Sentenza completa emanata dal dott. Di Leo, Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Milano, che accoglie la domanda di pagamento della indennità di vacanza contrattuale al ricorrente, lavoratore del settore della Vigilanza Privata.
Secondo il giudice il protocollo del gennaio 2009 e l'accordo interconfederale 15 aprile 2009 avrebbero abrogato l'intero contratto della vigilanza 2004-2008 nei confronti degli aderenti alla UILTuCS (e alla Fisascat) se questo fosse scaduto dopo il 15/4/09. Poiché invece è scaduto il 31/12/08, deve applicarsi il vecchio regime e dunque l'indennità ex art. 145 del CCNL per i dipenenti da Istituti della Vigilanza Privata deve essere pagata per intero.