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Crisi energetica e prezzi del servizio: è possibile un adeguamento?

L’aumento delle materie prime e delle forniture energetiche ha impattato fortemente sui fornitori di servizi pubblici, rendendo spesso necessaria una variazione dei prezzi degli appalti stessi. Quali sono le possibilità perché tale revisione sia applicata?

Sin dalla fine del 2021 gli operatori economici hanno richiesto al Governo e al Parlamento un urgente intervento normativo sulla revisione dei prezzi negli appalti per far fronte agli esorbitanti incrementi delle materie prime nei contratti pubblici in corso di esecuzione.

Salvaguardare l’interesse pubblico

Si ricorda che la natura giuridica della revisione è quella di salvaguardare l’interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa, a causa dell’eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni stesse da parte dell’operatore e della conseguente incapacità del fornitore di farvi compiutamente fronte. Allo stesso tempo occorre evitare che il corrispettivo del contratto subisca, nel corso del tempo, aumenti incontrollati, tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto da parte della Stazione Appaltante.

Possibilità di revisione del costo d’appalto

Nei contratti di appalto, l’art. 1664, co.1, del Codice Civile, prevede che, qualora per effetto di circostanze eccezionali e imprevedibili, si determini un aumento del prezzo superiore al decimo del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo; tale revisione può essere accordata esclusivamente per quella differenza che eccede il decimo. Nella materia della contrattualistica pubblica, lex specialis, l’art. 115 del D.lgs. n. 163/2006 pre- vedeva che tutti i contratti pubblici ad esecuzione periodica o continuativa dovessero recare una clausola di revisione periodica del prezzo pattuito, con esclusione dei contratti stipulati nell’ambito dei settori speciali. Attualmente, il riferimento normativo è da rinvenirsi nell’art. 106 del vigente Codice dei Contratti Pubblici, di cui al D.lgs. n. 50/2016, il quale disciplina la modifica dei contratti durante il periodo di efficacia subordinando l’applicazione di modifiche e/o di varianti in corso di esecuzione del contratto, eventualmente autorizzate dal R.U.P., alla previsione, nei documenti di gara iniziali, di clausole chiare, precise e inequivocabili (che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi) di cui all’art. 106, comma 1, lett. a), ovvero al verificarsi di circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore, purché, tuttavia, ciò non alteri la natura generale del contratto.

Clausole di revisione prezzi

In linea generale, quindi, le stazioni appaltanti possono procedere a modifiche dei rapporti contrattuali in corso, nei limiti indicati dall’art. 106 citato, il quale prevede, al comma 1, lett. a), la possibilità di procedere alla revisione dei prezzi, purché la stessa sia stata prevista nei documenti di gara “in clausole chiare, precise e inequivocabili”. Anche i più recenti interventi normativi in materia confermano tale possibilità. Il riferimento è all’art. 29 del d.l. 4/2022 conv. in l.n. 25/2022, che con riguardo alle procedure di affidamento indette successivamente alla sua entrata in vigore, stabilisce: “Fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus COVID-19…” l’obbligo di inserire, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall’articolo 106, comma 1, lettera a), del Codice.

Contratti in corso

Con specifico riferimento ai contratti in corso, e per i soli appalti di lavori, al fine di mitigare gli effetti dell’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, verificatosi nel corso del 2021, il d.l. 73/2021, conv. in l.n. 106/2021 ha introdotto, all’art. 1-septies, un meccanismo di compensazione a favore delle imprese appaltatrici di opere pubbliche, prevedendo a tal fine l’emanazione di apposito decreto del MIMS che rilevi le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’otto per cento, relative al periodo indicato dalla norma, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

Il nuovo Codice del Contratti

Particolare interesse riveste infine la previsione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici in via di emanazione che prevede all’art. 60 di prevedere, già nei documenti di gara iniziali, clausole di revisione prezzi, che potranno essere attivate solo al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta. Il testo in esame ha previsto una revisione dei prezzi obbligatoria e per tutti i contratti (lavori, forniture e servizi).

Il legislatore delegato ha deciso (salvo modifiche) che la revisione scatti in presenza di variazioni dell’importo dell’opera maggiori del 5 per cento e che possa arrivare fino all’80 per cento della variazione stessa, sia in aumento, sia in diminuzione. Il governo, per rendere le nuove regole revisionali “autoesecutive” e, allo stesso tempo, il sistema di revisione prezzi da subito operativo, ha richiamato nella norma gli indici sintetici delle variazioni dei prezzi relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture, approvati dall’Istat con proprio provvedimento entro il 30 settembre di ciascun anno, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvedimento con il quale si definirà e si aggiornerà la metodologia di rilevazione, prevedendo anche l’ambito temporale di rilevazione delle variazioni.

*Avvocato, Torino

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