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G are e appalti
from Ristorando 03 2023
by Edifis
sione di valutazione sono in grado di valutare la coerenza tra l’organizzazione proposta dal concorrente con quanto richiesto dal capitolato d’oneri. Pur trattandosi di una valutazione discrezionale il margine d’errore è molto limitato. Un altro criterio di primaria importanza è sicuramente il monte ore complessivo che il concorrente prevede d’impiegare nell’arco dell’intera durata contrattuale. a questo proposito conviene precisare che il personale deve esclusivamente contemplare il direttore, il dietista, i cuochi, gli addetti ai servizi di mensa e gli autisti. questa precisazione è necessario farla per evitare complicazioni in fase di valutazione. La valutazione di questo criterio è quantitativa, l’attribuzione del punteggio ai vari concorrenti prevede di premiare chi si avvicina alla media del monte ore di tutti i concorrenti e in maniera proporzionale inversa a tutti gli altri.
Di contenzioso in contenzioso
La scelta di questo criterio fu adottato per la prima volta in una gara indetta da Comune di Magenta parecchi anni fa e fu oggetto di ricorso al TAR da parte di un concorrente che sosteneva che il punteggio più alto andasse attribuito a chi prevedeva d’impiegare più personale. Il TAR della Lombardia gli aveva dato ragione affermando che il servizio svolto con più personale sarebbe stato migliore e bastava fare dei controlli. La società aggiudicataria e l’amministrazione, ritendo la decisione del TAR non corretta si rivolsero al Consiglio di Stato il quale ribaltò la sentenza del TAR ritenendo che: “La scelta discrezionale della stazione appaltante di premiare l’offerente un monte ore più vicino al valore medio non appare, nei noti limiti in cui siffatta scelta è sindacabile in sede di legittimità, arbitraria o illogica, poiché indirizzata ad individuare l’efficacia organizzativa dell’impresa con riguardo allo specifico servizio da espletare, ossia la capacità dell’impresa stessa di ottimizzazione dell’utilizzo del personale in relazione alla distribuzione delle risorse disponibili tra le varie voci dell’offerta nel suo complesso al fine di coniugare nel modo più consono la sostenibilità economica dell’offerta stessa con la sua concreta realizzabilità Sulla questione dell’idoneità del punteggio numerico a supportare sul piano motivazionale le valutazioni delle commissioni di gara, la giurisprudenza del Consiglio di Stato e, in particolare, della Sezione è giunta, pur dopo iniziali oscillazioni, alla soluzione tendente a coniugare efficienza e razionalità nella tutela delle parti, pienamente condivisa dal Collegio, secondo cui il solo punteggio numerico può essere ritenuto sufficiente, in relazione agli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, quando i criteri prefissati siano estremamente dettagliati, di modo che appunto anche il solo punteggio numerico, di cui sono prestabiliti il minimo e il massimo, sia idoneo a dimostrare la logicità e congruità del giudizio tecnico. Altrimenti occorre che, al fine di rendere percepibile l’iter logico seguito, nei verbali siano esposti, se non diffuse argomentazioni relative al contenuto delle varie voci e punti dell’offerta tecnica ed ai singoli giudizi resi, quanto meno taluni elementi che concorrano ad integrare e chiarire la valenza del punteggio e le ragioni dell’apprezzamento sinteticamente espresso con l’indicazione numerica”
La formula di cui stiamo parlando nasce da una teoria che è alla base dell’Estimo ovvero la teoria dell’ordinarietà che