GSA 3/2020

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GESTIONE RITENUTE FISCALI

Stretta fiscale, aggravio disinnescato (per molti) di Giuseppe Fusto

20 MARZO 2020

Ritenute fiscali negli appalti (Dl 14/2019), attenzione ai requisiti di disapplicazione: moltissime imprese di servizi possono rientrare nelle condizioni previste dal dlgs 241/1997, fra cui tre anni di attività e assenza di iscrizioni a ruolo, evitando pesanti aggravi. Il Certificato va richiesto all’ Agenzia delle Entrate e vale 4 mesi. Finalmente un po’ di chiarezza sulla preoccupante questione della nuova disciplina delle ritenute in appalti e subappalti (prevista dal Dl 124/2019, il cosiddetto “decreto fiscale”), che come sappiamo mira a contrastare l’omesso o insufficiente versamento, anche mediante indebita compensazione, di ritenute fiscali da parte di imprese affidatarie, tramite appalti, subappalti e altri rapporti negoziali, del compimento di opere e servizi di importo complessivo annuo superiore a 200mila euro.

Come funziona

La suddetta disposizione si applica ai residenti in Italia che nei contratti di appalto forniscono manodopera utilizzando i beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma. In particolare, l’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice effettua il versamento delle ritenute operate con distinti mod. F24 per ciascun committente, senza possibilità di compensazione. Il committente verifica l’avvenuto versamento e, a tal fine, deve richiedere all’impresa appaltatrice, affi-

dataria o subappaltatrice la copia del mod. F24, che la stessa deve rilasciare entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e delle addizionali trattenute dall’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera e/o del servizio.

Per chi è pensata la legge?

A questo punto, tuttavia, occorre fare un po’ di chiarezza sulla questione, che ha turbato i sonni di non poche imprese anche del settore delle pulizie/ multiservizi/ servizi integrati. La ratio legis, infatti, mira a colpire le imprese dei settori ad alto valore della manodopera, e fin qui è pacifico. La specifica previsione dell’impiego di strumenti e attrezzature riconducibile al committente, del resto, porta a ipotizzare che nel mirino del legislatore vi siano soprattutto settori come quello della logistica, che in effetti risponde alla perfezione a tali caratteristiche. Detto questo, è altrettanto pacifico che nel “calderone” finiscano anche le impre-

se di servizi, che a volte, pur nell’ambito di appalti genuini, ossia svolti con mezzi propri, si trovano ad utilizzare strumenti del committente (pensiamo ad esempio a carrelli elevatori, o a computer nel caso del controllo accessi, ecc.), che dunque non sono esenti dall’ambito della legge.

I requisiti per la disapplicazione

Va però detto, e qui entriamo nel vivo, che ci sono precise prerogative che salvano moltissime imprese del nostro settore. La disciplina di legge prevede infatti che l’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, possa disapplicare la suddetta disciplina anche per i versamenti contributivi, qualora nell’ultimo giorno del mese precedente a quello previsto per il versamento delle ritenute soddisfi i requisiti previsti dall’art. 17-bis, D.Lgs. n. 241/97), e cioè: – risulti in attività da almeno 3 anni, sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio versamenti com-


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