Ferramenta codice di condotta Edra Fediyma per il rivenditore

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CODICE DI CONDOTTA EDRA (European DIY Retail Association)

FEDIYMA (European Federation of DIY Manufacturers)

PER RIVENDITORE/FORNITORE DEL SETTORE “HOME IMPROVEMENT”


Questo codice elenca alcuni principi generali che caratterizzano i comportamenti e le relazioni all’interno della filiera dell’Home Improvement in Europa, basati sull’onesta collaborazione, sulle relazioni durature e sul rispetto e comprensione reciproci.

Il Codice non contraddice le legislazioni esistenti e neppure i codici nazionali di condotta onesta ove essi siano presenti. Il Suo scopo è quello di enfatizzare cosa deve essere proseguito, sviluppato o implementato per assicurare un elevato standard di responsabilità tra le aziende appartenenti al settore dell’Home Improvement nelle aree della sostenibilità, impiego, ambiente e salute.

Le relazioni nel settore dell’Home Improvement si sono positivamente evolute in parte a causa della natura particolare della nostra filiera. Per esempio, le tempistiche relativamente lunghe di rotazione di stock e la grandezza considerevole di alcuni fornitori del nostro settore rendono l’Home Improvement un settore diverso dalle altre aree del retail.

Le relazioni tra rivenditore e fornitore nel settore Home Improvement sono caratterizzate da un approccio di partnership, per esempio nei prodotti per il giardinaggio, una gamma di piante andranno concordate e sviluppate dal rivenditore e dal fornitore in stretta collaborazione almeno 12 mesi prima della commercializzazione. E’ grazie a queste relazioni che è stato possibile un codice di condotta Europeo volontario basato sulla “good practice” esistente.


Principio 1: Contratti Commerciali  Fornitore e Rivenditore rispettano gli impegni contrattuali liberamente negoziati che non contraddicano la legislazione esistente.  Le condizioni contrattuali devono essere disponibili in forma scritta da entrambe le parti  Le condizioni contrattuali devono essere rispettati da entrambe le parti  Variazioni delle condizioni contrattuali da parte del Fornitore e/o del Rivenditore devono essere comunicati alla controparte con ragionevole preavviso entro un periodo minimo stabilito a priori

Principio 2: Ordini  Gli ordini dovranno rispettare le condizioni contrattuali concordate tra Rivenditore e Fornitore: prezzi, packaging, quantità, costi di spedizione e tempi di consegna  Entrambe le parti concordato di lavorare assieme per garantire che vengano fatte accurate previsioni  In caso di ordini EDI, entrambe le parti dovranno assicurarsi che tutte le informazioni necessarie siano ben aggiornate prima di interagire sull’EDI.  Entrambe le parti si impegnano a far crescere le loro relazioni EDI nel futuro.

Principio 3: Prezzi  Tutte le variazioni di prezzo e condizioni devono essere comunicate prima dell’applicazione da parte del fornitore verso il rivenditore in un tempo ragionevole in precedenza concordato tra le parti


Principio 4: Consegne  Il fornitore deve consegnare la merce ordinata nei tempi concordati all’indirizzo concordato, con una livello di servizio fedele ai doveri del fornitore. In caso di ritardo, non causato da “forza maggiore”, il fornitore deve compensare il rivenditore in accordo alle specifiche precedentemente concordate e condivise da entrambe le parti nel contratto;  Ove possibile, gli ordini devono riflettere gli accordi preventivi tra il fornitore ed il rivenditore  Il rivenditore deve accettare le consegne puntuali. In caso contrario deve compensare completamente il fornitore per ogni costo addizionale dovuto all’eventuale rifiuto.

Principio 5: Pagamenti  Il rivenditore deve pagare il fornitore in accordo con i termini e le condizioni preventivamente concordate.  I termini e le condizioni, scritte in un contratto commerciale, non devono essere “sleali” né possono contraddire la legislazione esistente.  In caso di controversia, non devono verificarsi deduzioni né ritardi di pagamento senza precedenti accordi tra le parti.

Principio 6: Sviluppo sostenibile 

Fornitori e Rivenditori si impegnano a supportare misure volte a ridurre emissioni di anidride carbonica così come misure per promuovere consumi e produzioni sostenibili e miglioramenti nell'eco-design e etichettatura. Fornitori e Rivenditori si impegnano a condividere informazioni sui rischi per la filiera derivanti dai Paesi in via di Sviluppo (i.e. Deforestazione, metodi di produzione e lavorazione) e di lavorare assieme per fare in modo che si ripropongano in futuro.

Intervenire per porre rimedio a qualsiasi caso di lavoro minorile nella filiera


Fornitori e Rivenditori, ove possibile e praticabile, si impegnano a segnalare sull'etichetta l'origine dei prodotti importati, a trasmettere informazioni al consumatore sulla sostenibilità ambientale e le energie alternative

Fornitori e Rivenditori lavoreranno per favorire l'utilizzo di risorse rigenerabili, rinnovabili, riutilizzabili o riciclabili, in relazione al packaging.

Principio 7: Condivisione delle Informazioni 

Fornitori e Rivenditori, consci dei problemi associati ai trasporti, concordano su un costante miglioramento nella qualità del servizio lungo la filiera attraverso uno scambio globale di informazioni tra i rappresentanti di entrambe le associazioni.

Fornitori e Rivenditori si impegnano a lavorare verso importanti miglioramenti delle performance nell'operatività al fine di aumentare continuamente il valore per i consumatori.

Al fine di assicurare che la “best practice” sia rispettata da tutte le parti, i comitati di rappresentanza di EDRA e Fediyma si impegnano a incontrarsi periodicamente per verificare i progressi.

Principio 8: Qualità della vita e prodotti Entrambe le parti concordano : 

nell'essere conformi o superare gli standard di base stabiliti dall'UE per fornire condizioni di vita e lavoro salubri

nel fornire quei prodotti che, usati secondo le loro specifiche, non siano né nocivi per la salute, né causare effetti dannosi per l'ambiente

nel cercare di aumentare e migliorare gli standard di qualità attraverso prodotti ***


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