Atti WorkShop Ambiente 2oct 014

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I Sessione I NUOVI SCENARI REGOLARI AMBIENTALI EUROPEI Massimo Beccarello


Sostenibilità e sviluppo

5° workshop Sviluppo e sostenibilità ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa


Sostenibilità e sviluppo: linee di azione Le linee di intervento sono state tracciate sulla base delle combinato Settore/Risorsa Settori: Energia, Prodotti Alimentari, Edifici, Mobilità Risorse: combustibili fossili, materie prime e minerali, risorse idriche, aria, terreni, ecosistemi e biodiversità, rifiuti

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Scelte di politica industriale LA CE ha identificato sei aree prioritarie di sviluppo industriale: • Tecnologie avanzate per una produzione manifatturiera pulita •Tecnologie chiave (microelettronica e nanoelettronica, materiali avanzati, biotecnologia industriale, fotonica, nanotecnologie e sistemi di fabbricazione avanzata) •Prodotti biologici •Veicoli e sistemi di trasporto “puliti” •Costruzioni ecocompatibili e uso efficiente materie prime •Smart grids 5° workshop Sviluppo e sostenibilità ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa


Sviluppo manifatturiero Produzione manifatturiera (2007=100, prezzi costanti) 110 100 Stati Uniti

90

Italia Germania

80

Giappone 70

Euroarea

60 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Investimenti manifatturieri (2007=100, prezzi costanti) 110 100 Stati Uniti 90

Italia Germania

80

Giappone 70

Euroarea

60 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

5° workshop Sviluppo e sostenibilitĂ ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa


EU27- Bilancio commerciale fisico con il resto del mondo, 2011

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Economia Circolare

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1) Direttiva Emissioni Industriali: criticità Esiste il rischio di limiti di emissione più severi Tempi e complessità delle procedure, quadro frammentato sul territorio Durata temporale delle autorizzazioni Costi (tariffe di implementazione) Recepimento IED d.lgs 46/14, problemi irrisolti: 1. Rischio

limiti emissioni più rigorosi a livello regionale 2. Tempi e complessità delle procedure 3. Costi implementazione

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2) Bonifiche: relazione di riferimento e normativa sui siti contaminati E’ fondamentale evitare che nell’attuazione nazionale dei nuovi adempimenti previsti dalla IED, soprattutto sulla relazione di riferimento, si complichi il quadro regolamentare di riferimento e si duplichino gli adempimenti per gli operatori in materia di bonifiche e siti contaminati. La normativa nazionale vigente è infatti già molto consolidata, a differenza di quanto si riscontra generalmente in ambito comunitario, pertanto, laddove possibile, occorre garantire un allineamento tra le due discipline. 5° workshop Sviluppo e sostenibilità ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa


Circular economy package (2 luglio 2014) Communication on circular economy Com (2014) 398 final

Legislative proposal

Proposal for emending Directives (Com (2014) 397 final)

Annex 1 (Com (2014) 397 final)

Non-legislative communications Sustainable construction (COM(2014) 445 final) Green action plan for SME‘s (COM(2014) 440 final) Green employment initiative (COM(2014) 446 final) 5° workshop Sviluppo e sostenibilità ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa


Uso efficiente risorse e rifiuti La Commissione intende fissare un target di aumento produttività delle risorse dal 2014 al 2030 del 30% (aumento del 15% in business as usual scenario) Nuovo target nel riciclo dei rifiuti urbani che arriverà al 70% al 2030 Vengono introdotti ambizioni target per gli imballaggi al 2020, più alti di quelli al 2008 per tutte le frazioni merceologiche Dal 2025, divieto di collocare in discarica rifiuti riciclabili

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3) Rifiuti: Uso efficiente risorse e rifiuti L’industria Europea ha accolto positivamente l’iniziativa, considerando gli effetti ambientali e le prospettive di riduzione di dipendenza dall’estero nell’approvvigionamento delle risorse Tuttavia, considerando gli ambiziosi obiettivi che l'UE si sta definendo, qualsiasi ipotesi di revisione del contesto normativo deve necessariamente sottendere orientamenti che vadano verso l'industrializzazione del settore e la competitività nel mercato di riferimento, al fine di efficientare il servizio reso e potenziare la valorizzazione dei rifiuti.

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Lotta ai cambiamenti climatici: Obiettivi europei di Emissioni CO2: -20% rispetto al 1990

2020

ROAD MAP al

sostenibilità ambientale

Fonti rinnovabili:

Efficienza energetica:

+ 20% sul consumo finale

+20% risparmio energia primaria

Fonti rinnovabili:

Efficienza energetica:

+ 27% sul consumo finale

Ambiziose politiche non vincolanti

Emissioni EU di CO2 equivalente

Mt CO2 6.000,0 5.000,0 4.000,0 3.000,0 2.000,0 1.000,0 0,0

-40% rispetto al 1990

2030

NUOVI OBIETTIVI

Emissioni CO2:

5.319,5

4.869,4

4.917,7

5.018,8

4.786,2

4.855,7

4.260,1

Target CO2 40% al 2030

4.255,6 3.191,7

Target CO2 20% al 2020 1990

1994

1995

1996

2000

2005

2011

Target CO2 80% al 2050 1.063,9

2020 2030 5° workshop

2050

Sviluppo e sostenibilità ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa


I SESSIONE PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATA DELL’INQUINAMENTO


I Sessione Il recepimento della nuova Direttiva IED Luciano Butti Butti & Partners Avvocati


Il recepimento della nuova Direttiva IED INDICE

1. Principali innovazioni e quadro di riferimento 2.Best Available Techniques e margini di flessibilità 3.La chiusura del sito: la nuova disciplina della relazione di riferimento 4.Incenerimento e coincenerimento di rifiuti 5.Sanzioni e conseguenze 6.Scadenze e termini: un promemoria

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1. Principali innovazioni e quadro di riferimento La IED è stata recepita in Italia tramite il decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 46, entrato in vigore l’11 aprile 2014. Il recepimento è avvenuto con oltre un anno di ritardo rispetto al termine di trasposizione originariamente fissato in data 7 Gennaio 2013 (La Commissione europea ha nel frattempo avviato una procedura di infrazione a carico dello Stato Italiano). Introducendo una serie di modifiche alla previgente disciplina italiana per le industrie ad alto potenziale inquinante, il Dlgs. n. 46/2014 aggiorna e riorganizza il contenuto delle disposizioni del Dlgs. n. 152/2006 (Codice ambientale) integrandovi le novità previste dalla nuova disciplina IED. Autorizzazione Integrata Ambientale: Titolo III-bis, Articoli 29-bis e seguenti

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1. Principali innovazioni e quadro di riferimento Tra le principali innovazioni introdotte dalla IED, ora anche contenute nel Codice ambientale italiano, si annoverano:

(1) Il rafforzato valore riconosciuto alle Best Available Techniques (BAT) da applicarsi alle installazioni, affiancato dall’introduzione delle BAT conclusions a livello europeo;

(2) Il riconoscimento di importanti meccanismi di flessibilità in merito all’obbligo, gravante sugli operatori, di rispettare i valori limite di emissioni conseguenti all’utilizzo delle BAT;

(3) L’introduzione di specifiche regole in materia di chiusura del sito, contenenti la nuova disciplina della relazione di riferimento.

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1. Principali innovazioni e quadro di riferimento Il quadro di riferimento della Direttiva IED e del suo recepimento consiste e deve consistere in una sempre maggiore integrazione fra principio di precauzione e principio di proporzionalità. Infatti: •Corte cost. 85/2013 (caso Ilva): no ai «diritti tiranni»; •Corte cost. 141/2014 (impianti termoelettrici): Regioni non possono immotivatamente appesantire i requisiti ambientali richiesti dalle norme statali; •Consiglio di Stato n. 2836/2013 (discariche): Il provvedimento di diniego dell’AIA deve ovunque possibile contestualmente indicare le specifiche modifiche progettuali necessarie per ottenere un provvedimento di assenso, secondo un principio di reciproca leale collaborazione fra privati ed Enti pubblici. 5° workshop Sviluppo e sostenibilità ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa

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2. Best Available Techniques e margini di flessibilità In aggiunta ai documenti di riferimento sulle BAT (BRefs) che identificano le tecniche applicabili e le BAT per le diverse tipologie di attività industriali, la Commissione Europea adesso adotta anche le BAT conclusions. Una BAT conclusion contiene le parti di un BRef riguardanti le conclusioni sulle BAT, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l’applicabilità, i livelli di emissione associati (ELVs), nonché il monitoraggio, i livelli di consumo associati e, se del caso, pertinenti misure di modifica del sito (Articolo 3, comma 12, IED). Le BAT conclusions fungono adesso da «riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione» (Articolo 14, IED). ed i I valori limite di emissione (Articolo 15, IED). Tuttavia, secondo il Consiglio di Stato (sentenza 10 settembre 2014 n. 4588, relativa ad allevamento intensivo di pollame), nonostante il rispetto delle Bat, in casi particolari – sulla base del principio di precauzione – si possono imporre ‘caso per caso’ cautele ulteriori (nella fattispecie, valori EPA) 5° workshop Sviluppo e sostenibilità ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa

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2. Best Available Techniques e margini di flessibilità Nell’ordinamento italiano, le condizioni dell’AIA sono adesso definite “avendo riferimento alle conclusioni sulle BAT” (Articolo 29-bis del Codice ambientale). I valori limite di emissione previsti nell’AIA fanno adesso riferimento all’applicazione delle BAT, seppur senza l’obbligo di utilizzare tecniche o tecnologie specifiche (nuovo Articolo 29-sexies del Codice ambientale). Anche il riesame dell’AIA «tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT» e viene disposto: • entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea delle decisioni relative alle BAT conclusions riferite all’attività principale di un’installazione; • quando sono trascorsi dieci anni dal rilascio dell’AIA o dall’ultimo riesame effettuato sull’intera installazione. 5° workshop Sviluppo e sostenibilità ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa

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2. Best Available Techniques e margini di flessibilità Si trovano nel Codice ambientale i meccanismi di flessibilità previsti dalla IED, con cui le autorità in sede di AIA possono derogare ai valori limite di emissioni conseguenti all’utilizzo delle BAT, ovvero:

(1) La prova che il rispetto delle BAT determini una «maggiorazione sproporzionata» dei costi rispetto ai benefici, tenuto conto delle condizioni ambientali locali e delle caratteristiche tecniche dell’installazione (nuovo Articolo 29-sexies, comma 9-bis);

(2) La sperimentazione e l’utilizzo di tecniche emergenti da parte dell’operatore dell’installazione (nuovo Articolo 29-sexies, comma 9-ter).

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2. Best Available Techniques e margini di flessibilità Seguendo la tendenza di normative previgenti, l’AIA può anche prevedere lo sforamento dei valori limiti di emissione, ove giustificato da condizioni diverse di quelle normali di esercizio (avvio, arresto, emissioni fuggitive, malfunzionamenti) (nuovo Articolo 29-sexies, comma 7 del Codice ambientale). Per poter ottenere l’applicazione in sede di AIA dei margini di flessibilità descritti, l’operatore è tenuto a motivarne la richiesta, possibilmente attraverso relazioni tecniche brevi ma precise, redatte da esperti ‘terzi’ rispetto all’azienda. Il termine ultimo per ottenere autorizzazioni che si adeguino ai limiti di emissione raggiungibili con l’applicazione dalle BAT è il 7 luglio 2015. Oltre tale termine, l’esercizio di ogni installazione dovrà comunque cessare (o meglio, essere sospeso in attesa del rilascio/adeguamento dell’AIA) (art. 29, comma 3 del Dlgs. n. 46/2014). 5° workshop Sviluppo e sostenibilità ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa

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3. La chiusura del sito: la nuova disciplina della relazione di riferimento Il Codice ambientale, recependo le disposizioni della IED in materia di chiusura del sito (art. 22 IED), prevede adesso l’obbligo per i gestori di installazioni sottoposte ad AIA di elaborare e trasmettere alle autorità competenti una relazione di riferimento. La relazione di riferimento è uno strumento chiave al fine di prevenire ed affrontare la potenziale contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di attività che fanno utilizzo, produzione o scarico di determinate sostanze pericolose. La relazione di riferimento si pone come una importante novità nel panorama legislativo ambientale italiano, in quanto obbliga per la prima volta le imprese ad effettuare operazioni di indagine e monitoraggio delle condizioni di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee con cadenza periodica. 5° workshop Sviluppo e sostenibilità ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa

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3. La chiusura del sito: la nuova disciplina della relazione di riferimento Ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera v-bis del Codice ambientale la relazione di riferimento è definita come: «informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività»; «Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata». 5° workshop Sviluppo e sostenibilità ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa

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3. La chiusura del sito: la nuova disciplina della relazione di riferimento Due le principali finalità che mira a perseguire la disciplina della relazione di riferimento:

(1) informativa: consentire un raffronto tra lo stato di qualità del sito accertato al momento dell’elaborazione della relazione e quello riscontrabile al momento della cessazione dell’attività;

(2) ripristinatoria: imporre al gestore, alla luce delle informazioni raccolte ex ante e di quelle acquisite ex post, di “rimediare” all’inquinamento provocato con la propria attività, riportando il sito allo stato di qualità riscontrato al momento dell’elaborazione della relazione di riferimento, in ossequio al principio “chi inquina paga”.

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3. La chiusura del sito: la nuova disciplina della relazione di riferimento E’ possibile che nell’esecuzione delle indagini richieste al gestore ai fini dell’elaborazione della relazione di riferimento emergano situazioni di inquinamento ‘storico’ che richiedano interventi di bonifica ed il susseguente adempimento degli obblighi di cui alla Parte IV del Dlgs. n. 152/06 (presentazione del piano di caratterizzazione, analisi di rischio e progetto di bonifica). Davvero la relazione di riferimento «non interferisce» con la disciplina delle bonifiche? La relazione di riferimento diventa dunque strumento connesso alla scoperta di situazioni di contaminazione passata, la cui fonte potrebbe non sempre essere accuratamente ascrivibile ad attività pregresse (pensiamo alla prosecuzione di nuovi gestori nel medesimo sito), e che potrebbe dunque creare non pochi aggravi sulla figura del gestore.

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3. La chiusura del sito: la nuova disciplina della relazione di riferimento Sulle modalità di redazione della relazione di riferimento dispongono attualmente soltanto le “Linee Guida sulle relazioni di riferimento di cui all’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali”, emanate il 6 maggio 2014 dalla Commissione Europea con lo scopo di “chiarire concretamente il testo e le finalità della direttiva, per consentire un’attuazione uniforme da parte degli Stati membri”. Le Linee guida articolano il procedimento in otto fasi: • fasi da 1 a 3 determinare se occorre elaborare una relazione di riferimento; • fasi da 4 a 7 determinare come elaborare la relazione; • fase 8 determinare il contenuto della relazione. Se nel corso delle prime tre fasi, risulta evidente che non vi è una possibilità significativa di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee, non è necessario procedere alla redazione della relazione di riferimento, ma il gestore è comunque tenuto a mettere per iscritto tali conclusioni, motivandole, in un documento che sarà valutato e conservato dall’autorità competente. 5° workshop Sviluppo e sostenibilità ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa

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3. La chiusura del sito: la nuova disciplina della relazione di riferimento Gli obblighi del gestore successivi a quelli di elaborazione e trasmissione della relazione di riferimento scattano al momento della cessazione definitiva delle attività. Il gestore dovrà effettuare una valutazione dello stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee ed adottare opportune misure per rimediare all’inquinamento rilevato e, in caso di rischi significativi per la salute umana e per l’ambiente, eseguire tutti gli interventi necessari perché il sito cessi di comportare detti rischi. Se il gestore non era tenuto ad elaborare la relazione di riferimento, al momento della cessazione delle attività dovrà comunque eseguire tutti gli interventi necessari ad evitare che il sito comporti un futuro rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione. 5° workshop Sviluppo e sostenibilità ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa

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4. Incenerimento e coincenerimento di rifiuti Per effetto dell’articolo 15 del Dlgs. n. 46/2014, la disciplina su incenerimento e coincenerimento viene «trasferita» nella Parte IV del Codice Ambientale, creando un nuovo Titolo III-bis rubricato «incenerimento e coincenerimento di rifiuti» (nuovi articoli 237-bis e seguenti). Il Dlgs n. 133/2005, attuativo della direttiva 2000/76/CE sull’incenerimento dei rifiuti (ora riunita assieme alle altre direttive IPPC nella IED), viene abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2016. Per tali impianti, l’onere di adeguarsi alle nuove disposizioni sorge al più tardi entro il 10 gennaio 2016 (nuovo art. 237-duovicies del Dlgs n. 152/06). La nuova disciplina si applica già ai procedimenti di autorizzazione e rinnovo avviati dopo l’entrata in vigore del Dlgs. n. 46/2014, dunque a partire dall’11 aprile 2014 (art. 29, comma 4 Dlgs n. 46/2014).

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4. Incenerimento e coincenerimento di rifiuti Gli impianti disciplinati dal nuovo Titolo III-bis potranno essere autorizzati con autorizzazione integrata ambientale oppure ai sensi dell’art. 208 Dlgs. n. 152/2006. Sempre in ambito autorizzativo si specifica, per gli impianti di produzione di energia elettrica da coincenerimento con quota rinnovabile pari ad oltre il 50% dell’energia prodotta, che l’autorizzazione debba essere rilasciata ai sensi dell’art. 12, Dlgs. n. 387/2003. Vengono meglio specificati gli aspetti riguardanti i potenziali disfunzionamenti, guasti o arresti tecnicamente inevitabili (con la necessità di individuare i periodi di potenziale durata e i relativi effetti), nonché il periodo di messa a regime, anch’esso comportante profili derogatori alle condizioni autorizzative. Rinnovati, inoltre, gli aspetti concernenti gli eventuali incidenti, oggi inseriti nel nuovo articolo 273-noviesdecies rubricato «incidenti o inconvenienti».

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5. Sanzioni e conseguenze Sanzioni punitive (penali o amministrative a seconda dei casi) (Articolo 29-quattuordecies del Codice ambientale).

Quali conseguenze?

Possibile blocco dell’impianto in sede penale / amministrativa. Danno all’immagine.

Come uscire da una situazione irregolare?

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6. Scadenze e termini: un promemoria 7 settembre 2014: termine ultimo per presentare istanza di rilascio o adeguamento AIA da parte dei gestori di installazioni che sono divenute soggette ad AIA con il recepimento della IED. 7 luglio 2015: termine ultimo per la conclusione di tutti i procedimenti AIA da parte delle autorità competenti, allo scadere del quale l’esercizio dell’installazione dovrà cessare / essere sospeso in attesa del rilascio o adeguamento dell’AIA. 10 gennaio 2016: termine ultimo per l’adeguamento degli impianti di incenerimento e co-incenerimento di rifiuti alle nuove disposizioni del Dlgs n. 152/06 (artt. 237-bis e seguenti). E’ consigliabile che i gestori delle attività rilevanti si attivino al più presto per la presentazione dell’istanza di rilascio / adeguamento dell’AIA.

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

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Emissions of Air Pollutants by Fossil-fuel Power Plants Comparison of EU-US regulations Eric Joos – Nicolas Vaissière (EDF R&D – Fossil-Fuel Generation Programme)


5° workshop Electric power generated from coal in the U.S. 1530 TWh Sviluppo e sostenibilità ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa


The 3 Pillars of an Air Quality Policy & Regulation - Air quality standards - Emissions performance standards (emission limit values) - Best Available Technologies (BAT) or Best Available Control Technologies (BACTs)

Additional strengthening measures - National Emission Ceilings (NEC) - Cap-and-trade mechanisms - Emission inventories

5° workshop Sviluppo e sostenibilità ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa


Air Quality Standards 6 “criteria” pollutants: SO2, NO2, O3, PM (PM10, PM2.5), NH3, Pb with National Ambient Air Quality Standards (Clean Air Act) NAAQS is the cornerstone of the U.S. air quality programme Each state is required to demonstrate that every part of the state meets the NAAQS for each of these six pollutants

SO2, NO2, PM10, PM2.5, O3, Pb, CO, benzene, As, Cd, Ni, PAH with air quality standards (directive 2008/50/EC) Member states divide their territory into a number of zones and agglomerations where air quality shall comply with limit values Additional PM2.5 objectives set at a national level target the exposure of the population to fine particles 5° workshop Sviluppo e sostenibilità ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa


COMPARISON OF AIR QUALITY STANDARDS (1/2)

5° workshop Sviluppo e sostenibilità ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa


COMPARISON OF AIR QUALITY STANDARDS (2/2)

5° workshop Sviluppo e sostenibilità ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa


EMISSION STANDARDS FOR MAJOR POLLUTANTS SO2, NOx, PM Emission limit values (directive on industrial emissions IED) for large combustion plants (> 300 MW thermal input) IED ELVs for SO2, NOx and dust (particulate matter, PM) are aligned with BAT levels from 2006 LCP BREF. They apply for new plants from January 2013 on and for existing plants from January 2016 onwards A degree of flexibility (Transitional National Plan, limited life time derogation) shall be introduced for existing installations, particularly old LCPs and plant operating a limited number of hours. Transitional national plans can be implemented by Member States from 1/1/2016 to 30/6/2020 and limited lifetime derogations from 1/1/16 to 31/12/23 5° workshop Sviluppo e sostenibilità ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa


EMISSION LIMIT VALUES FOR MAJOR POLLUTANTS SO2, NOx, PM, CO (> 300 MW heat input)

For power plants ≥ 100 MW (heat input), SO2, NOx and PM shall be measured continuously at the stack. Validated hourly average values are used for compliance calculations involving daily and monthly average values 5° workshop Sviluppo e sostenibilità ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa


EMISSION LIMIT VALUES IN SOME SPECIFIC CASES

5° workshop Sviluppo e sostenibilità ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa


EMISSION STANDARDS FOR MAJOR POLLUTANTS SO2, NOx, PM New Source Performance Standards (NSPS) set by EPA for any EGU (Electric Steam Generating Unit) > 25 Mwe 30-day rolling average

5° workshop Sviluppo e sostenibilità ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa


COMPARISON FOR SO2, NOx and PM

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COMPARISON FOR HAZARDOUS POLLUTANTS EPA Mercury and Air Toxics Standards (MATS) in February 2012 compliance date: April 2015 – 30-day rolling average

For combustion plants firing coal or lignite, the emissions of total mercury shall be measured at least once per year (IED) 5° workshop Sviluppo e sostenibilità ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa


DIRECTIVE ON THE REDUCTION OF NATIONAL EMISSIONS (proposal)

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NATIONAL EMISSION INVENTORIES Stipulated in UN-ECE CLRTAP (Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution) protocols: Gothenburg, Heavy Metals, Persistent Organic, Pollutants (signed by the EU and the US) Performed on an annual basis by each country and communicated to the EC and the EEA (European Environmental Agency) – This communication shall be consistent with the reporting to the Secretariat of the LRTAP Convention (proposal directive NEC) SO2, NOx, NMVOC, NH3, CO, PM2.5, PM10, BC, HM (Cd, Hg, Pb), POPs (i.a. total PAHs)

Every 2 years, each EU country shall prepare and update spatially disaggregated emission inventories, large point source inventories and emission projections for these pollutants (proposal directive NEC) Performed every 3 years by each state for the EPA and communicated to the Secretariat of the LRTAP convention

5° workshop Sviluppo e sostenibilità ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa


The Cap-and-Trade Programmes - Several cap-and-trade programs over the last two decades

The Cross-State Air Pollution Rule (CSAPR) is a modified cap-and-trade programme that requires 28 upwind eastern states to reduce their SO2 and NOx emissions because of ozone and PM2.5 in other downwind states 5° workshop Sviluppo e sostenibilità ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa


The Cross State Air Pollution Rule

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The Regional Haze Programme Improving visibility in national parks and wilderness areas

5° workshop Sviluppo e sostenibilitĂ ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa


SO2, NOx, PM and Hg Emission Reduction Electric Utilities

Energy Production and Distribution

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CONCLUSION - Emission standards for new units lower than ELVs for NOx - Emissions of hazardous pollutants (HM, BC, etc.) reduced with BAT/BATCs implemented for major pollutants - National emission inventories - Emission standards on mercury for existing and new units - Cap-and-trade and haze programmes (SO2, NOx) for specific states - Reduction of national emission ceilings (SO2, NOx, PM2.5, NH3, VOC) - “Conventional” BATs for mercury emission reduction (no ELV) - Large point source inventories and emission projections

5° workshop Sviluppo e sostenibilità ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa


ELVs for a French coal unit

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I Sessione - Prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento

Il Caso TRM Giusi Di Bartolo


Impianto del Gerbido cosa cambia con il Recepimento IED e l'accelerazione del Decreto SbloccaItalia

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Le principali "novità" di interesse Relazione di riferimento Integrazione con la Direttiva settoriale 2000/76/CE Rafforzamento del ruolo delle BAT e dei valori limite di emissione Introduzione di alcuni adempimenti in vista della cessazione dell’attività Modifiche relative alle ispezioni negli impianti Revisione del processo di approvazione dei BREF Potenzialità autorizzata

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Una storia che parte da lontano… luglio 1997 Approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti che prevede espressamente la realizzazione di uno o più impianti di termodistruzione con recupero energetico…, 24 dicembre 2002 nasce la Società Trattamento Rifiuti Metropolitani, TRM S.p.A.

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Verso la localizzazione

NOVITA’

settembre 2004 protocollo d’intesa che indica nel Gerbido il sito idoneo, in TRM S.p.A. la società cui affidare la realizzazione degli impianti, la volontà degli enti pubblici di entrare nella compagine di TRM S.p.A., l’impegno della Provincia ad adeguare il PPGR ed a costituire una commissione per la scelta della migliore tecnologia. aprile 2005 il Consiglio Provinciale approva l’aggiornamento del Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti, comprensivo delle risultanze della Commissione Altamente Specializzata per la scelta della migliore tecnologia (DCP n° 74269 del 27/04/05).

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L’affidamento incarico e localizzazione maggio 2005 il Consiglio Provinciale affida a TRM S.p.A. la progettazione, la realizzazione e la gestione del termovalorizzatore a servizio della Zona Sud e degli impianti connessi ai sensi dell’art. 113 comma 4 del D. Lgs 267/00 e s.m.i. (TUEL) (DCP n° 279129 del 24.5.05). luglio 2005 a conclusione dell’analisi territoriale (Studio di microlocalizzazione) la Giunta provinciale localizza definitivamente l’impianto di termovalorizzatore a servizio della Zona Sud, nel sito del Gerbido (DGP n° 955 - 348277 del 26.7.05

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Il Piano di Monitoraggio

NOVITA’

Come prescritto dallo Studio di microlocalizzazione*, la Provincia di Torino ha previsto un Piano di monitoraggio finalizzato a garantire la messa a punto di strumenti operativi di controllo continuo/periodico che segnalino l'evoluzione sia dell'efficienza dell'impianto di termovalorizzazione che della situazione dell'ambiente circostante.

Tale piano di monitoraggio prevede 3 fasi:

1) Il monitoraggio ante operam

Il cosiddetto Bianco Ambientale

2) Il monitoraggio in fase di cantiere 3) Il monitoraggio in fase di gestione Sorveglianza Sanitaria – Partenza il 4 giugno 2013

* Approvato con D.G.P. 955-348277 del 26 luglio 2005

5° workshop

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Le date principali

7 febbraio 2006

26 giugno 2006

21 novembre 2006

Istanza per l’avvio della fase di specificazione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) e per la Conferenza dei Servizi sul progetto preliminare. Domanda di pronuncia di compatibilità Ambientale (SIA) e domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Il progetto ottiene il giudizio positivo di Compatibilità Ambientale

15 dicembre 2006

Il progetto ottiene il parere positivo del Consiglio Superiore del Lavori Pubblici.

21 dicembre 2006

Viene rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

rinnovata con durata quinquennale il 06.02.2012 per un ulteriore quinquennio 5° workshop Sviluppo e sostenibilità ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa

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PUNTI RILEVANTI DELL’AIA RILASCIATA BAT In fase di autorizzazione

NOVITA’

In sede istruttoria, richiesta dell’Ente di fornire confronto ed eventuali progetti di adeguamento con le BAT applicabili In fase di rinnovo riduzione dei limiti emissivi avuto riguardo ai valori associati alle migliori tecniche disponibili adottate nell’impianto autorizzato CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ presentazione del piano di bonifica prima dell’avvio delle attività di incenerimento [prescrizione] ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI Ampiamente normato nel dlgs 133/05 (Direttiva settoriale 2000/76/CE, Integrata nel dlgs 152/06, così come modificata dal dlgs 46/14) [prescrizione]

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Cronoprogramma Consegna Lavori Ultimazione Lavori Primo Parallelo elettrico a RSU Esercizio provvisorio e collaudo Avvio esercizio commerciale

8 Febbraio 2010 20 Dicembre 2013 20 Aprile 2013 Maggio 2013 – Agosto 2014 5 Settembre 2014

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Esercizio Provvisorio – Riepilogo attività ad oggi RSU conferito nel 2013 Rifiuti prodotti nel 2013 Energia immessa in rete nel 2013

111.395 tonnellate 23.936 tonnellate 17.565 MWh

RSU conferito nel 2014 a oggi Rifiuti prodotti nel 2014 a oggi Energia immessa in rete nel 2014 a oggi

300.000 tonnellate 79.000 tonnellate 210.000 MWh

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Dati tecnici generali

Dimensioni dell’edificio centrale: • planimetria: ~ 80 x 200 m; • altezza massima coperture: ~ 50 m; • altezza camino: 120 m

Potenzialità autorizzata (RSU e RSA )

421.000

t/anno

Potere calorifico (PCI) di progetto

11.000

kJ/kg

Carico termico nominale

206,26 (3 x 68,75)

MWh

Tipo di tecnologia

Forno a griglia mobile

Sistema di triturazione ingombranti

Tranciatrice a ghigliottina idraulica

Tipo di griglia

Griglia raffreddata ad aria con ricircolo fumi

Caldaia

Caldaia con canale convettivo orizzontale

Trattamento fumi

Elettrofiltro – Reattore a secco – Filtro a maniche Denox catalitico

Ciclo termodinamico

Temperatura del vapore non superiore a 420°c pressione del vapore non superiore a 60 bar(a)

Tipo di turbina

Turbina a condensazione con spillamenti regolati 5° workshop Sviluppo e sostenibilità ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa

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Schema di principio

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Sistema trattamento fumi (1) La depolverazione dei fumi avviene nell’elettrofiltro dove le particelle, trasportate dai fumi di combustione, vengono sottoposte ad un campo elettrostatico.

Le ceneri aderite ai piatti di raccolta vengono fatte cadere nelle tramogge sottostanti mediante un sistema meccanico a percussione. Si prevede un’efficienza del 99% nell’abbattimento delle polveri. Dopo l’elettrofiltro, è installato un opacimetro, che misura la concentrazione residua delle polveri in uscita.

ELETTROFILTRO

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Sistema trattamento fumi (2) Nel reattore a secco avviene l’iniezione controllata di carbone attivo e bicarbonato di sodio, con lo scopo di depurare i fumi di combustione. Il carbone attivo, altamente poroso, assorbe i microinquinanti: inorganici

REATTORE A SECCO Ingresso fumi

metalli pesanti quali Pb, Zn, Cd, HG

organici diossine (PCDD), furani (PCDF), composti clorurati e idrocarburi policiclici aromatici (IPA)

Ingresso reagenti

Il bicarbonato di sodio, reagendo chimicamente con i Deflettori macroinquinanti gassosi:

Miscelatore statico

ossidi di zolfo acidi (cloridrico, fluoridrico)

Uscita fumi

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Sistema trattamento fumi (3) FILTRO A MANICHE I residui solidi sono quasi totalmente trattenuti dal filtro a maniche, in particolare i sali sodici, prodotti dalle reazioni di abbattimento ( NaCl, NaF, Na2SO4, Na2CO3 genericamente indicati come PSR). L’ampia superficie di contatto tra i fumi e le maniche del filtro (circa 4200 m2), realizzate in materiale filtrante microporoso PTFE ( GoreTex), consente la massima efficienza di rimozione delle polveri, incluso il PM2,5. . polveri intercettate, ricche di PSR, sono Le stoccate in appositi sili e periodicamente prelevate da operatori autorizzati.

Lato pulito

Lato sporco

Valvola di isolamento compartimento Fumi puliti Fumi sporchi

Ingresso aria 5° workshop compressa

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Sistema trattamento fumi (4) REATTORE CATALITICO

Ingresso vapori ammoniacali

Nel reattore catalitico, attualmente il sistema più efficace per ottenere bassi livelli di emissione in atmosfera, vengono rimossi più del 95% degli ossidi di azoto (NOX). Si tratta di un reattore catalitico suddiviso in due parti: una zona di “miscelazione” in cui i fumi, provenienti dal filtro a maniche, sono additivati con iniezione di gas contenenti ammoniaca ( NH3) al 3÷4%,

Ingresso fumi Uscita fumi

Setti a nido d’ape

una zona di “trattamento”, dove l’ammoniaca abbatte gli NOX dei fumi, reagendo con essi grazie a delle sostanze catalizzatrici (WO3, V2O5 su TiO2 ).

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Sistema di monitoraggio di impianto Il flusso gassoso è monitorato in tre distinte zone della linea di incenerimento:

Le 3 canne all’interno del camino

a. in caldaia b. a monte del sistema di trattamento dei fumi c. a camino Nelle prime due zone (a, b) la funzione del monitoraggio è quella di regolazione e controllo del dosaggio dei reagenti. La terza è dedicata alla verifica del rispetto dei limiti di legge ed è ridondata: ci sono infatti due identiche strumentazioni per ogni canna di ciascuna linea.

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Sistema di monitoraggio al camino Al camino sono installati: •

strumenti che misureranno la temperatura, la portata e la pressione dei fumi;

un sistema di rivelazione a scintillazione per controllo e misura di eventuale radioattività presente nei fumi;

analizzatori per la misura di O2, SOV, CO, HCl, NH3, NOX, SOX, H2O, Hg, polveri che in base ai valori registrati e trasmessi al sistema di controllo, consentono - in tempo reale - di rispettare i limiti imposti alle emissioni inquinanti.

controllo in continuo, con prelievi periodici, di diossine e furani, che - accumulati in fiale – vengono poi inviati al laboratorio per le analisi. Inoltre un personal computer, posto in una cabina adiacente al camino e collegato alla sala controllo, raccoglie e registra i dati; è inoltre collegato via modem con l’ARPA, per la visualizzazione in tempo reale dell’andamento delle emissioni dell’impianto. 5° workshop Sviluppo e sostenibilità ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa

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Valori emissivi Unità di misura PARAMETRO

Valori autorizzati in AIA Per i primi due anni ai Limite di Legge (D.Lgs. 133/2005)

Valori autorizzati in AIA dal terzo anno di esercizio

Valori medi giornalieri (salvo ove diversamente indicato) Polveri

mg/Nm3

10

5

Acido Cloridrico (HCl)

mg/Nm3

10

5

Acido Fluoridrico (HF)

mg/Nm3

1

0.5

Ossidi di Zolfo (SO2)

mg/Nm3

50

10

Ossidi di Azoto (NOx)

mg/Nm3

200

70

Carbonio Organico Totale (TOC)

mg/Nm3

10

10

Monossido di Carbonio (CO)

mg/Nm3

50

50

Ammoniaca (NH3)

mg/Nm3

-

5

Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)

mg/Nm3

0.01**

0.005**

Diossine e Furani (PCDD + PCDF)

ngTEQ/Nm3

0.1**

0.05**

Cadmio e Tallio (Cd+Tl)

mg/Nm3

0.05*

0.03*

Mercurio (Hg)

mg/Nm3

0.05*

0.05*

Zinco (Zn)

mg/Nm3

-

0.5*

Metalli pesanti (Sb + As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn)

mg/Nm3

0.5*

0.3*

* Medio su campionamento di 1 ora

** Medio su campionamento di 8 ore

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NOVITA’

PROCESSO DI REVISIONE BREF Iniziato il percorso di revisione della BREF sugli inceneritori, emanata nel 2006; Tra gli aspetti di maggiore rilievo vi sarà il contenuto delle BREF conclusion, che in base alla IED e al suo recepimento nella norma nazionale, saranno elementi di riferimento delle prescrizioni delle prossime autorizzazioni o nei riesami di quelle esistenti (entro 4 anni dalla pubblicazione delle BREF conclusion) È stato analizzato il possibile impatto dei valori delle attuali BATAEL (livelli di emissione associati alle BAT) nel caso fossero assunte come ELV (valori limite di emissione) Sono stati sottoposti a una semplice analisi statistica i dati di emissione del 2014 di alcuni WTE

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I dati utilizzati sono tutti quelli validati dai sistemi SME e in condizione di marcia con rifiuto Detti dati sono relativi non solo ai NOC ma anche ai OTNOC, nelle varie e diverse casistiche; pertanto sono inclusi anche i dati rilevati durante le avarie e le fermate tecnicamente inevitabili

EOT OTNOC

NOC

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Considerazioni: Sia per i valori medi semiorari che per quelli giornalieri si ha una limitatissima dispersione dei dati che si collocano attorno al min BAT- AEL, i valori massimi e gli outliners sono associati ad eventi limitatissimi (guasti/malfunzionamenti). Potrebbe essere ritenuto accettabile anche un ELV coincidente con il max BAT-AEL.

Valore massimo > 60

semiorario

giornaliero

ELV IED

30

10

Max BAT-AEL

20

5

Min BAT-AEL

1

1

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Considerazioni BREF L’analisi statistica dei dati evidenzia che i valori delle emissioni rispettano i valori max BAT-AEL nelle situazioni NOC, in alcuni casi considerazioni di prudenza e tutela suggeriscono il mantenimento delle ELV attuali Solo in situazioni di OTNOC si possono avere valori superiori delle ELV, i cui limiti non costituiscono un problema nelle normali condizioni operative È indubbio che la definizione dei limiti non può essere svincolata dalle condizioni operative da considerare Per quanto riguarda il CO e in parte il TOC, vi sono situazioni operative in cui le condizioni di normalizzazioni per l’ossigeno (ingresso di aria per ponti in tramoggia, ecc.) determinano valori estremamente elevati che possono compromettere le medie anche giornaliere. 5° workshop Sviluppo e sostenibilità ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa

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Spunti di riflessione L’applicazione operativa delle norme risulta disomogenea a livello nazionale per: aspetti tecnici di gestione SME Gestione residui da incenerimento Gestione della comunicazione anomalie Benché oggi l’integrazione del D.Lgs. 133/05 preveda quanto già disciplinato dal D.Lgs 152/06 in tema di primo avviamento di impianto, con una fase di «messa in esercizio», sarà auspicabile una omogeneizzazione del riconoscimento della fase di messa in esercizio (durata, limiti, ecc)

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SbloccaItalia Art. 35 D.L. 133/14: Comma 2 - Tutti gli impianti, sia esistenti che da realizzare, devono essere autorizzati a saturazione del carico termico… prescrivendo alle Autorità competenti di adeguare le Autorizzazioni Integrate Ambientali entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto Comma 4 - Obbligo per le Autorità Competenti di verificare la sussistenza, per gli impianti esistenti, dei requisiti per la loro qualifica di impianti a recupero energetico R1, revisionando in tal senso e nello stesso termine … le autorizzazioni integrate ambientali Comma 7 - In caso di mancato rispetto dei termini … si applica il potere sostitutivo previsto dall’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.131

I termini saranno (rectius potranno essere) rispettati dalle Autorità Competenti? 5° workshop Sviluppo e sostenibilità ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa

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Prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento

Evoluzione della normativa ISO sul carbon management tra quadro cogente e volontario Daniele Pernigotti


Presentazione di Daniele Pernigotti Svolge attività di consulenza e formazione ambientale con Aequilibria; Coordinatore del Gruppo di lavoro UNI (GL15) sui gas ad effetto serra (GHG); Delegato italiano in ambito ISO/TC 207 per revisione ISO 14001 e sviluppo normativa sui GHG; Coordinatore del Gruppo ristretto internazionale ISO/TC 207 sulla Carbon Footprint di prodotto; Referente tecnico sui GHG per Accredia e rappresentante italiano nei tavoli europei su accreditamento ETS.

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Agenda Introduzione al sistema di normazione La normativa GHG tra cogente e volontario

5° workshop Sviluppo e sostenibilitĂ ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa

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Agenda Introduzione al sistema di normazione La normativa GHG tra cogente e volontario

5° workshop Sviluppo e sostenibilitĂ ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa

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Normativa internazionale - UNI Il punto di forza del sistema ISO è la piena rappresentatività delle parti interessate. Ministeri

Pubblica Amministrazione

La partecipazione ai tavoli di lavoro UNI è aperta a tutti! 5° workshop Sviluppo e sostenibilità ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa

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Normativa Internazionale - ISO L’ISO produce delle norme di tipo volontario, sviluppate attraverso un network di Enti di normazione nazionali.

5° workshop Sviluppo e sostenibilità ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa

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Normativa Internazionale - ISO L’ISO produce delle norme di tipo volontario, sviluppate attraverso un network di Enti di normazione nazionali.

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Normativa Internazionale - ISO La normativa ambientale è sviluppata nel Comitato Tecnico (ISO/TC) 207, dove è stata prodotta la nota norma ISO 14001, applicata in Italia da più di 20.000 aziende certificate.

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Agenda Introduzione al sistema di normazione La normativa GHG tra cogente e volontario

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Ambiti normativi sui GHG

organizzazioni La normativa sui GHG è sviluppata principalmente per prodotti

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Organizzazioni

Per gli Inventari GHG delle organizzazioni esiste un importante punto di contatto tra sistema cogente (ETS) e volontario (ISO 14064-1). Esistono regole comuni basate su norme ISO per le attività di verifica (ISO 14064-3) e per l’accreditamento (ISO 14065).

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Differenze tra ETS e ISO 14064-1 L’ETS è un Regolamento Ue molto codificato nelle modalità di quantificazione e comunicazione delle emissioni dirette di GHG. La ISO 14064-1 è meno prescrittiva su questi aspetti, ma considera anche le emissioni indirette. In alcuni paesi (es. Francia) la ISO 14064-1 è stata resa obbligatoria per aziende e PA di una certa dimensione. 5° workshop Sviluppo e sostenibilità ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa

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Inventario GHG delle organizzazioni (ISO 14064-1)

Fonte: Carbon Footprint; 2011 5° workshop Sviluppo e sostenibilità ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa

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Prodotto

Per quantificare le emissioni di GHG relative a un determinato prodotto è necessario estendere l’attenzione

al

dall’estrazione

suo delle

intero materie

ciclo

di

prime

al

vita, suo

smaltimento finale (dalla culla alla tomba) utilizzando

la

metodologia

di

Life

Cycle

Assessment (LCA) 5° workshop Sviluppo e sostenibilità ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa

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Carbon footprint di prodotto

La ISO/TS 14067 definisce come realizzare la CFP, o impronta climatica. Il documento normativo precisa le modalità per quantificare

le

emissioni

GHG

e

di

comunicazione al pubblico.

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CFP: una barriera commerciale? Il percorso di pubblicazione della ISO/TS 14067 è stato fortemente ostacolato da alcuni PVS (India in primis) preoccupati che si potessero creare barriere tecniche al commercio. L’ISO/TC 207 ha aperto una discussione su questo col WTO e creato un gruppo ad hoc per decidere il percorso di evoluzione normativa. 5° workshop Sviluppo e sostenibilità ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa

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Dal Carbon al Water

Alla pubblicazione della Carbon footprint di prodotto (maggio 2013) è recentemente seguita quella della ISO 14046 sulla Water footprint (24 luglio 2014). Con una simile logica si intende quantificare l’impatto di un prodotto sulla risorsa idrica.

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Le impronte crescono…

Vista

l’attenzione

crescente

al

tema

delle

“impronte” di carattere ambientale, l’ISO/TC 207 ha avviato i lavori per lo sviluppo di un’apposita norma per definire in un unico documento le relative modalità di comunicazione.

5° workshop Sviluppo e sostenibilità ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa

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GRAZIE PER L'ATTENZIONE Daniele Pernigotti: dpernigotti@aequilibria.com Attività giornalistiche su CC: www.danielepernigotti.com Per ulteriori informazioni:

www.aequilibria.com 5° workshop Sviluppo e sostenibilità ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa

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II SESSIONE GESTIONE DEL RISCHIO SUOLO, SOTTOSUOLO ED ACQUE SOTTERRANEE


La Relazione di Riferimento e la regolamentazione italiana per le bonifiche dei suoli Laura D’Aprile Direzione Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche MATTM d’aprile.laura@minambiente.it


Il suolo nella normativa EU – 1 Matrici ambientali direttamente interessate da Direttive Comunitarie: Acqua (superficiale, sotterranea), Aria (emissioni, qualità) Direttive Comunitarie che comportano direttamente o indirettamente il controllo di impatti sul suolo: Waste Framework Directive, Hazardous substances regulation, Environmental Liability Directive, Industrial Emission Directive

Assenza di un quadro normativo organico sulla protezione del suolo

5° workshop Sviluppo e sostenibilità ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa


Il suolo nella normativa EU – 2 Nel 2006 la CE propone una Strategia Tematica sul suolo e una Direttiva Quadro sul Suolo (SFD) su: consumo di suolo, contaminazione, erosione, perdita di sostanza organica, salinizzazione, compattazione e frane; In riferimento alla contaminazione del suolo la SFD prevede: Soil Status Report, meccanismi di finanziamento della bonifica per siti orfani, reporting su dati censimento e anagrafe dei siti contaminati. La proposta di SFD dopo vari tentativi non riesce a trovare una maggioranza qualificata che la sostenga (opposizione di Regno Unito, Germania, Olanda e Austria + altri SM) Il 21 maggio 2014 viene formalmente ritirata nell’ambito del programma REFIT Alcune previsioni della SFD vengono integrate in altre politiche comunitarie ( ad es: EC 73/2009 su politiche agricole, EC 75/2010 Emissioni Industriali) 5° workshop Sviluppo e sostenibilità ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa


Integrazione in EC

73/2009

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Integrazione in EC

75/2010

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EC 75/2010 – IED, Considerando (25) Considerando (25): Conformemente al principio «chi inquina paga», in sede di valutazione del livello di significatività dell’inquinamento del suolo e delle acque sotterranee causato dal gestore che farebbe scattare l’obbligo di ripristinare il sito allo stato descritto nella relazione di riferimento, è opportuno che gli Stati membri tengano conto delle condizioni di autorizzazione applicate nel corso dell’attività interessata, delle misure di prevenzione dell’inquinamento adottate per l’installazione e dell’aumento relativo dell’inquinamento rispetto al carico di contaminazione indicato nella relazione di riferimento. La responsabilità per l’inquinamento non causato dal gestore è disciplinata dalla pertinente normativa nazionale e, se del caso, da altra pertinente normativa dell’Unione. 5° workshop Sviluppo e sostenibilità ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa


EC 75/2010 – IED, Art.22 ART. 22 (Chiusura del sito): 1. Fatta salva la direttiva 2000/60/CE, la direttiva 2004/35/CE, la direttiva 2006/118/CE (….) della pertinente normativa dell’Unione sulla protezione del suolo, l’autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire l’osservanza dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo al momento della cessazione definitiva delle attività:. 2. Quando l’attività comporta l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell’installazione, il gestore elabora e trasmette all’autorità competente una relazione di riferimento prima della messa in servizio dell’installazione o prima dell’aggiornamento dell’autorizzazione rilasciata per l’installazione, per la prima volta dopo il 7 gennaio 2013. La relazione di riferimento contiene le informazioni necessarie per determinare lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività ai sensi del paragrafo 3. La relazione di riferimento contiene almeno le seguenti informazioni: a) informazioni sull’uso attuale e, se disponibili, sugli usi passati del sito; b) se disponibili, le informazioni esistenti relative alle misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell’elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall’installazione interessata. Se le informazioni fornite in virtù di altre normative nazionali o dell’Unione soddisfano i requisiti di cui al presente paragrafo, tali informazioni possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento presentata. La Commissione può fissare linee guida in merito al contenuto della relazione di riferimento. 5° workshop Sviluppo e sostenibilità ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa


EC 75/2010 – IED, Art.22 3. Al momento della cessazione definitiva delle attività, il gestore valuta lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall’installazione. Se l’installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui al paragrafo 2, il gestore adotta le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato. A tal fine si può tener conto della fattibilità tecnica di dette misure. Se non è tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui al paragrafo 2, al momento della cessazione definitiva delle attività, il gestore esegue gli interventi necessari finalizzati ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell’uso attuale o dell’uso futuro approvato del medesimo cessi di comportare un rischio significativo per la salute umana o per l’ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell’installazione stabilito ai sensi dell’arti colo 12, paragrafo 1, lettera d). 5° workshop Sviluppo e sostenibilità ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa


EC 75/2010 – IED Non interferisce con regime di responsabilità (Normativa “Danno Ambientale e Bonifiche”) Stabilisce degli obblighi di messa in sicurezza anche per soggetti che hanno svolto attività in regime di autorizzazione limitatamente a sostanze “pericolose pertinenti” E’ strumento importante per siti per i quali non è possibile identificare soggetto responsabile (“siti orfani con contaminazione storica”) limitatamente a sostanze “pericolose pertinenti”

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Linee guida della CE sulle relazioni di riferimento di cui all’art. 22, par. 2, della direttiva 2010/75/UE (Comunicazione, 6 maggio 2014) – 1

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Scopo delle presenti linee guida è chiarire concretamente il testo e la finalità della direttiva, per consentirne un’attuazione uniforme da parte degli Stati membri. Tuttavia, esse non rappresentano un’interpretazione giuridica mente vincolante della direttiva, che resta l’unico testo giuridicamente vincolante. Inoltre, solo la Corte di giustizia può fornire un’interpretazione ufficiale della direttiva. (….) Le presenti linee guida non trattano gli elementi di cui ai paragrafi 3 e 4 dell’articolo 22 riguardanti gli interventi richiesti al momento della cessazione definitiva delle attività. 5° workshop Sviluppo e sostenibilità ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa


Dlgs 4/03/2014 n. 46 Art. 1: "v-bis) 'relazione di riferimento': DEFINIZIONE DA ART.22, COMMA 2 DIRETTIVA Art. 7, comma 2: 1. Ai fini dell'esercizio delle nuove installazioni di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti delle installazioni esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29-sexies. Fatto salvo quanto disposto al comma 4 e ferme restando le informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la domanda deve contenere le seguenti informazioni: (….) m) se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilita' di contaminazione del suolo e delle acque sotterrane nel sito dell'installazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, per la quale l'istanza costituisce richiesta di validazione. L'autorita' competente esamina la relazione disponendo nell'autorizzazione o nell'atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della sua validazione, ulteriori e specifici approfondimenti.". 5° workshop Sviluppo e sostenibilità ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa


DLgs 4/03/2014 n. 46 Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del presente decreto, l'autorita' competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore: a) quando l'attivita' comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilita' di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, elabori e trasmetta per validazione all'autorita' competente la relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente; b) al momento della cessazione definitiva delle attivita', valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione; c) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b) risulti che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilita' tecnica di dette misure; d) fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello stato del sito indicato nell'istanza, al momento della cessazione definitiva delle attivita' la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente in conseguenza delle attivita' autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dell'autorizzazione per l'installazione esistente, esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio; e) se non e' tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera a), al momento della cessazione definitiva delle attivita' esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attivitĂ autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza. 5° workshop Sviluppo e sostenibilitĂ ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa


Schema di DM ai sensi art. 29-sexies, comma 9sexies, Definizioni: a) aree verdi: aree in cui è stata esclusa la pregressa presenza di attività che hanno gestito sostanze pericolose pertinenti; b) brownfields: sito interessato da attività pregresse suscettibili di determinare la presenza di sostanze pericolose pertinenti nel suolo o nelle acque sotterranee ad esse associate; c) potenziali aree sorgenti: le aree in cui, sulla base della struttura dell’installazione, vi è una elevata probabilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee, ad esempio per la presenza di elevate quantità di sostanze pertinenti, o elevata probabilità di eventi accidentali, o emissioni fuggitive di sostanze pericolose pertinenti (parco serbatoi, aree stoccaggio rifiuti, aree attraversate da condotte interrate, etc...). 5° workshop Sviluppo e sostenibilità ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa


Schema di DM ai sensi art. 29-sexies, c. 9-sexies 1.3 Nuove installazioni in “brownfields”: − sito è “bonificato” i risultati di tutte le indagini pregresse dovranno essere inclusi nella relazione di riferimento, in particolare i risultati dell’analisi di rischio e la caratterizzazione finale effettuata a conclusione degli interventi di bonifica per accertare la conformità agli obiettivi di bonifica. Ove tali elementi non siano sufficienti a determinare lo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza delle sostanze pericolose pertinenti, saranno integrati con indagini analoghe a quelle previste per le aree verdi; − sito “caratterizzato” e “non contaminato”, o “contaminato, non bonificato”, ma non in relazione a sostanze pericolose pertinenti, i risultati di tutte le indagini pregresse, nonché i risultati dell’analisi di rischio, dovranno essere inclusi nella relazione di riferimento. Ove tali elementi non siano sufficienti a determinare lo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza delle sostanze pericolose pertinenti, saranno integrati con indagini analoghe a quelle previste per le aree verdi; − sito è stato “caratterizzato” e “contaminato, non bonificato” relativamente alle sostanze pericolose pertinenti, si suggerisce per le eventuali indagini aggiuntive un campionamento mirato, basato sulle caratteristiche delle attività (pregresse, attuali e richieste ad autorizzazione), nonché sui risultati della caratterizzazione e di eventuali ulteriori indagini integrative in corso. Nel caso di siti con messa in sicurezza operativa e/o permanente dovrà essere inclusa nella relazione di riferimento una descrizione dettagliata degli interventi effettuati;− se il sito non è ancora “caratterizzato” con riferimento alle sostanze pericolose pertinenti si suggerisce un campionamento mirato, basato sulle caratteristiche di potenziale rilascio di sostanze pericolose pertinenti da parte delle attività pregresse, attuali e richieste ad autorizzazione. Nel caso di siti dichiarati “non contaminati” o “bonificati”, a seguito di analisi di rischio sito- specifica, dovrà essere tenuto conto dell’eventualità che le caratteristiche della nuova installazione modifichino il modello concettuale dell’analisi di rischio (sorgenti, percorsi di esposizione, modalità di esposizione dei recettori). 5° workshop Sviluppo e sostenibilità ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa


Schema di DM ai sensi art. 29-sexies, c. 9-sexies 2 Criteri generali per la caratterizzazione delle acque sotterranee Per la caratterizzazione delle acque sotterranee dovranno essere realizzati almeno tre piezometri non allineati dei quali uno ubicato a monte idrogeologico delle potenziali fonti di contaminazione e uno/due a valle. Ciascun piezometro dovrà essere rappresentativo di un’area di estensione pari a 200 m x 200 m. In linea generale l’indagine dovrà interessare l’acquifero superficiale ma dovrà essere estesa anche alla falda profonda nei casi di: sospetta contaminazione della falda profonda, interazione tra falda superficiale e profonda, emungimento delle acque della falda profonda per l’utilizzo all'interno dell'impianto. In quest'ultimo caso, i pozzi di emungimento potranno essere utilizzati ai fini del prelievo di campioni d’acqua solo se le loro caratteristiche costruttive sono note (data di installazione, stratigrafia, intervallo/i di finestratura, profondità, ecc.). Dovrà essere effettuata la ricostruzione della superficie piezometrica dell’acquifero indagato sulla base di appositi rilievi eseguiti in campo. Il set analitico dovrà comprendere le sostanze pericolose pertinenti ed i loro eventuali prodotti intermedi di degradazione. In caso di sospetta presenza di elevati valori di fondo, superiori ai valori soglia definiti a livello nazionale secondo il decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, recante “attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento”, per sostanze di origine naturale (metalli e semi-metalli, composti inorganici, e alcune classi di composti organici) si potrà prevedere un’integrazione del set analitico con tali sostanze. Nel caso in cui all’interno del sito dell’impianto, oppure a monte idrogeologico dello stesso, sia stata accertata una contaminazione significativa delle acque di falda da sostanze organiche (ad esempio composti clorurati o idrocarburi) caratterizzata dalla presenza di fase separata, le attività di indagine saranno opportunamente integrate con la valutazione della presenza della fase stessa. Per la redazione della relazione di riferimento possono essere utilizzati tutti gli eventuali dati disponibili sulla falda rilevati nell’anno precedente alla data di presentazione della relazione. Il riferimento a dati meno recenti deve essere opportunamente motivato ed essere oggetto di specifica valutazione da parte dell’autorità competente. Qualora la caratterizzazione già effettuata e utilizzabile ai fini della predisposizione della relazione di riferimento non dovesse essere esaustiva, dovranno essere prelevati ulteriori campioni dai punti di monitoraggio esistenti e/o realizzati nuovi punti di 5° workshop Sviluppo e sostenibilità ambientale: indagine. prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa


Come è stata interpretata la IED in altri SM: Olanda

Grobben, 2014

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Grobben, 2014

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Spunti di riflessione… Il regime di responsabilità è definito dalla Direttiva ELD e dalla Parte VI del DLgs 152/06 che già prevede obblighi di ripristino per il suolo in un regime di responsabilità oggettiva, in AIA responsabilità è soggettiva del gestore; Oggetto della relazione di riferimento sono solo le sostanze pericolose “pertinenti”; L’indagine (come peraltro ben rappresentato dalla linee-guida della EC) deve partire dalla “ricostruzione storica dei dati”, implementando le informazioni disponibili con nuovi dati solo ove necessario e con l’obiettivo di stabilire “nessi causali” tra sostanze pericolose utilizzate e presenza di tali sostanze nelle matrici suolo e acque sotterranee; La necessità di individuare “nessi causali” si concilia più con una strategia di indagine che parte da “centri di pericolo” che con un approccio statistico (che potrebbe essere invece utile in caso di installazione in aree verdi). Nella strategia di campionamento si riscontrano poi alcune significative difformità rispetto alla disciplina sulle bonifiche (ad es: top-soil 0-30 cm che potrebbe essere poco utile in assenza di potenziali fenomeni di ricaduta dei contaminanti); In caso di sito bonificato (con certificazione della Provincia) diventa poco “giustificabile” affermare che gli “elementi non siano sufficienti a determinare lo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee” 5° workshop Sviluppo e sostenibilità ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa


III SESSIONE CLASSIFICAZIONE ED EFFICIENZA NELLA GESTIONE DEL RIFIUTO INDUSTRIALE


III Sessione L’ottimizzazione del ciclo rifiuti in una Green Factory A. Semeria


GREEN FACTORY Produrre ottimizzando le performances economico-ambientali 5° workshop Sviluppo e sostenibilità ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa

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GREEN FACTORY come implementarla monitorando e raccogliendo i dati ambientali individuando savings riducendo gli impatti assicurando la compliance

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GREEN FACTORY: gli strumenti ISO 14001 ISO 50001

LCA

Water footprint

WCM

Carbon footprint Rapporto Sostenibilità

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Green Factory: aree di intervento Gas effetto serra

Sostanze Chimiche

Energia

Acquisti Verdi

Rifiuti

Biodiversità

Aria, Acqua & Suolo

Consapevolezza Ambientale

Uso delle Risorse

Comunicazione Esterna

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Green Factory: esempi pratici Ottimizzazione sistemi di ventilazione

5,2

4,8

4,0

3,6

Distanza dal centro (z/s)

4,4

3,2

2,8

2,4

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

Distanza dalla faccia (X/s)

Ricerca perdite idriche da reti in pressione con tecniche non invasive A

B

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Green Factory: nuovo approccio al concetto di rifiuto

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Da dove partiamo: “economia lineare” Estrazione

Produzione

Consumo

Smaltimento

Nutrienti tecnici: risorse utili alla produzione di beni materiali Tossicità

Nutrienti biologici: risorse facenti parte di un qualche ciclo attivo nella biosfera 5° workshop Sviluppo e sostenibilità ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa

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Green Factory e l’economia circolare « Economia circolare » Ispirarsi al ciclo chiuso dei «nutrienti biologici» nella biosfera e chiudere il ciclo dei nutrienti tecnici

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Green Factory e l’economia circolare I « nutrienti tecnici » per il mantenimento del nostro livello tecnologico sono più limitati di quanto si possa immaginare

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Green Factory – Obiettivi della Gestione Rifiuti Valorizzazione economica del rifiuto Riduzione dei costi di smaltimento, trasporto e gestione Riduzione impatto 5° workshop Sviluppo e sostenibilità ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa

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GENERAZIONE DEI RIFIUTI DOVE OTTIMIZZARE ? Processo Bordo Linea Deposito Temporaneo e Destinazione

COSA OTTIMIZZARE? Approvvigionamento materie prime Logistica interna Segregazione Trattamento 5° workshop Sviluppo e sostenibilità ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa

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PROCESSO ridurre quantità e pericolosità dei rifiuti Valutare la possibilità di sostituire materie prime contenenti sostanze

che

ostacolano

la

valorizzazione e/o il recupero del rifiuto Segregare le sostanze inquinanti Privilegiare processi a secco Favorire filiere di approvvigionamento a ciclo chiuso ed il riutilizzo degli imballaggi 5° workshop Sviluppo e sostenibilità ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa

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PROCESSO FOCUS

segregazione fase liquida Rottura emulsioni mediante Ultrafiltrazione Centrifugazione trucioli metallici per recupero oli da taglio Disidratazione rifiuti fangosi mediante essicamento e/o centrifugazione / pressatura

RIUTILIZZO PARTE LIQUIDA NEL PROCESSO MAGGIORE CONTROLLO DELL’IMPATTO VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEI RIFIUTI o RIDUZIONE DEI VOLUMI 5° workshop Sviluppo e sostenibilità ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa

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BORDO LINEA: migliorare la qualità del rifiuto COME ? Identificando nuove frazioni valorizzabili Favorendo la separazione delle frazioni di rifiuto omogenee Ottimizzando i lay - out dei punti di raccolta Formando ed incentivando le risorse umane

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PROGETTARE PER EFFICIENZIARE I FLUSSI DI MOVIMENTAZIONE studiare e misurare le condizioni preesistenti (misura dei tempi) modellare i flussi di movimentazione (eliminare le interferenze veicolari) simulare le alternative analizzare e scegliere le migliori soluzioni considerare i nuovi sviluppi 5° workshop Sviluppo e sostenibilità ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa

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L’implementazione di una green factory è un’opportunità per: ridurre la quantità dei rifiuti non riutilizzabili/recuperabili favorire filiere di approvvigionamento a ciclo chiuso pianificare la ricerca di nuovi savings migliorare l’immagine del proprio brand

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GRAZIE MERCI THANKS 5° workshop Sviluppo e sostenibilità ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa

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III Sessione L’evoluzione del concetto di rifiuto Maurizio Onofrio Politecnico di Torino


Finalità Profilo ambientale:

Ridurre la produzione di rifiuti Massimizzare il recupero/riciclo Migliorare l’indicatore ambientale specifico Profilo gestionale: Conseguire economie di esercizio Semplificare le procedure di gestione Ridurre i rischi connessi alla destinazione del residuo

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Breve cronistoria • DPR 915/82 - Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi Definizione di rifiuto: per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono

• Legge 475/88 : disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali, all’art.2 definiva le Materie Prime Secondarie: «sono materie prime secondarie i residui derivanti da processi produttivi e che sono suscettibili, eventualmente previi idonei trattamenti, di essere utilizzate come materie prime in altri processi produttivi della stessa o di altra natura» rinviando la loro individuazione ad un atto successivo

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Breve cronistoria • Decreto Ministeriale 26/01/1990 Individuazione delle materie prime secondarie e determinazione delle norme tecniche generali relative alle attività di stoccaggio di trasporto, trattamento e riutilizzo delle materie prime secondarie. sono individuate come materie prime secondarie: • a) i residui elencati nell'allegato 1 al presente decreto con provenienza e destinazione finale conforme a quanto previsto nell'allegato medesimo; • b) altri residui, derivati direttamente da processi produttivi, dei quali il detentore possa dimostrare, sulla base di idonea documentazione contrattuale, l'effettiva destinazione al riutilizzo; • c) materiali derivanti dalle operazioni di selezione o trattamento dei rifiuti industriali o rifiuti solidi urbani - diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) effettuate da parte di soggetti autorizzati alle suddette operazioni e trattamenti ai sensi della normativa vigente, purchè risulti da idonea dichiarazione dello smaltitore la provenienza dei medesimi nonchè l'effettiva destinazione delle materie prime secondarie al riutilizzo. 5° workshop Sviluppo e sostenibilità ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa

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Breve cronistoria Art 1, punto 4. La presente normativa non si applica a materiali quotati con precise specifiche merceologiche in borsa-merci o in listini e mercuriali ufficiali istituiti presso le camere di commercio dei capoluoghi di regione, sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e comunicati al Ministero dell'ambiente. La presente normativa non si applica altresì a materie semilavorate non costituenti scarti di produzione. Art. 4, punto 1. Restano soggette alle autorizzazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le operazioni di trattamento delle materie prime secondarie che non comportino il solo adeguamento volumetrico nonchè quelle di trasporto dal luogo di produzione al luogo di trattamento e lo stoccaggio intermedio.

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Breve cronistoria Corte Costituzionale sentenza 512 ottobre 1990: abrogazione delle norme del DM che regolamentano la gestione delle MPS, rendendo di fatto impossibile la l praticabilità del percorso MPS Direttiva Comunitaria 156/1991: introduce l’elemento di soggettività nella definizione di rifiuto che diventa: «qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi» 1992: lettera del Ministero dell’Ambiente con la quale si indica l’assimilazione di tutte le categorie di MPS ai rifiuti DM 5/9/94: disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti con introduzione delle «procedure semplificate» per la gestione dei rifiuti a valorizzazione individuata Dm 5/2/98: Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 5° workshop Sviluppo e sostenibilità ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa

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Sottoprodotto (D. Lgs. 152/06) art. 5 Direttiva 98/2008CE 1. Una sostanza od oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo può non essere considerato rifiuto ai sensi dell’articolo 3, punto 1, bensì sottoprodotto soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o; b) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; c) la sostanza o l’oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione e d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

art. 184 bis D. Lgs. 152/06 1. un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a. la sostanza o l'oggetto e' originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non e' la produzione di tale sostanza od oggetto; b. e' certo che la sostanza o l'oggetto sarà' utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c. la sostanza o l'oggetto può' essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d. l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. 5° workshop Sviluppo e sostenibilità ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa

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Sottoprodotto (D. Lgs. 152/06) A) la sostanza o l'oggetto e' originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non e' la produzione di tale sostanza od oggetto B) e' certo che la sostanza o l'oggetto sarà' utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi: Per soddisfare la condizione l’elemento indispensabile è rappresentato dalla prova della certezza dell’utilizzo, come si può avere attraverso il conferimento diretto (senza commistione del materiale con altri materiali) del sottoprodotto dal luogo di generazione all’impianto di destinazione 5° workshop Sviluppo e sostenibilità ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa

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Sottoprodotto (D. Lgs. 152/06) La tassatività della condizione è confermata nella Comunicazione della commissione al Palmento Europeo (CCE COM – 2007- 59): Se vi è la possibilità che il materiale non sia di fatto utilizzabile, che non possieda i requisiti tecnici richiesti per il suo utilizzo o se non esiste mercato, si deve continuare a considerarlo rifiuto. Così qualificandolo si tutela l'ambiente dalle conseguenze potenziali di tale incertezza. Se successivamente lo stesso materiale risulta invece avere un'utilità, cesserà di essere considerato rifiuto non appena sarà pronto ad essere riutilizzato come prodotto recuperato. Allo stesso modo, se il materiale è depositato per un periodo indeterminato in attesa di un riutilizzo eventuale ma non certo, occorre considerarlo un rifiuto per tutto il tempo in cui è depositato ………..” 5° workshop Sviluppo e sostenibilità ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa

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Sottoprodotto (D. Lgs. 152/06) c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale Cass. Sez. III n. 117453 – 10/5/2012 “Il concetto di “normale pratica industriale” non può comprendere attività comportanti trasformazioni radicali del materiale trattato che ne stravolgano l’originaria natura, nonché tutti gli interventi manipolativi del residuo diversi da quelli ordinariamente effettuati nel processo. produttivo nel quale esso viene utilizzato. Deve propendersi, ad avviso del Collegio, per un'interpretazione meno estensiva dell'ambito di operatività della disposizione in esame e tale da escludere dal novero della normale pratica industriale tutti gli interventi manipolativi del residuo diversi da quelli ordinariamente effettuati nel processo produttivo nel quale esso viene utilizzato 5° workshop Sviluppo e sostenibilità ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa

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Sottoprodotto (D. Lgs. 152/06) d.) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterĂ ad impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana: Nel caso di diversa classificazione del sottoprodotto rispetto alla materia prima sostituita appare difficile ammettere la rispondenza a questa condizione.

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Gli sfridi come rifiuti (DM 186/06 e DM 5/2/98)

• • • • •

Si tratta dei «rifiuti a valorizzazione chiaramente individuata», attualmente ancora censiti dal DM 5/2/98 attraverso l’indicazione della: Tipologia Provenienza Caratteristiche Attività di recupero Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti

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3.1 Tipologia: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa [120102] [120101] [160208] [150104] [170405] [190108] [190102] [200105] [200106] e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]. 3.1.1 Provenienza: attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e acciaio; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività. di demolizione. 3.1.2 Caratteristiche del rifiuto : rifiuti ferrosi, di acciaio, ghisa e loro leghe anche costituiti da cadute di officina, rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami della lavorazione dell'acciaio, e della ghisa, imballaggi, finti , latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non fumi e acciaio anche stagnato; PCB, PCT < 25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, metalli non ferrosi, plastiche, etc, <5% in peso, oli < 10% in peso; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo li marzo 1995, n. 230. 3.1.3 Attivita' di recupero: a) recupero diretto in impianti metallurgici [R4]; b) recupero diretto nell'industria chimicamente; c) messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione, trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]: oli e grassi <0,1 % in peso PCB e PCT < 25 ppb, inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati max 1% in peso come somma totale solventi organici < 0,1% in peso; polveri con granulometria < 10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi c/o armi da fuoco intere o in pezzi. 3.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: a) metalli ferrosi o leghe nelle forme usualmente commercializzate, b) sali inorganici di ferro nelle forme usualmente commercializzate, c) materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI.

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L’art. 184 –ter e il regolamento UE 333/2011(end of waste) Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana. 5° workshop Sviluppo e sostenibilità ambientale: prospettive tecniche e normative nel confronto Italia – Europa

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L’art. 184 –ter e il regolamento UE 333/2011(end of waste) Il regolamento UE 333/2011 (end of waste) postula la cessazione della qualifica di rifiuto, all’atto della cessione dal produttore ad altro soggetto, qualora siano rispettate i criteri qualitativi indicati negli allegati, a condizione che si attuino specifiche procedure di gestione di qualità e si eseguano le verifiche indicate negli allegati stessi

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Cass. Sez. III n. 16423 del 15 aprile 2014

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Esempi

Sfridi metallici Residui pericolosi Soluzioni reattive

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