GESTIONE COLLEGATO AMBIENTALE
collegato ambientale, cauzione ridotta per le imprese “verdi” di Giuseppe Fusto
26 MARZO 2016
Green Public Procurement (GPP), Certificazioni, Criteri Ambientali Minimi (CAM) negli appalti pubblici, riduzione dell’uso delle risorse naturali. Ecco tutte le novità di rilievo per il settore presenti nel “collegato ambientale” in vigore dal 2 febbraio. Sempre più premiate le imprese amiche dell’ambiente, che fra i vari incentivi si vedranno ridurre la cauzione provvisoria di partecipazione. Dallo scorso 2 febbraio è in vigore la legge 221 del 28 dicembre 2015, meglio nota come “collegato ambientale” alla legge di Stabilità 2014, pubblicata nella G.U. n. 13 del 18 gennaio 2016 e recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”. Il provvedimento, molto ampio e articolato, prevede misure in materia di tutela della natura e sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, energia, acquisti verdi, gestione dei rifiuti e bonifiche, difesa del suolo e risorse idriche, e contiene novità di grande impatto anche per il settore degli appalti pubblici, quindi di estremo interesse per le imprese che lavorano con la Pubblica amministrazione.
Meno garanzie per chi ha Emas ed Ecolabel
Quelli più importanti si concentrano al capo IV (Disposizioni relative al Green public procurement), articoli 16 e seguenti. Vediamoli quindi a partire proprio dall’articolo 16, che riduce fi-
no ad azzerarle le garanzie previste a corredo dell’offerta nei contratti pubblici relativi a lavori, servizi o forniture, per gli operatori in possesso di specifiche registrazioni di tipo ambientale (EMAS e Ecolabel). Si parla di un 30% per l’Ecolabel e Emas e fino al 20% per Iso 14001. Come è noto, tali garanzie erano già ridotte del 50% per chi fosse in possesso di una certificazione di Qualità (es. Iso 9001), quindi l’effetto complessivo potrebbe addirittura essere di azzeramento della cauzione provvisoria necessaria per la partecipazione. Lo stesso articolo integra, inoltre, i criteri di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose inserendovi il possesso del marchio Ecolabel, la considerazione dell’intero ciclo di vita di opere, beni e servizi, nonché la compensazione delle emissioni di gas serra associate alle attività dell’azienda.
Art. 16 Disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi
1. All’articolo 75, comma 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in pos-