Circolo cittadino SEL Galatina Via Filippo Turati, n. 18 Galatina sel.galatina@yahoo.it http://selincantiere.wordpress.com/
Proposta di delibera per l’istituzione del Registro delle Unioni Civili per il Comune di Galatina
Il Consiglio Comunale di Galatina
PREMESSO CHE
il diritto italiano riconosce l’esistenza nella società civile di forme di convivenza more uxorio;
la convivenza more uxorio è riconosciuta con l’espressione “coppia di fatto”, nel diritto tale espressione si riferisce a “l'unione tra due persone che, pur non avendo contratto matrimonio tra loro, convivono more uxorio, cioè come in matrimonio, ripetendo lo stile di vita proprio delle coppie sposate”;
nel 2012 la Corte d'Appello di Milano ha sancito che nella nozione legale di “conviventi more uxorio” rientrano anche le coppie omosessuali, per le quali vale "il diritto a un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata”;
la Corte di Cassazione (sentenza n. 7214 del 21-03-2013) ha riconosciuto al convivente more uxorio una tutela possessoria sull’abitazione dove si svolge la vita familiare comune;
pur mancando organiche riforme del diritto di famiglia che accolgano e regolamentino queste realtà, è diffuso, nel mondo del diritto e nella società civile, il bisogno di offrire tutela e sostegno, con particolare riferimento ai figli e alle persone anziane che ne fanno parte, di nuclei familiari definiti coppie di fatto;
tra le diverse forme familiari esistenti quella delle convivenze per “vincolo affettivo” rappresentano una specifica realtà, oltre che prevista dalla Legge anagrafica, esistente nella società;
il fenomeno del “Unioni Civili” o “Unioni di fatto” trova sicuro fondamento costituzionale negli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione, in quanto l’unione civile non si pone in contrasto con la famiglia così come riconosciuta e garantita dalla Costituzione all’articolo 29 posto che “la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio” e pertanto, nel riconoscere e sottolineare il valore e l’importanza della famiglia non esclude all’evidenza il sorgere o l’esistenza di atti e formazioni sociali (previste e tutelate dall’articolo 3 della Costituzione) le cui finalità siano ritenute meritevoli di tutela e non contrastanti con i principi costituzionali;
CONSIDERATO CHE
ai sensi dell’articolo 2 della Costituzione Italiana “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si 1
Circolo cittadino SEL Galatina Via Filippo Turati, n. 18 Galatina sel.galatina@yahoo.it http://selincantiere.wordpress.com/
Proposta di delibera per l’istituzione del Registro delle Unioni Civili per il Comune di Galatina svolge la sua personalità” in cui sono ricomprese pacificamente le unioni civili e le forme familiari non matrimoniali come forme meritevoli di tutela;
l’art. 3 della Costituzione Italiana riconosce la pari dignità sociale dei cittadini e vieta trattamenti differenziati in ragione di caratteristiche personali, disponendo – inoltre – che la Repubblica rimuova “gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”;
l’art. 30 della Costituzione Italiana prevede il diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio;
l’art. 31 della Costituzione Italiana prevede che la Repubblica tuteli la maternità e l’infanzia favorendo gli istituti necessari a tale scopo;
l’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea vieta “qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o l’orientamento sessuale”;
Nella Raccomandazione del 16 marzo 2000 sul rispetto dei diritti umani nell'Unione Europea, il Parlamento Europeo ha chiesto agli Stati membri di "garantire alle famiglie monoparentali, alle coppie non sposate e alle coppie dello stesso sesso parità di diritti rispetto alle coppie e alle famiglie tradizionali, in particolare in materia di legislazione fiscale, regime patrimoniale e diritti sociali";
Il Parlamento Europeo, oltre alla richiesta, già formulata, di favorire il riconoscimento di coppie delle coppie di fatto, eterosessuali od omosessuali esse siano (punto 81), ha sollecitato gli Stati membri ad attuare il diritto al matrimonio e all'adozione di minori da parte di persone omosessuali (punto77);
l’art. 14 della Convenzione europea dei diritti umani, in combinato disposto con l’art. 8, vieta la discriminazione in base a caratteristiche personali nella vita privata e familiare, riconoscendo tra le famiglie protette anche quelle formate da due persone dello stesso sesso e che il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, quale ente più prossimo ai cittadini, nel rispetto del generale principio di sussidiarietà, deve promuovere le pari opportunità, prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione nei confronti delle famiglie di fatto, favorendone l'integrazione sociale e prevenendo forme di disagio, con particolare riferimento alle persone anziane, emarginate o ammalate e ai figli minori anche delle persone omosessuali e che riveste un ruolo centrale in tale settore, per i poteri ad esso conferiti dal Decreto legislativo 267/2000;
il D. Lgs. 2012/ n. 219 equipara i figli naturali, ovvero anche i figli nati da vincoli affettivi, a quelli legittimi; 2
Circolo cittadino SEL Galatina Via Filippo Turati, n. 18 Galatina sel.galatina@yahoo.it http://selincantiere.wordpress.com/
Proposta di delibera per l’istituzione del Registro delle Unioni Civili per il Comune di Galatina
PRESO ATTO CHE crescono anche nella comunità galatinese, in linea con quanto accade in Europa e in Italia, le forme di legami affettivi e familiari che, per scelta o per obbligo, si creano al di fuori del matrimonio e che si connotano come convivenze stabili e durature. I dati italiani dicono che in queste nuove forme familiari vivono 12 milioni di persone, ovvero il 20% della popolazione, dato quasi raddoppiato rispetto al 1998; al fine di eliminare condizioni di disparità e situazioni discriminatorie nei confronti delle famiglie non matrimoniali il Comune deve modificare e integrare le sue politiche e interventi, realizzando inoltre una ricognizione degli ambiti e delle provvidenze di sua competenza che riguardano le formazioni sociali familiari; il Comune può rilasciare l’attestato alle famiglie di fatto basate su vincoli affettivi, così come individuate dall’art. 4 comma 1 del Regolamento attuativo della legge anagrafica e ai sensi del successivo art. 33 che consente il rilascio di certificati di residenza e dello stato di famiglia “oltre che di ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici”, d’ordine del sindaco (D.P.R. 223/1989); le nuove famiglie, basate su vincolo affettivo come quelle coniugate, rappresentano una specifica realtà sociale che, quando coabitano ai sensi dell’art. 4 del Regolamento anagrafico, la legge già prende a riferimento per il calcolo dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate; la questione è stata affrontata in più occasioni, portando in ciascun caso a medesime conclusioni, come rilevabile nella sentenza n. 138/2010 della Corte Costituzionale, nella sentenza n. 4184/2012 della Corte di cassazione, nella sentenza 2010 del caso Schalk e Kopf c. Austria (ric. 30141/04) della Corte europea dei diritti umani, nella direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo, nella direttiva 2003/86/CE del Consiglio Europeo, nell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e negli art. 8 e 14 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 4/8/1955 n. 848;
VISTO CHE diversi Comuni del territorio italiano hanno già provveduto a istituire il Registro delle Unioni Civili; ancorché la creazione di un nuovo status personale non può certamente che spettare al legislatore statale, deve riconoscersi al Comune, in proposito, la possibilità di operare in materia nell’ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate dall’ordinamento;
3
Circolo cittadino SEL Galatina Via Filippo Turati, n. 18 Galatina sel.galatina@yahoo.it http://selincantiere.wordpress.com/
Proposta di delibera per l’istituzione del Registro delle Unioni Civili per il Comune di Galatina l’iscrizione in tali elenchi particolari non viene affatto ad assumere carattere costitutivo si status ulteriori e quindi riconoscimento di poteri o doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall’ordinamento agli stessi soggetti, ma solo un effetto di pubblicità ai fini ed agli scopi che l’Amministrazione Comunale ritiene meritevoli di tutela;
RILEVATO CHE
ai sensi dell’art. 1 dello Statuto del Comune di Galatina, il Comune “é Ente autonomo che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”;
l’art. 46 dello Statuto del Comune di Galatina che riconosce tra gli Istituti di partecipazione l’iniziativa popolare (istanze, petizioni e proposte);
la petizione Una coppia è una coppia dei cittadini.
ATTESO CHE:
già da tempo è stato ritenuto che l’ambito di operatività e quindi di riconoscimento e tutela costituzionale dell’articolo 2 della Costituzione si estende sicuramente alla fattispecie della famiglia di fatto dal momento che, come nella sua giurisprudenza costante ha rilevato la Corte Costituzionale, un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali;
ancorché la creazione di un nuovo status personale non può certamente che spettare al legislatore statale, deve riconoscersi al Comune la possibilità di operare autonomamente in materia, nel rispetto dell’ambito dei principi e delle regole della legislazione statale e per le finalità a esso assegnate dall’ordinamento;
in particolare il principio di non discriminazione e il principio di pari opportunità deve poter essere applicato non solo nei confronti dei singoli ma anche nei confronti delle formazioni sociali, quindi delle forme familiari non matrimoniali, come diretta conseguenza della Carta Costituzionale, dei Trattati dell’Unione Europea e dello Statuto del Comunale di Galatina;
il calcolo dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e ss.., prende a riferimento il nucleo familiare anche secondo le risultanze anagrafiche;
il ruolo rivestito dal Comune, con pienezza di poteri, per il perseguimento dei compiti afferenti alla comunità locale ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000; 4
Circolo cittadino SEL Galatina Via Filippo Turati, n. 18 Galatina sel.galatina@yahoo.it http://selincantiere.wordpress.com/
Proposta di delibera per l’istituzione del Registro delle Unioni Civili per il Comune di Galatina
il Comune, quindi, può operare nell’ambito delle proprie competenze per promuovere pari opportunità e prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione alle unioni civili, favorendone l’integrazione sociale e prevenendo forme di disagio, con particolare riferimento alle persone anziane, ai figli minori e al tema dell’omogenitorialità;
per raggiungere quest’obiettivo è necessario stabilire forme di identificazione delle unioni civili basate su vincolo affettivo, così come la stessa legge anagrafica e il relativo regolamento attuativo prevedono;
è parimenti necessario modificare e integrare le politiche e gli interventi del Comune al fine di rendere visibile e concreta l’assenza di condizioni di disparità e discriminatorie nei confronti delle forme familiari non matrimoniali ed in particolare nei confronti delle unioni civili sopra citate;
l’opportunità per i motivi innanzi espressi di organizzare il rilascio da parte dell’anagrafe di una attestazione di costituzione di famiglia anagrafica basata su di un “vincolo di natura affettiva” ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. 223/1989 (Regolamento anagrafico);
DATO CHE Il Consiglio comunale galatinese ha già approvato, con delibera n. 13 dell’8 febbraio 2007, la predisposizione della modulistica necessaria a dichiarare la composizione del proprio nucleo familiare basato su vincoli affettivi e si è impegnato a istruire l’ufficio anagrafe per l’adeguamento al Regolamento d’esecuzione (vincolo di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela i da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso Comune), ma risulta tutt’ora inadempiente.
IMPEGNA il Sindaco e la Giunta Comunale a istituire un Registro delle Unioni Civili e approvare, per le motivazioni sopra esposte e al fine di consentire il pieno sviluppo della persona umana, la proposta di “Regolamento per il riconoscimento delle Unioni Civili”, il cui testo è allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Dispone, quindi, l’istituzione, presso l’Ufficio comunale, individuato dalla Giunta entro 30 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione, di un elenco delle Unioni Civili dove iscrivere, seguendo la distinzione operata dalla legge, le persone legate da vincoli non “legati” (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela) ma solamente da “vincoli affettivi”. Dà, inoltre, atto che l’elenco di cui sopra non ha alcuna relazione o interferenza con i registri anagrafici e di stato civile o alcuna connessione con l’ordinamento anagrafico o di stato civile. Al fine di predisporre il suddetto registro, adotta il modello della Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà, allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.
5
Circolo cittadino SEL Galatina Via Filippo Turati, n. 18 Galatina sel.galatina@yahoo.it http://selincantiere.wordpress.com/
Regolamento per il riconoscimento delle Unioni Civili
REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI
Articolo I ATTIVITÁ DI SOSTEGNO ALLE UNIONI CIVILI 1. Ai fini del presente regolamento si intendono per “famiglie di fatto” le famiglie anagrafiche fondate su vincoli affettivi, così come individuate dall’art. 4 comma 1 D.P.R. 223/1989 che statuisce che “agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune”. 2. Il Comune provvede a tutelare e sostenere le famiglie di fatto, così come individuate nel comma 1 del presente articolo, al fine di superare situazioni di discriminazione, favorire pari opportunità, integrazione e sviluppo nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio. 3. Nell’accesso e nell’erogazione dei propri servizi, nonché nell’accesso e/o nella partecipazione alle attività promosse, il Comune riconosce uguali diritti ai componenti delle famiglie di fatto – così come individuate al comma 1 del presente articolo – e ai componenti delle famiglie anagrafiche fondate su vincolo matrimoniale. 4. Le aree tematiche entro le quali il Comune interviene prioritariamente, al fine di garantire quanto stabilito nei commi 2 e 3 del presente articolo, sono: a) politiche per la casa; b) politiche per la famiglia, la persona e la sanità; c) servizi sociali e prima infanzia; d) scuola e giovani; e) sport; f) cultura; g) partecipazione dei cittadini; h) politiche della mobilità. 5. All'interno del Comune di Galatina i componenti delle famiglie di fatto sono equiparati al “parente prossimo del soggetto” ai fini della possibilità di assistenza.
Articolo II ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI 1. L’iscrizione nell’elenco delle Unioni Civili può essere richiesta da: a) Due persone maggiorenni, dello stesso sesso e non, non legate da vincoli di matrimonio, parentela, adozione, tutela, ma da vincoli affettivi, coabitanti da almeno un anno e aventi dimora abituale nel Comune di Galatina; 6
Circolo cittadino SEL Galatina Via Filippo Turati, n. 18 Galatina sel.galatina@yahoo.it http://selincantiere.wordpress.com/
Regolamento per il riconoscimento delle Unioni Civili
b) Due persone maggiorenni, dello stesso sesso e non, coabitanti da almeno un anno per motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale e aventi dimora abituale nel Comune di Galatina. 2.
Le iscrizioni nell’elenco avvengono solamente sulla base della Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà presentata congiuntamente dagli interessati all’Ufficio comunale competente e corredata dalla documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti sopra indicati ai punti a) e b) del primo comma di questo articolo.
Articolo III CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DELL’UNIONE CIVILE E CANCELLAZIONE DAL REGISTRO 1.
Il venir meno della situazione di coabitazione e di dimora abituale nel Comune di Galatina o della reciproca assistenza morale e/o materiale, nonché dei vincoli affettivi, produce la cessazione degli effetti dell’Unione e la cancellazione d’ufficio dall’elenco.
2.
L'Unione cessa immediatamente tutti i suoi effetti e produce la cancellazione d'Ufficio dall'Elenco, altresì, qualora anche uno soltanto degli interessati renda al Funzionario dell’Ufficio competente una espressa dichiarazione del venir meno della situazione prevista per l’iscrizione al Registro.
3.
Il Funzionario dell’Ufficio competente effettua le annotazioni o le variazioni conseguenti alle dichiarazioni sul Registro delle Unioni Civili, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla loro ricezione.
4.
Le annotazioni a margine sull'Elenco delle Unioni Civili riguardano la cessazione della Unione, quando si verificano le condizioni previste a punti 1 e 2 del presente articolo e l'attestazione della morte o del matrimonio di uno o di entrambi i contraenti; tali attestazioni dovranno essere comunicate alla Segreteria Generale dall’Ufficio di Stato Civile del Comune.
Articolo IV RILASCIO DI ATTESTATI DI FAMIGLIA ANAGRAFICA FONDATA SU VINCOLI AFFETTIVI 1. L’ufficiale dell’Ufficio competente rilascia, su richiesta degli interessati – in relazione a quanto documentato dall'anagrafe della popolazione residente – attestato di famiglia anagrafica fondata su vincoli affettivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 33 c. 2 D.P.R. 223/1989. 2. L’attestato è rilasciato per gli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da Atti e Disposizioni dell’Amministrazione comunale e per i fini consentiti dalla legge.
7
Circolo cittadino SEL Galatina Via Filippo Turati, n. 18 Galatina sel.galatina@yahoo.it http://selincantiere.wordpress.com/
Regolamento per il riconoscimento delle Unioni Civili 3. L'ufficio competente può verificare l'effettiva coabitazione delle persone che richiedono l'attestato. L’attestato può essere sostituito dalla dichiarazione dell’interessato ai sensi degli art. 46 e ss. del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Articolo V DISPOSIZIONI FINALI Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nell’Albo pretorio dell’Ente della deliberazione di approvazione.
Circolo cittadino SEL Galatina Via Filippo Turati, n. 18 Galatina sel.galatina@yahoo.it http://selincantiere.wordpress.com/
Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per Unione Civile
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÁ PER UNIONE CIVILE I sottoscritti 1) ___________________________________________________, nato/a il___________________, (nome e cognome del primo dichiarante)
a ___________________________, prov. ______; 2) ___________________________________________________, nato/a il___________________, (nome e cognome del secondo dichiarante)
a ___________________________, prov. ______; avvalendosi della facoltà concessa dal Consiglio Comunale con atto n. ___ del __________ e success. modifiche CHIEDONO di essere iscritti nel Registro delle Unioni Civili, specificando di coabitare per motivi: 8
Circolo cittadino SEL Galatina Via Filippo Turati, n. 18 Galatina sel.galatina@yahoo.it http://selincantiere.wordpress.com/
Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per Unione Civile
□ Affettivi □ Assistenza morale e/o materiale DICHIARANO Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000
di non essere legati tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela; di non essere legati ad altri da vincoli di matrimonio; di essere legati tra di loro da vincoli affettivi; di essere coabitanti da almeno un anno; di avere dimora abituale nel Comune di Galatina, in via/p.zza________________________ ___________________________, n. _____, dal ___________.
Di essere a conoscenza che l'ufficio competente può predisporre la verifica dell'effettiva coabitazione delle persone che richiedono l’iscrizione in questo registro. Di essere a conoscenza del fatto che, qualora cessi la situazione di coabitazione e di dimora abituale o della reciproca assistenza morale e/o materiale di anche uno solo dei soggetti, o inseguito alla espressa dichiarazione del venir meno di tali presupposti da parte di anche uno soltanto dei firmatari della sottoscritta dichiarazione, resa innanzi al Funzionario di questo Ufficio, l’Ufficiale addetto provvederà alla cancellazione immediata dei nominativi dal Registro delle Unioni Civili.
Domanda e dichiarazione rese in Galatina, il ____________.
Firma __________________________________________________________, (firma leggibile e per esteso, comprendente eventuale secondo nome, del primo dichiarante)
Firma __________________________________________________________. (firma leggibile e per esteso, comprendente eventuale secondo nome, del secondo dichiarante)
A norma dell’ art 47 del D.P.R. 445/2000, fatte le ammonizioni previste nell’art. 76 della stessa legge, il sottoscritto attesta che le firme in calce sono state apposte in sua presenza, previo accertamento dell’identità dei dichiaranti mediante: 1)______________________________,
2)_____________________________. Il funzionario ________________________
9