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NUOVE DISPOSIZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI EFFLUENTI ZOOTECNICI
L’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è disciplinata a livello nazionale dal Decreto n. 5046 del 25 febbraio 2016 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato”. Tale decreto ha la finalità di consentire la distribuzione degli effluenti sul suolo agrario per ottenere un effetto concimante, ammendante, irriguo, fertirriguo o cor-
rettivo sul terreno coltivato, in conformità ai fabbisogni delle diverse colture. L’utilizzo degli effluenti deve avvenire seguendo le buone pratiche agricole, nel pieno rispetto della tutela dei corpi idrici e del suolo, e fatta salva l’applicazione di specifiche norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche.
La Provincia Autonoma di Trento ha recepito ed integrato, per quanto di propria competenza, il Decreto n. 5046/2016, attraverso la Deliberazio-
ne della Giunta Provinciale n. 1545 del 24 agosto 2018, in vigore da gennaio 2019, le cui disposizioni sono diverse in base alla distinzione del territorio tra Zona Ordinaria (ZO) e Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola (ZVN). In Trentino, con Deliberazione GP n. 1015 del 18 giugno 2021 sono state individuate tre zone vulnerabili da nitrati (ZVN). Di conseguenza si è reso necessario aggiornare la normativa in materia di gestione degli effluenti zootecnici (Delib. G.P. n. 2017 del 11 novembre 2022).
Inoltre, la Provincia Autonoma di Trento, Federazione Provinciale Allevatori, Associazione Produttori Ortofrutticoli Trentini (APOT), Consorzio Vini del Trentino e Fondazione Edmund Mach hanno sottoscritto uno specifico Accordo di programma per l’attuazione di misure per una gestione sostenibile degli effluenti zootecnici (Delib. G.P. n. 1998 del 04 dicembre 2020), al fine di ottenere un miglioramento dello stato qualitativo dei corpi idrici riducendo il possibile impatto derivato dall’attività zootecnica.
NOVITÀ SALIENTI DELLE NUOVE DISPOSIZIONI
Gli adempimenti variano a seconda della quantità di azoto di origine zootecnica prodotta e/o utilizzata dall’azienda. Ogni categoria di animali produce un determinato quantitativo di azoto in funzione
del peso e dell’età. Per esempio, una vacca da latte produce 83 kg di azoto all’anno, mentre un capo da rimonta di età superiore ai 6 mesi produce 36 kg di azoto all’anno. In funzione del numero dei capi allevati, e quindi dell’azoto prodotto, ogni azienda è riconducibile ad una delle quattro classi dimensionali individuate e riportate in Tabella 1. Il calcolo dell’azoto prodotto da ogni singola azienda è eseguito al netto dell’eventuale azoto rilasciato dagli animali in alpeggio (considerando i giorni effettivi di alpeggio effettuato).
L’azoto spandibile nelle aziende dislocate nelle zone ordinarie (ZO) non deve superare i 340 kg per ettaro all’anno, mentre per le aziende che si trovano in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) la soglia scende a 170 kg per ettaro all’anno. Fanno eccezione i primi due anni transitori (2023-2024) nei quali si possono utilizzare fino a 210 kg per ettaro e per anno.
Le zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) in Trentino sono tre (Fig. 1):
• il bacino del Rio Moscabio (Alta Val di Non);
• il bacino del fiume Brenta nel tratto tra Levico e Borgo Valsugana;
• il bacino del Lago della Serraia (Valsugana).
L’azienda è definita ricadente in ZVN qualora più del 50% delle superfici del fascicolo aziendale sia nel perimetro della ZVN. Le superfici non ricadenti in ZVN possono essere trattate come ZO.
COMUNICAZIONE DI UTILIZZO DEI REFLUI DI ALLEVAMENTO
Per le aziende operanti in Provincia di Trento tale adempimento è più semplice rispetto a quello previsto a livello nazionale.
La comunicazione di utilizzo dei reflui di allevamento deve essere redatta:
• da chi produce o utilizza più di 3.000 kg/anno di N da effluenti nelle zone ordinarie (ZO);
• da chi produce o utilizza più di 1.000 kg/anno di N da effluenti nelle zone vulnerabili ai nitrati (ZVN);
• da tutte le aziende tenute alla predisposizione del PUA (Piano di Utilizzazione Agronomica).
La comunicazione è redatta e sottoscritta dal le-
gale rappresentante dell’azienda presso i Centri di Assistenza Agricola (CAA) almeno 30 giorni prima dell’utilizzazione dei reflui d’allevamento; deve essere rinnovata ogni 5 anni e ogni qual volta vi siano delle variazioni superiori al 20%. Nella comunicazione devono essere riportate, oltre alle informazioni già presenti nel fascicolo aziendale, le dimensioni degli stoccaggi delle deiezioni e si dovranno calcolare i quantitativi di azoto e di effluente prodotti in relazione alla tipologia di stabulazione. Sono richieste, inoltre, informazioni sintetiche riguardanti il sistema di rimozione degli effluenti, eventuali trattamenti, le tecniche e le attrezzature utilizzate per la distribuzione delle deiezioni.
Fino a 1.000 kg di azoto
Da 1.001 fino a 3.000 kg di azoto
Da 3.001 kg di azoto
Aziende che producono digestato o che allevano più di 500 UBA ZVN SI (in aggiunta alla disposizione del PUA)
PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (PUA)
Ai fini della corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato, nonché di un accurato bilanciamento degli elementi fertilizzanti, le aziende predispongono un Piano di Utilizzazione Agronomica da presentare all’Autorità competente. Esso viene redatto in funzione delle caratteristiche e delle tipicità degli allevamenti, delle caratteristiche del suolo agrario provinciale con particolare attenzione alla giacitura e alla frammentazione fondiaria. Sono inoltre calcolate le asportazioni prevedibili in funzione degli ordinamenti e dei piani colturali con un accurato bilanciamento degli elementi fertilizzanti apportati. La redazione del PUA è obbligatoria:
• per le aziende che ricadono in ZVN e producono più di 3.000 di azoto all’anno;
• per tutte quelle aziende che sono in possesso di impianto di digestione anaerobica;
• per le aziende con una consistenza che supera le 500 UBA;
• per le aziende che intendono superare la media dei 340 kg di azoto per ettaro per anno.
Con Deliberazione n. 2042 dell’11 novembre 2022 la Giunta provinciale ha adottato nuove linee guida per la redazione dei PUA, per i quali si può ricorrere all’utilizzo dei MAS (valori massimi di azoto efficiente apportabile alle colture) e definisce le percentuali di efficienza da raggiungere mediamente ogni anno con le distribuzioni dei reflui zootecnici.
La durata massima del PUA è di 5 anni e deve essere aggiornato quando intervengano variazioni del 20% delle superfici aziendali, del carico UBA o del rapporto fra questi.
DOCUMENTAZIONE DI TRASPORTO E ACCORDO DI CESSIONE
Per rendere tracciabile lo scambio e la movimentazione degli effluenti di allevamento destinati all’utilizzazione agronomica, il trasporto deve essere effettuato da soggetti muniti di un documento di accompagnamento. Esso deve riportare, oltre agli estremi identificativi dell’azienda produttrice e di quella destinataria dell’effluente, anche la natura e la quantità del materiale trasportato, l’identificazione del mezzo di trasporto e gli estremi della comunicazione, qualora prevista. Le aziende utilizzatrici di reflui zootecnici devono tenere in azienda i docu-
menti di trasporto prodotti dall’azienda cedente. I documenti di trasporto possono essere sostituiti da uno specifico accordo di cessione tra due aziende agricole. Questa procedura è utilizzabile solo se l’azienda cedente produce meno di 6.000 kg di azoto all’anno e se le consegne sono ripetute.
Secondo la Deliberazione n. 2017 del 11 novembre 2022 sono esentati dall’obbligo di munirsi di documento di trasporto nell’ambito del territorio provinciale con mezzi agricoli coloro che:
• trasportano gli effluenti sui terreni aziendali;
• trasportano effluenti tra la propria azienda e l’impianto di digestione anaerobica consortile;
• trasportano effluenti nell’ambito della propria azienda se l’impianto di digestione anaerobica è di tipo aziendale;
• trasportano effluenti dall’impianto di digestione anaerobica consortile alle superfici agricole delle aziende consorziate.
Qualora il trasporto sia effettuato da un contoterzista con mezzo agricolo, questo deve tenere sul mezzo copia del contratto di incarico con l’azienda appaltante.
I documenti di trasporto e gli accordi di cessione devono essere conservati in azienda per almeno tre anni.
REGISTRO DELLE FERTILIZZAZIONI
Rappresenta una novità introdotta dalla nuova Deliberazione e deve essere compilato dalle aziende che utilizzano un quantitativo di azoto superiore ai 3.000 kg all’anno in ZO o ai 1.000 kg all’anno in ZVN. Il documento deve essere compilato entro 30 giorni dalla distribuzione, e deve contenere:
• gli appezzamenti come individuati dalle parcelle grafiche del fascicolo aziendale;
• la coltura presente;
• la data di distribuzione;
• il tipo di fertilizzante azotato;
• il contenuto percentuale di azoto (desunto dalle tabelle dell’Allegato I del D. M. o dalla confezione se si tratta di concime minerale);
• la quantità totale distribuita.
Il Registro delle fertilizzazioni può essere sostituito dalla compilazione della sezione concimazioni riportata nel registro di campagna.
Anche il Registro delle fertilizzazioni deve essere tenuto in azienda per almeno tre anni.
Fino a 1.000 kg di azoto
Da 1.001 fino a 3.000 kg di azoto
Da 3.001 kg di azoto
Adempimenti previsti a seconda della classe dimensionale e dell’appartenenza a zona ordinaria o vulnerabile.
GESTIONE DEGLI STOCCAGGI
La nuova normativa conferma i volumi minimi di stoccaggio, che devono essere di 90 giorni per il letame e le frazioni solide dei separati e di almeno 120 giorni per gli effluenti non palabili sia per le ZO, sia per le ZVN.
I volumi di stoccaggio in ZVN per le deiezioni degli avi-cunicoli con sostanza secca superiore al 65% devono salire a 120 giorni. Anche i volumi degli stoccaggi dei liquami o dei digestati devono essere alzati a 180 giorni qualora in azienda si coltivi meno di un terzo della superficie a prato, cereali autunno-vernini, medicai dal terzo anno d’impianto.
Gli accumuli temporanei non devono essere ripetuti sullo stesso appezzamento, possono raccogliere il letame da distribuire sugli appezzamenti circostanti e possono protrarsi fino a nove mesi.
DIVIETI TEMPORALI DI DISTRIBUZIONE
Nelle zone ordinarie (ZO) è confermato il divieto di spandimento reflui zootecnici nei seguenti casi:
• terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e su terreni saturi d’acqua.
Nelle zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) è vietato lo spandimento reflui zootecnici e la distribuzione di concimi azotati minerali e di ammendanti organici nei seguenti casi:
• terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e su terreni saturi d’acqua;
• divieto temporale di distribuzione di 90 giorni per le superfici permanenti (prato);
• divieto temporale di distribuzione di 120 giorni
per gli arativi in assenza di coltura;
• divieto per un periodo fisso dal 1° dicembre al 31 gennaio di 62 giorni;
• divieto per un periodo variabile di 28 o 58 giorni a novembre e/o febbraio e/o marzo fissati con appositi bollettini dalla Fondazione Mach in funzione delle tipologie di materiali e delle colture su cui vengono distribuiti;
• su pascoli, prati e preimpianto colture orticole, in caso di utilizzo di letame bovino, ovicaprino ed equino il divieto di spandimento è solo dal 15 dicembre al 15 gennaio.
MATURAZIONE DEL LETAME
Riguardo alla gestione del letame, la nuova Delibera provinciale mantiene quanto previsto dalla normativa precedente. L’accumulo su suolo agricolo di letami è ammesso solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni in platea impermeabilizzata e, soprattutto, può essere praticato ai soli fini dell’utilizzazione agronomica sui terreni oggetto dell’utilizzazione e su quelli circostanti o prossimali in quantitativi non superiori ai fabbisogni funzionali delle colture. Il deposito non deve superare i nove mesi, non può essere ripetuto sullo stesso appezzamento e va posizionato in un luogo diverso rispetto all’annata precedente rispettando le seguenti distanze:
• 5 m dalle scoline;
• 30 m dalle sponde dei corsi d’acqua;
• 40 m dalle sponde dei laghi;
• 50 m dalle abitazioni e strutture pubbliche. Il deposito inoltre non può avvenire:
• nelle zone di tutela assoluta e di rispetto idrogeologico dei punti di captazione delle acque potabili;
• nei parchi e nelle aree protette se previsto nei relativi piani di gestione. La normativa prevede la possibilità di effettuare la maturazione accelerata del letame anche su suoli non oggetto della successiva distribuzione. Infatti, l’accumulo temporaneo in campo destinato alla maturazione accelerata può eccedere dai limiti quantitativi sopra riportati se viene applicata una gestione del cumulo che prevede:
• impiego minimo di paglia nell’effluente pari a 4 kg/capo per giorno (solo per il letame e non per i suoi assimilati);
• lo stoccaggio in andane;
• il rivoltamento con macchina operatrice eseguito più volte, in numero almeno pari a 7, nel periodo di maturazione, della durata minima di 3 mesi; per la maturazione accelerata del digestato solido la durata può essere ridotta a 2 mesi con almeno 5 rivoltamenti;
• la copertura dei cumuli con geotessile.
Il letame ottenuto da questi processi ha una elevata qualità agronomica e dà ampie garanzie di tutela ambientale grazie alla stabilità biologica della sostanza organica, al contenuto di azoto in forma quasi esclusivamente organica, al minor contenuto idrico ed all’assenza di odori.
DISTANZE DA RISPETTARE NEGLI SPANDIMENTI
In zona ordinaria non è possibile effettuare spandimenti di letame e assimilati a meno di 5 m da corsi d’acqua e laghi e ci si deve mantenere alle seguenti distanze:
• > 30 m dalle abitazioni e strutture pubbliche se non interrati;
• > 10 m dalle abitazioni e strutture pubbliche se interrati entro 12 ore o se il prodotto è digestato o chiarificato;
• > 3 m dalle strade provinciali e statali e dai binari ferroviari.
In zona vulnerabile da nitrati la distribuzione di letame e assimilati, concimi azotati e ammendanti organici deve avvenire mantenendo le seguenti distanze:
• > 30 m dalle abitazioni e strutture pubbliche se non interrati;
• > 10 m dalle abitazioni e strutture pubbliche se interrati entro 12 ore o se il prodotto è digestato o chiarificato;
• > 3 m dalle strade provinciali e statali e dai binari ferroviari;
• > 5 m dai corsi d’acqua superficiali;
• > 25 m dai laghi.
Per quanto riguarda liquami e assimilati ci si deve mantenere alle seguenti distanze:
• > 30 m dalle abitazioni e strutture pubbliche se non interrati;
• > 10 m dalle abitazioni e strutture pubbliche se interrati entro 12 ore o se il prodotto è digestato o chiarificato;
• > 3 m dalle strade provinciali e statali e dai binari ferroviari;
• > 10 m dai corsi d’acqua superficiali;
• > 30 m dai laghi.
TEMPISTICHE PREVISTE
Un’azienda che ricade in ZVN deve
• adeguare e/o presentare la comunicazione entro il 10 maggio 2023. A seguito di aggiornamenti futuri del fascicolo aziendale, l’adeguamento della comunicazione va effettuato entro 6 mesi dalla data di aggiornamento del fascicolo aziendale.
• adeguare/presentare il PUA entro il 10 maggio 2023. A seguito di aggiornamenti futuri del fascicolo aziendale, l’adeguamento del PUA va fatto entro 6 mesi dalla data di aggiornamento del fascicolo aziendale.
Qualora ci sia la necessità di adeguamento degli stoccaggi in ZVN, questo deve essere attivato entro il 10 novembre 2023 e concluso entro un anno dall’ottenimento dei provvedimenti autorizzatori, salva motivata proroga.
APPLICAZIONE DI FERTILIZZANTI NELLE COLTURE FUORI SUOLO IN ZVN
La fertirrigazione deve prevedere il recupero di tutto il percolato o, in alternativa, deve essere controllata utilizzando una soluzione con:
• conducibilità elettrica ridotta del 20% rispetto al valore massimo fissato per le singole specie dal Disciplinare di Produzione Integrata annualmente approvato dalla Provincia Autonoma di Trento;
• volume di drenaggio al di sotto del 15% del volume complessivo di fertirrigazione come media annua per ciclo colturale;
• copertura del suolo con cotico erboso;
• drenaggio omogeneo sul medesimo.
Il percolato prodotto dall’impianto deve essere completamente recuperato e sono da evitare gli accumuli dei substrati esausti utilizzati nelle coltivazioni fuori suolo o, qualora non sia possibile, è obbligatoria la copertura degli stessi con teli in geotessile al fine di limitare le eventuali perdite di nutrienti.
DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE
È possibile visionare e scaricare la documentazione prevista dalla normativa al seguente link: https:// www.provincia.tn.it/Servizi/Utilizzo-agronomicodegli-effluenti-zootecnici-e-del-digestato
In particolare, è possibile accedere a:
• modello Comunicazione;
• modello Variazione sostanziale;
• modello Registro delle fertilizzazioni;
• modello Documento di trasporto;
• modello Accordo di cessione.
SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI PER GLI UTILIZZATORI DI EFFLUENTI ZOOTECNICI
Le aziende utilizzatrici di effluenti zootecnici sono tenute a rispettare le procedure indicate nella seguente tabella.
Si ricorda che il quantitativo massimo di azoto distribuibile per le varie colture non può superare i limiti previsti dai MAS e dai Disciplinari di produzione integrata e biologica.
Meno di 3000 kg di azoto (circa 840 t di letame)
AZIENDE IN ZONA ORDINARIA (ZO)
Più di 3000 kg di azoto (circa 840 t di letame)
• Conservare in azienda documenti di trasporto o documenti di accordo di cessione
• Conservare in azienda documenti di trasporto o documenti di accordo di cessione
• Comunicazione al Servizio Agricoltura della Provincia Autonoma di Trento
• Compilazione del registro delle fertilizzazioni o della sezione concimazione del registro di campagna.
Non è possibile effettuare spandimenti di letame e assimilati a meno di 5 m dai corpi idrici (corsi d’acqua e laghi).
Liquami e assimilati devono essere distribuiti rispettando le seguenti distanze:
• > 30 m dalle abitazioni e strutture pubbliche se non interrati
• > 10 m dalle abitazioni e strutture pubbliche se interrati entro 12 ore o se il prodotto è digestato o chiarificato
• > 3 m dalle strade provinciali e statali e dai binari ferroviari.
Meno di 1000 kg di azoto (circa 280 t di letame)
AZIENDE IN ZONA VULNERABILE NITRATI (ZVN)
• Conservare in azienda documenti di trasporto o documenti di accordo di cessione
• Obbligatorio l’inerbimento dell’interfilare per le colture arboree
Letame e assimilati, concimi azotati e ammendanti organici devono essere distribuiti mantenendo le seguenti distanze:
• > 30 m dalle abitazioni e strutture pubbliche se non interrati
• > 10 m dalle abitazioni e strutture pubbliche se interrati entro 12 ore o se il prodotto è digestato o chiarificato
• > 3 m dalle strade provinciali e statali e dai binari ferroviari.
• > 5 m dai corsi d’acqua superficiali
• Conservare in azienda documenti di trasporto o documenti di accordo di cessione
• Comunicazione al Servizio Agricoltura della Provincia Autonoma di Trento
• Compilazione del registro delle fertilizzazioni o della sezione concimazione del registro di campagna
• Obbligatorio l’inerbimento dell’interfilare per le colture arboree
• > 25 m dai laghi
Liquami e assimilati devono essere distribuiti rispettando le seguenti distanze:
• > 30 m dalle abitazioni e strutture pubbliche se non interrati
• > 10 m dalle abitazioni e strutture pubbliche se interrati entro 12 ore o se il prodotto è digestato o chiarificato
• > 3 m dalle strade provinciali e statali e dai binari ferroviari
• > 10 m dai corsi d’acqua superficiali
• > 30 m dai laghi.