ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA Servizio di Medicina del Lavoro, di Prevenzione e Protezione e di Fisica Sanitaria. Servizio di Prevenzione e Protezione Nucleo Tecnico Rifiuti (Nu.Te.R.)
MANUALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
Anno 2009
Manuale per la gestione dei rifiuti 2009 INDICE
Cap. 1 Oggetto e finalità………………………………………………………………………... Cap. 2 Ambito di applicazione…………………………………………………………………. Cap. 3 Coordinamento della gestione dei rifiuti prodotti dall’Alma Mater Studiorum Università di Bologna………………………………………………………………………………….. Cap. 4 Il Nucleo Tecnico Rifiuti Nu.Te.R.……………………………………………………... Cap. 5 Osservanza……………………………………………………………………………… Cap. 6 Comunicazione nuove attività………………………………………………………….. Cap. 7 Classificazione e codifica dei rifiuti……………………………………………………. Cap. 8 Tipologia dei rifiuti…………………………………………………………………… Cap. 9 Rifiuti speciali pericolosi…………………….…………………………………….. Cap. 10 Rifiuti speciali pericolosi infettivi e non………………………………………….. Cap. 11 Rifiuti derivanti dall’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati Cap. 12 Oneri per il produttore………………………………………………………………… Cap. 13 Rifiuti speciali non pericolosi……………………………………………………… Cap. 14 Rifiuti assimilabili agli urbani riciclabili…………………………………………….. Cap. 15 Rifiuti assimilabili agli urbani non riciclabili………………………………………… Cap. 16 Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)………………………… Approfondimenti ed istruzioni Definizioni………………………………………………………………………… Formulario………………………………………………………………………… Registro……………………………………………………………………………. Catasto Rifiuti…………………………………………………………………….. Deposito Temporaneo Rifiuti (DTR)……………………………………………... Modalità di ricovero temporaneo dei rifiuti………………………………………. Procedura di istituzione di un DTR centralizzato………………………………… Confezionamento ed etichettatura dei rifiuti……………………………………… Sicurezza ed igiene………………………………………………………………... Bonifica dei contenitori per la raccolta differenziata……………………………... Scarichi in pubblica fognatura……………………………………………………. Incenerimento di carcasse di animali…………………………………………….. Caratteristiche di pericolo dei rifiuti speciali.…………………………………….. Appendice normativa………………………………………………………………
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Manuale per la gestione dei rifiuti 2009 CAPITOLO 1 OGGETTO E FINALITA'. Oggetto Il presente Manuale descrive le tipologie dei rifiuti prodotti dalle attività di didattica e ricerca dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, le modalità di raccolta e di gestione, le procedure di conferimento dei rifiuti speciali pericolosi e sanitari, infettivi e non, agli smaltitori autorizzati ed al sistema di riciclaggio degli Enti Locali e delle ditte che svolgono tali servizi. Finalità La puntuale applicazione del Manuale consente che: • • • •
tutti i rifiuti prodotti non vengano dispersi nell’ambiente; sia rispettata la normativa vigente in materia; le modalità della loro gestione siano omogenee in tutto l’Ateneo; i rifiuti vengano conferiti in modo sostanzialmente e formalmente corretto agli smaltitori, per la tutela della salute dei lavoratori nel rispetto dell’ambiente e della legislazione vigente; CAPITOLO 2 AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Manuale disciplina la gestione dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti sanitari, dei rifiuti costituiti da sostanze riciclabili, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, con esclusione per: • i rifiuti radioattivi in quanto disciplinati da specifica normativa; • gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera; • i liquidi, esenti da sostanze chimiche e/o biologiche pericolose, immessi nel sistema fognario; • la gestione dei rifiuti pericolosi contenenti amianto, provenienti da interventi di manutenzione degli edifici universitari, in quanto di competenza delle ditte incaricate degli interventi di bonifica; • la gestione dei rifiuti speciali derivanti dagli interventi sugli impianti tecnologici presenti negli edifici ed aree di pertinenza dell'Ateneo, in quanto di competenza della ditta incaricata della conduzione e gestione degli impianti medesimi, nonché dell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria; Il presente Manuale si applica a tutte le strutture centrali e decentrate dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna. CAPITOLO 3 COORDINAMENTO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALL’ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA Il Nucleo Tecnico per la gestione dei Rifiuti, Nu.Te.R., è il gruppo di riferimento per il coordinamento della gestione e smaltimento dei rifiuti pericolosi prodotti dalle strutture d’Ateneo.
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Manuale per la gestione dei rifiuti 2009
CAPITOLO 4 Il Nu.Te.R. Il Nucleo Tecnico per la gestione dei Rifiuti d'Ateneo, Nu.Te.R.. ha sede presso il Servizio di Medicina del Lavoro, di Prevenzione e Protezione e di Fisica Sanitaria, U.O. di Prevenzione e Protezione Il Nu.Te.R. è formato da: Massimo Maccaferri, responsabile; Rossella Serra, esperta del settore, Andrea Ronchetti, resp. sicur. dell’Ufficio Tecnico, Luisa La Motta, resp. amm.vo del Servizio di Medicina del Lavoro, di Prevenzione e Protezione e di Fisica Sanitaria, Dante Berti, Servizio di Fisica Sanitaria , Ivano Amadori, Nadia Baldassari, Massimo Carlino Carlo, Luisa Casini, Mauro Cesarini, Lucia Dipietrangelo, Michele Contento, Fiammetta Ferroni, Andrea Fiorentini, Paolo Flori, Carla Garavaglia, Roberto Mambelli, Silvia Marchionni, Stefania Monti, Nicoletta Dolci, Cristina Pagnucco, Roberta Piccaglia, Raffaele Pileggi, Mauro Rimondi, Roberto Riva, Rosa Di Mauro, Andrea Toschi, Vittoria Ventrella, Beatrice Bacchelli, Benedetta Tantini, Giuseppe Marascio, Alberto Gubellini, Giulio Bruno, Marisa Mengoli, Pierluigi Monari, Laura Bonsi, Silvia Testi, Maurizio Pirini, Lorenzo D’Addario, Daria Prandstraller, Stefano Bonduà, Marco Chiavari, Damiano De Cesare, Massimiliano Broccoli, Nadia Tossani, Ettore Cappellari, Luigi Volgarino, Antonio Volgarino, Alessandra De Cesare, preposti ai Depositi Temporanei delle varie strutture d’Ateneo. Il compito dei componenti del Nu.Te.R., preposti ai depositi temporanei, è di gestire i depositi temporanei ed organizzare lo smaltimento dei rifiuti. I componenti del Nu.Te.R. inoltre collaborano a: − Verificare la corretta applicazione del presente Manuale; − Compilare il registro di carico e scarico dei rifiuti; − Definire corrette procedure interne alla struttura o al plesso di raccolta, stoccaggio, e conferimento dei rifiuti; − Informare e formare i referenti in merito alle suddette procedure; − Coordinare l’attività dei referenti allo smaltimento; − Indire e gestire le riunioni periodiche fra referenti e gli altri soggetti coinvolti; − Tenere i rapporti con le ditte smaltitrici; − Verificare periodicamente l’idoneità dei siti di stoccaggio e la relativa cartellonistica ; − Predisporre, consegnare e conservare la modulistica di legge (Registri, Formulari, MUD, Comunicazioni, ecc.); − Mantenere un continuo aggiornamento sulla legislazione in tema di rifiuti; − Convocare il Nu.Te.R.. Il responsabile del Nu.Te.R. svolge a favore delle strutture dell'Ateneo attività di consulenza tecnico amministrativa inerente lo smaltimento dei rifiuti ed è responsabile tecnico ed amministrativo dell’applicazione dei contratti d’Ateneo per lo smaltimento dei rifiuti speciali, sanitari e radioattivi. CAPITOLO 5 OSSERVANZA Tutto il personale universitario, compresi gli studenti ed equiparati, è tenuto ad osservare il presente Manuale. I Dirigenti ed i preposti delle strutture sono tenuti a predisporre gli strumenti necessari affinché il Manuale possa essere portato a conoscenza ed applicato.
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CAPITOLO 6 COMUNICAZIONE NUOVE ATTIVITA’ Le Strutture esistenti o quelle di nuova istituzione che dovessero porre in atto attività di ricerca e non, comportanti la produzione di rifiuti e/o di nuove tipologie di rifiuti, debbono darne preventiva comunicazione al Responsabile del Nu.Te.R presso il Servizio di Medicina del Lavoro, di Prevenzione e Protezione e di Fisica Sanitaria, Servizio di Prevenzione e Protezione, conformandosi agli obblighi di legge e predisponendo quanto previsto ai fini della corretta gestione degli stessi. CAPITOLO 7 CLASSIFICAZIONE E CODIFICA DEI RIFIUTI In base alla loro origine i rifiuti sono classificati secondo l’origine in urbani o speciali, e in base alle loro caratteristiche di pericolosità sono classificati pericolosi o non pericolosi. La classificazione di rifiuti "tossico nocivi" scompare poiché ricompresa nella più vasta categoria di rifiuti "pericolosi", categoria nella quale i rifiuti vengono inseriti in virtù anche di altre caratteristiche quali la corrosività, la infiammabilità ecc.. Per classificare un rifiuto speciale come "pericoloso", o "non pericoloso", o “sanitario” è necessario consultare l'articolo 184 del D. Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 e l’allegato D parte quarta del decreto citato il quale riporta l'elenco dei rifiuti pericolosi conformemente all’articolo 1 lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti ed all’articolo1 paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi di cui alla decisione della commissione 2000/532/CEE del 3 Maggio 2000 (direttiva del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio 9 Aprile 2002). Ad ogni rifiuto è associato un codice pienamente definito da sei cifre; la corretta codifica del rifiuto è a carico del produttore e va verificata con la ditta incaricata dello smaltimento. CAPITOLO 8 TIPOLOGIE DI RIFIUTI In ambito universitario vengono prodotti rifiuti speciali pericolosi e non, sanitari, infettivi o non, fra questi alcuni possono essere assimilabili agli urbani. I rifiuti assimilabili agli urbani, per i quali sia prevista la raccolta differenziata, devono obbligatoriamente essere raccolti in modo differenziato. Gli altri rifiuti assimilabili agli urbani, per i quali non è prevista la raccolta differenziata, possono essere immessi nel cassonetto generico solo se non presentano alcuna tipologia di rischio per l’ambiente e per gli operatori addetti alla raccolta con osservanza ai regolamenti comunali per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. I rifiuti speciali pericolosi ed i rifiuti speciali non pericolosi devono essere gestiti secondo le specifiche normative che li regolamentano. Rifiuti assimilabili agli urbani riciclabili: -
Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta. Rifiuti di plastica, esclusivamente bottiglie e flaconi. Rifiuti di vetri e lattine. Rifiuti di metalli o leghe di metalli non pericolosi.
Rifiuti assimilabili agli urbani non riciclabili: -
Articoli in plastica non riciclabile.
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Rifiuti speciali: -
Rifiuti speciali pericolosi. Rifiuti speciali pericolosi sanitari infettivi e non di origine umana od animale Rifiuti non pericolosi. CAPITOLO 9 RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI.
I rifiuti speciali pericolosi prodotti dalle attività di ricerca e didattica devono essere classificati con un codice CER, si veda il Cap. 8 del presente manuale, che è rappresentativo dell’origine, della tipologia dell’attività che lo ha generato, dalle caratteristiche di pericolosità e tossicità così come si deduce dall’allegato D, parte quarta del D.Lgs. 152 del 3/4/06 il quale riporta l'elenco dei rifiuti pericolosi conformemente all’articolo 1 lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti ed all’articolo1 paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi di cui alla decisione della commissione 2000/532/CEE del 3 Maggio 2000 (direttiva del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio 9 Aprile 2002). Di seguito un elenco, non definitivo, dei principali rifiuti speciali pericolosi generati nel nostro Ateneo e del relativo codice CER (l’asterisco contrassegna i pericolosi): CER 020108* 060106* 060205* 060311* 060313* 060404* 060405* 070103* 070104* 070508* 080111* 080317* 080409* 090101* 090104* 090105* 090108 110106* 120110 120112* 120116* 120301*
DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL RIFIUTO Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose (materiali vegetali o substrati vegetali o terreni trattati con sostanze chimiche e o soluzioni di sostanze chimiche) Altri acidi (misture o soluzioni acquose di acidi non riconducibili ad uno specifico acido) Altre basi (misture o soluzioni acquose di basi non riconducibili ad una specifica base) Sali e loro soluzioni contenenti cianuri Sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti (piombo, mercurio, cadmio, arsenico, cromo, tallio, etc.) Rifiuti contenenti mercurio (termometri, sfigmomanometri, contenitori con residui di mercurio metallico, etc.) Rifiuti contenenti altri metalli pesanti (materiali contaminati da metalli pesanti) Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri (solventi o miscele di solventi alogeni: Cl, F, Br, I es. Cloroformio, Bromoetano, etc.) Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri (solventi organici NON alogenati quali alcoli chetoni alchini alcheni alcani, etc) Altri fondi e residui di reazione. (sostanze chimiche organiche derivate da reazioni di sintesi od altri processi non riconducibili ad altra classificazione) Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose. Toner per stampa esauriti contenenti sostanze pericolose Adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose. (siliconi, resine, impregnanti, etc. naturali o sintetici) Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa Soluzioni fissative Soluzioni di lavaggio ed arresto di fissaggio Carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell’argento Acidi non specificati altrimenti (acidi utilizzati per pulizia o decapaggio etc.) Oli sintetici per macchinari (oli per macchine idrauliche ed altro) Cere e grassi esauriti Materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose (limature, polveri,materiali fini derivati da limatura di legno duro, rocce, metalli pesanti, etc) Soluzioni acquose di lavaggio (contenenti oli e/o grassi) (emulsioni, sospensioni
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130101* 130208* 130703* 130802* 130899* 150102 150104 150106 150110* 150202*
150203 160212* 160213*
160214 160506*
160507*
160508*
160509 170301* 170303* 170503* 170601* 190905 200113 200114 200115 200119* 200121*
acquose di grassi o lubrificanti etc) Soluzioni contenenti PCB (liquidi provenienti da bonifica di trasformatori, reostati od apparecchiature elettriche) Oli esausti (oli esauriti utilizzati in motori a scoppio) Altri carburanti (comprese le miscele) (carburanti non riconducibili a benzina o gasolio, miscele di carburanti di varia origine) Altre emulsioni (emulsioni non riconducibili ad idrocarburi o lubrificanti specifici) Rifiuti non specificati altrimenti (derivati da combustibili e/o oli e grassi non catalogabili diversamente) Imballaggi in plastica Imballaggi metallici Imballaggi in materiali misti Contenitori vuoti originariamente contenenti sostanze pericolose (flaconi o scatole contaminati da sostanze pericolose) Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose (filtri di DPC, DPI, stracci, guanti, mascherine filtri vari contaminati da sostanze pericolose) Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi (filtri di DPC, DPI, stracci, guanti, mascherine filtri vari contaminati da sostanze non pericolose) Apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere (apparecchiature con guarnizioni o coibentazioni contenenti amianto.) Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi diversi da 160209 e da 160212 (strumenti o apparecchiature contaminate da sostanze pericolose non bonificabili) Apparecchiature fuori uso Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio. (codice generico di solito utilizzato per smaltire l’insieme di reagenti e preparati di laboratorio scaduti o non più riutilizzabili) Sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose (codice generico di solito utilizzato per smaltire l’insieme di reagenti e preparati di laboratorio inorganici scaduti o non più riutilizzabili) Sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose (codice generico di solito utilizzato per smaltire l’insieme di reagenti e preparati di laboratorio organici scaduti o non più riutilizzabili) Soluzioni saline – Sostanze chimiche di scarto (codice per smaltire sali o loro soluzioni non pericolosi) Miscele bituminose contenenti catrame di carbone Catrame di carbone e prodotti contenenti catrame Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose Materiali isolanti contenenti amianto (guanti, retine, tessuti coibenti, con amianto, etc.) Resine a scambio ionico saturate od esaurite Solventi (da utilizzare per rifiuti non riconducibili ad altro CER) Acidi (da utilizzare per rifiuti non riconducibili ad altro CER) Sostanze alcaline (da utilizzare per rifiuti non riconducibili ad altro CER) Pesticidi (fitofarmaci, antiparassitari, antifungini vegetali, etc.) Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (tubi al neon, lampade ai vapori di mercurio, Etc.)
Modalità di raccolta e gestione. In ogni luogo di lavoro dell’Ateneo in cui si svolgono attività di ricerca e didattica che generano rifiuti speciali pericolosi occorre predisporre i contenitori idonei a ricevere i rifiuti riportanti in etichetta il codice CER, la descrizione delle tipologia specifica e l’indicazione della pericolosità: infiammabile, tossico, nocivo, etc. Tale contenitore deve 7
Manuale per la gestione dei rifiuti 2009 essere di piccole dimensioni, ben chiuso e custodito in luogo, armadio o cappa o piano di lavoro, avente le caratteristiche di sicurezza consone alla pericolosità del rifiuto. Al termine della giornata lavorativa, o con la cadenza temporale decisa dal preposto di quel luogo di lavoro, il contenitore va consegnato al preposto al deposito temporaneo rifiuti che provvederà a quanto di sua competenza. Lo smaltimento sarà effettuato secondo le modalità indicate dal contratto di appalto d’Ateneo. CAPITOLO 10 RIFIUTI PERICOLOSI SANITARI INFETTIVI E NON Di seguito un elenco, non definitivo, dei principali rifiuti speciali pericolosi sanitari generati nel nostro Ateneo e del relativo codice CER (l’asterisco contrassegna i pericolosi): CER 2002 180101 180102* 180103* 180108* 180109 180110* 180201 180202* 180203 180205*
DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL RIFIUTO Oggetti da taglio (bisturi rasoi aghi ecc.) (uomo) Parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 180103) (uomo) Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (uomo) Medicinali citotossici e citostatici Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108* Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici Oggetti da taglio (bisturi rasoi aghi ecc.) (animali) Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (animali) Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (animali) Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
Modalità di raccolta e gestione. In ogni luogo di lavoro dell’Ateneo in cui si svolgono attività di ricerca e didattica che generano rifiuti speciali pericolosi sanitari, infettivi e non, occorre predisporre la procedura di smaltimento del rifiuto. La normativa di riferimento è il DPR 254 del 15 Luglio 2003. La finalità del Decreto citato è di gestire i rifiuti sanitari in modo da diminuirne la pericolosità, favorirne il reimpiego, il riciclaggio e il recupero in modo da ottimizzarne la raccolta, il trasporto e lo smaltimento (la separazione delle componenti del rifiuto, es. plastica o vetro da terreni di cultura, è un modo per poter riciclare vetro e plastica dopo averli accuratamente sterilizzati). Tale normativa equipara i rifiuti prodotti al di fuori delle strutture sanitarie ai rifiuti sanitari (art. 2 comma i) ed invita alla disinfezione mediante drastica riduzione della carica microbica effettuata con l’impiego di sostanze disinfettanti (art. 2 comma l). La disinfezione che renderebbe tali rifiuti equiparabili agli urbani prevede invece l’applicazione della norma UNI 10384/94 difficilmente praticabile all’interno dei nostri laboratori. Per garantire la tutela della salute e dell’ambiente i rifiuti sanitari devono essere inseriti in apposito ed idoneo imballaggio a perdere, sufficientemente rigido e resistente per sopportare le sollecitazioni del trasporto, recante la scritta: “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo” e deve essere visibile il simbolo di rischio biologico; se si tratta di rifiuti 8
Manuale per la gestione dei rifiuti 2009 taglienti o pungenti devono essere contenuti in apposito recipiente rigido a perdere recante la scritta: “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti”. Al termine della giornata lavorativa, o con la cadenza temporale decisa dal preposto di quel luogo di lavoro, i contenitori vanno consegnati al preposto al deposito temporaneo rifiuti sanitari che provvederà a quanto di sua competenza. Il deposito temporaneo dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni dalla chiusura del contenitore. Nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore, tale termine è esteso a trenta giorni per quantitativi inferiori ai 200 litri. Lo smaltimento sarà effettuato secondo le modalità indicate dal contratto di appalto d’Ateneo. CAPITOLO 11 RIFIUTI DERIVANTI DALL’IMPIEGO CONFINATO DI MICRORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI (ai sensi del D. Lgs. 206/01)
Microrganismo Geneticamente Modificato (MOGM): un microrganismo il cui materiale genetico è stato modificato in modo che non avviene in natura per incrocio e/o ricombinazione naturale (per i dettagli vedi allegati al D. Lgs. 206/01). Impiego confinato: ogni attività nella quale i microrganismi vengono modificati geneticamente o nella quale tali MOGM vengono messi in coltura, conservati, utilizzati, trasportati, distrutti, smaltiti o altrimenti utilizzati, e per la quale vengono usate misure specifiche di contenimento, al fine di limitare il contatto degli stessi con la popolazione o con l’ambiente. I rifiuti derivanti dall’attività di laboratorio, serra e camera di crescita contaminati da MOGM di classe 2, 3 e 4 devono essere trattati in modo da inattivare i MOGM seguendo specifiche procedure; tali procedure sono rintracciabili all’interno delle notifiche di impianto e di impiego; per i MOGM di classe 1 le operazioni di inattivazione si dovranno eseguire qualora se ne evinca la necessità. Occorre riferirsi sempre ai documenti di notifica i quali devono contenere anche una valutazione del rischio. Una volta decontaminati da MOGM i rifiuti vanno trattati come specificato in questo manuale per ogni tipologia diversa. Si ricorda che la citata normativa sui MOGM impone di minimizzare (classe 2) o impedire (classe 3 e 4) gli scarichi in fognatura. Qualora si tratti di rifiuti provenienti da emissione deliberata in ambiente di organismi geneticamente modificati ci si dovrà riferire in tutto e per tutto a quanto dichiarato nelle notifiche approvate dagli organi competenti (D. Lgs. 224/03). CAPITOLO 12 ONERI PER IL PRODUTTORE Adempimenti amministrativi: -
i rifiuti pericolosi e/o sanitari devono essere consegnati alla Ditta, assegnataria dello smaltimento, la quale provvederà allo smaltimento; i rifiuti pericolosi e/o sanitari devono essere registrati sul registro di carico e scarico;
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Manuale per la gestione dei rifiuti 2009 -
i rifiuti pericolosi e/o sanitari, durante il trasporto, devono essere accompagnati dal formulario di identificazione; i rifiuti pericolosi e/o sanitari sono soggetti alla dichiarazione annuale MUD; i rifiuti pericolosi e/o sanitari sono soggetti a corretta etichettatura.
Per attivare lo smaltimento dei rifiuti, la Struttura deve farne richiesta, tramite lettera, al responsabile del Nu.Te.R., Servizio di Medicina del Lavoro, di Prevenzione e Protezione e di Fisica Sanitaria. Nella richiesta, per ogni rifiuto pericoloso e/o sanitario da inviare allo smaltimento, deve essere specificato: - denominazione/descrizione; - codice europeo; - stato fisico; - caratteristiche di pericolo; - quantità (in litri o Kg). - I rifiuti sanitari, sterilizzati e sigillati, devono essere sistemati negli appositi contenitori. CAPITOLO 13 RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI Definizioni Sono tutti i rifiuti speciali non compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi e quelli in elenco senza asterischi (allegato D, parte quarta del D. Lgs. 152 del 3/4/06 il quale riporta l'elenco dei rifiuti pericolosi conformemente all’articolo 1 lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti ed all’articolo1 paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi di cui alla decisione della commissione 2000/532/CEE del 3 Maggio 2000 (direttiva del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio 9 Aprile 2002). Tipologia dei rifiuti più comuni prodotti dall'Ateneo - Apparecchiature fuori uso non contenenti sostanze pericolose; - Arredi; - Materiali in ferro, materiali in alluminio o altri metalli (quali ad esempio fusti, involucri di prodotti chimici, scarti metallici da officina), legname, rifiuti ingombranti; - Cartucce toner per stampanti laser, cartucce per stampanti a getto d’inchiostro, nastri per stampanti ad aghi, unità tamburo per fotocopiatrici, cartucce toner per fax; - Pile alcaline; - Elaboratori elettronici (personal computer) ed apparecchiature scientifiche.
Modalità di raccolta e gestione. Elaboratori elettronici (personal computer) ed apparecchiature scientifiche (sono rifiuti pericolosi) vanno smaltiti con le stesse modalità dei pericolosi con ditte autorizzate a scelta della struttura. I rifiuti speciali non pericolosi soggetti a codifica europea codice CER vanno smaltiti con le stesse modalità dei pericolosi con ditte autorizzate a scelta della struttura. Le apparecchiature fuori uso e gli arredi devono essere conferiti a ditte autorizzate a scelta della struttura. Oli esausti (sono rifiuti pericolosi): lo smaltimento può avvenire tramite il Consorzio Obbligatorio Oli Usati a titolo gratuito, se esenti da sostanze pericolose. Batterie esauste: tramite lo stesso consorzio a titolo gratuito. Cartucce toner per stampanti laser, cartucce per stampanti a getto d’inchiostro, nastri per stampanti ad aghi, unità tamburo per fotocopiatrici, cartucce toner per fax smaltiti a titolo gratuito da Coop l’Ulivo tramite centri di raccolta presso, Dipartimenti, Facoltà, Sedi amministrative etc.
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Manuale per la gestione dei rifiuti 2009 Materiali ferrosi e residui di lavorazioni meccaniche esenti da sostanze pericolose vanno consegnate a recuperatori di metalli o similari. ONERI PER IL PRODUTTORE Adempimenti amministrativi: sono relativi al solo documento per il trasporto. Durante il trasporto i rifiuti non pericolosi devono essere accompagnati dal formulario di identificazione. Trasporto: i rifiuti non pericolosi possono essere consegnati direttamente allo smaltitore a cura del produttore, con mezzi propri, oppure possono essere consegnati al trasportatore, iscritto all’Albo, che li conferirà allo smaltitore. I contenitori dei rifiuti devono essere correttamente etichettati con le seguenti modalità: - denominazione/descrizione; - codice europeo; - quantità - caratteristiche di pericolo Le Strutture universitarie, per le quantità di rifiuti che producono, devono smaltire i rifiuti almeno una volta all’anno.
CAPITOLO 14 RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI RICICLABILI RIFIUTI DI CARTA, CARTONE E PRODOTTI DI CARTA Tipologia e caratteristiche del rifiuto. Rifiuti di carta, cartone, cartoncino, imballaggi (esclusi i poliaccoppiati): refili, refili misti di tipografia, carta da fotocopie, buste, stampa, quotidiani, illustrati, libri, opuscoli colorati, cataloghi, cartone ondulato, fustellati di cartone, cartone bianco multistrato, miscela di carte e cartoni di diverse qualità, esclusa carta chimica. Modalità di raccolta e gestione. Il materiale cartaceo va immesso in contenitori appositamente predisposti dalle aziende municipalizzate addette alla raccolta secondo le regole o i regolamenti comunali. Il materiale di cui sopra, deve essere privo di ogni impurità (in particolare non deve essere fonte di alcun rischio chimico e/o biologico né per gli operatori né per l'ambiente) e deve essere costituito solo da carta “pulita”, così da poter essere inviato agli impianti di recupero senza costi aggiuntivi dovuti alla selezione. Il materiale cartaceo deve essere introdotto nei raccoglitori nella forma meno voluminosa possibile, ossia senza appallottolarlo o accartocciarlo, anche per prevenire possibili principi d’incendio. Gli imballaggi in cartone (generalmente scatole o scatoloni) vanno aperti, il loro volume di ingombro va ridotto, quindi vanno introdotti nei raccoglitori per la carta o, se molto voluminosi, vanno immessi direttamente nell'apposito cassonetto, a cura del personale della Struttura.
RIFIUTI DI PLASTICA, BOTTIGLIE, FLACONI ED ALTRO MATERIALE Tipologia e caratteristiche del rifiuto. Per plastica riciclabile si intende il materiale costituente bottiglie, flaconi, scatole Petri, puntali ecc. che abbiano o no contenuto liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medicochirurgici, che sono stati bonificati e sterilizzati.
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Manuale per la gestione dei rifiuti 2009 Modalità di raccolta e gestione. Le bottiglie ed i flaconi, che non abbiano contenuto liquidi pericolosi, devono essere schiacciati e tappati, quindi vanno introdotti negli appositi cassonetti predisposti dalle aziende municipalizzate addette alla raccolta secondo le regole o i regolamenti comunali. I recipienti che avessero contenuto liquidi pericolosi devono essere accuratamente lavati e/o sterilizzati a caldo o chimicamente sì da non costituire rischio alcuno per gli operatori e per l’ambiente, dopo di che possono essere introdotti nei cassonetti per la raccolta della plastica riciclabile. La soluzione risultante dai lavaggi è essa stessa rifiuto e va quindi gestita come si conviene alla sua specifica tipologia. Se la pulizia accurata dei contenitori in plastica non fosse possibile e rimanessero residui di sostanze pericolose al loro interno, il rifiuto nel suo complesso, contenitore-contenuto, va classificato e smaltito come rifiuto speciale, tenendo conto delle caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità della sostanza inquinante. RIFIUTI DI VETRO Tipologia e caratteristiche del rifiuto. Possono essere considerati rifiuti di vetro: contenitori, bottiglie, vetro di scarto, frammenti di vetro, rottami di vetro sia bianco che colorato con l’esclusione dei vetri da tubi raggio-catodici delle lampade a scarica, lampade al neon e similari, ed altri vetri contaminati da sostanze radioattive. Sono inoltre esclusi i contenitori di sostanze o preparati etichettati come pericolosi, che non siano stati adeguatamente ed accuratamente decontaminati. I recipienti che avessero contenuto liquidi pericolosi devono essere accuratamente lavati, con solventi compatibili e/o sterilizzati, sì da non costituire rischio alcuno per gli operatori e per l’ambiente, dopodiché si possono introdurre nei contenitori per la raccolta del vetro. La soluzione risultante dai lavaggi è essa stessa rifiuto e va quindi gestita come si conviene alla sua specifica tipologia. Se la pulizia accurata dei contenitori in vetro non fosse possibile e rimanessero residui di sostanze pericolose al loro interno, il rifiuto nel suo complesso, contenitore-contenuto, va classificato e smaltito come rifiuto speciale, tenendo conto delle caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità della sostanza inquinante.
Modalità di raccolta e gestione. Il personale della Struttura, periodicamente, provvederà ad immettere i rifiuti di vetro nel contenitore per la raccolta differenziata appositamente predisposti dalle aziende municipalizzate addette alla raccolta secondo le regole o i regolamenti comunali.
CAPITOLO 15 RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI NON RICICLABILI ARTICOLI IN PLASTICA NON RICICLABILE Tipologia e caratteristiche del rifiuto. Materiale in polipropilene "usa e getta" esente da qualsiasi contaminazione che potrebbe essere fonte di rischio chimico o biologico, contenitori in plastica di prodotti solidi non pericolosi. Modalità di raccolta e gestione.
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Manuale per la gestione dei rifiuti 2009 I rifiuti, qualora abbiano i requisiti di non pericolosità di cui sopra, possono essere introdotti nel cassonetto per i rifiuti solidi urbani generici. I recipienti che avessero contenuto solidi pericolosi devono essere accuratamente lavati, sì da non costituire rischio alcuno per gli operatori e per l’ambiente, dopodiché si possono introdurre nei cassonetti per i rifiuti solidi urbani generici. La soluzione risultante dai lavaggi è essa stessa rifiuto e va quindi gestita come si conviene alla sua specifica tipologia. Se la pulizia accurata dei contenitori in plastica non fosse possibile e rimanessero residui di sostanze pericolose al loro interno, il rifiuto nel suo complesso, contenitore-contenuto, va classificato e smaltito come rifiuto speciale, tenendo conto delle caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità della sostanza inquinante.
CAPITOLO 16 RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE) D. Lgs. 151 del 25 Luglio 2005 in vigore dal 13 Agosto 2006. Il decreto citato stabilisce che nessuna apparecchiatura funzionante ad energia elettrica di rete o ad energia elettrica in corrente continua, anche se alimentata a pila/e o a batteria/e, può essere smaltita come rifiuto urbano. Queste apparecchiature elettriche o elettroniche (AEE) devono essere smaltite, se riconducibili sia come tipologia che come uso, ad apparecchiature di uso domestico (ed es. lavatrici, asciugacapelli, ventilatori calcolatrici, lavastoviglie, etc.) presso i centri di smaltimento predisposti dai comuni (isole ecologiche). Vi è inoltre l’obbligo da parte dei distributori, venditori e ditte incaricate della consegna, di ritirare gratuitamente l’apparecchiatura elettrica e/o elettronica (AEE) riconducibile all’uso domestico vecchia in sostituzione dell’AEE nuova in numero di uno contro uno: la condizione è che le apparecchiature siano equivalenti e la vecchia abbia svolto le stesse funzioni a cui è destinata la nuova. D.Lgs. 152/2005 Art. 6 comma 1 lettera b. Nel caso di AEE di uso scientifico e/o uguali a quelle di uso domestico contaminate da sostanze pericolose, radioattive o sostanze infettive lo smaltimento deve avvenire come rifiuto speciale pericoloso con le modalità previste dai capitolati dei contratti in essere con ditte specializzate.
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Manuale per la gestione dei rifiuti 2009
APPROFONDIMENTI ED ISTRUZIONI DEFINIZIONI Nel presente Manuale si intende per: Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A del Testo aggiornato del D. Lgs. 5 febbraio 97, n. 22 e di cui il detentore decida di liberarsi o abbia l’obbligo di disfarsi; Produttore: il Responsabile della struttura dove si svolge attività che produce rifiuti; Detentore: il produttore dei rifiuti, la persona fisica o giuridica che li detiene; Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni; Raccolta: l’operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto; Raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima; Raccolta finalizzata: raccolta di frazioni omogenee di rifiuti speciali destinati ad attività di recupero; Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all’interno di un’area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti; Deposito temporaneo / Stoccaggio: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni riportate nell’art. 6 del Testo aggiornato del D. Lgs. 5 febbraio 97, n. 22; Sostanze: gli elementi chimici ed i loro composti allo stato naturale o ottenuti mediante lavorazioni industriali eventualmente contenenti gli additivi necessari alla loro immissione sul mercato; Imballaggio o confezione: il contenitore o il recipiente di qualsiasi tipo o materiale nel quale la sostanza, il preparato o il rifiuto vengono contenuti o raccolti, ed il relativo sistema di chiusura; Etichettatura: l'insieme delle indicazioni da riportare su apposita etichetta o direttamente sull'imballaggio a mezzo stampa o rilievo o incisione; Sterilizzazione: distruzione completa, con agenti chimici o fisici, di tutti i microrganismi (patogeni e non patogeni) comprese le spore batteriche più resistenti, presenti su oggetti inanimati.
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FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE PER IL TRASPORTO DEI RIFIUTI I formulari devono essere predisposti da tipografie autorizzate, secondo il modello uniforme di cui al Decreto 1° aprile 1998, n. 145. "Manuale recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22." I formulari devono essere numerati e vidimati dall'Ufficio della Agenzia delle Entrate o dalla Camera di Commercio, la vidimazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria. Il formulario di identificazione deve accompagnare il trasporto di rifiuti speciali, deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore, le altre tre, controfirmate e datate in arrivo al destinatario (piattaforma di smaltimento), sono acquisite una dal trasportatore e due dal destinatario il quale provvede a restituirne una al produttore (quarta copia). Il produttore deve ricevere la quarta copia del formulario, controfirmata e datata in arrivo dal destinatario, entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore oppure, allo scadere di detto termine, in caso di mancata ricezione del formulario, il produttore deve provvedere a darne comunicazione alla Provincia, inviando via fax la prima copia del formulario (di cui comunque è in possesso) dichiarando che non risulta pervenuta la quarta copia o, in mancanza di più formulari, inviando una sola dichiarazione riassuntiva. Adottando i provvedimenti di cui sopra, il produttore stesso viene completamente esonerato da qualsiasi responsabilità penale e/o amministrativa derivante da illeciti eventualmente commessi da trasportatori, smaltitori o recuperatori. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni. Se i rifiuti sono pericolosi, i formulari di identificazione sono parte integrante del registro di carico e scarico, gli estremi identificatori del formulario dovranno essere riportati sul registro ed il numero progressivo del registro dovrà essere riportato nel formulario, che accompagna il trasporto dei rifiuti stessi, in alto a destra (tale voce si deve intendere riferita al numero progressivo che individua l’annotazione, sul registro, dell’operazione di scarico relativa al rifiuto oggetto del trasporto). Deve essere emesso un formulario per ciascun rifiuto, quale risulta individuato dal codice (CER) e dalla descrizione. A tal fine, al punto 4 del formulario, alla voce "descrizione" dovrà essere riportata una descrizione del rifiuto il più possibile accurata, seppur sintetica, tenendo conto che la descrizione del CER non è sempre esaustiva, soprattutto in riferimento ai codici che recano negli ultimi due campi numerici le cifre "99". Le quantità di rifiuti conferite vanno indicate in Kg oppure in litri. Nel caso in cui i rifiuti siano individuabili in termini di unità numeriche, l’indicazione delle "Quantità" può essere espressa indicando anche il numero delle unità trasportate. Per "firma del trasportatore" si intende la sottoscrizione da parte della persona fisica che effettua il trasporto e ne assume la relativa responsabilità. La data di "emissione del formulario" (da indicare in alto a destra), corrisponde a quella relativa alla data di preparazione, mentre la data di "inizio trasporto" (punto 10 in basso a sinistra) è quella di inizio delle operazioni di trasporto verso l’impianto di smaltimento. Le due date, infatti, potrebbero non coincidere in quanto le operazioni di raccolta del/dei rifiuti potrebbero protrarsi per più di un giorno (eventualità poco probabile per le Strutture universitarie). Il produttore che effettua il trasporto deve barrare l’apposita casella, o parentesi, inserita dopo le parole "trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento" e dopo la preposizione "di" deve indicare la Struttura ed il luogo fisico di produzione dei rifiuti trasportati. La mancata emissione del formulario, o la inesatta o incompleta compilazione, comporta sanzioni amministrative e/o penali. La mancata conservazione del formulario comporta sanzioni amministrative.
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Manuale per la gestione dei rifiuti 2009 REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI Le Strutture universitarie che producono e detengono rifiuti pericolosi e/o che fanno da deposito per strutture limitrofe hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico. Il registro di carico e scarico deve essere conforme ai modelli approvati riportati negli allegati A e B al D. Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 , ed utilizzabili dai soggetti di cui all’articolo 189 comma 3 del D. Lgs. citato. In via transitoria, è possibile utilizzare i "vecchi" registri fino ad esaurimento, purché siano del tipo conforme alle normative precedenti e contengano tutti gli elementi previsti dalla normativa nuova. Il registro di carico e scarico deve avere fogli numerati (il registro va vidimato dalla camera di commercio territorialmente competente Articolo 2 comma 24 bis D. Lgs 4/2008); le annotazioni devono essere effettuate almeno entro una settimana dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo. Sul registro devono essere annotate, tra l'altro, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti che dovranno essere successivamente utilizzate per la comunicazione annuale al catasto nazionale rifiuti tramite la compilazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (M.U.D.). Il registro di carico e scarico deve essere compilato con i dati relativi alla struttura dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna che gestisce il Deposito Temporaneo Rifiuti. Per ubicazione dell’esercizio, si deve intendere l’indirizzo della Struttura; può essere indicato anche dopo la vidimazione, ma deve, comunque, precedere l’annotazione della prima operazione. Il registro è tenuto presso ogni singola Struttura dotata di deposito temporaneo rifiuti, è integrato dai relativi formulari di identificazione ed è conservato per cinque anni, dalla data dell'ultima registrazione. Nel caso di Strutture con più sedi distanti fra loro, ogni sede, che sia dotata di deposito temporaneo rifiuti, deve essere dotata di proprio registro di carico e scarico. La Provincia, su specifica richiesta, può consentire che il registro di carico e scarico relativo ad una particolare Sede possa essere detenuto presso altra sede (nel caso di Sezioni appartenenti alla stessa Struttura, ubicate a breve distanza l’una dall’altra, ecc.). Le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque momento all'autorità di controllo che ne fa richiesta. Per omessa o incompleta tenuta del registro, è prevista una sanzione amministrativa.
CATASTO DEI RIFIUTI Le Strutture universitarie che producono rifiuti pericolosi, sono tenute a comunicare annualmente, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti pericolosi prodotti, tramite M.U.D. (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale). I rifiuti, oggetto della comunicazione, sono quelli prodotti dalla singola Struttura nell’arco dell’anno solare precedente a quello della compilazione del M.U.D. (1 gennaio - 31 dicembre). La compilazione del M.U.D. è a carico delle Strutture. Il M.U.D. deve essere accompagnato dall’Attestazione dell’avvenuto pagamento dei diritti di segreteria (importo da stabilirsi, annualmente, dalla Camera di Commercio Industria ed Agricoltura delle Province di appartenenza).
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DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI Il decreto Legislativo 152/2005 definisce all’art.183, comma1, lettera m, il deposito temporaneo come “ il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti”, purché avvenga nel rispetto delle seguenti condizioni. 1. i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodebenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm; 2. i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 m3 nell’anno o se, indipendentemente dalle quantità , il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori; 3. i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 m3 nell’anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori; 4. i rifiuti sanitari, infettivi e non, devono essere conservati negli appositi contenitori sigillati e sterilizzati riportante la simbologia specifica ed avviati allo smaltimento con frequenza settimanale. 5. il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in esse contenute; 6. devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura dei rifiuti pericolosi. AUTORIZZAZIONI Se lo stoccaggio rispetta le condizioni fissate dall’art.6 comma 1, lettera m) del D. Lgs. n. 22/97, non sussiste l’obbligo di autorizzazione regionale. Il mancato rispetto di tali condizioni fa ricadere lo stoccaggio nell’ambito delle operazioni di deposito preliminare o di messa in riserva, assoggettandolo quindi all’obbligo di autorizzazione da parte della Regione o della Provincia delegata. MODALITA’ DI RICOVERO TEMPORANEO PROVVISORIO In base alla natura delle sostanze in deposito (stato fisico, caratteristiche di pericolosità) e delle modalità adottate per lo stoccaggio (in serbatoi, in fusti, in cisternette, in container carrabili, ecc.) si può individuare una lista di controllo di requisiti tecnico-impiantistici e gestionali da prendere in considerazione caso per caso per garantire una corretta gestione dei rifiuti prodotti nel rispetto delle norme vigenti non solo in materia di rifiuti ma anche per la prevenzione dell’inquinamento in generale e la tutela della sicurezza e salute degli addetti: 1. il deposito deve avvenire in luogo custodito o chiuso a chiave, coperto e destinato allo scopo; 2. le aree su cui avviene il deposito devono essere opportunamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti. Dovranno inoltre essere apposte tabelle o procedure che riportino la norme di comportamento del personale addetto; 3. le aree interessate dalla movimentazione e dallo stoccaggio devono essere impermeabilizzate e rese tali da prevenire l’inquinamento del suolo e facilitare la raccolta di eventuali versamenti; 4. i cumuli di rifiuti alla rinfusa devono essere protetti dall’azione delle acque meteoriche e, ove allo stato polverulento, dall’azione del vento; le aree ad essi dedicate devono inoltre possedere adeguati requisiti di tenuta in relazione alle specifiche caratteristiche di pericolosità;
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Manuale per la gestione dei rifiuti 2009 5. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale reso edotto del rischio e munito, quando occorra, di idonei mezzi di protezione atti ad evitare il contatto diretto, l’inalazione e ogni eventuale rischio residuo; 6. bacino di contenimento: i serbatoi ed i recipienti in genere devono essere dotati di bacino di contenimento. La capacità del bacino di contenimento deve essere pari o superiore all’intero volume del serbatoio o contenitore. Qualora in uno stesso bacino di contenimento siano posizionati più serbatoi, la capacità del bacino deve essere uguale ad un terzo di quella complessiva effettiva dei serbatoi e comunque non inferiore alla capacità del serbatoio più grande; ovviamente nello stesso bacino potranno essere posizionati solo rifiuti compatibili tra loro. 7. il deposito deve essere munito di estintore, segnalato, posto all’esterno del deposito stesso Cartellonistica per il locale di stoccaggio provvisorio: • simboli attestanti la presenza di sostanze tossiche, nocive, infiammabili, sanitarie; • eventuali consigli di prudenza; • un protocollo standard recante la corretta procedura da adottare in caso di versamento accidentale o di contaminazione personale. Sulla porta del locale di stoccaggio provvisorio: • deposito rifiuti speciali e tossico nocivi (Lettera "R" nera in campo giallo); • divieto di accesso al personale non autorizzato; • vietato fumare; • eventuali altri simboli di pericolo, di divieto o di prescrizione. PROCEDURA DI ISTITUZIONE E DI GESTIONE DI UN DEPOSITO TEMPORANEO PER RIFIUTI PERICOLOSI Definizione: istituzione e gestione di un Deposito Temporaneo Rifiuti Pericolosi ad uso di più Istituzioni adiacenti, contigue, limitrofe. Modalità: a) Accordo fra i DIRIGENTI di cui al D.Lgs. 626/94 (Direttori, Presidi, etc.: vedasi delibera C.A. 13/7/1999) delle Strutture che intendono conferire i rifiuti pericolosi ad un DTR comune (lettera del Magnifico Rettore del 24 Aprile 2001) in merito a: • Assunzione di responsabilità del DTR da parte di uno dei DIRIGENTI di cui al punto a. • Il DIRIGENTE responsabile nomina un preposto al DTR e comunica il nominativo all’ufficio del Dott. Massimo Maccaferri del Servizio di Medicina del Lavoro, di Prevenzione e Protezione e di Fisica Sanitaria via F. Re 10. • Individuazione di un locale idoneo. Per chiarimenti contattare il Servizio di Prevenzione e Protezione o l’Ufficio Tecnico - Settore Sicurezza. • Individuazione di un incaricato, per ciascun laboratorio produttore di rifiuti pericolosi, che collabori con il preposto al DTR. b) Registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi • Il registro, se non presente, dovrà essere acquistato (Buffetti) ed intestato all’istituzione il cui DIRIGENTE ha la responsabilità legale del DTR. Il registro di carico e scarico deve avere fogli numerati (il registro va vidimato dalla camera di commercio territorialmente competente Articolo 2 comma 24 bis D. Lgs 4/2008). • Il registro deve essere compilato, a cura del preposto al DTR, annotando la tipologia e la quantità di rifiuti in entrata e in uscita, dal DTR, con il relativo codice CER.
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Manuale per la gestione dei rifiuti 2009 c) Modello Unico di Dichiarazione (MUD) per il catasto Rifiuti della Camera di Commercio della Provincia di appartenenza • Il preposto al DTR partecipa alla riunione annuale, indetta dalla Camera di Commercio della Provincia di appartenenza, in cui vengono illustrate le modalità di compilazione del MUD relativo ai rifiuti smaltiti l’anno solare precedente. • Il preposto, personalmente od avvalendosi dell’aiuto della ditta incaricata dello smaltimento, compila il MUD; il DIRIGENTE, di cui al punto a, firma il MUD in qualità di legale rappresentante. Il MUD viene spedito all’ente preposto al controllo del catasto rifiuti (Camera di Commercio delle province di appartenenza) d) Spese di competenza del DTR a carico delle istituzioni afferenti al deposito da dividersi secondo accordi fra gli utenti. • Acquisto del registro. • Spedizione del modello MUD. • Acquisto dei Dispositivi di Protezione Individuale, della segnaletica, del/degli estintore/i, ecc.. e) Modalità di ricovero temporaneo dei rifiuti pericolosi • Conservare i rifiuti pericolosi divisi per tipologia di rischio, incompatibilità chimica ed infiammabilità. • I contenitori devono avere una capienza idonea al deposito ed alle singole vasche di contenimento di versamento o perdita accidentale. • I contenitori devono essere idonei alle norme di movimentazione manuale dei carichi. • I contenitori devono avere, ben visibile, una etichetta che indichi con precisione la tipologia del prodotto/i contenuto/i, il simbolo/i di rischio specifico ed il codice CER. f) Resoconto annuale sui rifiuti smaltiti da parte del Dirigente responsabile del DTR • Il Dirigente responsabile a fine anno notifica, mediante lettera a sua firma, ai dirigenti delle altre strutture afferenti al DTR, le tipologie e le quantità di rifiuti da loro conferite e consegnate alla ditta incaricata dello smaltimento. CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA I Rifiuti Speciali, alla cui composizione partecipano sostanze o preparati pericolosi, devono essere contenuti in imballaggi che, ai fini della solidità e della tenuta ermetica, devono presentare le seguenti caratteristiche: 1) essere confezionati e chiusi in modo da impedire fuoriuscite del contenuto, ad eccezione di quelle consentite da dispositivi regolamentari di sicurezza; 2) essere costituiti da materiali inattaccabili dal contenuto e non suscettibili a formare con questo combinazioni nocive o pericolose; 3) possedere solidità e resistenza tali da escludere qualsiasi allentamento e da offrire ogni sicurezza nelle normali operazioni di manipolazione; 4) se muniti di sistema di chiusura, che può essere riapplicato, devono essere costruiti in modo che l'imballaggio stesso possa essere richiuso varie volte senza provocare fuoriuscite del contenuto. I Rifiuti Speciali devono riportare sull'imballaggio, ovvero su etichette appostevi, le seguenti indicazioni: a) il nome del rifiuto o la sua descrizione; b) il codice C.E.R.; I Rifiuti Speciali Pericolosi devono riportare, oltre ad a) e b), anche: c) la classe di pericolosità (Hn) Per ragioni di sicurezza e di informazione è necessario, inoltre, che i contenitori di rifiuti siano provvisti di: d) etichette recanti pittogrammi che indichino il tipo di pericolo correlato al rifiuto. Simboli ed indicazione dei pericoli insiti nella manipolazione del rifiuto: esplosivo: una bomba che esplode (E); comburente: una fiamma sopra un cerchio (O); facilmente infiammabile: una fiamma (F);
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Manuale per la gestione dei rifiuti 2009 tossico: un teschio su tibie incrociate (T); nocivo: una croce di Sant'Andrea (Xn); corrosivo: la raffigurazione dell'azione di un acido (C); irritante: una croce di Sant'Andrea (Xi); altamente infiammabile (o estremamente infiammabile): una fiamma (F); altamente tossico (o molto tossico): un teschio su tibie incrociate (T). Quando sono attribuibili più simboli di pericolo : l'obbligo di apporre il simbolo T rende facoltativi i simboli X e C; l'obbligo di apporre il simbolo C rende facoltativo il simbolo X; l'obbligo di apporre il simbolo E rende facoltativi i simboli F ed O. I simboli devono essere conformi a quelli stabiliti dalle normative ed essere stampati in nero su fondo giallo-arancione. Il nome del rifiuto ed il relativo Codice C.E.R., siano essi sull'imballaggio o sull'etichetta, devono essere stampati a caratteri chiaramente leggibili ed indelebili, devono essere posti in modo che siano bene in vista e devono rimanere inalterati anche a distanza di tempo. Dimensioni dell'etichetta in riferimento alla capacità dell'imballaggio: Formato Capacità dell'imballaggio almeno 52 x 74 mm Inferiore o pari a 3 litri almeno 74 x 105 mm Superiore a 3 litri ed inferiore o pari a 50 litri Si raccomanda di usare imballaggi (recipienti, contenitori) per la raccolta dei rifiuti, di capacità non superiore ai 15 litri. e) Sui contenitori di Rifiuti Speciali che venivano classificati "tossico-nocivi" (secondo le normative vigenti prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22), deve essere apposta etichetta inamovibile, o un marchio, a fondo giallo aventi le misure di cm 15 x 15, recanti la lettera R di colore nero, alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. I colori delle etichette e dei marchi devono essere indelebili e rispondenti alle caratteristiche cromatiche stabilite dalle norme UNI. Presso il sito, appositamente predisposto per l'accumulo temporaneo dei rifiuti, deve essere apposta idonea cartellonistica di pericolo indicante i rischi connessi.
SICUREZZA ED IGIENE Oltre all'obbligo di rispettare il divieto di miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (di cui all'allegato G del testo aggiornato del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n.22), ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, il personale addetto ad occuparsi delle attività di raccolta e gestione dei rifiuti, è tenuto a rispettare le norme tecniche di base che si applicano alle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nei laboratori chimici e/o sanitari in cui i rifiuti sono generati. Prima di procedere alla manipolazione di qualsiasi tipo di rifiuto è necessario, pertanto: - identificare la natura del rifiuto; - informarsi sui pericoli connessi alla sua manipolazione e stoccaggio, consultando le Schede di Sicurezza delle sostanze che hanno dato origine al rifiuto, le Frasi di rischio ed i Consigli di prudenza; - individuare correttamente il recipiente atto a contenere il rifiuto (sia in termini di materiale, che di chiusura e capacità); - etichettare correttamente il recipiente contenente il rifiuto; - ridurre al minimo il tempo di stazionamento del rifiuto nell'ambiente di lavoro; - provvedere a portare il rifiuto nel locale predisposto per il deposito temporaneo, avendo cura di osservare le stesse precauzioni relative all'immagazzinamento dei prodotti chimici da cui i rifiuti sono generati. Il locale predisposto per il deposito temporaneo deve essere attrezzato con tutte le misure del caso: deve essere arieggiato, avere bacini di contenimento, coperture, sistemi di allarme, prevenzione incendi ecc. Nel caso di raccolta dei rifiuti in cisterne esse devono essere dotate di dispositivi a perfetta tenuta, di bacino di contenimento, ispezionabile, di capacità per lo meno uguale al volume della cisterna stessa e rivestito di materiale impermeabile. Deve essere previsto un sistema di controllo del livello della cisterna
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Manuale per la gestione dei rifiuti 2009 collegato ad un allarme luminoso e acustico non eludibile. Deve essere installato un dispositivo che non consenta l’immissione di ulteriori reflui nella cisterna, una volta raggiunto il livello di riempimento massimo consentito, franco di sicurezza escluso; tale dispositivo deve essere concepito in modo tale da non compromettere le condizioni di salute e sicurezza dell’ambiente di lavoro. - non miscelare nei contenitori sostanze incompatibili o che reagiscono tra di loro con sviluppo di gas e vapori, potenzialmente tossici od esplosivi; - indossare il camice ed utilizzare i dispositivi di protezione individuale idonei; riservare la manipolazione dei rifiuti e l'accesso ai locali predisposti al loro accumulo temporaneo, ai soli addetti (i quali devono avere idoneità, capacità ed attitudini adeguate per svolgere l'incarico ed inoltre devono essere correttamente informati sui rischi connessi). Le sostanze infiammabili vanno conservate e maneggiate in modo che non si verifichino le condizioni che possono dare origine alla combustione: presenza di fiamme, scintille elettriche, contatto con superfici calde (autoaccensione). Particolare cautela occorre con le sostanze dotate di facile accensione spontanea: fosforo giallo, alcuni composti organometallici, magnesio, alluminio in polvere ecc.; - i rifiuti infiammabili vanno conservati in recipienti ben chiusi, riempiti per non più di 3/4 ed immagazzinati in luoghi ben ventilati e non esposti al sole; - evitare di miscelare sostanze incompatibili (vedi tabella allegata). Molte sostanze, di per sè stabili, possono dare origine a reazioni violente, o a prodotti di reazione esplosivi o tossici, quando vengono a contatto con altre sostanze "incompatibili" (in caso di dubbi, verificare sempre le Schede di Sicurezza!); - evitare l'accumulo prolungato e l'esposizione alla luce di solventi che possono generare perossidi (etere etilico in particolare); - ricordare che certi monomeri perossidabili (resine) possono polimerizzare violentemente se non sono conservati in modo adeguato (luogo fresco, assenza di luce). - ossidanti forti, come clorati, perclorati, permanganato, acido cromico, ecc. possono dare luogo a violente reazioni soprattutto in presenza di sostanze organiche facilmente ossidabili. - i prodotti fortemente corrosivi (acidi concentrati) vanno conservati separatamente. - rifiuti liquidi, di qualsiasi tipo, non vanno immessi in contenitori metallici non plastificati internamente (pericolo di corrosione). - evitare il travaso di consistenti quantitativi di rifiuti, se non necessariamente richiesto, poiché si potrebbero generare emissioni di gas tossici imprevedibili. PULIZIA DEI CONTENITORI DA AVVIARE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA O ALLA RACCOLTA R.S.U. La pulizia dei contenitori ha lo scopo fondamentale di trasformare un materiale (vetro, plastica, metallo) sporco di sostanze pericolose, in un materiale non pericoloso. 1) I contenitori, vuoti, di solventi devono essere lasciati aperti sotto cappa, in modo da favorire la completa evaporazione delle tracce di solvente residuo. 2) I contenitori vuoti di prodotti chimici (organici e/o inorganici) devono essere lavati per rimuovere le eventuali tracce di sostanze residue. E’ necessario utilizzare un solvente idoneo ed in minima quantità. I lavaggi vanno ripetuti più volte, i liquidi di lavaggio sono un rifiuto speciale il quale, a seconda delle caratteristiche chimiche della sostanza, o preparato, in soluzione devono essere raccolti e smaltiti come rifiuti speciali pericolosi. 3) I contenitori in vetro, accuratamente lavati vanno lasciati aperti, quindi conferiti negli appositi raccoglitori. 4) I contenitori in plastica, accuratamente lavati, vanno schiacciati per ridurne il volume, poi tappati e quindi conferiti negli appositi raccoglitori. 5) Il lavaggio accurato deve essere esteso anche alla vetreria da laboratorio, eliminata per vari motivi. Qualsiasi materiale non lavato accuratamente rimane un rifiuto speciale; per la sua codifica si deve tenere conto delle caratteristiche chimico-fisiche della sostanza, o preparato, ancora presente e devono pertanto essere attivate le opportune modalità di smaltimento.
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SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA Gli scarichi in pubblica fognatura sono disciplinati dal D. Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 articolo 105 che pone limiti rigorosi per sostanze organiche ed inorganiche come da tabelle dell’allegato V parte terza del presente decreto. È necessario per un totale rispetto dell’ambiente, non gettare sostanze organiche od inorganiche negli scarichi sopra detti e smaltire come rifiuto speciale tutti i residui liquidi derivanti dalle attività di ricerca e di didattica comprese le aliquote di solvente o di acqua utilizzate per bonificare la vetreria od i flaconi vuoti di solventi o reagenti. INCENERIMENTO DI CARCASSE DI ANIMALI
È in funzione presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna un impianto di incenerimento dove, come da contratto di gestione stipulato con la Ditta Cooperativa Facchini Mercato Ortofrutticolo Co.Fa.M.O possono essere incenerite tutte le carcasse di animali, anche di grandi dimensioni, provenienti dalle attività di didattica e ricerca delle strutture d’Ateneo. L’impianto, realizzato con le tecnologie più avanzate, possiede le necessarie autorizzazioni degli organi di vigilanza e può incenerire i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano come da Regolamento della Comunità Europea n°1774/2002 del 3 Ottobre 2002. Tutte le carcasse di animali, non riconducibili ai codici europei (CER) di rifiuti sanitari pericolosi es.:1802XX*, possono essere incenerite presso l’impianto della Facoltà di Medicina Veterinaria con il solo onere del trasporto. Per avviare la procedura è bene seguire la seguenti istruzioni: • Il regolamento europeo sopra citato impone la tenuta di un registro, preparato e scaricabile dalle pagine internet dal Servizio di Medicina del Lavoro, di Prevenzione e Protezione e di Fisica Sanitaria Nu.Te.R, da compilare per ogni consegna di materiale da incenerire • Il formulario, in cinque copie, di avvenuto ritiro del materiale da incenerire sarà fornito dalla Ditta Co.Fa.M.O e NON va registrato nel registro di carico e scarico dei rifiuti speciali pericolosi sanitari • La copia del formulario rilasciata all’atto del ritiro e la copia di ritorno con la conferma dell’avvenuto incenerimento vanno conservate assieme al registro fornito in allegato. • I contenitori per il trasporto saranno forniti gratuitamente dalla Ditta Co.Fa.M.O. Qui di seguito i recapiti della Ditta Co.Fa.M.O Soc. Coop. a r.l. Via Carnacini 57/2 40127 Bologna Tel .0516333493 Fax 0515880526 e-mail: cofamo@cofamo.it Per incenerimenti chiamare il Sig. Franco Mainardi 337824487.
Caratteristiche di pericolo per i rifiuti speciali H 1 "Esplosivo": sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene; H 2 "Comburente": sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica; H 3 - A "Facilmente infiammabile": sostanze e preparati: - liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21°C (compresi i liquidi estremamente infiammabili) o, - che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono scaldarsi e infiammarsi, o
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Manuale per la gestione dei rifiuti 2009 - solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o - gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o - che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose; H 3 - B "Infiammabile": sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21°C e inferiore o pari a 55°C; H 4 "Irritante": sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria; H 5 "Nocivo": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute, di gravità limitata; H 6 "Tossico": sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte; H 7 "Cancerogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza; H 8 "Corrosivo": sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva; H 9 "Infettivo": sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi; H 10 "Teratogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza; H 11 "Mutageno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza; H 12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico; H 13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate; H 14 "Ecotossico": sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente. Note 1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo "tossico" (e "molto tossico"), "nocivo", "corrosivo" e "irritante" è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, parte I.A e parte II.B della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose nella versione modificata dalla direttiva 79/831/CEE del Consiglio. 2. Per quanto concerne l'attribuzione delle caratteristiche "cancerogeno", "teratogeno" e "mutageno" e riguardo all'attuale stato delle conoscenze, precisazioni supplementari figurano nella guida per la classificazione e l'etichettatura di cui all'allegatoVI (parte II D) della direttiva67/548/Cee, nella versione modificata dalla direttiva 83/467/CEE della Commissione. Le caratteristiche di pericolo di un rifiuto dipendono dalle caratteristiche di pericolosità della sostanza o preparato che lo ha prodotto. Per poter attribuire al rifiuto la classe di pericolosità appropriata, si deve fare riferimento alla Scheda di Sicurezza o alle Frasi di Rischio della sostanza, o preparato, che sta all’origine del rifiuto stesso.
Appendice normativa 1) DECRETO LEGISLATIVO 5 febbraio 1997, n. 22. Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.
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Manuale per la gestione dei rifiuti 2009 2) Testo aggiornato del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62 CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi.", (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 28 novembre 1997); 3) D. M. 25/05/1989 "Individuazione dei rifiuti ospedalieri da qualificare come assimilabili ai rifiuti solidi urbani." 4) D. M. 1 aprile 1998 n. 145 "Manuale recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15, 18 comma 2, lettera e) e comma 4 del D. Lgs. n. 22/97."; 5) D. M. 1 aprile 1998 n. 148 "Manuale recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli artt. 12, 18 comma 2, lettera m), e 18 comma 4, del D. Lgs. n. 22/97."; 6) Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98. Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 145, e dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148. 7) Legge 25 gennaio 1994 n. 70 "Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale."; 8) Circolare n. 3392 del 11/04/1996 "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1995 - Modello unico di dichiarazione ambientale prevista dall'art. 6 della legge 25 gennaio 1994 n. 70 - Indicazioni per la corretta compilazione."; 9) D. M. 4 agosto 1998, n. 372. "Manuale recante norme sulla riorganizzazione del catasto dei rifiuti."; 10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 SETTEMBRE 1982, N. 915. Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relative ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi; 11) COMITATO INTERMINISTERIALE di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Disposizioni per la prima applicazione dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti. (Deliberazione 27 luglio 1984) 12) Legge n° 256 del 29 maggio 1974 "Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi."; 13) D. P. R. 24 novembre 1981, n. 927 "Recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 79/831/CEE del 18 settembre 1979, recante la sesta modifica della direttiva n. 67/548/CEE, relativa alla classificazione, imballaggio ed alla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi" e successive modifiche e integrazioni; 14) D. M. del 28/01/1992 "Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura dei preparati pericolosi in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee."; 15) Circolare n° 15 del 01/04/1992 "Indicazioni esplicative per l'applicazione del decreto ministeriale 28 gennaio 1992 concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi."; 16) DECRETO 22 ottobre 1988, n. 457. "Norme in materia di esportazione ed importazione dei rifiuti."; 17) D. M. 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22."; 18) D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/Cee e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro." e successive modificazioni ed integrazioni."; 19) D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 493 "Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.";
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Manuale per la gestione dei rifiuti 2009 20) - D. Lgs. 4 dicembre 1992 n.475 "Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale."; 21) D. Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10 "Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai dispositivi di protezione individuale.". 22) D. Lgs 17 marzo 1995, n. 230. "Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 86/618, 90/641, e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti.". 23) Decreto Ministeriale n° 219 del 26/06/2000 Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Doc. 400H0219.000 di Origine Nazionale emanato/a da : Ministro dell'Ambiente e pubblicato/a su : Gazzetta Ufficiale Italiana n° 181 del 04/08/2000 24) Decreto Ministeriale gennaio 2002 recante ”Norme per l’esecuzione della Decisione 2000/532/CE come modificati dalle Decisioni 2001/118/CE e 2001/573/CE”. 25) Regolamento della Comunità Europea n°1774/2002 del 3 Ottobre 2002. 26) DPR 15 Luglio 2003 n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a noma dell’articolo 4 della legge 21 Luglio 2002 n 179.” 27) D. Lgs. 25 Luglio 2005 n. 151 Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. (GU n. 175 del 29-7-2005- Suppl. Ordinario n.135). 28) Decreto Legislativo 152 del 3 Aprile 2006 testo unico ambiente. 29) Decreto del Ministro dell’Ambiente del 2 Maggio 2006, G.U. n°107 del 10/05/2006 30) Modifiche ed aggiunte al D. Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 imposte dal Decreto Legislativo 4/2008 31) Decreto Legislativo 16 Gennaio 2008 N°4 Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. 152/2006 recante norme in materia ambientale. 32) Decreto Legislativo 20 Novembre 2008 N°188 –supplemento ordinario 268 alla Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2008 N°283.
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