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Cam ospedalieri, a che punto siamo?
from GSA 9/2019
by edicomsrl
di Simone Finotti
E’ previsto, a breve, un aggiornamento dei Criteri Ambientali Minimi che integrerà quelli in vigore per gli appalti di pulizia civile con quelli ospedalieri. Ma non è l’unica novità in fatto di certificazioni ambientali: si parla anche di nuovi Ecolabel. Vediamo a che punto siamo con l’aiuto di Cesare Buffone di Punto 3.
Mentre si parla di aggiornamento dei CAM (e di nuovi Ecolabel), e integrazione dei Criteri per i servizi di pulizia civile con quelli ospedalieri, è il caso di fare chiarezza e ordine: quali sono, ad oggi, i CAM di riferimento esistenti nel settore del cleaning? Lo abbiamo chiesto a Cesare Buffone, esperto di Punto 3 e ideatore del software SOS CAM.
Lo stato dell’arte Spiega Buffone, con estrema chiarezza: “Il primo, del 2012, Dm 24 maggio 2012 n.142 – Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene e il secondo, del 2016, D.M. 18 ottobre 2016 – Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti. In questo quadro, i nuovi CAM del cleaning professionale (civile e sanitario), andranno ad aggiornare e ad armonizzare quelli attualmente in vigore; di conseguenza sarà sempre più importante per le imprese di pulizia fornire- in fase di gara- una valutazione dell’impatto ambientale delle proprie attività. Per questo negli scorsi mesi Punto 3 ha lavorato a una nuova versione completa e aggiornata del software SOS CAM che presenteremo a novembre”.
I nuovi Cam armonizzeranno l’esistente Insomma, ci dobbiamo attendere l’uscita di Criteri Minimi che integrino e armonizzino ciò che prevedono quelli attualmente in vigore. Detto questo, non resta che addentarci un po’ di più nel dettaglio e vedere a che punto siamo. “Come è noto –spiega Buffone- i Criteri Ambientali Minimi sono specifiche indicazioni da inserire nelle procedure di gara volte a qualificare ambientalmente gli approvvigionamenti pubblici, che prevedono specifiche tecniche dettate da criteri vincolanti (quindi necessari per partecipare alle gare) e specifiche, invece, non vincolanti che permettono di acquisire punteggi. Detto questo, in fase di selezione dei candidati l’offerente è chiamato a dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l’esecuzione del servizio, in modo da arrecare il minore impatto possibile sull’ambiente, tramite il possesso di una registrazione EMAS o della certificazione ISO 14001 o equivalenti in corso di validità. A tale proposito, molto importante quanto previsto dall’articolo 87 del Codice 50/16 (siamo nel cuore della parte dedicata alla selezione delle offerte). Una previsione analoga vale- in ambito ospedaliero- per la gestione della qualità secondo gli standard Uni en ISO 9001 e successive revisioni.
I formulati per le pulizie ordinarie Ma vediamo ora, secondo i CAM 2012, quali specifiche tecniche devono avere i prodotti chimici per le pulizie ordinarie. Ecco le specifiche tec-
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PRODOTTI CHIMICI PULIZIE ORDINARIE
PRODOTTI CHIMICI PULIZIE STRAORDINARIE
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settembre 2019 niche di base: detergenti multiuso per pulizia, ambienti interni, per finestre e per servizi sanitari. Devono essere in possesso di marchio di qualità ecologica Ecolabel UE o analogo (ISO 14024), oppure devono essere almeno conformi ai Criteri Ambientali Minimi definiti al punto 6.1. Per il Dm 18 ottobre 2016, alle Specifiche tecniche di base, i detergenti devono rientrare nel campo di applicazione del Regolamento CE n. 648/04, devono anche in questo caso essere in possesso del marchio di Qualità Ecologica Ecolabel Ue o analogo e se superconcentrati devono essere associati ad un sistema di dosaggio.
I rapporti di prova Molto importante è la richiesta di rapporti di prova non soltanto sui controlli documentali sulle schede di dati di sicurezza, ma anche di risultati di analisi e valutazioni condotte per testare l’assenza di sostanze il cui uso è limitato o vietato. Analogo discorso va fatto per i prodotti impiegati per le pulizie straordinarie, come cere, deceranti, detersolventi, decappanti e, nel caso del DM 2012, anche i disinfettanti. Anche qui sono richieste le conformità del caso, con la specifica, presente nel DM del 2016, della necessità di sottoscrizione dell’Allegato B con esplicita indicazione del laboratorio accreditato ISO 17025 che ha condotto i test di conformità. Decisivo può rivelarsi il possesso del Marchio di qualità ecologica Ecolabel Ue o analogo (ISO 14024).
Le specifiche per i disinfettanti
Specifiche particolari sono richieste per i disinfettanti, che devono comunque essere conformi al Regolamento CE n. 528/2012 relativo a messa a disposizione sul mercato e all’uso di biocidi, e avere l’autorizzazione a Pmc (Dpr 392/1998). Molto più articolato il Dm 2016 per quanto concerne gli imballaggi. Rispetto al 2012 è introdotto, fra l’altro, il requisito del 30% della plastica riciclata rispetto al peso complessivo dell’imballaggio, sostituibile con la certificazione Ecolabel. Assai dettagliato il documento del 2016 anche per le attrezzature, mop, panni e carrelli: si opera infatti una suddivisione dettagliata fra elementi tessili, panni monouso e carrelli, con il divieto di utilizzare prodotti ad esclusiva funzione deodorante/ profumante.
Necessario l’elenco
dei macchinari
Sempre necessario rimane stilare un elenco dei macchinari che si intendono utilizzare per le operazioni di pulizia e/o disinfezione, con indicazione dei tempi di utilizzo. Una clausola contrattuale prevista dal Dm 2016 richiede che tutte le attrezzature e i macchinari elettrici utilizzati a supporto delle attività siano muniti di scheda tecnica con indicazione del produttore, della sede legale e del luogo di produzione. Particolari criteri sono dettati anche per i materiali igienico-sanitari per i servizi igienici, come prodotti in carta tessuto, saponi e prodotti antisettici per le mani.
PRODOTTI DISINFETTANTI
Piani di gestione: qualità e ambientale Capitolo servizio di pulizia: come abbiamo più volte sottolineato in queste pagine, sono molto stringenti le specifiche tecniche premianti per i CAM ospedalieri: il Piano di gestione della qualità dovrà prevedere la descrizione delle operazioni (metodi, frequenze) sulle varie superfici, distinguendole in base ai livelli di rischio di contrarre infezioni e alle caratteristiche delle superfici e dei relativi materiali; l’indicazione di quali sistemi e procedure, anche in termini di metodologie e strumenti di misura, vengono adottate per il controllo delle prestazioni e del livello di qualità, per il relativo miglioramento continuo e la realizzazione degli audit; le misure correttive attuate; la formazione impartita al personale. Inoltre ci dovrà essere uno specifico piano di gestione ambientale: elenco di apparecchiature e macchinari elettrici, con il calcolo del consumo previsto per mq; filtri macchine aspiratrici e periodicità sostituzione filtri; sistemi e tecnologie per mantenere qualità prestazioni macchinari/ attrezzature; soluzioni per minimizzare consumi energetici e di acqua; sistemi di dosaggio; riduzione rifiuti; minimizzazione impatti ambientali.
Cam ospedalieri: la gestione
della qualità… per l’efficacia
Il sistema di gestione della qualità, nei CAM ospedalieri, dovrà essere finalizzato a garantire efficacia in sede di esecuzione: bisognerà dunque prevedere l’adozione di uno specifico Sistema di Gestione della Qualità per ambienti sanitari che tenga conto dei protocolli specifici della struttura sanitaria; individuare un responsabile SGQ; identificare quotidianamente l’operatore; eseguire monitoraggi periodici del livello igiene e qualità microbiologica; prevedere appositi controlli di processo. I metodi di valutazione delle procedure di sanificazione dovranno essere concordati con la Direzione
ATTREZZATURE, MOP, PANNI E CARRELLI
Sanitaria, con un sistema sanzionatorio ad hoc.
Dalla formazione alle clausole sociali Molta attenzione dovrà essere posta alla formazione del personale addetto (secondo il dlgs 81/08), con approfondimenti per casi specifici. Ma è essenziale anche la sensibilizzazione degli utenti, che dovranno a loro modo collaborare con le azioni intraprese dalla direzione medica del presidio ospedaliero ad esempio nella promozione dell’igiene delle mani da parte di operatori e utenti quale fattore indispensabile per una corretta igiene complessiva e per ridurre il rischio di Ica. Importante anche l’affissione di apposita segnaletica. Non dimentichiamo poi la gestione dei rifiuti, con il conferimento differenziato secondo modalità di raccolta del Comune e le procedure della struttura anche per i rifiuti speciali. Indispensabile anche la clausola sociale, che preveda almeno le condizioni di lavoro e il salario minimo previsto dal Ccnl vigente, il tempo adeguato per effettuare le attività assegnate, il piano di turnazione e i premi di produttività.
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