Pubblicazione aziendale UNi EN 14351:2010

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S E R R A M E N T I A N O R M A

FINESTRE A NORMA

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Ricco' Carlo SERRAMENTI A NORMA


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MOD. ENERGIA 2000 ANTIRUMORE LEGNO

Ricco' Carlo SERRAMENTI A NORMA


DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2006, n.311 Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia; Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia; Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1, comma 4, che prevede che entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi previsti, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dalla legge medesima, il Governo puo' emanare, con la procedura ivi indicata, disposizioni integrative e correttive dei decreti emanati; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed in particolare il titolo II, recante norme per il contenimento dei consumi di energia negli edifici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, di attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239; Ritenuto opportuno apportare le modifiche e le integrazioni necessarie, al fine di meglio conformare le disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo alla direttiva 2002/91/CE; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2006; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 30 novembre 2006; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie locali, degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 1. All'articolo 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 192 del 2005», sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito con il seguente: «1. Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si applica, ai fini del contenimento dei consumi energetici: a) alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati, di nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti con le modalita' e le eccezioni previste ai commi 2 e 3; b) all'esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti, secondo quanto previsto agli articoli 7, 9 e 12; c) alla certificazione energetica degli edifici, secondo quanto previsto all'articolo 6.»; b) alla lettera b) del comma 2, dopo la parola: «applicazione» sono inserite le seguenti: «integrale, ma»; c) il numero 1) della lettera c) del comma 2 e' sostituito con il seguente: «1) ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione Modifiche

all'articolo 3


1-2-2007

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 26

EN I L N O E L A I C I F F U A T T E Z Z A G รถ LE T I R U G A D A T T A R T A IP O C 16


DECRETO 11 marzo 2008. Attuazione dell’articolo 1, comma 24, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione dei commi 344 e 345 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il Ministro dello Sviluppo Economico Visto l’articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge finanziaria 2008), e in particolare: -

il comma 20, il quale dispone, tra l’altro, che le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito: legge finanziaria 2007), si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010;

-

il comma 24, lettera a), la quale prevede che, per l’attuazione di quanto disposto al comma 20 sopra citato, i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell’applicazione del comma 344 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007, e i valori di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione del comma 345 del medesimo articolo 1 sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007, recante le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 della legge finanziaria 2007, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia; Ritenuto che, per le finalità di cui al comma 20 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008, i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale e i valori di trasmittanza termica debbano essere definiti con riferimento ai valori minimi obbligatori delle medesime grandezze introdotti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni; Ritenuto che gli incentivi di cui al comma 20 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008 debbano essere riconosciuti per i soli interventi che conseguono valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale e i valori di trasmittanza termica adeguatamente più stringenti di quelli minimi obbligatori di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 1


ALLEGATO B (Articolo 2)

Valori limite di trasmittanza termica

1. Valori applicabili fino al 31 dicembre 2009 per tutte le tipologie di edifici Tabella 1. Valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l’involucro edilizio espressa in (W/m2K)

Zona climatica A B C D E F

strutture opache verticali

0,62 0,48 0.40 0,36 0,34 0,33

strutture opache orizzontali o inclinate Coperture

Pavimenti (*)

0,38 0,38 0.38 0,32 0,30 0,29

0,65 0,49 0,42 0,36 0,33 0,32

finestre comprensive di infissi 4,6 3,0 2,6 2,4 2,2 2,0

(*) Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno

2. Valori applicabili dal 1 gennaio 2010 per tutte le tipologie di edifici Tabella 2. Valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l’involucro edilizio espressa in (W/m2K)

Zona climatica A B C D E F

strutture opache verticali

0,56 0,43 0.36 0,30 0,28 0,27

strutture opache orizzontali o inclinate Coperture

Pavimenti (*)

0,34 0,34 0.34 0,28 0,24 0,23

0,59 0,44 0,38 0,30 0,27 0,26

finestre comprensive di infissi 3,9 2,6 2,1 2,0 1,6 1,4

(*) Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno

6


12-2-2010

Zona climatica

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

strutture opache verticali

A B C D E F

strutture opache orizzontali o inclinate Coperture

Pavimenti (*)

0,32 0,32 0,32 0,26 0,24 0,23

0,60 0,46 0,40 0,34 0,30 0,28

0,54 0,41 0,34 0,29 0,27 0,26

Serie generale - n. 35

Chiusure apribili e assimilabili (**) 3,7 2,4 2,1 2,0 1,8 1,6

(*) Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno (**) Conformemente a quanto previsto all’articolo 4, comma 4, lettera c), del decreto Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, che fissa il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi.”

Roma, 26 gennaio 2010 Il Ministro: SCAJOLA 10A01747

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 25 gennaio 2010. Nomina di un componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Brescia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRESCIA Visto l’art. 410 del codice di procedura civile; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della P.S. n. 227 del 12 gennaio 1995; Visto il decreto n. 3 del 3 settembre 2007 con il quale si nominava membro effettivo della commissione provinciale di conciliazione il rag. Bosio Adriano; Vista la lettera della Confartigianato Unione di Brescia del 22 gennaio 2010, con il quale viene designato il dott. Michele Turrini quale membro effettivo in sostituzione del rag. Bosio Adriano; Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del membro dimissionario; Decreta: Il dott. Michele Turrini è nominato membro effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, quale rappresentante dei datori di lavoro, in sostituzione del rag. Bosio Adriano. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Brescia, 25 gennaio 2010 Il direttore provinciale ad interim: VETTORI 10A01775

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Riccò Carlo

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SERRAMENTI A NORMA UNI EN

TRASMITTANZA DEL VETRO

tipo

vetro

dimensioni

aria

argon

vetro normale

4+9+4 4+12+4 4+15+4 4+16+4 4+8+4

3.0 2.9 2.8 2.7 2.8

2.8 2.7 2.6 2.6 2.6

1 lastra con basso emissivo

4+9+4 4+12+4 4+15+4 4+16+4 4+8+4

2.0 1.7 1.4 1.4 1.4

1.6 1.3 1.1 1.1 1.1

vetro normale

4+6+4+6+4 4+9+4+9+4

2.3 2.0

2.1 1.9

2 lastre basso emissivo

4+6+4+6+4 4+9+4+9+4

1.6 1.2

1.2 0.9

doppio vetro

triplo vetro


Riccò Carlo SERRAMENTI A NORMA UNI EN

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TRASMITTANZA DEL SERRAMENTO

modello

materiale

vetrocamera

Ug

w/m2k

ENERGIA 2000

legno

4+16+4 vetro doppio 1 lastra basso emissivo argon

1.1

1.56

ENERGIA 3000

legno alluminio

4+16+4 vetro doppio 1 lastra basso emissivo argon

1.1

1.54

ENERGIA 2000

legno

4+9+4+9+4 vetro triplo 2 lastre basso emissivo argon

0.8

1.38

ENERGIA 3000

legno alluminio

4+9+4+9+4 vetro triplo 2 lastre basso emissivo argon

0.8

1.36


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FINESTRE PVC

Corona 70 ANTA mm. 70


SOLUZIONI PER

CAPPOTTO

A

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FILO

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