione di un trattamento pensionistico infe­ riore al 50% dell’importo da costoro complessi­ vamente maturato al tempo della trasformazione del rapporto di lavoro.

Rassegna della Cassazione a cura di

Salonia e Associati Studio legale in Roma e Milano Rassegna curata dal Prof. Alessandro Brignone

Maggiorazione pensionistica a favore degli ex combattenti Cass., sez. lav., 7 marzo 2012, n. 3608 Previdenza e assistenza - Assicurazioni e pensioni sociali - Maggiorazione pensionistica a favore degli ex combattenti - Erogazione a seguito di domanda - Mancanza o indeterminatezza della domanda - Diritto a rivalutazione e interessi per ritardo nell’erogazione da parte dell’Inps - Non sussiste Il diritto all’attribuzione degli accessori, costituiti da rivalutazione monetaria e interessi legali, viene a esistenza soltanto nel momento in cui è giuridicamente configurabile un «ritardo» dell’Istituto debitore nell’adempimento, momento che va identificato - ove l’Istituto medesimo non si sia, nel frattempo, pronunciato (nel qual caso rivalutazione e interessi decorrono dalla data del provvedimento di reiezione della domanda della prestazione previdenziale) - nella scaden-

Nota - La pronuncia che si annota riguarda la fattispe­ cie piuttosto comune, che però viene in rilievo per la prima volta nell’ambito di questa rassegna, del ritardo nella liqui­ dazione della maggiorazione pensionistica disposta a fa­ vore degli ex combattenti dall’art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140. La domanda giudiziale dell’erede del pensionato era stata diretta a ottenere dall’Inps la rivalutazione e gli interessi sulle differenze pensionistiche costituite da tale maggiorazio­ ne, corrisposte in ritardo al beneficiario da parte dell’Istituto. Il fenomeno più generale del ritardo nella liquidazione delle pensioni, di loro supplementi o accessori è tanto diffuso da aver indotto il legislatore a regolare le relative conseguenze giuridiche. In linea di principio, infatti, la ritardata erogazione di una prestazione pensionistica comporta la corresponsione degli interessi nella misura di legge, con liquidazione delle rela­ tive somme direttamente da parte dell’Istituto all’interessa­ to senza necessità di un’apposita domanda(1).

L’art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 1, comma 783 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce, infatti, che «gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l’adozione del provvedimento sulla domanda laddove quest’ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti e altri elementi necessari per l’avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d’ufficio ai sensi e per gli effetti dell’articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (…)».

N. 4 - Aprile 2012

(1)

za del termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda medesima.

75


CONTENZIOSO PREVIDENZIALE Rassegna

Nel caso di specie, relativo cioè alla corresponsione delle somme per la rivalutazione e per gli interessi sulle maggio­ razioni pensionistiche per gli ex combattenti, il comma 1 del citato art. 6 della legge n. 140/1985 prevede che la maggiorazione medesima debba essere corrisposta dal­ l’Istituto previdenziale, non automaticamente, ma «a do­ manda» dell’interessato(2). Mentre il Tribunale disattendeva la domanda dell’erede del pensionato, sulla scorta dell’argomento secondo cui man­ cava ogni determinatezza in ordine al tempo della presen­ tazione della domanda per l’ottenimento della maggiora­ zione, la Corte del gravame ne ribaltava il giudizio, affer­ mando, da un lato, che la domanda non sarebbe stata necessaria ai sensi della legge n. 140/1985 e, dall’altro, che essa ­ stando alla documentazione resa dall’originario ricorrente ­ era stata in ogni caso presentata in data 4 febbraio 1985. Immaginabile l’allarme dell’Istituto previdenziale a fronte di tale pronuncia, contro la quale, infatti, presentava ricor­ so articolato su ben quattro motivi. In questa sede rilevano i primi due motivi di doglianza dell’Istituto previdenziale. Col primo di essi, questo lamentava, in primo luogo, che la chiara lettera della legge richiede la «domanda» dell’inte­ ressato ai fini del riconoscimento della maggiorazione sia per le pensioni in godimento al momento dell’entrata in vigore della legge del 1985 che per quelle maturande e, in secondo luogo, che, secondo i principi generali, in assenza della domanda non matura la mora e pertanto non decor­ rono rivalutazione e interessi. Con il secondo motivo di ricorso, l’Istituto lamentava l’erronea determinazione da parte del giudice dell’appello della data della domanda amministrativa nel giorno 4 febbraio 1985, antecedente a quello dell’entrata in vigore della legge n. 140/1985, apparsa sulla Gazzetta Ufficia­ le il 19 aprile del 1985 ed entrata in vigore il 4 maggio successivo. La Suprema Corte, con una motivazione di particolare asciuttezza, accoglie il ricorso dell’Inps, rammentando, in esordio, sulla scorta della propria costante giurisprudenza, che «il diritto all’attribuzione degli accessori», costituiti da rivalutazione monetaria e interessi legali, «viene a esisten­ za soltanto nel momento in cui è giuridicamente configura­ bile un “ritardo” dell’Istituto debitore nell’adempimento, momento che va identificato ­ ove l’Istituto medesimo non si sia, nel frattempo, pronunciato (nel qual caso rivaluta­ zione e interessi decorrono dalla data del provvedimento di reiezione della domanda della prestazione previdenziale) ­ nella scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda medesima. Ne consegue» ­ conclude la Corte ­ «che sui ratei di pensione», rectius, di maggiorazione della pensione, «fino ad allora spettanti e non corrisposti (…), interessi e rivalutazione decorrono dal giorno a essa successivo, mentre sui restanti ratei N. 4 - Aprile 2012

76

(2)

Guida alle Pensioni IL SOLE 24 ORE

pagati in ritardo, rivalutazione e interessi sono dovuti dalla data di maturazione di ciascuno di essi». Ciò detto in linea di principio, il caso sottoposto al vaglio della Corte viene da questa deciso sulla base della circo­ stanza di fatto secondo cui nessuna prova era stata data sull’an e sul quando della presentazione della domanda amministrativa, non potendosi ­ per tale motivo ­ neppu­ re ipotizzare la maturazione di interessi conseguenti a un non dimostrato ritardo. Ma la Corte, con una notazione di caustico umorismo, chiude la propria motivazione sottolineando, in accogli­ mento al motivo proposto dall’Inps, che la data del 4 febbraio 1985, individuata dalla Corte del gravame co­ me quella in cui sarebbe stata presentata la domanda amministrativa per il riconoscimento della maggiorazio­ ne era antecedente ­ come visto sopra ­ alla data di entrata in vigore, e anzi, ancor prima, di approvazione, della legge istitutiva del diritto. La pronuncia della Corte d’appello è, così, cassata con rinvio ad altro giudice, individuato nella Corte d’appello medesima, ma in diversa composizione.

Lavoro autonomo e iscrizione alla gestione previdenziale di competenza Cass., sez. lav., ordinanza, 9 marzo 2012, n. 3839 Previdenza e assistenza - Assicurazioni e pensioni sociali - Contributi assicurativi Soggetti obbligati - Attività autonome Assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente - Categorie ricomprese - Art. 12, comma 11 Dl n. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/ 2010 di interpretazione autentica dell’art. 1, comma 208, legge n. 662/1996 In caso di svolgimento di una pluralità di attività di lavoro autonomo, si determina automaticamente l’obbligo di iscrizione presso ognuna delle gestioni previdenziali di competenza, avendo l’art. 12, comma 11, del Dl 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, di interpretazione autentica dell’art. 1, comma 208, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dato una lettura della disposizione tale da prevedere esclusivamente per commercianti, artigiani e coltivatori diretti, la regola dell’obbligo di iscrizione «solo» presso la gestione ove si svolge l’attività prevalente

Si riporta per comodità il testo della norma richiamata nella nota: «I soggetti appartenenti alle categorie previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, esclusi quelli che abbiano usufruito o abbiano titolo a fruire, anche in parte, dei benefici previsti dalla legge stessa, e successive modificazioni e integrazioni, hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione reversibile del rispettivo trattamento di pensione determinato secondo le norme ordinarie, nella misura di lire 30.000 mensili». Analogamente, il comma 2 dell’art. 6 medesimo dispone che «la maggiorazione prevista dal precedente comma, sempre a domanda degli interessati, trova applicazione anche ai fini dei trattamenti di pensione già in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che la decorrenza della pensione sia successiva al 7 marzo 1968, ed è corrisposta nella misura del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1985 e per il residuo importo dal 10 gennaio 1987».


Guida alle Pensioni IL SOLE 24 ORE

Nota - Il contestuale svolgimento da parte del medesimo

(3) (4)

Mentre, come nota la Corte, non rileva la seconda parte della disposizione sopra riportata, è decisiva, ai fini della soluzione del caso sottoposto al suo vaglio, la prima parte, in quanto le attività di lavoro autonomo per le quali vige (o meglio, continua a vigere) il criterio della cd. «prevalenza» sono solo quelle del commerciante, dell’artigiano o del coltivatore diretto. Tanto premesso, la Corte tratteggia il principio di diritto applicabile al procedimento de quo e stabilisce, per i lavoratori autonomi diversi da quelli appena indicati, che «in caso di svolgimento di una pluralità di attività di lavoro autonomo, si determina automaticamente l’obbligo di iscrizione presso ognuna delle gestioni previdenziali di competenza, avendo la norma di interpretazione autentica dato una lettura della disposizione tale da escludere, in questi casi, la regola dell’obbligo di iscrizione “solo” presso la gestione ove si svolge l’attività prevalente». Una curiosa e ­ ad avviso di chi scrive ­ ingiustificabile disparità di trattamento tra chi è iscritto alla gestione dei lavoratori autonomi dell’Inps e chi non lo è, sebbene la disposizione in questione abbia superato la verifica di compatibilità costituzionale(4). La regola della «prevalenza», sottolinea la Corte, è «rima­ sta in vigore», con espressione che rasenta il lapsus, esclu­ sivamente per gli iscritti a tale ultima gestione. Poiché, conclusivamente, l’originaria opponente è iscritta all’Enpav, non può applicarsi alla sua posizione la regola della prevalenza, non appartenendo essa alle categorie per cui la regola medesima continua a valere. Stante quanto sopra, il ricorso dell’Inps è accolto, la pro­ nuncia della Corte d’appello cassata e la causa decisa nel merito, con la condanna della dottoressa medico veterina­ rio al pagamento all’Inps dei contributi sui redditi ottenuti dalla vendita di prodotti veterinari. Spese dell’intero giudizio compensate, per la sopravvenuta normativa di interpretazione autentica.

Inquadramento previdenziale attività di sorveglianza di bambini Cass., sez. lav., 27 febbraio 2012, n. 2955 Previdenza e assistenza - Assicurazioni e pensioni sociali - Nozione di spettacolo - Attività di sorveglianza di bambini in struttura turistica - Non vi rientra - Esclusione dell’iscrizione all’Enpals dei sorveglianti non sulla base della nozione di spettacolo ma sulla base delle risultanze ispettive - Mancata contestazione nel giudizio di merito degli accertamenti di fatto risultanti dai verbali ispettivi - Non configurabilità del vizio di mo-

Sul tema è intervenuta, di recente, la Cassazione a sezione unite, con sentenza dell’8 agosto 2011, n. 17076, in «Giust. civ. Mass.», 2011, 7­8, 1155. Si veda, infatti, Corte cost. 23 gennaio 2012, n. 15, pronuncia estremamente articolata. La giurisprudenza della Consulta, in verità, ha stabilito che, in sede di interpretazione autentica, «il legislatore può modificare sfavorevolmente, in vista del raggiungimento di finalità perequative, la disciplina di determinati trattamenti economici con esiti privilegiati» (con la sentenza n. 282 del 2005).

N. 4 - Aprile 2012

soggetto di più attività professionali autonome è fenomeno di stringente attualità, sia per la sua significativa diffusio­ ne quantitativa, sia per le ragioni che a esso sono sottese, relative ­ assai spesso ­ alla necessità di integrare il reddito proveniente da una di esse con quello proveniente da altre, a essa connesse o meno. Il principio che ha regolato (e regola) tale ipotesi di con­ corso di più attività di lavoro autonomo è contenuto all’art. 1, comma 208, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ove si afferma che «qualora i soggetti di cui ai precedenti commi», ossia i soggetti che esercitino una pluralità di attività di lavoro autonomo, «esercitino con­ temporaneamente, anche in un’unica impresa, varie attivi­ tà autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazio­ ne obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all’Istituto na­ zionale della previdenza sociale decidere sull’iscrizione nell’assicurazione corrispondente all’attività prevalente». Tanto premesso, la sentenza che si annota conclude un procedimento avviato, con l’opposizione a una cartella di pagamento di contributi emessa dall’Inps, da parte di un medico veterinario che, a fianco dell’attività pacifica­ mente prevalente, attinente alla sua specializzazione e perciò iscritta all’Enpav, svolgeva, ricavandone un reddi­ to oggettivamente esiguo, anche attività di vendita di prodotti veterinari. Mentre il Tribunale non accoglieva l’opposizione alla cartella dell’Inps volta al pagamento dei contributi previdenziali alla gestione commercianti per tale, pur esigua, attività complementare, la Corte d’appello ne apprezzava le ragioni, facendo applicazione proprio delle richiamate disposizioni della legge finan­ ziaria per il 1997 e stabilendo che per tale attività di vendita l’originaria opponente non dovesse iscriversi né pagare i contributi alla gestione commercianti dell’Inps richiesti con la cartella. Avverso la pronuncia della Corte di seconda istanza, l’Inps aveva proposto ricorso per cassazione, invocando l’appli­ cazione al caso oggetto del procedimento delle sopravvenu­ te disposizioni di interpretazione autentica contenute al­ l’art. 12, comma 11, del Dl 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, che stabilisce che «l’art. 1, comma 208, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicura­ zione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercita­ te in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’Inps. Restano, pertanto, esclusi dall’applicazione dell’art. 1, comma 208, legge n. 662/ 96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui al­ l’art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335»(3).

CONTENZIOSO PREVIDENZIALE Rassegna

77


CONTENZIOSO PREVIDENZIALE Rassegna

tivazione della pronuncia di merito che a essi si attiene, in assenza di loro contestazione L’attività di sorveglianza dei bambini presso una struttura turistica non costituisce attività di animazione e non è, pertanto, riconducibile alla nozione di «spettacolo». I lavoratori addetti a tali attività non devono essere iscritti, di conseguenza, all’Enpals. La mancata contestazione nel giudizio di merito delle evidenze relative alla natura dell’attività, di sorveglianza e non di animazione, risultanti dai verbali ispettivi, comporta che siano infondate le censure mosse alla relativa pronuncia sull’asserita mancanza di motivazione inerente alla nozione di spettacolo, non essendo questa stata assunta a base della decisione.

Nota - Il filone giurisprudenziale che riguarda il corret­ to inquadramento previdenziale di talune categorie di lavoratori, al fine del conferimento della relativa contri­ buzione a enti gestori diversi dall’Inps, è alimentato in modo continuativo dalle azioni di tali enti, volte essen­ zialmente al riconoscimento della natura «speciale» dei rapporti di lavoro di tali soggetti, di cui si contesta la distrazione della contribuzione medesima a favore, nor­ malmente, dell’Inps. Caratterizza questa produzione giurisprudenziale la nu­ trita serie di pronunce dedicate al riconoscimento (o alla negazione), ad esempio, della natura giornalistica della prestazione dei lavoratori addetti, eminentemente, agli uffici stampa di aziende ed enti pubblici o privati. Nel caso oggetto della sentenza che si annota, la conte­ stazione inerente alla natura del lavoro prestato era stata mossa dall’Enpals, l’ente di previdenza dei lavoratori dello spettacolo, che aveva lamentato la mancata iscrizio­ ne presso di esso di un gruppo di lavoratori dipendenti di un villaggio turistico, addetti specificamente alla curatela dei bambini ospiti del villaggio medesimo. Sulla scorta dell’osservazione relativa al mutamento in­ tercorso nella qualificazione del lavoro nello spettacolo, sia a causa del progresso tecnologico, sia anche ­ aggiun­

(5)

N. 4 - Aprile 2012

78

Guida alle Pensioni IL SOLE 24 ORE

ge chi scrive ­ dell’ampliamento dei luoghi e dei modi dello svago e dell’intrattenimento, l’ente previdenziale aveva assunto che tali addetti fossero da qualificare come «animatori» e, quindi, per la natura della loro attività, da includere nell’ambito dei soggetti che devono essere assi­ curati presso l’ente medesimo. La Corte d’appello, la cui statuizione l’Enpals ha impugna­ to per cassazione, aveva stabilito, in parziale riforma della sentenza di prima istanza, che ­ stando ai verbali ispettivi ­ «l’attività degli addetti al mini club non era riconducibile a quella degli animatori sostanziandosi la stessa nella sorve­ glianza dei bambini ospiti del villaggio». Nel ricorso per cassazione, fondato su un solo motivo, l’ente previdenziale deduce la violazione, da parte dei giu­ dici del gravame, dell’art. 3 del Dlgs del Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, nel testo attualmente in vigore(5), denunciando la mancanza di motivazione cir­ ca la nozione di «spettacolo» e, come detto, sostenendo che gli animatori debbano essere inclusi nell’ambito delle cate­ gorie dei soggetti da assicurare presso di sé. La Suprema Corte rigetta il ricorso dell’Istituto previden­ ziale, sottolineando efficacemente come la «ratio deci­ dendi» della Corte territoriale non si fondi sul rilievo che gli animatori non rientrino nella categoria dei soggetti da iscrivere all’Enpals, bensì sull’accertamento di fatto ­ risultante in modo inequivoco e incontestato nel verbale ispettivo ­ secondo cui i lavoratori per i quali l’Ente aveva richiesto il pagamento dei contributi, non avevano svolto tale attività (pacificamente da includere tra quelle ricomprese nella nozione di «spettacolo», secondo il chia­ ro tenore letterale delle norme richiamate), ma quella di «sorveglianza dei bambini ospiti del villaggio». La Corte nota, a sostegno del proprio convincimento (ragionevole e qui condiviso), che il ricorrente non ha mosso alcuna specifica censura all’accertamento di fatto risultante dai verbali ispettivi, secondo cui i lavo­ ratori erano addetti alla sorveglianza dei bambini e non all’animazione, con la conseguenza che le doglian­ ze relative a una ritenuta «omessa motivazione» in ordine alla nozione di spettacolo e alla presunta viola­ zione delle norme richiamate del 1947, sono del tutto «inconferenti».

La norma richiamata, per quanto qui interessa, afferma che «sono obbligatoriamente iscritti all’Ente tutti gli appartenenti alle seguenti categorie di qualsiasi nazionalità: (…) 2) attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, disc­jockey ed animatori in strutture ricettive connesse all’attività turistica; (…)».


Guida alle Pensioni

FOCUS

IL SOLE 24 ORE

Focus Riforma previdenziale Tutte le istruzioni INPS Inps - Circolari 14.3.2012, nn. 35, 36 e 37 Inserto staccabile N. 4 - Aprile 2012

I


FOCUS

Guida alle Pensioni IL SOLE 24 ORE

LE CIRCOLARI DELLA RIFORMA PREVIDENZIALE INPS - CIRCOLARE 14 MARZO 2012, N. 35 Oggetto: Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, di conversione con modificazioni del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici». Nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici. Legge n. 14 del 24 febbraio 2012 di conversione con modificazione del decreto legge n. 216 del 29 dicembre 2011, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative». Premessa Nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011 è stata pubblicata la legge n. 214 del 22 dicembre 2011, di conversione, con modificazioni, del Dl n. 201 del 6 dicembre 2011, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici». L’art. 24 del citato decreto legge ha introdotto, tra l’altro, nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici. Come esplicitato dalla stessa norma, le disposizioni ivi contenute sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con l’Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo. La norma in esame è ispirata ai principi e criteri di: a) equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli; b) flessibilità nell’accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa; c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita; d) semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali. Tenuto conto delle considerazioni formulate, con nota n. 2680 del 22 febbraio 2012, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, relativamente alle disposizioni di cui all’articolo 24, ed alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2012, di conversione con modificazioni del Dl n. 216 del 29 dicembre 2011, con la presente circolare si forniscono le istruzioni per l’applicazione della normativa in argomento. Dal 1° gennaio 2012 per i lavoratori e le lavoratrici iscritte all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995, che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a decorrere dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite dalle seguenti prestazioni: pensione di vecchiaia e pensione anticipata. Le predette prestazioni pensionistiche si conseguono esclusivamente sulla base dei requisiti di seguito illustrati.

1. Pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6 e 7) 1.1. Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al perfezionamento dei seguenti requisiti. 1.1.1. Requisito anagrafico Per l’accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici: a) per le lavoratrici iscritte all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima: dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 N. 4 - Aprile 2012

II

62 anni 62 anni e 3 mesi* 63 anni e 9 mesi* 65 anni e 3 mesi** 66 anni e 3 mesi**

* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del Dm 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del Dl n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010. ** Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del Dl n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010.

b) per le lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995: dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013

63 anni e 6 mesi 63 anni e 9 mesi*


Guida alle Pensioni

FOCUS

IL SOLE 24 ORE

dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020

64 anni e 9 mesi* 65 anni e 9 mesi** 66 anni e 3 mesi**

* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del Dm 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del Dl n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010. ** Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del Dl n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010.

c) per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e per le lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell’Ago di cui all’art. 22-ter, comma 1, del Dl n. 78 del 1° luglio 2009 e successive modificazioni e integrazioni: dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020

66 anni 66 anni e 3 mesi* 66 anni e 3 mesi**

* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del Dm 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del Dl n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010. ** Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del Dl n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010.

d) per i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995: dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020

66 anni 66 anni e 3 mesi* 66 anni e 3 mesi**

* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del Dm 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del Dl n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010. ** Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del Dl n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010.

Nulla è modificato in materia di età anagrafica e di disciplina delle decorrenze per l’accesso alla pensione di vecchiaia per i seguenti soggetti: - non vedenti (art. 1, comma 6, del Dlgs n. 503/1992; circ. n. 65 /1995); - invalidi in misura non inferiore all’80% (art. 1, comma 8, del Dlgs n. 503/1992; circ. n. 65/1995). 1.1.2. Requisito contributivo Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni. Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato.

N. 4 - Aprile 2012

1.2. Soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al ricorrere di una delle seguenti condizioni: a) maturazione degli stessi requisiti anagrafici e contributivi previsti al punto 1.1, a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore, per l’anno 2012, a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (cd. importo soglia). Il predetto importo soglia è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del Prodotto interno lordo (Pil) nominale, appositamente calcolata dall’Istituto nazionale di statistica (Istat), con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del Pil operate dall’Istat, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l’anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l’importo mensile dell’assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva di cui sopra restano confermate le disposizioni di cui all’art. 1, comma 40, della legge n. 335/1995 in materia di accrediti figurativi (vedi circolare n. 180/1996, punto 2.2.1); b) 70 anni di età e 5 anni di contribuzione «effettiva», a prescindere dall’importo della pensione. Ai fini del requisito di 5 anni di contribuzione si precisa che è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo. Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico di 70 anni, al fine dell’adeguamento alla speranza di vita, è incrementato di tre mesi, per effetto del Dm 6 dicembre 2011. In attuazione dell’art. 12 del Dl n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, il requisito in questione potrà subire ulteriori incrementi di adeguamento.

III


FOCUS

Guida alle Pensioni IL SOLE 24 ORE

1.3. Trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità (art. 1 della legge n. 222/1984) L’assegno ordinario di invalidità è trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia al compimento dell’età anagrafica prevista nelle singole gestioni assicurative dalla normativa in esame (punto 1.1.1. della presente circolare) in presenza dei prescritti requisiti di assicurazione e contribuzione a condizione che gli interessati abbiano cessato il rapporto di lavoro dipendente. 1.4. Pensione supplementare e supplementi di pensione Per effetto dei nuovi requisiti anagrafici introdotti dall’art. 24 del decreto in esame, il diritto alla pensione supplementare (art. 5, legge n. 1338/1962), si consegue al raggiungimento dei requisiti anagrafici indicati al punto 1.1.1. della presente circolare. I medesimi requisiti anagrafici trovano applicazione ai fini della liquidazione del supplemento di pensione, laddove la relativa disciplina subordina il riconoscimento del diritto al compimento dell’età pensionabile o al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia nella Gestione in cui deve essere liquidato il supplemento (art. 7, legge n. 155/1981). 1.5. Maggiorazione convenzionale per la pensione di inabilità di cui alla legge n. 222/1984 Tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 24, comma 2, del decreto in esame, per le pensioni di inabilità con decorrenza dal 1° febbraio 2012 la maggiorazione convenzionale, di cui all’art. 2, comma 3, della legge n. 222 del 12 giugno 1984, si calcola secondo le regole del sistema contributivo (vedi articolo 1, comma 15, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995). Relativamente al calcolo della maggiorazione dell’anzianità contributiva, secondo le regole del sistema contributivo, si rinvia alle istruzioni fornite con circolare n. 180/1996, punto 3. 1.6. Ripristino della pensione di invalidità sospesa La nuova disciplina introdotta dall’art. 24 del decreto in esame, in materia di requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia, trova applicazione nel caso di ripristino della pensione di invalidità sospesa ai sensi dell’art. 8, della legge n. 638 del 11 novembre 1983, per coloro che al 31 dicembre 2011 non hanno raggiunto l’età pensionabile prevista dalla disciplina vigente a tale data. Per le pensioni di invalidità sospese, da ripristinare al compimento dell’età successivamente al 31 dicembre 2011, devono essere osservati i nuovi limiti di età di cui al punto 1.1.1. della presente circolare.

2. Pensione anticipata (art. 24, commi 10 e 11) 2.1. Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 A decorrere dal 1° gennaio 2012 i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata ove in possesso delle seguenti anzianità contributive: Decorrenza dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 dal 1° gennaio 2016

Uomini 42 anni e 1 mese (pari a 2.188 settimane) 42 anni e 5 mesi* (pari a 2.205 settimane 42 anni e 6 mesi* (pari a 2.210 settimane) 42 anni e 6 mesi** (pari a 2.210 settimane)

Donne 41 anni e 1 mese (pari a 2.136 settimane) 41 anni e 5 mesi* (pari a 2.153 settimane) 41 anni e 6 mesi* (pari a 2.158 settimane) 41 anni e 6 mesi** (pari a 2.158 settimane)

* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del Dm 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del Dl n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010. ** Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del Dl n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010.

N. 4 - Aprile 2012

IV

Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa. Per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un’età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. In altri termini, la riduzione è pari all’1% per ciascuno degli ultimi 2 anni mancanti al compimento di 62 anni (es. soggetto che accede al trattamento anticipato all’età di 60 anni subirà una riduzione del 2%, ovvero, 1%+1%) e al 2% per ciascuno degli anni mancanti al compimento dei 60 anni (es. soggetto che accede al trattamento anticipato all’età di 58 anni subirà una riduzione del 6%, ovvero, 1%+1%+2%+2%). Nel caso in cui l’età di accesso al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi. La predetta riduzione si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo.


Guida alle Pensioni

FOCUS

IL SOLE 24 ORE

Pertanto, per coloro che hanno un’anzianità contributiva: - pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011; - inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la cui pensione è liquidata nel sistema misto, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995. Al riguardo, si fa presente che il comma 2-quater dell’articolo 6 del Dl n. 216/2011 convertito dalla legge n. 14/2012 ha stabilito che le disposizioni dell’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del più volte citato Dl n. 201/2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria. Pertanto, ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva utile per conseguire, da parte dei soggetti di che trattasi, la pensione anticipata senza la riduzione in parola deve essere valutata esclusivamente la contribuzione prevista dal comma 2-quater del predetto articolo 6. 2.2. Soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 A decorrere dal 1° gennaio 2012 i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al ricorrere di una delle seguenti condizioni: a) Decorrenza dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015

Uomini 42 anni e 1 mese (pari a 2.188 settimane) 42 anni e 5 mesi* (pari a 2.205 settimane) 42 anni e 6 mesi* (pari a 2.210 settimane)

dal 1° gennaio 2016

42 anni e 6 mesi** (pari a 2.210 settimane)

Donne 41 anni e 1 mese (pari a 2.136 settimane) 41 anni e 5 mesi* (pari a 2.153 settimane) 41 anni e 6 mesi* (pari a 2.158 settimane) 41 anni e 6 mesi** (pari a 2.158 settimane)

* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del Dm 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del Dl n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010. ** Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del Dl n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010.

3. Decorrenza delle prestazioni pensionistiche (art. 24, comma 5) Ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata non si applica la disciplina in materia di decorrenze del trattamento pensionistico di cui all’art. 12 del Dl n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 (cd. finestre mobili). Pertanto, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 155/1981 la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l’età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non

N. 4 - Aprile 2012

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata a favore dell’assicurato, fermo restando che, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge n. 335/1995, ai fini del computo di detta contribuzione non concorre quella derivante dalla prosecuzione volontaria, e quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5. Nei confronti dei lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 non opera la riduzione del trattamento pensionistico nel caso di accesso alla pensione ad un’età anagrafica inferiore a 62 anni; b) al compimento di 63 anni, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione «effettiva» e che l’ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, pari per l’anno 2012 a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge n. 335 del 8 agosto 1995. Detto importo soglia è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del Prodotto interno lordo (Pil) nominale, appositamente calcolata dall’Istituto nazionale di statistica (Istat), con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del Pil operate dall’Istat i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l’anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione «effettiva» è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo. Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico di 63 anni è incrementato di tre mesi, al fine dell’adeguamento alla speranza di vita, come previsto dal Dm 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del Dl n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010.

V


FOCUS

Guida alle Pensioni IL SOLE 24 ORE

risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti; su richiesta dell’interessato dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda. Per effetto dell’art. 22, comma 5, della legge n. 153/1969, la pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Ai fini del conseguimento delle predette prestazioni pensionistiche è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 1, comma 7, del Dlgs n. 503/1992 per la pensione di vecchiaia e per effetto dell’art. 22, comma 1, lett. c, della legge n. 153/1969 per la pensione anticipata (vedi circolare n. 89 del 2009). 4. Introduzione del sistema contributivo con riferimento alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 (art. 24, comma 2) Ai sensi dell’art. 24, comma 2, del decreto in esame, la quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo. La disposizione riguarda i lavoratori iscritti all’Ago ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni. Con riferimento a tali soggetti, la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo anziché quello retributivo previsto dalla previgente normativa. Pertanto, con riferimento ai lavoratori iscritti all’Ago ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva di almeno 18 anni, la pensione è calcolata secondo le regole del sistema misto e quindi l’importo è determinato dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, calcolata secondo il sistema retributivo; b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012, calcolata secondo il sistema contributivo. Per le modalità di calcolo della quota relativa alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012, si richiamano le istruzioni contenute nelle circolari n. 14 del 16 gennaio 1996 e n. 180 del 14 settembre 1996. Nulla è innovato con riferimento ai soggetti in possesso di un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, per i quali trova applicazione il regime di calcolo misto. 5. Soggetti che optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo L’art. 24, comma 7, del decreto in esame, nel far salvo quanto previsto dall’articolo 2 del Dl n. 335 del 28 settembre 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 417 del 27 novembre 2001, ha soppresso il rinvio operato dall’art. 1, comma 23, della legge n. 335/1995 ai requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, di cui all’art. 1, comma 19, della legge n. 335/1995. Pertanto, resta salva la facoltà dei lavoratori iscritti all’Ago e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni, di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo a condizione che, al momento dell’opzione, abbiano anche maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 nel sistema medesimo. Di conseguenza, ai soggetti che optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo si applicano i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, introdotte dall’art. 24 del decreto in esame, previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (vedi punti 1.1. e 2.1. della presente circolare).

N. 4 - Aprile 2012

VI

6. Disposizioni eccezionali (art. 24, comma 15-bis) In via eccezionale: a) i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all’Ago e alle forme sostitutive della medesima possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento del 64° anno di età al ricorrere delle seguenti condizioni: - possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni al 31 dicembre 2012; - maturazione entro il 31 dicembre 2012 dei requisiti per il trattamento pensionistico di cui alla tabella B allegata alla legge n. 243 del 23 agosto 2004 (circolare n. 60 del 15 maggio 2008, punti 1.1. e 2.1.); b) le lavoratrici dipendenti del settore privato iscritte all’Ago e alle forme sostitutive della medesima possono conseguire il trattamento di vecchiaia alternativamente: - al ricorrere dei presupposti di cui al punto 1.1. - al compimento del 64° anno di età, ove in possesso al 31 dicembre 2012 di un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e di un’età anagrafica di almeno 60 anni. Le predette disposizioni si applicano ai lavoratori ed alle lavoratrici che alla data di entrata in vigore della legge di conversione con modifiche del decreto in esame (28 dicembre 2011) svolgono attività di lavoro dipendente nel settore privato, a prescindere dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. Ai fini dell’identificazione dei soggetti ai quali sono applicabili le disposizioni eccezionali in esame rileva la natura giuridica privata del rapporto di lavoro. Al requisito anagrafico di 64 anni, si applica l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita di cui all’art. 12 del Dl n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010. Per quanto riguarda la disciplina delle decorrenze rispettivamente della pensione anticipata e della pensione di


Guida alle Pensioni

FOCUS

IL SOLE 24 ORE

vecchiaia si fa rinvio a quanto illustrato al punto 3 della presente circolare. 7. Categorie di lavoratori ai quali continua ad applicarsi la disciplina previgente Ai sensi dell’art. 24, commi 3, 14 e 15 del decreto in esame, per quanto riguarda i requisiti di accesso e la disciplina delle decorrenze delle prestazioni pensionistiche, continuano a trovare applicazione le disposizione previgenti alle categorie di lavoratori che di seguito si illustrano. 7.1. Soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011 I lavoratori che entro il 31 dicembre 2011 hanno maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla previgente normativa, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, conseguono il diritto a detti trattamenti secondo la previgente normativa e possono chiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. Per quanto riguarda la certificazione del diritto si rinvia ai chiarimenti forniti con il messaggio n. 24126 del 20 dicembre 2011. Detti lavoratori possono comunque accedere alla pensione di vecchiaia ed alla pensione anticipata sulla base dei requisiti richiesti dall’art. 24, commi da 6 a 11, qualora possano conseguire il trattamento pensionistico anticipatamente per effetto della mancata applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all’art. 12 del Dl n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010. 7.2. Lavoratrici in regime sperimentale Alle lavoratrici che in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, possono optare, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 23 agosto 2004, per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015. Alle predette lavoratrici continuano ad applicarsi, per quanto riguarda i requisiti di accesso, le disposizioni previgenti alla data di entrata in vigore del decreto (vedi circolari n. 105/2005 e n. 60/2008). Nei confronti delle suddette lavoratrici continua a trovare applicazione la disciplina delle decorrenze di cui alla legge n. 122/2010 (circolare n. 53/2011) e trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 12 del Dl n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, in materia di adeguamento alla speranza di vita. 7.3. Altre categorie di lavoratori Secondo quanto previsto dall’art. 24, commi 14 e 15, del decreto in esame, come modificato ed integrato dall’articolo 6, commi 2-ter, 2-quater e 2-septies, del Dl n. 216/2011 convertito dalla legge n. 14/2012, continuano ad applicarsi, per quanto riguarda i requisiti di accesso e la disciplina delle decorrenze, nei limiti delle risorse prestabilite, le disposizione previgenti alla data di entrata in vigore del decreto, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, ai seguenti soggetti: a) lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 223 del 23 luglio 1991; b) lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 23 luglio 1991, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; c) lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà. In tale secondo caso, gli interessati restano tuttavia a carico dei Fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l’accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto; d) lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; e) lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1, del Dl n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni con legge n. 133 del 6 agosto 2008.

N. 4 - Aprile 2012

7.3.1. Lavoratori di cui all’art. 6 e 6-bis del decreto legge n. 216/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 14/2012 I commi 2-ter e 2-septies, dell’articolo 6 del Dl n. 216 in oggetto hanno aggiunto altre categorie di lavoratori, oltre quelle previste dall’art. 24, comma 14, secondo le procedure stabilite e nei limiti delle risorse prestabilite di cui al comma 15 dell’articolo 24, che di seguito si illustrano. Il comma 2-ter ha incluso i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del Codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato Dl n. 201/2011 (6 dicembre 2011).

VII


FOCUS

Guida alle Pensioni IL SOLE 24 ORE

Il comma 2-septies, aggiungendo alla lettera e) del comma 14 dell’art. 24 la lettera e-bis, ha incluso i lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al Dlgs n. 151 del 26 marzo 2001, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l’accesso al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), della legge n. 243 del 23 agosto 2004, e successive modificazioni. Per tale ultima categoria, si richiama la circolare n. 60/2008, con la quale sono state illustrate le disposizioni dell’articolo 1, comma 6, lettera a) della legge n. 243/2004 come modificata dalla legge n. 247/2007, e in particolare, nella prima parte - Diritto a pensione - è stato precisato tra l’altro che il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall’età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni. 7.3.2. Monitoraggio (art. 24, comma 15) L’art. 24, comma 15, del decreto in esame ha stabilito che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto sono definite le modalità di attuazione del comma 14 ivi compresa la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione del benefici di cui al comma 14 nel limite delle risorse predeterminate in 240 milioni di euro per l’anno 2013, 630 milioni di euro per l’anno 2014, 1.040 milioni di euro per l’anno 2015, 1.220 milioni di euro per l’anno 2016, 1.030 milioni di euro per l’anno 2017, 610 milioni di euro per l’anno 2018 e 300 milioni di euro per l’anno 2019. Il comma 2-ter dell’articolo 6 del decreto n. 216 ha stabilito la proroga al 30 giugno 2012 del termine per l’emanazione del decreto ministeriale di cui sopra. Il comma 2-septies dell’articolo 6 del decreto n. 216 ha modificato il limite delle risorse predeterminate di cui sopra da 240 milioni di euro a 245 milioni di euro per l’anno 2013 e da 630 milioni di euro a 635 milioni di euro per l’anno 2014. Tenuto conto di quanto sopra esposto, gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell’inizio del periodo di esonero, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto in esame. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato con il citato decreto ministeriale, i predetti enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione in esame. Nell’ambito del predetto limite numerico sono computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, congiuntamente al beneficio in esame e di quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall’articolo 12, comma 5, del Dl n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modificazioni, per il quale risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti di che trattasi i quali maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 trovano comunque applicazione le disposizioni in materia di adeguamento alla speranza di vita. Si fa riserva di ulteriori istruzioni per quanto attiene ai tempi e alle modalità dell’attività di monitoraggio. 7.3.3. Clausola di salvaguardia L’art. 6-bis del decreto n. 216 prevede una clausola di salvaguardia qualora, in seguito all’inclusione dei lavoratori di cui all’articolo 6, comma 2-ter, tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio, risultasse sulla base del monitoraggio di cui all’articolo 24, comma 15, secondo periodo, del Dl n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, il raggiungimento del limite delle risorse ivi previsto, le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari dal predetto comma 2-ter potranno essere prese in considerazione dagli enti previdenziali, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 15, solo a condizione che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sia stabilito un incremento delle aliquote contributive non pensionistiche a carico di tutti i datori di lavoro del settore privato dovute alla gestione di cui all’articolo 24 della legge n. 88 del 9 marzo 1989, considerando prioritariamente i contributi per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2 della legge n. 297 del 29 maggio 1982, e successive modificazioni, nonché il contributo di cui all’articolo 25, quarto comma, della legge n. 845 del 21 dicembre 1978, in misura sufficiente alla copertura finanziaria dei relativi oneri.

N. 4 - Aprile 2012

VIII

8. Trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati Nell’ottica del generale principio di armonizzazione cui si ispira la riforma i lavoratori extracomunitari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato rimpatriati, a decorrere dal 1° gennaio 2012, conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia al perfezionamento del requisito anagrafico di 66 anni, con conseguente applicazione degli incrementi per speranza di vita, previsto per la generalità dei lavoratori (vedi 1.1.1., lettera c) della presente circolare). Resta fermo che tali lavoratori possono conseguire la pensione di vecchiaia al compimento del predetto requisito anagrafico anche in deroga ai minimi contributivi previsti dalla normativa vigente per la liquidazione del trattamento secondo le regole del sistema contributivo. Tale deroga non opera per i lavoratori extracomunitari che hanno titolo alla liquidazione della pensione di vecchiaia con il sistema retributivo o misto (circolare n. 45 del 2003).


Guida alle Pensioni

FOCUS

IL SOLE 24 ORE

9. Assegno privilegiato di invalidità, pensione privilegiata di inabilità od ai superstiti, per cause di servizio (art. 6 della legge n. 222/1984) L’articolo 6 del decreto in esame abroga tra l’altro l’istituto della pensione privilegiata. Da una lettura sistematica della norma si rileva che la disposizione non è riferita ai trattamenti previdenziali del regime generale. Pertanto l’assegno privilegiato di invalidità, la pensione privilegiata di inabilità ed ai superstiti per cause di servizio, disciplinati dall’articolo 6 della legge n. 222 del 12 giugno 1984, continueranno ad essere liquidati secondo le modalità già in vigore. 10. Totalizzazione dei periodi assicurativi (art. 24, comma 19) L’art. 24, comma 19, del decreto in esame, con effetto dal 1° gennaio 2012, ha soppresso all’articolo 1, comma 1, del Dlgs n. 42 del 2 febbraio 2006, e successive modificazioni e integrazioni, le parole «di durata non inferiore a tre anni». Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, ancorché inferiori a tre anni, al fine del conseguimento di un’unica pensione di cui al Dlgs n. 42/2006 e successive modificazioni. Tenuto conto che la disposizione di cui sopra ha solo soppresso il requisito contributivo minimo per l’accesso al regime di totalizzazione, nulla è innovato rispetto ai requisiti anagrafici e contributivi richiesti per il diritto alle prestazioni pensionistiche di cui al Dlgs n. 42/2006. Peraltro, per tali prestazioni continua a trovare applicazione la disciplina delle decorrenze, già prevista per i lavoratori autonomi, di cui alla legge n. 122/2010 e trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 12 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, in materia di adeguamento alla speranza di vita.

11. Fondi speciali 11.1. Soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto Le nuove disposizioni relative all’accesso alle prestazioni sopra indicate non si applicano ai lavoratori iscritti al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto che rivestano la qualifica di «personale viaggiante», non essendo stata modificata la disposizione speciale di cui al comma 6 dell’art. 3 del Dlgs n. 414/1996 che in materia di età pensionabile conferma le disposizioni di cui all’art. 5 del Dlgs n. 503 del 30 dicembre 1992, ossia 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne. Continua pertanto ad applicarsi alla suddetta categoria di lavoratori la disciplina introdotta dalla legge n. 122/2010 in materia di decorrenza del trattamento pensionistico; continuano altresì ad applicarsi, ai sensi della predetta legge n. 122/2010, le disposizioni previste dalle leggi n. 243/2004 e n. 247/2007 in tema di decorrenza del trattamento pensionistico nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età (messaggio n. 5891 dell’8 marzo 2011). 11.2. Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea 11.2.1. Pensione di vecchiaia Ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Dlgs n. 164/1997, il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia si consegue con un requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio. Pertanto l’età anagrafica richiesta nel Fondo è quella ridotta di cinque anni rispetto a quella risultante in seguito alle innovazioni sopra descritte. Per l’accesso alla pensione di vecchiaia è quindi richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici: a) per le lavoratrici: dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020

57 anni 57 anni e 3 mesi* 58 anni e 9 mesi* 60 anni e 3 mesi** 61 anni e 3 mesi**

* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del Dm 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del Dl n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010. ** Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010.

b) per i lavoratori: 61 anni 61 anni e 3 mesi* 61 anni e 3 mesi **

* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del DM 6 dicembre2011, in attuazione dell’art. 12 del Dl n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010. **Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del Dl n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010.

N. 4 - Aprile 2012

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020

IX


FOCUS

Guida alle Pensioni IL SOLE 24 ORE

Inoltre, si rammenta che, ai sensi del comma 11 dell’art. 3 del Dlgs n. 164/1997, per i lavoratori iscritti al Fondo volo successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data è consentito aggiungere alla propria età anagrafica, ai fini del conseguimento dell’età pensionabile e per l’applicazione dei coefficienti di trasformazione, un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di cinque anni. Anche in tali casi, l’età anagrafica minima richiesta nel Fondo è quella ridotta fino a cinque anni rispetto a quella in vigore nel regime generale (vedi tabelle punto 1.1.1. della presente circolare). 11.2.2. Pensione anticipata I lavoratori iscritti al Fondo volo, ai sensi del comma 3 del Dlgs n. 164/1997, possono richiedere la corresponsione della pensione anticipata al conseguimento dei requisiti anagrafici e contributivi ridotti, rispetto ai requisiti previsti dalla normativa in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria, di un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di cinque anni e sempreché il lavoratore possa far valere 20 anni di contribuzione obbligatoria e volontaria al Fondo ovvero, relativamente ai lavoratori appartenenti alle categorie dei tecnici di volo e dei piloti collaudatori, 15 anni. 11.3. Lavoratori marittimi Continua a trovare applicazione la previgente normativa in materia di età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Dlgs n. 503/1992, per le seguenti categorie di lavoratori marittimi: piloti del pilotaggio marittimo, riuniti in corporazioni presso i porti italiani, e il personale abilitato al pilotaggio ai sensi dell’articolo 96 del codice della navigazione, i quali conseguono il diritto a pensione di vecchiaia a 60 anni, gli uomini e a 55 anni, le donne. Resta ferma, infine, la previsione di cui all’articolo 31 della legge n. 413/1984, secondo la quale i lavoratori marittimi possono ottenere la pensione anticipata di vecchiaia a 55 anni di età, a condizione che facciano valere i requisiti previsti dalla citata norma. Continua ad applicarsi ai lavoratori marittimi con qualifica di pilota di porto la disciplina introdotta dalla legge n. 122/2010 in materia di decorrenza del trattamento pensionistico; continuano altresì ad applicarsi, ai sensi della predetta legge n. 122/2010, le disposizioni previste dalle leggi n. 243/2004 e n. 247/2007 in tema di decorrenza del trattamento pensionistico nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età (messaggio n. 1256 del 19 gennaio 2011). 11.4. Fondo speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato Italiane Spa Ai sensi del comma 18 dell’art. 24 del Dl n. 201/2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 214 del 6 dicembre 2011, le nuove disposizioni relative all’accesso alle prestazioni pensionistiche si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale Ferrovie. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i precedenti limiti di età previsti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, differenziati in relazione all’attività svolta (58, 60 o 62 per il personale «viaggiante» e di «macchina»; 65 o 66 per il restante personale), sono sostituiti dal requisito anagrafico unico di 66 anni per gli uomini e di 62 anni per le donne con la graduale elevazione fino a 66 anni (art. 24, comma 6). I predetti nuovi requisiti devono essere adeguati agli incrementi della speranza di vita previsti dal 2013 per la generalità dei lavoratori. Ne consegue che, in virtù dell’elevazione del limite di età, non trovano più applicazione, dal 1° gennaio 2012, gli aumenti di valutazione del servizio ferroviario previsti per quelle qualifiche che conseguivano il diritto alla pensione di vecchiaia a 58 o 60 anni. L’anzianità contributiva minima necessaria, in presenza del requisito anagrafico, è pari a 20 anni (art. 24, comma 7). Per l’accesso alla pensione anticipata si applicano le norme riportate al punto 2 della presente circolare. Nei confronti degli iscritti al Fondo speciale per i dipendenti delle Ferrovie Italiane Spa e al Fondo di quiescenza Poste trova, inoltre, applicazione l’articolo 6 del Dl n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, che ha abrogato, dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, l’istituto della pensione privilegiata. 11.5. Fondo di quiescenza Poste Nei confronti degli iscritti al Fondo di quiescenza Poste trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 24 del Dl n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, relative alle gestioni sostitutive dell’Ago. Peraltro, nei confronti dei predetti soggetti trova applicazione l’articolo 6 del decreto in esame, che ha abrogato, dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, l’istituto della pensione privilegiata. 11.6. Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica Le innovazioni in oggetto non trovano applicazione nel Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. N. 4 - Aprile 2012

X

11.7. Altri Fondi speciali Le disposizioni illustrate con la presente circolare trovano applicazione anche nei confronti degli iscritti ai seguenti Fondi: - soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia; - soppresso Fondo di previdenza per i dipendenti dall’Enel e dalle aziende elettriche private; - Fondo di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo. Infine, le innovazioni in oggetto si applicano anche ai fondi integrativi. Quindi gli iscritti alle gestioni di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, nonché gli iscritti al Fondo di previdenza per il personale dell’ex Consorzio autonomo del porto di


Guida alle Pensioni

FOCUS

IL SOLE 24 ORE

Genova e dell’ex Ente autonomo del porto di Trieste conseguono il trattamento pensionistico esclusivamente in presenza dei requisiti previsti dalla disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria, come sopra modificata. 12. Contributo di solidarietà Ai sensi del comma 21 dell’art. 24 del Dl n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. L’ammontare della misura del contributo è definito dalla tabella A di cui all’Allegato n. 1 del predetto decreto-legge ed è determinato in rapporto al periodo di iscrizione antecedente all’armonizzazione conseguente alla legge n. 335 dell’8 agosto 1995, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell’assicurazione generale obbligatoria. Si riporta di seguito la tabella A di cui all’Allegato n. 1 del predetto decreto-legge, con l’indicazione dei Fondi di previdenza interessati dal contributo e della misura dello stesso, articolata rispettivamente per pensionati e per lavoratori, facendo inoltre presente che il predetto contributo è determinato utilizzando le anzianità contributive maturate sino al 31 dicembre 1995. TABELLA A - Contributo di solidarietà Anzianità contributive Da 5 fino al 31/12/1995 a 15 anni

Oltre 15 fino a 25 anni

Oltre 25 anni

1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 %

Pensionati Ex Fondo trasporti

0,3 %

0,6 %

Ex Fondo elettrici

0,3 %

0,6 %

Ex Fondo telefonici

0,3 %

0,6 %

Ex Inpdai

0,3 %

0,6 %

Fondo volo

0,3 %

0,6 %

Ex Fondo trasporti

0,5 %

0,5 %

Ex Fondo elettrici

0,5 %

0,5 %

Ex Fondo telefonici

0,5 %

0,5 %

Ex Inpdai

0,5 %

0,5 %

Fondo volo

0,5 %

0,5 %

Lavoratori

0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %

Ai sensi della predetta norma, rimangono escluse dall’assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo Inps, nonché le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. In ogni caso, il trattamento pensionistico, al netto del contributo di solidarietà, non può essere inferiore a 5 volte il trattamento minimo. Si evidenzia infine che per le pensioni a carico del Fondo volo l’imponibile su cui va calcolato il contributo è quello comprensivo della quota di pensione capitalizzata. 13. Prestazioni assistenziali A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell’assegno sociale di cui all’art. 3 comma 6 della legge n. 335 del 8 agosto 1995 e degli assegni sociali sostitutivi di invalidità civile (di cui agli artt. 10 della legge n. 381 del 26 maggio 1970 e 19 della legge n. 118 del 30 marzo 1971) è elevato a 66 anni. Resta in ogni caso fermo, a decorrere dal 2013 (come stabilito dall’art. 18, comma 4, della legge n. 111 del 15 luglio 2011), il meccanismo di adeguamento del requisito anagrafico di accesso alle suddette prestazioni agli incrementi di speranza di vita introdotto dall’art. 12 del Dl n. 78/2010 convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010. 65 anni e 3 mesi* 65 anni e 3 mesi** 66 anni e 3 mesi**

* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del Dm 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del Dl n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010. ** Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del Dl n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010.

N. 4 - Aprile 2012

dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 dal 1° gennaio 2018

XI


FOCUS

Guida alle Pensioni IL SOLE 24 ORE

14. Soppressione degli Enti Inpdap ed Enpals - modalità di presentazione delle domande La legge n. 214 del 22 dicembre 2011, di conversione del Dl n. 201 del 6 dicembre 2011, all’art. 21, comma 1, ha disposto la soppressione dell’Inpdap e dell’Enpals dal 1° gennaio 2012, con attribuzione delle relative funzioni all’Inps che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi. In attesa di successive indicazioni che saranno diramate a seguito dell’emanazione dei decreti interministeriali di natura non regolamentare previsti dal comma 2 del citato art. 21, le domande di prestazioni devono essere presentate, secondo le consuete modalità, dagli iscritti degli enti soppressi presso le rispettive strutture territoriali dell’Inpdap e dell’Enpals. Le novità normative introdotte dall’art. 24 del Dl n. 211 convertito dalla legge n. 214/2011 e dagli articoli 6 e 6-bis del Dl n. 216 convertito dalla legge n. 14/2012, relative alle prestazioni erogate dalle gestioni ex Inpdap ed ex Enpals, verranno illustrate con distinte circolari.

INPS - CIRCOLARE 14 MARZO 2012, N. 36 Oggetto: Legge 22 dicembre 2011, n. 214. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici» con le modifiche apportate dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2012, di conversione con modificazioni del Dl n. 216 del 29 dicembre 2011, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative. Gestione ex-Enpals. Nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011 è stata pubblicata la legge n. 214 del 22 dicembre 2011, di conversione in legge, con modificazioni, del Dl n. 201 del 6 dicembre 2011, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici. La legge in oggetto apporta una serie di interventi in materia previdenziale anche con riferimento ai fondi per i lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti. Si precisa, a tale proposito, che per i lavoratori iscritti ai suddetti fondi non vi è distinzione tra lavoro autonomo e lavoro dipendente e, pertanto, le due tipologie di rapporto di lavoro sono sempre inquadrate con le medesime tutele previdenziali a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro. 1. Pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6, 7 e 9) 1.1. Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (Fondo lavoratori dello spettacolo) Sono esclusi dall’applicazione della nuova disciplina i lavoratori indicati all’articolo 4, commi 2 e 3 del Dlgs n. 182 del 1997, i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei ballerini e tersicorei nonché gli iscritti al fondo sportivi professionisti, i cui requisiti in oggetto restano confermati in quelli stabiliti dalla previgente normativa fino all’emanazione dei regolamenti di cui all’art. 24 comma 18 della medesima legge n. 214/2011, (cfr. allegato 1, con riferimento alle diverse età pensionabili, sia nel sistema misto sia contributivo, per gli iscritti ai fondi lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti). A decorrere dal 1° gennaio 2012 gli iscritti al fondo lavoratori dello spettacolo, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al perfezionamento dei requisiti di cui alle successive tabelle, in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni. a) per le donne: dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020

N. 4 - Aprile 2012

XII

62 anni 62 anni e 3 mesi* 63 anni e 9 mesi* 65 anni e 3 mesi** 66 anni e 3 mesi**

* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del Dm 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del Dl n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010. ** Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del Dl n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010.

b) per gli uomini: dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020

66 anni 66 anni e 3 mesi* 66 anni e 3 mesi **


Guida alle Pensioni

FOCUS

IL SOLE 24 ORE

* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del Dm 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del Dl n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010. **Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del Dl n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010.

1.2. Soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996. Sistema contributivo (Fondo lavoratori dello spettacolo e Fondo sportivi professionisti) Sono esclusi dall’applicazione della nuova disciplina i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei ballerini e tersicorei i cui requisiti in oggetto restano confermati in quelli stabiliti dalla previgente normativa fino all’emanazione dei regolamenti di cui all’art. 24, comma 18, della medesima legge n. 214/2011, (cfr. allegato 1, con riferimento alle diverse età pensionabili, sia nel sistema misto sia contributivo, per gli iscritti ai fondi lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti). A decorrere dal 1° gennaio 2012 gli iscritti al fondo lavoratori dello spettacolo e gli iscritti al fondo sportivi professionisti, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al ricorrere di una delle seguenti condizioni: a) maturazione degli stessi requisiti anagrafici e contributivi previsti al punto 1.1., a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore, per l’anno 2012, a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995 (cd. importo soglia). Il predetto importo soglia è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del Prodotto interno lordo (Pil) nominale, appositamente calcolata dall’Istituto nazionale di statistica (Istat), con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del Pil operate dall’Istat, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l’anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l’importo mensile dell’assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva di cui sopra restano confermate le disposizioni di cui all’art. 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995 in materia di accrediti figurativi. b) 70 anni di età e 5 anni di contribuzione «effettiva», a prescindere dall’importo della pensione. Ai fini del requisito di 5 anni di contribuzione si precisa che è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo. Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico di 70 anni, al fine dell’adeguamento alla speranza di vita, è incrementato di tre mesi, per effetto del Dm 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del Dl n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010. 2. Pensione anticipata (art. 24, commi 10 e 11) 2.1. Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (Fondo lavoratori dello spettacolo) Sono esclusi dall’applicazione della nuova disciplina i lavoratori indicati all’articolo 4, commi 2 e 3, del Dlgs n. 182/1997, i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei ballerini e tersicorei nonché gli iscritti al fondo sportivi professionisti, i cui requisiti in oggetto restano confermati in quelli stabiliti dalla previgente normativa fino all’emanazione dei regolamenti di cui all’art. 24, comma 18, della medesima legge n. 214/2011, (cfr. allegato 1, con riferimento alle diverse età pensionabili, sia nel sistema misto sia contributivo, per gli iscritti ai fondi lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti). A decorrere dal 1° gennaio 2012 gli iscritti al fondo lavoratori dello spettacolo, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata ove in possesso delle seguenti anzianità contributive: Decorrenza dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 dal 1° gennaio 2016

Uomini

Donne

42 anni e 1 mese

41 anni e 1 mese

42 anni e 5 mesi*

41 anni e 5 mesi*

42 anni e 6 mesi*

41 anni e 6 mesi*

42 anni e 6 mesi**

41 anni e 6 mesi**

Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato. Ai fini della maturazione del requisito dei 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità resta ferma la previgente disciplina secondo la quale dalla contribuzione utile resta esclusa quelle figurativa per malattia e per disoccupazione.

N. 4 - Aprile 2012

* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del Dm 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del Dl n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010. ** Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del Dl n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010.

XIII


FOCUS

Guida alle Pensioni IL SOLE 24 ORE

Per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un’età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l’età di accesso al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi. La predetta riduzione si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. Pertanto, per coloro che hanno un’anzianità contributiva: - pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011; - inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la cui pensione è liquidata nel sistema misto, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995. Al riguardo, si fa presente che il comma 2-quater dell’articolo 6 del Dl n. 216/2011 convertito dalla legge n. 14/2012 ha stabilito che le disposizioni dell’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del più volte citato Dl n. 201/2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria. Pertanto, ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva utile per conseguire, da parte dei soggetti di che trattasi, la pensione anticipata senza la riduzione in parola deve essere valutata esclusivamente la contribuzione prevista dal comma 2-quater del predetto articolo 6. 2.2. Soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996. Sistema contributivo (Fondo lavoratori dello spettacolo e Fondo sportivi professionisti) Sono esclusi dall’applicazione della nuova disciplina i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei ballerini e tersicorei i cui requisiti in oggetto restano confermati in quelli stabiliti dalla previgente normativa fino all’emanazione dei regolamenti di cui all’art. 24, comma 18, della medesima legge n. 214/2011, (cfr. allegato 1, con riferimento alle diverse età pensionabili, sia nel sistema misto sia contributivo, per gli iscritti ai fondi lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti). A decorrere dal 1° gennaio 2012 gli iscritti al fondo lavoratori dello spettacolo e gli iscritti al fondo sportivi professionisti, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al ricorrere di una delle seguenti condizioni: a) Decorrenza dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 dal 1° gennaio 2016

Uomini

Donne

42 anni e 1 mese

41 anni e 1 mese

42 anni e 5 mesi*

41 anni e 5 mesi*

42 anni e 6 mesi*

41 anni e 6 mesi*

42 anni e 6 mesi**

41 anni e 6 mesi**

* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del Dm 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del Dl n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010. ** Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del Dl n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010.

N. 4 - Aprile 2012

XIV

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione versata o accreditata a favore dell’assicurato, fermo restando che, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge n. 335/1995, ai fini del computo di detta contribuzione non concorre quella derivante dalla prosecuzione volontaria, e che quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5. b) al compimento di 63 anni, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione «effettiva» e che l’ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, pari per l’anno 2012, a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995. Detto importo soglia è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del Prodotto interno lordo (Pil) nominale, appositamente calcolata dall’Istituto nazionale di statistica (Istat), con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del Pil operate dall’Istat i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l’anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione «effettiva» è utile solo la contribuzione effettivamente versata


Guida alle Pensioni

FOCUS

IL SOLE 24 ORE

(obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo. Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico di 63 anni è incrementato di tre mesi, al fine dell’adeguamento alla speranza di vita, come previsto dal Dm 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del Dl n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010. 3. Decorrenza delle prestazioni pensionistiche (art. 24, comma 5) Ai lavoratori assoggettati alla nuova disciplina pensionistica che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata non si applicano le disposizioni in materia di decorrenze del trattamento pensionistico di cui all’art. 12 del Dl n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 (cd. finestre mobili). Pertanto, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 155/1981 la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l’età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti; su richiesta dell’interessato dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda. Per effetto dell’art. 22, comma 5, della legge n. 153/1969, la pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Ai fini del conseguimento delle predette prestazioni pensionistiche è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 1, comma 7, del Dlgs n. 503/1992 per la pensione di vecchiaia e per effetto dell’art. 22, comma 1, lett. c), della legge n. 153/1969 per la pensione anticipata. Per tutti i lavoratori che saranno oggetto del processo di armonizzazione di cui al comma 18 dell’art. 24 della legge n. 214/2011, punto 6 della presente circolare, continuano a trovare applicazione sia i requisiti prescritti per il diritto a pensione, sia il regime delle decorrenze vigenti al 31 dicembre 2011 (cd. «finestra mobile» di cui all’art. 12 della legge n. 122/2010).

N. 4 - Aprile 2012

4. Deroghe (art. 24, commi 14, 15 e 15-bis) Secondo quanto previsto dall’art. 24, commi 14 e 15, del decreto in esame, come modificato ed integrato dall’articolo 6, commi 2-ter, 2-quater e 2-septies, del Dl n. 216/2011 convertito dalla legge n. 14/2012, continuano ad applicarsi, per quanto riguarda i requisiti di accesso e la disciplina delle decorrenze, nei limiti delle risorse prestabilite, le disposizione previgenti alla data di entrata in vigore del decreto, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, ai seguenti soggetti: a) lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 23 luglio 1991, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 223 del 23 luglio 1991; b) lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 23 luglio 1991, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; c) lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà. In tale secondo caso, gli interessati restano tuttavia a carico dei Fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l’accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto; d) lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; e) lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1, del Dl n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni con legge n. 133 del 6 agosto 2008; f) lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al Dlgs n. 151 del 26 marzo 2001, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l’accesso al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), della legge n. 243 del 23 agosto 2004, e successive modificazioni; g) lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze saranno definite le modalità di attuazione della disposizione di cui sopra. Inoltre, in via eccezionale, ai sensi del comma 15-bis dell’art. 24 del decreto legge n. 201/2011: q gli iscritti ai fondi lavoratori dello spettacolo possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento del 64° anno di età al ricorrere delle seguenti condizioni: - possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni al 31 dicembre 2012;

XV


FOCUS

Guida alle Pensioni IL SOLE 24 ORE

- maturazione entro il 31 dicembre 2012 dei requisiti per il trattamento pensionistico di cui alla tabella B allegata alla legge n. 243 del 23 agosto 2004; q le lavoratrici iscritte al fondo lavoratori dello spettacolo possono conseguire il trattamento di vecchiaia, in via alternativa: - al ricorrere dei presupposti di cui al punto 1.1.; - al compimento del 64° anno di età, ove in possesso al 31 dicembre 2012 di un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e di un’età anagrafica di almeno 60 anni. Al requisito anagrafico di 64 anni si applica l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita di cui all’art. 12 del Dl n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010. Per quanto riguarda la disciplina delle decorrenze rispettivamente della pensione anticipata e della pensione di vecchiaia si fa rinvio a quanto illustrato al punto 3 della presente circolare. 5. Certezza dei diritti per i requisiti di accesso e definizione delle prestazioni pensionistiche (art. 24, comma 3) I lavoratori che maturano entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del Dl n. 201/2011, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e possono chiedere al proprio Ente previdenziale la certificazione di tale diritto. A tal proposito si rileva che la certificazione del diritto ha una funzione meramente dichiarativa e non costitutiva del diritto. Inoltre, alla luce della vigente normativa così come risulta modificata dall’entrata in vigore dell’art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011 secondo il quale le certificazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti rilasciate da Pa sono valide esclusivamente nell’ambito di rapporti fra privati, anche in caso di mancata certificazione del diritto alla prestazione pensionistica, il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore del decreto in esame, sia ai fini del diritto all’accesso alle prestazioni pensionistiche di anzianità o vecchiaia sia ai fini della decorrenza del relativo trattamento pensionistico (c.d. finestra mobile) consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa. 6. Armonizzazioni (art. 24, comma 18) Nei confronti degli iscritti ai fondi lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti, per i quali sono previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, nonché per i lavoratori appartenenti alle categorie dei ballerini e tersicorei, in attesa dell’adozione dei Regolamenti che saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’economia entro il 30 giugno 2012 (ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 23 agosto 1988, e successive modificazioni) con i quali saranno elevati i requisiti di accesso al sistema pensionistico delle predette categorie tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività, resta ferma la previgente disciplina con riferimento ai requisiti minimi di accesso al pensionamento. In particolare, continuano a trovare applicazione sia i requisiti prescritti per il diritto a pensione, sia il regime delle decorrenze vigenti al 31 dicembre 2011 (cd. «finestra mobile» di cui all’art. 12 della legge n. 122/2010), (cfr. allegato 1. con riferimento alle diverse età pensionabili, sia nel sistema misto sia contributivo, per gli iscritti ai fondi lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti). 7. Sistema pro-rata (art. 24, comma 2) Per gli iscritti ai fondi per i lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento alle anzianità contributive maturate successivamente a tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità, è calcolata secondo il sistema contributivo. Ai sensi della suddetta disposizione, quindi, nei confronti dei soggetti in possesso di almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, fermo restando l’applicazione del sistema di calcolo retributivo per le anzianità contributive maturate fino al 31.12.2011, la quota di pensione relativa alle anzianità maturate a partire dall’1.01.2012 è determinata con il sistema di calcolo contributivo. Analogo criterio è applicato ai supplementi di pensione con decorrenza successiva all’1.01.2012.

N. 4 - Aprile 2012

XVI

8. Adeguamento agli incrementi della speranza di vita (art. 24, comma 13) Il comma 13 del citato art. 24, stabilisce che gli adeguamenti agli incrementi della «speranza di vita», intervenuti all’età di 65 anni per la media della popolazione residente italiana dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, che saranno stabiliti successivamente a quello che sarà effettuato con decorrenza 1.01.2019, avverranno con cadenza biennale. Tali adeguamenti verranno stabiliti, come previsto dall’art. 12 della legge n. 122/2010, con decreti direttoriali del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tali decreti dovranno essere emanati almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. Pertanto, a partire dalla medesima data, i riferimenti al triennio per la determinazione degli incrementi intervenuti sulla «speranza di vita» all’età di 65 anni relativamente alla media della popolazione residente in Italia (comma 12-ter del citato articolo 12) dovranno riferirsi al biennio. Fondo lavoratori dello spettacolo A) Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 1) Soggetti ai quali si applicano i nuovi requisiti anagrafici e contributivi. - Pensione di vecchiaia.


Guida alle Pensioni

FOCUS

IL SOLE 24 ORE

Gruppo registi sceneggiatori (62 donne 66 uomini) 041 registi teatrali, cinematografici e di audiovisivi 042 aiuto registi teatrali, cinematografici e di audiovisivi 043 sceneggiatori teatrali, cinematografici e di audiovisivi 044 dialoghisti ed adattatori 045 direttori della fotografia 046 soggettisti 047 video-assist Gruppo produzione cinematografica, di audiovisivi e di spettacolo (62 donne 66 uomini) 051 direttori di produzione 052 ispettori di produzione 053 segretari di produzione 054 segretari di edizione 055 cassieri di produzione 056 organizzatori generali, location manager 057 responsabili di edizione della produzione cinematografica e televisiva 058 casting director 059 documentalisti audiovisivi Gruppo direttori di scena e di doppiaggio (donne 62 uomini 66) 061 direttori di scena 062 direttori di doppiaggio 063 assistenti di scena e di doppiaggio Gruppo bandisti (donne 62 uomini 66) 074 maestri di banda 075 compositori 084 bandisti 085 consulenti assistenti musicali Gruppo amministratori (donne 62 uomini 66) 101 amministratori di formazioni artistiche 102 amministratori di produzione cinematografica e audiovisiva 103 organizzatori teatrali 104 amministratori e segretari di compagnie teatrali Gruppo tecnici (donne 62 uomini 66) 111 tecnici del montaggio e del suono della produzione cinematografica 112 tecnici del montaggio e del suono del teatro 113 tecnici del montaggio e del suono audiovisivi 114 tecnici del montaggio di fotoromanzi 115 tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, effetti speciali ed altri tecnici della produzione cinematografica 116 tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, effetti speciali ed altri tecnici del teatro 117 tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, effetti speciali ed altri tecnici di audiovisivi 118 tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, effetti speciali ed altri tecnici di fotoromanzi 119 tecnici addetti alle manifestazioni di moda Gruppo operatori e maestranze (donne 62 uomini 66) 121 operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva 122 aiuto operatori di ripresa cinematografica e audiovisiva 123 maestranze cinematografiche 124 maestranze teatrali 125 maestranze di imprese audiovisive 126 fotografi di scena

Gruppo truccatori e parrucchieri (donne 62 uomini 66) 141 truccatori 142 parrucchieri

N. 4 - Aprile 2012

Gruppo scenografi, arredatori e costumisti (donne 62 uomini 66) 131 architetti arredatori 132 costumisti, modisti, figurinisti e sarti teatrali, cinematografici o audiovisivi 133 scenografi 134 bozzettista 135 story board artist 136 creatori di fumetti, illustrazioni e disegni finalizzati all’animazione

XVII


FOCUS

Guida alle Pensioni IL SOLE 24 ORE

822 marionettisti, burattinai 824 maestri d’armi Gruppo lavoratori autonomi esercenti attività musicali (donne 62 uomini 66) 500 lavoratori autonomi esercenti attività musicali Gruppo operatori e maestranze (donne 62 uomini 66) 154 artieri ippici 155 operatori di cabine di sale cinematografiche 156 maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie ed al facchinaggio dipendenti dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi 157 maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie ed al facchinaggio dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli 158 maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie ed al facchinaggio dipendenti dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa Gruppo impiegati (donne 62 uomini 66) 201 impiegati amministrativi e tecnici dipendenti da imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi 202 impiegati amministrativi e tecnici dipendenti da Enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli 203 impiegati amministrativi e tecnici dipendenti da imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa 204 autisti dipendenti degli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa 205 operai dipendenti degli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa Gruppo dipendenti da impresa di noleggio film (donne 62 uomini 66) 231 impiegati dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film 232 operai dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film Gruppo dipendenti imprese di spettacoli viaggianti, ippodromi, scuderie, cinodromi, case da gioco, sale da giochi, sale scommesse e addetti alla ricezione delle scommesse (62 donne 66 uomini) 211 impiegati dipendenti da ippodromi, scuderie di cavalli da corsa cinodromi 212 operai dipendenti dagli ippodromi, scuderie di cavalli da corsa e dai cinodromi 213 impiegati dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti 214 operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti 218 operai dipendenti dalle case da gioco 219 prestatori d’opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche 235 impiegati dipendenti dalle sale scommesse 236 operai dipendenti dalle sale scommesse 237 impiegati dipendenti dalle sale giochi 238 operai dipendenti dalle sale giochi Gruppo lavoratori degli impianti e circoli sportivi (donne 62 uomini 66) 215 impiegati dipendenti da impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, sferisteri, campi sportivi, autodromi 216 operai dipendenti da impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, sferisteri, campi sportivi, autodromi 771 istruttori dipendenti da impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, sferisteri, campi sportivi, autodromi 772 addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, sferisteri, campi sportivi, autodromi 773 impiegati dipendenti da società sportive 774 operai dipendenti da società sportive 775 direttori tecnici presso società sportive 776 massaggiatori presso società sportive 777 istruttori presso società sportive N. 4 - Aprile 2012

XVIII

Pensione anticipata Le categorie sopra elencate possono conseguire il diritto alla pensione anticipata ove in possesso delle seguenti anzianità contributive Decorrenza dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013

Uomini

Donne

42 anni e 1 mese

41 anni e 1 mese

42 anni e 5 mesi*

41 anni e 5 mesi*


Guida alle Pensioni

FOCUS

IL SOLE 24 ORE

dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 dal 1° gennaio 2016

42 anni e 6 mesi*

41 anni e 6 mesi*

42 anni e 6 mesi**

41 anni e 6 mesi**

B) Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 ai quali non si applicano i nuovi requisiti anagrafici e contributivi In attesa dell’adozione dei Regolamenti che saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’economia entro il 30 giugno 2012 (ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 23 agosto 1988, e successive modificazioni) con i quali saranno elevati i requisiti di accesso al sistema pensionistico delle predette categorie tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività. Per questi resta ferma la previgente disciplina con riferimento ai requisiti minimi di accesso al pensionamento. In particolare, continuano a trovare applicazione sia i requisiti prescritti per il diritto a pensione, sia il regime delle decorrenze vigenti al 31 dicembre 2011 (cd. «finestra mobile» di cui all’art. 12 della legge n. 122/2010). Gruppo ballo (donne e uomini 45) 091 coreografi ed assistenti coreografi 092 ballerini e tersicorei Gruppo canto (donne 55 uomini 60) 011 artisti lirici 012 cantanti 013 coristi e vocalisti 014 maestri del coro, assistenti, aiuti (suggeritori del coro) Gruppo concertisti, orchestrali (donne 55 uomini 60) 081 concertisti e solisti 082 professori d’orchestra 083 orchestrali anche di musica leggera Gruppo attori (donne 58 uomini 63) 021 attori di prosa, mimi e allievi attori 022 attori cinematografici e audiovisivi 023 attori di doppiaggio 024 attori di operetta 025 attori di riviste, varietà ed attrazione 026 artisti del circo 027 attori di fotoromanzi 028 suggeritori teatrali, cinematografici e di audiovisivi 029 generici figuranti 821 imitatori, ipnotizzatori, illusionisti e prestigiatori 823 acrobati, stuntman, contorsionisti Gruppo conduttori (donne 58 uomini 63) 031 presentatori 032 disc-jockey 033 animatori di villaggi turistici Gruppo direttori e maestri d’orchestra (donne 58 uomini 63) 071 direttori d’orchestra 072 sostituti direttori d’orchestra 073 maestri suggeritori

C) Soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996. Sistema contributivo A decorrere dal 1° gennaio 2012 tutti gli iscritti al fondo lavoratori dello spettacolo, con esclusione dei lavoratori appartenenti alle categorie dei ballerini e tersicorei, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia ed anticipata al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

N. 4 - Aprile 2012

Gruppo figurazione e moda (donne 58 uomini 63) 093 indossatori 094 figuranti lirici 095 figuranti di sala 096 fotomodelli 097 cubisti 098 spogliarellisti Nb. I requisiti dovranno essere adeguati alla speranza di vita

XIX


FOCUS

Guida alle Pensioni IL SOLE 24 ORE

Vecchiaia 62 anni di etàper le donne e 66 anni per gli uomini A) DONNE dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020

62 anni 62 anni e 3 mesi* 63 anni e 9 mesi* 65 anni (e 3 mesi)** 66 anni (e 3 mesi)**

B) UOMINI dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020

66 anni 66 anni e 3 mesi* 66 anni e 3 mesi **

20 anni di contribuzione Importo non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale Ovvero 63 anni di età uomini e donne dall’1.1.2013 63 anni + 3 mesi 20 anni di contribuzione Importo non inferiore a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale Ovvero A 70 anni di età uomini e donne dall’1.1.2013 70 anni + 3 mesi 5 anni di contribuzione Anticipata Decorrenza dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 dal 1° gennaio 2016

N. 4 - Aprile 2012

XX

Uomini

Donne

42 anni e 1 mese

41 anni e 1 mese

42 anni e 5 mesi*

41 anni e 5 mesi*

42 anni e 6 mesi*

41 anni e 6 mesi*

42 anni e 6 mesi**

41 anni e 6 mesi**

Fondo sportivi professionisti A) Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. In attesa dell’adozione dei Regolamenti che saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’economia entro il 30 giugno 2012 (ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni) con i quali saranno elevati i requisiti di accesso al sistema pensionistico delle predette categorie tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività resta ferma la previgente disciplina con riferimento ai requisiti minimi di accesso al pensionamento. In particolare, continuano a trovare applicazione sia i requisiti prescritti per il diritto a pensione, sia il regime delle decorrenze vigenti al 31 dicembre 2011 (cd. «finestra mobile» di cui all’art. 12 della legge n. 122/2010). Età: 47 donne 52 uomini Nb. I requisiti dovranno essere adeguati alla speranza di vita B) Soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996. Sistema contributivo. A decorrere dal 1° gennaio 2012 tutti gli iscritti al fondo sportivi professionisti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia od anticipata al ricorrere di una delle seguenti condizioni: Vecchiaia 62 anni di età per le donne e 66 anni per gli uomini A) DONNE dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012

62 anni


Guida alle Pensioni

FOCUS

IL SOLE 24 ORE

dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020

62 anni e 3 mesi* 63 anni e 9 mesi* 65 anni (e 3 mesi)** 66 anni (e 3 mesi)**

B) UOMINI dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020

66 anni 66 anni e 3 mesi* 66 anni e 3 mesi **

20 anni di contribuzione Importo non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale Ovvero 63 anni di età uomini e donne Dall’1.01.2013 63 anni + 3 mesi 20 anni di contribuzione Importo non inferiore a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale Ovvero A 70 anni di età uomini e donne Dall’1.01.2013 70 anni + 3 mesi 5 anni di contribuzione Anticipata

Decorrenza dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 dal 1° gennaio 2016

Uomini

Donne

42 anni e 1 mese

41 anni e 1 mese

42 anni e 5 mesi*

41 anni e 5 mesi*

42 anni e 6 mesi*

41 anni e 6 mesi*

42 anni e 6 mesi**

41 anni e 6 mesi**

Gli sportivi professionisti, nel contributivo, possono scontare 1 anno di età ogni 4 anni di contribuzione fino ad un massimo di 5 anni. (art. 3, comma 8, del Dlgs n. 166 del 30 aprile 1997)

INPS - CIRCOLARE 14 MARZO 2012, N. 37 Oggetto: Dl n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come ulteriormente modificato dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2012, di conversione con modificazioni del Dl n. 216 del 29 dicembre 2011. Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici e di trattamenti di fine servizio e fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite dall’ex Inpdap.

2. Equo indennizzo e pensioni privilegiate (art. 6) L’articolo in oggetto abroga gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata,

N. 4 - Aprile 2012

1. Premessa Nel Supplemento ordinario n. 276 della Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011 è stata pubblicata la legge n. 214 del 22 dicembre 2011 di conversione, con modificazioni, del Dl n. 201 del 6 dicembre 2011, avente per oggetto «Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici»; la normativa è stata ulteriormente modificata dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2012, di conversione del Dl n. 216 del 29 dicembre 2011. Con la presente, acquisito il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali reso con nota n. 2680 del 22 febbraio 2012, si forniscono le indicazioni per quanto concerne le disposizioni in materia di trattamenti pensionistici e di trattamenti di fine servizio e fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite dall’ex Inpdap.

XXI


FOCUS

Guida alle Pensioni IL SOLE 24 ORE

demandando, ove previsto, la competenza in materia di tutela delle infermità dipendenti da causa di servizio all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (gestita dall’Inail). Per esplicita disposizione legislativa, ai fini che qui interessano, il riconoscimento dell’equo indennizzo e della pensione di privilegio continuano ad essere disciplinati dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del Dl n. 201/2011 (6 dicembre 2011) nei confronti del personale appartenente alle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica), all’Arma dei Carabinieri, alle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia penitenziaria) e militare (Guardia di finanza), al comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico. La normativa previgente continua, altresì, ad esplicare i suoi effetti: 1) per i procedimenti di riconoscimento dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata già avviati alla data del 6 dicembre 2011; 2) nei casi in cui alla predetta data non siano scaduti i termini per la domanda di prestazione; al riguardo si evidenzia che per le pensioni di privilegio tali termini sono: a) per gli iscritti alla Cpdel, Cps, Cpi e Cpug, cinque anni dalla cessazione dal servizio; b) per gli iscritti alla Ctps, cinque anni dalla cessazione, elevati a dieci anni qualora l’infermità sia derivata da parkinsonismo; nell’ipotesi in cui vi sia stato il riconoscimento, per la medesima infermità, della causa di servizio in costanza di attività lavorativa non sussiste alcun termine (articolo 169 del Dpr n. 1092 del 29 dicembre 1973); sempre nei confronti degli iscritti alla Cassa Stato resta, in ogni caso, fermo quanto precisato nella nota operativa Inpdap n. 35 del 15 ottobre 2008; 3) nelle ipotesi di procedimenti avviabili d’ufficio relativi ad eventi intervenuti anteriormente al 6 dicembre 2011. 3. Interpretazione dell’articolo 47, comma 2, della legge n. 146 del 24 aprile 1980 (art. 23, comma 6) L’art. 47, comma 2, della legge n. 146 del 24 aprile 1980 prevede che: «I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, nonché i dipendenti degli enti e degli altri istituti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza dello Stato, che non siano membri del Parlamento e siano chiamati all’ufficio di Ministro e di Sottosegretario, sono collocati in aspettativa per il periodo durante il quale esercitano le loro funzioni, conservando per intero il trattamento economico loro spettante, in misura comunque non superiore a quella dell’indennità percepita dai membri del Parlamento». L’art. 23, comma 6, del Dl n. 201/2011 dispone che ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza (sia trattamento di fine servizio che di fine rapporto) dei dipendenti pubblici, che non siano membri del Parlamento e siano chiamati all’Ufficio di Ministro e Sottosegretario, si debba prendere a riferimento, per la determinazione delle relative prestazioni, l’ultimo trattamento economico in godimento prima del conferimento dell’incarico governativo, inclusa, per i dirigenti, la parte fissa e variabile della retribuzione di posizione, ed esclusa la retribuzione di risultato; il periodo di aspettativa è, comunque, considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio. Conseguentemente l’obbligo contributivo sia a fini pensionistici che previdenziali dovrà essere assolto, secondo l’ordinaria ripartizione in quota datoriale e quota personale, con riferimento all’ultimo trattamento economico in godimento prima del conferimento dell’incarico governativo, dal Ministero presso il quale sono esercitate le funzioni di Ministro o Sottosegretario. 4. Ampliamento della platea dei destinatari del sistema contributivo pro-rata (art. 24, comma 2) A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. Con tale disposizione, nei confronti dei soggetti in possesso di almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, ferma restando la valutazione con il sistema retributivo delle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 2011, la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate a partire dal 1° gennaio 2012 è determinata con il sistema di calcolo contributivo. La disposizione in esame trova applicazione nei confronti di tutti gli iscritti alle casse gestite dall’ex Inpdap, ivi compresi quelli di cui al comma 18 dell’articolo 24 della legge in esame (si veda infra il paragrafo 12), per i quali è prevista l’emanazione, entro il 30 giugno 2012, di un regolamento, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge n. 400/88, ai fini dell’armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento. L’introduzione del sistema contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012 comporta per il personale militare, delle forze di polizia civili e militari e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il venir meno della disposizione di cui all’articolo 6, comma 2 del Dlgs 30 aprile 1997, n. 165 (accesso al pensionamento con 53 anni di età e massima anzianità contributiva), salva l’ipotesi in cui detto personale abbia già raggiunto al 31 dicembre 2011 l’aliquota massima dell’ottanta per cento. Nulla è innovato nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 12, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995, già destinatari del cd. sistema di calcolo misto di pensione. N. 4 - Aprile 2012

XXII

5. Certezza dei diritti per i requisiti di accesso e definizione delle prestazioni pensionistiche (art. 24, comma 3) I lavoratori che maturano entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente a tale data, conservano il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa sia ai fini del diritto che ai fini della relativa decorrenza. Di conseguenza, i requisiti previsti dalla normativa vigente al 31 dicembre 2011 sia ai fini dei trattamenti pensionistici di anzianità (sistema delle quote ovvero massima anzianità contributiva) che ai fini delle pensioni di vecchiaia, sono salvaguardati, per i soggetti di cui sopra, anche nel caso di accesso al pensionamento in data successiva al 31 dicembre 2011, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 12, commi 1 e


Guida alle Pensioni

FOCUS

IL SOLE 24 ORE

2 (finestra mobile rispettivamente per pensioni di vecchiaia e pensione di anzianità), del Dl n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modifiche dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010. Gli iscritti in possesso dei requisiti prescritti per il diritto al trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011, possono chiedere all’ente previdenziale la certificazione di tale diritto, avente valore meramente dichiarativo, posto che il diritto risulta già acquisito in virtù dei requisiti anagrafici e contributivi posseduti anteriormente al 1° gennaio 2012. Nel ribadire che la predetta certificazione deve essere rilasciata solamente a condizione che gli iscritti, al 31 dicembre 2011, siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il diritto alla pensione, per le modalità di rilascio della certificazione in esame si rimanda a quanto illustrato nella circolare Inpdap n. 44 del 13 settembre 2005. Nei confronti dei soggetti che maturano a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti per il diritto a pensione prescritti dalla disposizione legislativa in esame, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite dalle seguenti prestazioni: a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti esplicitati al paragrafo 7 della presente circolare; b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti illustrati ai paragrafi 8 e 9 della presente circolare.

N. 4 - Aprile 2012

6. Disapplicazione della cd. «finestra mobile» e deroghe (art. 24, commi 5 e 14) Nei confronti dei soggetti che acquisiscono il diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata dal 1° gennaio 2012 in base ai requisiti prescritti dalla legge in esame, non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 12, commi 1 e 2 (finestra mobile rispettivamente per le pensioni di vecchiaia e di anzianità) del Dl n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modifiche nella legge 30 luglio 2010, n. 122 e quelle di cui all’articolo 1, comma 21, primo periodo del Dl n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011 (finestra di uscita per il personale del comparto Scuola e Afam), fatta eccezione per le fattispecie specificate nella presente circolare. In merito all’articolo 1, comma 21, primo periodo del Dl n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, si rappresenta che la previsione legislativa ivi contenuta (accesso al trattamento pensionistico del personale del comparto scuola e Afam a decorrere, rispettivamente, dal primo settembre o primo novembre dell’anno successivo alla maturazione dei requisiti) avrebbe dovuto trovare applicazione nei confronti di detto personale che avesse maturato i requisiti per il diritto a pensione a decorrere dal 1° gennaio 2012, come specificato nella circolare Inpdap n. 16 del 9 novembre 2011. In conseguenza della disapplicazione effettuata dall’articolo 24, comma 5 della legge in esame (che ha effetto sempre per requisiti maturati a partire dal 1° gennaio 2012) le istruzioni contenute nel paragrafo 1 della citata circolare si intendono superate e l’accesso al pensionamento del personale del comparto scuola e Afam continua ad essere disciplinato dalle disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, con riferimento all’anno di maturazione dei requisiti e non già all’anno successivo, come previsto dal citato articolo 1, comma 21, della legge n. 148/2011, fatta eccezione per le fattispecie specificate nella presente circolare. La finestra mobile continua a trovare applicazione nei seguenti casi: 1) soggetti che maturano i requisiti prescritti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011; 2) lavoratrici che accedono al pensionamento in virtù di quanto disposto dall’articolo 1, comma 9 della legge n. 243/2004, ossia che conseguono il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un’età pari o superiore a 57 anni (requisito anagrafico da adeguarsi, a partire dal 1° gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita) optando per la liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (disposizione prevista, in via sperimentale, solo per pensioni decorrenti entro il 31 dicembre 2015). Nei confronti delle lavoratrici del comparto scuola ed Afam il regime delle decorrenze è quello di cui all’articolo 1, comma 21 del Dl n. 138/2011 che non è stato abrogato ma disapplicato con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 dell’articolo 24 della legge in esame. Conseguentemente, per coloro che maturano il diritto ad esempio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 la decorrenza del relativo trattamento pensionistico è fissata al 1° settembre o novembre 2013 in relazione al comparto di appartenenza (Scuola o Afam). 3) addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al Dlgs n. 67 del 21 aprile 2011, ancorché maturino i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2012 (cfr. nota operativa Inpdap n. 43 del 28 dicembre 2011); 4) lavoratori che accedono al trattamento pensionistico in regime di totalizzazione ai sensi del Dlgs n. 42 del 2 febbraio 2006, e Smi, ai quali continua ad applicarsi il comma 3, del più volte citato articolo 12 della legge n. 122/2010. Per il personale del comparto scuola ed Afam, come chiarito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la nota n. 04/UL0000945/P del 23 febbraio 2011, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9 della legge n. 449/1997, così come successivamente modificate dall’articolo 1, comma 21, del Dl n. 138/2011. In altri termini, chi consegue i requisiti minimi per il diritto a pensione in regime di totalizzazione dal 1° gennaio 2012, accede al trattamento pensionistico dall’inizio dell’anno scolastico o accademico (in relazione al comparto di appartenenza Scuola o Afam) successivo a quello di maturazione dei relativi requisiti. Si precisa che tale particolare regime opera solo qualora l’ultimo periodo di iscrizione previdenziale sia riconducibile ad attività disciplinata dalla normativa del comparto scuola o Afam; diversamente la decorrenza del trattamento pensionistico in regime di totalizzazione è fissata decorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei prescritti requisiti; nonché, nel limite massimo numerico stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nei confronti di:

XXIII


FOCUS

Guida alle Pensioni IL SOLE 24 ORE

5) lavoratori collocati in mobilità e mobilità lunga ai sensi della legge n. 223 del 23 luglio 1991, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011; nel caso di mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della citata legge n. 223/1991 i requisiti per il pensionamento devono essere maturati entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità; 6) lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia in carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l’accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del Dl n. 201/2011; 7) lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; si precisa che per data di autorizzazione si deve intendere la data di presentazione della relativa domanda risultata accoglibile; 8) lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1, del Dl n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni con legge n. 133 del 6 agosto 2008; l’istituto dell’esonero si considera, comunque, in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l’istituto dell’esonero, tranne che per i casi sopra specificati; 9) lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: - la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale; - il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. 10) lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al Dlgs n. 151 del 26 marzo 2001, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l’accesso al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), della legge n. 243 del 23 agosto 2004, e successive modificazioni e integrazioni (40 anni di anzianità contributiva). 7. Requisiti prescritti per il diritto alla pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6, 7, 9 e 20) Per gli iscritti alle forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, che maturano a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti prescritti per il diritto a pensione, il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia è determinato in 66 anni in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni. Per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, fermi restando il limite anagrafico minimo pari a 66 anni e quello contributivo pari a 20, l’accesso al pensionamento è altresì condizionato all’importo della pensione che deve risultare non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale (cd. importo soglia); tale importo è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del Pil nominale, appositamente calcolata dall’Istat, con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 l’importo mensile dell’assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un’età anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un’anzianità contributiva effettiva di cinque anni. Si specifica che per «contribuzione effettiva» deve intendersi solo la contribuzione, sia obbligatoria che volontaria che da riscatto, effettivamente versata e accreditata con esclusione quindi di quella figurativa. Considerato che i requisiti di accesso al sistema pensionistico devono essere adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del Dl n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010 e Smi, a decorrere dal 1° gennaio 2013 il requisito anagrafico di 66 anni e quello di 70 anni sono incrementati di 3 mesi. Per un’immediata visualizzazione dei requisiti prescritti a partire dal 1° gennaio 2012 per il diritto alla pensione di vecchiaia, sia in un sistema di calcolo misto (contributivo pro-rata) che contributivo*, si riporta uno schema riepilogativo. N. 4 - Aprile 2012

XXIV

Anno 2012 2013

Età 66 anni 66 anni e 3 mesi

Anzianità contributiva 20 anni 20 anni

* Nel sistema di calcolo contributivo, oltre ai sopra riportati requisiti, l’importo della pensione deve essere non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale, tranne i casi di accesso al pensionamento con 70 anni età (in questo caso la contribuzione effettiva minima richiesta è pari a 5 anni).


Guida alle Pensioni

FOCUS

IL SOLE 24 ORE

Per esplicita previsione normativa, i requisiti anagrafici illustrati al presente paragrafo devono essere tali da garantire un’età minima di accesso al pensionamento non inferiore a 67 anni per i soggetti che maturano il diritto alla prima decorrenza utile al pensionamento dall’anno 2021; qualora, per effetto dei predetti adeguamenti agli incrementi della speranza di vita, non sia assicurata l’età minima di 67 anni, con un decreto direttoriale sono ulteriormente incrementati i predetti requisiti anagrafici. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età già adottati prima del 6 dicembre 2011, anche se aventi effetto successivamente al 1° gennaio 2012. 8. Requisiti prescritti per il diritto alla pensione anticipata (art. 24, comma 10) Nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento a partire dal 1° gennaio 2012, la pensione anticipata si consegue esclusivamente a condizione che risulti maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne. Tali requisiti sono aumentati di un ulteriore mese per l’anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2014, fermi restando gli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013. Per un’immediata visualizzazione dei requisiti prescritti a partire dal 1° gennaio 2012 per il diritto alla pensione anticipata, sia in un sistema di calcolo misto (contributivo pro-rata) che contributivo, si riporta uno schema riepilogativo già aggiornato agli attuali valori inerenti l’incremento della speranza di vita. Anno 2012 2013 2014

Anzianità contributiva Uomini Donne 42 anni e 1 mese 41 anni e 1 mese 42 anni e 5 mesi 41 anni e 5 mesi 42 anni e 6 mesi 41 anni e 6 mesi

Sulla quota retributiva del trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012 è applicata una riduzione pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale riduzione è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (ovvero rispetto ai 60 anni di età). Nel caso in cui l’età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi. Le riduzioni percentuali di cui sopra non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria. 9. Ulteriore possibilità di accesso alla pensione anticipata nel sistema contributivo (art. 24, comma 11) Nei confronti dei lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il diritto alla pensione anticipata, oltre ai casi illustrati al precedente paragrafo 8, si consegue, altresì, al compimento del requisito anagrafico di sessantatré anni, a condizione che risultino in possesso di un’anzianità contributiva effettiva di almeno venti anni e che l’ammontare della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, quantificato per l’anno 2012, in misura pari a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale. L’importo della soglia mensile è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del Pil appositamente calcolata dall’Istat con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare; l’importo della soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale. Anche per questa tipologia di pensione anticipata, vigente nel solo sistema contributivo, i requisiti anagrafici previsti sono adeguati agli incrementi della speranza di vita. Si specifica che per «contribuzione effettiva» deve intendersi solo la contribuzione, sia obbligatoria che volontaria che da riscatto, effettivamente versata e accreditata con esclusione quindi di quella figurativa. 10. Adeguamenti agli incrementi della speranza di vita (art. 24, comma 13) Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo le modalità previste dall’articolo 12 della legge n. 122/2010. A partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter del citato articolo, devono riferirsi al biennio. N. 4 - Aprile 2012

11. Coefficiente di trasformazione (art. 24, comma 16) Con effetto dal 1° gennaio 2013 il coefficiente di trasformazione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge n. 335/1995 è esteso anche per le età corrispondenti a valori fino a 70, soggetto ad adeguamenti in relazione agli incrementi della speranza vita. Ogniqualvolta il predetto adeguamento comporti, con riferimento al valore originariamente indicato in 70 anni per l’anno 2012, l’incremento dello stesso tale da superare di una o più unità il predetto valore di 70, il coefficiente di trasformazione è esteso anche per le età corrispondenti a tali valori superiori a 70 anni, nell’ambito della procedura di cui all’articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335/1995. Gli aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019 sono effettuati con periodicità biennale.

XXV


FOCUS

Guida alle Pensioni IL SOLE 24 ORE

.12. Armonizzazioni (art. 24, comma 18) Nei confronti dei soggetti che accedono al pensionamento con requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei lavoratori a decorrere dal 1° gennaio 2012, la disposizione in esame demanda ad un regolamento, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge n. 400/88, da emanare entro il 30 giugno 2012, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, l’adozione di misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti. Per quanto attiene agli iscritti alle casse pensioni gestite dall’ex Inpdap, la norma in esame trova applicazione nei confronti del personale delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica), dell’Arma dei Carabinieri, delle forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Polizia penitenziaria) e militare (Guardia di finanza) e Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età quali, ad esempio, gli appartenenti ai profili professionali di cui all’articolo 5 della legge n. 248/1990 (controllore del traffico aereo, pilota, operatore radiomisure, esperto di assistenza al volo e meteo). Nei confronti di detto personale, continuano pertanto a trovare applicazione sia i requisiti prescritti per il diritto a pensione che il regime delle decorrenze vigenti al 31 dicembre 2011 (si veda la circolare Inpdap n. 18 diramata in data 8 ottobre 2010), in quanto tale regime è disapplicato solo per coloro i quali accedono al pensionamento secondo le disposizioni previste dalla legge in esame. Come già precisato al paragrafo 4, l’armonizzazione riguarda esclusivamente i requisiti minimi di accesso al pensionamento; di conseguenza, anche nei confronti del personale in esame è introdotto il sistema contributivo pro-rata per le anzianità contributive maturate a partire dal 1° gennaio 2012. 13. Totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità (art. 24, comma 19) Con il comma in esame, a seguito della soppressione delle parole «di durata non inferiore a tre anni» contenute all’articolo 1, comma 1 del Dlgs n. 42 del 2 febbraio 2006, la facoltà di cumulo di periodi assicurativi non coincidenti può essere esercitata indipendentemente dalla anzianità contributiva posseduta in ciascuna gestione assicurativa. In quanto normativa di carattere speciale non specificamente modificata dall’art. 24 della legge in esame, restano ferme le ulteriori disposizioni vigenti in materia di pensione in regime di totalizzazione, ivi compresi i requisiti anagrafici prescritti (65 anni) ovvero, in caso di accesso indipendentemente dall’età, i quaranta anni di anzianità contributiva nonché il regime delle decorrenze di cui all’articolo 12, comma 3 (finestra mobile di 18 mesi), della legge n. 122/2010. In materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici in regime di totalizzazione del personale del comparto scuola e Afam si rinvia a quanto specificato al paragrafo 6 punto 4) della presente circolare. Alle prestazioni pensionistiche in regime di totalizzazione trova, in ogni caso, applicazione l’adeguamento alla speranza di vita di cui dell’art. 12 del Dl n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010. 14. Opzione per liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo (art. 24, comma 7) In riferimento alla facoltà di opzione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, con il comma 7 dell’art. 24 sono state soppresse le parole «ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19» contenute nell’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995 e s.m.i.; la soppressione della citata locuzione fa venire meno il rinvio ai requisiti di accesso per la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo. Di conseguenza, anche se resta salva la facoltà dei lavoratori iscritti all’Ago e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni, di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo a condizione che, al momento dell’opzione, abbiano anche maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 nel sistema medesimo, ai soggetti che optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo si applicano i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, introdotti dall’art. 24 del decreto in esame, previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

N. 4 - Aprile 2012

XXVI

15. Inabilità a qualsiasi attività lavorativa ai sensi della legge n. 335/1995 Come precisato al paragrafo 4 della presente circolare, la quota di pensione riferita alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012 è calcolata con il sistema contributivo. Di conseguenza, per le pensioni di inabilità in oggetto con decorrenza successiva al 1° gennaio 2012, la relativa maggiorazione si calcola secondo le regole del sistema contributivo ossia nei limiti di un’anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni e riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età (articolo 1, comma 15, della legge n. 335/1995). 16. Termine di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto in relazione a cessazioni dal servizio connesse a pensionamenti con 40 anni di anzianità contributiva e precisazioni sulle deroghe ai nuovi termini previsti dall’art. 1, comma 23, del Dl n. 138/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011


Guida alle Pensioni

FOCUS

IL SOLE 24 ORE

Le modifiche introdotte dall’art. 24 alle regole di accesso e calcolo per le prestazioni pensionistiche rendono necessarie alcune precisazioni sull’ambito di applicazione dei termini di pagamento delle prestazioni di fine servizio dei dipendenti pubblici, di cui all’art. 3 del Dl n. 79 del 28 marzo 1997, convertito dalla legge n. 140 del 28 maggio 1997, come recentemente modificato dall’art. 1, commi 22 e 23, del Dl n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011. Dal 1° gennaio 2012, venendo meno sia la possibilità di conseguire il diritto a pensione con 40 anni di anzianità contributiva a prescindere dall’età per chi non ha già maturato tale requisito al 31.12.2011, sia la nozione di anzianità contributiva massima (40 anni di contribuzione ovvero un minor numero di anni con riferimento ad alcuni regimi speciali), tipica del sistema di calcolo retributivo, alle cessazioni con 40 anni di anzianità contributiva non potrà più essere applicato il termine di 6 mesi (o quello di 105 giorni previsto dalle deroghe del Dl n. 138/2011 - si veda infra) per il pagamento delle prestazioni di fine servizio. Pertanto, per il personale interessato dalle nuove regole di accesso e calcolo della pensione e che cessa dal servizio senza aver raggiunto i limiti di età previsti dal proprio ordinamento di appartenenza, i trattamenti di fine servizio e fine rapporto non possono essere messi in pagamento prima di 24 mesi dall’interruzione del rapporto di lavoro. Resta tuttavia fermo il termine di 6 mesi (o quello di 105 giorni previsto dalle deroghe del Dl n. 138/2011) per il personale che ha maturato l’anzianità contributiva massima ai fini pensionistici (40 anni ovvero anzianità contributive inferiori con riferimento ai dipendenti appartenenti a regimi pensionistici speciali, per esempio il personale militare) entro il 31 dicembre 2011 anche se cessa successivamente alla predetta data. Per il personale interessato dalle deroghe di cui all’art. 1, comma 23, del Dl n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, e che, pertanto, ha maturato il diritto a pensione entro il 12 agosto 2011 (31 dicembre 2011, se personale della scuola e del comparto Afam), valgono i vecchi termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr anteriori a quelli introdotti dall’art. 1, comma 22, del Dl n. 138/2011, con la precisazione riportata di seguito sulla scorta delle osservazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota prot. n. 2680 del 22 febbraio 2012. Conseguentemente, le indicazioni contenute nella circolare Inpdap n. 16 del 9 novembre 2011 e nella nota operativa Inpdap n. 41 del 30 novembre 2011, relative ai termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto per gli iscritti alle gestioni previdenziali ex Inpdap, sono modificate come di seguito indicato e riepilogato. Termine breve: entro 105 giorni dalla cessazione In caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso, trova applicazione il termine breve che prevede che la prestazione deve essere liquidata entro 105 giorni dalla cessazione. In particolare, si ricorda che l’ente datore di lavoro è tenuto a trasmettere all’Inps gestione ex Inpdap la documentazione necessaria entro 15 giorni dalla cessazione del dipendente; questo Istituto, a sua volta, provvede a corrispondere la prestazione, o la prima rata di questa, entro i tre mesi successivi alla ricezione della documentazione stessa. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 105 giorni) sono dovuti gli interessi. Termine di sei mesi La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per: - raggiungimento dei limiti di età; - cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso (cfr. circolare Inpdap n. 30 dell’1.8.2002 che ha chiarito che questa casistica è equiparata all’ipotesi di cessazione per limiti di servizio); - cessazione dal servizio connesso ad un pensionamento conseguito con l’anzianità contributiva massima ai fini pensionistici (per esempio 40 anni per la generalità dei lavoratori dipendenti ovvero anzianità contributive inferiori con riferimento al personale appartenente a regimi pensionistici speciali) se maturata entro il 31 dicembre 2011. Nei casi rientranti nel termine in esame l’Istituto non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, prima che siano decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Decorso tale termine, l’istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 270 giorni) sono dovuti gli interessi.

N. 4 - Aprile 2012

Termine di 24 mesi La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, quando questa è avvenuta per cause diverse da quelle sopra richiamate, anche nell’ipotesi in cui non sia stato maturato il diritto a pensione. Tra queste cause si ricordano in particolare: - le dimissioni volontarie, con o senza diritto a pensione; - il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento o destituzione dall’impiego). Nei casi rientranti nel termine in esame l’Istituto non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, prima che siano decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Scaduto il termine, l’istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 27 mesi) sono dovuti gli interessi.

XXVII


FOCUS

Guida alle Pensioni IL SOLE 24 ORE

Deroghe Non sono interessate dai termini sopra indicati le seguenti tipologie di dipendenti per i quali continua a trovare applicazione la disciplina previgente all’art. 1, comma 22, del Dl del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011: - lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità che di vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio) prima del 13 agosto 2011; - personale del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e specializzazione musicale (Afam) interessato all’applicazione delle regole sulla decorrenza della pensione (rispettivamente dal primo settembre e dal primo novembre) di cui all’art. 59, comma 9, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, e che matura i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011; rientra nella disciplina derogatoria anche il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all’ordinamento dei docenti della scuola statale. Per il personale interessato dalle deroghe sopra indicate, pertanto, i termini rimangono i seguenti: 1) termine di 105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (comprese le cessazioni per limiti di età o raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici, a condizione che i relativi requisiti siano stati maturati entro il 12 agosto 2011, con eccezione del personale della scuola e Afam i cui requisiti devono essere stati maturati entro il 31 dicembre 2011) e per le cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso; 2) non prima che siano decorsi 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutte le altre casistiche. In relazione al punto 1), secondo quanto precisato nella citata nota prot. n. 2680 del 22 febbraio 2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la deroga di cui all’art. 1, comma 23, del Dl n. 138 del 13 agosto 2011, illustrata nel punto «3.5 Deroghe» della circolare n. 16 del 9 novembre 2011, va intesa nel senso che per i lavoratori che alla data del 12 agosto 2011 abbiano maturato i requisiti congiunti di età ed anzianità contributiva (cosiddetta «quota») ma non abbiano ancora raggiunto il limite di età previsto dall’ordinamento di appartenenza ovvero l’anzianità contributiva massima, il Tfs/Tfr è erogato dopo sei mesi, anche qualora il lavoratore abbia successivamente raggiunto, al momento della cessazione, i predetti requisiti di accesso per limiti di età ovvero di anzianità contributiva massima (es. 40 anni).

N. 4 - Aprile 2012

XXVIII


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.