Nuove norme per un'edilizia efficiente - Energia Media - Rödl&Partner

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Nuove norme per un’edilizia efficiente Tiziana Fiorella e Gianluigi Delle Cave

È ormai prossimo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto che semplifica le procedure per l’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità. Proseguendo sulla linea della semplificazione in materia paesaggistica, inaugurata con il d.l. n. 83 del 2014 (c.d. “Decreto Cultura”), il legislatore nazionale ha dunque definitivamente modificato quanto previsto dal D.Lgs. n. 42 del 2004 (“Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”), ancora valido per le autorizzazioni ordinarie, e dal d.P.R. 139 del 2010, che ha introdotto de facto una prima procedura autorizzativa semplificata. Il testo del decreto in oggetto, che ha accolto i suggerimenti espressi nei pareri del Consiglio di Stato sul tema e le modifiche delle Commissioni parlamentari, individua debitamente:

IDEE

Marzo 2017

1. I piccoli interventi che, anche se effettuati su beni c.d. “vincolati”, sono esclusi dall’autorizzazione paesaggistica (per i quali, dunque, non sarà necessario richiedere il parere della competente Soprintendenza); a titolo esemplificativo rientrano in tale definizione: •

le opere interne, anche se comportano mutamento di destinazione d’uso, che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani predisposti dal Comune di riferimento;

gli interventi sui prospetti e sulle coperture degli edifici, nel rispetto di quanto eventualmente prescritto dai Comuni;


gli interventi cha abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, compresi quelli per il miglioramento o adeguamento antisismico e che non comportano modifiche alla morfologia, volumetria e all’altezza dell’edificio;

l’installazione di micro generatori eolici, in edifici tuttavia non vincolati;

l’urbanizzazione primaria prevista in piani attuativi già valutati dal punto di vista paesaggistico;

le occupazioni temporanee di suolo;

le varianti a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non superino il 2% delle misure progettuali.

2. Gli interventi c.d. “ad impatto lieve”, che possono beneficiare di una procedura paesaggistica semplificata; rientrano in tali casi, ad esempio: •

gli interventi di adeguamento antisismico o finalizzati al contenimento di consumi energetici, che prevedono innovazioni nella morfologia dell’edificio;

la realizzazione, modifica o chiusura di balconi e terrazze;

le modifiche alle facciate degli edifici mediante realizzazione o configurazione di aperture esterne o di manufatti come cornicioni o ringhiere.

La procedura semplificata, nello specifico, prevede che la pubblica amministrazione, dopo aver ricevuto l’istanza di autorizzazione da parte del soggetto proponente, effettui i dovuti controlli e trasmetta la documentazione alla Soprintendenza competente entro e non oltre 10 giorni (40 giorni in caso di richiesta di integrazioni). La Soprintendenza ha poi 20 giorni per esprimere il parere di competenza(1); detto parere non sarà vincolate “quando l’area interessata dall’intervento di lieve entità sia assoggettata a specifiche prescrizioni d’uso nel piano paesaggistico approvato ai sensi del Codice e nel provvedimento di apposizione del vincolo”(2). Dalla ricezione del parere della Soprintendenza, la P.A. ha 10 giorni per adottare il provvedimento di autorizzazione, immediatamente efficace dalla data di rilascio. Tra le novità principali del decreto, inoltre, assume particolare rilievo la possibilità di non ricorrere alla Conferenza di Servizi qualora, oltre all’autorizzazione paesaggistica, non siano richiesti ulteriori titoli o, diversamente, siano richiesti titoli abilitativi semplificati, come la SCIA (“Segnalazione Certificata di Inizio Attività”) o la CILA (“Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata”); con ciò armonizzando la materia al quadro di semplificazione di cui al recente D.Lgs. n. 222/2016, c.d. “SCIA 2”, in relazione ai titoli autorizzativi.

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Infine, viene snellita anche la procedura per il rinnovo delle autorizzazioni paesaggistiche standard. Invero, il testo del decreto prevede che, in assenza di variazioni progettuali rilevanti e di intervenute esigenze di maggiore tutela del territorio, non sarà più necessaria la relazione paesaggistica. Prosegue, dunque, positivamente il percorso di semplificazione amministrativa dei procedimenti autorizzativi, in tutti i settori rilevanti. Con la speranza che il legislatore nazionale non trascuri i necessari collegamenti normativi tra le nuove disposizioni, al fine di tutelare ed agevolare il cittadino e le imprese nell’investire nella “buona edilizia” e nell’”edilizia efficiente”.

(1) Qualora la Soprintendenza non si esprima, vige il regime del “silenzio-assenso”. (2) Si veda l’art. 11 del nuovo d.P.R. sull’autorizzazione paesaggistica semplificata.

Gli autori Tiziana Fiorella è avvocato, Associated Partner presso lo Studio Rödl & Partner tiziana.fiorella@roedl.it Gianluigi Delle Cave è Dottore presso lo Studio Rödl & Partner gianluigi.dellecave@roedl.it

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