Eugenio Zolfo
APE Attestato di Prestazione Energetica
A+
A B C D E F G
La certificazione energetica degli edifici AGGIORNATO A OTTOBRE 2013
edizioni zoe
Eugenio Zolfo edizionizoe@gmail.com Ottobre 2013
Fonti: Ance - Enea - Rizzo - Ninarello - Normativa Legislativa Normattiva - Ordine Ingegneri - Consiglio Naz. Notariato
Eugenio Zolfo
La certificazione energetica degli edifici AGGIORNATA
A OTTOBRE
2013
Il significato delle Classi Energetiche
(1)
A
A+
Edificio caratterizzati da isolamento termico eccellente, dotato delle migliori tecnologie per la produzione di calore per la climatizzazione invernale e la produ-zione di acqua calda sanitaria. Possibile presenza di fonti rinnovabili
Edificio a consumo di energia zero o quasi zero, molto probabilmente provvisti anche di impianti a fonti energetiche rinnovabili
C
B
Edificio caratterizzati da discreto isolamento termico dell’involucro e soddisfacente tecnologia impiantistica. Rispondono delle vigenti normative in materia edilizia per quanto riguarda il consumo energetico.
Edificio caratterizzati da isolamento termico ottimale e dotato di ottime tecnolo-gie per il riscaldamento invernale e la pro-duzione di acqua calda sanitaria. Fonti rinnovabili non escluse LIMITE DI LEGGE
D Edifici esistenti presumibilmente risanati sia nell’involucro che nell’impiantistica
F Edifici esistenti solo parzialmente isolati, la cui impiantistica ha conosciuto la sostituzione di pochi elementi e le cui prestazioni energetiche sono carenti. Possibilità di interventi di risanamento
<
LIMITE CLASSE D
(2)
E Edifici esistenti con isolamento termico ottimizzato e impiantistica parzialmente risanata (es. Nuovi impianti di produzione acqua calda). Probabile possibilità di ulteriore risanamento
G Edifici esistenti non risanati o soggetti a piccole ristrutturazioni, con isolamento assente o quasi assente e impianti carenti, caratterizzati da un grosso potenziale in termini di interventi di efficientamento
(1) La descrizione delle classi ha solo carattere sintetico e immediato. Esula da normativa (2) Solo per gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazioni importanti. L’indice
1 Gli obiettivi della certificazione Certificare un edificio dal punto di vista energetico significa dotarlo di un «punteggio» sulla sua maggiore o minore capacità di sfruttare le risorse energetiche, in primo luogo rispetto alle necessità di riscaldamento e raffrescamento. Il punteggio ottenuto dall'edificio, o dalla singola unità immobiliare, viene espresso in La Normativa «classi», con un meccanismo per molti versi Direttive Unione Europea analogo a quello utilizzato per gli elettro2002/91/CE - 2006/32/CE 2009/28/CE - 2010/31/UE domestici. Esperienza passata ci insegna che Legislazione Italiana quando la certificazione energetica è stata D. Lgs. 19/08/2005 n. 192 applicata ad alcuni settori industriali come gli G.U. 23/09/2005 n. 222 - in vigore dal 08/10/2005 aggiornato con norme in vigore al 24/10/2013 elettrodomestici, i climatizzatori o le automobili, i D. Lgs. 29/12/2006 n. 311 risultati in termini di risparmio energetico sono G.U. 01/02/2007 n. 26 - in vigore dal 02/02/2007 D. Lgs. 30/05/2008 n. 115 stati importanti. G.U. 03/07/2008 n. 154 - in vigore dal 04/07/2008 Diversamente dalle apparecchiature Legge n. 133/2008 G.U. 21/08/2008 n. 195 - in vigore dal 22/08/2008 elettriche (che appunto vengono distinte D.M. 26/6/2009 – MISE rispetto al puro consumo di energia elettrica), è G.U. 10/07/2009 n. 158 – in vigore dal 25/07/2009 D. Lgs. 03/03/2011 n. 28 tutt'altro che semplice decidere secondo quali G.U. 28/03/2011 n. 71 - in vigore dal 29/03/2011 D.M. 04/08/ 2011 - MISE parametri un edificio - o una parte di esso G.U. n. 218 del 19/09/2011 vadano giudicati e questo perché le variabili D.M. 22/11/2012 - MISE G.U. n. 290 del 13/12/2012 che entrano in gioco sono numerosissime. D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 La certificazione energetica si applica: G.U. n.149 del 27/06/2013 - in vigore dal 27/06/2013 DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63 “agli edifici delle categorie definite in base alla G.U. n. 130 del 05/06/2013 – in vigore dal 06/06/2013 destinazione d'uso … indipendentemente dalla LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 G.U. n. 181 del 3 agosto 2013 - in vigore dal 04/08/2013 presenza di impianti tecnologici esplicitamente o evidentemente destinati a uno dei servizi energetici di cui è previsto il calcolo delle prestazioni”. La Comunità Europea con la Direttiva 2002/91/CE e il successivo aggiornamento 2010/31/UE ha imposto a tutti gli Stati membri regole sul rendimento energetico dell'edilizia e sulla certificazione energetica. L'Italia ha recepito la direttiva europea con il D. Lgs. 192/2005 e dalle Linee Guida DM 26 giugno 2009. Oggi, con il DL n. 63/2013 convertito nella Legge n. 90/2013 sono state apportate numerose modifiche in tema di certificazione energetica (ora Attestato di Prestazione Energetica, di seguito APE). La certificazione è un obbligo nazionale ma la sua normazione ultima è affidata alle Regioni, i cittadini e gli operatori sono tenuti a seguire le regole regionali, se esse esistono. In caso contrario si applicano direttamente le Linee guida nazionali. Tutte le Regioni sono tenute a rispettare, nella propria normativa, i principi di fondo stabiliti dalla legge nazionale.
2 Cosa deve certificare l'attestato di certificazione energetica? * A norma dell'art. 2 com. 1 lett. d) D. Lgs. 192/2005: «l'attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell'edificio è il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio».
A+ A B C D E F G
Per l'art. 6 com. 6 D. Lgs. 192/2005: «l'attestato di certificazione energetica comprende i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell'edificio. L'attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione». In pratica l'A.C.E (oggi, A.P.E)* deve attestare la «prestazione energetica» e la “ efficienza energetica" degli edifici».
Ma cosa si intende per prestazione energetica e per efficienza energetica ? L'art. 2 com. 1 lett. c) D. Lgs. 192/2005 stabilisce che ai fini della normativa dallo stesso introdotta si definisce: «prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di un edificio … la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione» .
* «Attestato di Prestazione Energetica “A.P.E.”»
3 Attestato di Prestazione Energetica A.P.E. 1. Obblighi L'Attestato di Prestazione Energetica è obbligatorio nei seguenti casi: a) nuova costruzione e immobili sottoposti a ristrutturazioni importanti. L'APE deve essere prodotto a cura del costruttore sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente e deve essere allegato alla documentazione per l'agibilità; b) compravendita. L'APE deve essere prodotto a cura del proprietario/venditore; il Consiglio Nazionale del Notariato, nella sua "L'attestato di prestazione nota del 07.08.2013, ha chiarito, che devono energetica deve essere ritenersi ricomprese, nell'obbligo di alleallegato gazione dell'APE, tutte le fattispecie contrattuali di trasferimento a titolo oneroso al contratto di vendita, (es. Permuta); agli atti di trasferimento di c) atto di trasferimento a titolo gratuito immobili a titolo gratuito (successione, donazione). L'APE è prodotto a o ai nuovi contratti cura del proprietario dell'immobile; di locazione, d) contratto di locazione (o sub-locazione). L'APE è prodotto a cura del propriepena la nullità tario/locatore. L'obbligo sussiste solo se si è in degli stessi contratti" presenza di una nuova locazione e non di un rinnovo, proroga o reiterazione di un precedente rapporto di locazione. Resta esonerato, quindi, dall'obbligo il proprietario che rinnova un contratto di locazione stipulato prima del 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del DL 63/2013); e) contratto di leasing; f) affitto di azienda. Il Consiglio Nazionale del Notariato con propri studi ritiene applicabile in via estensiva la disciplina dettata per la locazione ai seguenti contratti: leasing (avente ad oggetto un edificio comportante consumo energetico), affitto di azienda (qualora il relativo contratto comprenda anche l'affitto di edifici comportanti consumo energetico). Nei casi di vendita, locazione ecc. il proprietario deve rendere disponibile l'APE al promissario acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative se ciò avviene anche tramite un agente immobiliare e consegnarlo alla fine delle medesime (es. Rogito, contratto fi locazione). In caso di vendita o locazione prima della sua costruzione/ultimazione il venditore (ma dovrebbe intendersi anche il costruttore) o locatore fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produrrà l'APE entro 15 giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità (allegato anche alla richiesta del certificato di agibilità).
4 Nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione dovrà inoltre essere inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dia atto di aver ricevuto le informazioni e l'attestazione della prestazione energetica dell'edificio (APE). 2. Quando non occorre (Art. 3 D.lgs. 192/2005 come modificato dal DL n. 63/2013)
L'APE non deve essere prodotto per: 1) edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzano reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; 2) edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione; 3) fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati (eccetto le porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione energetica); 4) edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi (eccetto le porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione energetica); 5) edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.
L'APE ha una validità temporale massima di 10 anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornata ad ogni intervento di ristrutturazione e riqualificazione che interessa l'edificio certificato
3. Validità dell'APE L'APE ha una validità temporale massima di 10 anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornata ad ogni intervento di ristrutturazione e riqualificazione che interessa l'edificio certificato. La durata decennale è condizionata al rispetto delle prescrizioni di controllo della prestazione energetica degli impianti di cui al decreto del 16 aprile 2013. Se tali controlli non vengono effettuati, l'APE perde efficacia al 31 dicembre dell'anno in cui tali controlli dovevano essere svolti.
5 4. Validità del vecchio Attestato di Certificazione Energetica ( ACE ) Il nuovo comma 10 dell'articolo 6 del D.lgs. 192/2005 fa salvi gli ACE (attestati di certificazione energetica) già rilasciati fino al giorno precedente all'entrata in vigore del DL n. 63/2013 (cioè fino al 5 giugno 201 3) “purché conformi alla Direttiva 2002/91 /CE” ed in corso di validità. ... Art. 6 10. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validita', rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.
5. Sanzioni Per le ipotesi di violazione della normativa in materia di dotazione e consegna dell'APE il nuovo articolo 15 del D. Lgs. 192/2005 prevede un differente ed articolato sistema sanzionatorio (di tipo amministrativo/pecuniario) a carico del soggetto di volta in volta obbligato:
Le sanzioni si applicano anche agli AGENTI IMMOBILIARI
professionista abilitato che non rispetta i criteri di redazione (da 700 a 4.200 euro); costruttore o proprietario che non rispetta l'obbligo a seguito di interventi di nuova costruzione o ristrutturazione importante (da 3.000 a 18.000 euro); proprietario che non rispetta l'obbligo nel caso di vendita (da 3.000 a 18.000 euro); proprietario che non rispetta l'obbligo nel caso di nuovo contratto di locazione (da 300 a 1.800 euro); offerta di vendita/locazione senza indicazione dei parametri energetici (si applica anche agli agenti immobiliari) da 500 a 3.000 euro). Non sono previste sanzioni amministrative in caso di violazione dell'obbligo di APE per gli atti di trasferimento a titolo gratuito. Inoltre, per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione in legge del decreto legge n. 63 dalla mancata allegazione dell'APE deriva la nullità del contratto. Secondo la Nota del CNN (07.08.2013) si tratta di nullità assoluta che può come tale essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. L'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione.
6 Redigere l’ attestato di prestazione energetica Obbligo Alcuni edifici devono essere dotati dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) a dal negozio giuridico (o atto negoziale), in particolare: a) tutti i nuovi edifici, ovvero edifici con permesso a costruire (data richiesta) o denuncia inizio attività successive all'8 Ottobre 2005; 2
b) gli edifici radicalmente ristrutturati con superficie utile superiore a 1000 m ; c) gli edifici “agevolati”: ossia gli edifici sui quali siano stati eseguiti, successivamente al 1 gennaio 2007, interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche per i quali si intenda accedere agli incentivi e alle agevolazioni di qualsiasi natura (ad es. detrazione fiscale del 55%); d) gli edifici pubblici o detenuti da soggetti pubblici per i quali dopo il 1 luglio 2007 siano stati rinnovati o stipulati nuovi contratti relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione.
negozi B residenza D
teatri
a lb e r g h i
E
IN OCCASIONE DEL TRASFERIMENTO Devono invece essere dotati dell'attestato di prestazione energetica in occasione di un trasferimento a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito (vendita, donazione, successione, ecc.) gli CINEMA edifici esistenti (costruiti anteriormente all'8 ottobre 2005) ossia tutti gli edifici che comportino un consumo energetico e che non siano riconducibili a quelli di cui al precedente paragrafo. Il venditore ha l'obbligo di consegnare all'acquirente l' APE o comunque di mettere a disposizione affinché quest'ultimo possa conoscere la classe energetica dell'immobile da trasferire e quindi la sua prestazione energetica. Tale documento APE deve essere allegato al contratto sia esso di trasferimento o di locazione. Abitazioni È stato precisato che restano esclusi dall'obbligo di dotazione della certificazione energetica i box, le cantine, le autorimesse, i parcheggi multipiano, i depositi, i ruderi, gli edifici alla stato di scheletro strutturale o rustico. Le ammende per chi non fornisce o mette a disposizione l'ACE, al momento della consegna dell'immobile venduto, variano da 5.000 a 30.000 euro. Infine, il 29 marzo 2011 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”. Per quanto riguarda la parte del decreto relativa alla Certificazione Energetica viene specificato: 1) Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno
Collegi
case vacanze
A+ uffici
G
7 atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certifica zione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di Attestato di Certificazione Energetica, oggi, APE. 2)
Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica.
Dal 5 agosto 2013 in base alla legge 3 agosto 2013, n.90, l'attestato di prestazione energetica APE (così viene rinominato l'attestato di certificazione energetica) è obbligatorio anche per i trasferimenti di immobili a titolo gratuito (ad esempio successioni, donazioni, ecc.).
TABELLA RIASSUNTIVA 8 Ottobre 2005
tutti i nuovi edifici, ovvero edifici con permesso a costruire (data richiesta) o denuncia inizio gli edifici radicalmente ristrutturati con 2 superficie utile superiore a 1000 m
1 gennaio 2007
gli edifici “agevolati”: ossia gli edifici sui quali siano stati eseguiti, successiva mente a tale data, interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche per i quali si intenda acce dere agli incentivi e alle agevolazioni di qualsiasi natura (ad es. Detrazione fiscale del 55%)
5 agosto 2013
in occasione di un trasferimento a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito (vendita, donazione, successione, ecc.) gli edifici esistenti (costruiti anteriormente all'8 ottobre 2005) ossia tutti gli edifici che comportino un consumo energetico
8 EDIFICI - applicazione dell'APE La prestazione energetica si applica a tutte le categorie di edifici di cui all'art. 3, del D.P.R. 26 agosto 1993, n.412:
E.1 E.1(1)
Abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali
E.1(2)
Abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali
Edifici adibiti a residenza e assimilabili: abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;
E.1(3) E.2
E.3
E.4 E.4 (1) E.4 (2) E.4 (3) E.5 E.6 E.6 (1 ) E.6 (2) E.6 (3) E.7 E.8
case per vacanze, fine settimana e simili; Edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari; Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico; Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici; Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili: quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi; quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto; quali bar, ristoranti, sale da ballo; Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni; Edifici adibiti ad attività sportive: piscine, saune e assimilabili; palestre e assimilabili; servizi di supporto alle attività sportive; Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.
Tra le categorie predette non rientrano box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell'isolamento termico.
9 Sono inoltre esclusi: i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 mq; i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del D. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n.137) e quelli individuati come tali negli strumenti urbanistici, se il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici. edifici o porzioni di edificio in corso di costruzione o non ancora ultimati. Ai fini dell'applicazione della normativa sulla certificazione energetica degli edifici (oggi, APE), la definizione di edificio è direttamente contenuta nel decreto 192/2005, all'art. 2, ove «edificio» viene definito il complesso delle strutture esterne delimitanti uno spazio volumetrico definito, unitamente alle strutture interne che ripartiscono tale volume e i relativi impianti e dispositivi tecnologici. In particolare, il riferimento a questi ultimi ed il riferimento letterale, contenuto nell'art. 6 com. 1, al momento del sorgere dell'obbligo di dotazione dell'attestato di certificazione energetica, coincidente con la fine dei lavori di costruzione, escludono che possa parlarsi di «edificio» qualora lo stesso non sia stato ancora terminato.
Dal 28 dicembre 2012 completato l’elenco degli edifici esclusi dall’obbligo dell’APE
Con la pubblicazione del D.M. 22 novembre 2012 è stata completata più in dettaglio l’elenco degli edifici esclusi dall'obbligo di prestazione energetica, ovvero quegli edifici per cui risulta tecnicamente non possibile o non significativo procedere alla prestazione energetica. In particolare vengono esclusi, a meno delle porzioni eventualmente adibite a uffici e assimilabili (purché scorporabili agli effetti dell'isolamento termico): box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e altri edifici a questi equiparabili in cui non è necessario garantire un confort abitativo;
10
i “ruderi”, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell'edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprietà; gli immobili venduti nello stato di “scheletro strutturale”, cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell'involucro edilizio, o “al rustico”, cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici (ma deve essere resa una esplicita dichiarazione di tale stato dell'edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprietà).
11 Corrispondenza tra categorie catastali degli edifici e classificazione generale degli stessi per categorie Categoria
Descrizione categoria catastale degli edifici
Classificazione DPR 412/93
A/1 A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7 A/8 A/9 A/1 0 A/1 1 B/1
Abitazione di tipo signorile Abitazione di tipo civile Abitazione di tipo economico Abitazione di tipo popolare Abitazione di tipo ultrapopolare Abitazione di tipo rurale Abitazione in villini Abitazione in ville Castelli, palazzi di pregio artistico o storico Uffici e/o studi privati Abitazioni o alloggi tipici dei luoghi (es. rifugi, baite, trulli, ecc.) Collegi, conv itti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, Seminari, caserme, conventi Case di cura e ospedali Riformatori e prigioni Uffici pubblici Scuole e/o laboratori scientifici Pinacoteche, biblioteche, musei, gallerie d'arte, accademie che non hanno sede nella categ.A/9 Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto Magazzini sotterranei per depositi di derrate Negozi e botteghe Magazzini e locali di deposito Laboratori e locali di deposito Fabbricati per arti e mestieri Stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse Opifici Alberghi e pensioni
E.1 (1) o E.1 (2) E.1 (1) o E.1 (2) E.1 (1) o E.1 (2) E.1 (1) o E.1 (2) E.1 (1) o E.1 (2) E.1 (1) o E.1 (2) E.1 (1) o E.1 (2) E.1 (1) o E.1 (2) E.1 (1) o E.1 (2) E.2 E.1 (1) o E.1 (2)
B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7 B/8 C/1 C/2 C/3 C/4 C/6 D/1 D/2
E.1 (1) E.3 E.1 (1) E.2 E.7 E.4 (2) E.4 (2) E.8 E.5 o E.4 (3) NO Prest.ne Ener.
E.8 E.8 NO Prest.ne Ener.
E.8 E.1 (3)
12
Corrispondenza tra categorie catastali degli edifici e classificazione generale degli stessi per categorie
Categoria
Descrizione categoria catastale degli edifici
Teatri, cinema, sale per concerti / spettacoli e simili Case di cura ed ospedali Istituti di credito, cambio ed assicurazione Fabbricati e locali per attivitĂ sportive Fabbricati costruiti o comunque adattati per le speciali esigenze legate ad una attivitĂ industriale e non suscettibili di diversa utilizzazione se non con radicali trasformazioni D/8 Fabbricati costruiti o comunque adattati per speciali esigenze di una attivitĂ commerciale e non suscettibili di diversa utilizzazione se non con radicali trasformazioni D/10 Residence D/11 Scuole e/o laboratori scientifici privati D/3 D/4 D/5 D/6 D/7
.
Classificazione DPR 412/93
E.4 (1) E.3 E.2 E.6(1) E.6(2) E.6(3) E.8
E.5 E.1 (3) E.7
13 Atti negoziali - I rischi per il titolare dei diritti L'Attestato di Prestazione Energetica A.P.E. (ex ACE) valuta il consumo di un edificio o di una singola unità immobiliare. Questa informazione deve essere garantita dal venditore (o locatore), secondo i termini di legge, al compratore (o affittuario). Deve, inoltre, essere una informazione veritiera. Nel caso in cui, infatti, i consumi reali fossero sensibilmente diversi, il compratore o l'affittuario hanno la possibilità di rivalere il proprio legittimo diritto richiedendo un risarcimento. In quest'ottica, l'affidamento dell'incarico per la L’Attestatato di redazione del certificato energetico deve convergere sulla scelta di tecnici certificatori altamente preparati Prestazione con adeguate capacità professionali in materia e Energetica qualità degli strumenti messi in campo al fine di garantire l'elaborazione quanto più precisa possibile. deve contenere Non bisogna trascurare il fatto che attraverso l'APE, il informazioni venditore o il locatore di un immobile assume degli obblighi nei confronti del compratore od dell'affittuario. veritiere Una volta che questi, resosi conto di eventuali anomalie, decidesse di adire le vie legali, per le informazioni non veritiere contenute nell’APE, sarebbe anche facilitato ad intraprendere un giudizio a seguito dei nuovi strumenti giudiziari quali l’arbitrato o la conciliazione. Nel caso tipico, ad esempio, di trasferimento a titolo oneroso di immobile esistente (ma lo stesso potrebbe dirsi per un immobile nuovo, dove con i documenti di progetto disponibili e con le leggi vigenti in materia di contenimento energetico dei consumi in edilizia si rafforzano le possibilità), il venditore si rende garante che esso sia immune da vizi che lo rendano inidoneo all'uso a cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (art. 1490 C.C.). Inoltre spesso in un contratto di vendita di edifici esistenti è contenuta la clausola - detta di stile - in cui si afferma che la vendita è effettuata nello stato di diritto e di fatto dell'immobile, non essendo disponibile la documentazione di progetto e realizzazione che possa descrivere gli aspetti tecnici della costruzione edile e degli impianti. Poiché l'Attestato di Prestazione Energetica, il quale riporta l'indice di consumo di energia dell'immobile secondo le metodologie delle norme tecniche, è la documentazione quantitativa di uno stato di fatto, l'obbligo di consegna del certificato energetico corrisponde al fornire garanzia che i consumi dell'immobile siano quelli riportati nel certificato. Se il compratore dovesse rilevare che i consumi energetici dell'immobile acquistato siano superiori a quelli che prevedeva, tuttavia, egli non può chiamare in causa il venditore facendo riferimento all'indice di consumo indicato nell'APE poiché questo è stato calcolato tenendo conto di temperature esterne medie mensili degli ultimi anni e di un utilizzo standard degli impianti (temperatura interna media, periodo di riscaldamento, ricambi di aria, ecc.).
14 L'APE però, rimane un metro di paragone assolutamente adeguato per capire se vi siano delle anomale discordanze tra i consumi in esso previsti e quelli realmente avvenuti. In questo caso infatti, il compratore può commissionare una perizia che verifichi la correttezza dell'APE fornito dal venditore e che, nel caso vi siano sensibili differenze, il maggior consumo sia dovuto più a queste differenze che al diverso utilizzo degli impianti rispetto ad un utilizzo standard. Se questa ipotesi viene a verificarsi il compratore, rispettando le tempistiche di legge, può richiedere al venditore una riduzione di prezzo oppure, se la differenza di consumo è particolarmente rilevante, la risoluzione del contratto (art. 1490 C.C.). Dal canto suo il venditore può tentare di rivalersi sul certificatore, ma questi non sarà responsabile se dimostra di aver eseguito l'incarico con perizia e diligenza, ovvero se ha acquisito i dati con adeguati sopralluoghi e rilievi, richiedendo ed ottenendo la necessaria documentazione edile ed impiantistica dal venditore stesso, o se ha utilizzato, con conoscenza ed esperienza, un prodotto software certificato, come richiesto dalla normativa, dal Comitato Termotecnico Italiano.
15 Attestato di Prestazione Energetica Raccomandazioni o Interventi Migliorativi Secondo la direttiva europea 2002/91/CE “l’ attestato di prestazione energetica degli edifici comprende dati di riferimento, quali i valori vigenti a norma di legge e i valori riferimento, che consentano ai consumatori di valutare e raffrontare il rendimento energetico dell’edificio. L’attestato è corredato di raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico in termini di costi-benefici”. Lo stesso D. Lgs. 192/2005, di recepimento della suddetta direttiva, prescrive che “L’attestato è corredato di raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico in termini di costi-benefici.” Tali disposizioni legislative prescrivono, dunque, l’obbligatorietà di inserire raccomandazioni, o interventi migliorativi, all’interno degli attestati di prestazione energetica. Non solo, ogni intervento deve essere studiato a partire da un’analisi di fattibilità che ne indichi la prestazione raggiungibile e il tempo di ritorno in termini economici. E’ quindi fondamentale calcolare il risparmio energetico conseguibile, il risparmio annuo in termini di costo non sostenuto di combustibile o energia elettrica e quindi un valore attuale netto positivo al massimo in 10 anni. Ma quali sono gli interventi che generalmente possono essere consigliati? In ordine sparso, visto che da edificio ad edificio bisogna valutare opportunamente l’azione più ragionevole, si possono così valutare i seguenti interventi: ➢ ➢ ➢ ➢ ➢
➢ ➢ ➢ ➢ ➢
coibentazione delle pareti esterne (a cappotto o interna); coibentazione dei pavimenti e dei soffitti; sostituzione degli infissi; sostituzione o installazione (dell’impianto, in caso mancante) di caldaia a gas; installazione di impianti solari termici per la produzione di energia termica per acqua calda sanitaria o di integrazione al fabbisogno di energia per il Riscaldamento (o raffrescamento combinati a macchine ad assorbimento); installazione di valvole termostatiche; miglioramento del sistema di regolazione; installazione di impianti a pannelli radianti combinati a pompe di calore o a impianti solari termici; pompe di calore ad alta efficienza; installazione di caldaie a biomassa.
La lista di interventi proposti non è ovviamente esaustiva e per ogni immobile l’intervento deve essere valutato in base alle condizioni geometriche, termofisiche, climatiche, igrometriche, di esposizione, ecc.
16
Come si effettua una certificazione energetica? La procedura per effettuare una certificazione energetica prevede alcuni passaggi obbligatori che ogni tecnico dovrebbe compiere. Di seguito si descrive la procedura avvalendosi del metodo di calcolo da rilievo sull’edificio o standard e quindi valida per edifici esistenti. Prima di richiedere la prestazione il committente dovrebbe munirsi, su richiesta dello stesso tecnico, di alcuni documenti necessari alla compilazione dell’attestato: 1) Visura catastale dell’edificio o, in alternativa, tutti i dati catastali che lo caratterizzano; 2) Estremi del proprietario dell’immobile, che potrebbero non coincidere con gli estremi del committente stesso; 3) Planimetria, meglio se catastale, dell’edificio; 4) Libretto d’impianto (riscaldamento autonomo) o di centrale (riscaldamento centralizzato), nel caso l’edificio fosse provvisto di impianto di riscaldamento con caldaia a gas. Consegnati tali documenti, il tecnico, la cui commissione di redazione dell’attestato lo rende soggetto certificatore, è tenuto ad effettuare un sopralluogo da cui dovrà evincere i seguenti dati caratteristici della prestazione energetica dell’edificio: a) Stratigrafia e spessore delle pareti esterne ed interne, del solaio e della pavimentazione dell’edificio; b) Dati geometrici e caratteristiche costruttive degli infissi, distinguendo sia i dati relativi al telaio che quelli relativi alle superfici vetrate; c) Dati geometrici e termofisici caratteristici delle porte interne ed esterne; d) Dati caratterizzanti gli impianti di riscaldamento e di raffrescamento, qualora presenti, con particolare attenzione al sistema di produzione del calore o del raffrescamento, sistema di distribuzione, sistema di regolazione e sistema di emissione dell’impianto; e) Verifica dei dati geometrici riportati in planimetria o ricostruzione della planimetria, qualora quest’ultima non fosse stata resa disponibile, con particolare attenzione ai vani adiacenti alle pareti perimetrali esterne, ai vani confinanti superiormente ed inferiormente all’edificio, ad aggetti, ostacoli ombreggianti, edifici nelle adiacenze, orientamento e ponti termici rilevabili. Una volta raccolti tutti i dati, sia forniti dal committente, sia raccolti durante il sopralluogo, il soggetto certificatore, attraverso uno dei software certificati dal Comitato Termotecnico Italiano, potrà svolgere con la massima attenzioni i calcoli necessari per la determinazione degli indici di prestazione energetica relativi a riscaldamento e alla produzione di acqua calda sanitaria, la cui somma determina l’indice di prestazione energetica globale, la classe energetica, e il fabbisogno di
17 Energia primaria per il raffrescamento dell’edificio relativa alla sola prestazione dell’involucro che determina la sua qualità da raffrescamento. In ultima battuta, ma con maggiore attenzione e scrupolosità, dovrà dedicarsi all’individuazione di quegli interventi migliorativi, individuando quantomeno un intervento sull’involucro ed uno sull’impianto, con il risultato di determinare una prestazione energetica raggiungibile. Tale studio dovrà tenere conto non solo degli indici di prestazione, ma anche del tempo di ritorno caratteristico di ogni singolo intervento e della totalità degli interventi consigliati.
* La valutazione della qualità prestazionale dell’involucro volta a contenere il fabbisogno per la climatizzazione estiva è facoltativa nel caso di singole unità immobiliari ad uso residenziale di superficie utile inferiore o uguale a 200 m che utilizzino il metodo di calcolo semplificato di cui al punto 3 del paragrafo 5.2 dell’Allegato A al D.M. 26 giugno 2009, “Linee Guida Nazionali sulla Certificazione Energetica degli Edifici”.
18
Riconoscere un ACE o APE non a norma Di seguito si elencano i più comuni errori e inadempimenti normativi riscontrabili in un attestato di certificazione energetica. - Per gli edifici nuovi non può essere utilizzato il software Docet, che usa un metodo di calcolo Per le nuove costruzioni semplificato e il cui unico utilizzo è destinato agli o edifici con edifici residenziali esistenti con superficie inferiore ai 2 le a tot ne turazio ristrut 3000 m ; - Nel caso di nuove costruzioni o di riqualificazioni la classe energetica energetiche (che comprendano una ristrutturazione non potrà essere totale dell’edificio) la classe energetica non può inferiore alla C essere inferiore alla C. Qualora ci fosse nell’eventualità, ad esempio, di acquistare un edificio nuovo in classe D o peggiore (E, F e G) è bene fare presente al costruttore il non rispetto di una normativa vigente che potrebbe, in caso di controversie, portare a far rivalere l’acquirente sul venditore. Inoltre, il Comune di competenza, rispetto a tale situazione, sarebbe impossibilitato a rilasciare il certificato di agibilità. - Il soggetto certificatore deve essere un soggetto terzo, questo significa che non può avere conflitto di interesse con il proprietario, con il progettista o il direttore dei lavori (quindi non può essere egli stesso uno tra questi) e con i produttori dei materiali o componenti incorporati nell’edificio. Questa indipendenza deve essere espressamente dichiarata nell’attestato ai sensi degli artt. 359 e 481 C.P.; - Al fine di offrire un servizio quanto più utile e completo possibile, ma soprattutto per promuovere l’efficientamento energetico, la legge impone obbligatoriamente di indicare degli interventi migliorativi necessari per migliorare la prestazione energetica dell’edificio. Se nessuna raccomandazione è indicata o analogamente non è indicato l’indice di prestazione energetica raggiungibile a valle dell’intervento raccomandato o puranche il tempo di ritorno stimato per l’investimento, l’attestato non è conforme alle prescrizioni normative, contravvenendo ai principi ispiratori della legge; La validità del certificato è di 10 anni, ma solo se, in presenza di edifici con impianti di riscaldamento a gas, vi sia allegato in originale o in copia il libretto di impianto o di centrale regolarmente compilato con gli interventi di manutenzione e le verifiche di rendimento. Nel caso di mancato rispetto di tali disposizioni, l’attestato decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata;
19 Nel caso di mancata allegazione del libretto (laddove il libretto sia “Ingiustificatamente” irreperibile) è ragionevole supporre che la prima scadenza nonrispettata sia nell’anno in corso, per tale motivo la validità decadrà al 31 dicembre dell’anno successivo. E’ opportuno indicare la o le date dei sopralluoghi, in caso contrario si palesa la possibilità di aver proceduto alla certificazione senza la dovuta perizia. L’attestato di prestazione energetica è rilasciato dal tecnico abilitato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Il tecnico, inoltre, deve allegare un documento d’identità.
20
Il Soggetto Certificatore e il Metodo di Calcolo La Certificazione Energetica può essere redatta da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti e sono dunque liberi professionisti iscritti ai propri albi di categoria. E’ tuttavia importante sottolineare che, al fine di assicurare imparzialità di giudizio, nel caso di nuovi edifici, essi devono dichiarare sotto la propria responsabilità l’assenza di conflitto di interessi con il progettista, il direttore dei lavori, il costruttore dell’immobile e i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati. Anche nel caso di edifici esistenti, se sottoposti a ristrutturazione, vi deve essere assenza di conflitto di interessi con il processo di progettazione, mentre in qualsiasi caso deve essere assicurata l’assenza del conflitto nei confronti dei produttori dei materiali e dei componenti incorporati nell’edificio. E’ quindi ovvio che il certificatore energetico, dichiarando la propria imparzialità, assume il ruolo di valutatore dell’operato progettuale e costruttivo. Affinché però, questo possa veramente accadere è di fondamentale importanza la sua nomina ad inizio lavori, di modo che questi possa effettuare i dovuti sopralluoghi e verificare di persona il costruendo. Ovviamente per gli edifici oggetto di trasferimento, il certificatore dovrà esser nominato prima della vendita al fine di rendere disponibile il certificato alla consegna dell’immobile all’acquirente. Per quanto riguarda la metodologia di calcolo da adottare, le disposizioni di legge prevedono che si adottino i metodi contenuti di cui al paragrafo 4 dell’Allegato A del D.M. 26/6/2009, «Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici», che fa sostanzialmente riferimento alle metodologie di calcolo definite nelle norme tecniche UNI/TS 11300. In particolare: Edifici nuovi Per gli edifici nuovi si utilizza il «Metodo calcolato di progetto o di calcolo standardizzato» che prevede la valutazione della prestazione energetica a partire dai dati di ingresso del progetto energetico dell’edificio come costruito e dei sistemi impiantistici a servizio dell’edificio come realizzati attraverso software disponibili sul mercato e certificati dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI).
Edifici esistenti Per gli edifici esistenti il metodo di calcolo è definito come «Metodo di calcolo da rilievo sull’edificio o standard» mediante procedure di rilievo, anche strumentali, sull’edificio e/o sui dis positivi imp ian tis tici effettuate secondo le normative tecniche di riferimento, previste dagli organismi normativi nazionali, europei e internazionali, o, in mancanza di tali norme dalla letteratura tecnicoscientifica, attraverso software disponibili sul mercato e anch’essi certificati dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI).
21 2
In alternativa, e per edifici esistenti con superfici inferiori a 3000 m , può essere utilizzata una metodologia di calcolo sulla base dei principali dati climatici, tipologici, geometrici ed impiantistici attraverso l’utilizzo di un software messo a disposizione da ENEA e CNR, il DoCEt, ma che tuttavia, per via delle semplificazioni in esso implementate, tende a sovrastimare i consumi in via cautelativa (“metodologia DOCET”). 2 Può anche essere utilizzato, per edifici esistenti con superfici inferiori a 1000 m , un approccio definito per analogia costruttiva con altri edifici e sistemi impiantistici coevi, integrata da banche dati o abachi nazionali, regionali o locali che si avvale di un “metodo di calcolo semplificato”, contenuto nelle linee guida nazionali, e che per questa ragione tende a sovrastimare ancor di più i consumi e quindi a determinare una classe energetica che potrebbe essere peggiore di quella determinata con la metodologia standard, secondo le norme tecniche UNI/TS 11300. E’ importante ricordare che, se all’acquisto di una nuova abitazione (con permesso di costruire posteriore all’8 ottobre 2005) capita di ricevere un attestato di certificazione energetica redatto per mezzo di una metodologia di calcolo da rilievo o standard, o attraverso il software DoCEt, come anche secondo il metodo semplificato, esso non è conforme alla normativa in materia di certificazione energetica.
22 Libero Professionista: attestato asseverato non veritiero, i rischi Quando è necessaria l’asseverazione L’asseverazione è prevista in ogni caso sia subordinata al rilascio di uno dei seguenti provvedimenti: - P.D.C. o Permesso Di Costruire; - D.I.A. o Denuncia di Inizio Attività (in tal caso l’asseverazione è prevista ai sensi dell’Art. 22 D.P.R. 380/2011 – Testo Unico in materia Edilizia); - S.C.I.A. o Segnalazione Certificata di Inizio Attività (ai sensi della L. 122/2010 tale procedimento sostituisce quello della D.I.A. nelle materie di competenza regionale). Nella certificazione energetica è prevista dall’art. 2 com. 1, lettera “L” ter, del D. Lgs. N. 192/2005 aggiornato con Legge n 90/2013. Cosa significa “asseverazione” Per asseverazione si intende un’attestazione chiara ed esplicita della sussistenza dei dati di fatto dedotti o dei requisiti previsti per la legittimità dell’atto richiesto. Tale attestazione deve essere suffragata dalla dimostrazione di elementi di legittimità dell’atto voluto, mediante puntuale descrizione delle opere e mediante dimostrazione della loro conformità a disposizioni legislative e/o regolamenti (norme urbanistiche, edilizie, di sicurezza, ecc.) ed eventuali prescrizioni della materia trattata. Funzione dell’asseverazione L’asseverazione ha la funzione di sostituire le verifiche di conformità a leggi o regolamenti svolte dagli enti amministrativi con attestazioni svolte da soggetti privati specificamente abilitati a tale competenza, garantendo di conseguenza una maggiore celerità e semplificazione del procedimento volto all’ottenimento di autorizzazioni o concessioni. L’attuale diffuso impiego di tale procedura si fonda sulla riconosciuta possibilità dell’utilizzo da parte dei cittadini di autocertificazioni nei rapporti con le Pubbliche amministrazioni ai sensi della Legge n. 15/68 e delle modifiche apportate dalle successive Leggi n. 142/90, 241/91, 59/97 e 191/98. Per autocertificazione si intende:”una dichiarazione che il richiedente redige e sottoscrive nel proprio interesse per constatare fatti e qualità personali nel rispetto e in conformità alle norme vigenti, al fine di sostituire le ordinarie certificazioni e i normali atti notori”. Chi può asseverare La relazione asseverata di conformità deve essere redatta e firmata di un professionista abilitato, iscritto al relativo Albo/Ordine professionale di competenza. Con la redazione dell’asseverazione il tecnico abilitato (architetto, ingegnere, ecc.) assume la qualifica di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell’art. 359, n. 1 C.P. in quanto soggetto privato che svolge una professione il cui esercizio è per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato e poiché della sua opera il pubblico è per legge obbligato a valersi. Contenuto della relazione asseverata di conformità La relazione del tecnico abilitato deve asseverare la conformità: - alle disposizioni legislative vigenti;
23 - alle delibere e ai regolamenti tecnici eventualmente emanati dalle Regioni; - alla conformità del software usato per il calcolo: - professionista terzo e indipendente. Dichiarazioni false e mendaci Data la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità, ogni dichiarazione falsa o mendace compiuta dal tecnico abilitato in sede di asseverazione è punita ai sensi dell’Art. 481 C. P. con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro. I ll delitto, di cui all’art. 481 c.p., ha natura istantanea e si perfeziona nel momento stesso in cui si realizza la falsa attestazione e certificazione, a prescindere dall’utilizzo in futuro dell’atto stesso. Asseverazione nei modi di legge L’asseverazione dell’APE viene effettuata con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dal professionista certificatore, secondo quanto disposto dall’art. 12 del D.L. 63 convertito in L. 90/2013, nel quale si richiamano le prescrizioni dell’articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Tra l’altro non è necessario allegare copia del documento di identità, in quanto la stessa è accertata dal timbro dell’Ordine Professionale di appartenenza, nel quale è naturalmente riportato il numero di iscrizione all’Albo. La copia del documento è pertanto superfluo, allegarla non costituisce comunque irregolarità.
24 APPLICAZIONE DELLE NUOVE REGOLE NELLE REGIONI CHE HANNO GIA' UN'AUTONOMA DISCIPLINA Ai sensi dell’articolo 17 (come modificato dalla legge di conversione del DL n. 63/2013) le disposizioni del D.lgs. 192/2005 (e s.m.i.) si applicano alle Regioni e alle Province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna Regione e Provincia autonoma. Sono fatte salve, in ogni caso, le norme di attuazione delle Regioni e delle Province autonome che, alla data di entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano già provveduto al recepimento. La norma ha sollevato alcune perplessità sulla corretta applicazione della normativa regionale attualmente in vigore visto che la nuova formulazione della clausola di cedevolezza stabilisce in sostanza che la normativa regionale prevale su quella statale qualora abbia recepito, non più la direttiva 2002/91/CE, ma quella più recente, la 2010/31/UE. Il problema si pone in quanto, come ben evidenziato nel Dossier di approfondimento redatto dalla Camera dei Deputati sul disegno di legge di conversione, il DL 63/2013 va ad incidere su una pluralità di temi inerenti l'efficienza energetica, lo sviluppo e la qualificazione dei servizi energetici, l'incolumità e la sicurezza pubblica e la tutela dell'ambiente. Come si legge nel suddetto Dossier, il contenuto del provvedimento, può essere ricondotto infatti alle materie tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.) ed energia, di competenza concorrente tra Stato e regioni (art. 117, terzo comma, Cost.). Vengono altresì in rilievo, per i profili di carattere fiscale, la materia sistema tributario e contabile dello Stato, di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.) e, per le disposizioni nel settore dell'edilizia, la materia governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.). La clausola di cedevolezza fa sì che le norme del decreto si applichino nelle Regioni che non adottino proprie discipline attuative della direttiva. La norma in oggetto persegue la duplice finalità di rispettare, da un lato, il riparto delle competenze legislative delineato dall'art. 117 Cost. nonché le competenze in materia di attuazione degli atti comunitari attribuite alle Regioni dal quinto comma dell'art. 117 medesimo; dall'altro, di garantire allo Stato, attraverso l'esercizio del potere sostitutivo previsto espressamente dal medesimo quinto comma, uno strumento per evitare l'insorgere di una responsabilità nei confronti dell'Unione Europea a seguito dell'eventuale mancata attuazione delle direttive da parte delle Regioni e conseguentemente del verificarsi di ritardi tali da esporre l'Italia a procedure di infrazione. In pratica questo comporta che al momento potranno esserci, riguardo alla certificazione energetica, le seguenti situazioni: 1. Regioni che non hanno una propria normativa (Veneto, Abruzzo, Lazio, Molise, Campania ecc.) si applica il D.lgs. 192/2005;
25 2. Regioni che con proprie leggi hanno recepito la direttiva 2010/31/UE (Liguria, Valle d’Aosta) si dovrà tener conto delle specifiche normative dalle stesse adottate da coordinare ed eventualmente integrare con la disciplina nazionale; 3. Regioni che hanno recepito la direttiva 2002/91/CE, ma non ancora la direttiva 2010/31/UE - dovrebbe trovare applicazione il D.lgs. 192/2005, fatta eccezione per le metodologie di calcolo, come specificato nel paragrafo successivo. Subito dopo la pubblicazione della legge di conversione del decreto, il Ministero dello Sviluppo Economico con nota 16416 del 7 agosto 2013 scorso ha affermato che fino all'emanazione dei decreti attuativi previsti dal DL n. 63/2013, nelle Regioni che hanno emanato proprie disposizioni in attuazione della direttiva 2002/91/CE continueranno ad applicarsi le metodologie di calcolo per l’APE adottate fino all’emanazione dei decreti suddetti o delle nuove disposizioni regionali volte al recepimento della direttiva 2010/31/UE. Nel frattempo già alcune Regioni sono intervenute per chiarire l’applicazione della propria normativa. - In Lombardia: gli attestati di certificazione energetica redatti secondo la disciplina regionale approvata con DGR 5018/2007 e s.m.i. mantengono inalterata la loro validità anche dopo l’entrata in vigore del D.L. 63/2013 e della Legge n. 90/2013. Pertanto, sono idonei ad essere allegati ai contratti di trasferimento e di locazione di edifici o di singole unità immobiliari siti nel territorio della Regione Lombardia, fino all’approvazione di nuove disposizioni regionali. - L’Emilia Romagna: ha provveduto ad equiparare le definizioni di Attestato di Certificazione Energetica (ACE) e di Attestato di Prestazione Energetica (APE). Dal 1° ottobre 2013 gli attestati che il sistema informatico renderà disponibili riporteranno la denominazione di “Attestati di Prestazione Energetica”. Come indicato anche dalla Circolare ministeriale rimangono per ora invariati i contenuti dell’Attestato e le metodologie di calcolo utilizzabili per la determinazione della prestazione energetica degli edifici previsti dalla disciplina regionale in materia, in conformità alle vigenti disposizioni sovra ordinate, in attesa di una loro revisione ai sensi del comma 12 dell'art. 6 del D.lgs. 192/2005 come modificato dalle disposizioni introdotte con legge n. 90/ 2013. Infine, come precedentemente indicato, per quanto riguarda gli obblighi di produzione e allegazione dell’Attestato devono invece essere rispettate le disposizioni di cui al comma 1, 2, 3 e 3bis del medesimo art. 6 del D.lgs. 192/2005 e s.m.i. - Il Piemonte ha diramato un comunicato che, richiamando la Nota ministeriale, precisa che, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di recepimento della direttiva 2010/31UE da parte della Regione Piemonte, è possibile utilizzare l’Attestato di Certificazione Energetica in sostituzione dell’Attestato di Prestazione Energetica. - La Toscana ha pubblicato sul proprio sito istituzionale una nota di raffronto tra gli obblighi previsti dal D.Lgs. 192/2005 come modificato dal DL n. 63/2013 e la disciplina regionale. Viene altresì precisato che il testo della LR 39/2005 e del Regolamento regionale 17/2010 non sono stati ancora aggiornati alla L. 90/2013, le cui disposizioni di diretta applicabilità sono comunque da rispettarsi. - Nella prov. aut. di Trento dal 14 agosto 2013 sono entrate in vigore le modifiche alla Legge urbanistica provinciale (LP n. 1/2008) che prevedono l'introduzione
26 dell'attestato di prestazione energetica in sostituzione dell'attestato di certificazione energetica. La metodologia di calcolo della prestazione energetica dell'edificio rimane invariata fino all'entrata in vigore dei decreti ministeriali previsti ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 192/2005 e s.m.i., attraverso i quali la normativa tecnica di riferimento sarĂ aggiornata ai criteri definiti dalla direttiva 2010/31/UE. I nuovi modelli di APE sono stati approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1632 dd. 2 agosto 2013.
27 Certificazione edifici e singoli appartamenti (climatizzazione invernale) Per gli edifici residenziali, la certificazione riguarda il singolo appartamento (o unità immobiliare) o l’intero corpo di fabbrica costiuito da più unità immobiliari. Ai fini della certificazione, per unità immobiliare si intende: «l'insieme di uno o più locali preordinato come autonomo appartamento e destinato ad alloggio nell'ambito di un edificio, di qualsiasi tipologia edilizia ... E' assimilata alla singola unità immobiliare l'unità commerciale o artigianale o direzionale appartenente ad un edificio con le predette caratteristiche». Nel caso di una pluralità di unità immobiliari con caratteristiche simili (logistica, esposizione, impianti di riscaldamento) si può prevedere una certificazione unica comune. Per queste unità si hanno quindi i seguenti casi, a seconda delle tipologie di impianto di riscaldamento: Impianti centralizzati privi di sistemi di regolazione e contabilizzazione del calore: l'indice di prestazione energetica per la certificazione dei singoli alloggi è ricavabile ripartendo l'indice dell'edificio nella sua interezza in base alle tabelle millesimali relative al servizio di riscaldamento; impianti termici autonomi o centralizzati con contabilizzazione del calore: un certificato per ogni unità immobiliare determinato con l'utilizzo del rapporto di forma proprio dell'appartamento considerato; Impianto centralizzato con appartamenti diversificati per l'installazione di sistemi di regolazione o per la realizzazione di interventi di risparmio energetico: un certificato per ogni unità immobiliare, ma si utilizzano i parametri di rendimento dell'impianto comune (produzione, distribuzione, emissione e regolazione), ove pertinenti. E’ fatto obbligo agli amministratori degli stabili e ai responsabili degli impianti di fornire ai condomini o ai certificatori incaricati tutte le informazioni e i dati edilizi e impiantistici necessari alla realizzazione della certificazione energetica degli edifici. Sono elementi essenziali del sistema di certificazione degli edifici (allegato A Linee Guida): • i dati informativi … compresi i dati relativi all'efficienza energetica
28 Dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge, i valori di riferimento o classi prestazionali che consentano ai cittadini di valutare e raffrontare la prestazione energetica dell'edificio in forma sintetica e anche non tecnica, i suggerimenti e le raccomandazioni in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione; • le norme tecniche di riferimento, conformi a quelle sviluppate in ambito europeo e nazionale; • le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, compresi i metodi semplificati finalizzati a minimizzare gli oneri a carico dei cittadini; • la validità temporale massima dell'attestato e le prescrizioni relative all'aggiornamento in relazione a interventi migliorativi o ad ogni operazione di controllo che accerti il degrado significativo della prestazione.
29 Requisiti energetici edifici - Comprendere formule e termini Secondo le Linee guida nazionali sulla certificazione, la prestazione energetica complessiva dell'edificio è espressa attraverso l'indice di prestazione energetica globale Epgl. Epgl = EPi + EPacs + EPe + EPill dove: EPi: è l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale; EPacs: l'indice di prestazione energetica per la produzione dell'acqua calda sanitaria; Epe: l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva; EPill: l'indice di prestazione energetica per l'illuminazione artificiale. L'indice di prestazione energetica globale EPgl tiene conto: • del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di acqua calda sanitaria e per l'illuminazione artificiale; • dell'energia erogata e dell'energia ausiliaria dei sistemi impiantistici, incluso i sistemi per l'autoproduzione o l'utilizzo di energia. “Le modalità di calcolo dell'energia primaria e i contributi delle fonti rinnovabili sono valutati, nell'ambito delle metodologie di riferimento nazionali con le modalità disposte dai decreti ministeriali 24 luglio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di efficienza energetica e sviluppo delle fonti rinnovabili". Nel caso di edifici residenziali tutti gli indici sono espressi in kWh/m² anno. Nel caso invece di altri edifici (residenze collettive, terziario, industria) tutti gli indici sono espressi in kWh/m³ anno.
I requisiti vigenti I requisiti minimi vigenti per l’efficienza energetica degli edifici sono definiti dall’allegato C al Dlgs 192/05 . Nell’allegato vengono riportate le tabelle e le formule relative a: • Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale I valori limite riportati nelle tabelle sono espressi in funzione della zona climatica e del rapporto di forma dell'edificio S/V. Dove: S, espressa in metri quadrati, è la superficie che delimita verso l'esterno (ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento), il volume riscaldato V; V è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano. Per valori di S/V compresi nell'intervallo 0,2 — 0,9 e, analogamente, per gradi giorno (GG) intermedi ai limiti delle zone climatiche riportati in tabella si procede mediante interpolazione lineare. Per località caratterizzate da un numero di gradi giorno superiori a 3001 i valori
30 limite sono determinati per estrapolazione lineare, sulla base dei valori fissati per la zona climatica E, con riferimento al numero di GG proprio della località in esame. • Trasmittanza termica delle strutture opache verticali I valori limite di trasmittanza termica delle strutture opache verticali (cioè delle pareti), espressi in W/m²K, sono riportati in Tabella 2.1. e variano a seconda della zona climatica di riferimento. • Trasmittanza termica delle strutture opache orizzontali o inclinate I valori limite di trasmittanza termica delle strutture opache orizzontali o inclinate di copertura (pavimenti e tetti), espressi in W/m²K, sono riportati nelle Tabelle 3.1. e 3.2 e variano a seconda della zona climatica di riferimento. • Trasmittanza termica delle chiusure trasparenti I valori limite di trasmittanza termica delle chiusure trasparenti comprensive degli infissi, espressa in W/m²K, sono riportati nella Tabella 4.a e variano a seconda della zona climatica di riferimento. La Tabella 4.b riporta invece i valori limite di trasmittanza centrale termica, riferiti ai soli vetri. • Rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico Il rendimento dell'impianto termico viene calcolato con la seguente formula: ηg = (75 + 3 log Pn) % dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW. Per valori di Pn superiori a 1000 kW la formula precedente non si applica, e la soglia minima per il rendimento globale medio stagionale è pari a 84%.
31 Italia - Zone climatiche per province
32 ZONE CLIMATICHE Il territorio nazionale è classificato in "zone climatiche" che sono indipendenti dalla localizzazione geografica ma che sono legate alla loro temperatura. La classificazione è legata al contenimento dei consumi di energia degli impianti termici di riscaldamento in base al periodo dell'anno ed il numero massimo di ore giornaliere in cui è consentita l'accensione degli impianti. L'unità di misura utilizzata per identificare la zona climatica di appartenenza di ciascun Comune è il "grado-giorno" che equivale alla somma (riferita al periodo di riscaldamento) delle differenze giornaliere tra la temperatura media esterna giornaliera e la temperatura ambiente di 20 gradi. Zona A
» fino a 600 gradi giorno
Zona B
» tra a 601 e 900 gradi giorno
Zona C
» tra a 901 e 1400 gradi giorno
Zona D
» tra a 1401 e 2100 gradi giorno
Zona E
» tra a 2101 e 3000 gradi giorno
Zona F
» oltre 3000 gradi giorno
Più alto è il valore dei «gradi-giorno» più il clima è rigido e quindi più basso dovrà essere il valore della trasmittanza termica U. Nel caso di costruzione di nuovi edifici o di ristrutturazione di edifici esistenti il D.Lgs. 311 prescrive, oltre la verifica dell'efficienza degli impianti di riscaldamento e del fabbisogno di energia primaria, anche la verifica della TRASMITTANZA TERMICA U [W/m²K] delle strutture opache e trasparenti, sia verticali che inclinate.
ZONA CLIMATICA
VALORI LIMITE DI TRASMITTANZA TERMICA “U”
A B C D E F
STRUTTURE OPACHE VERTICALI
STRUTTURE OPACHE PAVIMENTI VERSO LOCALI ORIZZONTALI NON RISCALDATI O INCLINATE DI COPERTURA O VERSO L’ESTERNO
Dal 01-01-2008 2 U[W/m K]
Dal 01-01-2010 2 U[W/m K]
Dal 01-01-2008 2 U[W/m K]
Dal 01-01-2010 2 U[W/m K]
Dal 01-01-2008 2 U[W/m K]
Dal 01-01-2010 2 U[W/m K]
0,72
0,62
0,42
0,38
0,42
0,38
0,54
0,48
0,42
0,38
0,42
0,38
0,46
0,40
0,42
0,38
0,42
0,38
0,40
0,36
0,35
0,32
0,35
0,32
0,37
0,34
0,32
0,30
0,32
0,30
0,35
0,33
0,31
0,29
0,31
0,29
La Trasmittanza termica “U” indica la quantità di calore che viene dispera da 1 mq. di superficie dell’elemento composto in esame (parete, pavimento, tetto) considerato un salto termico tra le due facce pari ad 1° C.
33
LA NUOVA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA - COME FUNZIONA EDIFICI O UNITÀ IMMOBILIARI COSTRUITI, VENDUTI O LOCATI AD UN NUOVO ACQUIRENTE/LOCATARIO
A CHI VIENE RILASCIATA
1. Vendita; nuova locazione (dopo il 6 giugno 2013): se l’immobile non ne è dotato, il proprie tario è tenuto a produrre l’APE 2. In ogni caso, il proprietario deve rendere disponibile l’APE al promissario acquirente o al nuovo locatario all’avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime 3. Se la vendita o la locazione avviene prima della sua costruzione, il venditore o locatore fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell’edificio e produce l’APE conGiuntamente alla fine dei lavori Rif: art. 6, com. 2 4. Nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici Rif.: art. 6, com. 3
QUANDO DA CHI VIENE RILASCIATO
CUMULABILITÀ
DURATA MASSIMA
Edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico Nuova costruzione o ristrutturazioni importanti: al termine dei lavori Rif.: Art. 6, com. 1
Rif.: Art. 6, com. 6
Nuovo edificio: costruttore (Titolare di diritto di proprietà) Edifici esistenti: proprietario L’APE può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio, se: - hanno la medesima destinazione d’uso; - sono servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale/estiva Dieci anni dal suo rilascio Aggiornamento nel caso di ristrutturazione e/o riqualificazione In ogni caso, la validità massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici
EDIFICI UTILIZZATI Se l’edificio non ne è già dotato, è fatto obbligo di produrre l’APE entro 120 giorni dalla data DA PP.AA. E APERTI di entrata in vigore del DL e di affiggere l’attestato di prestazione energetica con evidenza all’ingresso dell’edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico AL PUBBLICO
sup. utile totale Dal 09/07/2015 la soglia di 500 mq. è abbassata a 250 mq. > 500 mq OFFERTA DI VENDITA O DI LOCAZIONE CONTRATTI IMPIANTI TERMICI
AGGIORNAMENTO LINEE GUIDA NAZIONALI CRITERI
Gli annunci devono riportare l’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell’APE dell’edificio e delle unità immobiliari interessate Metodologie di calcolo semplificate, da rendere disponibili per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini Valutazioni comparativa per i cittadini. A tal fine sono obbligatori i dati relativi: 1. alla prestazione energetica globale dell’edificio, in termini di energia primaria totale e di energia primaria non rinnovabile; 2. alla classe energetica determinata attraverso l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile
34 TAVOLA SINOTTICA DEGLI ATTI NEGOZIALI * 1. ATTI INTER VIVOS - A TITOLO “ONEROSO” Compravendita
Quando oggetto di vendita sia un edificio/unità immobiliare che comporti “consumo energetico”
Permuta
Quando tra i beni permutati vi sia un edificio/unità immobiliare che comporti “consumo energetico”
Assegnazioni di alloggi da cooperative edilizie ai propri soci
Essendo previsto a carico dei soci l'obbligo di versamenti di somme a favore della cooperativa a titolo di corrispettivo per l'assegnazione, l'operazione va ricondotta, agli effetti della disciplina sulla certificazione energetica, nella categoria degli atti traslativi a titolo oneroso; diversa è la soluzione se si accede alla tesi della natura “divisionale” di tale atto
Datio in solutum
Quando in adempimento dell’obbligazione viene trasferito un edificio che comporti “consumo energetico”
Transazione
Se per comporre o per prevenire la controversia si trasferisca un edificio che comporti “consumo energetico”
Conferimento di edifici in società
Sia in sede di costituzione della società che in sede di liberazione “in natura” di un aumento del capitale
Assegnazione di edifici da società (a seguito di liquidazione, di recesso di socio, ecc.)
Diversa, invece, è la soluzione se si accede alla tesi della natura “divisionale” dell’atto di liquidazione a seguito di scioglimento, argomentando ex art. 2283 c.c.
Costituzione di rendita vitalizia e vitalizio "alimentare"
Se a fronte della costituzione della rendita o dell’assunzione dell’obbligo di assistenza si trasferisca un edificio che comporti “consumo energetico”
Cessione o conferimento in società di azienda
Se si tratta di azienda comprendente tra i beni aziendali degli edifici che comportino “consumo energetico”
2. GLI ATTI TRASLATIVI A TITOLO GRATUITO Donazione
Quando oggetto di vendita sia un edificio/unità immobiliare che comporti “consumo energetico”
Patto di famiglia
Quando con il patto di famiglia si trasferisca un'azienda comprendente edifici che comportino “consumo energetico” ovvero nel quale sia prevista la liquidazione dei legittimari in natura, mediante il trasferimento di edifici che comportino “consumo energetico”.
Fondo patrimoniale (con trasferimento della proprietà di edificio comportante “consumo energetico”)
La disciplina in commento si applica solo nel caso in cui la costituzione del fondo patrimoniale determini anche il trasferimento a favore dei coniugi o tra i coniugi di un edificio che comporti un “consumo energetico”
Assoggettamento di edificio al regime della comunione legale dei beni (art. 210 c.c.)
Quando oggetto della convenzione sia un edificio che comporti “consumo energetico”. La convenzione comporta il trasferimento di diritti a favore dell’altro coniuge che diviene titolare, in regime di comunione legale dei beni, di un ben in precedenza di proprietà esclusiva dell’altro coniuge.
(*) CNN - studio n. 657-2013/C
35 Adempimento di obbligazione naturale
L’atto con il quale viene trasferito un edificio che comporti “consumo energetico”, in adempimento di un dovere morale e sociale (senza corrispettivo alcuno, pertanto, a carico dell’acquirente, ma anche senza alcun spirito di liberalità in capo all’alienante), va qualificato come atto a “titolo gratuito”, e come tale va assoggettato all’obbligo di allegazione.
Trust (non autodichiarato)
Anche il TRUST rientra nell’ambito di applicazione della normativa in tema di allegazione, sia per quanto riguarda il trasferimento dal disponente al trustee (che avviene a titolo "fiduciario" senza corrispettivo e quindi a titolo gratuito) sia per quanto riguarda il trasferimento dal trustee a favore dei beneficiari finali (che avviene in attuazione degli scopi del trust senza corrispettivo alcuno a carico dei beneficiari e quindi, sempre, a titolo gratuito)
3. I DIRITTI OGGETTO DI TRASFERIMENTO La disposizione dell'art. 6, c. 3bis, d.lgs. 192/2005, prescrive, l’obbligo di allegazione dell’attestato di prestazione energetica “in caso di vendita" (da intendersi atto traslativo a titolo oneroso, secondo l’interpretazione preferibile) e nel caso di “trasferimento di immobili a titolo gratuito”, senza peraltro precisare il diritto oggetto di trasferimento. Nel caso di trasferimento (a titolo oneroso e/o gratuito) sia della piena o della nuda proprietà che di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione); - nel caso di costituzione (a titolo oneroso e/o gratuito) di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione); -nel caso di affrancazione di fabbricati oggetto di enfiteusi; l’art. 971, ultimo comma, c.c., stabilisce infatti che l’affrancazione si opera mediante il pagamento di una somma risultante dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base dell’interesse legale, per cui può ben farsi rientrate tra gli atti traslativi a titolo oneroso, costituenti il presupposto per il sorgere dell’obbligo di dotazione dell’attestazione di prestazione energetica. Per gli stessi motivi deve ritenersi sussistente l’obbligo di dotazione anche nel caso di acquisto diretto del dominio, verso pagamento di un corrispettivo a favore del proprietario concedente. - nel caso di trasferimento della proprietà superficiaria di edificio già costruito (comportante “consumo energetico”); - escluso tale obbligo nel caso di costituzione del diritto di superficie, non sussistendo ancora in questo momento un edificio per il quale possa essere rilasciata la certificazione energetica.
4. GLI ATTI ESCLUSI Fondo patrimoniale (senza trasferimento di immobili)
Si tratta di convenzione matrimoniale comportante la costituzione di un vincolo di destinazione (a far fronte ai bisogni della famiglia) e come tale non è riconducibile alla categoria degli atti traslativi.
Comodato
Trattasi di contratto privo di effetti "traslativi"
Trust (autodichiarato)
Trattasi di atto privo di effetti "traslativi", in quanto è lo stesso disponente a svolgere le funzioni di trustee; con tale negozio viene “impresso” un vincolo di destinazione con riguardo ad un immobile, determinandone la “segregazione” senza che si determini un qualsiasi trasferimento che possa determinare l’applicazione della normativa in esame. Ovviamente detta normativa tornerà applicabile nella fase successiva del trasferimento dal trustee ai beneficiari finali in attuazione degli scopi del trust
36 Vincolo di destinazione ex art. 2645ter c.c. Trattasi di atto privo di effetti "traslativi", con il quale viene “impresso” un vincolo di destinazione con riguardo ad un immobile, determinandone la “segregazione” (cosicchè detto immobile potrà costituire oggetto di esecuzione solo per debiti contratti per lo scopo di destinazione). Divisione
E’ da escludere l'obbligo di dotazione per le divisioni, data la natura dichiarativa e non costitutiva della divisione (secondo la ricostruzione della dottrina e della giurisprudenza prevalenti). Si ritiene che questa conclusione debba valere per qualsiasi atto di divisione e quindi anche: - per la divisione di masse plurime (qualificata alla stregua di una permuta solo ai fini fiscali) - per la divisione con conguagli (non necessariamente nei limiti del 5%, trattandosi anche in questo caso di limitazione posta per finalità esclusivamente fiscali); deve trattarsi, peraltro, di veri e propri conguagli, con funzione riequilibratrice dei diversi valori assegnati ai condividenti. Maggior attenzione e cautela si impone, invece, nel caso di divisioni con conguagli di importo particolarmente rilevante, si che l'operazione appaia più correttamente qualificabile come divisione parziale (cd. stralcio quota) con collegata cessione di quota (piuttosto che come divisione con conguagli).
Identificazione catastale
Atto non riconducibile per le sue finalità alla categoria degli atti traslativi a titolo oneroso.
Costituzione di ipoteche
Deve ritenersi escluso l'obbligo di allegazione nel caso di costituzione di ipoteca: l'ipoteca infatti ha funzione solo di garanzia e l'eventuale trasferimento a terzi della proprietà non é legato alla volontà delle parti ma ad una azione giudiziaria di esecuzione.
Costituzione di servitù (e relative rinunce) Deve ritenersi escluso l'obbligo di allegazione nel caso di atto costitutivo di servitù, non trattandosi di atto ad effetti traslativi, comportante "sollecitazione del mercato immobiliare". Con la servitù, infatti, viene imposto un "peso" a carico di un immobile a servizio di altro immobile. Manca, invece, l'immissione nel mercato di un immobile, a fronte del quale deve essere garantito il diritto dell'acquirente ad una completa informazione dello "status energetico" dell'edificio. Fusione e scissione societaria
Deve essere escluso l'obbligo di allegazione nel caso della fusione e della scissione, pur in presenza di edifici nel patrimonio dell'incorporata o nel patrimonio destinato alla beneficiaria. La riforma del diritto societario ha definitivamente confermato la non riconducibilità ai negozi traslativi delle operazioni di fusione e scissione, risolvendosi le stesse in vicende meramente evolutive e modificative degli enti societari, che conservano la loro identità, pur in un nuovo assetto organizzativo.
Trasformazioni societarie
Non vi è alcun dubbio che simili operazioni attengono alla disciplina dell'organizzazione e della struttura societaria, e non hanno assolutamente effetti traslativi (qualche dubbio potrebbe sussistere con riguardo alla trasformazione eterogenea da/in comunione di azienda; tuttavia se si accede alla tesi prevalente, che riconosce anche a questa operazione la natura di trasformazione vera e propria, deve ritenersi escluso, anche per questa fattispecie, l’obbligo di allegazione)
37 Cessioni di azioni, quote e partecipazioni di società proprietarie di immobili
In questo caso l'atto traslativo ha per oggetto le azioni, le quote o le partecipazioni societarie e non gli immobili (beni di "secondo grado")
5. CASI PARTICOLARI Preliminare
Al preliminare, in quanto contratto privo di effetti traslativi, non si applica la disciplina dettata dall’art. 6, c. 3bis, d.lgs. 192/2005. Peraltro, può essere opportuno allegare al preliminare l’attestato di prestazione energetica predisposto nella fase delle trattative, al fine di documentare materialmente l’avvenuto rispetto di tutti gli obblighi da osservare in detta fase, a norma dell’art. 6, c. 2, d.lgs. 192/2005, fermo restando che non vi è alcun obbligo di allegazione; pertanto la mancata allegazione (che, può essere opportuna, ma non è assolutamente obbligatoria) non determina la nullità del contratto.
Trasferimento di immobile in esecuzione di verbale di separazione consensuale omologato o in esecuzione di sentenza di divorzio
Si tratta di atto traslativo, che trova la propria causa ed occasione, nella sistemazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi, in conseguenza della crisi del rapporto matrimoniale. Di norma non è previsto un corrispettivo a carico dell’acquirente, in quanto la cessione si viene a collocare nell’ambito di un più ampio e articolato regolamento dei reciproci interessi. In ogni caso, se ed in quanto, in base alla interpretazione ritenuta preferibile, si deve concludere nel senso che, in virtù della nuova disciplina introdotta dalla legge 90/2013, debbono considerarsi assoggettati all’obbligo di allegazione tutti gli atti traslativi (a prescindere dalla loro causa) ne discende che, anche per questa tipologia di atti, deve ritenersi sussistente l’obbligo di allegazione dell’attestato energetico.
Rinuncia abdicativa
Si ritiene non applicabile la disciplina in esame, e quindi non sussistente l’obbligo di allegazione, nel caso di rinuncia cd. “abdicativa” (a diritti reali di godimento ovvero ad una quota di comproprietà); detta rinuncia, posta in essere senza corrispettivo, nell’interesse esclusivo del rinunciante, non produce effetti diretti ma solo riflessi nei confronti del titolare della proprietà o nei confronti degli altri comproprietari; si tratta di atto unilaterale non recettizio che si perfeziona a prescindere dal consenso dei beneficiari e da qualsiasi comunicazione ai medesimi; il beneficio a loro favore si produce ipso iure, in forza del principio di elasticità della proprietà, dovendosi escludere qualsiasi effetto traslativo connesso a tale atto. Al contrario, deve ritenersi sussistente l’obbligo di allegazione dell’attestato energetico nel caso di: - rinuncia a titolo oneroso (ossia a fronte di un corrispettivo) - rinuncia posta in essere a titolo donativo (ossia posta in essere con l’intenzione di beneficiare di una donazione un determinato soggetto, come nel caso di rinuncia a quota di comproprietà a favore solo di un determinato comproprietario e non di tutti gli altri comproprietari).
Risoluzione per mutuo consenso
Sulla qualificazione della risoluzione per mutuo dissenso si sta ancora molto discutendo. Se si dovesse accogliere la tesi del “contrarius actus”, l’atto in questione rientrerebbe nell’ambito di applicazione della normativa in tema di allegazione (dovendo riconoscere a tale atto un effetto traslativo). Se si dovesse
38 Accogliere, invece, la tesi del negozio risolutorio ad efficacia retroattiva, (tesi questa che sembra da preferire avendo ricevuto l’avvallo anche da parte della Cassazione (23)), l’atto in questione rimarrebbe, invece, escluso dall’ambito di applicazione della normativa in tema di allegazione (dovendosi escludere qualsiasi effetto traslativo). Cessione o conferimento in società di azienda (qualora gli immobili utilizzati per l’attività d’impresa siano detenuti in forza di contratto di locazione)
Nel caso di specie trova applicazione l’art. 36 della Legge 27 luglio 1978 n. 392 che così dispone: “il conduttore può sublocare l’immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purchè venga insieme ceduta o locata l’azienda, dandone comunicazione al locatore [...]” Pertanto si possono verificare le seguenti ipotesi: a) le parti ricorrono ad una sub-locazione; b) le parti ricorrono alla cessione del contratto, cessione che deve ritenersi operante anche in mancanza di una espressa manifestazione di volontà delle parti, in applicazione del disposto dell’art. 2558 c.c., a norma del quale, “se non è pattuito diversamente l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda [...]”. Ai fini della disciplina in commento: - nell’ipotesi di cui sub a) deve ritenersi sussistente l’obbligo di allegazione dell’attestato energetico (la sub locazione, come sopra specificato, costituisce un nuovo ed autonomo contratto di locazione per il quale, pertanto, sussistono gli obblighi di dotazione e allegazione); - nell’ipotesi di cui sub b) deve ritenersi non sussistente alcun obbligo di allegazione; in questo caso non vi è trasferimento di dirittisull’edificio, ma semplicemente il subentro nel contratto di locazione in essere, che consente al cessionario o alla conferitaria di poter disporre del fabbricato strumentale. Nè tale subentro può essere considerato alla stregua di un “nuovo contratto di locazione”, così da determinare il sorgere degli obblighi di dotazione e allegazione. La stessa soluzione vale, anche, per l’ipotesi di affitto di azienda con immobili utilizzati per l’attività d’impresa detenuti in forza di contratto di locazione.
Mandato ad alienare
Al mandato ad alienare (con o senza rappresentanza), in quanto contratto privo di effetti traslativi, non si applica la disciplina dettata dall’art. 6, c. 3bis, d.lgs. 192/2005. A diversa soluzione deve pervenirsi, invece, nel caso di mandato senza rappresentanza, con riguardo: a) all’atto con il quale il mandante trasferisca al mandatario la proprietà del bene da alienare, in relazione a quanto disposto dall’art. 1719 c.c., a norma del quale “il mandante [...] è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato [...]” b) all’atto di ritrasferimento al mandante dei beni somministrati al mandatario e dallo stesso non alienati, una volta sopravvenuta una causa di estinzione del mandato. Se ed in quanto, in base alla interpretazione ritenuta preferibile, si deve concludere nel senso che, in virtù della nuova disciplina introdotta dalla legge 90/2013, debbono considerarsi assoggettati all’obbligo di allegazione tutti gli atti traslativi (a prescindere loro dalla causa), ne discende che, anche per queste tipologie di atti (ossia per gli atti di cui ai precedenti punti sub a) e sub b), deve ritenersi sussistente l’obbligo di allegazione dell’attestato energetico.
39 APPENDICE LEGISLATIVA Quadro legislativo europeo Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/12/2002 sul rendimento energetico nell'edilizia. Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5/04/2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio. Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23/04/2009 sulla promozione dellâ&#x20AC;&#x2122;uso dellâ&#x20AC;&#x2122;energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19/05/2010 sulla prestazione energetica nellâ&#x20AC;&#x2122;edilizia (rifusione).
Quadro legislativo nazionale Norma
Oggetto
G.U.
Entrata in vigore
Aggiornata e entrata in vigore
D. Lgs. 19/08/2005 n. 192
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.
23/09/2005 n. 222
08/10/2005
D. Lgs. 29/12/2006 n. 311
Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia.
01/02/2007 n. 26
02/02/2007
vigente
D. Lgs. 30/05/2008 n. 115
Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE
03/07/2008 n. 154
04/07/2008
vigente
Legge 06/08/2008 n. 133
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
21/08/2008 n. 195
22/08/2008
vigente
D.M. 26/06/2009-MISE
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
10/07/2009 n. 158
25/07/2009
vigente
D. Lgs. 03/03/2011 n. 28
Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE
28/03/2011 n. 71
29/03/2011
vigente
24/10/2013
40 APPENDICE LEGISLATIVA - Segue Norma
Oggetto
G.U.
Entrata in vigore
Aggiornata e entrata in vigore
D.M. 04/08/ 2011 - MISE
Integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/Ce sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul mercato interno dell'energia, e modificativa della direttiva 92/42/Ce
19/09/2011 n. 218
04/10/2011
vigente
D.M. 22/11/2012 - MISE
Modifica del decreto 26 giugno 2009, recante: â&#x20AC;&#x153;Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edificiâ&#x20AC;?
13/12/2012 n. 290
28/12/2012
vigente
D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75
Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
27/06/2013 n. 149
27/06/2013
vigente
D. L. 04 giugno 2013 n. 63 Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla presta-zione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commi ssione europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale
05/06/2013 n. 130
06/06/2013
Legge 3 agosto 2013 n. 90 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 n. 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, ... omissis
03/08/2013 n. 181
convertito con modificazioni dalla L. 03/08/2013 n. 90
04/08/2013
vigente
Certificato Energetico per l'immobile sito in via xxxxxxxx, interno yy a Roma, di proprietà ZZZZZZZ INSERIRE UNA INTESTAZIONE CON IL RIFERIMENTO DELLA U.I. E CON UN CODICE INTERNO
ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA Unità Immobiliare: UI-(Abitazione civile)-Edifici residenziali
1. INFORMAZIONI GENERALI Codice Certificato
Validità
fino al 19/03/2022 salvo ristrutturazioni
EVIDENZIARE LA VALIDITA'
Riferimenti catastali
Comune di Roma - Nceu - Foglio xxx, Particella xx, Sub xx. Piano XX, interno XX
Indirizzo edificio
Roma, Via …………………………………
Nuova costruzione
O
Passaggio di proprietà
V
Riqualificazione energetica
………………..
Proprietà Indirizzo
…………………
-
Telefono E-mail
O
………………..
2. CLASSE ENERGETICA GLOBALE DELL’EDIFICIO
Edificio di classe:
F
3. GRAFICO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE GLOBALE E PARZIALI
ATTENZIONE AL DOCET COMPILARE SEMPRE LA LISTA DELLE RACCOMANDAZIONI. IL VALORE FINALE VIENE RAPPRESENTATO QUI
AL MOMENTO L'ENERGIA PRIMARIA PER IL RAFFRESCAMENTO NON SI CALCOLA. QUESTO CRUSCOTTO NON DEVE RIPORTARE SEGNI O NUMERI
n.c.
4. QUALITA’ INVOLUCRO PROPOSTA I II (RAFFRESCAMENTO) Norme UNI/TS 11300 parti 1 e 2 5.Metodologie di calcolo adottate
III
IV
V
INSERIRE IL NUMERO DI Pag. 2 PAGINA
Certificato Energetico per l'immobile sito in via xxxxxxxx, interno yy a Roma, di proprietà ZZZZZZZ
SPECIFICARE CHE I CALCOLI SONO EFFETTUATI IN REGIME CONTINUO
)
6. RACCOMANDAZIONI (prestazioni calcolate in regime continuo) Vedere allegato per i calcoli in regime realistico intermittente Interventi
Prestazione Energetica/Classe a valle del singolo intervento
Tempo di ritorno(anni)
145.1 kWh(m2 anno)/ Classe F
8
120.9 kWh(m2 anno)/ Classe E
22
120.1 kWh(m2 anno)/ Classe E 109.5 kWh(m2 anno)/ Classe E 90.8 kWh(m2 anno) / Classe D
21 38 36
1) Inserimento fogli riflettenti dietro radiatori posti su parete esterna 2) Inserimento caldaia a condensazione e interventi sulla regolazione 3) Combinazione di 1 & 2 EVIDENZIARE I LIMITI DI LEGGE 4) Isolamento copertura preferibilmente dall'esterno, limiti 2010 5) Combinazione 3 e 4
90.8 [kWh/m² anno]
PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE
36
7. CLASSIFICAZIONE ENERGETICA GLOBALE DELL’EDIFICIO SERVIZI ENERGETICI INCLUSI NELLA Riscaldamento CLASSIFICAZIONE
V
Raffrescamento
(no)
Acqua calda sanitariaV
8. DATI PRESTAZIONI ENERGETICHE PARZIALI 8.1 RAFFRESCAMENTO
8.2 RISCALDAMENTO
Indice energia primaria (EPe)
Indice energia primaria (EPi) [kWh/(m2 anno)]
Indice energia primaria limite di legge
Indice energia primaria limite di legge (d.lgs. 192/05)
62.04
Indice involucro (EPi,invol) kWh/m2anno
89.98
Indice involucro (EPe,invol) kWh/m2anno Rendimento impianto Fonti rinnovabili
121.21
Rendimento medio stagionale impianto (hg)
122.50
73.52
8.3 ACQUA CALDA SANITARIA Indice energia primaria (EPacs) [kWh/(m2 anno)]
23.73
Fonti rinnovabili
Fonti rinnovabili
INSERIRE LE UNITA' DI MISURA DOVE LEGGIBILE. POSSIBILMENTE NON INSERIRE FONTI RINNOVABILI.
Pag. 3
Certificato Energetico per l'immobile sito in via xxxxxxxx, interno yy a Roma, di proprietà ZZZZZZZ
SE I CAMPI DISPONIBIILI PER SCRIVERE LE NOTE SONO LIMITATI, RIMANDARE AD ULTERIORE FOGLIO. 9. NOTE
Per le note generali e per quelle particolari di calcolo si veda il foglio allegato. Per quanto riguarda i calcoli si evidenzia quanto segue. La classificazione adottata a livello nazionale nel 2009 è molto incentrata sull’edilizia di nuova realizzazione. Pesa inoltre anche il consumo convenzionale di acqua calda sanitaria. Il patrimonio esistente si trova quindi classificato con lettere elevate. I recenti lavori di ristrutturazione hanno in ogni caso consentito di dimezzare sia il consumo convenzionale (calcolato con 20 °C all’interno per 24 ore/giorno per tutta la stagione di riscaldamento che a Roma parte il 1° novembre e termina il 15 aprile), che quello realistico (calcolato assumendo che l’impianto sia spento per 800 ore e attenuato a 17 °C per 830 ore a stagione).
10. EDIFICIO Tipologia edilizia Tipologia costruttiva
Edificio condominiale isolato Cemento armato e tamponature 1966
Numero di appartamenti
In totale 10
300.77
Superficie utile m2
71.0
242.12
Zona climatica/GG
D/1415
0.80
Destinazione d’uso
E.1(1)
Anno di costruzione Volume lordo riscaldato V (m3) Superficie disperdente S(m2) Rapporto S/V
Foto dell’edificio (non obbligatoria)
11. IMPIANTI Riscaldamento
Acqua calda sanitaria
Raffrescamento
Anno di installazione
2011
Tipologia
Autonomo
Potenza nominale (kW)
25.8
Combustibile
Metano
Anno di installazione
2011
Tipologia
Caldaia per riscaldamento
Potenza nominale (kW)
25.8
Combustibile
Metano
Anno di installazione
Tipologia
Potenza nominale (kW)
Combustibile
Anno di installazione Fonti rinnovabili
Energia annuale prodotta (kWhe/kWht)
Tipologia
12. PROGETTAZIONE Progettista/i architettonico Indirizzo
-
Progettista/i impianti Indirizzo
-
-
Telefono/e-mail
-
Telefono/e-mail
-
INSERIRE I DATI SE CONOSCIUTI (AD ESEMPIO NUOVE COSTRUZIONI) CHIEDERE COMUNQUE IL PERMESSO O ALMENO INFORMARE I PROGETTISTI
Pag. 4
INSERIRE SE CONOSCIUTI Certificato Energetico per l'immobile sito IinDATI via xxxxxxxx, interno(AD yy aESEMPIO Roma, di NUOVE proprietà ZZZZZZZ COSTRUZIONI) CHIEDERE COMUNQUE IL PERMESSO O ALMENO INFORMARE LE FIGURE COINVOLTE
13. COSTRUZIONE
Costruttore Indirizzo Direttore/i lavori Indirizzo
…………………………………… -
Telefono/e-mail
-
Telefono/e-mail
-
14. SOGGETTO CERTIFICATORE Ente/Organismo pubblico
Tecnico abilitato
Energy Manager
Organismo / Società
X Nome e cognome / Denominazione Indirizzo
ing. XXXXX ………………………..
Telefono/e-mail
……………….
Ordine/Iscrizione Albo Roma ………………… Ingegnere Il sottoscritto ing. XXXX, in conformità con quanto riportato alla lettera b del comma 3 dell’articolo 2 dell’allegato III del DLgs 115/2008, dichiara l'assenza di conflitto di interessi, ovvero il non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente.
Titolo
Dichiarazione di indipendenza
IL TESTO E' STATO PRESO DAL DLGS 115/2008, CHE ATTUALMENTE RIPORTA I REQUISITI DI INDIPENDENZA
Informazioni aggiuntive
15. SOPRALLUOGHI 1) 20 MARZO 2012, con proprietà. Acquisite planimetrie lavori 2011. 2) Acquisite informazioni su isolamenti e impianti con ditta esecutrice. 3)
16. DATI DI INGRESSO Progetto energetico
O
Provenienza e responsabilità
Rilievo sull’edificio
V
Proprietà – Tecnico
17. SOFTWARE Denominazione
MC4 SUITE 2010
Produttore
MC4 Software Italia srl
Dichiarazione di rispondenza e garanzia di scostamento massimo dei risultati conseguiti inferiore al +/- 5% rispetto ai valori della metodologia di calcolo di riferimento nazionale (UNI/TS 11300) fornito da CTI Certificato n. 4
Data emissione XX/XX/xxxx
……………………………………………… Firma del tecnico
Pag. 5
Certificato Energetico per l'immobile sito in via xxxxxxxx, interno yy a Roma, di proprietà ZZZZZZZ ALLEGATO ESPLICATIVO
L’attestato di certificazione energetica è quel documento che, mediante indicatori di energia (EP), quantifica l’efficienza del sistema edificio-impianti in materia di energia, così come previsto dalla direttiva europea sul rendimento energetico nell’edilizia (direttiva 2002/91/CE “EPBD”), recepita in Italia dal D.Lgs 192/2005 e s.m.i Attualmente l’efficienza è misurata per il solo riscaldamento degli ambienti e per il consumo di acqua calda sanitaria e, in modo qualitativo, per le prestazioni estive del solo involucro edilizio. Gli indicatori (EP) forniscono quindi una misura dell’efficienza energetica dell’unità immobiliare, in maniera simile a quanto già avviene per lavatrici, frigoriferi, lavastoviglie e lampade. Tali valori, calcolati in conformità a norme tecniche sviluppate su mandato del Parlamento Europeo, sono legati all’isolamento dell’involucro edilizio dell’unità immobiliare, alla tipologia di finestre, e alla tipologia ed efficienza dell’impianto di riscaldamento. Gli indicatori vengono espressi in unità di energia primaria (kWh) per metro quadro di superficie calpestabile (m2) e per anno [kWh/(m2 anno)]. Indicativamente, in caso di energia termica tale parametro (1 kWh) corrisponde a circa 0,1 litri di gasolio, a circa 0,1 m3 di gas metano e a circa 0,15 litri di GPL (propano). Si stima che il patrimonio edilizio italiano esistente si attesti sui 170 kWh/(m 2 anno) di EP per il riscaldamento invernale (Epi), con punte di oltre 300 kWh/(m2 anno). Le case passive hanno un indicatore che tende a “0”. Abitare in case con basso valore degli indicatori, significa risparmiare nei costi di energia annuali, nonché limitare le emissioni di gas a effetto serra e di altri inquinanti in atmosfera. Per poter comparare tra loro diverse unità immobiliari, i calcoli sono effettuati usando dei criteri standardizzati, sia in termini di profilo di utilizzo che di orari di funzionamento. In tal modo i valori degli indicatori, che differenziano e caratterizzano il patrimonio edilizio, sono svincolati dalle modalità soggettive di utilizzo dell’impianto e dell’abitazione, e sono legati solo alla potenzialità del sistema edificio-impianti. Ad esempio una delle assunzioni è che siano assicurati costantemente e per tutta la stagione di riscaldamento 20 °C di temperatura negli ambienti. Conseguentemente i valori di consumo risultanti espressi in kWh, potranno essere superiori rispetto a quelli reali. Per effettuare le valutazioni di convenienza economica, si è simulato invece un andamento di funzionamento orario più realistico, ipotizzando che l’impianto resti spento per 830 ore a stagione e che per altre 800 vada in attenuazione (temperatura interna mantenuta a 17 °C). I risultati delle simulazioni sono riportati qui di seguito, mentre nella sezione “6” del certificato sono riportate per uniformità convenzionale quelli calcolati in regime continuo. Le valutazioni economiche non tengono conto di eventuali detrazioni, incentivi o contributi pubblici. INTERVENTO
Epi
Epgl = Epi + EPacs
Risparmio
PB (anni)
VAN (€)
IRR (%)
Prima dei lavori
206,3
236,1
-
-
Situazione attuale
96
119,7
-
-
-
-
Intervento 1
95,1
118,87
0,7%
10
3,00
2,9
Intervento 2
85,9
106,22
11,3%
51
-1995,00
-13,2
Intervento 3
85,2
105,51
11,9%
44
-1778,00
-11,3
Int. 4 (condominiale)
65,6
89,38
25,4%
46
-5177,00
-11,5
Int. 5 (condominiale)
59,3
79,62
33,5%
51
-7251,0
-12,5
-
-
Conclusioni: gli interventi già realizzati rendono non convenienti ulteriori lavori, salvo quando a fine vita di
componenti di impianto (caldaia) o per eventi straordinari (copertura), non si renda in ogni caso necessario provvedervi. In tal caso converrà seguire le indicazioni riportate qui sopra, in quanto i costi si riducono. Queste valutazioni sono state effettuate nel marzo 2012; attenzione all'introduzione di limiti di legge più severi.
Note e definizioni: Per edificio si intende, ai sensi del DLgs 192/2005 anche una parte di esso (quindi parte di un palazzo, cioè una singola unità immobiliare). VAN: Valore attuale netto, valore economico dell'investimento valutato con i prezzi odierni e su tutta la vita utile dei componenti (deve essere positivo per essere molto vantaggioso, e più e alto, più l'intervento è conveniente). PB:Pay back period semplice; tempo di ritorno dell’investimento NON indicizzato con i tassi di interesse. IRR: Internal rate of return o TIR, tasso di interesse dell’intervento, equivalente a un analogo investimento finanziario (in termini finanziari è il tasso di sconto per il quale il VAN si annulla). EPi: indicatore di energia primaria per la sola climatizzazione invernale, espresso in kWh di energia annui, divisi per i mq interni e netti dell’immobile [kWh/(m2 anno]. EPacs: indicatore di energia primaria per la sola produzione di acqua calda espresso in kWh di energia annui, divisi per i mq interni e netti dell’immobile [kWh/(m2 anno].
PAGINA DI NOTE E DEFINIZIONI, E PAGINA CON VALUTAZIONI ECONOMICHE CORRETTE Pag. 6
ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA Edifici non residenziali
1. INFORMAZIONI GENERALI Codice certificato
I01a.2013
Riferimenti catastali
Codice Comune A000 - Foglio 00 - Particella 00 - Sub. 00
Indirizzo edificio
Via Qualsiasi, n.00 – Ovunque (NN)
Nuova costruzione
10 anni
Validità
Passaggio di proprietà
Riqualificazione energetica
Proprietà
Proprietario
Telefono
Indirizzo
indirizzo proprietario
2. CLASSE ENERGETICA GLOBALE DELL'EDIFICIO
Edificio di classe:
G
3. GRAFICO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE GLOBALE E PARZIALI EMISSIONI DI CO2
PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE
9.458 kgCO2/m³anno
42.009 kWh/m³anno
150 100
200 250
50
>600
0
PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE 47.075 kWh/m³anno LIMITE DI LEGGE
200
150
100
250 200 250
150
100
50
50
>300
0
24
0
>300
18
12
30
PRESTAZIONE RISCALDAMENTO
6
>36
45.719 kWh/m³anno
0
PRESTAZIONE RAFFRESCAMENTO
PRESTAZIONE ACQUA CALDA
11.955 kWh/m³anno
1.356 kWh/m³anno
4. QUALITA' INVOLUCRO (RAFFRESCAMENTO)
I
II
III
IV
V
5. Metodologie di calcolo adottate
Metodo calcolato da rilievo sull'edificio o standard (rif. adottato UNI/TS 11300) secondo il paragrafo 4, punto 2 dell'allegato A (Linee Guida nazionali per la Certificazione Energetica degli edifici) del Decreto Ministeriale 26 giugno 2009
6. RACCOMANDAZIONI Prestazione Energetica/Classe a valle del singolo intervento
Interventi
1) Isolamento solaio superiore piano seminterrato
G / 42.009
PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE
Tempo di ritorno (anni)
10.0
42.01 kWh/m³anno
10.0
7. CLASSIFICAZIONE ENERGETICA GLOBALE DELL'EDIFICIO SERVIZI ENERGETICI INCLUSI NELLA CLASSIFICAZIONE
Riscaldamento
Raffrescamento
Acqua calda sanitaria
Illuminazione
< 4.596 kWh/m³anno
A+
< 6.847 kWh/m³anno
A
< 9.879 kWh/m³anno
B
< 13.694 kWh/m³anno
C
Riferimento legislativo 13.694 kWh/m³anno
< 16.726 kWh/m³anno
D
< 22.009 kWh/m³anno
E
< 30.325 kWh/m³anno
F G
> 30.325 kWh/m³anno
47.075
kWh/m³anno
8. DATI PRESTAZIONI ENERGETICHE PARZIALI 8.1 RAFFRESCAMENTO
8.2 RISCALDAMENTO
45.719
Indice energia primaria (EPe)
Indice energia primaria (EPi)
Indice energia primaria limite di legge
Indice energia primaria 9.002 kWh/m³anno limite di legge (d.lgs. 192/05)
kWh/m³anno
Indice involucro 11.955
Indice involucro
(EPe, invol)
(EPi, invol)
kWh/m³anno
Rendimento medio stagionale impianto (g)
77.71%
kWh/m³anno
Rendimento impianto
35.530
8.3 ACQUA CALDA SANITARIA Indice energia primaria (EPacs)
1.356 kWh/m³anno
Fonti rinnovabili:
8.4 ILLUMINAZIONE
Indice energia primaria (EPill) Indice energia primaria limite di legge
Fonti rinnovabili
Fonti rinnovabili Fonti rinnovabili:
9. NOTE Si allegano i libretti di impianto relativi alle caldaie a gas installate.
10. EDIFICIO Porzione di edificio posto ai piani seminterrato e terra di un fabbricato multipiano Tipologia costruttiva Struttura in cemento armato 2 Anno di costruzione 1990 Numero unità Tipologia edilizia
immobiliari Superficie utile (m2) 773.01
Volume lordo riscaldato V (m3)
2 965.67
Superficie disperdente S (m2)
1 814.63
Zona climatica/GG
Rapporto S/V (m-1)
0.61
Destinazione d'uso E5 -Edifici
B
/ 899
adibiti ad attività commerciali e assimilabili
11. IMPIANTI Riscaldamento
Acqua calda sanitaria Raffrescamento
Anno di installazione
2002
Tipologia
U.T.A. - Caldaie a condensazione + Pompe di Calore Metano
Potenza nominale (kW)
64.0
Combustibile/i
Anno di installazione
2002
Tipologia
Potenza nominale (kW)
33.0
Combustibile/i
Caldaia a metano e Boiler elettrici Metano
Anno di installazione
2002
Tipologia
16 Pompe di calore
Potenza nominale (kW)
99.6
Combustibile/i
Elettricità
Illuminazione
Anno di installazione
Tipologia
Potenza nominale (kW) Fonti rinnovabili (Solare Termico)
Fonti rinnovabili (Solare Fotovoltaico)
Anno di installazione
0
Anno di installazione
0
0
(Pompa di Calore)
Energia annuale prodotta 0.00 kWht
Fonti rinnovabili
Anno di installazione
(Biomassa)
Tipologia
assente
Tipologia
assente
Tipologia
assente
Tipologia
assente
Energia annuale prodotta 0.00 kWhel Anno di installazione
Fonti rinnovabili
assente
Energia annuale prodotta 0.00 kWht
Fonti rinnovabili
(Teleriscaldamento)
Tipologia
0
Energia annuale prodotta 0.00 kWht Anno di installazione
0
Energia annuale prodotta 0.00 kWht
0.00 kWhel
12. PROGETTAZIONE Progettista/i architettonico Indirizzo
Telefono/e-mail
Progettista/i impianti Indirizzo
Telefono/e-mail
13. COSTRUZIONE Costruttore Indirizzo
Telefono/e-mail
Direttore/i lavori Indirizzo
Telefono/e-mail
14. SOGGETTO CERTIFICATORE Ente/Organismo pubblico
Nome e cognome / Denominazione Indirizzo Titolo Dichiarazione di indipendenza
Tecnico abilitato
Energy Manager
Organismo / Società
Enrico Ninarello strada statale 106 km 245 - 88900 Telefono/e-mail info@studioninarell - Crotone (KR) o.it Ordine/Iscrizione Ordine Ingegneri KR N.654 Ingegnere Ai sensi degli artt. 359 e 481 del C.P., il sottoscritto Dott. Ing. Enrico Ninarello dichiara l'assenza di conflitto di interessi, ovvero il non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente (come richiesto dall'all. III punto 2.3.b) del D.Lgs. n.115/08 e dall'art.3 del D.P.R. n.75/2013).
Informazioni aggiuntive
15. SOPRALLUOGHI 1) 00/00/0000
16. DATI DI INGRESSO
Progetto energetico
Rilievo sull'edificio
Rilievo visivo diretto e dati forniti dalla committenza Provenienza e responsabilità
17. SOFTWARE Denominazione
TerMus
Produttore
ACCA software S.p.A.
Dichiarazione di rispondenza e garanzia di scostamento massimo dei risultati conseguiti inferiore al +/- 5% rispetto ai valori della metodologia di calcolo di riferimento nazionale (UNI/TS 11300)
Il software TerMus è CERTIFICATO conforme alle norme UNI/TS 11300-1:2008, UNI/TS 11300-2:2008, UNI/TS 11300-4:2012 dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI) ai sensi del D.P.R. 59/2009 (Certificati n.1 del 06/07/2009 e n.25 del 15/06/2012)
E UNI/TS 11300-1:2008+EC1 N E R UNI/TS 11300-2:2008+EC1 G I AMBIENTE UNI/TS 11300-4:2012 A SOFTWARE CERTIFICATO TerMusV.20 - Acca Software S.p.A. Data di Rilascio: 15/06/2012
Ai sensi dell’art.15, comma 1 del D.Lgs. 192/2005 come modificato dall’art.12 del D.L. 63/2013, il presente ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA è reso, dal sottoscritto, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000. Si allega copia fotostatica del documento di identità. Data emissione: 00/00/0000
____________________________________
Firma del Tecnico
SOMMARIO Attestato di Prestazione Energetica A.P.E. p. 3
1. Obblighi 2. Quando non occorre
p. 4
3. Validità dell'APE
p. 4
4. Validità del vecchio attestato ACE
p. 5
5. Sanzioni
p. 5
Appendice legislativa p. 39
p. 1
Gli obiettivi della certificazione Cosa deve certificare l'attestato di certificazione energetica? Redigere l’ attestato di prestazione energetica - Obbligo - In occasione del trasferimento
p. 6 p. 6
EDIFICI - applicazione dell'APE
p. 8
Corrispondenza tra categorie catastali degli edifici e classificazione generale degli stessi per categorie Atti negoziali - I rischi per il titolare dei diritti Attestato di Prestazione Energetica: - Raccomandazioni o interventi migliorativi Come si effettua una certificazione energetica?
p. 2
p. 11 p. 13 p. 15 p. 16 p. 18 p. 20
Riconoscere un ACE o APE non a norma Il Soggetto Certificatore e il Metodo di Calcolo Libero Professionista: attestato asseverato non veritiero, i rischi Applicazione delle nuove regole nelle regioni che già un'autonoma disciplina Certificazione Edifici e singoli appartamenti Requisiti energetici edifici - Comprendere formule e termini Zone climatiche
p. 29 p. 32
La nuova attestazione di prestazione energetica - come funziona
p. 33
p. 22 p. 24 p. 27
Tabelle: Il significato delle classi energetiche Categorie edifici dpr 412/93 Categorie catastali e edifici dpr 412/93 Italia - Zone climatiche per province
Tavola sinottica degli Atti Negoziali 1. Atti inter vivos - a titolo oneroso 2. Gli atti traslativi a titolo gratuito 3. I diritti oggetto di trasferimento 4. Gli atti esclusi 5. Casi particolari
La nuova APE come funziona
p. 34 p. 34 p. 35 p. 35 p. 37
Esempio Ape edifici residenziali Allegati
Esempio Ape edifici non residenziali