Hiram 1-2020 Gen-Apr 2020

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22 - Hiram n.1/2020

Andrea Patergnani

Laicità e Costituzione

S

ovente nelle discussioni politiche, siano esse dibattiti parlamentari o talk show televisivi o conversazioni di gente comune seduta al bar, ricorre l’affermazione che l’Italia è uno Stato (purtroppo spesso molto poco) laico, e tale considerazione è altresì alla base delle riflessioni dei giuristi, dagli autorevoli studiosi del Diritto Costituzionale ai vari operatori del diritto nei diversi settori della nostra società. Eppure in nessuno dei 139 articoli della Costituzione della Repubblica Italiana, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948, compare mai il sostantivo “laicità” o l’aggettivo “laico/laica”. Tuttavia, il principio della laicità dello Stato è talmente importante che si rende necessario cercare di capire da dove tragga il suo fondamento, tenuto conto che esso rappresenta una vera e propria bandiera in molti ambienti politici, sociali e culturali, tra i quali, particolare menzione merita la Massoneria che si è fatta portatrice del valore della laicità nel corso dei secoli, consapevole che soltanto nella separazione delle cose della Terra da quelle del Cielo e, in particolare, nella distinzione delle leggi del Creatore da quelle delle Creature è garantita la possibilità per tutti gli esseri umani, a cominciare dagli stessi liberi muratori, di professare liberamente le proprie convinzioni e di vivere in base alle stesse. Gli articoli della Costituzione che trattano espressamente di argomenti religiosi ed ecclesiastici sono quattro, e precisamente gli articoli 7, 8, 19 e 20, che per facilità di lettura si riportano di seguito: Articolo 7. – Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Articolo 8. – Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Articolo 19. – Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Articolo 20. – Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. Come ricordato in precedenza, non compare alcun riferimento esplicito alla laicità e, a ben vedere, i valori tutelati dalle succitate norme costituzionali – quali la secolarizzazione, l’indipendenza dello Stato dalla Chiesa, la libertà di coscienza, la libertà e l’eguaglianza di tutte le confessioni religiose, la non discriminazione – concorrono certamente a strutturare il principio di laicità ma non ne rappresentano il fondamento. In effetti tali valori, anche disaggregati, possono tranquillamente coesistere


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