SCIA

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I procedimenti di ti di prevenzione i incendi i di alla luce dei recenti interventi legislativi


Decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti p del Corpo p nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229) Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

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il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito tit con modificazioni, difi i i dalla d ll legge l 30 luglio 2010, n.122 sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi

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Lo snellimento dell’attività amministrativa Legge 30 luglio 2010, n. 122

segnalazione certificata di inizio attività

“SCIA”

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Lo snellimento dell’attività amministrativa “Dalla DIA alla SCIA” «SCIA»: SCIA segnalazione l i certificata tifi t di iinizio i i attività tti ità ll’attività attività può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente Termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione per adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

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Lo snellimento dell’attività amministrativa 1. i locali possono essere aperti al pubblico lo stesso giorno della consegna della SCIA, senza alcun controllo IMMEDIATO dei Vigili del fuoco.

SCIA

2.

responsabilità della sicurezza sul proprietario i i e sull tecnico i di sua fiducia

Il progetto da depositare deve essere corredato di tutte le dichiarazioni, attestazioni asseverazioni nonché elaborati tecnici Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

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SCIA la SCIA consente di sostituire ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta osta, incluse le domande per iscrizioni in Albi o Ruoli richieste per l'esercizio di attivitĂ imprenditoriale, p , commerciale o artigianale g il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti i i i i a contenuto generale, l neii casii in i cuii non amministrativi sia previsto alcun limite o contingente complessivo;

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SCIA la SCIA deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà, nonché dalle attestazioni di tecnici abilitati o dalle dichiarazioni di conformità rese dalle Agenzie per le imprese, p , relative alla sussistenza dei requisiti q e dei presupposti per l'avvio dell'attività. Tale documentazione sostituisce anche eventuali pareri di i i ovvero l' i ifi h organii o entii appositi, l'esecuzione di verifiche preventive eventualmente richieste dalla legge;

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SCIA in caso di accertata carenza dei requisiti necessari ed entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA, l'amministrazione competente adotta motivati provvedimenti con cui dispone il divieto di proseguire l'attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi. L'interessato L interessato può conformare alla normativa vigente l'attività nel termine fissato dalla stessa amministrazione, ed, in ogni caso, in un periodo temporale non inferiore a 30 giorni (PER LE ISTANZE DI PREVENZIONE INCENDI SONO PREVISTI 45 gg)

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SCIA decorso il termine dei 60 giorni dalla SCIA, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza di pericolo attuale di un danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente,, per p la salute,, p per la sicurezza pubblica p o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare,comunque, tali interessi di f i d ll' i i à dei d i privati i i alla ll mediante conformazione dell'attività normativa vigente.

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Lo snellimento dell’attività amministrativa Il regolamento g semplifica p e riordina la disciplina p sugli g sportelli unici per le attività produttive Il SUAP diventa l’unico punto di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l’attività produttiva con il compito di fornire una risposta unica i e tempestiva t ti all richiedente, i hi d t in i luogo l di tutte t tt le l amministrazioni coinvolte nel procedimento. Nel DPR viene recepita la modifica all’art. 19 della Legge 241/90, introdotta di recente con la Legge 122/2010 attraverso ll’introduzione 122/2010, introduzione, a pieno titolo, titolo della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

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Lo snellimento dell’attività amministrativa Conseguenze Esiste certezza dei tempi, 60 giorni, (la proprietà aspetterà i 60 giorni per timore di prescrizioni successive all’avvio della attività ?) di fatto i tempi per l’avvio dell’attività potranno non azzerarsi Rischio di incorrere in contenziosi con l’amministrazione (nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività chi dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti q o dei p presupposti pp di sicurezza è p punito con la reclusione da uno a tre anni).

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Nuove regole di Prevenzione Incendi rivisitazione delle procedure anche nel p del decreto “taglia g oneri” rispetto

Revisione del DPR 37/98 Revisione del DM 16/02/82 Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

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Nuove regole di Prevenzione Incendi CRITERI 1. Maggiore ricorso alla AUTOCERTIFICAZIONE 2. Proporzionalità dell’azione amministrativa con l’i di id l’individuazione i di procedimenti di ti “proporzionali” “ i li” alla ll dimensione dell’impresa 3 Liberare risorse che potranno più utilmente essere 3. reimpiegate per le attività di controllo

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Lo snellimento dell’attività amministrativa DPR 151/2011 Nuovo regolamento di prevenzione incendi Si individuano le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, si regolamenta il deposito dei progetti l’esame progetto e le visite tecniche progetti,

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Nuove regole di Prevenzione Incendi Le attività vengono inserite in tre gruppi A, B e C, via via i crescenti ti per complessità l ità del d l procedimento di t in i funzione dei seguenti parametri: 1. Dimensione dell’impresa 2. Settore di attività 3. Esistenza di norme tecniche specifiche 4. Tutela pubblica incolumità (affollamento) Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

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Schema di regolamento g recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi La revisione dell’elenco delle attività soggette gg ai controlli di prevenzione incendi, di cui all’Allegato g I,, effettuata con le modalità di cui al comma 1 dell’articolo 16 del decreto legislativo g 8 marzo 2006 n. 139

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regolamento Sono escluse dall’ambito di applicazione del regolamento le attività industriali a rischio di incidente rilevante, rilevante soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all’articolo 8 del decreto legislativo g 17 agosto g 1999,, n. 334,, e successive modificazioni.

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• Nel D.P.R. 151/11 il CPI assume la valenza di “ tt t t del “attestato d l rispetto i tt delle d ll prescrizioni i i i previste i t dalla normativa di prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio“ antincendio .

• N Nella ll visita i it fi finalizzata li t all rilascio il i del d l CPI abrogato (…verificare la rispondenza delle attività alla normativa di prevenzione incendi..)) p

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Nuova determinazione delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco

C t Categoria i A Tipologia Ricadono in q questa categoria g le attività normate ?caratterizzate da rischio d’incendio basso e limitata presenza di persone (autorimesse fino a 1000 mq, piccoli depositi di materiale combustibile, alberghi sino a 50 posti letto, scuole fino a 150 persone, centrali termiche <350 KW ecc…).

Queste attività non sono tenute all’esame del progetto (dovranno però depositare progetto art 2 ) al fine di consentire l’attività di vigilanza art 4 e l’autocertificazione l autocertificazione

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Categoria B TipologiaB Ricadono in questa categoria le attività normate e non normate caratterizzate da rischio d’incendio medio e presenza di persone (autorimesse tra 1000 e 3000 mq, depositi di materiale combustibile, esposizioni e vendita tra 600 e 1500 mq, demolizione veicoli con superfici tra 3000 e 5000 mq, ecc…). .

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Categoria C .

TipologiaC Ricadono in questa categoria le attività normate e non normate caratterizzate da rischio d’incendio alto ed elevato numero di persone presenti (officine riparazione motori motori>1000 1000 mq, fabbriche, L.P.S. >200 200 persone, alberghi >100 posti ecc…)

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D P R 01 Agosto 2011 n째 D.P.R. n 151







D.P.R. 01 Agosto 2011 n° 151

Le modalitĂ di presentazione delle i t istanze oggetto tt del d l regolamento l t e la relativa documentazione, da ll di i li t con allegare, sono disciplinate decreto del Ministro dell‘Interno.


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Categoria g B/C Procedura Esame del Progetto con emissione parere di conformità;

Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni g può p richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.(30+60=90 p ( gg)

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Controlli di prevenzione incendi (art 4) Inizio attività: à cat.A tA la SCIA che consente l’inizio dell’attività può essere contestuale al deposito del progetto e della documentazione (dichiarazioni, attestazioni asseverazioni nonché elaborati tecnici);

cat.B/C la SCIA che consente l’inizio dell’attività è preceduta dall’approvazione del progetto ed è contestuale alla presentazione della documentazione (dichiarazioni, attestazioni asseverazioni nonché elaborati tecnici);

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Controlli di prevenzione incendi A/B Per le attività di cui all’Allegato I, categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza dell istanza di cui al comma 1, 1 effettua controlli, controlli attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto p delle prescrizioni p previste p dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli di i anche h con metodo d a campione i i sono disposti o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate (esposto). Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

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Controlli di prevenzione incendi A/B • se il Comando fa il sopralluogo entro i 60 gg può adottare nei casi più critici (motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività) o nei casi più comuni, di non completo rispetto della norma, l’utente ha 45 gg di tempo per l’adeguamento • Poiché gli adeguamenti che si possono effettuare in 45 gg non possono che essere di lieve entità, si desume che (nei luoghi di lavoro) per adeguamenti più importanti si scivolerà sull’applicazione delle previste dal Dlgs g 758 e della relativa sanzioni p tempistica più ampia Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

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A quali attività applicare ll’art art. 20 • DPR 151/11 – Indirizzi applicativi (LC 13061 del 6 ottobre 2011) • ….il il CPI assume la l valenza l di “ attestato tt t t del d l rispetto i tt delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio“. Si precisa altresì che le sanzioni penali previste per l’omessa richiesta del rilascio o rinnovo del CPI di cui all’articolo 20 del d.lgs. 139/06, trovano ora applicazione a tutte le attività tti ità individuate i di id t nell’allegato ll’ ll t I in i caso di la l mancata presentazione di SCIA….


Interazioni D.Legs 81/2008 mod. D.Legs 106/09-- D.Legs 139/2006 • D.Legs 81/2008

D.Legs 139/2006


Controlli di prevenzione incendi A/B e il tecnico t i che h ha h presentato t t la l SCIA certificando e asseverando‌? Il Comando, a richiesta dell’interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica

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Controlli di prevenzione incendi Categoria C

1. il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonchÊ la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. antincendio

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Controlli di prevenzione incendi Categoria C 1. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per ll’esercizio esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa d i ad d eccezione i h ove sia i possibile, ibil l’interessato l’i prodotti, che, provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. giorni Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attività di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi. Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

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Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio • Art 5) La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni Cinque anni, il titolare delle attività di cui all’Allegato all Allegato I (quindi tutte le attività e cioè quelle di categoria A, B e C)del presente regolamento è tenuto ad inviare al Comando,, si intende effettuata tramite una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni sicurezza antincendio d d ll documentazione d i i d corredata dalla prevista dall d decreto • Per le attività di cui al punto 6,7,8,64,71,72 e 77 la cadenza d è decennale d l • Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione dichiarazione.antincendio antincendio Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

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Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio • Si passa dal d l rinnovo i del d l CPI con dichiarazione di hi i di nulla mutato alla dichiarazione che il progetto iniziale approvato o autocertificato sia ancora valido questo necessariamente, oltre alla verifica dell’efficienza degli impianti, introdurrà probabilmente anche la verifica dei carichi d’incendio, il mantenimento dei requisiti di i t i t’ lt resistenza e reazione all ffuoco e di quant’altro previsto nel progetto compreso gli aspetti gestionali (il lavoro di verifica in passato effettuato dai ffvvf ora è delegato ai tecnici esterni) Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

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Quando ripresentare il progetto • Nel caso di modifiche sostanziali che comportino l’aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza art.2)

• E per le attività minori (cat.A) che non devono presentare progetto? • Presentano una nuova SCIA

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Obblighi connessi all’esercizio dell’attività(art.6) • Le attività non disciplinate dal Dlgs 81/2008 hanno l’obbligo di mantenere efficienti sistemi,attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare le verifiche i controlli e le manutenzioni secondo le cadenze temporali p indicate dal Comando all’atto del rilascio della ricevuta a seguito di presentazione della SCIA per le attività A e B (questo i ifi che h la l ricevuta i ò essere rilasciata il i significa non può subito ?) • Per P le l attività tti ità C le l condizioni di i i di esercizio i i previste i t nell CPI Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

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Deroghe Qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all’Allegato I del presente regolamento presentino caratteristiche tali da non regolamento, consentire l’integrale osservanza delle regole tecniche di p prevenzione incendi vigenti, g , gli g interessati, con le modalità stabilite dal decreto, possono presentare al comando istanza di deroga i d ll normativa i antincendio.(allo i di ( ll stato all rispetto della attuale alcune attività non normate sono in cat.A) T Tempi: i 30gg 30 per il C Comando d e 60 gg per il CTR

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Nulla Osta di Fattibilità (art (art.8) 8) • P Per le l attività tti ità B/C sii può ò presentare t all Comando richiesta di parere sul NOF

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Verifica in corso d d’opera opera (Art (Art.9) 9) • Per tutte le attività di cui all’All.I si possono chiedere al Comando visite tecniche durante la realizzazione dell’opera

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Art. 10 Raccordo con le procedure dello sportello unico per le attivita’ produttive (SUAP) •

Per le attivita’ di cui all’Allegato I di competenza del tti ità produttive) d tti ) sii applica li SUAP ((attività il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 2010, n n. 160 160. • Ai soli fini antincendio le attivita’ di cui all all’Allegato attivita Allegato I categoria A, ricadono nel procedimento automatizzato di cui al Capo III del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.160, fatti salvi i casi in cui si applica il procedimento ordinario di cui al Capo IV dello stesso decreto. decreto


Art 10 Art. 1. La documentazione di cui alla lettera a) del comma 1 del'articolo 10 del DPR 7 settembre 2010, n. 160, è completata, ai fini della rispondenza dell'opera alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, dalla SCIA di cui al'articolo 4 del regolamento.


Art. 11 Disposizioni transitorie e finali • Gli enti e i privati responsabili dele nuove attivitĂ introdotte all'Alegato I, esistenti alla data di pubblicazione del regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento (cioè entro un anno si deve arrivare alla SCIA)


Art 11 Art. •

Gli enti e i privati responsabili delle attivitĂ di cui al'Allegato I, esistenti ,in possesso del Certificato di prevenzione incendi, alla scadenza del medesimo Certificato devono espletare gli adempimenti prescritti al'articolo 5 del regolamento.


Art 11. Art.

• Per P lle attività i i à di cuii aii numerii 6 6, 7, 7 8, 8 64, 64 71, 71 72 e 77 ( CPI UNATANTUM-”reti trasporto gas-oleodotti- uffici- edifici tutelati destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie-edifici civili superiori a 24 m”) dell'Allegato I, il rinnovo periodico dell’attestazione di conformità ha una cadenza decennale I titolari delle attività esistenti esistenti, con CPI rilasciato antecedente al 1° gennaio 1988, presenteranno il rinnovo periodico dell’attestazione di conformità entro il 5/10/2017 tit l i delle d ll attività tti ità esistenti, i t ti con CPI rilasciato il i t tra t il 1° • I titolari gennaio 1988 e il 31 dicembre 1999, presenteranno il rinnovo periodico dell’attestazione di conformità entro il 5/10/2019


Art 11. Art. • I titolari delle attività esistenti, con CPI rilasciato successivamente al 1° gennaio 2000, presenteranno il rinnovo periodico dell’attestazione dell attestazione di conformità entro il 5/10/2021


Art 11. Art. • I titolari delle attività di cui all’Allegato I possesso di parere p di conformità in p rilasciato ai sensi dell’art 2 del DPR 37/98 sono tenuti all all’applicazione applicazione dell’art 4 del DPR 151 (SCIA, CPI)


Lett Circ 6/10/2011 Lett.Circ.6/10/2011 • I titolari delle attività di cui all’Allegato I possesso di parere p di conformità in p rilasciato ai sensi dell’art 2 del DPR 37/98 sono tenuti all all’applicazione applicazione dell’art 4 del DPR 151 (SCIA, CPI)


Lett.Circ.6/10/2011 • II Comando provvederà alla ricatalogazione della pratica in funzione della nuova declaratoria dell'attivita dell attivita e della categorizzazione in A, B o C. Nei casi in cui l'attivita ricadesse in categoria C farà il sopralluogo di controllo ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del d.P.R. 151/11.

• In q questo caso la data a cui far riferimento, anche ai fini del rinnovo, sarà quella dell'entrata dell entrata in vigore del nuovo regolamento. Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

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Nel caso in cui Il titolare dell'attivita non ha presentato t t la l di dichiarazione hi i di inizio i i i attivita tti it (DIA) ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 del d d.P.R P R 37/98 all'atto ll' tt d della ll richiesta i hi t di CPI CPI. • II Comando comunicherà al titolare delle attivita in categoria A e B che esiste la possibilita di avvalersi, per l'esercizio dell'attivita, della presentazione della SCIA ex comma 1 dell'articolo 4 del d.P.R. 151/11. In questo caso la documentazione da presentare dovra i t ll gia i in i possesso all Comando. C d integrare quella • Se l'utente intende avvalersi di tale possibilità, dovrà presentare la SCIA entro trenta giomi dalla comunicazione da parte del Comando. Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

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Il titolare dell'attivita non ha presentato la dichiarazione di inizio attività (DIA) • In tutti i casi in cui ii titolare dell’ attivita non intendesse SCIA il avvalersi della possibilità di presentare la SCIA, procedimento verrà concluso ai sensi dell'articolo 4 del g nuovo regolamento con l'effettuazione della visita tecnica, ritenendo così valida l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R 37/98. • (Dato l’alto numero di procedimenti inevasi il Comando sta dando priorità alle attività di categoria C)

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Il titolare dell'attivita non ha presentato la dichiarazione di inizio attività (DIA) • Il Comando in passato ha formato personale operativo ti che h sta t utilizzando tili d e continuerà ti à ad d utilizzare per I sopralluoghi in talune attività di cat. A (edifici civile abitazione abitazione,C.T.,piccole C T piccole autorimesse , serbatoietti di g.p.l.) ( risorse non utlizzabili diversamente))

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E PER LE ALTRE ATTIVITA’ DI CAT. CAT. A E TUTTE QUELLE DI CAT B?

• SI FARANNO I SOPRALLUOGHI A CAMPIONE PREVISTI DAL DPR 151

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Attivita esistenti esistenti,, in precedenza non assoggettate ai controlli che, che, a seguito dell'entrata in vigore dal nuovo regolamento, regolamento, risultano ora comprese nell nell'allegato allegato I. I p g • entro il 6 ottobre 2012 i titolari di tali tipologie di attività dovranno aver concluso i prescritti adempimenti. p (scia) ( )

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AttivitĂ di Prevenzione Incendi 2009 suddivise per categoria

n. Richieste Sopralluogo

n. Richieste Esame Progetto C n. 16.372; 19%

B n. 33.033; 38%

C n. 11.697; 15%

B n 24 n. 24.740; 740; 31%

A n. 37.424; 43%

A n. 42.242; 54%

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Recupero risorse da destinare ad attività di sopralluogo a campione

Esami Progetto (impegno orario)

Sopralluoghi (impegno orario)

Vecchio approccio: 314.141

Vecchio approccio: 255.607

Ripartizione nuovo approccio: A: 69.746 B: 143.718 Recupero C: 100.677

circa 70.000 ore da destinare ad attività tti ità di sopralluogo a campione

Ripartizione nuovo approccio A: 95.033 B: 97.959 C: 62.615

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Lo snellimento dell’attività amministrativa

Situazione p precedente

Situazione attuale

FASE 1 tempi

PARERE DI CONFORMITÀ 45/90 gg

PARERE DI CONFORMITÀ Cat A 0 gg Cat B/C 60 o 30+60gg

FASE 2 tempi

CPI / DIA 90 gg / 0 gg

SCIA C Catt A/B/C 0 gg CPI solo per Cat C 60 gg

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Lo snellimento dell’attività amministrativa attività cat.A I N

Evasione pratica

realizzazione

attesa sopralluogo / DIA

I Z I O A

realizzazione

Eventuale tempo p attesa(tempo ( p tecnico per raccogliere e consegnare certificazioni)

T T I V I T À

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D.P.R. 01 Agoso 2011 n째 151 La modulistica di Prevenzione Incendi VALUTAZIONE DEI PROGETTI (art. (art 3) Documenti da allegare: 1) richiesta di valutazione del progetto, progetto mod PIN 1-2011; 2) documentazione conforme a quanto specificato nell'allegato I al D.M. 4 maggio 1998; 3) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo dell articolo 23 del d.lgs. d lgs 139/06. 139/06


SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ (art. 4) Documenti da allegare: 1)segnalazione certificata di inizio attività, mod PIN 2 2-2011; 2011; 2)asseverazione attestante la conformità dell'attività alle prescrizioni vigenti in materia per le di sicurezza antincendio nonché, p attività di categoria B e C, al progetto approvato dal Comando Comando, mod PIN 2 2.1 2011; 1-2011;

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SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ (art. 4) Documenti da allegare: 3)documentazione conforme a quanto specificato nell'allegato nell allegato I al decreto del Ministero dell'interno 4 maggio 1998 per le attività di categoria A; conforme a q quanto 4)documentazione ) specificato nell'allegato II al decreto del Ministero dell'interno dell interno 4 maggio 1998;

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SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITĂ€ (art. 4) Documenti da allegare: 5)attestato del versamento effettuato a favore d ll T della Tesoreria i provinciale i i l d dello ll St Stato, t aii sensii dell'articolo 23 del d.lgs. 139/06

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SCIA GPL

Riguardo ai depositi di gas di petrolio liquefatto p complessiva p non in serbatoi fissi di capacità superiore a 5 m non a servizio di attività di cui all'allegato all allegato II, il nuovo regolamento prevede che la documentazione da presentare, prima della messa in esercizio esercizio, sia la stessa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 12 il 2006, 2006 n. 214, 214 fifino all'adozione ll' d i d aprile dell decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2. Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

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SCIA GPL Tenuto conto delle modifiche intervenute nel frattempo alle dichiarazioni di conformitĂ sugli impianti la dichiarazione di cui al punto a) impianti, a), comma 2 dell'articolo 2 del D.P.R 214/06 COINCIDE con la certificazione di installazione rilasciata ai sensi dell'articolo l0, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, secondo il modello allegato alla circolare prot prot. n. P 717/4106 sott. 40/A del 30 giugno 2006.

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La modulistica di Prevenzione Incendi RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO (art. 5) 1. Attestato di Rinnovo Periodico 2. Asseverazione per Rinnovo Periodico

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RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO (art. 5) Documenti da allegare: 1) richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio e dichiarazione di assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio mod PIN 3-2011; antincendio, 3 2011;

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RINNOVO PERIODICO GPL DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO …GPL Per i depositi di g gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m3 non a servizio di attività di cui all'allegato I, dovrà essere prodotta dichiarazione a firma di tecnico abilitato o responsabile tecnico dell'impresa attestante h i controlli t lli di manutenzione t i i ti dalle d ll che previsti normativa vigenti sono stati effettuati.

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RICHIESTA DI DEROGA (art. 7) Deroga

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NULLA OSTA DI FATTIBILITÀ Solo per cat B e C ( t 8) (art NOF

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VERIFICA IN CORSO D’OPERA Tulle quelle dell’allegato dell allegato I (art. 9) Verifica in corso d’opera p

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