Anno X | numero 2 Marzo | Aprile 2018 ISSN 2283-9356
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Direttore Responsabile Gaspare Vannicola (gaspare.vannicola@vmreditrice.it)
Rubriche Fisse
Coordinatore Editoriale Cinzia Bianchi (cinzia.bianchi@vmreditrice.it)
Anticaduta
Sicurezza Impianti
Alberto Pincigher Responsabile Comitato Tecnico Scientifico ALV. Associazione Linea Vita
Adriano Paolo Bacchetta Coordinatore network Spazioconfinato.it
Antincendio
Psicologia del Lavoro
Sicurezza Macchine Agricole
Fernando Cordella Presidente A.N.P.P.E. Vigili del Fuoco
Piergiorgio Frasca Psicologo del lavoro e delle organizzazioni
Paolo Peretti Centro Formazione e ricerca Merlo
Sicurezza nelle scuole
Sicurezza Macchine
Monica Mioccio
Massimo Granchi Christian Trinastich MTM Consulting s.r.l. società unipersonale
Redazione (redazione@vmreditrice.it ) Noemi Olivo, Monica Mioccio, Cinzia Bianchi, Irene Molin Comitato Tecnico-Scientifico (cts@vmreditrice.it) Ing. Bacchetta Adriano Paolo, Arch. Cordella Fernando, Dott. Frasca Piergiorgio, Ing. Granchi Massimo, Dott. Peretti Paolo, Ing. Pincigher Alberto, Ing. Romeo Mario, Ing. Vannicola Gaspare Progetto grafico e impaginazione grafica@vmreditrice.it irene.molin@vmreditrice.it Vmr Editrice Srls
Medicina del Lavoro Giovanna Pirana Polo Chirurgico Confortini
Formazione sulla Sicurezza sul Lavoro Mario Romeo S.I.A. Srl Dirigente Nazionale UIL
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Sommario 26
RIWEGA
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SAIE 2018
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L’editoriale
Dispositivi di ancoraggio per lavori in quota | Alberto Pincigher
14 Formazione e Ricerca | Paolo Peretti
21 Sicurezza degli impianti nelle scuole | Monica Mioccio
29 Antincendio | Fernando Cordella
31 Formatore della Sicurezza | Alessia Petruzzelli
36 Spazio Confinato | Adriano Paolo Bacchetta
45 Psicologia del Lavoro | Piergiorgio Frasca
50 Sicurezza Macchine | Massimo Granchi
55 Medicina del Lavoro | Giovanna Pirana
59 Formazione sulla Sicurezza sul Lavoro | Mario Romeo
L’editoriale Buongiorno a tutti care lettrici e cari lettori, La nostra casa editrice nel 2018 parteciperà a diverse fiere di settore, l’obbiettivo è promuovere le iniziative che vorremmo mettere in campo: Nuovi prodotti editoriali che verranno pubblicati- La formazione al centro della nostra attività. I riferimenti li troverete sul nostro sito www.vmreditrice.it, vi invitiamo a venirci a trovare. In questo editoriale tratterò un argomento rilevante: Le scadenze per le attrezzature da lavoro . E lo facciamo con riferimento all’abilitazione richiesta dalla normativa per l’uso di alcune attrezzature di lavoro e segnalando una prossima scadenza formativa, il 12 marzo 2018. L’Accordo sulle attrezzature di lavoro In attuazione dell’articolo 73, comma 5 del D. Lgs. 81/2008 – che demandava alla Conferenza Stato, Regioni e Province autonome l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori - il 22 febbraio 2012 è stato sancito L’accordo concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione- Un accordo che è entrato in vigore, e questa data sarà importante per le successive scadenze formative, il 12 marzo 2013. L’Accordo indica innanzitutto che la formazione “essendo formazione specifica, non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dall’articolo 37 del D. Lgs. n. 81/2008”, quindi la formazione generale da 4 ore e specifica da 4/8/12 ore. Inoltre sottolinea che la durata ed i contenuti della formazione riportati nella normativa “sono da considerarsi minimi”. Le attrezzature e l’uso saltuario Prima di continuare è necessario ricordare il campo di applicazione, cioè le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta dall’Accordo una specifica abilitazione degli operatori: a) Piattaforme di lavoro mobili elevabili; b) Gru a torre; c) Gru mobile; d) Gru per autocarro; e) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (carrelli semoventi a braccio telescopico; carrelli industriali semoventi; carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi); f ) Trattori agricoli o forestali; g) Macchine movimento terra (escavatori idraulici, con massa operativa maggiore di 6000 kg; escavatori a fune; pale caricatrici frontali, con massa operativa maggiore di 4500 kg; terne; autoribaltabile a cingoli, con massa operativa maggiore di 4500 kg); h) Pompa per calcestruzzo. Ma l’abilitazione all’uso di tutte queste attrezzature è necessaria anche per il loro eventuale uso saltuario? Per rispondere a questa domanda si può riprendere un estratto della circolare del Ministero del lavoro del 11 [continua...]
ANTICADUTA
CONTENUTI DEL CORSO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PER ADDETTI AI LAVORI IN QUOTA a cura di Ing. Alberto Pincigher
P
er completare la trattazione inerente i DPI per i lavori in quota si andranno ora ad analizzare le varie parti che compongono i sistemi di trattenuta, posizionamento e arresto caduta principalmente utilizzati. 1) Sistemi di trattenuta Alla famiglia dei dispositivi per la trattenuta appartengono tutti i sistemi che hanno lo scopo di prevenire le cadute dall’alto, impedendo al lavoratore di raggiungere la zona in cui sussiste il rischio di caduta dall’alto. Un sistema di trattenuta è quindi un sistema di protezione
individuale dalle cadute che evita le cadute dall’alto limitando lo spostamento del lavoratore. Ha le seguenti caratteristiche: - limita il movimento del lavoratore in modo che questi non possa raggiungere le zone dove potrebbe verificarsi una caduta dall’alto; - non è destinato ad arrestare una caduta dall’alto; - non è destinato a situazioni di lavoro in cui il lavoratore necessiti di essere sostenuto dal dispositivo di trattenuta per il corpo. Il sistema di trattenuta è generalmente
costituito da: 1) Una cintura di trattenuta (EN 358) o un imbracatura per il corpo (EN 361) con cintura di trattenuta integrata (EN 358). 2) Un cordino di trattenuta (EN 354 – EN 358), da collegare, mediante un connettore, al sistema di ancoraggio; 3) Connettori (EN 362). La figura mostra due esempi di sistema di trattenuta. La posizione dell’ancoraggio e la lunghezza del dispositivo di collegamento all’imbragatura non consente il raggiungimento dell’area a rischio [continua...]
ESPERTO PROGETTISTA DELLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO SPECIALIZZATO NELL'ANTICADUTA E LAVORI IN QUOTA. - Consulenza sulla scelta e l’utilizzo dei dispositivi anticaduta per prevenire le cadute dall’alto e sulle normative di riferimento. - Sviluppo e Progettazione di dispositivi di ancoraggio per lavori in quota conformi alle norme vigenti. - Documentazione marcatura CE dispositivi di protezione individuali e prodotti da costruzione. - Stesura elaborato tecnico della copertura (elaborati grafici, relazione tecnica illustrativa-manuale di utilizzo dei dispositivi). - Relazione di calcolo per la verifica dell’idoneità della struttura di supporto e del fissaggio del dispositivo di ancoraggio e dei parapetti alle strutture. - Verifica in sito della tenuta del fissaggio. - Formazione per installatori, progettisti e utilizzatori dei dispositivi anticaduta per lavori in quota.
TRAINARE NON È PER TUTTI a cura di Paolo Peretti
L
e innumerevoli attrezzature, rimorchi agricoli e macchine operatrici trainate oggi disponibili possono essere accoppiate posteriormente al sollevatore telescopico all’attacco a tre punti oppure al gancio di traino e, se necessitano di essere azionate, è disponibile la presa di potenza meccanica. I sollevatori telescopici sono soprattutto conosciuti come macchine specializzate nelle movimentazioni di carichi e nel sollevamento di materiali. Nella realtà sono così versatili che movimentazioni e sollevamenti rappresentano solo una piccola parte degli innumerevoli impieghi ai quali possono essere dedicati. Uno di questi, molto importante dal punto di vista pratico, è l’utilizzo come trattrice agricola nel traino di rimorchi e macchine agricole e come macchina operatrice nel traino di macchine operatrici trainate. È dal 1997, primi in Europa, che i sollevatori telescopici Merlo sono omologati trattrici agricole: un indubbio valore aggiunto alle proverbiali capacità operative di macchine quanto mai polivalenti e redditive. Si pensi ad esempio alle operazioni legate alle attività agricole e zootecniche: il telescopico può lavorare con le attrezzature portate sul proprio attacco a tre punti o trainate ed azionate dalla presa di potenza posteriore, può operare nella movimentazione e nel carico di materiali con il braccio anteriore equipaggiato con una tra le innumerevoli attrezzature a disposizione, può primeggiare nel traino su strada. [continua...]
La nostra missione:
Garantire una sicurezza che Salva la Vita!
Associazione LineaVita
Sede operativa: Sede operativa: Via Doberdò Doberdò22, 22, 20126 Milano 20126 Milano Cell. +39.3755473053 Tel/Fax +39 02.89055936 segreteriasoci@lineavita.org segreteriasoci@lineavita.org www.lineavita.org
L’Associazione Linea Vita è un’Associazione No-Profit che si prefigge lo scopo di divulgare informazioni corrette e fornire formazione adeguata in rispetto alle norme tecniche preposte in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolar modo in difesa degli operatori sottoposti al pericolo di cadute dall’alto durante la loro attività.
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI NELLE SCUOLE
GLI OBBLIGHI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO a cura di Monica Mioccio
S
econdo l’art. 17 del DGL 81/2008 a qualsiasi datore di lavoro sono affidati degli obblighi che non possono essere demandati ad altri cioè in primo luogo di valutazione di tutti i pericoli con una necessaria stesura del documento stabilito dall’articolo 28 che è il documento di valutazione dei rischi denominato tecnicamente DVR, e in secondo luogo di assegnazione del ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e incendi ad una persona valida (SSP) di una grande esperienza e
capacita’. Inoltre, rispetto al datore di lavoro, il dirigente scolastico deve nominare le persone delegate alle misure della prevenzione, di incendi, di evacuazione, di pronto soccorso. Pertanto ci sarà l’incaricato del primo soccorso, l’incaricato al primo soccorso, l’incaricato alla lotta antincendio, il responsabile delle emergenze e non sempre il medico competente. Il dirigente scolastico deve garantire una sicurezza sanitaria in modo da ren-
dere gli ambienti scolastici dei luoghi sanitari. Infatti, il dirigente scolastico, non avendo competenza sulla sicurezza dei luoghi di lavoro deve avvalersi di un RSPP, responsabile del servizio di protezione e di prevenzione che da parte sua deve informare il dirigente scolastico dei rischi presenti nella scuola e deve comunicare tutte le misure adeguate per prevenirli. Un altro compito del dirigente scolastico è consultare l’RLS e informare la RSU di tutte le misure impiegate in materia di sicurezza dei luoghi scolastici. Inoltre, deve fornire ai lavoratori gli indispensabili DPI (dispositivi di protezione individuale), deve garantire una idonea attività di formazione e di informazione degli interessati in base alle attività realizzate, deve predisporre l’emergenza e stabilire le misure di prevenzione e di protezione presenti nel documento di valutazione dei rischi. Il DVR è obbligatorio e di esso ne è pienamente responsabile il dirigente scolastico. Rispetto al passato viene riconosciuto al dirigente scolastico un’autonomia decisionale oltre che nuove responsabilità. Egli deve saper organizzare diversi strumenti di non semplice realizzazione poiché è sempre necessario valutare il macchinoso impianto normativo scolastico e il suo lungo percorso burocratico che deve sempre rapportarsi alle esigue risorse finanziarie. Con la nuova riforma scolastica il dirigente scolastico ha comunque la possibilità di accedere liberamente ai fondi economici per rendere possibile la sicurezza. [continua...]
MESSA IN SICUREZZA DEL TETTO PIANO: STRATEGIE EFFICACI E SOLUZIONI CERTIFICATE Redazionale
L
’ampia diffusione dei tetti piani ha stimolato un’approfondita riflessione sui sistemi di sicurezza più adeguati. Praticità e conformità alle più innovative normative vigenti rappresentano gli elementi utili per orientarsi nella scelta dei prodotti più innovativi. Sistemi di accesso alla struttura e parapetti permanenti: ecco come muoversi in uno scenario sempre più complesso. Perché è così importante mettere in sicurezza un tetto piano? Generalmente il tetto piano può essere sfruttato per finalità diverse da quella di mera copertura, in questo caso è importante che venga adottato un sistema di
sicurezza permanente per prevenire incidenti e far dormire sonni tranquilli al proprietario dell’immobile responsabile in caso di cadute e/o incidenti. Per esempio un tetto piano potrebbe essere sfruttato per l’installazione di pannelli fotovoltaici che necessitano di una pulizia periodica e quindi di personale che deve poter accedere al tetto in sicurezza. Anche la sola manutenzione di camini, la misurazione dei fumi o la rimozione e cambio del manto isolante necessitano di poter essere effettuate in condizioni di assoluta incolumità degli addetti. Cosa posso utilizzare per accedere alla copertura? La normativa di riferimento suggerisce
diverse tipologie di scale: - Scala alla marinara con gabbia di protezione (UNI EN 14122-4) - Scala con binario anticaduta integrato (UNI EN 353-1 + VG11 11.073) - Rampe di scala - Altrimenti sistemi provvisori come torre scala o ponteggio. Quali vincoli costruttivi ha la scala? Ci sono limitazioni di altezza o distanza min. dalla parete? Per garantire la sicurezza la struttura portante dev’essere solida, generalmente in cemento armato, acciaio o legno. La normativa europea, inoltre, pone dei vincoli relativi all’altezza massima: ogni 10 m di altezza la scala viene sdoppiata per garantire il piano di riposo a metà
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tronco; si possono creare anche diversi piani di sbarco su un unico tronco. Inoltre in molte regioni interviene anche la normativa regionale che dovrebbe essere sempre consultata per verificare che non ci siano restrizioni maggiori. Molto importante è la valutazione di strutture sporgenti dal muro portante p.e. tubi, sporgenze, macchinari, condizionatori, questo perché la scala deve distanziare min. 15 cm dalla sporgenza più esterna per garantire l’appoggio giusto del piede sul piolo. Quali caratteristiche ha il parapetto? Secondo la normativa europea UNI EN 14122-3:2016 l’altezza minima del corrimano dev’essere di 110 cm dal piano di calpestio, può essere realizzato in diversi
materiali, chiaramente l’alluminio è preferibile in quanto più leggero durante la posa, il trasporto e ha una maggior resistenza agli agenti atmosferici. In assenza di cordoli/velette di min. 10 cm bisogna aggiungere una tavola fermapiede come protezione da caduta di sassolini o altri oggetti che possono essere calciati accidentalmente dall’operatore. Le basi di fissaggio possono essere fissati all’esterno o interno del cordolo come anche sopra il cordolo in assenza di scossalina. Per non dover bucare niente (guaina impermeabilizzante ecc) c’è la possibilità del contrappeso. Altre basi di fissaggio come sostegni da fissare sotto la scossalina o direttamente sul solaio con collarini impermeabi-
lizzanti possono essere varianti molto comode. Esistono montanti verticali dritti, inclinati verso l’interno o curvi, gli ultimi due per migliorare l’aspetto estetico e per allontanare l’operatore dal punto di caduta Perché devo preferire il parapetto RIALTO ad altri sistemi? Attualmente il parapetto RIALTO è uno degli unici parapetti permanenti ad essere certificato secondo la nuova normativa europea UNI EN 14122-3 versione 2016. Tale norma richiede carichi di prova più alti di conseguenza il RIALTO presenta una resistenza maggiore. Infine offre un ottimo rapporto qualità/prezzo. [continua...]
ANTINCENDIO
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO:
COMPITI PRIMO SOCCORSO, PREVENZIONE INCENDI E EVACUAZIONE PER I DATORI DI LAVORO
a cura di Fernando Cordella - Presidente A.N.P.P.E. VV.F
C
on Circolare n.1/2018 dell’Ispettorato nazionale del Lavoro vengono date alcune indicazioni sullo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, prevenzione incendi e di evacuazione ai sensi dell’art. 34 comma 1 del Testo unico di Sicurezza sul lavoro, D.Lgs. n.81/2008. Tale facoltà e’ concessa al datore di lavoro anche nelle aziende con più di 5 dipendenti, fermo restando l’obbligo di partecipare ai corsi di formazione previsti per addetti antincendio e per addetti al primo soccorso. Con il D.Lgs. n.151/2015 (attuativo del Jobs Act) all’art. 20, comma 1, lettera g) veniva abrogato il comma 1 bis dell’art. 34 del D.Lgs. n.81/2008 (comma introdotto dal D.Lgs. 106/2009) che consentiva lo svolgimento diretto dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, da parte del datore di lavoro solo nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori. Si è così tornati all’originaria previsione del D.Lgs. 81/2008 (e del precedente D.Lgs. n.626/94 (art. 10), riconoscendo anche a quelle aziende con più di cinque lavoratori il vantaggio di avere un datore di lavoro in possesso della formazione prevista per gli addetti antincendio e per addetti al primo soccorso. Tale facoltà concessa al datore di lavoro, (con l’esclusione delle realtà aziendali considerate comunque a rischio - art. 31, co.6), “non significa che lo stesso svolga tali compiti da solo né che sia
esonerato dal rispettare gli specifici obblighi previsti in capo al datore di lavoro dall’articolo 18 del D.Lgs. n.81/2008” sottolinea l’Ispettorato. Il Datore ha comunque l’obbligo di “designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza” (art. 18, comma 1, lettera b), e ha l’obbligo di “adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi lavoro, nonché le misure per il caso di pericolo grave e immediato”. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva e al numero delle persone presenti.” (articolo 18, comma 1, lettera t). Quindi, conclude l’Ispettorato il fatto che un datore di lavoro, dotato di adeguata formazione, possa svolgere le attività di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione non comporta che operi in totale autonomia nello svolgimento di tali compiti: “lo stesso infatti, si avvarrà dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure anzidette, che vanno designati in numero adeguato e sufficiente nel rispetto di quanto previsto nell’art. 43 comma 2 dello stesso Decreto legislativo”. L ‘Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata “Ispettorato Nazionale del Lavoro” è stata istituita con l’entrata in vigore del Decreto legisla-
tivo n. 149/2015, del 14 settembre 2015. L’Ispettorato svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dall’INPS e dall’INAIL. Ha una propria autonomia organizzativa e contabile ed è posto sotto la vigilanza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, a cui spetta il monitoraggio periodico sugli obiettivi e sulla corretta gestione delle risorse finanziarie, e sotto il controllo della Corte dei Conti. Le funzioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sono disciplinate dal Decreto legislativo del 14 settembre 2015 n. 149. Funzioni e attribuzioni: - In base alle direttive emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Ispettorato esercita e coordina sul territorio nazionale la funzione di Vigilanza in materia di lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria e di legislazione sociale, compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze attribuite al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come stabilito dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. All’Ispettorato competono, inoltre, gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali, occupandosi delle caratteristiche dei vari cicli produttivi al fine di poter stabilire l’applicazione della tariffa dei premi. - Emette circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria [continua...]
FORMATORE DELLA SICUREZZA
Le norme europee in materia di Sicurezza sul Lavoro tra passato e futuro: l’effettiva tutela dei diritti e la soft-law. (Seconda Parte) a cura di Alessia Petruzzelli - Formatore della Sicurezza
L
’impegno assunto dalla UE di garantire sempre più elevati standard di sicurezza sui luoghi di lavoro e di rafforzare le politiche di prevenzione al fine di migliorare le condizioni di lavoro è contenuto nelle azioni previste dal Nuovo Quadro strategico in materia di SSL 2014-2020 (COM/2014/332) della UE, proposto dalla Commissione europea, nel quale sono fissati tre obiettivi principali: migliorare l’attuazione delle norme di salute e sicurezza da parte degli Stati membri, in particolare per potenziare la capacità di micro e piccole imprese, nel realizzare strategie efficaci ed efficienti di prevenzione dei rischi; migliorare la prevenzione delle malattie legate al lavoro, affrontando anche i nuovi rischi emergenti (amianto, sostanze chimiche, nanomateriali, biotecnologie, stress, patologie muscolo scheletriche, aggravi patologici sulle donne); fronteggiare il cambiamento demografico dei lavoratori europei attraverso l’invecchiamento attivo e la domotica sul lavoro. Questo nuovo quadro mira a garantire che l’UE continui a svolgere un ruolo guida nella promozione di standard elevati in materia di condizioni di lavoro, sia in Europa che a livello internazionale, in linea con la strategia Europa 2020, proponendo di affrontare queste sfide con una serie di azioni in sette obiettivi strategici: 1. consolidare ulteriormente le strategie nazionali in materia di salute e sicurezza attraverso, ad esempio, il coordinamento delle politiche e
2.
l’apprendimento reciproco. Fornire un sostegno concreto alle piccole e microimprese al fine di aiutarle a soddisfare meglio le norme in materia di salute e
sicurezza. Le imprese trarrebbero vantaggio da assistenza tecnica e strumenti pratici quali la Online Interactive Risk Assessment (OiRA valutazione interattiva [continua...]
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LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NELLE ATTIVITÀ DI CUI AL DPR 177/2011 a cura di Adriano Paolo Bacchetta
A
bbiamo più volte posto l’accento su come, una volta valutate le possibili soluzioni alternative all’accesso e verificata la loro non applicabilità, la programmazione delle operazioni nei Confined Spaces, necessiti l’identificazione di tutti i rischi (reali o potenziali), così da poter eseguire un’approfondita e corretta valutazione e, quindi, per garantire la tutela della salute e sicurezza degli addetti chiamati a operare in questi particolari ambienti di lavoro: - disporre un addestramento efficace del personale operativo, - prevedere l’impiego di strumentazione/attrezzature / DPC / DPI idonei e - pianificare sia le attività ordinarie sia gli scenari di emergenza, codificando le operazioni da porre in essere. Considerata l’estrema variabilità delle condizioni operative, è necessario che tali attività siano svolte da professionisti in possesso di un’adeguata preparazione ed esperienza e che, oltre a conoscere le norme applicabili, sono in grado di predisporre adeguate azioni di contra-
Figura 1 Immagine tratta da “ Modellazione delle conseguenze di eventi incidentali di una o più tipologie di stabilimenti a rischio di incidente rilevante” – APAT - 2003
sto e correttive per evitare che si generino situazioni di pericolo per gli addetti. Considerata la rilevanza di questa fase ai fini della corretta gestione delle operazioni all’interno dei Confined Spaces, ogni analisi deve tenere conto di tutte le informazioni che si riferiscono al contesto in cui si deve operare e che possono essere ricavate dalla documentazione ottenibile attraverso il contatto diretto con il committente (in caso di appalto) e, anche, dalle informazioni disponibili a livello internazionale. Ciò premesso, si analizza nel seguito un incidente occorso il 6 aprile 2000 alla Williams Petroleum presso il porto di Anchorage e, per questo, ricaviamo informazioni dall’articolo “Anatomy of a Confined Spaces Fire” di Martin H. Finkel, pubblicato sulla rivista Professional Safety dell’American Society of Safety Engineer nel maggio 2002. Anche se non ci sono stati danni alle persone, le possibili conseguenze avrebbero potuto facilmente essere diverse. Nello specifico, l’incidente ha coinvolto il serbatoio T-1001 cilindrico con asse verticale e tetto galleggiante, per lo stoccaggio a pressione atmosferica di prodotti petroliferi appartenenti alla categoria A (prodotti petroliferi liquidi con punti d’infiammabilità inferiore a 21°C, quali grezzo, benzina, etc.) e in maniera minore per quelli B (prodotti petroliferi liquidi con punti d’infiammabilità Compreso fra 21 e 65°C, quali gasolio, etc.). Differiscono rispetto a quelli a tetto fisso perché il tetto è costruito in modo tale che galleggi sul liquido seguendo le sue variazioni di livello, in questo modo si riduce lo spa-
zio sopra il liquido e le perdite per evaporazione (minore pericolo d’incendio). Infatti, tenuto conto della variabilità del livello interno dovuto alle attività di prelievo/carico di liquido, in caso di serbatoio a tetto fisso si potrebbero creare le condizioni per cui, nello spazio lasciato libero dal liquido, in caso di miscelazione con aria, si venga a formare una miscela esplosiva. Inoltre, l’evaporazione dei prodotti contenuti nei serbatoi di stoccaggio, rappresenterebbe una sensibile perdita economica e causa d’inquinamento dell’ambiente. Questa struttura, è costituita da lamiere fornite in rotoli che sono stese e giuntate su un’intelaiatura in travotti estrusi, in modo da formare una superficie continua. Il tetto così formato è fissato su pontoni tubolari con tubi di galleggiamento saldati in automatico e sottoposti a prova pneumatica di tenuta per assicurare che siano assolutamente integri. Il materiale impiegato nella costruzione del tetto è costituito, generalmente, da leghe speciali di alluminio o acciaio inossidabile, per assicurare la massima resistenza alla contaminazione e alla corrosione in modo da non prevedere attività di [continua...]
Figura 2 da ATT Advanced Tank Technology
PSICOLOGIA DEL LAVORO
PERCEZIONE DEL RISCHIO E FORMAZIONE ALLA SICUREZZA SUL LAVORO a cura di Dott. Piergiorgio Frasca
T
ra i vari fattori che condizionano i comportamenti lavorativi quotidiani degli individui ed in particolare quelli riguardanti la sicurezza sul lavoro, un ruolo particolare è rivestito dalla percezione che essi hanno del rischio e dalla loro propensione a rischiare (tendenza al rischio). La percezione del rischio è un processo cognitivo ed è condizionata dalla valutazione che il soggetto fa del pericolo cui è potenzialmente esposto nel contesto in cui opera; la sua percezione del rischio riveste un peso importante anche per la sua propensione a rischiare. Percezione del rischio e propensione a rischiare sono due elementi determinanti per le
scelte comportamentali degli individui. Non ci si deve pertanto stupire che soggetti diversi percepiscano il medesimo pericolo in modi diversi: c’è chi sottostima il rischio mostrando nei suoi confronti la tendenza a saperlo o poterlo controllare (illusione di sicurezza), ma c’è anche chi sovrastima il rischio. La relazione tra questi due elementi non segue una condizione lineare inversa e deterministica: ossia ad una percezione elevata del rischio, fattore che apparentemente dovrebbe favorire i comportamenti più sicuri, non corrisponde un comportamento assolutamente sicuro e viceversa ad una percezione del rischio bassa non corrisponde un comporta-
mento assolutamente a rischio di incidenti. Combinando tra loro percezione del rischio e tendenza a rischiare è possibile ricavare una matrice che presenta una serie di valori indicativi dei possibili esiti della combinazione tra i due fattori, come indicato in figura 1, nella quale sono utilizzate le classiche categorie di Rischio Basso, Medio, Alto. Dall’esame della matrice appare che i comportamenti più sicuri, nei quali il rischio di incidenti e infortuni è basso, oltre a quelli in cui la percezione del rischio e la tendenza al rischio sono entrambe adeguate, sono presenti nelle combinazioni 1-3 e 3-2. In tutti gli altri casi il rischio è esistente o alto. La matrice ci permette di fare alcune considerazioni su cosa può accadere negli individui e nei gruppi in cui i valori della percezione del rischio e delle tendenza al rischio non sono in equilibrio e, di conseguenza ci permette di individuare in quali circostanze è necessario intervenire con efficacia per portare la situazione in equilibrio ed ottenere con maggiore affidabilità dei comportamenti sicuri. Una prima considerazione da fare riguarda il fatto che il comportamento di un individuo non avviene in modo casuale, ma è il risultato di analisi e decisioni prese dal soggetto consciamente o inconsciamente. Un altro fondamentale aspetto che caratterizza la formazione del comportamento riguarda il fatto che l’azione umana non è indirizzata direttamente al contesto in cui si svolge, bensì alla rappresentazione [continua...]
Studio Frasca di Dott. Piergiorgio Frasca Servizi di Psicologia del lavoro e sviluppo organizzativo, Formazione e aggiornamento per la sicurezza e salute sul lavoro, Ergonomia
____________________________________________________________________________ Studio Frasca opera da diversi anni nel campo della Psicologia del lavoro e delle organizzazioni applicata alla prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro offrendo alle aziende servizi qualificati per lo studio e la valutazione dei rischi psicosociali, per l’applicazione dei principi ergonomici alle attività lavorative, per la formazione di dirigenti, preposti e lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro. I servizi offerti comprendono: � � � � � � �
Servizio di valutazione e di monitoraggio del rischio di stress correlato al lavoro. Assistenza e supporto alle aziende per la definizione e l’attuazione di strategie personalizzate per la prevenzione, il controllo ed il monitoraggio del rischio di stress da lavoro Formazione di base e approfondita dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori alla sicurezza e salute sul lavoro e sul rischio di stress correlato al lavoro. Valutazione dei bisogni di formazione e dei risultati della formazione attuata Progettazione e realizzazione di attività formative specifiche sulla base delle esigenze del cliente. Progettazione e realizzazione di interventi di Behavior Safety (BBS) Valutazione conoscenza e competenza nella lingua italiana per lavoratori stranieri (D.Lgs. 81/08, artt. 36 e 37, comma 13)
Servizio di valutazione, gestione e monitoraggio del rischio stress correlato al lavoro Studio Frasca effettua l’intero ciclo di valutazione, intervento e monitoraggio sul rischio di stress da lavoro. Per la valutazione preliminare sono utilizzate specifiche check-list, mentre per la valutazione approfondita dei fattori soggettivi sono utilizzati appositi questionari somministrabili anche on-line. I risultati con la valutazione del rischio sui fattori del Contesto lavorativo e del Contenuto del lavoro e l’indicazione delle criticità rilevate sono sintetizzati illustrati in una relazione dettagliata arricchita con grafici e tabelle. Il Servizio viene svolto su qualsiasi comparto lavorativo, compreso l’ambito sanitario, le costruzioni, la P.A. Di seguito è riportato un esempio di grafici e tabelle relativi all’analisi approfondita dei fattori potenziali di rischio, realizzata con il questionario QUERTI SLC., messo a punto dallo Studio.
Test ITALSIC di valutazione della conoscenza e competenza linguistica per lavoratori stranieri In relazione agli adempimenti prescritti dagli articoli 36 e 37, comma 13, del D.Lgs. 81/08 Studio Frasca ha messo a punto il Test ITALSIC espressamente dedicato alla valutazione delle conoscenze e competenze nella lingua italiana con riferimento alla sicurezza e salute sul lavoro.
Per informazioni sui costi dei servizi, telefonare al n° 348-6507545 o inviare una e-mail all’indirizzo studiofrasca@iol.it . Studio Frasca di Dott. Piergiorgio Frasca è a Monza (20900), via Lecco 88.
LA NORMA ISO 9001: 2015 E IL TERMINE DEL PERIODO TRANSITORIO
a cura di Massimo Granchi e Riccardo Bozzo
I
l 15 settembre del 2015 è stata pubblicata la nuova revisione della Norma ISO 9001 da parte dell’Organizzazione Internazionale per la Normazione (ISO). La Norma che regola la realizzazione, implementazione e mantenimento di un Sistema di Gestione della Qualità era praticamente immutata dal 2000, anche se l’ultima revisione è datata 2008, ma ora con la nuova versione 2015 sono stati introdotti cambiamenti sostanziali che riguardano un tutto l’impianto del sistema implementato in azienda. Nel presente articolo vedremo i cambiamenti sostanziali ad alcune raccomandazioni che emergono da “I Quaderni della Qualità”, pubblicati dall’UNI a cavallo tra 2015 e 2016 allo scopo di aiutare le aziende nella transizione verso la nuova norma. Dal momento dell’entrata in vigore della nuova edizione sta inoltre scadendo il periodo transitorio durante il quale è ancora possibile mantenere in alcuni casi la certificazione secondo la precedente versione del 2008, come vedremo nella parte finale del presente articolo. La norma ISO 9001 La norma ISO 9001 “Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti” è stata pubblicata in prima edizione nel 1987. Lo scopo della norma è quello di definire lo schema applicativo ed i requisiti di carattere generale che ogni organizzazione può mettere volontariamente in atto al suo interno per implementare e certificare un sistema di gestione della qualità, al fine di soddisfare le esigenze
del proprio cliente. La norma ISO 9001 è stata poi revisionata nel tempo ed emessa con successive edizioni nel corso degli anni 1994, 2000 e 2008. L’edizione dell’anno 2000 è tra le ultime quella che ha portato i cambiamenti maggiori ai contenuti della norma e quindi allo schema di sistema di gestione applicato in azienda, in particolare introducendo il cosiddetto approccio per processi, con l’individuazione per gli stessi di responsabili di gestione, indicatori, obiettivi e monitoraggi, dando così alla norma la veste che oggi noi conosciamo. La norma ISO 9001 fa parte della serie di norme ISO 9000 dedicate al tema della qualità, ma è l’unica di queste per la quale è possibile ottenere una certificazione da parte di un ente terzo. Nei anni seguenti alla prima pubblicazione la norma ISO 9001 presentava e portava ad avere un approccio innovativo e schematico dell’organizzazione, e nel tempo anche le piccole e medie aziende, trainate dai grandi gruppi, si sono avvicinate all’adozione della norma, grazie ai vantaggi gestionali portati dalla stessa e di immagine verso i clienti finali. Nel corso degli anni però si sono modificate le motivazioni che spingono un’organizzazione ad adottare la norma ISO 9001. Se infatti le altre due tipologie di sistemi di gestione maggiormente diffuse, ovvero i sistemi di gestione ambientali introdotti dalla ISO 14001 e i sistemi di gestione della sicurezza introdotti dalla OHSAS 18001, aiutano l’azienda a rispettare le cogenze normative e quindi
anche ad evitare conseguenti sanzioni, ovviamente dimostrando grazie alla certificazione tale rispondenza ai clienti, la norma ISO 9001 non parte da un presupposto relativo ad obblighi di legge. L’adozione della norma ISO 9001 e la sua relativa certificazione sono quindi dettate delle richieste dei clienti, ovvero è il settore e il mercato di appartenenza dell’azienda a determinare la reale necessità, creando quindi campi come quello medicale, cosmetico ed alimentare dove l’applicazione della norma ISO 9001 è un vero e proprio requisito basilare, così come nel campo della partecipazione a gare di appalto pubbliche risulta essere una barriera all’ingresso. Altri mercati o mercati extraeuropei sono invece essere al momento meno interessati ad aziende certificate in tal senso, magari proprio perché non conoscono ancora questo standard. Inoltre oggi i mezzi informatici che aiutano la nostra attività di tutti i giorni, come i software gestionali, adempiono già di per sé ad alcune delle richieste della norma ISO 9001, gestendo così in modo ripercorribile e puntuale tutti gli aspetti legati all’amministrazione, alla gestione dei fornitori e degli approvvigionamenti, al magazzino e relativa fiscalità, alla gestione dei contatti commerciali, etc. In sostanza quindi ad oggi lavorare in qualità, grazie al percorso virtuoso iniziato dalla norma ISO 9001, è diventato la base dell’attività lavorativa quotidiana, anche senza essere certificati. Partendo da questi presupposti le novità introdotte dalla nuova ISO 9001 : 2015 sono state pensate per [continua...]
MEDICINA DEL LAVORO
“GUTTA CAVAT LAPIDEM” LA CALCOLOSI URINARIA DALLA CLINICA ALLA PREVENZIONE a cura di Giovanna Pirana
L
a calcolosi urinaria ha una storia antica quanto quella della civiltà stessa pur continuando ad essere una patologia attuale, gravata da rilevanti ripercussioni sia cliniche che economiche con un costo sulla collettività. Nonostante il notevole progresso della medicina negli ultimi decenni vi è stato un costante incremento della sua prevalenza soprattutto nei paesi occidentali ad elevato tenore di vita. Definizione L’urolitiasi (o nefrolitiasi) consiste nella presenza di formazioni cristalline di diversa natura ed etiologia all’interno della via escretrice urinaria. Parlare di urolitiasi non significa definire una malattia né formulare una diagnosi. Spesso, infatti, rappresenta l’epifenomeno di patologie sistemiche ben più complesse (dismetaboliche, disendocrine, infettive, malformative).
Epidemiologia ed Eziopatogenesi L’urolitiasi ha una prevalenza del 5-9% e del 12-13% rispettivamente in Europa e negli USA/Canada, con 1500-3000 nuovi casi l’anno per milione di abitanti. Privilegia il sesso maschile (con un rapporto di 2:1) e la fascia di età medio-adulta. Non esiste una causa unica alla base della nefrolitiasi: è la risultante di una costellazione di concause, o meglio, di fattori predisponenti intrinseci ed estrinseci, che interagendo fra loro contribuiscono alla genesi della nefrolitiasi. Fra i fattori predisponenti intrinseci ricordiamo: - l’ipercalciuria [escrezione urinaria di calcio superiore a 4 mg/Kg/die, ovvero superiore a 300 mg/die a dieta libera; secondaria o a un incremento del riassorbimento intestinale di calcio (ipercalciuria assorbitiva: ipercalcemia, riduzione della funzione paratiroidea, aumentata escrezione di calcio) o a un difetto di riassorbimento da parte del tubulo renale
FIG.1 Iter diagnostico-terapeutico da seguire in caso di colica renale
(ipercalciuria renale)]; - l’iperossaluria [escrezione di ossalati maggiore di 50 mg/die; primitiva da malattia autosomica recessiva (iperproduzione endogena di ossalati con aumentata escrezione urinaria) o secondaria (o acquisita) da deficit di piridossina, oppure da iperossaluria intestinale (malassorbimento intestinale di acidi grassi o affezioni del tratto biliare, insufficienza pancreatica, m. di Crohn, bypass digiuno-ileale)]; - l’iperparatiroidismo primitivo [da aumentata escrezione urinaria di calcio secondaria alla mobilizzazione delle riserve di calcio (prevalentemente ossee) determinata dall’aumento della secrezione di paratormone (PTH)]; - l’ipercistinuria severa (malattia a trasmissione autosomica recessiva, relativamente rara, caratterizzata da un alterato riassorbimento di cistina, lisina, ornitina, arginina, dal tubulo [continua...]
FORMAZIONE SULLA SICUREZZA SUL LAVORO
INAIL: BANDO ISI 2017 a cura di Sia Ingegneria
L
’INAIL finanzia in conto capitale le spese sostenute per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Bando ISI INAIL 2017. È stata pubblicata da INAIL la nuova edizione del bando per finanziamenti a fondo perduto alle imprese per progetti che riguardano la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, mettendo a disposizione 249.406.358,00 euro, con cinque assi di finanziamento.
ASSI E PROGETTI Due gli obiettivi del bando: miglioramento della condizione di salute e sicurezza dei lavoratori; nuovi macchinari, riduzione rumore ed emissioni, salute sicurezza sostenibilità micro e piccole imprese agricole. Cinque gli assi di finanziamento: 1. progetti di investimento e progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale; 2. riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC); 3. bonifica da materiali contenenti amianto; 4. micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività; 5. micro e piccole imprese operanti nel
settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli. Possono partecipare al Bando imprese anche individuali e per quanto riguarda l’Asse 2 anche Enti del Terzo Settore: “ai sensi del D.Lgs. n°117/2017, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 7 e iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore ai sensi del D.Lgs. n°117/2017: organizzazioni di volontariato (ODV); associazioni di promozioni sociali (APS); enti del terzo settore di natura non commerciale già Onlus; cooperative sociali e consorzi costituiti interamente da cooperative sociali; imprese sociali di cui al D.Lgs. n°112/2017”. Gli importi disponibili per [continua...]
Gli inserzionisti | Copertina |
N.B.C. Elettronica
| II di Cop. |
Sia Srl
| Pag. 1 |
Riwega
| Pag. 13 |
| Pag. 34 |
Tariffe inserzionisti
| Pag. 35 |
VMR Editrice
| Pag. 49 |
Studio Frasca
| Pag. 51 |
Alberto Pincigher
MTM Consulting
| Pag. 15-16 |
| III di Cop. |
ALV
Hermes Italia
La nostra missione:
Garantire una sicurezza che Salva la Vita!
Associazione LineaVita
Sede operativa: Via Doberdò 22, 20126 Milano Tel/Fax +39 02.89055936 segreteriasoci@lineavita.org www.lineavita.org
L’Associazione Linea Vita è un’Associazione No-Profit che si prefigge lo scopo di divulgare informazioni corrette e fornire formazione adeguata in rispetto alle norme tecniche preposte in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolar modo in difesa degli operatori sottoposti al pericolo di cadute dall’alto durante la loro attività.
| Pag. 24-25 |
SAIE
| IV di Cop. |
M.e.c.i.