GESTIONE
Che cosa comporta il D.lgs 116/2020
NOVITÀ SULL’ASSIMILAZIONE
di Laura Andreazzoli*, Attilio Tornavacca**
N
el precedente numero di GSA gennaio – marzo 2021, sono state analizzate le principali problematiche in merito alla cancellazione del concetto di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, generate a seguito dell’emanazione del nuovo D.Lgs 116/2020. Proprio a questo proposito il 12 aprile 2021 il MiTE ha emanato la circolare interpretativa n. 35259 tesa a chiarire alcuni aspetti delle intervenute modifiche normative in materia di assimilazione che viene analizzata di seguito. *Ambiente Italia **Ente di Studio per la Pianificazione Ecosostenibile dei Rifiuti E-S-P-E-R.
44
GSA IGIENE URBANA
Nuove regole per i rifiuti tipologicamente simili agli urbani prodotti da attività industriali, artigianali e agricole come definite dalla circolare n.35259 del MiTE. Le attività produttrici di rifiuti urbani
Come spiegato nel precedente articolo, secondo il D.lgs 116/2020 le attività produttrici di rifiuto urbano sono elencate nell’Allegato L-quinquies e non sono comprese in tale elenco le “Attività industriali con capannoni di produzione”. A tale proposito, nella suddetta circolare, il MiTE chiarisce che, sebbene in apparenza sembrino escluse le attività industriali, che quindi risulterebbero impossibilitate a produrre rifiuti urbani, in realtà l’art. 184, comma 3, lettera c) del TUA definisce “speciali” i rifiuti delle lavorazioni industriali, se diversi dai rifiuti urbani, per cui risulta evidente che le attività industriali sono produttive sia di rifiuti urbani sia
di quelli speciali e che per le stesse utenze rimane impregiudicato il versamento della TARI relativa alla parte fissa, calcolato sui servizi forniti indivisibili. Tale chiarimento interpretativo fornito dal MiTE comporta che: • le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall’applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile; • continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente conAPRILE-GIUGNO 2021