Illegitt variante reg edilizio sf

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Alla cortese attenzione: del Sig. Sindaco di Cutrofiano; Forum Amici del Territorio

dell’Assessore qualità Regione Puglia;

del

del Responsabile Regione Puglia;

Settore

del

territorio

della

Urbanistico

del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia; del Segretario Comunale di Cutrofiano; dell’Assessore all’Urbanistica e Ambiente del Comune di Cutrofiano; del Responsabile del settore Edilizio del Comune di Cutrofiano; dei Consiglieri Comunali di Cutrofiano. -

LORO SEDI –

Oggetto: Elementi di illegittimità alla variante del Regolamento Edilizio Comunale, di cui alla delibera di Consiglio Comunale N. 16 del 21.07.2014, diffida e politiche dell’Unione Europea, Nazionali e Regionali sul contenimento del consumo di suolo agricolo.

PREMESSO •

che il Forum Amici del Territorio, comitato di cittadini di Cutrofiano (Le), con sede in via Foggia n. 13 C/o Chiesa San Giuseppe, è portatore di interesse per la tutela del Paesaggio e del Territorio, così come riportato nel proprio Statuto;

che nel Comune di Cutrofiano vige ancora come strumento urbanistico, un vetusto Regolamento Edilizio, che contiene un Programma di Fabbricazione approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1281 del 23.07.1973;

che il PUG Comunale, ancora nella fase di formazione è in notevole ritardo rispetto alla sua adozione;

che il Consiglio Comunale nella tornata del 21 Luglio 2014, ha approvato ad unanimità dei presenti, integrazioni al Regolamento Edilizio vigente collegato al Programma di Fabbricazione di Cutrofiano, con delibera N.16 del 21.07.2014 pubblicata sull’albo pretorio online in data 08.08.2014, avente ad oggetto: “Regolamento Edilizio Comunale - Atto di regolamentazione”, che si allega alla presente;


CONSIDERATO

che la Legge Regionale n. 56/1980 all’art. 55, consente varianti agli strumenti urbanistici vigenti, non conformi alle prescrizioni della stessa Legge Regionale, predisposte solo per la realizzazione di opere pubbliche, nonché per la realizzazione dei programmi di edilizia economica e popolare e per la verifica degli standards ai sensi dell'art. 5, punto d), della legge regionale 12 febbraio 1979, n. 6. Possono altresì essere apportate varianti agli strumenti urbanistici vigenti predisposte per consentire la realizzazione degli insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Le predette varianti vanno adottate ed approvate con la procedura della legge 17 agosto 1942, n. 1150, legge 18 aprile 1962, n. 167, legge 22 ottobre 1971, n. 865 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

che nella Legge Regionale n. 3/2009 “Norme in materia di regolamento edilizio”, l’art. 4 comma 1, consente anche varianti ai regolamenti edilizi vigenti e per i regolamenti edilizi che contengono programmi di fabbricazione a norma dell’articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica e disposizioni generali), limitatamente alle norme aventi carattere edilizio, ad esclusione delle norme di carattere urbanistico, come previsto dall’art. 1 comma 4.

CONSTATATO

che nelle premesse della delibera del Consiglio Comunale N.16 del 21.07.2014, si afferma che il Regolamento Edilizio vigente, ha necessità di essere integrato di tutta una serie di norme, come di fatto introdotte nel deliberato in riferimento alla Legge Regionale n. 3/2009 e che per tali motivi, la stessa delibera assume carattere di variante a tutti gli effetti di legge al Regolamento Edilizio medesimo;

che l’iter di approvazione della suddetta variante è in contrasto con quanto previsto nell’art. 3 della L.R. n. 3/2009: relativamente al comma 1, perché non vi è stata una fase di osservazioni e di successive controdeduzioni; relativamente al comma 2, perché manca il parere preventivo e vincolante dell’azienda sanitaria locale (ASL) e per l’inadempienza del comma 3, della stessa legge;

che i punti 1, 3, 4, 5 e 6, contenuti nella delibera del Consiglio Comunale N.16 del 21.07.2014, variati al Regolamento Edilizio vigente, sono norme di carattere urbanistico, quindi in contrasto con quanto previsto l’art.1 comma 4 della L.R. 3/2009;

che il regolamento edilizio vigente e la variante di cui alla delibera del Consiglio Comunale N.16 del 21.07.2014, non adempiono agli obblighi, previsti dall’art.1 comma 3 della L.R. 3/2009.


Il Forum Amici del Territorio, per quanto su considerato e constatato,

CHIEDE alle SS.VV. l’annullamento della delibera N.16 del 21.07.2014 approvata dal Consiglio Comunale di Cutrofiano (Le), perché in contrasto con le norme Regionali suddette. Si osserva inoltre, che sia la Commissione Urbanistica del 3 Giugno 2014, che il Consiglio Comunale con la deliberazione in oggetto, intendano surrettiziamente e in maniera illegittima, ampliare o eliminare limitazioni, facilitando nuove costruzioni residenziali in zona agricola, anche di notevoli dimensioni e con esse si favorisce la speculazione edilizia in tali aree. Tali azioni sono in netto contrasto con gli articoli 9, 44, 117 della Costituzione Italiana e alle politiche e gli indirizzi dell’Unione Europea, Nazionali e Regionali sul contenimento del consumo di suolo agricolo, come di seguito riportato: -­‐

Nell’ambito della Strategia Tematica sul Suolo (COM (2006) 231), la Commissione Europea ha evidenziato la necessità di sviluppare delle buone pratiche per mitigare gli effetti negativi dell’impermeabilizzazione sulle funzioni del suolo. Successivamente, la Tabella di marcia per un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse (COM(2011) 571) ha stabilito che entro il 2020 le politiche della UE dovranno tenere conto degli impatti derivanti dall’occupazione del suolo con l’obiettivo di raggiungere un consumo netto di suolo pari a zero per il 2050. In coerenza con questi obiettivi, i Servizi della Commissione Europea hanno predisposto il documento “Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l’impermeabilizzazione del suolo” (SWD(2012) 101 final/2). Queste linee guida raccolgono e illustrano esempi di politiche, normative, misure fiscali, piani urbanistici, campagne informative e molte altre best practices adottate in tutta la UE per ridurre o mitigare il consumo di suolo. Il documento è rivolto agli enti competenti in tema di pianificazione e uso del territorio (a livello nazionale, regionale e locale), ai professionisti e ai portatori di interesse e, più in generale, a tutti i cittadini.

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Nell’ambito Nazionale, il Consiglio dei Ministri del 12.12.2013 ha approvato in via definitiva il disegno di legge recante «Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato», dopo aver ricevuto il parere positivo della Conferenza unificata è attualmente in fase di approvazione finale al Parlamento. L’intervento normativo è finalizzato al contenimento del consumo di suolo, alla valorizzazione del suolo non edificato, alla promozione dell'attività agricola che sullo stesso si svolge o potrebbe svolgersi, nonché alla valorizzazione del suolo come risorsa da tutelare anche ai fini di mitigazione prevenzione del rischio idrogeologico. Uno degli obiettivi prioritari è l’introduzione del “Limite al consumo di superficie agricola”, previsto dall’art. 3 del DDL, favorendo il riuso e rigenerazione edilizia del suolo edificato.


La Legge Regionale della Puglia del 20 maggio 2014, n. 26, “Disposizioni per favorire l’accesso dei giovani all’agricoltura e contrastare l’abbandono e il consumo dei suoli agricoli”, nell’art. 1 comma 1, detta i principi fondamentali per la conservazione del suolo in quanto bene comune e risorsa non rinnovabile, determinante per la difesa dell’ecosistema e delle caratteristiche del paesaggio, per la prevenzione del dissesto idrogeologico, per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche e di qualità. Il comma 3 dello stesso articolo recita: “La Regione e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, perseguono il coordinamento delle politiche di sviluppo territoriale con quelle rivolte al contenimento del consumo di suolo agricolo. A tal fine, per favorire l’effettivo utilizzo agricolo, la Regione promuove misure rivolte a disincentivare l’abbandono delle coltivazioni, a sostenere il recupero produttivo, il ricambio generazionale in agricoltura e lo sviluppo dell’imprenditorialità agricola giovanile.”. Peraltro, il DRAG - Indirizzi per i PUG specificamente prevede che la disciplina urbanistica del PUG/P, in coerenza con le disposizioni strutturali del PUG/S, sia finalizzata al contenimento del consumo di suolo, al risparmio energetico e all’uso di tecnologie ecocompatibili e sostenibili, alla riduzione dell’inquinamento acustico e luminoso, all’aumento della permeabilità dei suoli urbani e del verde urbano anche mediante la previsione di specifici indici di densità vegetazionale e di reti ecologiche quali fattori di rigenerazione ambientale degli insediamenti urbani, all’abbattimento delle barriere architettoniche, allo sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile.

Per tali ragioni, SI DIFFIDA l’Ufficio Tecnico Comunale, fino ad un chiaro riferimento normativo Regionale e/o Comunale in materia, a rilasciare Permessi di Costruzione nelle zone agricole, in contrasto con le norme più restrittive, previste nell’art. 51 lettera. g) della L.R. n. 56/1980, con dell'art. 9 della legge regionale 12 febbraio 1979, n. 6 e con quanto sancito dagli indirizzi Europei, Nazionali e Regionali, volti al contenimento del consumo del suolo agricolo, favorendo l’effettivo utilizzo agricolo dello stesso e incentivando politiche di riuso e riutilizzo del già edificato. Occorre limitare il più possibile, la mera speculazione edilizia in zona agricola, in rapida espansione in codesto Comune, che determina la deturpazione del paesaggio rurale, e il consumo di suolo agricolo produttivo, senza che vi sia nessuna specifica regola e prescrizione di tipologia abitativa, sanitaria e costruttiva e una chiara programmazione urbanistica e di sviluppo economico, aumentando altresì in questo modo, i costi dei servizi primari sostenuti dalla Comunità. Cordiali saluti. Cutrofiano, 04/09/2014

FIRMA (Presidente Forum Amici del Territorio)

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