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MOZIONE SENATO ACCADEMICO 23 LUGLIO 2013 VISTO l’enunciato dell’art. 2, comma 1, lett. “I” della Legge n. 240/10: “composizione del consiglio di amministrazione nel numero massimo di undici componenti, inclusi il rettore, componente di diritto, ed una rappresentanza elettiva degli studenti; designazione o scelta degli altri componenti, secondo modalità previste dallo statuto”; TENUTO CONTO che gli atenei di Genova, Pisa, Trieste, Firenze, Parma e il Politecnico di Torino hanno approvato i propri statuti prevedendo una modalità elettiva dei componenti interni (personale docente e tecnico-­‐amministrativo) del Consiglio d’Amministrazione; VISTO che i ministri Gelmini e Profumo negli ultimi anni hanno promosso dei ricorsi ai TAR contro gli statuti di Genova, Pisa, Trieste, Firenze, Parma e il Politecnico di Torino, ribadendo che l’interpretazione inequivoca del legislatore fosse quella della “nomina” dei componenti interni del CdA, CONSIDERATO che i ricorsi promossi dal MIUR contro gli statuti di vari atenei sono stati rigettati dal: • TAR Liguria (n. 718 del 22/5/2012) con riferimento allo statuto dell’Università di Genova; • TAR Piemonte (n. 983 del 14/6/2012) con riferimento allo statuto del Politecnico di Torino; • TAR Toscana (n. 138 del 28/01/2013) con riferimento allo stauto dell’Università di Pisa; • TAR Sicilia (n. 463 del 28/2/2013) con riferimento allo statuto dell’Università di Palermo; • TAR Friuli Venezia Giulia (n. 197 del 19/06/2013) con riferimento allo statuto dell’Università di Trieste; • TAR Toscana (n. 935 del 6/6/2013) con riferimento allo statuto dell’Università di Firenze. CONSIDERATO che l’ultima sentenza, quella del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, tra le motivazioni scrive: “Il termine designazione evidentemente esclude il ricorso a meccanismi elettivi, ma non altrettanto può dirsi con riferimento all’altro termine, ovvero la “scelta” poiché questa non esclude affatto il ricorso a meccanismi di elezione da parte delle componenti interne universitarie. La “scelta” può infatti essere definita come un processo mentale di pensiero implicante un giudizio sul valore di diverse opzioni a disposizione, che si conclude con la selezione di una di esse. Il meccanismo elettorale rientra quindi appieno nel concetto di scelta.” CONSIDERATO che il Ministro Carrozza in data 19 Luglio 2013 ha comunicato all’Avvocatura dello Stato di aver rinunciato a tutti i contenziosi sugli statuti con gli atenei, Il Senato Accademico dell’Università del Salento CHIEDE che il MIUR si faccia promotore di una circolare interpretativa che, riprendendo la recente Giurisprudenza amministrativa, sancisca definitivamente l’interpretazione autentica dell’art. 2 comma 1 lett i) della Legge 240/10, permettendo, in questo, che gli atenei possano modificare i propri statuti scegliendo di applicare la modalità elettiva per la scelta dei componenti interni del Consiglio d’Amministrazione.


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