2017 25 MAGGIO INCARICHI ZANGHI LO JACONO CASSAZIONE TRANSAZIONE PARERE REVISORI CONSUNTIVO 2014 SE

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Firmato digitalmente da

GIUSEPPE D'ANGELO

CN = D'ANGELO GIUSEPPE O = non presente C = IT

COPIA

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE (PROVINCIA DI PALERMO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 59 del 25-05-2017 OGGETTO: “Affidamento incarico legale per trattative afferenti eventuale transazione tra il Comune di Isola delle Femmine e il signori Agostino Lo Bianco e altri.” L’anno 2017, il giorno 25 del mese di MAGGIO, con inizio alle ore 17.05 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano: Presenti: BOLOGNA STEFANO MANNINO ANGELO PUCCIO ROSSELLA CALTANISSETTA GIUSEPPE

Assenti: LUCIDO ANNA MARIA

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il SINDACO BOLOGNA STEFANO, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato. Partecipa il Vice Segretario comunale CROCE ANTONIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.


Il Responsabile del 1° Settore, su disposizione del Sindaco, Stefano Bologna, sottopone all’approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione: “Affidamento incarico legale per trattative afferenti eventuale transazione tra il Comune di Isola delle Femmine e il signori Agostino Lo Bianco e altri.”

Il Capo Settore Premesso che la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n.8398/16 del 9.03.2016, depositata in cancelleria il 27.04.2016, ha rigettato il ricorso proposto dall’Avv. Saverio Lo Monaco nell’interesse dell’Ente, condannando il Comune di Isola delle Femmine alla rifusione delle spese di giudizio, al risarcimento dei danni subiti, ai signori Agostino Lo Bianco e altri, per l’importo di € 3.703.774,79,quantificato al 05/05/2017, nell’ambito di un procedimento espropriativo preliminare per la realizzazione di un complesso sportivo comunale con spazi esterni annessi, in Contrada Piana, tra la Via Libertà e la Via Kennedy, che ha visto coinvolto l’Ente fin dal 1980; Premesso che con nota prot.6586 del 17.05.2016, pervenuta per raccomandata A./R. e via pec, i signori Agostino Lo Bianco + 23, tutti domiciliati presso lo studio legale, Avv. Massimiliano Mangano e Avv. Giuseppe Geremia, hanno intimato il pagamento di cui sopra e costituito in mora l’Ente, ex artt. 1219, 1224 c.c. e nel contempo hanno manifestato l’espressa volontà di addivenire ad una bonaria definizione della controversia dietro pagamento della minore somma di € 3.200.000,00; Premesso che con nota prot.4466 del 17.03.2017, i signori Agostino Lo Bianco + 23, tutti domiciliati presso lo studio legale, Avv. Massimiliano Mangano, hanno rinnovato le pretese richieste, ribadendo di essere disponibili ad una transazione; Preso atto che con nota prot.5558 del 6.04.2017, il Sindaco di questo Ente, ha comunicato all’Avv. M. Mangano, con riferimento alla proposta in esame, di avere preliminarmente richiesto agli uffici finanziari di questo Ente, un esame dell’incidenza di un impegno economico così rilevante sulle risorse di bilancio, tenuto conto del rispetto del limite di indebitamento di cui all’art.204 del TUEL, della necessità di continuare a garantire le esigenze collegate alla gestione dei servizi e della ricerca di una fonte di finanziamento, rappresentando che il mancato raggiungimento di un intesa potrebbe produrre effetti negativi sulla stabilità economico finanziaria dell’Ente; Considerato che con note prot. nn. 7409 e 7410, entrambe del 17.05.2017 sono stati introitati dall’Ente in intestazione atti di precetto portanti la complessiva somma di Euro 3.703.774,79, nell’interesse dei sigg. Lo Bianco e altri, a firma degli Avv.ti Mangano e Geremia; Considerato che non sussistono elementi per cui questo Ente, possa ricorrere in altre sedi giurisdizionali e che la pendenza della vicenda potrebbe procurare ulteriore aggravio per le casse comunali in termini di interessi e rivalutazione monetaria; Considerato che sono intervenuti incontri tra l’A.C. e gli avvocati Mangano e Geremia, a seguito dei quali si è convenuto che è interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, transigere ogni spettanza onde chiudere definitivamente qualsiasi ulteriore eventuale contenzioso esecutivo; Considerato che una proposta transattiva inferiore all’importo già richiesto di € 3.200.000,00, appare pienamente conforme all’interesse pubblico del Comune; Dato atto che l’Avv. Carmelo Santo Zanghì, già legale dell’Ente nel precedente grado di giudizio, ha fornito la disponibilità per rappresentare l’Ente in detta fase stragiudiziale per l’importo di €.2.000,00, oltre spese generali, IVA e C.P.A.; Viste le leggi vigenti in materia; Visto il vigente O.R.EE.LL; Visto il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; Visto il vigente Regolamento comunale relativo agli incarichi legali; Visto il c.b. di previsione, in corso di formazione; PROPONE DI DELIBERARE Per i motivi meglio espressi in narrativa, che qui sin intendono riportati e trascritti: 1. Di autorizzare, per i motivi espressi in narrativa, il Sindaco Stefano Bologna, quale legale rappresentante dell’ Ente a procedere all’affidamento dell’ incarico legale all’Avv. Carmelo Santo


Zanghì, con studio in Palermo, Piazza Vittorio Emanuele Orlando n.41, al fine di porre in essere le azioni esplorative necessarie per addivenire ad una transazione con le parti interessate; 2. Preso atto che l’ Amministrazione Comunale non ha ancora approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e che pertanto in base all’art. 163 del TUEL , gli Enti locali possono effettuare, per ciascun intervento , spese in misura non superiore ad un dodicesimo della somma prevista nel bilancio deliberato , con esclusione delle spese tassativamente regolate per legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 3. Che le risorse necessarie, trovano imputazione sull’intervento n.1010203 ex cap.124 “ Spese per liti e arbitraggi “ del corrente bilancio di previsione in corso di formazione , dando atto che l’attuazione della spesa è necessaria per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ Ente; 4. Dare incarico al Responsabile del I Settore di provvedere con propria determinazione all’assunzione dell’ impegno di spesa di €.2.000,00,oltre oneri generali,IVA e C.P.A.; IM.n.______/2017. Il Responsabile del 1°Settore F.to Rosina Notarstefano

LA GIUNTA MUNICIPALE Vista la superiore proposta di deliberazione, corredata dai pareri che si riportano in sintesi; Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; Con votazione unanime eseguita nei modi e nelle forme di legge. DELIBERA Di approvare la superiore proposta di deliberazione: “Affidamento incarico legale per trattative afferenti eventuale transazione tra il Comune di Isola delle Femmine e il signori Agostino Lo Bianco e altri.”.


COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE (Provincia di Palermo)

Proposta n. 74 del 25-05-2017 PARERE TECNICO In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell’art. 49, comma 1, TUEL – D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere: PARERE FAVOREVOLE Isola delle Femmine lì, 25-05-2017 Il Responsabile del Settore F.to - NOTARSTEFANO ROSINA ______________________________________________________________________________ PARERE CONTABILE In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell’art. 49, comma 1, TUEL – D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere: PARERE FAVOREVOLE Isola delle Femmine lì, 25-05-2017 Il Responsabile del Settore F.to - CROCE ANTONIO -


IL PRESIDENTE Il SINDACO (F.to BOLOGNA STEFANO) L’ASSESSORE ANZIANO. F.to SIG. MANNINO ANGELO

Il VICE SEGRETARIO (F.to DOTT. CROCE ANTONIO)

______________________________________________________________________________________ CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune da oggi 29/05/2017 e vi rimarrà pubblicato per 15 giorni consecutivi. Il Vice Segretario Comunale (F.to DOTT. CROCE ANTONIO) Data 29/05/2017

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio ATTESTA Che la presente deliberazione è stata comunicata con lettera prot. n. in data ai capigruppo consiliari.(art. 125 D.lgs. 267/2000). Il Vice Segretario Comunale (F.to DOTT. CROCE ANTONIO) Data 29/05/2017 ____________________________________________________________________________ CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ______________  in quanto dichiarata immediatamente eseguibile;  essendo trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione. Data, _______________ Il Vice Segretario Comunale ( ) _____________________________________________________________________________________


Firmati all’originale: IL PRESIDENTE F.to PORTOBELLO Prof. GASPARE

L’ASSESSORE ANZIANO F.to PALAZZOTTO Sig. SALVATORE

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE Provincia di Palermo

IL SEGRETARIO F.to SCAFIDI Dott. MANLIO

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. Dal Municipio, lì 03/05/2011 Visto: Il Sindaco

Il Segretario Comunale

______________________

______________________

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 42

DEL 05/04/2011 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Oggetto: RICORSO IN CASSAZIONE NEL PROCEDIMENTO LO JACONO + 5. CONFERIMENTO INCARICO CONGIUNTO AGLI AVV. LO MONACO E ZANGHI’ SANTO. Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, CERTIFICA Su conforme certificazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 03/05/2011 come prescritto dall’art. 11, L.R. n. 44/91

L’anno 2011 e questo giorno 05 del mese di aprile, alle ore 12.00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l’adunanza PORTOBELLO Prof. GASPARE, nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

IL MESSO COMUNALE F.to D’ANGELO Dott. GIUSEPPE

Presenti: E’ stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota n. ___ del ___ come prescritto dall’art. 15 comma 4° della L.R. n. 44/91, nel testo sostituito dall’art. 4 L.R. n. 23/97, trattandosi di materia di cui al comma3 della citata norma. E’ stata trasmessa al Co.Re.Co. con nota n. ___ del ___ per controllo di legittimità; su iniziativa della Giunta Comunale (art. 15, comma 2° - 2° periodo – della L.R. 44/91, nel testo sostituito dall’art. 4 della L.R. n. 23/97); su richiesta di un quarto dei consiglieri (art. 15, comma 3° della L.R. 44/91, nel testo sostituito dall’art. 4 della L.R. n. 23/97) Lì ____________

Assenti:

PORTOBELLO Prof. GASPARE

Sindaco

PALAZZOTTO Sig. SALVATORE

Vice Sindaco

RISO Prof. NAPOLEONE

Assessore

CUTINO Dott. MARCELLO

Assessore

Totale Presenti: 4

AIELLO Sig. PAOLO

Assessore Anziano

Totale Assenti: 1

F.to Il Segretario Comunale con l’assistenza del Segretario Comunale, SCAFIDI Dott. MANLIO ______________________

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA 05/04/2011 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione non essendo pervenute richieste di invio al controllo (art. 12, comma 1°, L.R. n. 44/91); perché dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 12, comma 2°, L.R. n.44/91; decorsi 20 giorni dalla ricezione dell’atto al Co.Re.Co. il quale ne ha accusato ricevuta in data ________ (art. 18, comma 6°) o dei chiarimenti degli atti e delle notizie richieste, (art. 19 comma 2°) senza che ne sia stato comunicato il provvedimento di annullamento;

avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (art. 18, comma 9°, L.R. 44/91) con decisione n. _____ nella seduta del _____ Lì ____________

F.to Il Segretario Comunale ______________________

Il Presidente, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.


L'Ufficio Segreteria, su apposita disposizione del Sindaco, ha elaborato e propone l'adozione della seguente deliberazione:

LA GIUNTA MUNICIPALE Vista la superiore proposta di deliberazione corredata dai pareri prescritti;

"CONFERIMENTO INCARICO CONGIUNTO, PER RICORSO IN CASSAZIONE, CAUSA LO JACONO + 5.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Dato atto che detti professionisti hanno, sempre verbalmente, dato la propria disponibilità ad accettare l'incarico congiunto;

Premesso: Che deliberazione di Giunta Comunale n°17 dell'08.02.2001 è stato conferito l'incarico per l'impugnazione in appello della sentenza del Tribunale di Palermo nella causa contro i Sigg.ri Lo Jacono + 5, all'Avv. Santo Zanghì; Che in data 05.04.2011 il predetto legale ha trasmesso con nota acquisita a questo protocollo generale al n°5616 copia della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo n°1788/2010, nella causa de quo; Che lo stesso legale difensore del Comune ha richiesto con la citata nota di valutare l'opportunità di proporre ricorso in Cassazione, rappresentando, altresì, verbalmente che, a suo giudizio esistono validi motivi per l'accoglimento in detta sede del ricorso; Ritenuto, pertanto, conferire apposito mandato ad un legale iscritto all'albo dei Cassazionisti, stante che l'Avv. Zanghì, sempre verbalmente ha rappresentato di non possedere detto requisito; Visto il disciplinare d'incarico appositamente predisposto dall'ufficio di segreteria e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; Vista la legge 8.6.1990, n.142, recepita con modifiche dall'art.1 della L.R. 11.12.1991, n.48; Visto il vigente O.A.EE.LL.;

DELIBERA 1. Conferire, per i motivi espressi in narrativa, apposito incarico ad un legale iscritto all'albo dei Cassazionisti con studio in _______, in Via ______________________, per l'impugnazione della sentenza n°1788/2010 emessa dalla Corte di Appello di Palermo; 2. Autorizzare il Responsabile del Settore Amministrativo a procedere alla stipula del disciplinare di cui al punto 1; 3.

Considerato che l'incarico per il ricorso in Cassazione può essere conferito all'Avv. Saverio Lo Monaco con studio in Palermo, Via Dei Biscottari, 17 e all'Avv. Santo Zanghì, con studio in Palermo Piazza V.E. Orlando n°41 Palermo, il quale Avv. Zanghì ha già rappresentato le ragioni di questo Comune in 1° e 2° grado;

Incaricare l'ufficio segreteria ad assumere apposito impegno di spesa con successiva determinazione.

PARERI AI SENSI DEGLI ART.53 E 55 DELLA LEGGE 8.6.1990, N.142, RECEPITA CON L'ART.1 DELLA L.R. 11.12.1991, N.48. Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to

Nunzia Pirrone

Con votazione unanime espressa in forma segreta;

DELIBERA 1. Conferire regolare incarico alle condizioni di cui all'allegato disciplinare agli avvocati Saverio Lo Monaco con studio in Palermo, via Dei Biscottari, 17 e Santo Zanghì con studio in Palermo, Piazza V.E. Orlando, 41 perché gli stessi possano intraprendere ogni azione in difesa di questo Comune, autorizzando lo svolgimento dell'attività di difesa sia in forma congiunta che disgiunta. 2. Approvare, pertanto, la predetta proposta di deliberazione regolarmente integrata dei nominativi dei citati legali come sopra votati. 3. Ritenuta, quindi, l'urgenza del ricorso in Cassazione, con voti unanimi, palesemente espressi per alzata di mano, dichiara il presenta atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.


5. Ove i professionisti, nel caso del giudizio, ritengano necessaria la corresponsione di ulteriore somme per l'attività prestata, rispetto all'acconto già corrisposto e prima del saldo, sono tenuti ad avvisare immediatamente, con lettera raccomandata, il Comune di Isola delle Femmine dell'entità delle somme necessarie, al fine di permettere la predisposizione degli atti di cui al procedimento di spesa, indicando le ragioni della richiesta ed il prospetto dei diritti ed onorari ulteriori;

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE Provincia di Palermo OGGETTO: DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE AGLI AVV.TI SAVERIO LO MONACO, CON STUDIO IN PALERMO VIA DEI BISCOTTARI N°17 E SANTO ZANGHI' CON STUDIO IN PALERMO PIAZZA V.E. ORLANDO N°41, PER L'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA N°1788/2010 EMESSA DALLA CORTE D'APPELLO DI PALERMO, NELLA CAUSA LO JACONO +5

6. La mancata comunicazione dei modi previsti sub 6) comporterà il, rifiuto, da parte dell'Ente, di ogni prestazione ulteriore che non sia stata comunicata; 7. Gli avvocati nominati, unitamente e/o disgiuntamente dovranno costantemente tenere informata l'Amministrazione sugli sviluppi del procedimento e in particolare:

a) presentare copia degli atti del giudizio, redatti dai legali nominati o dalla difesa avversaria, entro e non oltre 5 ( cinque ) giorni da quando ne siamo in possesso; b) comunicare a mezzo fax ( al numero 091.8617204 ) ovvero a mezzo posta elettronica all'indirizzo segreteria@comune.isoladellefemmine.pa.it, l'esito delle udienze ed ogni informazione inerente il procedimento giudiziario, entro e non oltre 5 ( cinque ) giorni dall'evento da comunicare;

DISCIPLINARE DI INCARICO L'anno duemilaundici il giorno _____________ del mese di _________________ presso la sede della Casa Comunale in Isola delle Femmine, il sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo Nunzia Pirrone in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n°42 del 05 aprile 2011, conferisce incarico legale, unitamente e disgiuntamente, agli Avv.ti Saverio Lo Monaco con studio in Palermo, Via Dei Biscottari n°17 Codice Fiscale ________________ - Partita IVA _______________________________ e Santo Zanghì con studio in Palermo, Piazza V.E. Orlando n°41 - Codice Fiscale ________________ - Partita IVA _______________________________, per l'impugnazione della Sentenza n°1788/2010 emessa dalla Corte d'Appello di Palermo, nella causa Lo Jacono +5

8. Il presente incarico potrà essere revocato dall'Amministrazione qualora la stessa riscontrasse incuria, negligenza ovvero mancato rispetto delle norme deontologiche e giuridiche applicabili al presente incarico professionale.

Il presente disciplinare, allegato alla delibera di Giunta Comunale di incarico, viene redatto in duplice copia e sottoscritto dalle parti.

La mancata sottoscrizione da parte dei professionisti comporterà il rifiuto dell'Amministrazione ad ogni prestazione richiesta. L'incarico viene accettato dai legali nominati alle seguenti condizioni:

1. I professionisti incaricati hanno la più ampia facoltà di motivazione degli atti redatti nell'interesse del Comune di Isola delle Femmine e sono autorizzati a svolgere ogni attività di difesa sia in forma congiunta che disgiunta; 2. Le parti concordano l'applicazione dell'onorario della tariffa professionale nei suoi valori medi, quale unico onorario per entrambi i professionisti, che verrà fatturato al 50% da ciascuno dei professionisti nominati; 3. In caso di soccombenza, l'onorario di cui al precedente punto sarà dovuto ai professionisti incaricati nei suoi valori minimi; 4. Il compenso per la prestazione professionale resa per il detto incarico, ai fini della previsione delle spese complessive per gli oneri professionale, viene prevista, sentiti anche i professionisti interessati, in complessivi € _________________ per l'intero giudizio, oltre IVA e C.P.A. e spese generali. Eventuali maggiori somme, in relazione all'attività svolta, saranno impegnate dal Comune ad integrazione dell'impegno originario;

Isola delle Femmine, li ______________________

IL RESPONSABILE

L'AVVOCATO INCARICATO

DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

L'AVVOCATO INCARICATO


Firmati all’originale: IL PRESIDENTE F.to PALAZZOTTO Sig. SALVATORE

L’ASSESSORE ANZIANO F.to AIELLO Sig. PAOLO

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE Provincia di Palermo

IL SEGRETARIO F.to SCAFIDI Dott. MANLIO

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. Dal Municipio, lì 17/10/2011

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 80

Visto: Il Sindaco

Il Segretario Comunale

______________________

______________________

DEL 15/07/2011

Oggetto: Presa atto elezione di domicilio per deposito in cancelleria ricorso nel procedimento Lo Iacono + 5 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, CERTIFICA Su conforme certificazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 25/10/2011 come prescritto dall’art. 11, L.R. n. 44/91

Presiede l’adunanza PALAZZOTTO Sig. SALVATORE, nella sua qualità di VICE SINDACO e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

IL MESSO COMUNALE F.to D’ANGELO Dott. GIUSEPPE

E’ stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota n. ___ del ___ come prescritto dall’art. 15 comma 4° della L.R. n. 44/91, nel testo sostituito dall’art. 4 L.R. n. 23/97, trattandosi di materia di cui al comma3 della citata norma. E’ stata trasmessa al Co.Re.Co. con nota n. ___ del ___ per controllo di legittimità; su iniziativa della Giunta Comunale (art. 15, comma 2° - 2° periodo – della L.R. 44/91, nel testo sostituito dall’art. 4 della L.R. n. 23/97); su richiesta di un quarto dei consiglieri (art. 15, comma 3° della L.R. 44/91, nel testo sostituito dall’art. 4 della L.R. n. 23/97) Lì ____________

L’anno e questo giorno del mese di , alle ore nella sala delle adunanze della Sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

F.to Il Segretario Comunale

Presenti:

Assenti:

PALAZZOTTO Sig. SALVATORE Vice Sindaco

PORTOBELLO Prof. GASPARE

AIELLO Sig. PAOLO

Sindaco

Assessore Anziano

RISO Prof. NAPOLEONE

Assessore

CUTINO Dott. MARCELLO

Assessore

Totale Presenti: 4

Totale Assenti: 1

______________________ con l’assistenza del Segretario Comunale, CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL 04/11/2011 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione non essendo pervenute richieste di invio al controllo (art. 12, comma 1°, L.R. n. 44/91); perché dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 12, comma 2°, L.R. n.44/91; decorsi 20 giorni dalla ricezione dell’atto al Co.Re.Co. il quale ne ha accusato ricevuta in data ________ (art. 18, comma 6°) o dei chiarimenti degli atti e delle notizie richieste, (art. 19 comma 2°) senza che ne sia stato comunicato il provvedimento di annullamento;

avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (art. 18, comma 9°, L.R. 44/91) con decisione n. _____ nella seduta del _____ Lì ____________

F.to Il Segretario Comunale ______________________

Il Presidente, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.


Il Responsabile del Settore Amministrativo avanza la seguente proposta di deliberazione avente per oggetto: "Presa atto elezione di domicilio per deposito in cancelleria ricorso nel procedimento Lo Iacono + 5". §§§§§§§§§§§§§§§§§§ Premesso che: •

La Corte di Appello con sentenza n.1788 del 20 luglio 2010, pronunciata dalla sezione III civile, notificata in data 21/3/2011, ha disatteso la richiesta di intervenuta prescrizione estintiva del diritto al risarcimento del danno ed ha condannato questo Comune a pagare la somma di € 2.289.137,00 a titolo di risarcimento del danno conseguente alla irreversibile trasformazione dell'immobile di proprietà dei signori Lo Jacono Pietro + 5" utilizzato per la costruzione di un impianto polisportivo;

Quest'Amministrazione ritenendo di avere buone motivazioni per opporsi avverso detta sentenza ha conferito, con delibera della Giunta Municipale n.42 del 5/4/2011, apposito in carico congiunto agli avvocati Lo Monaco Saverio e Zanghì Santo per presentare ricorso in Cassazione;

L'avvocato Lo Monaco Saverio ha predisposto apposito ricorso avverso la sentenza di cui in premessa ed al fine di effettuare il deposito della stessa ha eletto domicilio presso lo studio dell'avv. Laura Tricerri sito in Roma, dandone contestuale comunicazione a questo Comune con nota del 31/05/2011, acquisita al protocollo generale di questo Comune in pari data al n.9046;

Rilevato di dover prendere atto che l'incarico di che trattasi è stato assolto in via esclusiva dell'avvocato Lo Monaco Saverio il quale per il deposito del ricorso ha dichiarato di volersi avvalere dell'avv. Laura Tricerri;

DELIBERA Di prendere atto che il ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello, di cui meglio in premessa, è stato redatto in via esclusiva dall'avv. Lo Monaco Saverio senza l'intervento dell'avv. Zanghì Santo. Di prendere atto che per ogni incombente ed il successivo deposito in cancelleria del ricorso di che trattasi l'avv. Lo Monaco Saverio del foro di Palermo con studio in via dei Biscottari n.17 ha eletto domicilio presso lo studio dell'avv. Triceri Laura sito in Roma. PARERI ED ATTESTAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT.53 E 55 - COMMA 5- DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990 N.142 RECEPITA CON L'ART.1 DELLA L.R.11 DICEMBRE 1991, N.48 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

F.to

ILCAPO DEL SETTORE AMMINISTRATIVO Nunzia Pirrone

LA GIUNTA MUNICIPALE Vista la superiore proposta di deliberazione, corredata dal parere prescritto; Ritenutala meritevole di approvazione; Con voti unanimi espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente,

DELIBERA Approvare la superiore proposta di deliberazione, corredata del prescritto parere.






















































Civile Sent. Sez. 1 Num. 8398 Anno 2016 Presidente: SALVAGO SALVATORE Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 13981-2011 proposto da: COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE (C.F. 00801000829), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso l'avvocato LAURA TRICERRI, rappresentato e difeso dall'avvocato SAVERIO LO MONACO, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente contro

LO

BIANCO

AGOSTINO

TORREGROSSA GIOVANNA

(c.f. (c.f.

LBNGTN34M03G273P),

TRRGNN39E60G273F),

LO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Data pubblicazione: 27/04/2016


JACONO ANDREA (c.f. LJCNDR77R31G273L), LO JACONO PIETRO (c.f. LJCPTR79C13G273Y), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANTONIO STOPPANI 1, presso l'avvocato

PITRUZZELLA GIOVANNI, rappresentati

e

dirul dàll'àvvuumu MA33IMILIANO MANCANO, QIUStel

controricorrent£ contro LO JACONO PIETRO (c.f. LJCPTR27M19G273L), ZAPPAVIGNA PROVVIDENZA (c.f. ZPPPVV28A58G273U); - intimati -

avverso la sentenza n. 1788/2010 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 27/12/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI; udito, per il ricorrente, l'Avvocato LUDOVICA FRANZIN, con delega orale, che ha chiesto in via principale il rinvio per rinotifica del ricorso, comunque

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

procura a margine del controricorso;

l'accoglimento del ricorso; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

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RITENUTO IN FATTO 1. Con atto di citazione notificato il 18 maggio 1991, Pietro Lo Jacono (nato il 19 agosto 1927), Agostino Lo Bianco, Provvidenza Zappavigna, Giovanna Torregrossa, Andrea Lo Jacono e Pietro Lo Jacono (nato il 13 marzo 1979) - gli ultimi tre quali eredi di Francesco Lo Jacono convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo il Comune dĂŹ

danno per l'occupazione illegittima, risalente al 1977, di parte del terreno di loro proprietĂ per la realizzazione di un impianto sportivo, nonchĂŠ la retrocessione parziale del terreno non utilizzato. Esponevano che il Comune non aveva definito il procedimento espropriativo, ma aveva realizzato, su parte del terreno occupato, un campo di calcio, ultimato nel 1988. Si costituiva il Comune di Isola delle Femmine contestando la domanda ed eccependo la prescrizione quinquennale del diritto. Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 5591 del 15 aprile 2000, ritenuta risalente al 13 novembre 1980 l'irreversibile trasformazione del terreno, dichiarava prescritta la domanda risarcitoria per la parte di terreno interessata dall'irreversibile trasformazione e accoglieva quella di retrocessione parziale del restante terreno, condannando il Comune al risarcimento dei danni da illegittima occupazione di detta porzione. 2. Interposto gravame dal Comune di Isola delle Femmine, nonchĂŠ appello incidentale da Pietro Lo Jacono e dagli altri appellati, la Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 1788 depositata il 27 dicembre 2010 e notificata il 21 marzo 2011, ritenuto il giudicato sull'irreversibile trasformazione, collocata temporalmente a fine luglio 1980, dichiarava il difetto di giurisdizione sulla domanda di retrocessione parziale e, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda risarcitoria per l'occupazione acquisitiva della porzione di terreno ritenendo il dies a qua della prescrizione del relativo diritto decorrente dall'entrata in vigore della legge 27 ottobre 1988, n. 458.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Isola delle Femmine chiedendone la condanna al risarcimento del


3. Per la cassazione della sentenza n. 1788/2010 ha, quindi, proposto ricorso il Comune di Isola delle Femmine sulla base di un solo motivo, illustrato con memoria ex art. 378 cod. proc. civ. 4. Agostino Lo Bianco, Giovanna Torregrossa, Andrea Lo Jacono e Pietro Lo Jacono (nato il 13 marzo 1979) hanno replicato con controricorso e memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

1. In via pregiudiziale, i controricorrenti hanno eccepito il difetto di integrità del contraddittorio innanzi a questa Corte per essere stato notificato il ricorso al difensore costituito in appello anche per Provvidenza Zappavigna e Pietro Lolacono (nato il 19 agosto 1927), sebbene costoro fossero deceduti nelle more del giudizio di secondo grado. I controricorrenti hanno pertanto chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi dei predetti. 1.1. L'eccezione di nullità della notifica del ricorso per cassazione del Comune di Isola delle Femmine è infondata. 1.2. Infatti, secondo l'indirizzo più recente della giurisprudenza di legittimità, "l'incidenza sul processo degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc. civ. (morte o perdita di capacità della parte) è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell'ultrattività dei mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 cod. proc. civ., il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell'impugnazione. Tale posizione giuridica è suscettibile di modificazione nell'ipotesi in cui, nella successiva fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale della parte divenuta incapace, oppure se il procuratore di tale parte, originariamente munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza o

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CONSIDERATO IN DIRITTO


notifichi alle altre parti l'evento verificatosi, o se, rimasta la medesima parte contumace, l'evento sia documentato dall'altra parte (come previsto dalla novella di cui alla legge n. 69 del 2009, art. 46), o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 300, comma 4, cod. proc. civ." (tale è il principio affermato da Cass.S.U., 15295/2014; nello stesso senso, da ultimo, Cass. 710/2016).

del ricorso per cassazione - operata, nella specie, al difensore degli intimati deceduti - non può considerarsi affetta da nullità. 2. Tanto premesso, va rielvato che, con l'unico motivo di ricorso, il Comune di Isola delle Femmine denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2935 e 2947 cod. civ., nonché la contraddittoria ed insufficiente motivazione in relazione al capo di sentenza relativo alla decorrenza del dies a quo ed al parziale riconoscimento dell'irreversibile trasformazione dell'area, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. 2.1. Il ricorrente, premesso che il terreno aveva subito nel novembre 1980 l'irreversibile trasformazione, si duole che la Corte di merito abbia disatteso l'eccezione di intervenuta prescrizione estintiva del diritto al risarcimento del danno da occupazione appropriativa, conseguente all'irreversibile trasformazione dell'area occupata. Erroneamente la Corte di merito avrebbe fissato il dies a quo della prescrizione al momento dell'entrata in vigore della legge n. 458 del 1988 (3 novembre 1988), il cui art. 3 ha dato per la prima volta positivo riconoscimento all'istituto dell'occupazione appropriativa. Al contrario, secondo il ricorrente, spostare il decorso del termine prescrizionale alla data di entrata in vigore dell'art. 3 della legge n. 458 del 1988 per fatti verificatisi anteriormente alla sua vigenza determinerebbe un inammissibile effetto retroattivo della norma, in violazione dell'art. 2935 cod. civ. ed in contrasto con il principio di salvaguardia dei rapporti giuridici esauriti, atteso anche che il fenomeno dell'accessione invertita aveva già trovato riconoscimento nell'ordinamento giuridico a seguito di Cass.S.U., 1464/1983.

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1.3. Considerata, pertamto, l'ultrattività del mandato alle liti, la notifica


2.2. Il motivo è infondato. 2.3. La Corte territoriale ha, invero, richiamato il tradizionale e costante insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di occupazione appropriativa, avendo il legislatore riconosciuto gli effetti dell'istituto per la prima volta soltanto con la legge n. 458 del 1988 (seppure indirettamente), è a partire dall'entrata in vigore di detta

allora normativamente percepibile, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno insorto in epoca anteriore, dovendo la decorrenza della prescrizione essere riferita, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., alla possibilità legale di esercizio del diritto, requisito che non può ritenersi soddisfatto in una situazione, come quella anteriore alla legge citata, caratterizzata dalla mancanza di un riconoscimento legislativo e giurisprudenziale dell'istituto dell'occupazione appropriativa, non potendo conseguentemente porsi a carico del titolare del diritto al risarcimento le conseguenze del mancato esercizio di esso in tale periodo (cfr. Cass. 9620/2010; 7583/2013; 21333/2013; 23972/2015). Al riguardo, deve altresì essere richiamato - quale principio di diritto intertemporale che va a conformare in termini di diritto vivente la norma europea che lo Stato si è impegnato ad osservare (legge n. 848 del 1955, di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo) - quanto enunciato dalla Corte di Strasburgo in sede di interpretazione dell'art. 1 Protocollo addizionale CEDU, circa la necessità che un'ingerenza di una pubblica autorità nell'esercizio dei diritti del privato sia "legale" e che il "principio di legalità" postuli l'esistenza di norme di diritto interno sufficientemente accessibili, chiare e "prevedibili" (cfr. Cass. 20543/2008; 22407/2008). Ne consegue che, già alla stregua dei suesposti principi - affermati in una prospettiva ancora conservativa dell'istituto dell'occupazione cd. espropriativa o appropriativa -, avendo i resistenti proposto l'azione risarcitoria in giudizio con citazione notificata il 20 maggio 1991, il termine quinquennale di prescrizione, decorrente, in tale prospettiva,

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legge (3 novembre 1988) che è iniziata a decorrere, in quanto solo


dal 3 novembre 1988, al momento dell'instaurazione del giudizio non poteva ritenersi ancora decorso. 2.4. Il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento ha avuto, peraltro, una ulteriore, importante, evoluzione per effetto del recente arresto delle Sezioni Unite, che ha sostanzialmente espunto dall'ordinamento l'istuto dell'occupazione appropriativa, casi come era

alla p.a. della proprietà del bene privato sottoposto ad una radicale ed irreversibille trasformazione per la realizzazione di un'opera pubblica. Con siffatta decisione, questa Corte, nell'ottica di un'interpretazione conforme ai principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, ha affermato che l'illecito spossessamento del privato da parte della P.A. e l'irreversibile trasformazione del suo terreno per la costruzione di un'opera pubblica danno luogo ad un illecito a carattere permanente dal quale non può conseguire, anche quando vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità, l'acquisto dell'area da parte dell'Amministrazione. Ne discende che il privato ha diritto a chiederne la restituzione, salvo che non decida di abdicare al suo diritto e richiedere il risarcimento del danno per equivalente. In tale ultima ipotesi, stante la natura di Ilecito permanente dell'occupazione del bene effettuata senza titolo dall'amministrazione, la prescrizione della pretesa risarcitoria non può che decorrere dalla data della domanda (cfr. Cass.S.U. 735/2015). 2.5. Facendo, pertanto, applicazione dei principoi suesposti al caso di specie, ne consegue che sussiste un'ulteriore, decisiva, ragione, oltre quella evidenziata dalla Corte di Appello, per ritenere non prescritta l'azione risarcitoria proposta in giudizio dagli odierni resistenti. 3. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con le conseguenti statuizioni in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in euro 15.000,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie e accessori di legge.

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stato in precedenza configurato, ossia come modo di acquisto in capo


CosĂŹ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione

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Civile il 9 marzo 2016.


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La Corte dei Conti punta il dito contro Isola delle Femmine: “Troppi debiti e buchi di bilancio” | IL GIORNALE DI ISOLA

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La Corte dei Conti punta il dito contro Isola delle Femmine: “Troppi debiti e buchi di bilancio” | IL GIORNALE DI ISOLA

I giornali sono tornati a parlare di Isola delle Femmine. Ma stavolta non bene. Il giornale di Sicilia di quest’oggi dedica mezza pagina ad un articolo, firmato dai giornalisti Antonio Di Giovanni e Corrado Lo Piccolo, sui debiti di Isola. “Un disavanzo di amministrazione di 900 mila euro, anticipazioni di tesoreria per un milione e 370 mila euro. E un macigno da oltre 2 milioni di euro per una sentenza di condanna in appello per la quale si attende il pronunciamento della Cassazione”, scrivono i giornalisti, riportando i maggiori rilievi sul bilancio 2013 che sono stati mossi dalla Sezione di controllo della Corte dei conti, la quale, con la deliberazione 8/2016/PRSP, conferma le “preoccupazioni espresse nel precedente ciclo di controllo in ordine al mantenimento degli equilibri di bilancio, anche futuri” e dispone la trasmissione entro 60 giorni delle misure correttive che il Consiglio comunale di Isola delle Femmine dovrà adottare.

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La Corte dei Conti contesta un disavanzo di amministrazione di 779.222 euro, aumentato dalla quota vincolata del fondo svalutazione crediti per 113.345 euro. Preoccupa anche la situazione di perdurante e grave carenza di liquidità, che costringe a ricorrere ad anticipazioni di tesoreria non rimborsate a fine esercizio per 1.370.611 euro. La Corte dei conti punta il dito anche contro i debiti fuori bilancio: a fine esercizio il Comune ne aveva per 231.676 euro in attesa di riconoscimento e 511.132 euro già riconosciuti, di cui 150.779 riferiti ad acquisizioni di beni e servizi senza impegno di spesa. I giudici, inoltre, http://www.giornaleisola.it/archives/6209

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La Corte dei Conti punta il dito contro Isola delle Femmine: “Troppi debiti e buchi di bilancio” | IL GIORNALE DI ISOLA

contestano la presenza di un potenziale ingente debito di 2.289.137 euro derivante da un procedimento pendente dinanzi la Corte di Cassazione, avverso la sentenza di condanna della Corte di Appello di Palermo, “a fronte del quale non risultano adottate misure prudenziali a tutela degli equilibri”. Secondo la Sezione di controllo della Corte dei Conti, inoltre, non sono stati rispettati i quattro parametri per l’individuazione degli enti strutturalmente deficitari e il mancato aggiornamento degli inventari dal lontano 1998. Nella relazione sul rendiconto il collegio dei revisori aveva già evidenziato l’inesistenza dell’inventario dei beni mobili, prescrivendo di procedere con sollecitudine alla sua redazione. Per questo motivo il Pdr aveva presentato in Consiglio una mozione per l’immediata elaborazione del patrimonio dei beni mobili comunali, chiedendo al sindaco di farlo aggiornare ogni quattro mesi, ma la proposta è stata bocciata dalla maggioranza. “L’inventario dei beni mobili c’è”, ci aveva spiegato Giuseppe Caltanissetta, vice presidente del consiglio, “il Comune ha le schede di arredi, supporti tecnologici, etc. Non è stato semplicemente aggiornato negli ultimi anni, per ovvie ragioni pratiche: non destinare un dipendente alla verifica del numero di matite e spillatrici a disposizione! Purtroppo non disponiamo di particolari risorse – pc moderni, smartphone, mobilio di pregio… per cui il dato è pressoché irrilevante. In passato abbiamo segnalato vicende spiacevoli legate a laptop e cellulari del Comune in giro per il Paese, ma oggi non c’è alcun rischio a riguardo!”

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I giudici, nella loro deliberazione, passano poi a descrivere quello che è successo durante il Consiglio comunale del 18 dicembre scorso, durante il quale è stata esaminata la situazione contabile alla presenza del sindaco Stefano Bologna che – scrivono i giudici – “si è limitato a riportarsi alle misure correttive deliberate dal Consiglio comunale con atto numero 34 del 21 settembre 2015”, un provvedimento che “assume scarsa rilevanza” perché “il consiglio comunale ha per lo più fornito giustificazioni in ordine alle criticità evidenziate in sede di verifica sul rendiconto 2012 e, in gran parte confermate in questa sede, senza, tuttavia, fornire concreti indizi di al fine di correggere le http://www.giornaleisola.it/archives/6209

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La Corte dei Conti punta il dito contro Isola delle Femmine: “Troppi debiti e buchi di bilancio” | IL GIORNALE DI ISOLA

predette disfunzioni”. L’articolo de Il giornale di Sicilia riporta anche le dichiarazioni del sindaco Bologna: “Si tratta di danni fatti negli anni passati – dice il primo cittadino di Isola delle Femmine – mentre i correttivi sono stati già messi in atto, in parte nel 2014 e in parte nel 2015. Il debito di 900 mila euro, ad esempio, si è progressivamente ridotto nel corso di questi due ultimi esercizi, passando da 350 mila a 170 mila euro. C’è stata una inversione di tendenza, una vera e propria azione di bonifica nei conti dell’ente, attraverso anche una progressiva riduzione delle spese. Abbiamo registrato un aumento nelle entrate tributarie e inoltre il bilancio è stato approvato con parere positivo dei revisori dei conti”. Un articolo, quello di Antonio Di Giovanni e Corrado Lo Piccolo, che però è un fulmine a ciel sereno. Già nel corso del Consiglio comunale del 30 dicembre, quando in extremis è stato approvato il bilancio 2015, erano emersi con chiarezza segnali di allarme. La Nota tecnica al bilancio, firmata dal responsabile del settore economico­finanziario, la dott.ssa Doborah Puccio, aveva già tratteggiato un futuro poco roseo per le casse comunali di Isola delle Femmine. “Ne scaturisce un quadro prospettivamente preoccupante sul grado di sostenibilità finanziaria delle stesse spese di funzionamento del Comune”, si legge nella relazione. Troppi debiti fuori bilancio, alta evasione fiscale e impossibilità di alzare le tasse, dato che l’imposizione tributaria è già ai massimi livelli in quasi tutti i tributi comunali: questo è il quadro in cui deve intervenire l’amministrazione nei prossimi mesi. E non sarà facile!

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