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L’AVVOCATODELDIAVOLO

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OROSCOPO

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GIOC O & PSICHE LE AVVENTURE DA ROONEY

LE AVVENTURE DA ROONEY DA NON P ERDERE NEWSLETTE R

Il provvedimento in commento è la sentenza con la quale il Tar Campania ha annullato un provvedimento di revoca della licenza per una ricevitoria lotto. Il provvedimento in esame, in particolare, scaturisce da un ricorso presentato contro il ministero dell’Economia e delle Finanze da parte del titolare di una rivendita di generi di monopolio e dell’annessa ricevitoria lotto, avverso il provvedimento con il quale l’amministrazione aveva revocato la licenza del gioco del lotto per mancato raggiungimento, nel biennio 2004 – 2005, del limite annuo di giocate, pari a 20.658,28 euro, come fissato dal Decreto direttoriale del 12.12.2013. Il ricorrente, nello specifico, si doleva della circostanza per cui nel corso del procedimento avviato dall’Amministrazione, lo stesso aveva osservato che il mancato raggiungimento del limite minimo fosse ascrivibile sia al mal funzionamento del sistema telematico relativo alla raccolta, sia all’apertura di un’altra ricevitoria lotto a pochi metri dal suo esercizio commerciale. Tali deduzioni, tuttavia, non erano state prese in considerazione da parte dell’Amministrazione che, appunto, emetteva il provvedimento di revoca. La sentenza del Tar Campania, nell’annullare tale provvedimento di revoca, si è soffermata soprattutto sulla rilevanza che l’Amministrazione avrebbe dovuto attribuire alle circostanze rilevate dal titolare della ricevitoria. In particolare assolutamente significativo appare il richiamo a quell’orientamento che “ritiene illegittima la revoca disposta a causa del (mero) constatato livello di raccolta inferiore al limite annuo, laddove la valutazione dell’idoneità di tale deficit non sia stata accompagnata dalla ponderata indagine in ordine alle circostanze concrete che lo hanno determinato ovvero dalla valutazione dell’intervenuto raggiungimento della soglia limite alla data di adozione del provvedimento di revoca.” Altrettanto significativo, poi, appare il richiamo al consolidato orientamento giurisprudenziale che interpreta l’art. 33 l. n. 724/1994 nel senso di escludere che lo stesso costituisca la base di un automatico potere dell’Amministrazione finanziaria, che consente allo stesso Giovanni Adamo Fondatore Studio Legale Adamo (www.studiolegaleadamo.it) Avvocato in Bologna – Cultore della Materia di Diritto Civile nell’Università di Bologna

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Revoca licenza ricevitoria lotto gestione infruttuosa non basta

di revocare la licenza sul mero dato del mancato raggiungimento del limite “dovendosi viceversa interpretare il disposto alla luce della ratio legis diretta a favorire l’ampliamento della rete distributiva di raccolta”. Il Tar Campania, quindi, seguendo l’orientamento interpretativo citato evidenzia le modalità in cui deve essere esercitato il potere di revoca dell’Amministrazione finanziaria, nel senso che il dato del mancato raggiungimento del limite di raccolta dovrà sempre essere associato ad “una adeguata, approfondita e ponderata verifica sulle condizioni di fatto che possono avere creato una riduzione di detto volume (Tar Lazio, Rm, II, 7216/2013), nonché dall’accertamento di una costante gestione deficitaria della ricevitoria nel biennio di riferimento” con la conseguenza che sarà necessario verificare il corretto esercizio del potere da parte dell’Amministrazione in considerazione dei “canoni fondamentali di ragionevolezza, logicità e rispetto dei principi di buona fede e tutela dell’affidamento.” Infine, poi, con la sentenza in commento il Tar Campania fornisce, altresì, una spiegazione in ordine alle “modalità” con cui deve essere interpretato il potere di revoca, sia in un’ottica privata che in un’ottica pubblicistica. Nel primo senso il Tar rileva che: “il potere di revoca, anche se previsto dal contratto, deve pur sempre essere esercitato nel rispetto dei principi di buona fede e tutela dell’affidamento, che impongono di interpretare le clausole contrattuali secondo le regole ermeneutiche di cui agli artt. 1366 e 1370 c.c. – il che implica che la clausola contrattuale debba leggersi nel senso che possa disporsi la revoca solo in costanza di un trend negativo della ricevitoria”. Nel secondo senso citato, invece, il Tar Campania rileva che: “nell’ottica pubblicistica, il potere contrattuale previsto non può essere esercitato in modo da frustrare la soddisfazione dell’interesse pubblico perseguito, coincidente, si è detto, con l’incremento degli introiti derivanti dal gioco del lotto”. Sulla base di tutte le citate considerazioni, quindi, il Tar Campania ha accolto il ricorso annullando, per l’effetto, il provvedimento di revoca.

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di Giovanni Adamo

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