![](https://static.isu.pub/fe/default-story-images/news.jpg?width=720&quality=85%2C50)
2 minute read
Sulla modalità di revisione dei prezzi del contratto di appalto
from TEME PER VIDEO
by edicomsrl
Un
nostro lettore chiede di sapere con quali modalità si applica la revisione dei prezzi ai contratti di fornitura e servizi
L’istituto della revisione dei prezzi nei contratti di appalto, oggi disciplinato all’art. 106, co. 1, del D. Lgs. 50/2016, ha una duplice finalità: da un lato, quello di salvaguardare l’interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa per l’eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni stesse e, dall’altro, quello di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto. A differenza di quanto originariamente previsto dall’art.
115 del D.Lgs. 163/2006, l’art. 106 cit. non prevede l’obbligatorietà dell’inserimento della claus ola di revisione dei prezzi, lasciando a ciascuna Amministrazione la facoltà di decidere discrezionalmente se inserirla o meno negli atti di gara. Si segnala, tuttavia, che la nuova previsione ha subito un impatto ad opera dell’art. 29 del D.L. 27.01.2022 n. 4 (c.d. Decreto Sostegni Ter), che ha ripristinato l’obbligo della revisione periodica del prezzo di un appalto di durata, per gare bandite entro il dicembre 2023.
Nel merito l’art. 106 stabilisce che sono le clausole stesse a fissare la portata e la natura di eventuali modifiche, nonché le condizioni a cui possono essere impiegate, che debbono fare “riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti”. La disposizione, nel rinviare a tali costi standard “se definiti”, fa riferimento a quelli elaborati da ANAC oppure agli elenchi di prezzi rilevati da ISTAT.
In caso di mancata definizione, però, la giurisprudenza formatasi sul punto ha rilevato che l’Amministrazione sarà comunque tenuta ad aprire un’istruttoria ad hoc per la determinazione dei costi effettivi, dal momento che l’indice FOI ha natura meramente sussidiaria (in termini TAR Sicilia, Catania, sez. III, 8.7.2021, n.2205).
Sennonché, a seguito del ripristino dell’obbligatorietà della clausola di revisione prezzi si è ritenuto di dover far riferimento ai medesimi parametri già applicabili alla disciplina di cui al D.Lgs. 163/2006. Pertanto, anche con riferimento all’art. 106, come novellato dal Decreto Sostegni Ter, in mancanza di definizione dei costi da parte di ANAC, o qualora il bene non sia collegato ad un determinato indice ISTAT, la revisione deve essere parametrata all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -al netto dei tabacchi- c.d. FOI mensilmente pubblicato dal medesimo Istituto di statistica. Si tratta, infatti, di parametro generale al quale l’Amministrazione può discostarsi solo in casi eccezionali, spettando comunque all’impresa la prova della sussistenza di evenienze impreviste ed imprevedibili, da cui il suo diritto ad un maggior compenso revisionale fondato su criteri differenti.
Per quanto concerne invece la modalità concreta di determinazione dell’importo, osserva la giurisprudenza più recente (si veda da ultimo TAR Napoli, sez. V, 30.1.2023, n. 684), che la revisione dei prezzi, calcolata sulla base dell’indice FOI, deve essere effettuata rapportando la variazione percentuale intervenuta tra l’indice ISTAT di ciascun mese con quello della data di inizio dell’appalto e non con quello del mese precedente, questo per scongiurare una considerevole riduzione dei risultati, incompatibile con la logica all’istituto de quo