SERIE GENERALE abb.post. post.- art. 45%1, -comma art. 2,1 comma 20/b Spediz. abb. Legge 27-02-2004, 23-12-1996,n.n.46662 - Filiale di Roma - Filiale di Roma
Anno 153° - Numero 131
GAZZETTA
UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA DIREZIONE E REDAZIONE MINISTERO EDELLA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESSO L’ISTITUTOILPOLIGRAFICO ZECCA GIUSTIZIA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMAE - DECRETI CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO AMMINISTRAZIONE L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081 PIAZZA G. VERDI, 1 -PRESSO 00198 ROMA La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione: 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì) 2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì) 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato) 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì) 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì) La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, “Foglio delle inserzioni”, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato
PA R T E P R I M A
Roma - Giovedì, 7 giugno 2012
AVVISO AL PUBBLICO Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma
AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell’invio telematico (mittente, oggetto e data). Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all’adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it
SOMMARIO LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
DECRETO-LEGGE 6 giugno 2012, n. 73. Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione. (12G0095) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Ministero dell’economia e delle finanze 1
Decadenza della Società LARABET s.r.l.
DECRETO-LEGGE 6 giugno 2012, n. 74. Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. (12G0096) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
DECRETO 24 maggio 2012.
dalla concessione n. 3699 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi di cui al decreto 1º marzo 2006, 1
n. 111. (12A06462) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag. 15
7-6-2012
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 131
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO-LEGGE 6 giugno 2012, n. 73. Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 giugno 2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad evitare che sia limitata la partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori per le difficoltà di qualificazione connesse alla riemissione di un elevato numero di certificati di esecuzione dei lavori, in considerazione della piena operatività, a decorrere dall’ 8 giugno 2012, delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ; Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per introdurre una proroga di un anno per l’operatività del sistema di garanzia globale di esecuzione, al fine di consentire la prosecuzione dell’attività di affidamento delle grandi opere; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 giugno 2012; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
NAPOLITANO MONTI, Presidente del Consiglio dei Ministri PASSERA, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: SEVERINO 12G0095
DECRETO-LEGGE 6 giugno 2012, n. 74. Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.
EMANA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. I termini previsti dall’articolo 357, commi 12, 14, 15, 16, 17, 22, 24 e 25, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono prorogati di centottanta giorni. 2. I termini previsti dall’articolo 357, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono prorogati di un anno. 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, da adottarsi entro il termine di cui al comma 1, sono stabilite modalità semplificate per la riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, relativi alle categorie di lavorazioni modificate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 maggio 2012, adottato, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, nonché le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, con le quali è stato dichiarato fino al 31 luglio 2012 lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo; Vista l’ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 1 del 22 maggio 2012 e le ordinanze n. 2 e 3 del 2 giugno 2012 con cui sono stati adottati i primi interventi urgenti volti al primo soccorso, all’assistenza della popolazione nonché ai primi interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificato dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici verificatisi nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo e favorire gli interventi di ricostruzione, la ripresa economica e l’assistenza alle popolazioni colpite; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2012;
— 1 —