GESTIONE REVERSE CHARGE ESTESO
Decreto Fiscale: esteso agli appalti il reverse charge sulle ritenute dei lavoratori di Domenico Gentile*
30 NOVEMBRE DICEMBRE 2019
Il cd. “Decreto Fiscale”, collegato alla Legge di Bilancio 2020 in corso di approvazione, prevede misure volte a contrastare il fenomeno dell’omesso versamento delle ritenute fiscali da parte delle imprese appaltatrici e dei subappaltatori di appalti di lavori e servizi, estendendo a tali versamenti il regime dell’inversione contabile (cd. “reverse charge”) già sperimentato con successo sull’IVA. L’obbligo si applica, tra l’altro, a tutti gli appalti ad alta intensità di manodopera (cd. labour intensive), con conseguenze pratiche nient’affatto trascurabili, soprattutto per start up e imprese di minori dimensioni, mentre il nuovo regime è facoltativo per le imprese di grandi dimensioni o non recente costituzione. La nuova disciplina, contenuta nell’art. 17-bis del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, entra in vigore dal 1° gennaio 2020, e comporterà un tendenziale superamento della tradizionale responsabilità solidale del committente per il versamento delle ritenute fiscali sulle retribuzioni (es. IRPEF e addizionali sui redditi di lavoro), che sarà limitata al caso di omesso o tardivo versamento delle ritenute per somme messe a disposizione dalle imprese. Le imprese destinatarie del nuovo sistema avranno l’obbligo di versare le ritenute su un conto dedicato, messo a disposizione dal committente, non oltre cinque giorni prima della scadenza del versamento, salva possibilità di compensazione delle somme dovute con i corrispettivi maturati e non pagati dal committente, nonché l’obbligo di tra-
smettere i dati e le informazioni necessarie per consentire al committente di riscontrare l’ammontare degli importi ricevuti con le trattenute effettuate dalle imprese. È vietata la compensazione di somme dovute dai rispettivi enti a titolo di contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori, maturati rispetto ai dipendenti impiegati nell’esecuzione del contratto.
L’àmbito di applicazione del ‘reverse charge’ per le ritenute sulle retribuzioni dei lavoratori
Dal prossimo 1° gennaio il versamento delle ritenute fiscali andrà dunque effettuato direttamente dal committente (art. 17-bis, comma 1). Tale obbligo è configurabile nei confronti di soggetti – enti pubblici, enti commerciali ed enti non commerciali – residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 73, comma 5-bis del TUIR, che affidano la realizzazione di un’opera o l’erogazione di un servizio ad un appaltatore o a un subappaltatore. Sotto il profilo oggettivo, l’ambito di applicazione della nuova disciplina è particolarmente esteso, non riguardando soltanto l’affidamento di lavori e servizi mediante contratti di appalto, anche contratti non nominati o misti, nonché contratti di subfornitura, logistica, spedizione e trasporto, nei quali oggetto del contratto è comunque l’assunzione di un obbligo di fare da parte dell’impresa appaltatrice. Le ritenute sono solo quelle effettuate sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore direttamente impiegato nell’ambito della prestazione oggetto dell’affidamento, ai sensi degli artt. 23 e 24 del d.P.R. n. 600/1973 (art. 17bis, comma 2).
Il nuovo procedimento previsto il versamento delle ritenute in reverse charge
In concreto il procedimento prevede l’apertura, da parte del committente, di un conto corrente dedicato al pagamento delle ritenute, i cui estremi sono comunicati alle imprese affidatarie, che sono chiamate a: • accreditare su conto dedicato le “provviste” necessarie all’ente per effettuare il versamento delle ritenute (art. 17-bis, comma 3), salvo che esse abbiano richiesto al committente di compensare i corrispettivi maturati e non riscossi con gli importi dovuti all’erario (art. 17-bis, comma 6); • inviare al committente la documentazione necessaria alla verifica di corrispondenza tra somme versate (o compensate) e trattamenti dovuti (art. 17bis, comma 5), e cioè: • un elenco dei dipendenti impiegati nell’esecuzione dei servizi e il dettaglio delle ore lavorate; • l’ammontare delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e delle relative ritenute d’acconto, con separata indicazione delle ritenute relative alla prestazione affidata; • tutti i dati necessari per compilare i modelli di versamento F24, i dati del bonifico o, in alternativa, la richiesta di compensazione degli importi dovuti con i corrispettivi maturati. Il committente provvede quindi al pagamento entro la scadenza del termine di versamento, con l’onere di darne comunicazione via PEC alle imprese entro cinque giorni. In caso di inadempienze, grava sulle imprese l’onere di allertare l’Agenzia delle Entrate (art. 17-bis, comma 11).