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FOCUS PROGETTARE E COSTRUIRE SOSTENIBILE QUALITA’ ARCHITETTONICA ED INTEGRAZIONE IMPIANTISTICA IN EDILIZIA RISPARMIO ENERGETICO E COMFORT ACUSTICO

EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA NEL CAMPO ACUSTICO ING. FRANCO BAROSSO Rappresentante C.N.I. Commissione Impianti e c/o UNI-CTI Coordinatore Commissione Impianti e Sicurezza F.I.O.P.A. Torino Incontra – Sala Cavour

TORINO, 03 FEBBRAIO 2011


DECRETO LEGISLATIVO 10.04.2006 N. 195

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DECRETO LEGISLATIVO 09.04.2008 N. 81 !"##$%&'()*+,*--B%.#':(-(+4+,*--%+ -*<<*+12C1DC011E+)C+402+')+?%#*.'%+ ,'+#$#*-%+,*--%+8%-$#*+*+,*--%+ 8':$.*&&%+)*'+-$(<;'+,'+-%/(.(A !"#$%#$&'$)34+56$-''7$$/#$0'02

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NORMATIVA EUROPEA E NAZIONALE 1a Direttiva europea 86/188/CEE DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 12 maggio 1986 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavoro Recepita in Italia dal Decreto Legislativo 15 agosto 1991 n. 277 – Capo IV “Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro” ING. FRANCO BAROSSO

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NORMATIVA EUROPEA E NAZIONALE Direttiva europea 92/57/CEE Direttiva 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili Recepita in Italia dal Decreto Legislativo 14 agosto 1996 n. 494 “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili� ING. FRANCO BAROSSO

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LA NUOVA NORMATIVA EUROPEA E NAZIONALE 2a Direttiva europea 2003/10/CE Direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 febbraio 2003 relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e salute relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195 “Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)”. ING. FRANCO BAROSSO

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SITUAZIONE IN ITALIA • Ipoacusie professionali ancora la prima malattia professionale nell’industria, agricoltura e servizi • Ipoacusie professionali in aumento nei settori non industriali, in particolare nel terziario • Domanda di ergonomia dell’ambiente crescente in questi settori • Esigenza di proteggere sia i lavoratori che i frequentatori

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CRITICITA’ RISCONTRATE

• Scarso grado di diffusione della progettazione, bonifica e collaudo delle macchine e degli ambienti nei vari comparti produttivi • Diffusa ignoranza delle conoscenze in materia da parte dei progettisti, dei datori di lavoro, dei consulenti • Concentrazione delle competenze in pochi esperti

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(Parte da ARPA PIEMONTE Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) INQUINAMENTO ACUSTICO AMBIENTALE • Piano di classificazione acustica (Zonizzazione) • Impatto acustico • Clima acustico • Requisiti acustici passivi degli edifici ING. FRANCO BAROSSO

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Legge 26.10.1995 n. 447 (Art. 2, commi 6 e 7)

TECNICO COMPETENTE E’ la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo. Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico. L’attività di tecnico competente può essere svolta previa presentazione di apposita domanda all’assessorato regionale competente in materia ambientale corredata da documentazione comprovante l’aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell’acustica ambientale da almeno 4 anni per i diplomati e da almeno 2 anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario. L’attività di tecnico competente può essere svolta altresì da coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore, siano in servizio presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgano la propria attività nel campo dell’acustica ambientale, alla data di entrata in vigore della legge (29.12.1995). I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che svolgono le attività sulle quali deve essere effettuato il controllo. ING. FRANCO BAROSSO

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D.P.C.M. 14.11. 1997 VALORI LIMITE DI EMISSIONE Leq in dB(A) Tempi di riferimento Classi di destinazione d’uso del territorio

Diurno (06.00–22.00)

Notturno (22.00–06.00)

I

Aree particolarmente protette

50

40

II

Aree prevalentemente residenziali

55

45

III

Aree di tipo misto

60

50

IV

Aree di intensa attività umana

65

55

V

Aree prevalentemente industriali

70

60

VI

Aree esclusivamente industriali

70

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D.P.C.M. 14.11. 1997 VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE Leq in dB(A) Tempi di riferimento Classi di destinazione d’uso del territorio

Diurno (06.00–22.00)

Notturno (22.00–06.00)

I

Aree particolarmente protette

45

35

II

Aree prevalentemente residenziali

50

40

III

Aree di tipo misto

55

45

IV

Aree di intensa attività umana

60

50

V

Aree prevalentemente industriali

65

55

VI

Aree esclusivamente industriali

65

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D.P.C.M. 14.11. 1997 VALORI DI QUALITA’ Leq in dB(A) Tempi di riferimento Classi di destinazione d’uso del territorio

Diurno (06.00–22.00)

Notturno (22.00–06.00)

I

Aree particolarmente protette

47

37

II

Aree prevalentemente residenziali

52

42

III

Aree di tipo misto

57

47

IV

Aree di intensa attività umana

62

52

V

Aree prevalentemente industriali

67

57

VI

Aree esclusivamente industriali

70

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D.P.C.M. 14.11. 1997 VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE I valori limite differenziali di immissione sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all’interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI. Non si applicano inoltre nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile: a) se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno; b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno. Non si applicano infine alla rumorosità prodotta: • dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; • da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; • da servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all’interno dello stesso.

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IMPATTO ACUSTICO Deliberazione G.R. Piemonte 02.02.2004 n. 9-11616 CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO 1. Descrizione tipologia opera o attività, ciclo produttivo o tecnologico, impianti, attrezzature e macchinari, ubicazione dell’insediamento 2. Orari attività e durata funzionamento impianti 3. Descrizione sorgenti rumorose connesse 4. Descrizione caratteristiche costruttive dei locali (segue) ING. FRANCO BAROSSO

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5. Identificazione e descrizione dei ricettori presenti nell’area di studio 6. Planimetria dell’area di studio 7. Classificazione acustica dell’area di studio 8. Individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell’area di studio ed indicazione dei livelli di rumore ante operam 9. Calcolo previsionale dei livelli sonori generati dall’opera o attività 10.Calcolo previsionale dell’incremento dei livelli sonori dovuto all’aumento del traffico veicolare indotto (segue) ING. FRANCO BAROSSO

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11. Descrizione dei provvedimenti tecnici, atti a contenere i livelli sonori emessi per via aerea e solida, che si intendono adottare 12. Analisi dell’impatto acustico generato nella fase di realizzazione o nei siti di cantiere 13. Programma dei rilevamenti di verifica da eseguirsi a cura del proponente 14. Indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione è stato riconosciuto “competente in acustica ambientale” ING. FRANCO BAROSSO

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CLIMA ACUSTICO Deliberazione G.R. Piemonte 14.02.2005 n. 46-14762 CONTENUTO DELLA RELAZIONE DI VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO 1. Descrizione della tipologia dell’insediamento in progetto, della sua ubicazione, del contesto in cui viene inserito 2. Descrizione della metodologia utilizzata per individuare l’area di ricognizione, elencazione e descrizione delle principali sorgenti sonore presenti (segue) ING. FRANCO BAROSSO

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3. Indicazione della classificazione acustica dell’area di ricognizione 4. Quantificazione dei livelli assoluti di immissione complessivi 5. Quantificazione del livello differenziale diurno e notturno 6. Valutazione della compatibilità del sito 7. Descrizione degli eventuali interventi di mitigazione previsti dal proponente 8. Indicazione del provvedimento con cui il tecnico che ha predisposto la valutazione è stato riconosciuto “competente in acustica ambientale” ING. FRANCO BAROSSO

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CLIMA ACUSTICO Deliberazione G.R. Piemonte 08.02.2010 n. 85-13268 Legge regionale 29.12.2006 n. 38 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”. Art. 8 – “Indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l’insediamento delle attività”. Prima applicazione

Art. 10, comma 4, lettera a)

CLIMA ACUSTICO Dimostrazione asseverata che sono rispettati i requisiti richiesti relativamente a: • macchinari e/o impianti rumorosi installati nell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (es. condizionatori, impianti frigoriferi, strumenti di amplificazione sonora) • traffico indotto dall’insediamento dell’esercizio • potenziale incremento dell’effetto di rumorosità diffusa e concentrata sui ricettori sensibili posti nelle vicinanze dell’esercizio ING. FRANCO BAROSSO

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REQUISITI ACUSTICI PASSIVI Il D.P.C.M. 05.12.1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici) pone dei limiti per gli ambienti abitativi (edifici adibiti a residenza, ad uffici, ad alberghi, ad ospedali e case di cura, ad attività scolastiche, ad attività ricreative o di culto, ad attività commerciali o assimilabili) per quanto riguarda: • potere fonoisolante apparente di partizioni tra ambienti, • isolamento acustico di facciata, • livello di rumore di calpestio di solai, • rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici.

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REQUISITI ACUSTICI PASSIVI LEGGE COMUNITARIA 2008 (Legge 07.07.2009 n. 88) Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee) All’art. 11 (Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico) viene indicata la necessità di riscrivere i decreti correlati con l’inquinamento acustico e vengono riportate alcune indicazioni riguardanti l’applicazione del D.P.C.M. 05.12.1997. Comma 5: “In attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti….non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge” (cioè 29.07.2009) E’ opportuno precisare che: • l’art. 11 NON abroga il D.P.C.M. 05.12.1997: il decreto resta in vigore, gli edifici devono ancora essere costruiti rispettando i limiti ivi previsti, i Comuni devono comunque richiedere il rispetto dei limiti di legge; • la legge non è retroattiva e considera solo i rapporti, tra privati e costruttorivenditori, “sorti” dopo l’entrata in vigore della legge. ING. FRANCO BAROSSO


REQUISITI ACUSTICI PASSIVI • In base alle ultime disposizioni legislative il governo italiano deve adottare (doveva farlo entro il 29.07.2010) decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti • Il D.P.C.M 05.12.1997 (Requisiti acustici passivi degli edifici) è tuttora vigente: pur non trovando applicazione nei rapporti tra privati, continua ad avere effetto nei confronti della Pubblica Amministrazione • I nuovo decreti legislativi conterranno la riforma dei requisiti acustici passivi degli edifici e la definizione dei criteri per la progettazione, esecuzione e ristrutturazione degli edifici ING. FRANCO BAROSSO


REQUISITI ACUSTICI PASSIVI Bozza di decreto e norma UNI • Il decreto (bozza) riguarda gli edifici di nuova costruzione, gli interventi sull’esistente, la classificazione acustica dei nuovi edifici e di quelli esistenti (questi ultimi solo in caso di contenzioso o all’atto della compravendita) • La classificazione acustica sarà obbligatoria a partire dal 31.12.2011 • La classificazione acustica sarà riportata nell’atto di compravendita • I criteri di classificazione, di valutazione dei requisiti e di verifica sono stabiliti dalla norma UNI 11367/2010 • Dal 01.01.2014 sarà obbligatorio assicurare il livello di comfort minimo definito dalla classe II (su 4 previste) per ottenere l’abitabilità o l’agibilità ING. FRANCO BAROSSO


REQUISITI ACUSTICI PASSIVI

NORMA UNI 11367/2010 ACUSTICA IN EDILIZIA – CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELLE UNITA’ IMMOBILIARI – PROCEDURA DI VALUTAZIONE E VERIFICA IN OPERA • E’ stata pubblicata il 22.07.2010 • Definisce la classificazione acustica degli edifici, basata su misure effettuate al termine dell’opera. • Si applica a tutti gli edifici, tranne quelli ad uso agricolo, artigianale e industriale. • Prevede 4 classi di efficienza acustica: la classe 1 identifica il livello migliore (più silenzioso). • La classe viene attribuita, sulla base di misurazioni dei livelli sonori e non solo di dati progettuali, alle singole unità immobiliari e non all’intero edificio. • La valutazione complessiva di efficienza sarà obbligatoriamente accompagnata da valutazioni per ogni singolo requisito considerato: isolamento di facciata, isolamento rispetto ai vicini (sia per rumori aerei che di calpestio), livello sonoro degli impianti; nel caso di alberghi sono considerati anche gli isolamenti acustici tra ambienti della stessa unità immobiliare. ING. FRANCO BAROSSO


GRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONE

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