Nuovo a p e , una spiegazione chiara ed esaustiva

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giovanni matteazzi architetti nicoletta matteazzi

OPERE DI RESTAURO - OPERE EDI LI - LAVORI PUBBLI CI REGIA GESTIO NE SICUREZZA CANTIERE pres. vic. APC Costruzioni v. pres. vic. APC Agricoltura / Agroalimentare v. pres. APC Lavori in Quota

D.Lgs. 81/08 s.m.i. CSP/CSE n.010-011/2011 Certificazione competenza cantieri

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ufficio di segreteria: comunicazione

di sostegno n.12/15

prot. n° 727/1/12/22401/15 treviso, lì 12.10.2015

E’ opportuno ricordare il nuovo ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) di cui necessita avere una visione chiara e funzionale per quanto indicato nei tre decreti ministeriali del 26.06.2015 e più precisamente:

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E’ OBBLIGATORIO PER ABITAZIONI E PER EDIFICI INTERI VALE 10 ANNI

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DA ADESSO IL SISTEMA DI VALUTAZIONE SARA’ UGUALE IN TUTTA ITALIA

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GLI APE FORMERANNO UNA BANCA DATI NAZIONALE (SIAPE) ATTIVA DA GENNAIO 2016.

Le novità sulla certificazione energetica che scattano dal 1° Ottobre 2015 discendono da tre decreti ministeriali del 26 Giugno 2015. Gli atti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n.162 del 15/7/2015 e riguardano l’attuazione della direttiva europea 2010/13 Ue (e della legge 90/2013 in Italia), per ciò che riguarda le modalità di calcolo del rendimento energetico degli edifici e i requisiti minimi delle nuove costruzioni; le linee guida per il rilascio del relativo Ape e la compilazione della relazione tecnica di progetto che attesta la rispondenza dello stesso alle prescrizioni per il contenimento dei consumi. L’intera normativa sulla certificazione energetica in Italia fa riferimento al Dlgs 192/2005 e successive modifiche .I requisiti per i tecnici abilitati al rilascio dell’Ape discendono invece dal Dpr 75/2013.

Diversi nomi . In Origine si parla di Aqe-Attestato di qualificazione energetica, poi arriva l’Ace-Attestato di certificazione energetica, per approdare infine all’Ape-Attestato di prestazione energetica. E’ l’Ape è il documento che fotografa l’efficienza energetica di un immobile. Ora si rinnova nelle modalità di analisi e nella compilazione. E rafforza la sua funzione di “targa energetica”: serve a segnalare qual è il fabbisogno di energia richiesto (e di conseguenza il consumo) a fronte di un uso standard. L’Ape può essere riferito sia a una singola unità immobiliare che a un intero edificio.

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vice – presidenza nazionale – sede Treviso AIAV Associazione Italiana per la Gestione e l’Analisi del Valore collaborazione con CeSAV

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E’ valido 10 anni dalla data di rilascio, tranne in alcuni casi. E’ necessario per tute le nuove costruzioni e per i risanamenti. In questo caso spetta al costruttore far predisporre il documento. Inoltre deve essere redatto e consegnato quando si cede a titolo oneroso l’unità immobiliare: sia compravendita si locazione. Per quanto riguarda la vendita L’Ape va allegato all’atto, mentre per l’affitto è messo a disposizione del conduttore o gli viene consegnato in copia conforme all’originale (che resta in possesso del proprietario di casa). Quando l’Ape non è disponibile, il contratto non è nullo ma sono previste multe.

Dice QUANTA ENERGIA serve. La performance dell’immobile è espressa nell' Ape dall’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile del fabbricato. Si tratta di un valore che tiene conto del fabbisogno di energia primaria non rinnovabile utilizzato nella casa per garantire la climatizzazione invernale, la produzione di acqua calda e - dove questi servizi sono presenti - la climatizzazione estiva e la ventilazione meccanica. L’indice è espresso in kwh/mq anno in relazione alla superficie utile di riferimento. All’interno del nuovo Ape sono riportati i valori che concorrono alla formazione dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile e anche quello di prestazione energetica globale rinnovabile del fabbricato.

Le prestazioni in lettere: dalla “A” alla“G”, con 4 novità per l’efficienza. La performance complessiva dell’immobile (oppure dell’unità abitativa)viene espressa – come lo era già in passato - mediante l’uso di lettere, che identificano una classe di merito e che vanno dalla A ( quella che presenta l’indice di prestazione più basso e quindi minori consumi) alla G (il livello meno virtuoso). I livelli complessivi sono 10: i primi quattro fanno tutti riferimento alla lettera A, con quattro gradazioni, da A4 (il più efficiente) ad A1. Rispetto al passato, la classe viene attribuita confrontando l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio con quella del cosiddetto edificio di riferimento, un immobile “ombra” che ricalca il fabbricato oggetto di certificazione, stabilendone i valori di funzionamento ottimali. Si fa uso quindi di volta in volta di una sorta di campione virtuale cui paragonare l’edificio oggetto di analisi.

Uguale in tutta Italia. La grande novità introdotta dal Decreto e dalle linee guida è la decisione di riportare su tutto il territorio nazionale a un’applicazione omogenea del sistema di attestazione energetica, dopo che negli anni passati alcune Regioni, specie al Nord, Si erano portate avanti e avevano varato propri sistemi per il rilascio delle targhe energetiche. Questo significa che, da Ottobre, tutti gli edifici in Italia saranno classificati sulla base di uno stesso metro di valutazione. 2

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Lo compila un tecnico qualificato La targa energetica può essere rilasciata dai tecnici qualificati, singoli o associati, dalle Esco (Energy Service Company)o da tutti gli enti e organismi in possesso dei requisiti del Dpr 75/20145 e accreditati a livello nazionale. Nelle regioni che hanno fissato un proprio sistema per il rilascio degli Ape, i requisiti dei certificatori possono variare rispetto a quelli nazionali. Su questi territori, il rilascio dell’Ape è limitato a coloro che sono iscritti negli elenchi locali (gestiti in genere dalla Regione o da un ente incaricato dalla stessa). Per il rilascio dell’ Ape è obbligatorio che il soggetto certificatore esegua almeno sopralluogo e rilievo in sito.

Contano tutti gli impianti energetici Climatizzazione invernale, produzione di acqua calda sanitaria e – se presenti - climatizzazione estiva e ventilazione meccanica: questi sono i “servizi energetici”della casa che vengono presi in considerazione dal nuovo ape per il calcolo della prestazione energetica. In passato, il vecchio ape (compilato fino ad Ottobre ancora come un vecchio Ace o Attestato di certificazione) teneva conto del solo fabbisogno richiesto in una casa per garantire il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria. Nel nuovo Ape, fra gli indicatori presenti, ci sono anche quelli che riguardano la prestazione invernale ed estiva dell’involucro.

Ci sono eccezioni. Solo le Regioni che hanno recepito interamente le direttiva comunitaria 2010/31/Ue potranno mantenere attivo un proprio sistema, che pur deve essere il più possibile reso vicino a quello statale: è il caso della Provincia di Bolzano, che manterrà invariata la certificazione “Casaclima”, già completa di un esame della prestazione energetica che tiene conto anche della climatizzazione estiva dell’immobile e della ventilazione meccanica dello stesso. L’indice di prestazione energetica è un dato preciso: informa su quanta energia viene consumata su un edificio (o unità immobiliare) per raggiungere le condizioni di comfort. Secondo le linee guida per la certificazione energetica DM 26-06-2015, dal 1° Ottobre 2015 la prestazione energetica dell’immobile è espressa attraverso l’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile EPgl,nren. Il simbolo utilizzato e definito dalla legge è EPgl (Indice di prestazione energetica globale). Spesso negli annunci immobiliari viene scritto IPE (o I.P.E.) L’Aqe però resta e si differenzia dall’Ape, pur ricalcandolo nella sostanza, per via del soggetto che lo può rilasciare e per l’assenza di attribuzione di una classe di efficienza (la classe è solo proposta). Il documento, che è facoltativo, può essere redatto da un tecnico abilitato, ma non necessariamente estraneo alla proprietà dell’immobile, nella fase di progettazione o realizzazione dell’edificio. Se viene compilato, aiuta a semplificare la procedura per la successiva stesura dell’Ape. 3

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Lo compongono due parti e 5 pagine. L’Ape che ora dovrà essere redatto secondo il nuovo modello predisposto dallo Stato (allegato 1 del decreto ministeriale del 26 Giugno 2015 con le Linee Guida per l’Ape), è un documento in cinque pagine ed è suddiviso in due parti. Nella prima, più generica e di facile comprensione per tutti i cittadini, vengono evidenziati la classe energetica assegnata all’unità immobiliare e l’indice di prestazione energetica globale (da energia non rinnovabile e anche rinnovabile); oltre alla foto dell’immobile e ai dati identificativi dello stesso, sono riportate le raccomandazioni per migliorare l’efficienza dell’edificio attraverso gli interventi più significativi ed economicamente convenienti. La prestazione viene anche segnalata attraverso l’uso di emoticon (cioè simboli) di immediata lettura per gli utenti. Una seconda parte, invece, contiene informazioni più di dettaglio e di maggior contenuto tecnico, utili agli addetti ai lavori per una conoscenza più approfondita dell’immobile. Tutte le parti dell’Ape devono essere debitamente compilate, pena la non validità del documento.

Il costo è variabile. Dipende da molti fattori, comprese metratura e caratteristiche dell’alloggio. Anche per il vecchio sistema non vi era una tariffa fissa e il costo poteva oscillare da 250 a 1.000 Euro. Il nuovo Decreto stabilisce che l’Enea – oltre a produrre materiale informativo sulla certificazione energetica a beneficio dei cittadini – compili anche un’analisi statistica sul costo medio della redazione degli attestati, cos’ da fornire uno strumento per l’orientamento del consumatore.

Dal vecchio al nuovo la classe può cambiare. Per chi deve rifare la targa energetica, uno dei risvolti possibili sarà che nel passaggio dal sistema regionale a quello unico nazionale potrebbero verificarsi dei “declassamenti”: la casa cioè, che magari era stata venduta come performante e in classe A, secondo la scala adottata dal territorio di riferimento, magari passa bruscamente in classe B. Ma può accadere anche il contrario.

Quando c’è già un attestato. Chi ha già un Ape in corso di validità (anche rilasciato secondo uno dei sistemi in vigore fino a oggi sui vari territori regionali) non dovrà rivolgersi a un tecnico per produrre un nuovo documento, almeno fino alla sua naturale scadenza (10 anni, a partire dalla dati di rilascio). Se si ristruttura va rifatto. Se l’immobile oggetto di attestazione viene sottoposto a un intervento di ristrutturazione o di riqualificazione che riguarda “elementi edilizi o impianti tecnici in maniera tale da modificare la classe energetica”, al termine dei lavori l’Attestato non ha più validità e se l’unità immobiliare viene ceduta in affitto o compravendita sarà da rifare.

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Scade se non si fanno i controlli. Quando gli impianti tecnici dell’immobile, a partire da quelli termici, non vengono sottoposti alle manutenzioni periodiche “L’Ape decade il 31 Dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza no rispettata”.Fra i controlli sono inclusi quelli di efficienza energetica della caldaia ( il cosiddetto bollino blu). In alcune regioni – come Lombardia, Emilia Romagna e Veneto – l’Ape deve essere allegato, quando presente, allo stesso libretto di impianto della caldaia (in formato cartaceo o elettronico).

Obbligatorio anche negli annunci. Nel caso di offerta di vendita o locazione di un immobile, l’annuncio – qualsiasi sia il mezzo di comunicazione attraverso cui viene pubblicato – deve riportare l’indice di prestazione energetica dell’involucro, l’indice di prestazione energetica globale sia rinnovabile che non e la classe energetica di riferimento. Esclusi gli annunci a mezzo stampa o via Internet, il format che deve essere utilizzato ad esempio nelle agenzie è quello allegato al decreto sulle linee guida per il rilascio dell’Ape.

Nell’attenzione, si porgono i più cordiali saluti. arch. giovanni matteazzi qualificato docente formatore membro Consiglio Direttivo Nazionale AIAS coordinatore regionale Veneto - AIAS

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