GSA 11/2018

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GESTIONE INFORTUNI SUL LAVORO

sicurezza e infortuni, la cassazione stringe il cerchio intorno al rspp di Giuseppe Fusto

42 NOVEMBRE 2018

Infortuni sul lavoro, Rspp responsabile in solido col datore o anche in via esclusiva se dalla sua omissione deriva un danno. Lo ha stabilito la Cassazione nella recente sentenza n. 34311/2018, del 20 luglio scorso. Il caso riguarda un addetto alla pulizia e manutenzione di un impianto industriale rimasto schiacciato fra gli ingranaggi. Una piccola grande rivoluzione interpretativa sul ruolo dell’Rspp è quella che emerge dalla sentenza della Cassazione, sez. IV Penale, depositata il 20 luglio scorso con il numero 34311/2018.

Il caso di un incidente mortale

Il perché è presto detto: in questa pronuncia la Suprema Corte esaminava un infortunio mortale occorso a un lavoratore addetto a operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria, rimasto schiacciato fra gli alberi rotanti di un impianto di betonaggio mentre lavorava come faceva tutti i giorni all’interno della macchina. Un collega, non avvedendosi della presenza dell’operaio, metteva in modo l’ingranaggio con le drammatiche conseguenze che abbiamo detto. Ma la cosa grave è che la macchina, pur essendo aperta, ha comunque iniziato a funzionare.

Violato il Testo Unico sulla sicurezza

Ora, i successivi controlli in loco hanno evidenziato una serie di circostanze che violavano l’art.71 e relativi al-

legati al D.Lgs.n.81/08, essendo possibile l’avvicinamento del corpo ad un organo in movimento, quando, invece, gli organi mobili devono essere protetti contro il contatto accidentale oppure in condizioni di sicurezza tali da garantire l’incolumità dell’operatore. Ma soprattutto si era appurato che responsabile del completo stand by di tutte le misure di sicurezza era la bobina di sgancio sita in un alloggiamento coperto, all’interno del quadro comandi, totalmente mancante, probabilmente da tempo. Ciò aveva comportato che, nonostante la vasca fosse presumibilmente aperta, le pa-

le avevano iniziato a girare, in quanto nessun messaggio di circuito aperto, dovuto al coperchio alzato, poteva essere registrato da una bobina di sgancio mancante.

L’Rspp non ha svolto il proprio compito con attenzione

Dunque i giudici di merito concludevano che la non contestata assenza della bobina (e qui stava il compito dell’Rspp) aveva svolto un’efficienza causale nell’infortunio, in parole più semplici aveva avuto un ruolo determinante per il concretizzarsi dell’evento nefasto: se la bobina ci fosse


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