Riqualificazione degli impianti sportivi, utilizzo dei finanziamenti e nuovo Codice Appalti Giannalberto Mazzei, Chiara Colamonico
La FIGC e il Credito Sportivo hanno recentemente sottoscritto una convenzione a favore della riqualificazione degli impianti sportivi attraverso un programma di finanziamenti a tassi agevolati. Il programma è destinato alle società affiliate alla FIGC, ai Comuni proprietari degli impianti utilizzati dalle società sportive affiliate alla FIGC e ai soggetti privati proprietari o concessionari degli impianti. I finanziamenti per gli interventi destinati a migliorare la categoria UEFA Il programma riguarda: • gli interventi destinati al miglioramento della classificazione degli stadi secondo i parametri UEFA, per i quali sono stanziati 25 milioni di euro (per aumentare il numero dei posti dotati di seggiolini a norma, il numero e il livello dei servizi igienici, l’incremento della sicurezza etc.). I mutui godranno del totale abbattimento degli interessi sino all’importo di 500mila euro e avranno una durata massima distinta per mutuatario: 10 anni in caso di soggetto privato, 15 anni per i Comuni; • gli interventi di efficienza energetica da realizzarsi nei centri sportivi, per il quali sono stanziati 20 milioni di euro. Anche in questo caso la durata dei contratto è differenziata come sopra in base al soggetto mutuatario. I mutui, nell’importo massimo finanziabile pari a 500mila euro, beneficeranno di contributi in conto interessi maggiorati come segue: un contributo dell’1,40% sui mutui contratti con i Comuni; un contributo del 2,00% in caso di società affiliate alla FIGC;
• gli interventi strutturali concernenti la costruzione, l’ampliamento, il miglioramento, la ristrutturazione, il completamento e la messa a norma di impianti sportivi e/ o strumentali all’attività sportiva, compresa l’acquisizione di aree e fabbricati, per i quali sono stanziati 25 milioni di euro. I contratti avranno una durata massima di 20 anni in caso di soggetto privato e di 25 anni per i Comuni. I mutui beneficeranno di contributi in conto interessi maggiorati come segue: un contributo del 0,70% sui muti contratti con i Comuni; un contributo del 1,00% in caso di società affiliate alla FIGC. Per accedere ai fondi stanziati per l’incremento dell’efficienza energetica e per la realizzazione di interventi strutturali e di interventi finalizzati alla promozione e formazione, è però necessario aver richiesto il finanziamento per gli interventi destinati a migliorare la categoria UEFA. Per le domande di finanziamento è previsto anche un fondo di garanzia da parte dell’Istituto per il Credito Sportivo che può coprire fino al 60% del finanziamento richiesto e fino all’80% in caso di finanziamenti relativi a interventi realizzati mediante contratti di partenariato pubblico-privato. Quali strumenti scegliere per la realizzazione delle opere? Di qui la necessità per gli Enti locali e per i soggetti già concessionari degli impianti di individuare un modello per la realizzazione e la gestione delle opere di riqualificazione di pubblica utilità, che garantisca sia una soluzione virtuosa per l’utenza, sia la possibilità di offrire servizi efficienti in considerazione delle esigenze e degli interessi pubblici tutelati; e, allo stesso tempo, consenta una gestione profittevole per il soggetto proprietario della struttura. La concessione di lavori pubblici, anche nella forma di un’operazione di finanza di progetto o nella sottoscrizione di un contratto di partenariato pubblico privato (PPPC), può costituire uno strumento utile per perseguire tali scopi, in parte anche alla luce del nuovo Codice Appalti contenuto nel Decreto Legislativo n.50/2016. Attenzione al rischio operativo e alla finanziabilità dell’opera Gli strumenti utilizzati per la realizzazione delle opere infrastrutturali dovranno considerare la necessità di trasferire il rischio operativo sull’operatore. Le amministrazioni aggiudicatrici dovranno, infatti, prestare attenzione all’esigenza di elaborare un modello basato sulla redditività del progetto e sulla sua durata in base ai flussi di cassa, che possa garantire il rimborso del debito e la remunerazione del capitale, fermo restando il trasferimento del rischio operativo al concessionario/promotore, eventualmente mitigato dalla
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possibilità di cessione di beni immobili o di erogazione di un contributo pubblico, nei limiti introdotti dalla nuovo Codice Appalti (30% del costo dell’investimento complessivo). Al riguardo, anche il Consiglio di Stato, nel suo parere rilasciato prima dell’approvazione del Decreto Legislativo n. 50/2016 ha sottolineato l’importanza del rischio imprenditoriale, che deve costituire l’effettivo elemento differenziale rispetto all’appalto. A tale aspetto, infatti, il nuovo Codice dedica particolare rilevanza nella disciplina relativa sia alla concessione, sia al partenariato pubblico e privato e alla finanza di progetto. Il trasferimento del rischio operativo non potrà prescindere da un’attenta valutazione sulla finanziabilità dell’opera. Al riguardo, per garantire una maggiore finanziabilità dei progetti, affidati tramite concessione, il nuovo Codice prevede la possibilità per i soggetti aggiudicatori di verificare l’insussistenza di criticità del progetto posto a base di gara, attraverso una consultazione preliminare con gli operatori invitati a presentare un’offerta con la procedura ristretta. A seguito di tale consultazione, la Stazione Appaltante potrà poi modificare gli atti di gara. Interessante anche la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di prevedere nel bando di gara per l’affidamento di una concessione, che l’offerta sia corredata da una manifestazione d’interesse di uno o più istituti finanziatori disposti a finanziare l’operazione, requisito previsto come obbligo in caso di finanza di progetto, dove è richiesto che l’offerta dia conto del preliminare coinvolgimento di uno più istituti finanziatori del progetto. Infine, sempre a tutela della finanziabilità dell’opera, il Codice prevede l’obbligo della Stazione Appaltante di procedere alla stipula del contratto di concessione o del contratto di PPP, solo previa disponibilità da parte dell’operatore della documentata disponibilità di un finanziamento. Si potrà poi procedere alla risoluzione del contratto, qualora il contratto di finanziamento non sia effettivamente perfezionato, entro 12 mesi dal contratto di concessione/PPP. Valutazione della qualità delle offerte ai fini della tutela degli interessi pubblici Passando agli aspetti più strettamente connessi alla qualità dell’offerta, essi dovranno essere esaminati dalle Stazioni Appaltanti, utilizzando adeguati criteri di aggiudicazione che permettano l’individuazione dell’offerta che meglio persegua la tutela degli interessi pubblici, nel rispetto del principio della parità di trattamento e di non discriminazione. Le amministrazioni aggiudicatrici saranno così chiamate a elaborare oltre ai criteri di aggiudicazione, anche un progetto di fattibilità in cui esprimere le loro esigenze e gli interessi che intendono perseguire. Su tali premesse, le stazioni appaltanti potranno valutare:
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I. in caso di concessione, il progetto definitivo presentato dal concorrente e la qualità dei servizi offerti; II. il progetto definitivo e lo schema di convenzione presentati dagli operatori in caso di finanza di progetto di opere già inserite negli strumenti di programmazione, nonché richiedere al promotore, o al diverso concorrente aggiudicatario, di apportare modifiche al progetto definitivo; III. in caso di finanza di progetto di opere non inserite negli strumenti di programmazione, la bozza di convenzione e il progetto di fattibilità, sempre con la possibilità di chiedere anche in questa fase eventuali modifiche progettuali ai fini dell’approvazione. Per supportare e premiare le migliori competenze e le proposte innovative dei singoli operatori, la Stazione Appaltante, in caso di concessione, potrà sfruttare la possibilità prevista dall’art. 173 di modificare in via eccezionale, senza dar luogo a discriminazioni, l’ordine dei criteri di aggiudicazione per tenere conto della soluzione innovativa eventualmente proposta dagli offerenti, qualora essa non avrebbe potuto essere prevista utilizzando l’ordinaria diligenza. Un elemento interessante introdotto dal d.lgs. 50/2016 ai fini del miglioramento delle prestazioni da rendersi a vantaggio delle Pubbliche Amministrazioni e quindi di maggiore favore per la tutela degli interessi pubblici, che potrebbe però essere fonte di futuri contenziosi. Tutte le scelte sulle soluzioni da adottarsi e sulle procedure da seguire che le Stazioni Appaltanti sono chiamate a fare, dovranno tener conto e sfruttare le disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 50/2016, operando per ora nel periodo transitorio, con attenzione anche ai rapporti tra le disposizioni dal nuovo Codice, il “vecchio” Regolamento, i decreti attutativi e le linee guida che saranno nel tempo adottate.
Gli autori Giannalberto Mazzei e Chiara Colamonico sono avvocati presso lo Studio Legale Macchi di Cellere Gangemi.
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