STORIA ASBUC

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STORIA DEI BENI DI USO CIVICO DELLA FRAZIONE DI MIGLIARINO a cura di MONICA MATTEUCCI

MIGLIARINO PISANO 1988


Il Comitato per l'Amministrazione separata dei beni di Uso Civico ha voluto, attraverso questa pubblicazione, far conoscere la lunga e tormentata storia che sta alle spalle degli attuali 100 ettari di terreno di proprietà della Frazione, frutto della transazione avvenuta il 20 Ottobre 1943 fra i Salviati, ex proprietari, e il Comune di Vecchiano, in nome e per conto dei Frazionisti di Malaventre che vantavano una serie di diritti accordati ai loro avi nel lontano 1197 dall'arcivescovo Ubaldo Lanfranchi di Pisa. Come si può notare, le vicissitudini di questi diritti sono molte: si hanno transazioni non accolte, rivendicazioni respinte, ricostruzioni storiche contestate, abrogazioni degli stessi ed altro, ma dopo la lettura di questo «libretto» tutti conosceranno la Storia, la vera Storia, dei nostri Usi Civici. Quando abbiamo deciso di realizzare quest’opera vi era qualche perplessità, perché noi come Comitato non potevamo mettere a disposizione che la nostra buona volontà. Sicuramente la nostra buona volontà non sarebbe stata sufficiente, se non avessimo avuto la fortuna di trovare fra gli abitanti della nostra frazione la Dott. Monica Matteucci che con passione ed entusiasmo ha accettato l'incarico di fare le dovute ed appropriate ricerche storiche nonchè la stesura di tutto il lavoro. Dobbiamo aggiungere che oltre l'entusiasmo e la passione ha dimostrato una singolare competenza e preparazione scientifica per cui il Comitato le rivolge un caloroso ringraziamento.


Il Comitato si augura anche che questo «Libretto», poichè descrive le nostre origini, sia strumento di crescita culturale per tutti. Dopo la lettura di questo volume certamente tutti potremo essere più obbiettivi nei nostri giudizi, potremo fare le nostre considerazioni a ragion veduta, e perciò saremo in grado di dare anche consigli e suggerimenti al fine di ricavare da questi terreni il massimo dei benefici a vantaggio esclusivo degli abitanti di Migliarino.

IL COMITATO Romano Panicucci (Presidente)

Ivo Giovanetti Alessandro Ghelardi Francesco Meleca Giuliano Pulcinelli (Consiglieri)


LE ORIGINI Per comprendere l'istituzione e l'evoluzione dei beni di uso civico della comunità di Malaventre, oggi di pertinenza della frazione di Migliarino, occorre risalire agli anni in cui le risorse naturali del territorio costituivano l'unica fonte di sussistenza per gli abitanti della zona. Gli usi civici, come istituzione, risalgono all'epoca medievale e trovano origine nella consuetudine propria della nobiltà e del clero di concedere e garantire in perpetuo agli abitanti di una comunità, in cambio della fedeltà e di una quota da versare annualmente, l'uso delle proprie terre per attività di pascolo, pesca ed altre ancora diverse a seconda della natura dei terreni. Questo dato di fatto costituì uno dei momenti fondamentali del feudalesimo, ed è riconducibile ad una realtà economica rurale basata unicamente sul rapporto di vassallaggio. Alla base degli interessi economici infatti, non erano le terre bensì, in seguito all'importanza che andarono acquistando fin dal secolo XI i centri urbani, le attività svolte nelle città, prima fra tutte il commercio. Pertanto le servitù (o usi) nelle campagne continuarono ad essere tranquillamente concesse e rinnovate fino alla fine del XV secolo. La prima notizia documentata in merito ai beni spettanti agli abitanti della comunità di Malaventre risale ad un atto rogato il 15 marzo 1197, dal notaio Blanco del fu Tedalgario, dal quale si apprende che l'Arcivescovo Ubaldo Lanfranchi della Primaziale di Pisa, concesse agli abitanti di Malaventre «l'uso pastorale e della Selva e della Peschiera»1 sulle terre di proprietà della Mensa Pisana.

1) M. MATIEUCCI, Storia del territorio della tenuta di Migliarino. (Costituzione e sue modifiche ad opera della famiglia Salviati dalla fine del '700 ai primi del '900), 1986-87, op. cit. pag. 16.


Per l'importanza che riveste l'atto quale primo documento storico pervenutoci, si ritiene opportuna la sua trascrizione integrale nella traduzione italiana: «Si fa da me etc. Nel nome di Dio eterno – amen – Noi Ubaldo per grazia di Dio - umile Arcivescovo della Chiesa Pisana per decisione e col consenso dei nostri fedeli, indulgendo alle domande e preghiere nonchè alle suppliche di tutti gli abitanti della Villa di Malaventre, elargiamo ad essi l'uso pastorale della Selva e della Peschiera che sono soliti avere con l'onere ed il solito servizio della podestà. Onde noi per decisione e col consenso dei nostri fedeli consentiamo alle loro dimande e preghiere e pertanto concediamo ed elargiamo ai predetti abitatori della Villa di Malaventre ed ai loro posteri in perpetuo il predetto uso pastorale e della Selva e della Peschiera come sono soliti avere fino dal tempo della podestà della Contessa, salvo, a nostro favore, l'onere ed il servizio che al tempo della podestà solevano fare. La detta concessione ed elargizione diamo e trasmettiamo a voi infrascritti abitanti della Villa di Malaventre e cioè ad Anselmo figlio del fu Moronte, ad Alberto Cenati figlio di Ugone Martino e a Guidone figlio del fu Viviano consoli di Malaventre, e a Bodro del fu Marignano riceventi per tutto il vostro comune di Malaventre, affinchè, come nel passato, voi e gli altri abitanti di Malaventre abbiano tutte quelle cose, che sopra si leggono, in perpetuo senza alcun contrasto e molestia di alcuna persona e se, da questo momento in avanti, in qualche tempo, persona piccola o grande tentasse menomare diminuire o togliere con intenzione la predetta concessione e elargizione soggiaccia al nostro bando etc. le quali cose, affinchè siano ferme e stabili come si contiene nella carta una volta elargita o concessa dal fu Balduino di buona memoria Arcivescovo Pisano, con la nostra autorità intieramente confermiamo, ossia ciò che "Tiene un capo in via di Nodica in Vitriceto e nella terra Cacciaguerra e corre fino alla fossa di Carallio, fino al Poppio di Migliarino il quale è presso l'Uncile del lago e da questo Uncile dal lago fino alla Fossa Nuova e dalla Fossa Nuova a Trincabonaldi e dal termine del campo di Silvestro fino all'Uncile dei Prati e fino alla Fossa Starnisiana e fino alla Fossa dei Figli di Guido e da qui fino al termine Vitriceto, salvo la Peschiera e l'uso della Peschiera della Fossa Magna e della Fossa Nuova le quali sono per gli uomini della Curia di Massa" purché voi, e gli altri abitatori della Villa di Malaventre prestiate il Sacramento di fedeltà e diate a noi ed al cattolico successore annualmente per .12


questa concessione ed elargizione venti soldi e prestiate tutti gli altri consueti servizi a noi ed alla Curia ed ai

successori ecc...». 2

Negli anni 1357 - 1381 - 1382 - 1400 - 1412 - 1476, la concessione fatta agli abitanti di Malaventre fu rinnovata, dagli Arcivescovi della Primaziale di Pisa, in cambio della fedeltà e di venti soldi da versare annualmente nelle casse della Mensa. Da un documento del 4 febbraio 1317, rogato dal notaio Diotifece di Sangalandi, si ha notizia di un'altra concessione fatta dalla Mensa agli abitanti delle comunità di Nodica, Lama e Vecchiano, in merito al diritto di acqua sulla fossa Magna, per la macerazione del lino, la navigazione e la pesca concessa con reti, tramagli, giacchi e altri strumenti. Come si può vedere quindi l'uso civico, data la conformazione geomorfologica dei terreni, riguardava quelle che erano le uniche attività possibili nella zona: pascolo e pesca. Infatti, le notizie in merito al territorio, parlano di una zona lagunare caratterizzata dalla presenza di parti depresse-umide e di altre alte-asciutte, il cui principale problema fu sempre la mancanza di scolo per le acque dei terreni. A partire dal medioevo si hanno anche le prime notizie attendibili in merito alla comunità di Malaventre, quando la zona (allora compresa nei possedimenti dei marchesi di Toscana) era conosciuta sotto la denominazione di «Selva Palatina o Parantina» . 3 Unica testimonianza rimasta è l'edificio religioso, comunemente denominato Chiesaccia di cui oggi rimangono alcuni resti nonostante le modifiche e gli ampliamenti subiti in epoche successive alla sua prima edificazione, che risale presumibilmente al XII secolo.

2) M. MATTEUCCI, Storia del territorio della tenuta di Migliarino. (Costituzione e sue modifiche ad opera dellafamiglia Salviati dalla fine del '700 ai primi del '900). Op. cito VoI. Appendici, pago 7-8-9. 3) M. MATTEUCCI, Storia del territorio della tenuta di Migliarino. (Costituzione e sue mo difiche ad opera dellafamiglia Salviati dallafine del '700 ai primi del '900). Op. dt. pag.16. 13


Con la contessa Matilde di Canossa (1046-1115), famosa per i suoi atti di beneficenza, la selva Palatina fu oggetto di tre diverse concessioni: una alla famiglia Orlandi, una al Benefizio di San Niccolò ed un'altra alla Primaziale di Pisa. Di fatto la contessa elargì alla Mensa Pisana le seguenti terre denominate: Lama Trincabonaldi, Debbi, fossa Magna, Poggio a Padule e Padule di Malaventre. Per concludere questi brevi cenni sulle origini sia dei beni di uso civico che sulla comunità di Malaventre sembra opportuno citare una frase del Duby, che descrive i luoghi in cui furono realizzati i monasteri nel periodo medievale, assimilabili per certi aspetti all'immagine del territorio in esame: «un suolo conquistato, stavolta, ma ancora tuttavia semiselvaggio».4

4) G.DUBY, L'arte e la società medievale, Editori Laterza 1981. Op. cito pago 5.

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LITI SENTENZE E TRANSAZIONI Con gli inizi del 1500, in seguito ad una maggiore disponibilità economica ed in coerenza con lo spirito del secolo, vi fu un fi flusso verso le campagne e quindi l'investimento dei capitali nelle terre che a loro volta divennero fonte di reddito. Risalgono infatti a questo periodo i primi studi volti a migliorare e risanare i terreni della pianura a cui apparteneva l'antica selva Palatina, progetti di grande portata, spesso utopistici, che contribuirQno certamente a diffondere l'esigenza di una trasformazione del territorio e della sua economia. In questa nuova ottica quindi, è facilmente intuibile come le servitù rappresentassero un intralcio agli obbiettivi dei grandi proprietari terrieri; infatti è proprio a partire dal XVI secolo che iniziarono le liti, le sentenze, le transazioni, tra gli abitanti della comunità di Malaventre e i proprietari dei terreni in questione: Mensa Arcivescovile prima, casa Salviati poi. Di fatto la prima controversia di cui si ha notizia tra l'Arcivescovo di Pisa e gli abitanti di Malaventre, risale ai primi decenni del XVI secolo, controversia che si concluse con la transazione stipulata il 20 maggio 1540 dal notaio Antonio di Mariano del Serra (o Seppia), tra la Mensa e i soli rappresentanti di Malaventre: Francesco di Giacomo Ruffini, Marco di Bacci Barsotti e Giacomo di Giacomo Ruffini che rinunciarono alloro nome e del Comune stesso, ad ogni diritto di feudo sulle terre di pertinenza della Mensa. In cambio l'Arcivescovo Onofrio Dei Medici concesse loro in perpetuo «916 stiora di terra poste nel Comune di Malavente»,5 ma alla morte di due dei citati comunisti,6 l'unico superstite, Giacomo Ruffini, rinunciò definitivamente, con at o

5) M. MATIEUCCI,Storia del territorio della tenuta di Migliarino. (Costituzione e sue modifiche ad opera dellafamiglia Salviati dalla fine del '700 ai primi del '900). Op. cit., pag.24. 6) Comunista: chi partecipa al godimento di un diritto comunale. 17


to del 5 maggio 1545 rogato dal notaio Pier Antonio Totti, a tutti i suoi diritti. Non si hanno notizie dettagliate in merito ai motivi che portarono alla controversia; l'unica notizia documentata precedente la transazione, che possiamo supporre in relazione all'accaduto, risale all'anno 1527 quando Giovanni Battista Serristori prese in affitto i beni enunciati nella concessione dell' Arcivescovo Ubaldo del 1197 e precisamente quelli inclusi tra «Il Lago, la Fossa Nuova, Lama Trincabonaldi, la Fossa Storrigiana e Fossa Magna».7 Successivamente i beni affittati dai Serristori passarono in eredità alla famiglia Salviati in seguito al matrimonio celebrato, nel 1536, tra Alamanno (di Pietro) Salviati e Costanza Serristori. Secondo quanto riporta l'ing. Ceccherini nella sua relazione, presentata nella seduta del 9 febbraio 1919 al Consiglio Comunale di Vecchiano; all'epoca della transazione del 1540, Malaventre era quasi disabitata in seguito ad una epidemia di peste, ed i soli supestiti erano i tre firmatari di cui uno di soli quindici anni. Nel 1576 i governatori della comunità di Malaventre deliberarono la loro prima supplica al principe di .Firenze, per rivendicare i loro diritti feudali. Altre suppliche furono in seguito rivolte sia alla Mensa che al principe di Firenze, ma senza alcun esito. Nonostante le suppliche si ebbe un secolo di calma apparente dove i pochi e rari abitanti continuarono, sembra, seppur stentatamente, a far pascolare il loro bestiame e a far legna nelle terre sulle quali non erano più riconosciuti i loro diritti. Solo nel XVII secolo la questione sembrò assumere nuovi 7) M. MATTEUCCI,Storia del territorio della tenuta di Migliarino. (Costituzione e sue modi '700 ai primi del '900). Op. cit., pago 62.

fiche ad opera dellafamiglia Salviati dalla fine del


aspetti: da un documento del 24 settembre 1680, si rilevano i primi dubbi in merito alla validità della transazione del 20 maggio 1540, ma di fatto nulla cambiò. Un'altro secolo trascorse senza notizie rilevanti fino a quando nel 1757, in seguito ad un nuovo episodio, i proprietari dei poderi di Malaventre ricorsero contro i Salviati, sia presso il tribunale di Pisa che la Camera Granducale di Firenze, chiedendo l'annullamento della transazione. In seguito le parti stipularono di comune accordo due convenzioni: la prima in data 18 gennaio 1764 e la seconda il 19 gennaio 1770, con le quali furono resi esecutivi, sulla base dei bisogni delle cinque famiglie che lavoravano nei poderi, i diritti di pascolo e legnatico.8 A distanza di pochi anni dalle due convenzioni, la Mensa Arcivescovile Pisana, sulla base di nuovi fatti quali: la dipendenza della comunità di Malaventre (a partire dal 1776) dal Comune di Bagni di San Giuliano e le nuove disposizioni che il Granduca Pietro Leopoldo I diede in merito all'abolizione «dd pesi»9 che intralciavano i nuovi programmi di sviluppo dell'economia agricola della Toscana, avanzò al Comune di San Giuliano la richiesta di liberare le sue terre dai diritti che spettavano agli abitanti di Malaventre. Di fatto il Consiglio Municipale di San Giuliano aderì con delibera 24 febbraio 1781 alla sua richiesta, accettando in cambio il corrispettivo in denaro di scudi 80 che la Mensa si riprometteva di versare annualmente, in perpetuo, nelle casse di quel Comune. , 8) Archivio Storico Comune di Vecchiano. Registro del Consiglio Comunale dal di 19 luglio 1914 al di lO giugno 1923. Seduta pubblica 9 febbraio 1919. Op. cit., pago 240 APPENDI CE I. 9) Corte di Cassazione del Regno: Sentenza 27 marzo - 20 maggio 1940 XVIII. Duchi Salviati contro Comune di Vecchiano. Usi civici di Malaventre. Pisa Tipografia Moderna 1940. Op. cit., pago 8.


In merito a questo nuovo episodio i proprietari dei poderi della comunità di Malaventre inoltrarono, il15 settembre 1781, una legale diffida al Comune di Bagni di San Giuliano, esortandolo a presentare i «titoli»IO comprovanti i diritti fino ad allora riservati ai soli abitanti di Malaventre. La questione fu rimessa al giudizio del Commissariato R. di Bagni di San Giuliano, il quale con sentenza 7 maggio 1782 riconobbe ai rappresentanti della comunità di Malaventre il «quasi possesso»11 del diritto di pascolo e legnatico, fino a quando non fosse stato dimostrato il contrario. Ma la questione rimase sospesa, in quanto il Comune di San Giuliano non volle procedere oltre; così i promotori della diffida rimasero nel possesso dei loro diritti. Nel 1783 alla morte del duca A verardo Salviati, il- Cardinale Gregario, erede universale dei beni del defunto fratello, decise di acquistare i beni che teneva in affitto dalla Mensa. Così il 24 dicembre 1784 fu stipulato un atto di permuta, rogato Giovanni Marchi, con il quale la Mensa cedette al Cardinale i seguenti beni: Padule di Malaventre, Romita e Pecoraccia; in cambio di beni posti sulla riva sinistra del fiume Serchio. Nell'atto di permuta furono attestate e riconosciute le servitù di pascolo e legnatico a favore degli abitanti della comunità di Malaventre. A partire dai primi decenni dell'800 si riaccesero le polemiche che videro i proprietari dei poderi della comunità di Malaventre, ricorrere presso il tribunale di Pisa accusando i Salviati di «turbativa di possesso»12 in merito ad alcune servitù. lO) Archivio Storico Comune di Vecchiano. Registro del Consiglio Comunale dal 19 luglio 1914 al IO giugno 1923. Seduta pubblica 9 febbraio 1919. Op. cit., pago 232. Il) Archivio Storico Comune di Vecchiano. Registro del Consiglio Comunale dal 19 luglio 1914 al di lO giugno 1923. Seduta pubblica 9 febbraio 1919. Op. cit., pago 234. 12) Archivio Storico Comune di Vecchiano. Registro del Consiglio Comunale dal 19 luglio 1914 al di lO giugno 1923. Seduta pubblica 9 febbraio 1919. Op. cit., pago 242.


Sembra che la questione derivasse dal fatto che vi fossero dei malintesi sui diritti che le servitù di pascolo, legnatico e pesca includevano, senza essere deliberatamente specificati. La casa Salviati nella persona di Francesco Borghese, propose che fossero riconosciuti i soli diritti elencati nella perizia allegata al contratto di permuta dei beni con la Mensa. Il tribunale di Pisa in prima istanza, con sentenza 25 giugno 1824, riconobbe alle parole della concessione del 1197 «pasturalem silvae et piscarie»,13 un significato più vasto di quello letterale sostenuto dai Salviati e la Mensa nel loro contratto di permuta, includendovi tutti i possibili diritti che dalle dette servitù potevano derivare o detrarre.14 A seguito della sentenza il principe Borghese, volendo porre fine alla disputa con i Sig.ri Prini, Mazzoni, Bonafalce e Raimondi (proprietari dei poderi), giunse ad una transazione con la quale affrancò le servitù sui suoi beni; il tutto con atto 14 marzo 1829 rogato Morosoli. Nel frattempo la comunità di Malaventre, come pure le altre cinque comunità di Nodica, Sant' Alessandro e San Frediano di Vecchiano, Avane e Filettole, cessarono di essere alle dipendenze del Comune di Bagni di San Giuliano e formarono fin dal 1813 un Comune autonomo: il Comune di Vecchiano. Interessante ci sembra segnalare un'istanza inoltrata, il 24 maggio 1874, dagli abitanti della comunità di Malaventre al Consiglio Comunale di Vecchiano in merito alle liti in corso tra il Comune ed i Salviati, per le servitù che ricadevano sulle terre della fattoria.di Vecchiano. Gli abitanti di Malaventre chiesero di poter essere esentati da eventuali contributi che il Comune poteva pretendere all'oc

13) Archivio Storico Comune di Vecchiano. Registro del Consiglio Comunale dal 19 luglio 1914.al di lO giugno 1923. Seduta pubblica 9 febbraio 1919. Op. cit., 243. 14) Archivio Storico Comune di Vecchiano. Registro del Consiglio Comunale dal 19 luglio 1914 allO giugno 1923. Seduta pubblica 9 febbraio 1919. APPENDICE II: op. cit., pago 243.


correnza, da tutti i suoi cittadini, per sostenere e difendere le servitĂš spettanti ai soli abitanti delle altre cinque comunitĂ ; suggerendo inoltre che le servitĂš fossero tutelate indipendentemente, senza far ricorso all' Amministrazione Comunale. 15 15) Archivio Storico Comune di Vecchiano: Istanza degli abitanti di Malaventre 24 maggio

1874. APPENDICE IlI.


LA TRANSAZIONE DEL 1943


LA TRANSAZIONE DEL 1943 Dopo quasi un secolo i contrasti ripresero con un'istanza inoltrata, nel 1919 dagli abitanti della comunità di Malaventre, alla Giunta Provinciale Amministrativa, per ottenere il ripristino dei loro antichi diritti cessati con la transazione del 14 marzo 1829. Nell'istanza, i promotori accusarono i proprietari dei poderi di aver agito per interesse proprio e non per il bene della comunità, in quanto alla transazione non era intervenuto il consenso degli abitanti. Ma a distanza di pochi anni, in seguito al decreto legge 22 maggio 1924 n° 755 riguardante il riordinamento degli usi civici ancora presenti nel Regno, il Comune di Vecchiano, quale rappresentante della comunità interessata e la casa Salviati stipularono, il 10 dicembre 1924 un accordo, in cui il Sindaco «dichiarava di rinunciare ad ogni pretesa di uso civico che potesse aversi dagli abitanti di Malaventre»16 sulla tenuta di Migliarino. Il Commissariato per la liquidazione degli usi civici non omologò l'accordo e nel novembre del 1927 diede incarico al prof. Romualdo Trifone di indagare sulle terre della tenuta interessate. Nella sua perizia il prof. Trifone dichiarò che le terre della tenuta di Migliarino «in relazione alla loro provenienza nel patrimonio della casa Salviati, si distinguevano in quattro diversi nuclei»,17 e che gli usi civici ricadevano sulle terre appartenenti al secondo nucleo (terre oggetto della concessione del 1197); 16) Atto di Transazione: Usi civici a favore degli abitanti della frazione di Malaventre del Comune di Vecchiano. Roma 20 ottobre 1934. Op. cit., pag. 10. 17) M. MATTEUCCI, Storia del territorio della tenuta di Migliarino. (Costituzione e sue modifiche ad opera della famiglia Salviati dalla fine del '700 ai primi del '900). Relazione Castellani Sante: Istruttoria e perizia di accertamento delle terre della tenuta di Migliarino di proprietà dell'Ecc. ma Casa Salviati, gravate dagli usi civici riconosciuti a favore del Comune di Vecchiano, Roma 30 ottobre 1942. Op. cit., pag. 2.


mentre su quelle del primo (terre Orlandi poi Serristori) l'esistenza era sorretta solo da qualche indizio da verificarsi, del tutto assenti in quelle del terzo e quarto. A seguito della perizia il Commissariato ordinò la comparizione delle due parti e dichiarò esistenti gli usi civici sulle terre del secondo nucleo denominate: Poggio a Padule e Padule di Malaventre riconoscendo agli abitanti di Malaventre i seguenti diritti: «a) diritto di pascolo per il bestiame dei comunisti, b) diritto di legnativo per il fuoco, pel mantenimento delle case coloniche e capanne e per gli attrezzi rurali, c) diritto di raccogliere nei boschi ghiande e letame e farvi falciare l'erba per il bestiame, d) diritto di tagliare cannella, falasco, serago ed altri pattumi, e) diritto di pesca nel padule»,18 e ritenne libere le altre terre. Con tale sentenza furono inoltre definitivamente dichiarate inefficienti e prive di qualsiasi effetto giuridico la transazione del 20 maggio 1540, la rinuncia del 5 maggio 1545 e la transazione del 14 marzo 1829; Il Commissario ritenne opportuno di non procedere ancora alla liquidazione, ed incaricò il prof. Eugenio Mazzei di identificare i confini entro cui ricadevano le terre del padule di Malaventre e Poggio a Padule, in base al contratto di permuta del 24 dicembre 1784, di descrivere le condizioni di coltura delle terre, tenendo conto delle migliorie che la famiglia Salviati vi aveva apportato ed infine di valutare l'importanza che avevano ancora i beni di uso civico per gli abitanti di Malaventre. Pertanto avvalendosi della relazione del prof. Mazzei, con sentenza 29 marzo - 9 aprile 1938, il Commissariato assegnò 18) Corte di Cassazione del Regno: Sentenza 1940. Op. dt. Pag. 4.


al Comune di Vecchiano, «per la frazione di Malaventre»,19 un compenso di un quinto della zona palustre non migliorata. In seguito a quanto stabilito dal Commissariato, sia il Co mune che i Salviati ricorsero in Appello. A sua volta la Corte d'Appello di Roma, incaricò un nuovo ingegnere per redigere un'ulteriore perizia, sulle terre un tempo appartenenti alla Mensa oggetto della concessione del 1197 . Perizia che non ebbe seguito in quanto sia i Salviati che il Comune espressero, successivamente, l'intento di trovare «una soluzione transattiva», 20 così di comune accordo affidarono al perito Sante Castellani il compito di «identificare e rilevare catastalmente»21 le terre gravate dagli usi civici. Sulla base della relazione del Castellani furono definitivamente liquidate, il 20 ottobre 1943, tutte le servitù in cambio di 100 ha di terreno, dati in proprietà al Comune di Vecchiano in rappresentanza della frazione di Malaventre. Inoltre fu stabilito il canone in L. 12.930.00. di natura enfiteutica, come corrispettivo per le terre migliorate, incluse tra «la fossa Magna, la fossa Traversagna, via Nazionale Aurelia e residua proprietà Salviati».22 La consegna delle terre fu stabilita per il31 gennaio 1944, al termine dell'anno agrario. 19) Corte di Cassazione del Regno: Sentenza 1940. Op. cit., pag. 6. 20) Atto di transazione: Usi civici a favore degli abitanti della frazione di Malaventre del Co mune di Vecchiano. Roma 20 ottobre 1943. Op. cit., pag. 25. 21) Atto di Transazione: Usi civici a favore degli abitanti della frazione di Malaventre del Comune di Vecchiano. Roma 20 ottobre 1943. Op. cit., pag. 25. 22) Atto di Transazione: Usi civici a favore degli abitanti della frazione di Malaventre del Comune di Vecchiano. Roma 20 ottobre 1943. Op. cit., pag. 30-31.


I BENI DI USO CIVICO AMMINISTRATI DAL COMUNE DI VECCHIANO


I BENI DI USO CIVICO AMMINISTRATI DAL COMUNE DI VECCHIANO A partire dall'atto di transazione del 20 ottobre 1943 i 100 ettari di terreno, furono amministrati dal Comune di Vecchiano. Il 3 gennaio 1946, con delibera resa esecutiva il 22 febbraio dello stesso anno, il Consiglio Comunale stabilì di concedere i terreni in affitto, su richiesta, a persone bisognose residenti nel Comune, per il periodo di un anno. Negli anni successivi l'affitto venne prorogato «tacitamente»23 di anno in anno, fino a quando fu deciso dal Consiglio Comunale con delibera 2 luglio 1965, di annullare tutti gli affitti in corso, per provvedere ad una loro nuova regolamentazione. Il Sindaco invitò gli ex affittuari a presentare domanda, per riottenere l'affitto del terreno, entro il 15 settembre dello stesso anno. In seguito all'esame delle domande presentate, effettuato da un'apposita commissione sulla base dei requisiti richiesti quali: l'essere un coltivatore diretto ed in condizioni economiche disagiate; l'Amministrazione Comunale concesse nuovamente in affitto i terreni con delibera del 16 dicembre 1965. Il nuovo regolamento contenuto nella delibera ed approvato il 19 gennaio 1966 oltre a stabilire il canone d'affitto, predestinò parte dei terreni ad insediamenti industriali. Tale decisione fu la conseguenza di quanto concordato nel Consiglio Comunale del 1962 durante il quale il Consiglio aveva autorizzato il Sindaco a presentare, agli organi competenti, l'istanza volta ad ottenere l'inclusione dei terreni comunali fra le località economicamente depresse, allo scopo di poter bene23) Promemoria del Sindaco di Vecchiano: Gioiello Orsini. (s.d.) Op. cit., pag. 1.


ficiare degli insediamenti delle piccole e medie industrie, in base alle disposizioni della legge 29 luglio 1957 n° 635. Istanza inoltrata ed approvata dal Comitato dei Ministri per le opere straordinarie nell'Italia settentrionale e centrale il 6 dicembre 1962, come da comunicazione prefettizia del 13 dicembre 1962. Il nuovo regolamento del 1966 stabilì quindi il trasferimento in proprietà dei terreni al prezzo di L. 100 al mq., alle seguenti condizioni: a) obbligo di non adibire ad altri scopi se non quello industriale, riconoscendo al Comune la facoltà, in caso contrario, di pretendere il prezzo effettivo del terreno, oppure, il reintegro della proprietà dal prezzo di L.100 al mq. b) obbligo di assumere non meno dell'80% della mano d'opera locale. c) obbligo di costruire a proprie spese tutte le infrastrutture indispensabili all'attività produttiva. d) obbligo di non essere proprietari di altri terreni nella zona destinata ad uso civico. Così facendo l'Amministrazione Comunale cercò di «risollevare le sorti economicamente depresse di una popolazione povera e con un basso reddito agricolo»,24 quale era allora quella del Comune di V ecchiano, composta in prevalenza da una «numerosa manovalanza agricola»25 che non trovando lavoro nel proprio Comune era costretta a trasferirsi in altri luoghi. La prima richiesta di terreno fu inoltrata dalla Ditta Neon Etruria ed approvata dal Consiglio Comunale con delibera 22 luglio 1966. 24) Promemoria del Sindaco di Vecchiano: Gioiello Orsini. (s.d.) Op. cit., pag. 8. 25) Promemoria del Sindaco di Vecchiano. Gioiello Orsini. (s.d.) Op. cit.,pag.8.


Successivamente, in seguito alla richiesta della Ditta della piena disponibilità del terreno (condizione necessaria per ottenere un prestito per inizio attività ), il Comune revocò la delibera 22 luglio 1966 che prevedeva l'affitto novennale con riscatto ed il 21 gennaio 1967 deliberò la vendita diretta. Altre concessioni di terreno si ebbero nella seduta del 17 maggio 1967.




PRIMA ELEZIONE DEL COMITATO PER L'AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI DI USO CIVICO Nel 1967 il gruppo consiliare di minoranza, del Comune di Vecchiano, promosse un'azione giudiziaria.Jn merito all'operato dell' Amministrazione Comunale nelle persone del Sindaco e del Segretario Comunale, sui terreni provenienti dalla liquidazione degli usi civici a favore degli abitanti della frazione di Malaventre. Nell'esposto, presentato alla Procura della Repubblica in data 27 dicembre 1967, il gruppo sollecitò la Procura affinchè indagasse sulI'operato del Sindaco che secondo loro si era reso . colpevole di «abuso di poterex" per aver favorito persone non aventi diritto alla assegnazione dei terreni dati in affitto, con delibera 16 dicembre 1965; contemporaneamente accusò il Segretario Comunale di aver affermato il falso dichiarando i terreni, provenienti dalla liquidazione degli usi civici, come facenti parte del patrimonio disponibile del Comune, autorizzando di conseguenza la Giunta ed il Sindaco a cedere i suddetti terreni a privati con l'obbligo di istallarvi stabilimenti industriali. Il Giudice istruttore del Tribunale di Pisa, sulla base delle indagini svolte dalla polizia giudiziaria, convenne che l'Amministrazione Comunale ed il Sindaco avevano agito con correttezza e quindi non erano penalizzabili; ritenne inoltre legalmente non proseguibile l'accusa rivolta al Segretario Comunale, in quanto pur .conoscendo la provenienza dei terreni e la loro destinazione «al godimento perpetuo in favore degli abitanti della frazione di Malaventre»," non era possibile giudicare il fatto in ragione della «complessa regolamentazione degli usi civici»;28 materia giudicata di non facile comprensione.

26)Tribunale di Pisa: Decreto di Archiviazione. N. 168/68-C. 16 maggio 1968. Op. cit., pago 1. 27)Tribunale di Pisa: Decreto di Archiviazione. N. 168/68-C. 16 maggio 1968. Op. cit., pago 5. 28)Tribunale di Pisa: Decreto di Archiviazione. N. 168/68-C. Op. cit., pago 5.


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Dalle dichiarazioni rilasciate dal Sindaco in seguito all'azione giudiziaria mossa nei suoi confronti, si apprende che: 1) la convinzione che i terreni in questione facessero parte del patrimonio disponibile del Comune di Vecchiano, non era mai stata messa in dubbio da alcuno dei Consiglieri (sia della maggioranza che della minoranza) che avevano fatto parte dei consigli comunali posteriori alla liquidazione del 1943; 2) nella seduta consiliare del 17 maggio 1967, in merito alle cessioni di terreno per gli insediamenti industriali, la detta minoranza si astenne dalla votazione per sei concessioni, ma votò favorevolmente per una, ed in tale circostanza non fece nessuna menzione circa la natura giuridica dei terreni. Pertanto sulla base dei fatti rilevati, il Sindaco sostenne che il gruppo di minoranza era anch'esso corresponsabile nell'aver disposto di terreni che facevano parte del «demanio indisponibile»29 in definitiva, secondo il suo parere, l'esposto altro non era per la minoranza, che un'autocondanna. Il Segretario Comunale, da parte sua, dichiarò che nonostante prestasse servizio presso il Comune fin dal 20 febbraio 1961 aveva trattato per la prima volta la questione dei terreni di uso civico nel 1965 in occasione della revisione degli affitti e che in tale occasione aveva consultato la delibera consiliare n° 9 del 3 gennaio 1946, nella quale i terreni risultavano iscritti nell'inventario del Comune fra i beni patrimoniali disponibili. 30 Quindi l'equivoco o l'errore, secondo il Segretario era da ricercare nella delibera n° 9 del 3 gennaio 1946 nella quale non era stata usata la dizione esatta che a suo parere avrebbe dovuto essere la seguente: «dare in affitto tutti i terreni comunali, divenuti proprietà comunale, in rappresentanza della frazione di Malaventre, in attesa che il Commissariato degli usi civici

29) Promemoria Sindaco di Vecchiano: Gioiello Orsini. (s. d.) Op. cit., pago 5. 30) Comune di Vecchiano: Estratto del protocollo delle delibere della Giunta Comunale. Oggetto: Affitto di terreni provenienti dalla liquidazione. degli usi civici. 3 gennai~ 1916. APPENDICE IV.

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provvedesse all'assegnazione agli aventi diritto ai sensi dell'articolo II e 14 della legge 16 giugno 1927 n? 1766 e del titolo secondo del regolamente del 26 febbraio 1928 n° 352»Y. Per la risoluzione delle questioni in corso, fu ritenuto opportuno procedere alla costituzione del Comitato per l'Amministrazione separata dei beni civici, essendo l'unico ente, secondo la legge 17 aprile 1957 n° 278, ad avere potere. giuridico in matcria.F Pertanto accogliendo la richiesta avanzata dal gruppo di minoranza consiliare, il Prefetto della provincia di Pisa, visti i pareri favorevoli espressi dal Commissariato per la liquidazione degli usi civici, dalla Giunta Provinciale e dal Presidente della Corte d'Appello di Firenze, stabilì per il giorno 6 ottobre 1968 le elezioni atte ad eleggere i cinque membri che avrebbero formato il Comitato per l'Amministrazione separata dei beni di uso civico. Sulla base di quanto precisato dal Commissariato per la liquidazione degli usi civici il 23 marzo 1968, furono chiamati alle urne i cittadini residenti nella frazione di Migliarino (in un atto rilasciato dal Comune di Vecchiano, il 30 aprile 1968, la frazione di Migliarino comprendeva gli abitanti di: Migliarino, Malaventre, La Bufalina). Il Prefetto della Repubblica incaricò il Sindaco del Comune di Vecchiano di avvisare gli elettori a partire dal giorno 22 agosto 1968, rendendo pubbliche le norme procedurali. Ebbe così inizio la prima campagna elettorale per eleggere, fra i residenti della frazione di Migliarino, i cinque membri che avrebbero fatto parte del Comitato.

31) Promemoria all'articolo apparso sul giornale «Unità» del 6 gennaio 1968 inerente alla richiesta del partito comunista di un'inchiesta amministrativa e giuridica per terre vendute illegalmente dal Comune di Vecchiano. I febbraio 1968. Op. cit., pago 2. 32) Legge 17 aprile 1957 N. 278. Costituzione dei Comitati per l'Amministrazione separata dei beni civici frazionali. APPENDICE V.

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Nell'occasione si formarono due liste: - Lista n. 1 «Unità - Onestà - Democrazìa " - Lista n. 2 «Progresso - Civiltà'" ogni elettore poteva votare per un massimo di quattro candidati. Il 16 ottobre 1968 avvennero le votazioni, la lista n° l ebbe la maggioranza dei consensi". Il Comitato fu rinnovato nel 1974 ed ancora nel 1986; in queste ultime elezioni vi fu un accordo fra le forze politiche presenti in Consiglio Comunale che dette luogo ad una amministrazione unitaria tutt' ora in carica.


33) Elezioni per il Comitato per l'Amministrazione dei terreni civici di Migliarino. Proposte per il programma per la lista unitaria n.1 APPENDICE VI. 34) Elezioni Amministrativa Separata Usi Civici. Proposte programma lista n. 2 APPENDICE VII. 35) Scheda elettorale elezioni 1968. APPENDICE VIII.

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APPENDICE


APPENDICE I

CONVENZIONE 19 GENNAIO 1770: 1) - «Il Sig. Antonio Citti di mandarvi a pascolare n° 18 capi tra vaccini e cavallini, 2) - Conte Gaetani n° 14 capi come sopra, 3) - Giuliano Prini n° 18 capi come sopra, 4) - Priore Della Seta n° 12 capi come sopra, 5)- Bati Medici per la commenda di Vecchiano n° 18 capi, e con dichiarazione che detto respettivo numero non s'intendino comprese le figliature se non compiuti i due enni di età. E in rapporto al gius di legnare in detto tenimento di Poggio a Padule hanno la facoltà dette cinque famiglie di far carra 7 l'anno di legna stramazzate per ciascheduna, quattro carra di stipa ed uno stollo parimente per ciascheduna e tutto il legname per il mantenimento dei loro propri attrezzi rustici per il mantenimento delle loro rispettive capanne a forma dell'annessa nota segnata di lettera B data dalla Reverendissima Mensa; quali servitù di pascolo e di legnare le valutino scudi 160.2.15. l'anno che portano di fondo scudi 5346.3.

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APPENDICE II

TRIBUNALE DI PISA: SENTENZA 25 GIUGNO 1824 ÂŤQuindi se i prati producono l'erbe, se le selve producono ghiande e felci ed in queste raccogliensi il letame e se la piscariae produce pesca in un luogo, paglie, cannella e serago in un altro, sembra di giustizia che tutti questi prodotti debba nei limiti dei propri mezzi l'usuraio godereÂť.

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APPENDICE III

ISTANZA DEGLI ABITANTI DI MALA VENTRE: 24 MAGGIO 1874 Ill.mi Signori componenti il Consiglio Comune di Vecchiano lì 28 maggio 1874. I sottoscritti contribuenti del popolo di Malaventre comunità suddetta rappresentano alla S.S. ILL.me. Che come è noto a cotesto Municipio spettano ai popoli dei cinque comunelli o frazioni del comune, cioè S. Frediano Sant' Alessandro a Vecchiano, Nodica Avane e Filettole lo esercizio della servitù di pascolo nel padule detto di Vecchiano di proprietà dell'Eccellentissima Casa Salviati. Che sono note altresì alle S.S. ILL.me le molteplici dispute che i rappresentanti di questi popoli utenti delle servitù promossero contro il proprietario del suddetto padule e che risalgono al principio del secolo, la cui storia si trova registrata nella sentenza del Magistrato supremo del 29 aprile 1808 nella sentenza della Corte Imperiale del 25 aprile 1809 nella sentenza della ruota di Pisa del 15 settembre 1826; del Supremo Consiglio di Giustizia del 16 maggio 1829 dalla Real Corte di Lucca del 29 Agosto 1855 e dalla suprema Corte di Cassazione di Firenze del 18 settembre 1957 tutte pronunziate in senso contrario all'assunto sostenuto dagli uomini della rammentata comunità. Che è a cognizione dei sottoscritti, che mentre per le sufferite sentenze fu stablito che spetta al Duca Salviati il diritto di ridurre a coltura il padule affetto dalla suddetta servitù, e mentre il medesimo Signor Duca si era proposto di attivare nel padule stesso la coltivazione del riso cotesto Municipio ha reputato opportuno provocare dal Tribunale notariale del terzo Mandamento di Pisa apposito decreto nell'Il aprile in virtù del

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quale da un lato è stata provvisoriamente inibita al Duca Salviati la prosecuzione dei lavori da esso iniziati per eseguire la suddetta coltivazione e dell'altro è stato costretto il Sindaco, come rappresentante cotesto Municipio a prestare allo stesso Duca Salviati la cauzione giuratoria per rifondere ad esso i danni ai quali anderebbe soggetto qualora nella causa in merito che è già stata instaurata a risultare la ingiustizia della provocata inibizione. Che avuto riguardo che la servitù di cui si tratta e per la quale si sostiene la disputa attuale, riguarda esclusivamente gli uomini delle suddette cinque frazioni e costituisce un'interesse tutto loro speciale, non risulta equo ne giusto che le spese relative e le conseguenze dannose che possono derivare dalla definitiva ( ), fossino a carico dei sottoscritti contribuenti della frazione di Malaventre i quali non possono mai conseguire nessun vantaggio da quelle servitù, sia perché sono solamente godute dagli uomini dei rammentati cinque paesi ne rientrano nel patrimonio comunale, sia perché non è da opporsi che spese - analoghe possono effettuarsi per la frazione di Malaventre, ne si tratta nel caso di spese obbligatorie e che siano del Municipio fatte nell'interesse della generalità dei comunisti, ma per quello speciale degli uomini compresi nelle suddette frazioni, interesse che d'altronde si sarebbe poturo tutelare come lo fu altre volte, indipendentemente anche dal Municipio . . I sottoscritti pertanto all'appoggio delle surriferite ragioni che sembrano loro fondate sui principii di gustizia, fanno risonante istanza alla S.S. Ill.me affinchè le spese che sarà per incontrare il Municipio nella disputa iniziata, non meno che quelle che possono per avventura derivare in conseguenza delle possibili dei danni siano mantenute separate e ad esse venga provveduto per mezzo d'imposte speciali gravanti esclusivamente le frazioni interessate, riservandosi i sottoscritti, ove non sia accolta la presente istanza, di provvedere al proprio interesse ai termini di ragione, ed in conformità della legge vigente. 46



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