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FV e Superbonus: Q&A PAG
FV E SUPERBONUS: Q&A
ERICA BIANCONI RISPONDE AD ALCUNI QUESITI POSTI DAI LETTORI DI SOLAREB2B IN MERITO AD ALCUNI ASPETTI LEGATI ALLA MAXI AGEVOLAZIONE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL FOTOVOLTAICO
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DI ERICA BIANCONI
Nel mese di marzo, alcuni lettori di SolareB2B ci hanno sottoposto delle domande specifiche relative in particolare agli interventi che riguardano il Superbonus. Si tratta di casi a cui l’esperto Erica Bianconi, all’interno di questa pagina, ha risposto. E riguardano, ad esempio, la nuova definizione di solare come manutenzione ordinaria, che ha fatto scattare un campanello d’allarme in relazione alla possibilità di non rientrare più nelle detrazioni fiscali. Oppure due casi legati al Superbonus, con uno sguardo alle asseverazioni e alla particolare tipologia di abitazione su cui sono stati eseguiti i lavori. Ecco le domande e le risposte di Erica Bianconi.
“Con la nuova definizione del decreto energia che indica il fotovoltaico come manutenzione ordinaria, c’è il rischio che il solare non possa beneficiare del Superbonus?” «Il D.L. 17 del 1° marzo 2022 “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha inserito modifiche relative anche agli impianti fotovoltaici. In particolare, l’art.9, comma 1 ha semplificato ulteriormente l’iter autorizzativo degli impianti fotovoltaici definito nel Dlgs 28/2011.
Art 7-bis, comma 5 (come modificato dall’art. 31, comma 2-bis, legge n. 108 del 2021) 5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull’energia elettrica, l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici con le modalità di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008, su edifici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell’articolo 4, comma 1-sexies , del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché l’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici su strutture e manufatti diversi dagli edifici non ricadenti fra quelli di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non è subordinata all’acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque denominati.
Art. 9 Semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili 1. All’articolo 7-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il comma 5 è sostituito dal seguente: 5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull’energia elettrica, l’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/ CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del codice.
In sintesi, l’installazione di impianti fotovoltaici e solari termici: - viene definita “manutenzione ordinaria” e quindi intervento in edilizia libera senza altro atto di assenso; - può essere effettuata liberamente anche su strutture o manufatti diversi da edifici, quali pergole o tettoie; - può avvenire anche sulle pertinenze (e non solo sugli edifici), come per esempio giardini, terrazzi, autorimesse o depositi; - può avvenire con qualunque modalità (complanare o a terra); - la semplificazione si applica anche agli immobili soggetti a vincolo paesaggistico, ad esclusione di (art. 136, lett.b e lett.c) ville, giardini e parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza e i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici. Tale semplificazione nulla ha a che vedere con i benefici del Superbonus per i quali l’impianto fotovoltaico può essere portato in detrazione come intervento trainato per una quota pari al 110% delle spese da ripartire in 5 anni o, in alternativa, in cessione del credito o sconto in fattura».
“Sto eseguendo una ristrutturazione edilizia su un’ abitazione unifamiliare tramite demolizione e ricostruzione. È stata già creata la struttura della casa e installato l’impianto fotovoltaico. L’allaccio è già stato fatto, e ho inoltre iniziato la procedura di richiesta al GSE per il fotovoltaico. Con riferimento alla pratica 110%, il fotovoltaico e l’accumulo risultano trainati dal Sismabonus in questo caso. Il dubbio riguarda il computo metrico (asseverazione) della parte fotovoltaico e accumulo: secondo una nota Enea del febbraio 2021, il computo metrico per queste due voci sembra non essere obbligatorio ma facoltativo. È possibile quindi non fare il computo e tenere validi solo i massimali?” «Secondo la nota di chiarimento Enea del 18/02/2021, i computi dei fotovoltaici, accumuli e colonnine risultano facoltativi. Tale affermazione non si ritrova in maniera chiara nel DM 06/08/2020 ma viene indicato che la giustificazione dei costi nel computo metrico è richiesta per gli interventi di efficienza energetica “trainanti” e “trainati” di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 119. Appare quindi facoltativo inserire nel computo metrico: - installazione degli impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (commi 5 e 6, art. 119); - colonnine di ricarica per i veicoli elettrici (comma 8, art. 119). Per tali costi, il portale SuperEcobonus dell’Enea effettua la verifica per i relativi limiti di spesa massimi ammissibili e il limite di spesa per kW di potenza nominale nel caso degli impianti fotovoltaici e per kWh di capacità di accumulo per i sistemi di accumulo».
“Vorrei sapere se è possibile utilizzare l’Ecobonus nel caso di palazzina di cinque unità. Due di queste sono della stessa proprietà, ma una è in affitto e il relativo contratto elettrico è intestato all’affittuario. L’allaccio deve essere richiesto a nome del titolare (affittuario) del contratto elettrico che non coincide in questo caso con la proprietà che intende utilizzare l’Ecobonus. Posso procedere senza sorprese?” «Il condominio è definito un edificio in cui le unità immobiliari (anche solo due) hanno proprietari differenti. Si parla di condominio quando in un edificio esistono contemporaneamente più unità immobiliari di proprietà esclusiva di due o più persone, insieme a delle parti comuni, strutturalmente e funzionalmente connesse alle prime. Il caso in questione rappresenta un condominio minimo. In questo caso, le persone fisiche (singoli proprietari) possono usufruire del Superbonus 110% per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari e solo se le opere sono effettuate congiuntamente agli interventi eseguiti sulle parti comuni del condominio che danno diritto al Superbonus. In caso contrario non può usufruire del Superbonus 110%. Altra questione è la titolarità del POD rispetto al soggetto contribuente. Ai fini dell’accesso al Superbonus per le spese di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, la detrazione risulta subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata. La specifica in merito alla cessione dell’energia, non indica riguardo al caso in cui l’intestatario del contratto sia un soggetto diverso rispetto al beneficiario della detrazione. Tenendo conto della ratio della norma, per cui “chi paga porta in detrazione”, non dovrebbero sorgere ostacoli, ma sarebbe auspicabile un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate. Potrebbero infatti sorgere problemi in fase di apposizione del visto di conformità nell’ipotesi in cui il contribuente intenda fruire dello sconto in fattura o della cessione del credito. In tal caso si riscontrerebbe una diversità tra il soggetto che fruisce della detrazione (sotto forma di sconto o di cessione) e il soggetto che ha sottoscritto il contratto di cessione dell’energia. La diversità non dovrebbe rappresentare una causa ostativa, ma sarebbe opportuno un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate».
ING. ERICA BIANCONI, CONSULENTE ENERGETICO