Appalti Speciali. Cosa cambia con l’approvazione del Nuovo Codice degli Appalti - ANISGEA 2016

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SETTORI SPECIALI COSA CAMBIA CON L’APPROVAZIONE DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI REPORT/2016


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SETTORI SPECIALI COSA CAMBIA CON L’APPROVAZIONE DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

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Nota introduttiva

Il Nuovo Codice degli Appalti rappresenta un'opportunità per gli operatori affinché questi raggiungano l’obiettivo di un’evoluzione del rapporto tra Stazione Appaltante e imprese, trasformando il ruolo di queste ultime da fornitori a partner di business. Il tema – di strettissima attualità – è di cruciale importanza per lo sviluppo del Paese, considerando i forti impatti economici che ha sulle imprese che partecipano alle gare pubbliche. Tra le aziende coinvolte in questa riforma ci sono anche quelle appartenenti ai cosiddetti Settori Speciali (articoli dal 114 al 163) e, fra queste, i soggetti che operano sulle reti pubbliche. Una questione tutt’altro che marginale. Gli Appalti dei Settori Speciali infatti, occupano una porzione non trascurabile degli appalti pubblici nel loro complesso, con una percentuale sul valore che supera il 24% e con un valore assoluto quantificato in circa 25 miliardi di euro (fonte ANAC). A qualche mese di distanza dall’emanazione delle nuove regole, ANISGEA, Associazione di categoria composta da imprese specializzate in costruzioni, manutenzione e gestione di reti gas, elettriche, acquedotti e imprese specializzate nel settore del metering e del building, ha ritenuto indispensabile fare il punto per individuare e sciogliere quei nodi che permangono controversi o critici con l’obiettivo di arrivare, quanto prima a un’auspicabile stabilizzazione attraverso un testo definitivo.

Il presente documento vuole essere una sintesi dei principali temi emersi durante il convegno “Settori speciali. Cosa cambia con l’approvazione del nuovo codice degli Appalti” organizzato da ANISGEA, in collaborazione con Confindustria Servizi Tecnologici e Innovativi e Confindustria Piacenza e svoltosi a Piacenza, il 3 ottobre 2016.

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Ne hanno discusso ALBERTO ROTA - Presidente Confindustria Piacenza LAMBERTO PAINA - Presidente ANISGEA MICHELE CORRADINO - Consigliere ANAC RICCARDO NENCINI - Vice Ministro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti UMBERTO FANTIGROSSI - Presidente Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti GIANPAOLO MOCETTI - Dirigente Responsabile delle Funzioni Affari Legali e Societari ACEA

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Settori Speciali. Cosa cambia con l’approvazione del Nuovo Codice degli Appalti

A qualche mese dall’entrata in vigore della nuova normativa e pur sapendo dell’azione di correzione da parte del Legislatore, permangono ancora elementi di dubbio, criticità che destano preoccupazione negli operatori. I macro temi posti all’attenzione sono riconducibili a due fondamentali questioni: come avere maggiore chiarezza su quali norme dei settori ordinari si applicano anche ai Settori Speciali e il rispetto delle regole che è necessario avere per arrivare a una reale apertura del mercato alla concorrenza e alle piccole-medie imprese. ALBERTO ROTA, Presidente Confindustria Piacenza, sottolinea quanto l’iniziativa di ANISGEA sia meritoria e fa un breve bilancio di questi primi mesi dall’entrata in vigore del nuovo Codice deli Appalti. Secondo i dati forniti dal centro studi ANCE, nei primi otto mesi del 2016 si è evidenziata una dinamica negativa dei bandi di gara per i lavori; in particolare, nel primo periodo da gennaio ad agosto, il numero di pubblicazioni si è ridotto di quasi il 9%, mentre il numeIl continuo lavoro di implementazione del nuovo Codice rischia di penalizzare le imprese

ro degli importi di gara quasi del 15%. Il maggior calo è stato registrato nel mese di maggio, con una diminuzione del 28% in numero e del 75% nel valore rispetto allo stesso periodo del 2015. Nel periodo successivo ad agosto, le percentuali, pur non superando quelle di maggio hanno fatto comunque segnare il segno meno, con valori tra che hanno oscillato tra il 10 e il 20%. Dati numerici che contribuiscono a destare qualche preoccupazione, considerando i possibili contraccolpi per quelle aziende che operano con il pubblico e che si devono confrontare con problematiche già note, quali i ritardati pagamenti della pubblica amministrazione e i disagi legati al Patto di stabilità degli enti locali. In questa prima fase, il continuo lavoro di implementazione del nuovo Codice e, in parallelo, il mancato adeguamento delle stazioni appaltanti al nuovo sistema di regole rischiano di penalizzare le imprese, come la revisione al ribasso degli obiettivi fissati nel 2015 fa prevedere. Secondo Rota, in una situazione di incertezza l’auspicio degli imprenditori è duplice. Primo, puntare ad avere delle leggi avanzate in grado di promuovere

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meccanismi di affidamento sempre più trasparenti ed equi; secondo, far sì che queste nuove normative abbiano una giusta duttilità che tenga in considerazione e tuteli le migliaia di medie e soprattutto piccole imprese italiane, i loro continui sforzi per essere presenti sul mercato con qualità, sicurezza e competenza. Solo attraverso l’unione di questi aspetti è pensabile consegnare alla collettività opere pubbliche efficienti e di qualità per rendere l’Italia un Paese all'avanguardia. Le nuove norme sono un’opportunità per rivedere e stabilire regole chiare in grado di regolare sia il sistema degli Appalti in generale, sia quello Settori Speciali, specialmente per ANISGEA, che fin dal momento del recepimento delle direttive europee per procedere alla stesura del nuovo Codice ha operato perché venissero normati – con regole chiare – i cosiddetti Settori Speciali. Per LAMBERTO PAINA, presidente dell’Associazione, sono almeno due gli elementi su cui porre attenzione. Innanzitutto, come questi ultimi rappresentino il 25% degli appalti esperiti nel 2014, con un valore economico pari a circa 25 miliardi di euro; secondo, per la natura del servizio fornito, gli appalti dei Settori Speciali si collocano in uno scenario di “monopolio naturale” in cui è forte la presenza del pubblico.

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Da questa analisi trae origine l’emendamento proposto da ANISGEA e recepito alla lettera h) del testo di legge delega n. 11 del 28 gennaio 2016, che evidenzia “puntuali indicazioni in materia di affidamento dei contratti nei settori speciali, delle disposizioni ad esse applicabili, anche al fine di favorire la trasparenza del settore e la piena apertura e contendibilità dei relativi mercati”. Un successo ottenuto grazie all’impegno di molti e in particolare del sottosegretario onorevole Paola De Micheli, dell’onorevole Chiara Braga – che ha presentato in Commissione la proposta dell’Associazione – e al sostegno dell’onorevole Marco Bergonzi. Aver raggiunto un obiettivo, seppur importante, non esaurisce il tema. A distanza di alcuni mesi dall’entrata in vigore del nuovo Codice, ci sono altri punti che secondo il presidente di ANISGEA sono meritevoli di un approfondimento. Innanzitutto, la persistente impressione, maturata visionando alcuni bandi di gara emessi dopo il 19 aprile 2016, che gli enti aggiudicatori nei settori speciali anziché misurarsi sulla sfida che il nuovo Codice propone stiano dando un’applicazione delle nuove regole che non rispecchia lo spirito innovatore della riforma. Per ANISGEA è sia imprescindibile chiarire bene quali siano i soggetti tenuti ad agire secondo le norme del nuovo Codice sia definire i canoni che verranno utilizzati per interpretare la dicitura “per quanto compatibile”. È infatti da tale dicitura che dipende l’applicazione delle norme dei settori ordinari anche ai settori speciali. Se da un lato Paina sottolinea l’importanza dell’introduzione dell'aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (con conseguente residualità del metodo del prezzo più basso) dall’altro osserva con perplessità il modo con il quale alcuni enti aggiudicatori applicano questo criterio. Il fatto che anche con l’offerta economicamente più vantaggiosa venga fatta salva la facoltà di richiedere migliorative sulla sola parte economica dell’offerta implica, in concreto, un ritorno all’utilizzo del criteTrasparenza nei rapporti

rio del prezzo più basso.

committenza e appaltatori

Un altro indirizzo che emerge chiaramente sia dal nuovo Codice che dalle diret-

per migliorare e riequilibrare

tive europee è l’attenzione verso le PMI, che devono essere tutelate e facilitate

il rapporto tra i protagonisti dell’appalto

nell’accesso alle gare. Ne consegue la necessità di frazionamento degli appalti, ora troppo dimensionati in lotti e per tipologia di attività da svolgere, nonché la previsione di forme aggregative per le PMI, che consentano a queste ultime di incrementare la propria competitività. Lo stesso Codice degli appalti agli arti-

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coli 45 e 47 riconosce nelle diverse forme aggregative consentite un unico soggetto, sia per quanto riguarda il computo cumulativo dei requisiti necessari alla qualifica, sia per quanto riguarda la possibilità di presentazione unitaria delle offerte. Tra gli elementi che possono facilitare la partecipazione delle PMI, Paina ne individua due. Primo, i procedimenti di qualifica aperti devono dare contestuali indicazioni dei tempi di chiusura, in modo da non aggiungere un aggravio degli oneri in capo alle imprese. Secondo, gli oneri per la sicurezza con bandi di gara o richieste di offerta devono indicare con esattezza gli importi degli oneri di sicurezza in modo da non essere sottoposti a ribasso e non rientrare fra gli elementi valutabili dalla stazione appaltante. A tal fine dovrebbe essere indicato con chiarezza nel bando il valore dell’appalto, elemento non sempre incluso tra quelli forniti all’operatore. La trasparenza nei rapporti fra committenza e appaltatori si pone come tema fondamentale anche per migliorare e riequilibrare il rapporto tra i protagonisti dell’appalto. Se nella relazione presentata in Senato il 14 luglio 2016 dal Presidente dell’ANAC Raffaele Cantone viene ribadito quanto la trasparenza rap-

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presenti il più importante presidio per il contrasto della corruzione, non si può tacere come nell’attuazione pratica permangano ancora luci e ombre. Un ulteriore elemento su cui dovrebbe essere improntato il rapporto con gli utenti appaltatori riguarda le modalità di comunicazione dell’esito della gara alle ditte offerenti. ANISGEA auspica che diventi prassi comune quella contenuta nel Codice europeo di buone pratiche per l’accesso delle PMI ad appalti pubblici, in cui in merito al feedback da fornire degli offerenti si prevede – oltre alla garanzia a un facile accesso a tutte le informazioni relative alle opportunità commerciali – di fornire altresì agli operatori economici che hanno preso parte alla procedura di aggiudicazione, al fine di preparare le offerte future, quali aspetti dell’offerta sono stati considerati dall’autorità aggiudicatrice, quali sono i punti di forza e quali, invece, quelli di debolezza. Questo sistema eviterebbe alle imprese di doversi far carico dell’onere di un inutile accesso agli atti. Va sottolineato che se alcune stazioni appaltanti forniscono già l’elenco delle imprese invitate, di quelle che hanno partecipato, la graduatoria finale corredata dalle percentuali delle offerte economiche e la valutazione comparativa delle offerte, ciò non avviene sempre. MICHELE CORRADINO, Consigliere ANAC, ribadendo l’importanza e l’utilità di appuntamenti di approfondimento come quello organizzato da ANISGEA, sottolinea come la stabilizzazione del quadro normativo sia già in corso e ricorda che sono state emanate in via definitiva due linee guida, mentre le successive, rimesse alla responsabilità dell’ANAC, lo saranno a breve. L’obiettivo del legislatore è riuscire ad avere delle norme che siano stabili ma al tempo stesso flessibili, perché stabilità e flessibilità non sono valori in contrasto. Per questa ragione è stato aperto un dialogo con i soggetti interessati e sono state avviate consultazioni continuative con gli operatori. La nuova normativa inLa stabilizzazione del Nuovo fatti non deve essere imposta dall’alto, ma dev’essere il più possibile in linea Codice è fondamentale per dare fiducia al mercato e alle amministrazioni pubbliche

“con” e condivisa “dal” mercato. L’obiettivo è trovare un meccanismo in grado di premiare quelle imprese che – in un determinato arco temporale – hanno dimostrato di essere non solo virtuose e solide, ma anche innovative e aperte al futuro. Dicendosi d’accordo con il Presidente Paina, Corradino afferma che la stabilizzazione del Nuovo Codice è fondamentale per dare fiducia al mercato e alle ammi-

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nistrazioni pubbliche che, talvolta, risultano essere intimorite di fronte alle nuove norme e alla responsabilità di doverle applicare correttamente. Tema centrale della disciplina è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, specialmente nei Settori Speciali, dove l’innovazione e lo sviluppo sono elementi fondamentali. È importante assicurare che non si verifichino quelle che nei mercati statunitensi vengono definite sealed biddings cioè le gare sigillate, in cui non vi è affatto un’offerta economicamente più vantaggiosa – o se c’è è solo apparente – perché per qualche motivo o il prezzo pesa in maniera preponderante, o perché si tratta di gare in cui viene data la possibilità di modificare il prezzo, oppure – come avviene in altri mercati – perché più semplicemente tutte le imprese coinvolte vedono le loro offerte tecniche schiacciate su uno stesso punteggio, ragione per la quale a fare la differenza è solo il prezzo. Il legislatore deve evitare che dietro un’offerta economicamente più vantaggiosa si nasconda una gara al massimo ribasso. Anche Corradino ribadisce che sopra tutti rimane il tema della trasparenza. Vincolato strettamente ad esso ci sono quelli dell’apertura del mercato – come impongono anche le direttive europee – e quello dell’innovazione e dello sviluppo tramite le offerte economicamente più vantaggiose. Riformare il Codice degli Appalti era un’azione non solo doverosa, in base a degli obblighi europei, ma anche doverosa. Il senatore RICCARDO NENCINI, vice ministro del Ministero

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delle Infrastrutture e dei Trasporti individua almeno due ragioni per il varo del nuovo codice. La prima è che la normativa esistente ha, nel corso degli anni, subito molte modifiche per mantenere un meccanismo maneggiabile, manipolabile, in qualche modo efficiente; la seconda è che alcune problematicità proprie della gara d’appalto non erano più risolvibili con una semplice riforma degli strumenti normativi forniti dal vecchio Codice. Il nuovo Codice ha l’ambizione di dare risposte e soluzioni alle tre principali motivazioni per le quali una gara d’appalto non conclude il proprio iter con un esito positivo l’assegnazione dell’appalto, ovvero 1) l’apertura di indagini su casi di corruzione ed esposti alla magistratura, 2) ricorsi da parte di altri soggetti partecipanti, decisi a contestare la graduatoria e, 3) una carenza del progetto o di riC’è un tempo fisiologico perché le novità del testo vengano recepite, comprese e applicate

sorse economiche (di finanziamenti) da parte di chi apre il bando di gara. Essendo di fronte a situazioni complesse, è importante concedere un po’ di tempo affinché tutte le novità del testo vengano pienamente recepite, comprese e applicate in modo da giungere a una piena stabilizzazione. In riferimento al calo del numero delle gare bandite Nencini ricorda come il -18% relativo al mese di dicembre 2015 è diventato -3% nell’aprile del 2016. Una spiegazione al recupero di punti percentuali potrebbe essere ricondotta al fatto che diverse stazioni appaltanti che avevano previsto di spalmare in un tempo più lungo la concretizzazione di una gara – in modo da utilizzare procedure note e considerate manipolabili con maggiore certezza (del vecchio Codice) – hanno accelerato i tempi, aprendo bandi di gara entro il 18-19 aprile, ovvero prima dell’entrata in vigore del Nuovo. Dopo i cali di giugno e luglio, attualmente la situazione si sta risollevando e la previsione è che entro i prossimi due mesi la curva cominci a salire per stabilizzarsi verso l’alto. Un periodo fisiologico è, dunque, indispensabile: non bisogna dimenticare che non è stato facile trovare una traduzione normativa a tematiche fortemente sensibili, su cui si scontrano soggetti diversi con interessi divergenti (partendo dalla dimensione di coloro che alle gare partecipano, dalle micro imprese alla Grande Industria. Il senatore, prendendo spunto dall’intervento di Paina, passa in rassegna i nodi ancora da sciogliere. Il primo è la sicurezza, che diverrà sempre più un tema centrale nei bandi (specie quelli che ANAC sta predisponendo). Il secondo è quello dell’accesso alle PMI alle gare e all’individuazione dei sistemi che ne facilitino la partecipazione. In questo caso, la natura delle PMI italiane (in maggioranza real-

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tà molte piccole, se non addirittura microimprese) porta a trovare soluzioni che favoriscano l’unione e l’aggregazione, con la nascita di consorzi decisamente più adatti ad affrontare sfide complesse rispetto a quanto possono fare i singoli soggetti. Il terzo riguarda l’offerta economica più vantaggiosa. Nencini rileva come l’argomentazione di Paina sia condivisibile: il Nuovo Codice deve chiarire questo punto per evitare che un’interpretazione riduttiva delle norme faccia sì che il prezzo più basso torni ad essere il criterio fondante di ogni scelta. UMBERTO FANTIGROSSI, Presidente Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti riprende la questione dell’intervento della magistratura nelle gare d’appalto, preoccupato del fatto che torni in auge la vecchia convinzione secondo la quale per eliminare il contenzioso è bene mettere barriere all'accesso alla giustizia. Il timore si basa essenzialmente su due elementi. Il primo concerne il possibile contrasto con quanto viene definito dagli indirizzi comunitari (la cosiddetta “direttiva ricorsi”) che non solo prevedono la possibilità di ricorso ma anche di una sospensiva; il secondo riguarda l’idea, non sempre corrispondente al vero, che ad ogni ricorso presentato alla magistratura corrisponda un immediato blocco dei lavori. Il caso della copertura sul torrente Bisagno, in Liguria, mostra chiaramente come si formino credenze errate: in molti indicavano nel tribunale amministrativo ligure il responsabile del blocco dei lavori, mentre in realtà era stata l’amministrazione comunale a decretarne la sospensione. La cautela e l’approfondimento, prima di dare giudizi, sono indispensabili. Non bisogna dimenticare che la magistratura amLa difficoltà nell’avere una sospensione cautelare, mostra come la magistratura amministrativa sia consapevole dell’esigenza di non bloccare le opere

ministrativa è consapevole dell’esigenza di non bloccare le opere; ciò è dimostrato dall’attuale difficoltà nell’avere una sospensione cautelare anche quando ce ne sarebbero i presupposti. Un altro punto rilevante, che ha a che vedere con l’apertura di contenziosi, riguarda i limiti della discrezionalità delle Stazioni Appaltanti, nella definizione dei bandi e il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il timore diffuso tra chi partecipa alla gara è che dove maggiore è la discrezionalità, maggiore sarà lo spazio per atti di corruzione e per l’apertura di contenziosi. Si è di fronte a un modo di pensare, o meglio, a approccio culturale molto italiano, che non trova riscontro in altri Paesi europei, dove, invece, si preferisce concedere maggiore discrezionalità, in maniera da consentire un miglior adattamento delle procedure di gara alle effettive esigenze del mercato.

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La scarsa fiducia riposta nella capacità dell'amministrazione di fare gare discrezionali porta dunque a domandare una limitazione della discrezionalità. Un atteggiamento comprensibile da un lato, ma che potrebbe portare meno benefici (in termini di riduzione della corruzione o del numero dei contenziosi) di quanto si è portati a credere. GIANPAOLO MOCETTI, responsabile delle Funzioni Affari Legali e Societari di ACEA, pone l’attenzione sul rapporto tra una stazione appaltante di dimensioni medio grandi e la piccola e media impresa, anche in rapporto a un’utility importante come ACEA. L’auspicio è poter perseguire un’alleanza strutturale tra il committente e il raggruppamento individuato a seguito delle procedure di evidenza pubblica; alleanza in grado di consentire, attraverso idonee forme aggregative, di realizzare relazioni contrattuali stabili, nelle quali anche le piccole e medie imprese possano giocare un ruolo importante. A tale proposito, si deve ricordare che il Codice degli appalti prevede diversi strumenti ispirati al favor partecipationis, anche delle piccole e medie imprese, attraverso forme quali i raggruppamenti temporanei o lo strumento dell’avvalimento. Ci si augura, in quest’ottica, la compiuta realizzazione di aggregazioni imprenditoriali, che possano ispirarsi a quell’alleanza stabile con il committente attraverso anche la condivisione e l’interoperabilità dei processi informativi, in modo da consentire di mappare e verificare ogni singolo intervento fatto sulle reti. È tuttavia possibile individuare forme di aggregazione, che consentano con gli strumenti che il Codice assegna, di utilizzare e realizzare delle strutture contrattuali stabili.

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Inoltre, ACEA vede con favore l’istituto dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la cui introduzione consente di valorizzare, oltre al prezzo, le caratteristiche qualitative dell’opera. L’offerta economicamente più vantaggiosa costituisce, infatti, per servizi e lavori complessi, uno strumento di efficienza, controllo di qualità e degli impatti delle opere e dei servizi. L’offerta economicamen-

Mocetti prosegue mostrando come, con l’avvento e il consolidamento della disci-

te più vantaggiosa costi-

plina comunitaria, si sia rafforzata la prospettiva per la quale l’affidamento di con-

tuisce, uno strumento di efficienza, controllo di qualità e degli impatti delle opere e dei servizi.

tratti pubblici costituisce l’attribuzione di un vantaggio competitivo alle imprese. Tale vantaggio competitivo, nel contesto comunitario di promozione delle condizioni di massima concorrenza, non può che essere assegnato con una procedura competitiva trasparente. In altre parole l’affidamento di un contratto, da parte di un soggetto, in qualche misura protetto dal mercato, come una pubblica amministrazione o un soggetto operante nei settori speciali, deve avvenire con procedura di evidenza pubblica. Ciò anche in un’ottica di assicurazione di scelte efficienti. Si pone, quindi, il problema della perimetrazione delle attività aziendali strettamente identificabili e strumentali a quelle dei settori speciali, rispetto a quelle caratteristiche di qualsivoglia tipologia imprenditoriale. Il tema non è né semplice, né scontato sul piano operativo. Basti pensare che la corretta identificazione di ciò che deve essere attratto nella disciplina del codice dei contratti pubblici ha dato vita a contrasti giurisprudenziali pervenuti alla definizione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; anche se non sono mancati ulteriori e successivi pronunciamenti non sincronici rispetto ai principi fissati da quest’ultima. Ciò detto, dal punto di vista di ACEA, tranne che per i casi peculiari previsti dalla disciplina vigente, per tutto quello che attiene alla realizzazione di impianti, alla gestione e manutenzione delle infrastrutture a rete, trova applicazione il codice. Per quanto riguarda il tema del rating di legalità, Mocetti evidenzia che ACEA ha iniziato ad utilizzare, dal momento dell’introduzione del nuovo Codice, tale rating, come uno degli strumenti di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Quanto al rating d’impresa, si attende ancora la disciplina di attuazione. La multiutility vede con grande favore questi strumenti, concepiti nell’ottica della trasparenza e della legalità degli interlocutori contrattuali. l’auspicio di Mocetti è che, nella declinazione normativa ed operativa degli stessi, si tenga conto anche delle esigenze di speditezza e semplificazione delle procedure.

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Appalti Speciali. Cosa cambia con l’approvazione del Nuovo Codice degli Appalti - 2016

Conclusioni Stabilizzazione, chiarezza, semplificazione, tutela, trasparenza, pari condizioni e miglior bilanciamento del potere d’azione e di scelta. Questi i concetti chiave che devono orientare l’applicazione del Nuovo Codice degli Appalti. Accade che le Stazioni Appaltanti nei Settori Speciali siano in posizione dominante, avendo a disposizione un potere eccessivamente superiore rispetto a quello degli appaltatori. Un analogo discorso riguarda il tema nodale della discrezionalità. Se la discrezionalità tecnica deve restare un valore, non si può immaginare una norma tecnica che non fissi invece i requisiti di indirizzo in maniera molto rigida nei confronti delle stazioni appaltanti. Specialmente in riferimento alle condizioni in cui si può derogare all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bisogna trovare un modo per identificare esattamente quali sono le eccezioni, codificarle ed esprimere chiaramente che la deroga rispetto all’offerta economicamente più vantaggiosa è una deroga eccezionale, straordinaria, che va trattata come tale. E auspicabilmente anche monitorata da parte dell’autorità di controllo nella sua applicazione. È giunto il tempo per chiudere il cantiere delle regole ed evitare di cadere nella tentazione di tenere aperto il dibattito sulle linee guida per un tempo indefinito. Solamente così è possibile ridare quella sicurezza nell’agire che chiedono gli operatori. È tuttavia possibile individuare forme di aggregazione, che consentano con gli strumenti che il Codice assegna, di utilizzare e realizzare delle strutture contrattuali stabili. È questa la vera sfida.

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