Contratto integrativo regionale 2000

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I giorno 02 .Marzo 2000 in Potenza, presso il Dipartimento Agricoltura Ilimentazione e Foreste della Regione Basilicata - Via Anzio -

TRA - la REGIONE BASIAICATA rappresentata: dal1'Assessore ali 'rlgricoltura, Alimentazione e Foreste Dott. Vito DE FILIPPO; - l ' UNCEM Regionale Lucana rappresentata dal Presidente Dott. Michele PETR UZZI;

FLA I-CGIL BASILICATA rappresentata da: Angelo EUSTASIO e Vincenzo LORUSSO - Segretari Regionali assistiti da : Vito AULEITA, Nunzia I1iIARAZAN0, Gerardo GRIPPA, Giulio ONORATI, Antonio DIBARI, Anna RUSSO, Vito UARCHESE; FISBA-CiSL BASILICATA rappresentata da: Filippo CANDELA - Segretario Regionale - Antonio LAPADULA e Giuseppe A M TULLI assistiti da : Antonio CHIURAZZI, Vincenzo CAVALLO, Vito AGNETA, Silvio DERNINJ Nicola LA BANCA, Pietro PALADINO;

UILA-UiL BASILICATA rappresentata da: Gerardo NARDIELLO e Leonardo BARBALINARDO ,- Segretari ~ e ~ i o n a-l iassistiti da : Antonio CALCAGNO, Mario GRIMALDI, Innocenza CARBONE. ....

Ăˆ stato stipulato il contratto integrativo regionale.


PREMESSA

Le parti firmatarie del presente contratto integrativo regionale sottolineano l'importanza che assume per la Basilicata la risorsa del bosco come fattore di riequilibrio ambientale anche rispetto all'intervento dell'ENI per lo sfruttamento energetico esistente nel sottosuolo ma, soprattutto come elemeiito di sviluppo economico, produttivo, sociale ed occupazionale.

La legge regionale 42/98, con le funzioni assegnate agli enti delegati, nel recuperare un ritardo storico sul piano legislativo, pone la Basilicata all'avanguardia nella conservazione del patrimonio ambientale, naturalistico, turistico, paesaggistico e di difesa del sistema idro-geologico del territorio lucano. Con la riforma della PAC del 1992 ed in particolare con i regolamenti 2080 e2070 del ' 92, il regolamento 2593/93, nonchĂŠ con la proposta di "agenda 2000n, l'Unione Comunitaria fa assumere alla risorsa forestale il ruolo di parte integrante della nuova politica agricola europea. Occorre recuperare ritardi nella politica forestale nazionale, soprattutto per quanto attiene la piena attuazione di importanti provvedimenti legislativi come la legge sulla montagna del 31 .01.94 e il Piano Forestale Nazionale emanato dieci anni fa e disatteso quasi del tutto. Le relazioni sindacali, attraverso la gestione del contratto e della legge 42/98, devono mirare ad introdurre tutti quegli elementi di innovazione e utilizzare !e nuove opportunitĂ (accordo di programma con PENI, accordo di programiiia con la Puglia) per uscire defiiiitivamente dai residui di una logica di tipo assistenziale e imboccare con decisioiie la strada d i una forestazione con accentuati caratteri produttivi.

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OSSERVATORIO REGIONALE

E' costituito in Basilicata l'Osservatorio regionale di cui all'art. 3 del C.C.N.L. dell' 1.1.98. La funzione dell'Osservatorio è fissata dal coiitratto nazionale e dalle norme previste nel CIRL. Esso è composto da tredici componenti di seguito specificati: - 6 rappresentailti nominati dalle 0O.SS. ; - 6 rappresentanti nominati dallYUNCEMregionale ; - 1 rappresentante nominato dalla regione Basilicata.

Qualora entro 60 giorni dalla stipula del CIRL una o più organizzazioni firmatarie non procedessero alla designazione dei componenti le altre organizzazioni si sostituiscono garantendo l'equi1 ibrio previsto. 11 funzionamento dell'osservatorio è stabilito da un apposito regolamento che sarà varato entro 90 giorni dalla firma del contratto.

L7UNCEM, gli enti delegati della Regione sono tenuti a fornire tutte le informazioni sulle seguenti materie: - piani, programmi e risorse finanziarie;

livelli occupazionali; - formazione e riqualificuzione professionale; - igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

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Inoltre l'Osservatorio si occuperà di risolvere eventuali contenziosi che possono insorgere sull'interpretazione autentica delle norme contrattuali ed emettere il parere entro 30 giorni.


AKT. 1 SFERA DI APPLICAZIONE

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del CCNL del 1.1.98, si applica, in aggiunta anche alla difesa dell'ambiente (guardiania ed antincendio) e protezione civile (calamità naturali, emergenza neve, emergenza idrica, ecc.) instaurati nella regione Basilicata.

ART. 2 CLASSIFICAZIONE In relazione ai piani e ai programmi di intervento della regione di Basilicata gestiti per delega dalle Comunità Montane, dalle amministrazioni provinciali di Potenza e Matera, dai consorzi di Bonifica e dalle strutture regionali forestali ed in riferimento al protocollo d'intesa sottoscritto il 15.06.96 dagli assessori regionali Agricoltura e Formazione e dalle segreterie CGIL, CISL e WL di Basilicata ed in base alla legge regionale 11. 42/98 che fissa le nonne in materia di forestazione, i lavoratori, che nel biennio 94/95 hanno prestato attività lavorativa presso gli enti sopra richiamati o partecipati ai corsi di formazione attivati dalla regione e gesti ti dai ripetuti enti delegati, confermano la dizione "addetti al settore forestale " conservando le qualifiche possedute. 1 lavoratori con la suddetta dizione vengono avviati ai cantieri forestali. ART. 3 INQUADRAMENTO CAPO OPERAIO: Incarico da attribuirsi esclusivamente all'operaio di 4" livello che coordina più squadre di operai ovvero, a livello esecutivo, unità operative specializzate. Per tale incarico viene corrisposta una indennità pari al 5% rqpipo contrattuale nazionale conglobato di livello e del salario jbtegrat ivo regionale. a <


Per gli O.T.D. il IVO livello econoinico sarà riconosciuto per il periodo di durata dell'incarico. CAPO SQUADRA: Incarico da attribuirsi esclusivamente all'operaio di 3" livello che coordina una squadra di 20 unità a livello comunale. 11 numero può essere inferiore in rapporto alla situazione specifica del Comune. Per gli O.T.D. il m0 livello economico sarà riconosciuto per il periodo di durata dell' incarico. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore. Quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento all'art. 49 del CCNL. ART. 4 RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO l1 lavoratore forestale (impiegato - operaio), nel caso di licenziamento, per raggiunti limiti di età, cesserà dal lavoro l'ultiino giorno del mese in cui ha maturato il requisito.

ART. 5 LAVORI DISAGIATI Ad integrazione dell'art. 53 del CCNL sono considerati lavori in acqua quelli effettuati con i piedi immersi nella neve o nella melma superiore a 12 cm; gli operai possono essere addetti a lavori in acqua per un massimo di 4 ore giornaliere dovendo essere addetti per ore residue ad altre diverse attività. 15% per i lavori in cui l'impiego della malta cementizia è prevalente. ART. 6 ORARIO DI LAVORO L'orario di lavoro è di norma distribuito su cinque giorni lavorativi. Sono deinandati ad accordi con gli Enti Delegati eventuali momenti di flessibilità.


DIRITTI SINDACALI

Fermo restando quanto previsto in materia dal C.C.N.L., ai lavoratori interessati al presente contratto membri di commissione locale, circoscrizionali o regionali per la manodopera agricola, al fine di permettere l'espletamento dall'incarico vanno concessi permessi retribuiti, previa dichiarazione di partecipazione ai lavori della commissione, nel numero massimo di 10 gg. l'anno. Inoltre, sono previsti: - ai delegati di cantiere 15 gg. l'anno per non più di 3 gg. consecutivi; - assemblea di cantiere per l 5 ore l'anno;

ai lavoratori che ricoprono cariche direttive negli organismi sindacali zonali, comprensoriali, regionali e Nazional i sono concessi permessi retribuiti nella misura di 12 gg. l'anno. Per ogni Orgat~izzazioneSindacali firmatarie del presente contratto è riconosciuto un solo distacco annuale retribuito per i lavoratori a tempo indeterminato per ogni ente delegato. Per ogni Orgailizzazione Sindacale firmataria del presente contratto è riconosciuto un solo distacco annuale retribuito per i lavoratori a tempo determinato per ogni ente delegato. Ciascun distacco è comunque pari al livello di giornate raggiunto dal cantiere con più alto impiego nell'ambito della Comunità Montana, Amministrazione Provinciali di Potenza e Matera, strutture Regionali Forestali e Consorzi di Bonifica. Il monte giornate è fissato in 3.600 annue. Le richieste di distacco da parte delle OO.SS., firmatarie del C.T.R.L., verranno inoltrate al17UNCEMed agli enti delegati ( Comunità Montana, Amministrazione Provinciale di Potenza e Matera, strutture Regionali Forestali, Consorzi di Bonifica ) per gli opportuni adempimenti di competenza. -


AKT. 8 IMPIEGATI L'assunzione dell'impiegato può awenire in qualsiasi periodo dell'anno e, ove non diversamente stabilito dalle parti, si intende a tempo indeterminato. L'assunzione con rapporto a tempo indeterminato deve effettuarsi a mezzo di atto scritto, anche in forma di lettera, il quale specifichi data di inizio del rapporto di impiego, livello di inquadramento, l'eventuale periodo di prova, la retribuzione nei suoi vari elementi costitutivi in base al CCNL e al CIRL. Il contratto a termine viene regolato ai sensi della legge 230162 e successive. La classificazione degli impiegati è stabilita dall'art. 35 del CCNL. Al fine di consentire la valorizzazione della professionalità presenti, in considerazione delle nuove competenze assegnate, nonché della gestione di vivai e foreste regionali, gli enti delegati potranno, nell'ambito delle risorse finanziarie assentire e in rapporto alla carenza di organico, operare selezioni tese ad inquadrare nelle qualifiche tecnico - impiegatizie, gli addetti in possesso di titoli di studio specifico ( Dott. Agr. - Dott. For. Periti Agr. - Agrot. ). ART. 9 C.A.C. Fermo restando quanto fissato dal CCNL, l'assistenza contrattuale regionale è definita nell' 1,5 % per ogni giornata di lavoro retribuita (paga globale di fatto). ART. 10 TESSERAMENTO SINDACALE E' istituita la delega per l'iscrizione dei lavoratori O.T.1 e O.T.D. con la effettuazione della trattenuta da accreditare da parte dei datori di lavoro


alle OO.SS. firmatarie del presente C.I.R.L. sul conto corrente che verrà successivamente comunicato.

ART. 11 RETRIBUZIONI Fermo restando quanto previsto dall'art. 52 del CCNL, la corresponsione della retribuzione ai lavoratori O.T.D. e O.T.I. deve awenire entro il 25 del mese successivo a quello in cui viene effettuata la prestazione compatibilmente alle disponibilità finanziarie dell'ente delegato. La Regione deve perfezionare e snellire le procedure per consentire agli enti delegati di rispettare le scadenze. Gli enti delegati devono a loro volta mettere nelle condizioni la Regione di erogare in tempo utile le risorse assegnate. Nell'arco di validità del CIRL ci sarà un incremento della retribuzione per tutti i lavoratori del 2% articolato nel seguente modo:

ART. 12

ATTREZZI E VESTIARIO Gli enti delegati sono tenuti a fornire ai lavoratori attrezzi di lavoro ed equipaggiamenti adeguati allo svolgimei~todelle mansioni assegnate in condizioni di massima sicurezza. Gli attrezzi e gli indumenti vengono sostituiti in rapporto all'effettivo logorio. I1 lavoratore deve avere massima cura di quanto assegnatogli e non utilizzarli per usi diversi. Gli Enti Delegato che non si attengono a quanto sopra richiamato, corrisponderanno al lavoratore una indennità sostitutiva oraria di £. 350 a decorrere dall' 01 .01.2001.


ART. 13

CONGEDO MATRIMONIALE In caso di matrimonio il lavoratore con contratto a tempo determinato ha diritto ad un permesso retribuito di 5 giorni. ART. 14 CONGEDO STRAORDINARIO L'operaio a tempo determinato ha diritto a 3 giorni di permesso retribuito in caso di decesso del coniuge o di parente di primo grado. ART. 15 CENTRI DI RACCOLTA ED INDENNITA' CHILOMETRICA Gli enti delegati provvedono a garantire un efficiente sistema di trasporto per il raggiungimento del luogo di lavoro. Ove non si disponesse di mezzi di trasporto propri, l'orario di lavoro deve coincidere con quello del trasporto pubblico. Il centro di raccolta viene individuato di intesa con le 0O.SS. all'inizio di ogni anno. L'individuazione del centro di raccolta deve essere comunque funzionale a ridurre al minimo il disagio dei lavoratori ed a salvaguardare l'economicità dell'azienda. Se il lavoratore, per ragioni non dipendenti dalla sua volontà, fosse costretto ad utilizzare il mezzo privato, gli verrà riconosciuta un'indennità chilometrica sostitutiva pari ad un quinto del prezzo della benzina super per ogni chilometro percorso dal centro di raccolta al luogo di lavoro e viceversa. In virtù di quanto stabilito nel presente articolo, le parti si danno reciprocamente atto che il rimborso chilometrico o il rimborso dell'abbonamento al servizio pubblico rappresenta la restituzione di somme anticipate dal lavoratore.


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