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Il “caro energia” (quasi) vantaggioso
Come forse si sarà notato, il titolo del presente testo è identico al titolo del testo pubblicato su un precedente numero della rivista, con l’unica differenza che, mentre prima si chiudeva con un punto di domanda, oggi si chiude con un punto esclamativo
Infatti, nelle scorse settimane, sotto un profilo giuridico, avevamo argomentazioni utili e solide per sostenere che il “Caro Energia” possa essere qualificato come un evento straordinario e imprevedibile, idoneo per attivare il meccanismo del riequilibrio economico-finanziario della concessione, ma si trattava, appunto, di argomentazioni.
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Oggi abbiamo anche un precedente specifico ed autorevole: si tratta del Parere emesso dal NARS n. R1 del 25.10.2022.
Innanzitutto, cos’è il NARS? Il NARS è un Organo senza dubbio autorevole in materia. Infatti, gli articoli 165, c. 6, e 183, c. 3, del Codice dei Contratti Pubblici, entrambi finalizzati a disciplinare il riequilibrio economico-finanziario nei contratti di concessione e di PPP, stabiliscono che il NARS (“Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità”) debba compiere una preventiva valutazione sulla revisione del PEF nell’ambito di tali contratti che riguardino “opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato”, e possano compiere tale valutazione preventiva negli altri casi, quando sia l’amministrazione aggiudicatrice a chiedere il suo intervento.
Quindi, si tratta dell’Autorità alla quale è la stessa legge di riferimento ad attribuire una competenza specifica ad esprimersi