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SPECIALE SUPPLENZE
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Natale 2010-Capodanno 2011 presso la sede
Nazionale
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Bari, Via Etttore Carafa, 61 INSIEME PER UNO SPUMEGGIANTE in
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Speciale Supplenze PRECEDENZA ASSOLUTA ASSEGNAZIONI SUPPLENZE DI COMPETENZA DEI DIRIGENTI SCOLASTICI INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE Dall’USR per il Piemonte Prot. n.12621 A 41° del 12.11.2010 Pag.
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LE REGOLE PER LE SUPPLENZE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA Normativa Pag.
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LIBRO RAHA “EDUCAZIONE E INTERCULTURA A SCUOLA” Apera del Prof. Vincenzo Servedio
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SCHEDA PRESENTAZIONE DEL LIBRO RAHA Apera del Prof. Vincenzo Servedio
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DECRETO MINISTERIALE 13 MAGGIO 2007
Normativa
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RUBRICA LEGALE
FAQ
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Resp. Editoriale: Prof. Vincenzo Servedio Coordinamento Redazione: Antonio Quarta Redazione: Vincenzo Servedio Direzione Vincenzo Servedio, Antonio Quarta, Mimmo Vicino, Carlo Mazzoleni, Pino D’Ambrosio Comitato di Redazione: Lia Maiolo, Silvana Peragine, Santina D’Urso, Giovanna Severino, Maria Donvito, Anna Moretti, Livia Montemurro, Marianna Cuoccio, Carozzo Stefania Impaginazione & Grafica autogestita www.fiscab.it
Si ringrazia per le immagini:
La sezione gratuita di FOTOLIA per le immagini ricavate dal sito Microsoft usando lo strumento CLIPART di Office 2010. Organo di stampa Nazionale della Federazione Istruzione Scuola – Comitati autonomi di Base, Aderente alla Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche-CSE Anno VII - N° 14 Novembre Dicembre 2010. Direzione, Redazione, Amministrazione: 70124 Bari, Via Ettore Carafa, 61. Tel. 080-5563327 E-mail: ufficiostampa@fiscab.it
Spedizione in abbonamento postale, art. 2, comma 20/c legge 662/96, Filiale di Bari. Reg. Trib. di Bari n. 22/03 del 28 marzo 2003. “La Redazione si riserva di apportare modifiche agli articoli. Ogni forma di collaborazione a questo periodico è del tutto volontaria e gratuita. Si autorizzano riproduzioni purchè sia citata la fonte. La collabroazione al periodico sindacale è aperta a tutti i soci; gli articoli, anche se non pubblicati, non si restituiscono. Distribuzione gratuita.
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Dall’USR per il Piemonte Prot. n.12621 A 41° del 12.11.2010 PRECEDENZA ASSOLUTA ASSEGNAZIONI SUPPLENZE DI COMPETENZA DEI DIRIGENTI SCOLASTICI INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE Di seguito la nota dell’USR per il Piemonte in merito alla assegnazione di supplenze. Uno sforzo nella direzione di rendere uniforme e trasparente (un buon suggerimento per qualche USR che della “confusione e mancanza di regole certe” ne ha fatto virtù) l’applicazione di normative che coinvolgono il personale della scuola. I) GENERALITA’ Al fine di agevolare il personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) che, già destinatario nell’anno scolastico 2008/2009 di contratto di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, o che in detto anno avesse lavorato per almeno 180 giorni nella stessa istituzione scolastica, non aveva avuto nell’anno scolastico 2009/2010, la possibilità di stipulare analogo contratto, a seguito degli interventi di razionalizzazione della spesa previsti dall’art. 64 del D. L.vo 112 del 25/6/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge 133 del 6/8/2008 erano state emanate disposizioni volte ad assicurare la precedenza assoluta a detto personale nell’assegnazione delle supplenze per assenze temporanee del personale della scuola. Il quadro normativo di riferimento in materia era costituito dal D.L. n. 134 del 25/9/2009
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convertito nella Legge n. 167 del 24/11/2009 e dai relativi decreti attuativi rispettivamente il D.M. n. 82 del 29/9/2009 ed il D.M. n. 100 del 17/12/2009, nonché dalle circolari applicative degli stessi rispettivamente la C.M. prot. n. 14655 del 30/9/2009 e C.M. prot. n. 19212 del 17/12/2009 L’art. 7 c. 4 ter del DL n. 194 del 30 dicembre 2009 convertito con L. 26 febbraio 2010 n. 25 ha sancito la validità delle disposizioni di cui alla suddetta L 167 del 24 novembre 2009 anche per l’a.s. 2010-2011; In applicazione di quanto sopra. il Miur ha trasmesso, con nota prot. n. 7391 del 3/8/2010, il D.M. n. 68 del 30 luglio 2010 che ha disciplinato le procedure per la compilazione degli elenchi prioritari finalizzati al conferimento delle supplenze brevi per il personale docente, educativo ed ATA di competenza dei dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2010/2011. Come più innanzi si dirà analiticamente, per ragioni di equità le suddette disposizioni sono state estese con D.M. n. 80 del 15/9/2010 anche al personale che aveva stipulato contratto annuale fino al termine delle attività didattiche, o di almeno 180 giorni nell’a.s. 2009/10, pur non essendo stato occupato nell’a.s. 2008/09. II)
D.M. n. 68 del 30/7/2010
L’art. 1 del suddetto D.M. n. 68/2010 ai commi da 1 a 5 testualmente prevede “1) Ai sensi dell’art. 1 c. 2 della legge n. 167 del 24 novembre 2009 le cui disposizioni sono state rinnovate per l’a.s. 20102011 dall’art. 7 c. 4 ter della L 26 febbraio 2010 n. 25, il personale docente ed educativo, inserito a
pieno titolo nell’a.s. 2010-2011 nelle graduatorie a esaurimento previste dall’art. 1, c. 605, lett. C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il personale ATA, inserito a pieno titolo, per l’a.s. 20102011 nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai DD. MM. 19 aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24 marzo 2004 è destinatario delle disposizioni del presente provvedimento. 2)Tale personale: deve aver conseguito, nell’anno scolastico 2008/2009, nomina a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche o, attraverso le graduatorie d’istituto, una supplenza di almeno 180 giorni in un’unica istituzione scolastica, anche tramite proroghe o conferme contrattuali, per le classi di concorso, posti o profili professionali relativi alle graduatorie di cui al comma 1 e deve essersi trovato, a prescindere da qualsiasi situazione lavorativa verificatasi nell’a.s. 2009-2010, nella condizione di non poter ottenere, per l’anno scolastico 2010-2011 , nomina per una delle suddette tipologie per carenza di posti disponibili o di averla ottenuta per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto in assenza di disponibilità di cattedre o posti interi. Tale ultima condizione,per coloro che hanno effettuato la prestazione lavorativa di 180 giorni nel 2008-2009, non può essere verificata alla data d’inizio dell’anno scolastico e pertanto il personale appartenente alla suddetta tipologia ha comunque titolo a presentare domanda .per l’inserimento ai sensi del successivo art.2. 3) Sono esclusi dai benefici
coloro che, nell’anno scolastico 2010-2011, rinuncino ad una supplenza conferita per intero orario nell’ambito della graduatoria ad esaurimento nella provincia di appartenenza o dalle correlate graduatorie di circolo o di istituto. 4) Rimane beneficiario delle disposizioni di cui al presente decreto il personale che, nel medesimo anno scolastico rinunci ad un contratto, nella provincia di appartenenza, per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto, in assenza di disponibilità di posti interi ovvero che rinunci ad un contratto, anche ad orario intero, essendo stato individuato quale avente titolo per effetto dell’inserimento in coda a tutte le fasce delle graduatorie delle province opzionali aggiuntive. 5) Il personale di cui al presente articolo è utilizzato per le supplenze conferite dai dirigenti scolastici per effetto dell’assenza del personale in servizio nella scuola per tutti gli insegnamenti o i profili professionali per i quali è iscritto, rispettivamente, nelle graduatorie ad esaurimento per quanto riguarda i docenti e nelle graduatorie permanenti e ad esaurimento per quanto riguarda il personale A.T.A., con precedenza assoluta rispetto al personale inserito nelle graduatorie di circolo o di istituto. Detta precedenza è riconosciuta, secondo l’ordine di graduatoria, anche ai fini del completamento d’orario, in caso di stipula di contratto con orario inferiore a quello di cattedra o posto di insegnamento sia nella provincia di appartenenza (dove è stata valutata l’istanza di partecipazione alla procedura delle graduatorie ad esaurimento) che in una delle province opzionali aggiuntive, fermo restando
che il completamento può avvenire solo nell’ambito della provincia in cui il contratto è stato stipulato” III) PROGETTI REGIONALI L’art 4, sempre del suddetto Decreto ministeriale 68/2010, rispettivamente al 1° e 2° comma, prevede che il personale che ha titolo ad essere incluso negli elenchi prioritari, può dare la propria disponibilità a partecipare ai progetti attivati dalle Regioni, in convenzione con gli Uffici scolastici regionali. IV) D.M. n. 80 del 15/9/2010 Come sopra evidenziato, l’art. 7 c. 4 del DL n. 194 del 30 dicembre 2009 convertito con L. n. 25 del 26 febbraio 2010, proprio in considerazione della ratio ispiratrice del citato art.1 c.2 della L 167/2009, ha inteso prorogare l’operatività del meccanismo di deroga per quel che attiene al conferimento delle supplenze temporanee anche all’a.s. 20102011. Rispetto alla situazione in essere all’inizio del corrente anno scolastico si è dovuto constatare che in aggiunta alla categoria di personale esplicitamente presa in considerazione nell’art. 1 c. 2 della L. 167/2009 si potevano venire a trovare in situazione analoga anche coloro che avevano stipulato contratto di supplenza annuale, fino al termine delle attività didattiche o di almeno 180 giorni nell’a.s. 2009-2010 pur non essendo occupati nell’ a.s. 2008-2009. La mancata inclusione nei predetti elenchi del suddetto personale, avrebbe creato una situazione in contrasto con lo spirito della normativa, circostanza questa che ha reso necessario consentire l’inserimento negli
elenchi prioritari anche alla categoria sopra descritta. In tal senso il MIUR è intervenuto normativamente con il D.M. 80 del 15/9/2010 trasmesso con nota di accompagnamento prot. n. 8491 del 20/9/2010. L’art. 1 del D.M. 80/10 testualmente prevede “1) Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo nell’a.s. 2010-2011 nelle graduatorie a esaurimento previste dall’art. 1, c. 605, lett. C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il personale ATA, inserito a pieno titolo, per l’a.s. 2010-2011 nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai DD. MM. 19 aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24 marzo 2004 è destinatario delle disposizioni del presente provvedimento. 2) Tale personale deve aver conseguito, nell’anno scolastico 2009/2010, nomina a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche o, attraverso le graduatorie d’istituto, una supplenza di almeno 180 giorni in un’unica istituzione scolastica, anche tramite proroghe o conferme contrattuali, per le classi di concorso, posti o profili professionali relativi alle graduatorie di cui al comma 1 e deve essersi trovato nella condizione di non poter ottenere, per l’anno scolastico 2010-2011, nomina per una delle suddette tipologie per carenza di posti disponibili o di averla ottenuta per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto in assenza di disponibilità di cattedre o posti interi.” V) CONVENZIONE INPS/ MIUR/MINISTERO DEL LAilgiornaledifiscab
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VORO, POLITICHE SOCIALI DEL 05/08/2009 E CONVENZIONE DEL 2/9/2010 Al personale in questione spetta, per il periodo di utilizzo, il trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto scuola, da corrispondersi a carico dello stato di previsione del bilancio del MIUR, con riferimento alle ore di servizio effettivamente svolte, Per i periodi di “non lavoro” durante l’anno solare, il personale precario docente e ATA avrà diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione. Al fine di agevolare la corresponsione di detta indennità di disoccupazione al personale scolastico di cui al D.M. 82/09, in data 5/8/2009 veniva stipulata tra INPS, MIUR e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali una specifica convenzione che identificava al riguardo beneficiari e modalità operative. Analoga convenzione veniva stipulata in data 2/9/2010 con riguardo al personale di cui al D.M. 100/2009; va peraltro evidenziato che la C.M. prot.n. 1912 applicativa di detto decreto 100/09 aveva chiarito che il personale previsto dallo stesso rientrava fra i destinatari della convenzione 5/8/2009. Con propria e-mail del 14/09/2010 - la Direzione Generale del Personale scolastico del MIUR ha comunque precisato che, considerata la validità triennale delle citate disposizioni, anche i destinatari del D.M. 68/2010 e del D.M. 80 ne potranno beneficiare. VI) CIRCOLARE INPS N. 125 DEL 16 DICEMBRE 2009 – MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE
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5 AGOSTO 2009 FRA INPS, MIUR E MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI Con la circolare in questione trasmessa dal MIUR con nota 17/12/2009 l’INPS ha fornito indicazioni in ordine alle modalità di applicazione di detta convenzione come appresso indicato. a) BENEFICIARI I soggetti interessati sono i docenti e gli amministrativi, tecnici e ausiliari delle Istituzioni Scolastiche già titolari di un contratto di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche nell’anno scolastico 2008/2009 che non otterranno un analogo nuovo contratto nell’anno scolastico 2009/2010. Come è noto questi lavoratori sono assicurati contro la disoccupazione involontaria ed agli stessi, ricorrendone le condizioni, spetta l’indennità di disoccupazione ordinaria. Ai sensi dell’art. 19 comma 10 del D.L. n. 185/2008, convertito nella Legge n. 2/2009 nonché del punto 4 della Convenzione in argomento per beneficiare della prestazione, il lavoratore deve sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale, pena la relativa decadenza utilizzando l’apposito campo del modello di domanda.
utilizzando l’apposito modello DS21, scaricabile dal sito www. inps.it. Detta domanda deve essere presentata: - direttamente alla struttura INPS di residenza del lavoratore con contestuale invio di una copia della stessa o dell’attestazione dell’avvenuta presentazione a INPS, alla Scuola dove è stato prestato servizio nell’anno scolastico 2008/2009; - per il tramite di un Ente di Patronato, e contestuale invio di una copia della stessa o attestazione dell’avvenuta presentazione, anche alla Scuola dove e’ stato prestato servizio nell’anno scolastico 2008/2009; Le domande eventualmente già giacenti presso le Istituzioni Scolastiche dovranno pervenire, nel più breve tempo possibile, alla struttura INPS territorialmente competente, a cura delle stesse Istituzioni Scolastiche. Nella fattispecie si possono verificare i seguenti casi: 1) nell’ipotesi in cui il lavoratore ha già presentato domanda di disoccupazione, la stessa viene considerata valida; 2) nell’ipotesi in cui il lavoratore non ha ancora presentato la domanda di disoccupazione sono valide le modalità sopra descritte.
Rientra fra i soggetti destinatari della Convenzione anche il personale di cui al DM 100/09 come chiarito dalla CM prot. 19212 applicativa di detto decreto.
Al fine di agevolare questa tipologia di lavoratori che potranno alternare periodi di disoccupazione a periodi di supplenze è sufficiente, fermo restando il limite temporale dell’anno scolastico 2009/2010:
b) DOMANDA, TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
- la presentazione di una sola domanda anche in caso di riprese lavorative superiori ai 5 giorni;
La domanda va predisposta
- una sola dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o
a una offerta formativa congrua all’atto della presentazione della domanda (D.I.D.).
temporanee di qualsiasi durata e la data di cessazione delle medesime.
Resta fermo che il lavoratore deve recarsi al Centro per l’Impiego competente in base alla residenza, al fine di certificare il proprio status di disoccupato.
E’ data facoltà, comunque, al lavoratore, di comunicare alla Struttura INPS di residenza, la supplenza o la cessazione della medesima.
Le singole Istituzioni Scolastiche, al fine di garantire la regolarità della erogazione della prestazione da parte dell’INPS, devono tempestivamente comunicare all’Istituto, attraverso UNILAV ed Emens, così come previsto nel punto 3 della convenzione, il conferimento di supplenze
Inoltre, le Istituzioni Scolastiche, devono tempestivamente comunicare alla Struttura INPS di residenza del lavoratore, in via cartacea ed in attesa di concordare le modalità per lo scambio telematico dei flussi informativi, i casi di rifiuto immotivato delle offerte di contratti di supplenza
temporanea, con l’indicazione dei dati anagrafici del lavoratore (compreso il codice fiscale), e della data del rifiuto. Il mancato puntuale invio di dette informazioni per l’aggiornamento degli archivi sopra indicati, può comportare, ai sensi dell’articolo 12, comma 3 del D.I. 19 maggio 2009, responsabilità per danno erariale. Resta ferma la modalità di richiesta per l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti per l’eventuale personale docente e ATA avente diritto.
INTRODUZIONE “(…) Lo studente che in un tema scrive: Vorrei essere tanto un televisore per ricevere le attenzioni che mamma e papà le riservano ogni giorno (…) e quando si guasta si disperano per la sua ‘salute', ci deve far riflettere sul vuoto affettivo in cui spesso vivono i nostri ragazzi. (…) Il testo vuole rappresentare un contributo esperimentale e scientifico per costruire una cultura della mediazione e della cooperazione che contrasti la subcultura della devianza e mafiosità. Non quindi un punto di arrivo con una proposta escatologica; piuttosto un punto di partenza sul problema dell'antisocialità e quindi del bullismo, per una riflessione cooperativa sui percorsi educativi e sulle ipotesi di strategie di intervento da mettere in campo per recuperare la fragilità degli adolescenti a modelli comportamentali ricchi di legalità, cooperazione, rispetto e solidarietà”. (dalla introduzione dell'autore)
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c) INDENNITA’ ORDINARIA CON REQUISITI NORMALI 1 - Requisiti L’indennità si può ottenere quando il lavoratore può far valere: - almeno due anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria (requisito assicurativo) - almeno 1 anno di contribuzione (52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro) (requisito contributivo) 2 - Durata L’indennità viene corrisposta per un massimo di otto mesi, ma può durare fino a 12 mesi se il disoccupato ha superato i 50 anni di età. 3- Misura La stessa spetta nella sequenza percentuale: - per i primi 6 mesi il 60% della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l’inizio del periodo i disoccupazione; - per i 2 mesi successivi, il 50% della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l’inizio del periodo i disoccupazione; - per i restanti mesi, il 40% della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l’inizio del periodo i disoccupazione. Gli Importi massimi mensili d’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, sono pari, per il 2010, ad euro 892,96 elevati ad euro 1073,25 per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a euro 1931,86.
lavorato per almeno 78 giornate nell’anno precedente, hanno diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione con i requisiti ridotti come appresso indicato. 1) Requisiti L’indennità spetta quando il lavoratore può far valere: - un’anzianità assicurativa per la disoccupazione da almeno due anni (deve possedere, cioè, almeno un contributo settimanale versato prima del biennio precedente l’anno nel quale viene chiesta l’indennità): ad esempio, per le indennità pagate nel 2010, il contributo deve essere stato accreditato entro la fine del 2007; - almeno 78 giornate di lavoro nell’anno precedente. Nel calcolo delle 78 giornate sono comprese anche le festività e le giornate di assenza indennizzate (indennità di malattia, maternità ecc.). 2) Durata L’indennità spetta, ed è pagata, per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell’anno precedente (nel 2009, per l’indennità da pagare nel 2010) e, comunque, per un massimo di 180 giornate. 3) Importo L’importo è pari al 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i giorni successivi (fino al suddetto numero di 180 giornate), nei limiti di un importo massimo mensile lordo (per le indennità da pagare nel 2009) di € 886,31, somma elevata ad € 1065,25 per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a € 1917,48.
VIAGGI DI ISTRUZIONE: e) MASSIMO GIORNI DI FRUd) INDENNITÀ ORDINARIA CON I REQUISITI RIDOTTI
erogata l’indennità di disoccupazione (considerando cumulativamente quello con requisiti normali e quello con i requisiti ridotti) è di 240 giorni, per cui il numero di giorni di requisiti ridotti potrebbe essere anche inferiore al numero di giorni lavorati (es.:l’utente percepisce inizialmente l’indennità di disoccupazione ordinaria per 180 gg da inizio anno; poi trova lavoro per 90 giorni; non ha più requisito per l’ordinaria perchè essendo stato in disoccupazione non ha più 52 settimane nel biennio precedente la cessazione del rapporto di lavoro; in questo caso fa domanda con requisiti ridotti nel cui ambito possono essere liquidati solo 60 giorni). f) RICORSI Nel caso in cui la domanda venga respinta l’assicurato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell’Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto. Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere: - presentato agli sportelli della Sede dell’Inps che ha respinto la domanda; - inviato alla Sede dell’Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno; - presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge. Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili. VII) MESSAGGIO DELLA DIREZIONE Centrale dell’INPS N. 23605 DEL 21 SETTEMBRE 2010 Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali al personale precario scolastico (docente, edu-
ABOLITI I COMPENSI PER I DO I lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni e hanno
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IZIONE DELL’INDENNITÀ
Il numero massimo di giorni per il quale può essere annualmente
cativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario) della Scuola di cui alla Convenzione del 5 agosto 2009 fra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed Inps. Istruzioni e chiarimenti Con proprio messaggio del 21/9/10, con cui era stata anche trasmessa la suddetta convenzione del 2/9/2010, che di seguito si riporta, l’INPS ha fornito le istruzioni operative – condivise con il Miur – per la gestione delle domande di prestazione in oggetto per l’anno scolastico 2010-2011, fornendo altresì ulteriori chiarimenti richiesti dalle proprie sedi locali nonché dalle istituzioni scolastiche. “1) Anno scolastico 2009/10 Le domande dei lavoratori inseriti nelle graduatorie (elenchi scolastici prioritari) di cui all’articolo 1 L. n. 167/09 ai sensi del D.M. n. 82/09 – personale titolare di un contratto di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche nell’a.s. 2008/09 e non destinatario di analogo nuovo contratto nell’a.s. 2009/10 – presentate entro il 31 dicembre 2009 sono acquisibili al 1° luglio 2009 con decorrenza del pagamento dall’ottavo giorno successivo o, se posteriore, dall’attestazione dello stato di disoccupazione presso il Centro per l’impiego competente (messaggi n. 30303/09 e n. 2640/10, par. 1). Per questi soggetti, la procedura di gestione è stata aggiornata prevedendo la verifica automatica della presenza del richiedente nell’elenco di potenziali beneficiari trasmesso dal MIUR (messaggio n. 1503/10). Tali domande vanno gestite considerando la prestazione sospesa anziché cessata anche per riprese lavorative
OCENTI.
nel settore scolastico superiori a cinque giorni, con proroga del trattamento nei limiti della durata massima normativamente prevista e senza necessità di ottenere dal beneficiario la presentazione di una nuova domanda con annessa dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e l’attestazione dello stato di disoccupazione presso il Centro per l’impiego o di osservare nuovamente il periodo di carenza (Circolare n. 125/09, par. 3, e messaggio n. 2640/10, n. 2). Le domande dei lavoratori inseriti negli elenchi prioritari ai sensi del D.M. n. 100/09 – personale titolare, nell’a.s. 2008/09, di una supplenza di almeno centottanta giorni e personale educativo dei Convitti statali – presentate entro il 30 giugno 2010 sono acquisibili al 1° luglio 2009 con decorrenza del pagamento dall’ottavo giorno successivo o, se posteriore, dall’attestazione dello stato di disoccupazione presso il Centro per l’impiego competente (messaggi n. 13224/10 e n. 2640/10, par. 1). Anche per tali domande si osservano le modalità di gestione di cui alla Circolare n. 125/09, par. 3, ed al massaggio n. 2640/10, n. 2). Per questi soggetti, nelle more della sottoscrizione dell’apposito addendum alla Convenzione, non è stato possibile prevedere un collegamento diretto della procedura all’elenco potenziali beneficiari MIUR. Sebbene la preverifica della presenza del richiedente negli elenchi prioritari rientri – in base alla Convenzione – nei compiti del MIUR, al fine di evadere le numerose domande in giacenza, è stato previsto che gli interessati possano certificare di propria iniziativa l’inserimento nelle graduatorie (messaggio n. 13224/10). Si fa presente che tale
facoltà va riconosciuta anche ai soggetti di cui al D.M. n. 82/09 che lamentino la erronea esclusione del proprio nominativo nell’elenco trasmesso dal Miur. Si ribadisce, come già indicato dal messaggio 15023/10, primo capoverso, che per i trattamenti in favore del personale precario della Scuola di cui ai DD.MM. n. 82/09 e n. 100/09 vanno osservate le particolari modalità di gestione sopra richiamat3e anche oltre il termine delle attività didattiche dell’a.s. in corso (30 giugno 2010). Eventuali supplenze prorogano la durata della prestazione inizialmente concessa fino a concorrenza del periodo massimo indennizzabile, fermo restando il limite temporale dell’a.s. in corso (31 agosto 2010); fino a tale data, non è configurabile una rinuncia alla prestazione in corso di godimento al fine di accedere ad un nuovo trattamento di disoccupazione con requisiti normali collegato alla cessazione dell’ultimo incarico; tali domande di prestazione vanno respinte essendo il trattamento già in corso di pagamento. A partire dal prossimo a.s. (1° settembre 2010), i lavoratori interessati potranno accedere, a seguito di cessazione di incarico conferito nel medesimo a.s., ad un nuovo trattamento di disoccupazione, secondo le modalità indicate nel paragrafo seguente; se tuttavia è ancora in corso di godimento la prestazione con decorrenza 1° luglio 2009, si procederà in via eccezionale alla riliquidazione delle giornate residue di trattamento con riferimento all’ultimo rapporto di lavoro, afferente all’a.s. 2010/11. 2. Anno scolastico 2010/11 Per le domande presentate nel corso dell’a.s. 2010/2011 da sogilgiornaledifiscab
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getto inseriti negli elenchi prioritari Miur afferenti al medesimo a.s. e che cessano da un incarico conferito a partire dal 1° settembre 2010, si forniscono le seguenti indicazioni,a chiarimento di quanto indicato con messaggio 15023/10, secondo capoverso:
2640/10, n. 2;
- si osservano i termini decadenziali di presentazione ordinariamente previsti (68 giorni dalla cessazione del rapporto);
- ove il lavoratore lamenti la erronea esclusione del proprio nominativo dall’elenco Miur, dovrà essere informato della possibilità di certificare di propria iniziativa – ai fini della liquidazione – l’inserimento nelle graduatorie speciali; sarà cura del Direttore provinciale attivare, ove opportuno, canali di comunicazione a livello territoriale con gli Uffici scolastici provinciali competenti al fine di ottenere le necessarie attestazioni di verifica.
- per l’accoglimento delle domande va verificata la sussistenza dei requisiti assicurativi e contributivi ordinariamente previsti; - per la verifica dell’inserimento del richiedente negli elenchi prioritari relativi all’a.s. 2010/11, sulla base della Convenzione e del relativo addendum, il Miur trasmetterà ad Inps l’elenco dei potenziali beneficiari che sarà reso disponibile nella procedura di gestione; - si osservano le modalità di gestione di cui alla Circolare n. 125/09, par 3, ed al messaggio n.
- fino alla trasmissione dell’elenco Miur ed al relativo aggiornamento procedurale, le domande saranno tenute in evidenza; con successivo messaggio verrà disposto l’avvio dell’istruttoria delle domande;
3.Decorrenza. E’ stato segnalato che le Strutture di alcune Regioni hanno respinto le domande di prestazione presentate da soggetti di cui al D.M. n. 82/09 in mancan-
Saluto in clima Natalizio del 2008 di FIS-CAB
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za dell’attestazione, entro il 31 dicembre 2009, dello stato di disoccupazione presso il Centro per l’impiego. Si precisa al riguardo che quanto previsto dal messaggio n. 2640/10, par. 1, secondo capoverso, vale – secondo le regole generali – ai soli fini della decorrenza del pagamento. Si ribadisce pertanto che, per i lavoratori di cui al D.M. n. 82/09, se la domanda è stata presentata entro il 31 dicembre 2009 ed entro lo stesso termine è stata effettuata l’attestazione presso il Centro per l’impiego, si considerano entrambi gli adempimenti soddisfatti al 1° luglio 2009. Se invece la domanda è presentata entro il 31 dicembre ma l’attestazione è successiva, la prestazione spetta ugualmente ma con decorrenza dall’iscrizione al Centro per l’impiego. Si raccomanda di procedere al riesame in autotutela, ai fini dell’accoglimento, delle domande di prestazione eventualmente respinte per la motivazione indicata”
LE REGOLE PER LE SUPPLENZE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA (Pubblicato da orizzontedocenti su 16 agosto 2009) 1. DOCENTI Il nuovo regolamento per le supplenze dei docenti (DM 13 giugno 2007) ha introdotto sostanziali novità sulle regole e le procedure di convocazione e assunzione del personale a tempo determinato: proviamo in queste pagine a fare una sintesi delle questioni principali. Graduatorie e modalità di convocazione Per il conferimento delle supplenze annuali (31/0 e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche (30/06) a cura degli USP e delle “scuole polo”, si utilizzano le graduatorie ad esaurimento. Le date e le disponibilità per il conferimento di tali supplenze vengono pubblicate all’albo e sul sito informatico di ciascun USP e, di solito, ne viene data comunicazione anche tramite la stampa locale. Hanno titolo a conseguire la supplenza gli aspiranti, utilmente collocati in graduatoria, presenti alla convocazione, personalmente o tramite persona munita di specifica delega, e gli aspiranti che abbiano fatto pervenire, nei tempi previsti, delega preventiva di accettazione al dirigente responsabile delle operazioni in questione. L’accettazione in forma scritta e priva di riserve, da parte degli aspiranti a supplenza, della rispettiva proposta di assunzione rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette
a rifacimento. Le disponibilità successive che si vengono a determinare sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze: prima, nei riguardi degli aspiranti che abbiano titolo al completamento d’orario con i possibili frazionamenti d’orario; e, poi, nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non hanno ricevuto proposte di assunzione. Coloro che hanno rinunciato a una proposta di assunzione, non hanno più titolo a ricevere ulteriori proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte nella medesima graduatoria. Possibilità di lasciare una supplenza per un’altra nella medesima provincia Durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni e, esclusivamente, prima della stipula dei relativi contratti (1° settembre): • è possibile la rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche (30/06) per l’accettarne una successiva di supplenza annuale (31/ per il medesimo o diverso insegnamento; • è possibile lasciare uno spezzone per accettare un posto intero per il medesimo o diverso insegnamento (evitando in questo modo la complicazione del completamento); • è possibile lasciare una supplenza su sostegno per una su posto comune, salvo per coloro che sono vincolati al sostegno avendo
conseguito l’abilitazione/specializzazione con il DM 21/05. Questioni relative alle province aggiuntive Da questo anno scolastico, come è noto, gli aspiranti hanno potuto indicare anche 3 province aggiuntive nelle quali sono inseriti in coda. Qualora si accetti una supplenza in una delle province di inclusione non sarà più possibile optare per le altre, neppure nel caso di supplenza di miglior favore. L’accettazione di una proposta di contratto sarà segnalata alle altre province in maniera automatica attraverso il sistema informativo del Miur. E’ prevista una specifica deroga per le province colpite dal sisma in Abruzzo. Completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro L’aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero o a orario ridotto, conserva titolo, a seconda delle posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo (25 ore per infanzia, 24 ore per primaria, 18 ore per secondaria). Il completamento dell’orario può essere raggiunto anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità; va salvailgiornaledifiscab
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guardata in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno. Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo: non è possibile quindi abbinare ore di un ordine di scuola con ore di altro ordine; fa eccezione la scuola secondaria – di primo e secondo grado – dove il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi sia con ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore di altre classi di concorso ma con il limite massimo di tre sedi scolastiche in due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali. Nessun vincolo esiste invece per lo svolgimento di diverse tipologie di lavoro nella scuola in periodi non contemporanei. Sanzioni per mancata accettazione, perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro La rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita del diritto di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento; non comporta invece alcuna conseguenza per gli altri insegnamenti e per le supplenze attribuite sulla base delle graduatorie d’istituto. La mancata assunzione di servi-
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zio dopo l’accettazione comporta la perdita del diritto di conseguire supplenze, sulla base sia delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento. L’abbandono del servizio comporta la perdita del diritto di conseguire supplenze, sulla base sia delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento. Tali sanzioni non si applicano o vengono revocate ove i comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola. Ulteriori indicazioni 1. In occasione delle procedure di “individuazione” il personale supplente può chiedere la stipula di un rapporto di lavoro parttime (art. 44 c.8 e 58 del CCNL 200672009) scegliendo uno spezzone orario o il frazionamento di un posto intero. 2. La priorità nella scelta della sede (L 104 Art. 21 e 33- portatore di handicap o genitore, coniuge, figlio di portatore di handicap) si attiva solo per i posti ai quali si ha diritto (come durata e quantità di ore): se si è in posizione utile per un posto al 30/6 non si può scegliere prioritariamente tra quelli al 31/8 e così via; 3. La priorità prevista dall’Art. 33 comma 5 e 7 (assistenza a familiare) opera solo per le scuole del comune di residenza del familiare da assistere e, solo nel caso qui non vi siano posti, per le scuole di un comune viciniore ma all’interno della provincia di residenza della persona da assistere e quindi, solo se la provincia di inclusione nella graduatoria coin-
cide con quella di residenza della persona da. 4. Si conferma la priorità di nomina (quindi l’obbligo) su posto di sostegno per coloro che hanno conseguito la specializzazione con i corsi DM 21/05 e per coloro che, in possesso della specializzazione, hanno conseguito l’abilitazione con i medesimi corsi. Tuttavia resta salva la possibilità di optare, anche successivamente, per un posto comune con termine al 31 agosto in luogo di posto di sostegno retribuito fino al 30 giugno. 5. Supplenze su sostegno da graduatorie d’istituto: una volta esauriti gli elenchi provinciali le nomine su sostegno saranno effettuate dalle graduatorie d’istituto. 2. PERSONALE ATA Per il personale ATA valgono le stesse regole previste per i docenti per le parti compatibili (possibilità di utilizzare la delega, diritto al part-time, completamento di orario, priorità nella scelta della sede, ecc.). Per quanto riguarda le sanzioni anche quest’anno dovrebbe essere previsto che le stesse non vengano applicate in considerazione dell’inadeguatezza del regolamento che risale al 2000. E infatti la FLC da tempo ne chiede la revisione. I posti part-time del personale ATA vanno a supplenza temporanea fino al 30/6. Due posti part-time, anche su scuole diverse, si possono accorpare, purché compatibili, per formare posti interi. Esaurimento graduatorie/elenchi provinciali: nella circolare del Miur si afferma che nel caso di esaurimento degli elenchi/graduatorie provinciali, i Dirigenti
Scolastici conferiscono, sui posti liberi, contratti fino al 30/6 senza fare distinzione fra i posti liberi in organico di fatto o di diritto. La FLC Cgil non condivide questa impostazione in quanto in contrasto con quanto previsto dalla Legge 124/99, e ritenuta illegittima da numerose sentenze della magistratura. Presso le nostri sedi è possibile ottenere la consulenza per le richieste di conciliazione rispetto alla durata di tali contratti. 3. ADEMPIMENTI DEL PERSONALE CHE STIPULA UN CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Il personale supplente (docenti e ata) che ha ricevuto una proposta d’incarico a tempo determinato deve recarsi presso la scuola prescelta per la stipula del contratto entro la data di inizio dello stesso
(di solito il 1° settembre). Non essendo più necessario produrre nessuna documentazione di rito in quanto tutte le dichiarazioni sono state già rese (in autocertificazione) in occasione dell’inclusione nelle graduatorie, l’unico adempimento richiesto è la certificazione sanitaria di idoneità all’impiego (non autocertificabile). E’ stato chiarito che tale certificazione deve essere prodotta una sola volta nel periodo di vigenza delle graduatorie, in occasione dell’attribuzione del primo rapporto di lavoro e che la stessa può anche essere rilasciata dal medico di famiglia, viste le difficoltà poste in alcune regioni dalle ASL. 4. DIRITTI DEL PERSONALE SUPPLENTE Il trattamento economico, i diritti e i doveri dei supplenti, o per
essere più rigorosi, dei lavoratori con contratto a tempo determinato, sono regolati dal contratto nazionale di lavoro del comparto scuola statale (CCNL 2006/09). Quasi tutti gli istituti contrattuali validi per il personale a tempo indeterminato (di ruolo) si applicano anche ai supplenti. Qui proviamo a fornire un breve elenco dei diritti garantiti dal Ccnl. (Per una trattazione più dettagliata rivolgersi alle sedi di FISCAB/FLP – n.d.r.) Sullo stesso tema anche: A. Campanari, Permessi, assenze e aspettative del personale della scuola, Edizioni Conoscenza, 2009 FERIE Artt. 13 e 19 CCNL 2006/2009 a) Personale nuovo assunto 30
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giorni lavorativi b) Personale con almeno tre anni di servizio(*) 32 giorni lavorativi A)Fruizione-personale-docente a) Durante i mesi di luglio e agosto; b) 6 giorni durante il resto dell’anno scolastico, purché senza oneri a carico dell’amministrazione. B)Fruizione-personale-ATA a) Durante i mesi di luglio e agosto (almeno 15 gg); b) Durante il resto dell’anno scolastico compatibilmente con le esigenze di servizio. Per supplenze inferiori all’anno, il calcolo delle ferie è effettuato in modo proporzionale ai mesi di servizio (le frazioni superiori a 15 gg. sono considerate un mese). In caso di non fruizione (supplenze temporanee e supplenze al 30/6) devono essere pagate alla fine del contratto (il contratto chiarisce che non è obbligatorio fruire delle ferie durante i periodi di sospensione dell’attività didattica ART. 19 C. 2) (*) Per anno di servizio, in analogia con quanto indicato nel contratto 1999 per definire il secondo anno di incarico annuale, si considerano almeno 180 gg. di servizio a qualsiasi titolo prestato. La norma vale sia per i docenti che per gli ATA. FESTIVITÀ’ Art. 14 CCNL 2006/2009 Alle ferie si aggiungono 4 giorni di riposo derivanti dalle festività soppresse oltre al Santo patrono se ricadente in giornata lavorativa. Le 4 giornate spettano per intero a chi ha lavorato l’intero anno
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scolastico (1/9-31/0 altrimenti una giornata ogni 3 mesi di effettivo servizio. PERMESSI Art. 15 e 19 CCNL 2006/2009 • 6 Giorni complessivi all’anno, non retribuiti, per: motivi personali e familiari. Il motivo personale o familiare deve essere documentato, o autocertificato. • 8 Giorni complessivi all’anno, non retribuiti, per: partecipazione a concorsi ed esami • 3 giorni retribuiti per lutto all’anno per: coniuge, convivente o di componente la famiglia anagrafica e affini di 1° grado • 15 giorni retribuiti per matrimonio (nei limiti della nomina) • 3 giorni retribuiti al mese (anche consecutivi) per assistenza a parenti o affini (fino al III grado) con handicap in situazione di gravità (Art. 33 L. 104/92). Non riducono ferie e tredicesima. I docenti devono utilizzarli possibilmente in giorni diversi. PERMESSI BREVI Art. 16 e 19 CCNL 2006/2009 Al personale a T.D. possono essere concessi permessi brevi fino alla metà dell’orario di servizio giornaliero (per i docenti max 2 ore) che dovranno essere recuperati, su richiesta della scuola, entro i due mesi successivi (o entro la scadenza della nomina). Il tetto massimo per anno scolastico è pari all’orario di servizio settimanale (36h ATA, 18, 24 o 25 per i Docenti) PERMESSI PER FORMAZIONE Art. 64 CCNL 2006/2009 Gli insegnanti hanno diritto a 5 gg. all’anno per partecipazione (sia come docenti che come
discenti) ad attività di formazione in servizio organizzati dall’amministrazione , dalle istituzioni scolastiche o da soggetti accreditati e qualificati (Università, consorzi universitari, Irre, istituti pubblici di ricerca, associazioni professionali). Gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche hanno diritto a tali permessi per partecipazione ad attività musicali ed artistiche. Per il personale ATA la formazione è in orario di servizio. Qualora si effettui fuori orario si considera servizio a tutti gli effetti e quindi dà diritto al recupero. Se legata ai profili professionali si deve tener conto anche del tempo occorrente per il raggiungimento della sede. Nel caso di iniziative di formazione dell’amministrazione il riconoscimento è automatico, nel caso di enti accreditati è necessaria l’ autorizzazione del Dirigente scolastico. PERMESSI PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI ART. 4 L. 53/2000 e DM 21/7/2000 N. 278 3 giorni all’anno retribuiti per documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica. Fino a due anni di congedo non retribuito (ma riscattabile ai fini contributivi) per gravi motivi, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all’articolo 433 del Codice civile anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi (Art. 2 DM 278/00).
PERMESSI PER DIRITTO ALLO STUDIO (150 ORE) Art. 3 DPR 395/98 – CM 120/2000 – Art. 146 c.1,let. a) p.1 CCNL 2006/2009 Chi può usufruire dei permessi: il personale docente, educativo e Ata assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato. In particolare per: ¨ corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di 1° e 2° grado o di un diploma di laurea o titolo equipollente; ¨ corsi per il conseguimento di titoli di studio di qualifica professionale, di attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico, compresi i corsi di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno; ¨ corsi per il conseguimento di titoli di studio in corsi universitari; ¨ corsi per il conseguimento di altro titolo di studio di pari grado a quello già posseduto. Si ha diritto a 150 ore annue individuali per ciascun dipendente . La quantità di ore da certificare e quelle per studio individuale sono definite nelle contrattazioni regionali. Occorre pertanto, in materia, consultare anche il contratto decentrato regionale.
ALTRI PERMESSI RETRIBUITI PREVISTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE Art. 15 comma 7 e art. 19 comma 1 CCNL 2006/2009 - Permessi sindacali (Dpcm 770/94, CCNQ 7/8/98, L 300/70) - Congedo alle armi per esigenze temporanee (Art. 38 DPR 3/57 art. 26 L. 118/71) - Invalidi (Art. 13 L 638/83) - Donazioni di sangue o plasma (art. 1 L.584/67) - Testimonianza in processi (Art. 348 cpp e art. 255 Cpc) - Giudice popolare (L.74/7 - Permessi per amministratori locali (Art. 38 e 52 CCNL 2006/2009 – D.lgs 267/2000 Art. 68 D.lgs 165/2001) - Candidatura elezioni europee (Art. 52 L. 18/79) - Funzioni elettorali (art. 11 l. 53/90) - Volontari della protezione civile (art. 10 dpr 613/94) - Volontari dei vigili del fuoco (art. 14 l. 996/70) - Volontari croce rossa (art. 36 rd 484/39) - Commissione tributaria (art 8 rd 1516/37) ASSENZE PER MALATTIA Art. 17 e 19 CCNL 2006/2009
Il dirigente scolastico, garantisce che siano previste modalità specifiche di articolazione dell’orario di lavoro per facilitare e favorire la partecipazione ad attività di studio e formazione (art. 64 del CCNL 2006/2009).
Con supplenza dell’USP o equiparata : 9 mesi in un triennio scolastico di cui, per ogni anno scolastico, il primo mese al 100 %, il secondo e terzo mese al 50 %, i successivi senza retribuzione ma con conservazione del posto
La domanda è da indirizzare al CSA, per il tramite del capo d’Istituto, entro il 15 novembre di ogni anno.
Con supplenza temporanea da parte del Capo d’istituto: 30 giorni ad anno scolastico con retribuzione al 50%
In caso di gravi patologie si applica la stessa normativa prevista per il personale a tempo determinato e pertanto le assenze dovute a terapie invalidanti o ricoveri o posti ricoveri(salva vita) per gravi patologie sono escluse dal calcolo del periodo di assenza e sono retribuite al 100%. CONGEDI STRAORDINARI E INDENNITA’ A FAMILIARI DI HANDICAPPATI Art. 80 L. 338/2000- Art. 42 TU 151/2001 e successive modificazioni La legge n. 388 del 23/12/2000, all’art. 80 comma 2, ha integrato la legge n. 53/2000 (legge sui congedi parentali) aggiungendo dopo l’art. 4 comma 4 un ulteriore articolo 4-bis ripreso dal TU 151/2001 all’art. 42. Con tale norma viene riconosciuta la possibilità ai genitori (alternativamente) o, in caso di loro decesso, ai fratelli e sorelle conviventi di soggetti handicappati in situazione di gravità, la possibilità di fruire di “congedi straordinari” per la durata complessiva di 2 anni nell’arco della vita lavorativa. I periodi di congedo sono indennizzati con un trattamento economico pari all’ultima retribuzione e fino ad un massimo di 70 milioni annui per le assenze di durata annuale. Per le assenze di durata inferiore, il massimo indennizzabile è ridotto proporzionalmente. Si tratta di una grande innovazione introdotta dalla legge finanziaria 2001 a favore dei familiari per l’assistenza all’handicap. ALTRE ASPETTATIVE I lavoratori hanno diverse altre possibilità di accedere a periodi di aspettativa per vari motivi. Ve ne sono alcuni che riguardano specificamente il personale della ilgiornaledifiscab
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scuola, altri riguardano tutti i lavoratori. Messa a disposizione del Coni Art. 454 Dlgs 297/94 (docenti di educazione fisica anche a tempodeterminato) Missioni cattoliche (solo maestri) Legge 2687/28 Mandato parlamentare Art.4 legge 1261/65 Mandato regionale Art. 1 legge 1078/66 Mandato amministrativo Art. 81 D.lgs 267/2000 Coniuge all’estero Legge 26/80, Legge 333/85 Cooperazione in paese in via di sviluppo Legge 49/87 Lavoratori tossicodipendenti inseriti in Dpr 309/90 programma di riabilitazione e loro familiari Congedo straordinario per dottorato di ricerca Legge 476/84, CM 120/2002 Congedo per borse di perfezionamento, ecc. Legge 398/89, CM 120/2002 Servizio di leva o servizio civile Art. 67 Dpr 3/57 Richiamo alle armi Art. 67 Dpr 3/57 Giudice popolare Legge 74/78 ASSENZE PER MATERNITÀ E PATERNITÀ Dlgs 151 26/3/2001 e Dlgs 23/4/2003 – Art. 12 e 19 CCNL 2006/2009 Astensione obbligatoria: 2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto, all’interno del periodo di nomina, retribuiti al 100% e validi a tutti gli effetti (la legge consente una gestione flessibile dell’astensione obbligatoria ridu-
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cendo il periodo prima del parto e aumentando quello dopo; p. es. 1 mese e 4 mesi). Per i periodi fuori nomina, purché entro i 60 giorni dall’ultimo servizio, spetta l’indennità di maternità pari all’80% dell’ultimo stipendio. La lavoratrice in astensione obbligatoria che riceva una proposta d’incarico, pur non assumendo servizio, è da considerarsi in costanza di nomina e quindi regolarmente retribuita al 100% per tutto il periodo di astensione ricadente nella nomina. Astensione anticipata (interdizione): su richiesta della lavoratrice madre all’Ispettorato provinciale del lavoro e previo accertamento medico, può essere disposta l’interdizione anticipata dal lavoro per un determinato periodo o fino all’astensione obbligatoria, per gravi complicanze della gravidanza o quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli della salute della donna o del bambino (art. 17 c.2 e 3 Dlgs 151/2001). Tale periodo è assimilato a tutti gli effetti all’astensione obbligatoria. Congedo parentale nei primi 8 anni di vita del bambino:
richiedente anche nel caso in cui l’altro genitore non ne abbia diritto. Se ne possono avvalere anche i genitori adottivi. Se al momento dell’adozione l’età del bambino è compresa tra i 6 ed i 12 anni, il diritto si esercita nei primi 3 anni dall’ingresso in famiglia; se il bambino ha 12 anni i genitori possono fruire di congedi fino a quando ne compie 15. Qualora vi sia un solo genitore, tale periodo può essere per lui fino a 10 mesi. Retribuzione prevista nei casi di astensione facoltativa: - i primi 30 giorni calcolati complessivamente per entrambi i genitori, sono retribuiti al 100%. Il rimanente periodo (5 mesi), fino a 6 mesi complessivi e fino a 3 anni di età del bambino al 30%. Il periodo eventualmente fruito oltre il 3° anno ed entro l’8°, non dà diritto ad alcuna retribuzione. Fanno eccezione i redditi più bassi (il limite del reddito individuale deve essere inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione). In questo caso è mantenuto il trattamento al 30% anche oltre il 3° anno di età.
Il congedo parentale (ex astensione facoltativa) è un diritto riconosciuto ad entrambi i genitori i quali ne possono fruire anche contemporaneamente. Essi hanno a disposizione complessivamente 10 mesi, per un massimo di 6 mesi ciascuno. La legge inoltre, con una sorta di azione positiva, incentiva i padri a seguire i loro figli, offrendo loro un “bonus”. Se il padre prende un congedo facoltativo per almeno 3 mesi continuativi, il suo limite personale passa da 6 a 7 mesi.
- oltre i 30 giorni retribuiti per intero, i periodi di astensione riducono, in proporzione, le ferie e la tredicesima.
L’astensione spetta al genitore
Chi intende godere di questo di-
Questi permessi sono fruibili anche frazionatamene e i giorni compresi tra un periodo ed il successivo non si computano a condizione che tra un periodo e l’altro ci sia effettiva ripresa del servizio. In caso contrario si computano anche i giorni festivi e non lavorativi compresi tra le due frazioni (art. 12 c. 6 Ccnl 2006/2009).
ritto ha l’obbligo di farne richiesta con un preavviso di 15 giorni, salvo particolari e comprovate situazioni. In questi casi è sufficiente presentare domanda 48 ore prima. Congedo in caso di malattia del bambino: Successivamente al periodo di astensione obbligatoria e fino al compimento del terzo anno di età del bambino la madre o il padre, alternativamente, hanno diritto ad astenersi dal lavoro in caso di malattia del/la figlio/a per tutto il periodo corrispondente. In questo caso 30 giorni lavorativi per ciascun anno di età del bambino, calcolati complessivamente per entrambi i genitori, sono retribuiti al 100%. Oltre i 30 gg. all’anno si ha diritto ad assentarsi ma senza retribuzione. Questi periodi di astensione non sono cumulabili con altre astensioni. Dopo i tre anni e fino al compimento degli otto anni del bambino, è possibile astenersi per 5 giorni l’anno, non retribuiti, in caso di malattia. I giorni di astensione possono essere anche frazionati. Riposi giornalieri (ex allattamento): Entro il primo anno di vita del bambino spetta ai genitori una riduzione di orario per allattamento. In caso di adozione o affidamento, una recente sentenza della Corte Costituzionale (N. 104 del 8/4/2003) e la conseguente circolare INPS n. 91 del 26/5/2003 hanno chiarito che il diritto al riposo spetta non nel primo anno di vita, ma nel primo anno di effettivo ingresso in famiglia. Naturalmente beneficiaria è soprattutto la madre, tuttavia la legge consente che anche il padre ne fruisca, ad esempio, quando la madre non sia lavoratrice dipendente, o quando sia malata
o deceduta o semplicemente non se ne avvale come lavoratrice dipendente. Il padre non se ne può avvalere nel caso la madre non lavori affatto o sia casalinga (circ. Inpdap N. 24 del 29/5/2000 punto 6.1.2). Le riduzioni di orario sono di 2 ore al giorno se l’orario di lavoro è di 6 ore e oltre; di 1 ora al giorno se il tempo di lavoro quotidiano è inferiore a 6 ore . In caso di parti plurimi la riduzione di orario è raddoppiata e c’è la possibilità che le ore aggiuntive siano attribuite al padre in modo autonomo dalla madre.
al 31.12.96, fino ad un massimo di 3 anni, sono riscattabili, ai fini pensionistici. INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE E’ un sostegno economico ed un diritto per tutti i lavoratori per i periodi di non occupazione. Indennità di disoccupazione con requisiti ordinari Termini di presentazione della domanda:
Queste riduzioni di orario, dette anche riposi, sono retribuite al 100%.
La domanda va presentata alla sede INPS della propria città, anche tramite la sede circoscrizionale per l’impiego, entro il 68° giorno dal licenziamento. NB: è bene però presentarla subito, poiché l’indennità decorre:
ASPETTATIVA PER MOTIVI FAMILIARI O PERSONALI E DI STUDIO
dall’8° giorno dal licenziamento, se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni.
Art. 18 e 19 CCNL 2006/2009
dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda negli altri casi.
L’aspettativa per motivi di famiglia, prevista dall’art. 69 e 70 del Dpr 3/57, è stata estesa anche per motivi personali, di studio e di ricerca, tra i quali rientrano tutti i miglioramenti della preparazione professionale del lavoratore, anche (e non solo) in relazione all’attività scolastica (CM 301/96). Chi può usufruire dell’aspettativa il personale docente, educativo e Ata assunto con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato Il periodo in aspettativa non è retribuito e non vale per l’anzianità di carrieram (quindi neanche come punteggio). Ai sensi dell’art. 5 del Dlgs n. 564 del 16.9.96 i periodi di aspettativa familiari successivi
Requisiti per la disoccupazione ordinaria: Almeno una settimana di contributi versati o dovuti che risalgono a 2 anni prima della data della cessazione dal lavoro. Almeno un anno di contribuzione (52 contributi settimanali o 12 mensili, ovvero un corrispondente periodo di attività soggetta all’obbligo dell’assicurazione per la disoccupazione) nei 24 mesi precedenti la data di cessazione dal lavoro. L’indennità di disoccupazione viene corrisposta ogni mese con assegno ed è concessa per un periodo massimo di 8 mesi (per 12 mesi per chi ha compiuto 50 anni). Essa è corrisposta nella misura del 60 % per i primi 6 mesi, del 50 % per i successivi due mesi e al 40 % per gli ulteriori mesi della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti ilgiornaledifiscab
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la cessazione dal lavoro. Il diritto a ricevere l’indennità decade se si è destinatari di un nuovo contratto o si diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione di inabilità, pensione di invalidità) Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. Termini di presentazione della domanda: tra il 1 gennaio e il 31 marzo di ogni anno presso la sede dell’INPS. I termini sono prescrittivi.
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Sono considerati requisiti ridotti:
L’indennità viene corrisposta con erogazione di un unico assegno. avere svolto almeno 78 giornate effettive di lavoro nell’anno pre- L’importo dell’assegno è pari cedente a quello in cui si presenta al 35 per cento per i primi 120 giorni e al 40 per cento per i sucla domanda e avere almeno un cessivi giorni fino a un massimo contributo settimanale entro la di 180 giorni della retribuzione fine del biennio precedente. media percepita giornalmente nel precedente anno, moltiplicata per i giorni lavorati nell’anno solare di riferimento, fino ad un massimo di 156 giorni. L’assegno viene recapitato presso il domicilio del lavoratore. Per la consulenza è possibile rivolgersi a tutte le sedi della FLC Cgil e alle Camere del Lavoro.
Uno dei problemi del secolo in corso è l'integrazione interculturale che può avvenire solo partendo dalla scuola, e, con l’aiuto delle famiglie, associazioni, istituzioni e territorio contribuire a formare ‘il cittadino globale’. Sarà proprio compito del ‘cittadino globale’ partecipare alla costruzione di un bene comune universale: la pace. Il prof. VINCENZO SERVEDIO servendosi di una esperienza di dirigente scolastico svolta tra Bari e Genova ci offre con il suo recente libro "EDUCAZIONE E INTERCULTURA A SCUOLA: RAHA (Libera)" un esempio concreto di come si possa utilizzare la letteratura d’invenzione per l’educazione interculturale nella scuola. SERVEDIO, con dolcezza e fermezza, ci ricorda che integrazione culturale è un valore che non va solo predicato, ma testimoniato e vissuto in prima persona. Inoltre, una volta acquisito, va difeso e consolidato nel corso dell’intera vita sociale. Riteniamo che leggere il libro sia utile a tutti coloro che svolgono attività politica e che hanno a cuore il futuro del nostro pianeta. Notevolissimo il contributo dato alla comprensione del testo dall’artista MARIA PUGLIESE che con tavole colorate predispone il lettore alla speranza, alla ... rinascita. Il libro ha un prezzo di copertina di Euro 12,00, ma noi lo offriamo a Euro 10,00. Distinti saluti. Bari, aprile 2010
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SCHEDA DI PRESENTAZIONE AGLI INSEGNANTI Autore Prof. Vincenzo Servedio, Dirigente Scolastico. Docente di “Legislazione scolastica ed Educazione alla Pace” presso il Master in Etica della Pace e Diritti Umani, Università degli Studi di Bari (Direttore: Prof. Michele Indellicato).
Titolo EDUCAZIONE E INTERCULTURA A SCUOLA: RAHA (Libera). Letteratura d’invenzione per un approccio iniziale e globale alle tematiche collegate all’inserimento degli alunni stranieri nelle scuole e ai Valori universali.
Casa Levante Editori, Via Napoli, 35 70123 Bari, Tel/Fax 080/5213778 – E-mail levanted@levantebari.it EURO 12,00
Presentazione Prof. Francesco Bellino, Direttore del Dipartimento di Bioetica , Professore Ordinario di Filosofia Morale, Etica della Comunicazione e Bioetica, Facoltà di Scienze della Formazione-Università degli Studi di Bari: “La parola non è semplice strumento di trasmissione del pensiero, è anche evento. Le parole che diventano discorso e poi racconto hanno il potere di agire sull’uomo. L’uomo stesso è un
intreccio di storie personali e sociali. La letteratura è la memoria dell’umanità. Tutte le nostre esperienze se non le raccontiamo non riusciamo a comprenderle fino in fondo, a interiorizzarle. Servedio offre un esempio concreto di come si possa utilizzare la letteratura d’invenzione per l’educazione interculturale nella scuola.”
Collana “I libri di Alice” diretta dal Prof. Daniele Giancane, docente di Storia della Letteratura dell’Infanzia, Università degli Studi di Bari.
Genere Letteratura d’invenzione.
Destinatari Ragazzi del primo ciclo d’istruzione.
Ambiente Le vicende si svolgono in una indefinita quanto grigia periferia di una nostra città ,in un tempo indefinito. Successivamente in ambienti ‘fantastici’, metafore, tuttavia di situazioni umane.
Tempo
Trama
Epoca indefinita, vicende immaginarie.
Il protagonista del racconto è la giovane rana Raha, di origni extracomunitarie, metafora della diversità emarginata. L’incontro di Raha con un gruppo di ragazzi di periferia è piuttosto burrascoso: la rana rischia la vita per la sua diversità. Raha , superato il pericolo per la sua incolumità, accompagna i ragazzi in un fantastico viaggio di conoscenze e informazioni , con l’intento di far superare i pregiudizi. Due le tappe: un formicaio semidistrutto inconsapevolmente dai ragazzi e “il villaggio di Raha”, contaminato dall’incuria e dall’avidità degli uomini. Dall’incontro consapevole tra culture diverse e dalla conoscenza reciproca nasce ‘l’uomo nuovo’, eticamente orientato verso i valori universali.
Personaggi Raha, di origini persiane, saggia e decisa; i ragazzi, l’anziana formica, il popolo delle rane, la scuola. Gli animali hanno la virtù di potersi comportare come gli uomini: pensano e agiscono come saggi umani;
Temi fondamentali trattati I protagonisti superando la conflittualità ‘di specie’ scoprono i valori altamente positivi del dialogo e della collaborazione : l’integrazione interculturale, il rispetto per la diversità,il superamento dei propri
pregiudizi, la solidarietà, il rispetto per l’ambiente, la testimonianza di un proprio impegno etico a scuola.
Esercitazioni e laboratori interculturali
I vocaboli dell’intercultura, focus in classe, rivisitazione di alcuni racconti in prospettiva di Educazione interculturale: Dalla mitologia greca “Il Minotauro”; La cicala e la formica (J. La Fontaine); Hansel e Gretel (fratelli Grimm).
Grafici Percorso metodologico, Obiettivi educativi, Obiettivi cognitivi.
Copertina e illustrazioni A cura dell’artista, Prof.ssa Maria Pugliese (digital art). In foto: Il Prof. Vincenzo Servedio, l’autore dell’opera.
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RUBRICA LEGALE (FAQ) FAQ richieste alla Redazione n. 151/2001 integrando quanto Scrive una docente di scuola disposto dalla Legge 53/2000 dell’infanzia della provincia ha introdotto la possibilità, per i genitori di persone con di Foggia: handicap grave, di usufruire di due anni di congedo retribuito nell’arco della vita lavorativa, (…) pertanto assisto in via a condizione che l’assistito esclusiva il genitore con non sia ricoverato a tempo handicap grave art. 3 comma 3 legge 104/1992. Desidero sa- pieno in istituto. pere se il congedo straordinaSuccessivamente, la Corte rio biennale retribuito è valido Costituzionale (sentenza n. ai fini della progressione della 233/2005) ha prima esteso il carriera. (…) diritto a fratelli e sorelle conviventi qualora i genitori siano impossibilitati a provvedere Risponde la Redazione all’assistenza del figlio hanPremessa dicappato perché totalmente Com’è noto l’articolo 42, com- inabili, estendendola ai coniugi (sentenza n. 158/2007) ma 5 del Decreto Legislativo
ed infine ai figli conviventi (sentenza n. 19/2009), in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave. Risposta La risposta è negativa. In caso di fruizione di congedo straordinario biennale retribuito previsto dall´art. 42/5 del D.Lgs. 151/2001, la progressione economica è ritardata in misura corrispondente alla durata del congedo. Sul tema sono importanti le precisazioni fornite dal MEF con circolare n. 487 del 25/02/2005, avente per oggetto “Art.42, comma 5, del d lgs 26-3-2001, n 151 - Congedo parentale per assistenza a soggetti portatori di handicap”, che al punto d) precisa: “Il periodo non è computato nell´anzianità di servizio né ai fini previdenziali”. E successivamente afferma: “In particolare, agli interessati non competono aumenti contrattuali intervenuti durante il periodo medesimo e, ricorrendo il caso, la progressione economica è ritardata in misura corrispondente alla durata del congedo”. (I Quesiti vanno indirizzati alla Redazione per tramite il Webmaster. La redazione si riserva di pubblicare , nel rispetto della riservatezza dei proponenti, i quesiti di interesse generale) Le Redazione
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e l a n r o i G l I
OrganoDiStampaNazionale NOVEMBRE DICEMBRE 2010
della FEDERAZIONE ISTRUZIONE SCUOLA-COMITATI AUTONOMI DI BASE
Buon Natale 2010 Buon Anno 2011 da Fis-Cab FLP
www.fiscab.it
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