Dettagli sul rimborso integrale per rinuncia al viaggio per Coronavirus

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DETTAGLI SUL RIMBORSO INTEGRALE PER RINUNCIA AL VIAGGIO PER CORONAVIRUS A seguito delle disposizioni emanate dal Governo sull’emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile richiedere il rimborso integrale dei biglietti per i treni/servizi a lunga percorrenza Frecce, Freccialink, Intercity, Intercity Notte, Eurocity, Euronight e relativi viaggi misti, indipendentemente dalla tariffa acquistata, rientranti nelle seguenti casistiche: a) soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai biglietti acquistati per viaggiare nel periodo di efficacia dei predetti decreti; b) soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai biglietti acquistati per viaggiare nel periodo di efficacia dei predetti divieti; c) soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria, con riguardo ai biglietti acquistati per viaggiare nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero; d) soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai biglietti acquistati per viaggiare nel periodo di efficacia dei predetti decreti; e) soggetti che hanno programmato la partecipazione a gite scolastiche, concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, eventi e ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai biglietti acquistati per viaggiare nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti; f) soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistato in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19. La richiesta di rimborso può essere effettuata in biglietteria oppure inviata compilando l’apposito web form disponibile su www.trenitalia.com, presentando o allegando il titolo di viaggio e la documentazione idonea ad attestare l’effettiva ricorrenza delle situazioni sopra riportate (ad esempio, nel caso di cui alla lettera e), occorrerà presentare la documentazione attestante la programmata partecipazione ad uno degli eventi indicati). Il rimborso può essere richiesto entro trenta giorni decorrenti: • dalla cessazione delle situazioni descritte nelle casistiche da a) a d); • dall'annullamento, sospensione o rinvio degli eventi descritti nella casistica e); • dalla data prevista per la partenza, nell'ipotesi riportata nella casistica f). I biglietti saranno rimborsati con un bonus elettronico di importo pari al valore del biglietto acquistato, utilizzabile entro un anno dalla data di emissione del bonus stesso.


I biglietti per i viaggi delle comitive, ordinarie e scolastiche, e i biglietti dei viaggiatori residenti all’estero, potranno essere rimborsati, a scelta dei clienti, anche in contanti o, in caso di acquisto con carta di pagamento, mediante il riaccredito sulla carta usata per l’acquisto. Per i pacchetti turistici, l’organizzatore del pacchetto provvede al rimborso, tuttavia, Trenitalia procederà al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio, in favore dell'organizzatore o all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.


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