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Visite mediche, nessun onere per il lavoratore
from GSA 11/2016
by edicomsrl
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NOVEMBRE 2016
visite mediche, nessun onere per il lavoratore
Occorre prestare attenzione alle visite mediche per la sorveglianza sanitaria: non si possono addebitare al dipendente nemmeno gli spostamenti e il tempo impiegato per sottoporsi alle visite, da considerare orario lavorativo a tutti gli effetti. A ribadirlo è il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 14 del 25 ottobre 2016 in risposta a una richiesta dell’USB. La procedura dev’essere a carico del datore.
Senza fare eccessivo “terrorismo”, oggi affrontiamo un problema davvero molto sentito per le imprese di pulizia/ servizi integrati/ multiservizi, che operano in un settore “labour intensive”.
Visite di sorveglianza sanitaria: completamente a carico del datore Ci riferiamo alle modalità di svolgimento delle visite mediche per sorveglianza sanitaria: in nessun modo esse devono ricadere, né come onere economico, né in termini di tempo, in capo al lavoratore. Il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 14 del 25 ottobre, ha infatti precisato che i costi relativi agli accertamenti sanitari non possono comportare oneri economici per il lavoratore, compresi i costi connessi ad eventuali spostamenti che siano necessari. Inoltre il tempo impiegato nella procedura dev’essere considerato a tutti gli effetti orario di lavoro. Il datore, dunque, deve fare attenzione a non porre in atto, come a volte accade (anche solo per disattenzione, o perché “si era sempre fatto
dalla redazione
così”) comportamenti superficiali. Potrebbero costare molto caro.
I contenuti dell’Interpello In particolare, l’Unione Sindacale di Base (USB) aveva avanzato istanza di interpello in merito ai seguenti quesiti: 1. “su quale soggetto devono ricadere gli oneri economici inerenti il trasporto dei lavoratori, con mezzo privato o pubblico, nel percorso, quando non può essere coperto a piedi, dalla casa di cura indicata dal Medico Competente per espletare gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche previste dall’art. 41, comma 4, primo periodo, complementari alle visite mediche periodiche previste dalla normativa in oggetto, al luogo ove abitualmente svolgono la proprio attività lavorativa”; 2. “se il tempo impiegato dal lavoratore per spostarsi dalla casa di cura indicata dal medico competente … al luogo nel quale lo stesso lavoratore esplica abitualmente l’attività lavorativa deve essere considerato orario di lavoro”.
La risposta del Ministero A questo proposito, il Ministero del Lavoro si è espresso con estrema chiarezza, come già detto.
Cos’è la “sorveglianza sanitaria” Ricordiamo che la Sorveglianza sanitaria, prevista dal Decreto 81/2008, deve essere effettuata dal medico competente. Per sorveglianza sanitaria si intende la visita medica al lavoratore per valutare i rischi e gli eventuali danni alla salute causati dall’attività lavorativa. Nello specifico, il Decreto Legislativo 81/08 stabilisce che la sorveglianza sanitaria comprende la visita medica, che può essere preventiva, su richiesta del lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, al termine della quale viene effettuata una valutazione dei rischi e degli eventuali rimedi per tutelare la salute del lavoratore (art. 41).
Quando viene svolta e cosa comprende La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente; visita medica preventiva in fase preassuntiva; visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
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