Italcementi no petcoke ricorso al tar italcemnti per revoca determina assessoriale 482383 25 lug 200

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SICILIA,Palermo19aprile2007,n. 1156INQUfNAMENTOATMOSFEzu...PaginaI di 6

Ambieole_D-irrttq.it Legislazione Giurisprudenza

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TAR SlClLlA,Palerffio,Sez.I, 19 aprile 2007,

sentenzan. 1156

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Gombustibileutilizzatonel ciclo produttivo- Pet-coke Omessa specifica indicazione in sede di autorizzazione - D.P.C.M.2.10.1995 - lstanza per il rilascio dell'AutorizzazioneIntegrataAmbientale- D.Lgs. n. 59/2005- Regime transitorioex art. 267, c.3, d.lgs. n. 152/2006- Applicabilità- Esclusione.ll regime transitorio(art.267, c. 3 del d.lgs. n. 15212006) presentazione discendente dall'avvenuta perilrilasciodell'Autorizzazione dell'istanza lntegrata Ambientale dicuiai DD.Lgs.nn.37211999 generate e 59/2005nonpuÒtrovareapplicazione neiriguardi delleimmissioni in atmosfera dalla combustione di pet-cokeche non siano state specificamente contemplatenell'autorizzazione rilasciata ai sensidel d.p.r.n. 203/1988. La esattaindividuazione del combustibile utilizzato nel cicloproduttivo dovevainfatticostituireoggettodi specificaindicazione in sededi presentazione dell'istanza ex art. 12 d.p.r.n. 203/1988,ai fini dell'adozione da partedell'amministrazione prowisoria,di cui al successivoart. 13; è diventataancorapiù regionaledelleautorizzazioni necessaria e "dovuta"a seguitodell'emanazione del D.P.C.M.del 2.10.1995, che ha tipizzato normativamente i combustibili e ne ha determinato il regimedi utilizzo(nellaspecie,lo stabifimentoindustrialericorrenteaveva ottenuto,nel 1994, l'autorizzazione ex d.p.r. n. 203/1988per I'usodi "oliocombustibile o combustibile solidoo una misceladi combustibili petcoke,era stata solidi";la specificazione del tipodi combustibile utilizzatonelcicloproduttivo, omessa anche successivamente all'entratain vigore del D.P.C.M.2.10.1995;l'esatta perla primavoltasoloin occasione individuazione peril rilascio appariva dell'istanza dell'A.l.A.). Pres. Giallombardo, Est. Veneziano- l. sp.a. (aw.ti Villata,Degli Esposti,Savorellie Mazzarella) c. Presidenzae AssessoratoTerritorioe Ambientedella RegioneSiciliana(Aw. Stato)e altri(n.c.)- T.A.R.SlClLlA,Palermo,Sez.l- î9 aprile2007,n. {156 INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Autorizzazioneintegrataambientale- Emissioni- Art. 17 D.Lgs.n. 59/2005- Valenzain rapportoalle precedentiautorizzazioni. La disposizione di cui all'art. 17 del D.Lgs^n. 59/2005 non puÒ essere interpretatanel senso di validare indiscriminatamente e "cristallizzare" le autorizzazioni esistentiai fini della prosecuzione di previsteda detti titoli; essa invece attivitàanche difformio comunquenon specificamente prevede la permanentevigenza del regime autorizzaloriopreesistente,ivi compresala eventualenecessitàdi adeguamento/aggiornamento delle autorizzazioniesistentiai cicli produttivi in atto. Pres.Giallombardo, Est.Veneziano - l. sp.a.(aw.ti Villata,DegliEsposti, Savorellie Mazzarella)c. Presidenzae AssessoratoTerritorioe Ambientedella Regione (Aw. Stato)e altri(n.c.)- T.A.R.SlClLlA,Palermo,Sez.l- f 9 aprile2007,n. lf 56 Siciliana INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Emissioni- Combustibileutilizzatonel processo produttivo - Modalità non autorizzatadi eserciziodell'attività autorizzata- Diffida alla sospensione- Legittimità- Preventivafissazionedi un termine per la regolarizzazione (nellaspecie,uso del pet-coke) Necessità- Esclusione.In ipotesidi modalitànonautorizzata (produzione di eserciziodell'attivitàautorizzata di cemento),legittimamente I'amministrazione adottala diffidaalla sospensione, che appareesserela soluzionepiù utilee propozionataal conseguimento del risultatodi ricondurrenel più breve tempo possibilel'attivitàproduttiva nell'ambito di quantoautorizzato. Non è peraltrorichiestala fissazionedi un termineentrocui eliminarel'irregolaritàrilevata,non trattandosidi dover apportareuna qualchemodificao innovazione allostabilimento o al cicloproduttivo, ma semplicemente di cessaredall'usodi un combustibile non autorizzato. In tal sensodisponela normativain materia:sia I'art.278, letta), D.Lgs.n. 156/2006,che l'art. 10, lett. a), d.p.r.n.203/1988prevedonoinfattila diffidaa regolarizzare, con assegnazionedi un termine,per le ipotesidi mere irregolaritàrispetto all'attivitàaulorizzata, mentrele successivelettereb) prevedonola contestualesospensione per un tempodeterminato, dellaattivitàautorizzata ove si manifestino situazionidi pericoloper la salutee/o per l'ambiente. (avv.tiVillata,Degli Pres.Giallombardo, Est.Veneziano l. sp.a. Esposti,Savorellie Mazzarella)c. Presidenzae AssessoratoTerritorioe Ambientedella (Avv.Stato)e altri(n.c.)- T.A.R.SlClLlA,Palermo,Sez.| - 19 aprile2007, RegioneSiciliana

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t**l"i*:*.$f*,-.$rínf*s$*xii a+rvl,r"i'*ry,flff REPUBBLIGA ITALIANA IN NOMEDEL POPOLOITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLASICILIA SezionePrima N. Reg.Sent. N. 1667Reg.Gen. ANNO2006 ha pronunciato la seguente SENTENZA proposto sul ricorson. 166712006, S.p.A,consedein Bergamo, in persona dallaITALCEMENTI pro-tempore,rappresentato del legale rappresentante e difeso per mandatoa marginedel ricorsoprincipale e di quellopermotiviaggiunti Villata,AndreinaDegli dagliAw.tiprof.Riccardo Esposti,BarbaraSavorellie GiuseppeMazzarella,presso il cui studio in Palermo,via n. 1, è elettivamente Caltanissetta domiciliata: CONTRO pro-tempore - la Presidenza dellaRegioneSiciliana,in personadel Presidente e I'Assessorato pro{empore,rapp.tie Territorioed AmbientedellaRegioneSiciliana,in personadell'Assessore difesiper leggedall'Avvocatura Distrettuale delloStatodi Palermo,domiciliataria; - la Provinciaregionaledi Palermo,in personadel Presidentepro-tempore, non costituitoin giudizio; pro- il Dipartimento ARPA Provincialedi Palermo,in personadel legale rappresentante tempore,noncostituito in giudizio; PERL'ANNULLAMENTO quantoal ricorsoprincipale: n. 482383del 25 luglio2006,con la qualel'Assessorato Territorio ed - delladeterminazione Ambientedella RegioneSicilianaha diffidatola ricorrentedal: a) continuaread apportare modificheall'impianto ed al ciclo produttivo in assenzadella preventiva comunicazione alle Autoritàcompetenti,b) continuaread utilizzareil pet-cokecome combustibile,cosi come svolgere attivitàchedianoluogoallaproduzione diffuseditalecomposto; di emissioni presupposto di ognialtroattoconseguenziale, ove e/o comunqueconnesso,e segnatamente, -possa occorrere,dei seguentiverbali/relazioni ARPA Provincialedi redattidal Dipartimento Palermo:a) verbaleprot.9942393del 14 ottobre2005;b) verbaleprot.n.9944173del 12 dicembre2005;c) verbaleprot.9945311del 25 gennaio2006;d) relazionetecnicadel 23 maggio2006; quantoal ricorsopermotiviaggiunti: - delladeterminazione assessoriale n. 60837del 18.09.2006. Vistiil ricorsoprincipale e quellopermotiviaggiunti, coni relativi allegati; Visto l'attodi costituzionein giudiziodell'Awocaturadistrettualedello Stato di Palermoper I'amm.ne intimata; Vistele memorieprodottedallepartia sostegnodellerispettive difese; Designatorelatorealla pubblicaudienzadel 20.03.2007il ConsigliereAw.to Salvatore

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Veneziano; Uditil'avv.toprof.R. Villataper la soc. ricorrentee I'aw.todelloStatoF. Bucaloper I'Amm.ne intimata: Ritenutoin fattoe considerato in dirittoquantosegue: FATTO Con ricorsonotificatoi dì 4./7.08.2006, e depositatoil successivo9.08.,la societàricorrente esponedi gestireda lungotempounostabilimento industriale adibitoallaproduzione di cemento in Comunedi lsoladelleFemmine - perilqualeè in possesso sindal 1994di autorizzazione alle immissioniin atmosferaex d.p.r.203/1988 ed ha già richiestoil rilasciodella Autorizzazione IntegrataAmbientale ex DD.Lg.snn. 37211999 e 59/2005- ed impugnagli atti in epigrafe indicatiadottatiall'esitodi alcuni controllieffettuatinello stabilimento, a seguitodella segnalazione di presuntiepisodidi inquinamento atmosferico, e dellasuccessiva attivitàdi istruttoriae di verificadalla quale è comunqueemerso il sostanzialerispettodei limiti di prescrittied emissioni autorizzati. Deducele seguenti censure: 1)Violazione dell'art. 15d.p.r.n. 203/1988. Ed inveronon è mai stata introdottaalcuna modificanello stabilimentoo innovazionenel processoproduttivo suscettibile di comunicazione elo nuovaautorizzazione. 2) Violazione 15e 16d.p.r.n. 203/1988. degliartt. Anche I'uso del pet-cokerisalivaad epocaanterioreal rilasciodella autorizzazione d.p.r. n. 203/1988,né era necessaria alcunacomunicazione e/o aulorizzazione al suo utilizzoneppurea seguito dellasopravvenienza delD.P.C.M. 2.01.1995. 3) Violazione del D.Lgs.n. 15212006. ll D.Lgs.n. 152120AG relativaallaA.l.A.,e @rtt"267,co. 3, e 269,co. 1) fa salvala disciplina quindianchela disciplinatransitoriaprevistain attesadel rilasciodel nuovotitoloautorizzativi; prevedecomunque chel'adeguamento awengasecondoun calendario ampiamente dilazionato neltempoe che la diffidaa cessareeventualiirregolarità fissiun adeguatotermine. Con ricorsoper motiviaggiunti, notificato i di 4.15.10.2003 e depositato il successivo 11.10.,la società ricorrenteimpugnala nuova determinazione assessorialecon la quale vengono preannunziati per quantoattienealle l'adeguamento e la regolarizzazione dellaautorizzazione difformitàrilevate,ad eccezionedel rilievorelativoall'usodel pet-coke,per il quale ne viene ribaditoil divietodi utilizzazione in attesadel conseguimento dellaautorizzazione ex art. 269 D.Lgs.n.15212006. Con riferimento a tale specifico,residuo,profilola societàricorrentereiterasostanzialmente le puntisub 2) e 3) e formuladomandadi risarcimento censuredi cui ai precedenti danniin relazioneal pregiudizio asseritamente subitoper effettodellaawenutasostituzione del carbone al pet-cokenel processoproduttivo. Costituitesi in giudiziole amm.nireg.li intimateed acquisitadocumentazione istruttoriain esecuzione dell'O.C.l.n. 286/2006,con ordinanzan. 1159del 24.10.2006 è stata respinta I'istanza di sospensione delprowedimento impugnato. previoscambiodi memoriedifensive, Alla pubblicaudienzadel 20.03.2007, i procuratori delle partihannoinsistitonellerispettive conclusioni e chiestoporsiil ricorsoin decisione. DIRITTO A. Deve preliminarmente esaminarsil'eccezione di irricevibilità/inammissibilità dedottadalla difesadelleamm.niregionali, in considerazione dellaasseritarisalente conoscenza, da parte presentead una riunionedel giugno2006,dell'intendimento del direttoredello stabilimento dell'amm.ne di assumere i prowedimenti successivamente formalizzati ed oggiimpugnati. Essaè infondatanonpotendosi di certodesumeredallapresenzadel direttoredellostabilimento al compimentodi attivitàistruttoria- ove pure nel corso della stessasiano effettivamente emerse situazionidi irregolarità- alcuna conoscenzadei prowedimentiamministrativi successivamente adottatiall'esitodella detta attività tale da farne scaturireun onere di immediata impugnazione ed una preclusione allasuccessiva impugnativa degliunicidue atti a postiin esseredall'Amm.ne. contenutoprowedimentale B. Sia il ricorsoprincipale alladecisione dopola - per le censureper le qualiresiduaI'interesse

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determinazione assessoriale n.60837 del 18.09.2006 con la qualevengonopreannunziati per quantoattiene alle difformita l'adeguamento e la regolarizzazione della autorizzazione rilevate,ad eccezionedel rilievorelativoall'usodel pet-coke- che quelloper motiviaggiunti sono,pero,infondati ed immeritevoli di accoglimento. 8.1. Osserva,infatti,il Collegioche la prospettazione difensivadella società ricorrentesecondola qualel'usodel pet-cokenellostabilimento di lsoladelleFemminenon dovrebbe esseresoggettoa nuovaaulorizzazione ex d.lgs.n. 15212006 ma, in quantorisalentead epoca anterioreal rilasciodella autorizzaziane alle immissioniin atmosferaex d.p.r. n. 203/1988 (1994)e quindioggettodella detta autorizzazione, sarebbeinvecetutt'oraautorizzatoin via transitoria in attesadelrilasciodellaA.l.A.ex D.Lgs.n. 59/2005- nonpuÒtrovareaccoglimento. Deve,infatti,rilevarsiche: - l'autorizzazione ex d.p.r.n. 203/1988rilasciatanel 1994non prevedevaespressamente I'uso (ancheper I'assenzaa quelladatadi una specificatipizzazione del pet-coke,limitandosi ai fini chequi interesano) allagenerica indicazione solidoo dell'usodi oliocombustibile o combustibile unamisceladi combustibili solidi; con D.P.C.M. del 2.10.1995 normativa dei e stataoperataunatipizzazione - successivamente, combustibili ai fini di cui allo stessod.p.r.n.203/1988e ne è statoprescritto uno specifico regimed'utilizzazione in funzionedellatipologiae della dimensione degli impiantinei quali devono essere utilizzati,delle caratteristichedi composizionedegli stessi combustibili presenti) (percentuale degliinquinanti e dellelavorazioni nellequalieranodestinatiad essere utilizzati: - in particolare,per quantoriguardail pet-coke,ne è stato consentitol'uso negli impiantidi combustione con potenzatermicaugualeo superiorea 50 MW se aventeun contenutodizolfo non superiore al 3% in pesoe di materievolatilinon superiore al 12o/o in peso(art.3, co. 2), produttivo nonchénegliimpiantineiqualiduranteil processo i composti o di combustione dello zolfovengonofissatie/o combinatiin percentualenon inferioreal 600/ocon il prodottoche si ottiene,se contenuto dizolfononsuperiore al 6% in peso; pero,di di dettoD.P.C.M. non ha ritenuto, successivamente all'adozione - la societàricorrente, operarealcunacomunicazione all'amm.nein ordineall'usodel pet-coke,uso che è stato formalmente dichiaratoper la primavoltasolo nel 2004,in occasionedellarichiestadi rilascio dellaA.l.A.ex DD.Lgs.nn.37211999 e 59/2005. Ritieneil Collegioche nonvi sia dubbioche la esattaindividuazione del combustibile utilizzato nel ciclo produttivoavrebbegià dovutocostituireoggettodi specificaindicazionein sede di presentazione dell'istanza ex art. 12 d.p.r.n. 203/1988("Pergli impiantiesistenti deveessere presentata domandadi autorizzazione entro alla regioneo alla provinciaautonomacompetente dodicimesi dalla data di entratain vigoredel presentedecreto,corredatada una relazione tecnicacontenentela descrizione del ciclo produttivo".."), ai fini dell'adozione da parte prowisoria("Laregione, dell'amm.ne regionale delleautorizzazioni tenutoconto,oltrechedello statodell'ambiente atmosferico e dei pianidi risanamento, anchedellecaratteristiche tecniche degliimpianti,del tassodi utilizzazione e delladuratadellavita residuadegliimpianti,della qualitàe quantitàdellesostanzeinquinanti contenutenelleemissioni, deglionerieconomici derivantidall'applicazione della miglioretecnologiadisponibile,autorizzain via prowisoriala continuazione delleemissionistabilendo le prescrizioni sui tempie modidi adeguamento") e definitiva("L'autorizzazione definitivae concessaprevioaccertamento dell'osservanza delle prescrizionicontenutenell'autorizzazione provvisoria,owero nell'ipotesidi cui al comma 3, salve le prescrizioniintegrative,previo accertamentodella realizzazionedel progettodi adeguamentodelle emissioni presentatodall'impresaa corredo della domanda di autorizzazione"), di cui al successivo art. 13. Per altro, la circostanzadell'utilizzazione in via esclusivadel pet-cokediventavaancor più necessariae "dovuta"- proprioai fini del rilasciodelleautorizzazioni e dellafissazionedelle prescrizioni adeguate - a seguitodell'emanazione delcitatoD.P.C.M. del2.10.1995 conil quale I'usodi tale combustibile ma nellaricorrenza condizioni era sl autorizzato, di specifiche che avrebberodovutoessereverificateed assentitedall'amm.ne regionale. ln particolare,rileva il Collegiocome l'autorizzazione n. 292117del 1994 reca all'art.2 la indicazionedi specificilimiti di emissionida rispettarein relazioneal processoproduttivo dichiarato, nonchéla prescrizione di combustibile con tenoredi zolfonon superiore dell'utilizzo "inconsiderazione pergli Ossididi zolfo". all'1o/o dell'assenza di sistemidi abbattimento Conclusivamente, il Collegioritieneche la esattaindividuazione del tipodi combustibile in uso assumevaparticolare rilevanzain funzionedei limiti di emissionie delle prescrizioni che dovevanoesserefissatein sededi rilasciodell'autorizzazione ex d.p.r.n.203i1988,ma che essadiventava ancorpiù necessaria e "dovuta"a seguitodell'emanazione del citatoD.P.C.M. peraltronellaricorrenza del 2.10.1995 con il qualel'usodi talecombustibile era sì autorizzato, di specifichecondizioni,ma con astrattoriferimento a contenutidi zolfocomunquesuperiorea quelloindicato nellacitataautorizzazione n. 292117 del 1994.

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8.2. Né rilevain sensocontrariola dedottacircostanza secondoal qualei limitidi emissione fissati con la citata autorizzazionesarebbero sempre stati concretamenterispettati, dal momentoche I'utilizzazione al postodi altriparimenti autorizzati di unospecifico combustibile, potutoportareallafissazione di diversilimitidi dal D.P.C.M. del 2.10.1995, avrebbecomunque emissionee/o alla utilizzazione di diversemetodologie di rilevazionee controllo,rispettoalle previsioni in concretorilasciata. dellaautorizzazione 'i C. Dall'acclarata del pet-cokenellostabilimento di lsoladelleFemmine circostanza che l'utilizzo per la non puo essereritenutocomeautorizzalo discendeI'impossibilità ex d.p.r.n" 203/1988, societàricorrentedi avvalersidel regimetransitoriodiscendentedall'awenutapresentazione dell'istanzaper il rilasciodell'Autorizzazione IntergrataAmbientaledi chi ai DD.Lgs. nn. 37211999 e 59/2005,presentazione awenuta in data 27.08.2004con specificaindicazione dell'usodelpet-coke. relativealleautorizzazioni Ed invero,l'art.17 del D.Lgs.n. 59/2005prevedeche"ledisposizioni previstedallavigentenormativain materiadi inquinamento atmosferico, idricoe del suolo,si applicanofino a quandoil gestoresi sia adeguatoalle condizioni fissatenell'autorizzazione integrata ambientale .".". Tale previsionenon puo infattiessereinterpretata nel sensodi validareindiscriminatamente e "cristallizzare" le autorizzazioni di attivitàanchedifformi,o esistentiai fini della prosecuzione previste,da dettititoli;essa, invece,prevedela permanente comunquenon specificatamente vigenza del regime autorizzatoriopreesistente,ivi compresa la eventualenecessitàdi in atto. adeguamentoiaggiornamento delleautorizzazioni esistentiai cicliproduttivi Ne consegueche non giova alla ricorrenteil rinviooperatodall'art.269,co. 1, D.Lgs.n. secondoal 156/2006 al precedente art.267,co.3, ai finidi sottrarsi allageneraleprescrizione quale"pertuttigli impiantiche producono ai emissionideveessererichiestauna autorizzazione (art.269,co. 1, D.Lgs.n. 156/2006). sensidellapartequintadel presente decreto" Ed invero,la prescrizione del co. 3 dell'aft..267D.Lgs.n. 156/2006("Restafermo,per gli impianti sottopostiad autorizzazioneintegrataambientale,quanto previsto dal decreto legislativo18 febbraio2005, n. 59; per tali impiantiI'autorizzazione integrataambientale sostituisce I'autorizzazione alleemissioniprevistadal presentetitolo")avrebbepotutoescludere la necessitàdi richiedereI'autorizzazione in via generaleprescrittadal successivo art. 269 solo ove I'utilizzazione del pet-cokefosse stata effettivamentecontemplatae compresanella autorizzazione n. 292117del 1994ex d.p.r.n. 203i1988,icui effettisonostati"prorogati" dalla dell'4.1.4.. disciplina transitoria applicabile nellemoredel rilascio D. Dallaritenutacircostanza I'usodel pet-coke che I'atton.292117del 1994non autorizzava rlellostabilimento di lsola delle Femmine,discendela necessitàche la societàricorrentesi muniscadi appositaautorizzazione I'utilizzazione ditale combustibile nelle ovevogliacontinuare moredelrilascio dellachiestaA.l.A.. Né apparefondatoil rilievodi illegittimità degliatti impugnati sottoil profiloche l'amm.nenon avrebbepotuto imporrela immediatacessazionedell'usodel pet-coke,dovendosiinvece limitare I'irregolarità rilevata. all'assegnazione di un termineentroil qualeeliminare Osserva,infatti,il Collegioche sia I'art.278,letta), D.Lgs.n. '156/2006, che I'art.10, lett.a), d.p.r.n.203/1988prevedono la diffidaaregolarizzare, con assegnazione di un termine,per le ipotesi di mere irregolaritàrispettoall'attivitàautorizzata,mentre le successivelettere b) prevedonola contestuale dellaattivitàautorizzataper un tempodeterminato, ove sospensione si manifestino situazioni di pericoloper la salutee/o per l'ambiente. la diffidaa sospendere La fattispecie una modalitànon all'esameha riguardato sostanzialmente (utilizzodel pet-coke)di eserciziodell'attività autorizzata autorizzata(produzione di cemento), rispettoalla quale I'amm.neregionalerisulta avere adottatola soluzionepiù "utile e propozionata" nel più brevetempopossibilel'attività al conseguimento del risultatodi ricondurre produttiva nell'ambito sospensione. di quantoautorizzato, senzaperaltrodispornela immediata Né aveva alcun senso la fissazionedi un terminenon trattandosidi dover apportareuna qualchemodificao innovazione o al cicloproduttivo, ma semplicemente di allo stabilimento cessaredall'usodi un combustibile nonautorizzato. il ricorsoprincipaledeve essere in parte dichiaratoimprocedibile, E. Conclusivamente, relativamenteal sopravvenuto preawiso di adeguamento e regolarizzazionedella autorizzazione n. 292117per quantoattienealle altre difformitàrilevate,ed in parterespinto, unitamenteal ricorsoper motiviaggiunti,per quantoattienealla dispostadiffidaa cessare I'utilizzodel pefcoke. In considerazione e dellacomplessiva condottadelleparti, dellacomplessità dellacontroversia giustimotiviperdisporre la compensazione tra le partidellespesedelgiudizio. sussistono


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P . Q. M.

il TribunaleAmministrativo Regionaleper la Sicilia, Sezione prima, dichiarain parte per come precisatoin motivazione, improcedibile, ed in parte respingeil ricorsoprincipale; respinge il ricorsopermotiviaggiunti. Disponela compensazione tra le partidellespesedel giudizio. Amministrativa. Ordinache la presentesentenzasia eseguitadall'AutoritĂ CosĂŹ decisoin Palermo,nella Cameradi Consigliodel 20 marzo2007, con I'intervento dei Sigg.riMagistrati: GiorgioGiallombardo - Presidente Salvatore Veneziano- Consigliere Estensore RobertoValenti- Referendario llSegretario G.M .

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