2016 11 09 istanza anac consorzi bonifica

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Alla c.a. ANAC protocollo@pec.anticorruzione.it

ISTANZA CON RICHIESTA IMMEDIATA DI RISPOSTA SCRITTA

OGGETTO: Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi, Consorzio di Bonifica Arneo: istanza con richiesta di risposta scritta ed immediata relativamente alle ingiunzioni di pagamento notificate ai cittadini pugliesi per mancata riscossione del tributo di bonifica terreni e fabbricati 2014 ed opere irrigue 2012

I Sindaci dei Comuni di CUTROFIANO, SOGLIANO CAVOUR, COLLEPASSO, RUFFANO, PARABITA, TUGLIE, NEVIANO, ALEZIO, TAVIANO, CASARANO, MONTESANO SALENTINO, SANTA CESAREA TERME, ARADEO, SOLETO, STERNATIA, BOTRUGNO, NOCIGLIA, NARDO', MINERVINO DI LECCE tutti in PROVINCIA DI LECCE e le Associazioni dei Consumatori: LEGA CONSUMATORI Puglia, in persona del suo Responsabile Regionale, sig. Abramo Zecca, con sede in 73045 Leverano (LE) alla via Fontana n.56; ALTROCONSUMO, in persona del suo Segretario Generale, Sig.ra Luisa Crisigiovanni, con sede in 20159 Milano alla via Valassina n.22, ADICONSUM- Sede Provinciale, in persona del suo legale rappresentante p.t., Sig. Lucio Paolo Guida, con sede in 73100 Lecce su Viale della Libertà 79, ADOC Puglia, in persona del suo Presidente, Sig. Giuseppe Salamon, con sede in 70125 Bari, Corso De Gasperi Alcide n. 270/A, LA VOCE DEL CITTADINO in persona del suo legale rappresentante sig. Brancasio Giuseppe con sede in San Vito dei Normanni, significano e sottoscrivono quanto segue: In data 14.10.2016, i Sindaci dei Comuni sopra indicati di concerto con le Associazioni dei Consumatori, conseguentemente alla riunione tenutasi in Cutrofiano (LE) nella sala consiliare dello stesso Comune, al solo scopo di tutelare i propri cittadini ed associati, hanno, all’unanimità, dato 1

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seguito a questa Istanza acchè l'Autorità Adita si possa pronunciare secondo la propria competenza e con risposta scritta, su quesiti relativi all'annosa questione riguardante la notifica delle ingiunzioni di pagamento pervenute ai cittadini pugliesi per la mancata riscossione del contributo opere di bonifica di terreni e fabbricati 2014 ed opere irrigue 2012 e dare eventualmente seguito alle opportune verifiche. Si precisa che tale istanza è premessa e parte integrante dell'esposto che si alliga in copia, inviato in data 02.08.2016 alle autorità indicate nello stesso atto in epigrafe MA senza AVER AVUTO alcuna risposta. PREMESSO CHE - Con Delibera Commissariale n. 17 del 2014 veniva approvato un Programma Triennale delle opere pubbliche relativo al triennio 2014-2016 e con lavori di manutenzione da eseguire in Amministrazione Diretta per l'anno 2014 a totale carico del Consorzio pari ad euro 2.400.000,00 come da prospetto alligato n. 4; - Nella Relazione dei Revisori del Consorzio di Bonifica Ugento e li Foggi del 30.09.2015 parte integrante della deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 2400 del 22.12.2015 del registro delle deliberazioni, invece si precisava che "a causa di una pseudo precaria situazione finanziaria, si aveva una sofferenza per le attività di manutenzione e ripulitura periodica dei canali di scolo, spesso anche ostruiti da materiali di sgombero abusivi che hanno dato luogo in occasione di piogge abbondanti ad esondazioni ed allagamenti dei fondi vicini, provocando azioni risarcitorie da parte dei proprietari dei fondi , giudizialmente definite con soccombenza dei Consorzi"; - Con Delibera Commissariale 154/2016 - avente ad oggetto la rettifica ed integrazioni del programma annuale dei lavori pubblici dell'anno 2014 - in data 01 luglio 2016 nella sede del Consorzio Arneo in Nardò, è stata approvata la modifica del programma annuale 2014 per ulteriori interventi il cui importo era di euro 1.615.238,00. In questa delibera, in analogia a quanto previsto dalle precedenti deliberazioni commissariali ed orientamenti esaminati per emissione ruoli anno 2014, su un importo totale pari ad euro 3.124.635,00 è stata privilegiata, una quota pari al 55% per opere di bonifica (euro 1.718.549,00) ed una IMPORTANTE QUOTA di euro 1.406.085,00 pari al 45%, destinata ancora una volta a pseudo spese di funzionamento del Consorzio. -In considerazione del finanziamento concesso dalla Regione ed anche in relazione al minore importo del ruolo emesso, nella delibera suddetta è stata prevista, a posteriori, una modifica del programma annuale 2014, nel cui specchietto si riportano le opere che "restano da eseguire come da programma”, pari al 45,28% (cioè euro 1.086.618,00), che in definitiva non sono niente altro 2

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che quasi l’intera quota destinata a coprire le spese di funzionamento del Consorzio e, solo il 22,03%, cioè euro 528.620,00, utilizzato per nuovi interventi da inserire nel programma 2014. - Nella delibera sub detta non potevano essere previsti nuovi interventi da inserire nel programma 2014, atteso che ad un bilancio già consuntivato non possono essere apportate modifiche solo per giustificare la esistenza in vita di quel ruolo 2014. In effetti, l'elenco delle opere da realizzare con i proventi del ruolo 2014, definite "OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA"- vengono riportati interventi di manutenzione ORDINARIA che rientrano tra le spese di funzionamento dell'ENTE, non già e come è previsto per le Opere Pubbliche di Bonifica (Spese Straordinarie. Es: Costruzione di nuovi canali) fra le spese di INVESTIMENTO. Si evidenzia, allo stato, una illegittimità di fondo: l''ENTRATA PREVISTA DALLA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO, RISULTA MAGGIORE DELLA SPESA. CIO’ NON E’ ASSOLUTAMENTE POSSIBILE, in barba a tutte le regole basilari di bilancio, poiché le spese dovevano essere commisurate e previste in bilancio ed impegnate alla fine dell'esercizio. Indiscutibile e palese è la illegittimità del ruolo 2014 così come emesso, atteso che la delibera tenta di giustificare ORA PER ALLORA la riscossione dell'imposizione, sulla base di nuovi e pseudo interventi di bonifica. In conclusione, emerge chiaramente come il credito di cui si opera la riscossione sia del tutto incerto ed arbitrario e come difetti nel caso di specie uno dei presupposti di legge a giustificazione della pretesa contributiva, con consequenziale illegittimità ed infondatezza dell’imposizione. - Con Delibera Commissariale 351/2015, veniva concesso con affidamento diretto alla SOGET Spa con sede in Pescara alla via Venezia n.49 la riscossione del contributo di bonifica codice 630 relativo all'esercizio 2014 (senza riferimento alcuno alla riscossione opere irrigue 2012 codice 0648). I rapporti tra Soget Spa ed i Consorzi con i relativi impegni, venivano regolati da un atto/Convenzione n. prot. 21438/2015 stipulato tra gli stessi attori in data 27/11/2015, approvato quale parte integrante del deliberato. 1. Tale Convenzione prevedeva al punto B. SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA paragr.1. INGIUNZIONE FISCALE... che la SOGET Spa non desse corso alla riscossione coattiva per le partite insolute, dopo la notifica del sollecito, di importo inferiore a 50 euro. 2. Inoltre, s'imponeva a carico del contribuente per la riscossione coattiva a seguito di notifica della ingiunzione fiscale, un aggio dell'8% oltre IVA sulle somme riscosse, in più spese di notifica e di esecuzione.

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- Con nota prot. n. 1787/2016 e successive, si pronunciava sulla questione anche il Garante del Contribuente della Regione Puglia, il quale osservava che "Come sostiene giurisprudenza costante l'esecuzione da parte del Consorzio delle opere di bonifica e di manutenzione necessarie, costituisce giuridicamente, sul piano tributario, il presupposto di fatto per l'esercizio legittimo del potere impositivo da parte dell'Ente, non essendo sufficiente a legittimare la pretesa impositiva, la mera inclusione dell'immobile nel perimetro consortile ma occorre invece un incremento del valore dell'immobile soggetto a contributo che sia in rapporto causale con le opere di bonifica e la loro manutenzione, così da tradursi in una qualità aggiunta all'immobile. Da ciò deriva che il rapporto Giuridico d'imposta, è costituito da un soggetto attivo (il Consorzio o la Soget SPA, come Ente riscossore), un soggetto passivo (il proprietario consorziato) ed un presupposto storico giuridico d'imposta che è rappresentato dalla realizzazione delle suddette opere di bonifica e di manutenzione.". Il difetto di tale presupposto determina una illegittimità che impone l'annullamento in autotutela di tutti gli accertamenti e/o riscossione e ciò ai sensi del D.M. 11.02.1993, n.37, applicabile a tutti gli Enti impositori e cioè ai Consorzi ed ai rispettivi Concessionari di Riscossione. Continua il Garante "Non vi è traccia o prova di altri interventi e della loro esecuzione seppur previsti nel periodo 2012/2013" . Al cospetto di tali risultanze normative e fattuali, si deve convenire che il potere impositivo del Consorzio è stato esercitato in modo arbitrario ed illegittimo, in assenza del presupposto d'imposta. - La risoluzione giuridico-tributaria indicata non è vincolante per il Consorzio ma, se venisse ingiustificatamente disattesa e perdurasse ancora l'assenza di opere di manutenzione e bonifica e, nonostante ciò, venisse messo in riscossione il relativo tributo consortile, si potrebbero determinare alcuni effetti giuridici negativi, quali l'intervento della Corte dei Conti ed anche un risvolto penale nell'ambito della previsione di cui all'art.323 c.p."i Consorzi di Bonifica sono persone giuridiche pubbliche "- art. 8 Legge Regionale n.4 del 13.08.2012. - Il Garante del Contribuente della Regione Puglia invitava formalmente sia i Consorzi che la SOGET Spa con la nota sub detta "a procedere all'annullamento in autotutela di tutti gli atti impositivi (iscrizioni a ruolo, avvisi bonari di pagamento e/o cartelle di pagamento ed ingiunzioni) emessi nei confronti dei contribuenti consorziati ricorrenti, per il contributo cod.630 relativo all'anno 2014 per opere di bonifica di terreni e fabbricati; a verificare per tutti gli atri contribuenti consorziati che non avessero fatto ricorso al Garante, a procedere all'annullamento in autotutela diretta anche nei loro confronti; a procedere ad eventuali rimborsi (maggiorati dei relativi interessi) a favore degli aventi diritto". 4

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- che nella seduta del 21 marzo 2016 del Consiglio Regionale Puglia si insediava, la Commissione d’indagine sulla gestione dei Consorzi di bonifica al fine di valutare la situazione debitoria dei Consorzi e le modalità che hanno creato tale situazione di criticità; - che la stessa Commissione chiedeva ai Consorzi ed agli Uffici Regionali: 1. l’acquisizione della documentazione relativa ai bilanci ed ai rendiconti dei Consorzi di bonifica dal 2004 ad oggi, compresi i debiti riconosciuti e quelli in via di riconoscimento, ovvero quelli non riconoscibili, nonché gli introiti rinvenienti dal comparto irriguo, dai tributi con particolare attenzione a quanti adibiti al comparto irriguo e quanti all'amministrazione/bonifica; 2. gli elenchi degli interventi destinati dalla riscossione dei tributi alle opere irrigue ed ai pozzi; 3. il costo dell’acqua per Consorzio con determinazione delle componenti della tariffa; 4. I piani generali, i piani di classifica, i piani di contribuenza, i rapporti sulla situazione ante 2004; 5. Gli elenchi e documenti contabili relativi al personale a tempo indeterminato ed a tempo determinato, suddiviso per categorie comprensivo dei compensi. - che la relazione finale della Commissione d’Indagine sulla gestione dei Consorzi di bonifica, non ha portato ad alcun risultato apprezzabile rivelandosi un vero flop, dovuto soprattutto all’atteggiamento omissivo ed assolutamente NON COLLABORATIVO dei Consorzi e degli Uffici Regionali che non hanno fornito la documentazione richiesta. - che NESSUNA RISPOSTA è stata fornita sulla composizione del debito e sulla formazione nel tempo dello stesso; su come siano stati EFFETTIVAMENTE utilizzati i contributi delle Regione; NESSUN ELENCO è stato fornito relativamente alle opere pubbliche finanziate, NIENTE in riferimento al reclutamento del personale ed ai consulenti esterni, SILENZIO sulla debitoria nei confronti d'imprese terze come pure sul conferimento degli incarichi legali e professionali in genere. Per tutti i motivi su esposti, i Sindaci in qualità di rappresentanti legali p.t. dei Comuni indicati insieme alle associazioni dei Consumatori, CHIEDONO alla Ill.ma Autorità Adita, secondo la propria competenza, 5

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- DI VERIFICARE ED ANALIZZARE DETTAGLIATAMENTE la situazione debitoria dei Consorzi compresi i debiti riconosciuti e non riconosciuti, la composizione dello stesso e la modalità di creazione del debito oggi esistente; - DI VERIFICARE ED ANALIZZARE DETTAGLIATAMENTE la gestione/amministrazione o la mala gestione/amministrazione dei Consorzi, con particolare riferimento ai flussi di denaro rinvenienti da riscossione tributi e/o da contributi regionali e se e quali capitali siano stati EFFETTIVAMENTE impegnati per opere di bonifica, per il comparto irriguo o per l'amministrazione del Consorzio; - DI VERIFICARE ED ANALIZZARE i bilanci preventivi e consuntivi dei Consorzi, gli elenchi e documenti contabili relativi al personale a tempo indeterminato ed a tempo determinato, suddiviso per categorie, con particolare attenzione ai compensi percepiti dai dipendenti, in linea o meno con quanto stabilito dai CCNL di riferimento; - DI VERIFICARE ED ANALIZZARE quali opere pubbliche inserite nella programmazione triennale opere pubbliche 2014-2016 siano state compiute, la legittimità di quanto asserito nelle delibera commissariale n. 17/2014, con particolare riferimento ai lavori che sarebbero dovuti essere eseguiti a totale carico del consorzio nell'anno 2014 pari ad euro 2.400.00,00; - DI VERIFICARE ED ANALIZZARE la situazione debitoria dei Consorzi nei confronti delle imprese terze ed il conferimento degli incarichi legali e professionali esterni. - DI VERIFICARE la legittimità della Delibera Commissariale 154/2016 - avente ad oggetto la rettifica ed integrazioni del programma annuale dei lavori pubblici dell'anno 2014 – e firmata in data 01 luglio 2016 nella sede del Consorzio Arneo in Nardò, con la quale si approvava una modifica del programma annuale 2014 per ulteriori interventi, con particolare attenzione alle somme previste e destinate a pseudo spese di funzionamento del Consorzio, a discapito ancora una volta di somme impiegate a coprire la manutenzione e la bonifica dei canali ; - DI VERIFICARE la fondatezza e la legittimità della delibera sub detta che tenta di giustificare ORA PER ALLORA la riscossione della odierna imposizione (ruolo 2014), sulla base di nuovi e pseudo interventi di bonifica atteso che ad un bilancio già consuntivato non possono essere apportate modifiche solo per giustificare la esistenza in vita di quel ruolo.

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- DI VERIFICARE se l'incarico di affidamento diretto del Commissario Straordinario Dott. Giuseppantonio Stanco alla SO.G.E.T. S.P.A. con sede in Via Venezia n° 49 65121 – Pescara (PE) sia avvenuto legittimamente e nel rispetto delle procedure di gara così come previste dalla legge; - DI VERIFICARE se la SO.G.E.T. S.P.A. con sede in Via Venezia n° 49 65121 – Pescara (PE) alla luce di quanto sub esposto, sia stata legittimamente autorizzata alla riscossione coattiva per le partite insolute, dopo la notifica del sollecito, per un importo inferiore ad euro 50; - DI VERIFICARE, alla luce della Delibera Commissariale 351/2015 e dell'atto/Convenzione n. prot. 21438/2015 stipulato tra gli stessi attori in data 27/11/2015, approvato quale parte integrante del deliberato e nel rispetto delle procedure di gara, la legittimità dell'imposizione a carico del contribuente per la riscossione coattiva a seguito di notifica della ingiunzione fiscale, dell'aggio pari all'8% oltre IVA sulle somme riscosse, con in più spese di notifica e di esecuzione.

SI RICHIEDE RISPOSTA SCRITTA ED URGENTE Il presente atto, premessa e parte integrante dell'esposto che si alliga, si ritiene anch'esso letto, confermato e sottoscritto in ogni sua parte, dai Sindaci in qualità di legali rappresentanti dei Comuni sub elencati nonchè dalle Associazioni dei Consumatori così come indicate in epigrafe. Lecce 09.11.2016

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