Certificazione Energetica - Edilfiera Ciociara 2009

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Certificazione Energetica degli Edifici: Normativa e Procedure 1

Relatore Ing. Felicetto Massa Dottorando UniversitĂ Degli Studi di Cassino


Indice

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 Motivi dell’efficienza energetica  Direttiva 2002/91/CE  Normativa Nazionale  Adempimenti nel caso di realizzazione e

progettazione dei nuovi edifici  Normativa  CASO PRATICO DI CERTIFICAZIONE


I MOTIVI DELL’EFFICIENZA ENERGETICA

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 Le principali cause dell’effetto serra sono le

emissioni di CO2. Queste provengono principalmente dalla combustione di materiali fossili. La conservazione dell’energia deve essere il compito principale di ogni strategia di controllo del surriscaldamento del pianeta.  L’Unione Europea si è impegnata a ridurre le emissioni annuali di CO2 di circa 300 milioni di tonnellate, entro il 2020, adottando misure di risparmio energetico nell’edilizia residenziale e non residenziale.


DIRETTIVA 2002/91/CE:SINTESI La direttiva comprende quattro elementi principali:  una metodologia comune di calcolo del rendimento energetico integrato

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 

degli edifici; i requisiti minimi sul rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione e degli edifici già esistenti sottoposti a importanti ristrutturazioni; i sistemi di certificazione degli edifici di nuova costruzione ed esistenti e l'esposizione negli edifici pubblici degli attestati di rendimento energetico e di altre informazioni pertinenti. Gli attestati devono essere stati rilasciati nel corso degli ultimi cinque anni; l'ispezione periodica delle caldaie e degli impianti centralizzati di aria condizionata negli edifici e la valutazione degli impianti di riscaldamento dotati di caldaie installate da oltre 15 anni. La metodologia comune di calcolo dovrebbe tenere conto di tutti gli elementi che concorrono a determinare l'efficienza energetica, e non più soltanto della qualità dell'isolamento termico dell'edificio. Tale impostazione integrata dovrebbe tenere conto di fattori quali gli impianti di riscaldamento e di raffreddamento, gli impianti di illuminazione, la posizione e l'orientazione dell'edificio, il recupero del calore ecc. Le norme minime per gli edifici sono calcolate sulla base della metodologia di cui sopra. Gli Stati membri sono tenuti a stabilire le norme minime.


DIRETTIVA 2002/91/CE:CAMPO DI APPLICAZIONE  La direttiva riguarda il settore residenziale e quello terziario (uffici, edifici

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pubblici ecc.); alcuni edifici sono però esclusi dal campo di applicazione delle disposizioni relative alla certificazione, per esempio gli edifici storici, i siti industriali ecc. La direttiva tratta tutti gli aspetti dell'efficienza energetica degli edifici per affrontare questa problematica con una vera visione d'insieme.  La direttiva non contiene provvedimenti per gli impianti mobili (come ad esempio gli elettrodomestici). Nell'ambito del piano d'azione sull'efficienza energetica sono già stati adottati o sono previsti provvedimenti sull'etichettatura e il rendimento minimo obbligatorio.


DIRETTIVA 2002/91/CE: ATTESTATI NORME MINIME E CONTROLLI 6

 All'atto della costruzione, della compravendita o della locazione di un edificio

deve essere disponibile l'attestato di rendimento energetico. La direttiva si concentra in particolare sulla locazione per garantire che il proprietario, che di norma non paga le spese per il consumo energetico, adotti i provvedimenti necessari.  Essa prevede tuttavia anche che i locatari siano messi in condizione di regolare il consumo di calore e acqua calda se tali misure sono economicamente convenienti.  Gli Stati membri sono responsabili dell'elaborazione delle norme minime e sono tenuti a garantire che la certificazione e il controllo degli edifici siano effettuati da personale qualificato e indipendente.  La Commissione, assistita da un comitato, è responsabile dell'adeguamento dell'allegato al progresso tecnico. L'allegato contiene gli elementi da prendere in considerazione nel calcolo del rendimento energetico degli edifici e le prescrizioni relative al controllo delle caldaie e degli impianti centralizzati di aria condizionata.


NORMATIVA NAZIONALE  Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 7

"Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia“  Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia“  Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE"


Art. 4 D.Lgs 192/05

Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica 

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1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, sono definiti: a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B» e della destinazione d'uso degli edifici. Questi decreti disciplinano la progettazione, l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici; b) i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonche' per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti e sono indicate le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B» e della destinazione d'uso degli edifici; c) i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione. I requisiti minimi sono rivisti ogni cinque anni e aggiornati in funzione dei progressi della tecnica.


I PRIMI 3 DECRETI ATTUATIVI 1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA 9

REPUBBLICA 2 aprile 2009 , n. 59 “Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.” 2. Decreto 26 Giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”; 3. DA EMANARE A breve un'altro regolamento definirà infine nelle prossime settimane le figure dei certificatori energetici (ingegneri, architetti, professionisti) abilitati al rilascio delle certificazioni.


 Regolamento e Linee Guida Definito dal D.P.R. 59/09, in 10

vigore dal 25/06/09, il regolamento stilato secondo l’Art. 4, c. 1, l. a) e b) del D.Lgs. 192/05 e s.m.i., confermano i controlli previsti dal regime transitorio del D.Lgs. 311/06, con poche variazioni ed alcune novità; mentre le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (D.M. 26 giugno 2009 – GU 158/09) definiscono, oltre ai metodi di calcolo da adottare, le tabelle di classificazione nazionale per climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria, ed i modelli per la redazione degli attestati di qualificazione e certificazione e alla procedura di calcolo semplificata.


QUADRO LEGISLATIVO

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QUADRO LEGISLATIVO:DPR 59/09

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 

Il decreto ha la finalità di promuovere un’applicazione “omogenea, coordinata e immediatamente operativa” delle norme per l’efficienza energetica sul territorio nazionale. E definisce le metodologie, i criteri e i requisiti minimi di edifici e impianti relativamente alla: climatizzazione invernale (è mantenuto l’assetto del DLgs 192/05) preparazione di acqua calda per usi sanitari (sull’argomento in realtà non si chiarisce il ruolo dell’obbligo delle fonti rinnovabili) climatizzazione estiva (la principale novità rispetto al DLgs 192/05) illuminazione artificiale di edifici del terziario (anche se poi nel testo del decreto non se ne parla)


LINEE GUIDA CERTIFICAZIONE ENERGETICA  Le disposizioni contenute nelle Linee Guida si 13

applicano alle Regioni e Province autonome che non hanno adottato propri strumenti di certificazione energetica degli edifici e rimarranno efficaci fino all'emanazione di strumenti attuativi regionali di certificazione energetica.  Tutte le Regioni e le Province autonome che invece si sono già dotati di strumenti per la certificazione energetica dovranno assicurare un graduale ravvicinamento dei propri strumenti di certificazione alle Linee guida nazionali.


LINEE GUIDA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

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Gli allegati al decreto riportano rispettivamente:  Allegato A - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;  Allegato 1 - Indicazioni per il calcolo della prestazione energetica di edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria;  Allegato 2 - Schema di procedura semplificata per la determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell'edificio;  Allegato 3 - Tabella riepilogativa sull'utilizzo delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche in relazione agli edifici interessati e ai servizi energetici da valutare ai fini della certificazione energetica;  Allegato 4 - Sistema di classificazione concernente la climatizzazione invernale degli edifici e la produzione di acqua calda sanitaria;  Allegato 5 - Schema di attestato di qualificazione energetica per edifici residenziali;  Allegato 6 - Schema di attestato di certificazione energetica per edifici residenziali;  Allegato 7 - Schema di attestato di certificazione energetica per edifici non residenziali;  Allegato B – Norme tecniche di riferimento.


LINEE GUIDA CERTIFICAZIONE ENERGETICA  Attestato di Certificazione Energetica 15

L'attestato di certificazione energetica avrà una validità massima di dieci anni, confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative che riguardano le operazioni di controllo di efficienza energetica, degli impianti di climatizzazione asserviti agli edifici. Nel caso di mancato rispetto delle disposizioni l'attestato di certificazione decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.


LINEE GUIDA CERTIFICAZIONE ENERGETICA  Attestato di Certificazione Energetica 16

All'attestato di certificazione energetica devono essere allegati i libretti di impianto o di centrale. L'attestato di certificazione energetica DEVE essere aggiornato a seguito di:  

interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell'immobile; installazione di sistemi di produzione con rendimenti più alti di almeno il 5% rispetto ai sistemi preesistenti; interventi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possano ridurre la prestazione energetica dell'edificio.


LINEE GUIDA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ď Ž L'Allegato 6 al decreto precisa che l'attestato di 17

certificazione energetica deve contenere l'informazione sintetica in termine di classe energetica globale (definita nell'Allegato 4) per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria. La rappresentazione grafica globale delle prestazioni energetiche (tachimetro) e della classificazione energetica è identificata come sommatoria delle prestazioni parziali relative alla climatizzazione invernale ed alla produzione di acqua calda sanitaria. Le Linee guida stabiliscono che per gli edifici residenziali la certificazione energetica riguarda il singolo appartamento, indipendentemente dal fatto che l'impianto sia centralizzato o individuale.


METODO DI CALCOLO  Metodi di calcolo 18

Nessuna particolare novità per il calcolo della prestazione energetica degli edifici, con la conferma delle norme UNI TS 11300, parte 1 e 2, per il metodo calcolato di progetto. Per la certificazione degli edifici esistenti è stato introdotto un metodo di calcolo "da rilievo o standard", di riferimento, che prevede tre diverse modalità di approccio.


Energia per il riscaldamento Bilancio energetico dell’edificio 19

La procedura di calcolo definisce dapprima quello che è il fabbisogno di energia dell’involucro per la climatizzazione invernale (QH,nd) Perdite per trasmissione attraverso elementi opachi inclinati

Apporti solari

Apporti interni

Perdite per ventilazione Perdite per trasmissione attraverso elementi opachi verticali

Perdite per trasmissione attraverso gli elementi trasparenti

QH,tr

QH,ve

energia dispersa per trasmissione energia dispersa per ventilazione

QInt

apporti gratuiti interni

QSol

apporti gratuiti solari fattore correttivo

ď ¨H,gn

Perdite per trasmissione attraverso gli elementi opachi orizzontali 19


UNI/TS 11300-2 Rendimento impiantistici Qp , H 20

Qhvs Qhvs   rg e d   gn  g , H

c

e

e d

gn

20


METODO DI CALCOLO La Certificazione Energetica degli edifici esistenti può essere rilasciata: 21

 Per gli edifici esistenti di qualsiasi dimensione e

con qualsiasi destinazione d'uso secondo le Norme UNI/TS 11300: il certificatore può rifarsi a dati ricavati da analisi in loco o da tabelle delle stratigrafie delle UNI/TS  SOLO per gli edifici residenziali esistenti di superficie inferiore a 3000 metri quadri, in alterativa, secondo il metodo di calcolo DOCET, predisposto da CNR ed ENEA  SOLO per gli edifici residenziali esistenti di superficie inferiore a 1000 metri quadri, ancora, secondo il metodo semplificato riportato nell'allegato 2 alle linee guida


FASE DI AVVIO ď Ž Nella fase di avvio, l'indice di prestazione 22

considera solamente la climatizzazione invernale e la preparazione dell'acqua calda sanitaria, mentre per la climatizzazione estiva si fa riferimento ad una valutazione qualitativa dell'involucro. Successivamente, si terrĂ conto anche dell'indice di prestazione energetica per l'illuminazione degli ambienti. ď Ž Soggetti abilitati alla certificazione Per quanto concerne i soggetti abilitati alla certificazione energetica, in attesa dell'apposito regolamento, trova applicazione, in via transitoria, l'allegato III al d.lgs 115/2008.


TIPI DI INTERVENTO

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EDIFICIO DI NUOVA COSTRUZIONE

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EDIFICIO DI NUOVA COSTRUZIONE

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EDIFICIO DI NUOVA COSTRUZIONE

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EDIFICIO DI NUOVA COSTRUZIONE

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EDIFICIO DI NUOVA COSTRUZIONE

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EDIFICIO DI NUOVA COSTRUZIONE

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EDIFICIO DI NUOVA COSTRUZIONE


EDIFICIO DI NUOVA COSTRUZIONE

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LINEE GUIDA CERTIFICAZIONE ENERGETICA:AQE

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LINEE GUIDA CERTIFICAZIONE ENERGETICA:AQE

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LINEE GUIDA CERTIFICAZIONE ENERGETICA:ACE

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LINEE GUIDA CERTIFICAZIONE ENERGETICA:ACE

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CASO DI STUDIO

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APPARTAMENTO AL PIANO PRIMO IN VILLETTA TRIFAMILIARE Calcolo Fabbisogno Energetico Globale ACS+ Riscaldamento


Importante

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Data della richiesta del permesso a costruire: Maggio 2006


Caso Pratico Appartamento al primo piano in Villa Trifamiliare

 Trasmittanza parete

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  

 

esterna verificata Trasmittanza verso vicini non rispettata Ponte Termico non Corretto Radiatori a Bassa Temperatura; Tubazioni isolate ed interne all’isolamento; Valvole Termostatiche; Caldaia ad alto rendimento; 38


PARETE ESTERNA

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PARETE SOTTOFINESTRA

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PARETE FITTIZIA PILASTRO

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Verifica Correzione ponte Termico

42 Trasmittanza corrente, a ponte termico corretto, media

 UParete Fittizia< 1.15 Ucorrente

IL PONTE TERMICO E’ CORRETTO

 U UParete Fittizia > 1.15 Ucorrente occorre confrontare con il limite la trasmittanza MEDIA della “parete”

U% 

UFittizia  UCorrente 0,752  0,364   106% UCorrente 0,364


CORREZIONE PONTI TERMICI influenza delle aree Pilastri 0,30 x 0,30 43

1,1

H= 2,7 m 2,1

6

Um 

A Corrente  UCorrente  AFittizia  UFittizia 1,10  2,7  0,364  0,3  2,7  0,762   0,57 A Corrente 1,10  2,7


I PONTI TERMICI SECONDO IL 311  il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture

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opache verticali, a ponte termico corretto, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, deve essere inferiore o uguale a quello riportato nella tabella 2 al punto 2 dell’allegato C al presente decreto in funzione della fascia climatica di riferimento. Qualora il ponte termico non dovesse risultare corretto o qualora la progettazione dell’involucro edilizio non preveda la correzione dei ponti termici, i valori limite della trasmittanza termica riportati nella tabella 2 al punto 2 dell’allegato C al presente decreto devono essere rispettati dalla trasmittanza termica media (parete corrente più ponte termico).  Nel caso di pareti opache verticali esterne in cui fossero previste aree limitate oggetto di riduzione di spessore (sottofinestre e altri componenti) devono essere rispettati i limiti previsti nella tabella 2 al punto 2 dell’allegato C al presente decreto con riferimento alla superficie totale di calcolo.


SOLAIO INTERPIANO

Maggiore di 0,8 W/m2K 45


SISTEMA EDIFICIO IMPIANTO

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FABBISOGNO ENERGETICO EPi

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42,11 kWh/m2a AL 2010


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CLASSI ENERGETICHE SECONDO LE LINEE GUIDA COMMENTO AL FABBISOGNO PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

CLASSE C Per P ERCHE’ 38,52 kWh/m2a è COMPRESO TRA 42,11 E (42,11 x 0,75)=31,58 kWh/m2a


COMMENTO AL FABBISOGNO DI ACS

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CLASSE E ATTESO PERCHE’ NON E’ INSTALLATO IL SISTEMA DI PRODUZIONE DI ACS DA SOLARE TERMICO


COMMENTO AL FABBISOGNO GLOBALE

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CLASSE Cgl PERCHE IL LIMITE SUPERIORE DELLA CLASSE E’ 60,11 kWh/m2a ed il valore ottenuto è 59,91 kWh/m2a


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CONCLUSIONI


DOMANDE A CUI DARE UNA RISPOSTA

 Rimangono sicuramente da chiarire una 52

serie di aspetti:  gli uffici regionali preposti alla ricezione degli ACE  la definizione del fabbisogno per il raffrescamento e per l'illuminazione (quest'ultima, però, riguarda gli immobili non residenziali, gli alloggi propriamente detti)  Elevati costi di Consulenza Energetica  Non sarebbe meglio che i soggetti certificatori siano estranei alla proprietà?


Grazie per l’attenzione !!

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f.massa@unicas.it

SIAMO QUASI ALLA FINE DELL’OPERA DI ATTUAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA… MA IL BENESSERE DELL’UOMO NON DIPENDE SOLO DALLE CONDIZIONI TERMICHE E DI UMIDITA’???

Dal mese di marzo 2008, il gruppo di lavoro 5 “Classificazione acustica degli edifici” operante nella sottocommissione “Acustica in edilizia”, organo misto tra le commissioni UNI “Acustica e Vibrazioni” e “Prodotti, processi e sistemi per l’organismo edilizio”, sta elaborando un progetto congiunto con titolo “Acustica - Classificazione acustica degli edifici” 53


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