Industria 4.0 Super e Iper Ammortamento I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate Claudio Finanze e Alice Calcagno
La Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) ha previsto la proroga del super ammortamento ed ha introdotto due ulteriori agevolazioni, ovvero l’iper ammortamento e la maggiorazione del 40% sul costo di acquisizione dei beni strumentali immateriali (ad es. software ed applicazioni) per i soggetti che già beneficiano dell’iper ammortamento. Si tratta, in sostanza, di misure che, nell’ambito del Piano Nazionale dell’Industria 4.0, sono volte ad incentivare e sostenere l’ammodernamento del parco beni strumentali e la trasformazione tecnologica e digitale delle aziende italiane. In estrema sintesi il super ammortamento è una misura che prevede una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei “beni materiali strumentali nuovi”, ovvero quei beni materiali, di uso durevole, impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo del-
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l’impresa, che non sono mai stati utilizzati, a qualunque titolo, dal cedente. Si vuole a questo proposito precisare che nella proroga rientrano i beni materiali acquisiti in proprietà o tramite contratto di leasing finanziario, ovvero i beni realizzati in economia o mediante contratto di appalto, ma, a differenza della precedente versione, sono stati esclusi dall’agevolazione i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a deducibilità limitata, ovvero quei veicoli diversi da quelli esclusivamente strumentali o adibiti ad uso pubblico (es. taxi).
L’iper ammortamento, invece, prevede la possibilità di maggiorare il costo di acquisizione del 150% degli investimenti nei beni strumentali nuovi inclusi nell’Allegato A alla Legge di Bilancio 2017. Si tratta, in sostanza, dei beni funzionali alla trasformazione delle imprese italiane in chiave “Industria 4.0”, ovvero “degli investimenti in beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti, dei sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità, dei dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza sul posto di lavoro in logica 4.0”. Per i soggetti che beneficiano dell’iper ammortamento è inoltre prevista un’ulteriore agevolazione, ovvero la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali (software, sistemi, piattaforme , applicazioni, etc.) inclusi nell’Allegato B alla L. 232/2016. A questo proposito la Circolare sottolinea che, al fine di poter usufruire del beneficio, deve sussistere una relazione tra il bene immateriale ed il soggetto che fruisce dell’iper ammortamento e che quindi il bene immateriale non necessariamente deve riguardare ed essere consesso al bene materiale agevolato. Gli acquisti dei beni descritti sopra, per poter beneficiare delle misure agevolative, devono essere effettati entro il 31.12.2017 e consegnati entro il 30.06.2018, a condizione che a tale data: • Il relativo ordine risulti accettato dal venditore. • Sia avvenuto il pagamenti di acconti in misura pari almeno al 20% del costo di acquisizione.
Data la rilevanza e la complessità dell’argomento, il 30 marzo 2017, è stata pubblicata la Circolare 4/E, redatta congiuntamente dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero dello Sviluppo al fine di chiarire alcuni aspetti inerenti le agevolazioni appena menzionate. Innanzitutto il documento citato precisa che, sebbene la disposizione sull’iper ammortamento rappresenti, sostanzialmente, un’evoluzione del super ammortamento, ha caratteristiche proprie per quanto riguarda diversi aspetti. Possono infatti beneficiare dell’iper ammortamento solo i soggetti titolari di reddito d’impresa e non anche i soggetti esercenti arti e professioni. In secondo luogo, l’iper ammortamento prevede la possibilità di assoggettare all’agevolazione anche gli investimenti in “dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente […] utilizzati nell’ammodernamento nel revamping dei sistemi di produzione esistenti” e non solo i beni materiali strumentali nuovi.
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Inoltre per poter fruire della misura in esame è necessario rispettare il requisito dell’interconnessione (condizione non richiesta per l’applicazione del super-ammortamento), che si sostanzia nella capacità del bene di scambiare informazioni con sistemi interni (es. sistema gestionale, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto) e/o esterni (es. clienti, fornitori), per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute. Il requisito dell’interconnessione appena menzionato, nonché le caratteristiche del bene che fanno sì che esso rientri nell’Allegato A alla L.232/2016, devono risultare da una dichiarazione del legale rappresentante, ovvero, per i beni con un costo di acquisizione è superiore a 500.000 euro, da una perizia tecnica giurata (il cui contenuto è specificato nella Circolare) rilasciata da un ingegnere o un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali. Tale dichiarazione (o perizia) deve essere custodita presso la sede del beneficiario dell’agevolazione e acquisita entro il periodo d’imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero se successivo, entro il periodo d’imposta in cui il bene viene interconnesso. Sempre a questo proposito il documento di prassi precisa infine che l’eventuale ritardo nell’interconnessione “non è di ostacolo alla completa fruizione dell’iper ammortamento, ma produce un semplice slittamento in avanti del momento dal quale si può iniziare a godere del beneficio”). Nella Circolare, si tenta poi di sciogliere alcuni dubbi preliminari, soffermandosi a definire meglio, per ciascuna delle misure in oggetto, i soggetti che possono beneficiarne, gli investimenti agevolabili e le tempistiche per l’applicazione della norma di riferimento. Vengono quindi approfondite le modalità di fruizione dei benefici, le quali differiscono a seconda che il bene per il quale si intende usufruire dell’agevolazione sia acquisito in proprietà o tramite contratto di leasing finanziario. Ad esempio vengono analizzate, riportandone alcuni esempi pratici: • la cumulabilità delle agevolazioni con altre misure di favore; • la determinazione delle quote di ammortamento e del costo del bene agevolabile; • la maggiorazione per beni adibiti promiscuamente all’esercizio dell’impresa (o alla pro-
fessione in caso di super ammortamento) e all’uso personale del contribuente; • l’ipotesi in cui il bene venga ceduto prima della completa fruizione dell’agevolazione; • l’operazione di sale and lease back; • la possibilità di deduzione integrale nell’esercizio per i beni il cui costo non superi euro 516,46; • il caso di sofware embedded in un bene oggetto dell’iper ammortamento.
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La Circolare, in alcuni paragrafi dedicati, affronta anche tematiche più specifiche, inerenti ad esempio la determinazione, qualora si decidesse di usufruire delle agevolazioni in esame, degli acconti per i periodi d’imposta 2017 e 2018 e il trattamento fiscale dei costi sostenuti per le centrali fotovoltaiche ed eoliche e si conclude con una sezione dedicata alle linee guida tecniche. Quest’ultima sezione consiste, in sostanza, in un’elencazione dettagliata dei beni che possono fruire dell’iper ammortamento (elencati nell’Allegato A alla legge di bilancio 2017) e della maggiorazione del 40% per i beni immateriali (elencati nell’Allegato B alla L232/2016) e delle loro particolari caratteristiche. Infine, si evidenzia che qualora nella stessa Circolare, non si rinvenisse la risposta cercata, si potrà sempre: •
richiedere un parere tecnico al Mise, per quanto attiene a dubbi legati alla ricondu-
cibilità dei beni tra quelli elencati nell’Allegato A o B; •
presentare istanza di interpello all’Agenzia delle entrate per chiarimenti in merito
all’applicazione concreta delle regole tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse.
Gli autori Claudio Finanze è Dottore commercialista presso lo Studio Rödl & Partner claudio.finanze@roedl.it Alice Calcagno è Dottoressa presso lo Studio Rödl & Partner alice.calcagno@roedl.it
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