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EMERGENZA E LIBERTÀ DI STAMPA DI MICHELE TURAZZA

Daniele Butturini

Durante i periodi di emergenza, i diritti fondamentali delle persone possono essere limitati, a determinate condizioni. L’ordinamento può imporre bilanciamenti dei beni in gioco, garantendo comunque il nucleo essenziale dei diritti e col minor sacrificio possibile degli stessi. Ma c’è una libertà fondamentale che non può mai essere sacrificata, nemmeno (e soprattutto) nei momenti di emergenza, quando deve essere assicurata nella sua massima espansione: è la libertà di stampa. L’informazione connota la democrazia, garantendone il corretto funzionamento. “Il Senso della Repubblica” ha incontrato Daniele Butturini, docente di Diritto costituzionale delle emergenze e Diritto costituzionale dell’informazione giornalistica all’Università degli Studi di Verona.

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Prof. Butturini, qual è il ruolo della libertà di stampa in momenti di emergenza, come quelli che stiamo vivendo?

Un ruolo essenziale. L’informazione è il presupposto di tutti i diritti. Senza informazioni non siamo in grado di esercitare le libertà, perché non possiamo esercitare le scelte con cognizione di causa. Molteplici sono le fonti e i mezzi di diffusione delle notizie e delle opinioni.

Mediante i canali multimediali, una persona dovrebbe ricevere sia un’informazione completa negli elementi, che rendono una notizia comprensibile, sia un’informazione plurale, che includa una molteplicità di visioni sul fatto narrato.

INTERVISTA A DANIELE BUTTURINI, DOCENTE DI DIRITTO COSTITUZIONALE DELLE EMERGENZE E DIRITTO COSTITUZIONALE DELL’INFORMAZIONE GIORNALISTICA ALL’UNIVERSITÀ DI VERONA EMERGENZA E LIBERTÀ DI STAMPA

DI MICHELE TURAZZA

Con un sovraccarico di informazioni, può sussistere a suo avviso il pericolo di imbattersi in notizie false o in interpretazioni o opinioni basate su fatti falsi?

Un rischio c’è. Credo tuttavia che sia un rischio consustanziale in un ordinamento democratico che voglia tutelare la molteplicità delle opinioni, al di fuori, ovviamente, dei casi in cui una notizia falsa danneggi diritti fondamentali quali dignità e reputazione.

Vi è un nesso imprescindibile fra democrazia e informazione, come hanno dimostrato, tra l’altro, gli scritti di Robert Dahl e di Giovanni Sartori.

La libertà di stampa è sacrificabile o comprimibile in tempi di emergenza?

Mai. Soprattutto nell’emergenza, anche sanitaria, la libertà di informare è cruciale e inviolabile. Direi strategica, perché ci permette di avere la contezza di essere ancora in un sistema democratico. La cifra della democrazia è l’informazione: attraverso l’informazione siamo in grado di esercitare le libertà che possono influire sulle decisioni, si assume coscienza dei propri diritti e si possono avanzare pretese di riconoscimento di diritti, prima negati o comunque non rispettati. La libertà di manifestazione del pensiero e di informare, pertanto, non deve subire restrizioni. Anzi, rappresenta ciò che non è sacrificabile neppure nello stato di eccezione.

Che cosa va assicurato, in particolare?

Si deve assicurare la libertà di essere informati delle persone, una libertà che consiste nel pretendere di non subire ostacoli nell’accesso alle informazioni, soprattutto in momenti

Daniele Butturini, L’informazione giornalistica tra libertà, potere e servizio, Bologna, Filodiritto editore, 2018, pp. 298, Euro 29.

drammatici, nei quali il bisogno di informazioni istituzionali attendibili diventa ancora più impellente. Inoltre, non deve mai venire meno il giornalismo che alimenta lo spirito critico sui fatti, un giornalismo che spesso viene prodotto anche al di fuori del c.d. mainstream.

Mi riferisco ad esempio al giornalismo d’inchiesta che incalza il potere e indaga sugli argomenti di interesse pubblico, che diffonde cronache ed anche critiche dell’esistente, critiche che possono portare a proposte di mutamento dello stato di fatto.

Giornalismo è diffusione della conoscenza e contributo ragionato per la (Continua a pagina 16)

EMERGENZA E LIBERTÀ DI STAMPA

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trasformazione sociale, economica e politica, laddove necessaria.

Tra l’altro un giornalismo di questa natura può nel dopo emergenza contribuire ad una riflessione razionale su una serie di aspetti, anche critici, che riguardano il modo con il quale l’emergenza sanitaria è stata gestita.

Non solo; l’informazione funge da pungolo nei confronti delle autorità politiche, amministrative ecc. affinché in futuro non si riproducano comportamenti o atti sui quali la critica ragionata è intervenuta.

Molti fatti di questa emergenza devono e dovranno essere oggetti di conoscenza e di dibattito pubblici. Solo l’informazione concretizza il diritto di conoscere per deliberare.

Cosa ne pensa del decreto ministeriale adottato dal sottosegretario all’editoria, Andrea Martella, il quale ha nominato una task force incaricata della ricognizione e della classificazione delle fake news presenti sul web e riguardanti il tema del Covid 19?

Totale dissenso e profonda preoccupazione. In primis, anche se si tratta, a mio parere, di un argomento non dirimente porrei il seguente quesito: perché l’attività del gruppo di esperti si concentra solo sui contenuti informativi del web? I mezzi informativi tradizionali vanno considerati come pregiudizialmente immuni dal rischio di diffondere fake? Andando alla sostanza direi che si tratta di un atto dal sapore censorio che tende a voler emarginare non tanto le notizie false, piaga sociale certamente da combattere, quanto le opinioni non allineate alla versione propalata dai mezzi mainstream, cosa che non può essere compatibile con una democrazia costituzionale pluralistica. A questo riguardo si deve evidenziare che già oggi le piattaforme come youtube tendono ad esercitare una particolare forma di controllo sui contenuti attraverso un ricorso agli algoritmi con l’obiettivo, sulla base di parametri ignoti, di gerarchizzare l’ordine di apparizione di quegli stessi contenuti accessibili agli utenti.

“PAOLO BARILE SOSTENEVA CHE L’ART. 656 DEL CODICE PENALE ANDASSE ESPUNTO

DALL’ORDINAMENTO

PER INCOSTITUZIONALITÀ, DAL MOMENTO CHE INTRODUCEVA NELLA LIBERTÀ DI PENSIERO

UN LIMITE DI ORDINE PUBBLICO SCONOSCIUTO ALLA COSTITUZIONE”

Insomma, alla libertà di critica non può essere imposto il limite interno di una verità o della verità.

Proprio così; tra l’altro tali verità rimangono tutte da dimostrare, proprio perché la critica e l’opinione sono in sé e per sé libere ricostruzioni e interpretazioni soggettive sui fatti di rilievo pubblico. Per la libertà di critica vi sono i limiti fondamentali dei diritti, come l’onore, la reputazione ecc., al di là dei quali la Costituzione e un’idea di democrazia degna di questo nome impongono di non andare. Le fake news sarebbero incriminabili solo se si dimostrasse che la loro diffusione lede interessi e diritti costituzionali. Abbiamo una norma, l’art. 656 del codice penale che punisce la diffusione di notizie false, esagerate e tendenziose atte a turbare l’ordine pubblico.

Sul punto ricordo che un grande costituzionalista, studioso delle libertà e fervente aderente alla resistenza antifascista di ispirazione azionista, Paolo Barile, sosteneva che l’art. 656 del codice penale andasse espunto dall’ordinamento per incostituzionalità, dal momento che introduceva nella libertà di pensiero un limite di ordine pubblico sconosciuto alla Costituzione.

La Costituzione, infatti, quando intende porre limiti alla libertà, lo prevede espressamente.

Sì, il mancato conferimento alla legge della potestà di porre limiti ad una libertà in nome dell’ordine pubblico equivale a negazione di questa possibilità. Perciò l’art. 21 della Costituzione, non stabilendo che la libertà di manifestazione del pensiero, da cui deriva la libertà di informazione, possa essere limitata in nome dell’ordine pubblico, esclude che quell’ordine pubblico possa giustificare limiti a questa libertà. A mio avviso questo deve essere un monito affinché, in nome dell’emergenza sanitaria, non si introducano restrizioni della libertà di informazione con il pretesto di combattere il fenomeno delle fake news.

A questo aggiungo anche che richiamare la verità nel diritto costituzionale può risultare insidioso.

Ci spieghi meglio.

Faccio un esempio. Il giornalista se diffonde una notizia non vera, perché non verificata, che, a sua volta, lede la reputazione altrui, risponde per diffamazione a mezzo stampa. La reputazione, come l’onore, sono diritti fondamentali di rango costituzionale (artt. 2 e 3, comma 2 Cost.). Quindi il falso è incriminabile in quanto lede interessi e diritti costituzionali. Inoltre, il giornalista, quando scrive un articolo contenente il falso, a causa di una negligenza nella verifica della fonte, risponde anche a livello deontologico. Questo è il perimetro all’interno del quale dobbiamo stare. Andare oltre questi confini significa, a mio avviso, violare i precetti costituzionali.

Sempre in ordine alla verità bisogna sollevare ulteriori riflessioni. Un autorevole studioso tedesco, Peter Häberle, sosteneva una posizione alquanto interessante. Secondo lo studioso lo Stato democratico-costituzionale si fonda sulla ricerca della verità, non sul suo perseguimento e sulla sua realizzazione: una ricerca che non perviene alla verità. Questo significa che non esiste una sola unica verità, cosa che contraddice il pluralismo delle idee e delle opinioni, ma che in democrazia vada assicurata una libera e pubblica discussione, nella quale, tramite il confronto e lo scontro dialettico fra le idee, sia ricercata una verità che poi potrà sempre essere sottoposta a falsificazione, se vi sono i presupposti. Credo che queste fondamentali direttive ci debbano sempre accompagnare come punti di riferimento nella riflessione su questi temi. ▪

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