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Infortunistica stradale

L’incidente grave in autostrada comporta la revisione della patente

Una recente sentenza del Tar della Liguria ha sottolineato che l’autista che rimane coinvolto in un grave sinistro stradale in autostrada va incontro, quasi automaticamente, al provvedimento di revisione della patente. E ciò a prescindere dalla sua responsabilità nel sinistro e dall’accertamento di eventuali problematiche di carattere sico o psichico. Ciò che risulta rilevante è che l’entità o la dinamica della scontro possano far nutrire dubbi in merito alla persistenza, in capo al conducente, dei requisiti psico sici prescritti dalla legge o dell’idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida. Si pensi, ad esempio, ad una persona che, pur accorgendosi di un automobilista proveniente contromano, non abbia i ri essi pronti per frenare in tempo ed evitare lo scontro.

Nello speci co questo può accadere qualora la pubblica amministrazione rilevi una condotta di guida non adeguata al codice della strada. Il caso in questione riguarda un automobilista che è incappato in un grave incidente stradale, provocando anche il ferimento della propria consorte. L’interessato si era subito adoperato a presentare ricorso al collegio contro il conseguente provvedimento di revisione della patente ma con esito negativo. Il provvedimento di revisione della licenza di guida, adottato ai sensi dell’art. 128 del codice stradale è infatti sempre obbligatorio nei seguenti casi:

• quando il conducente è stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una norma del codice della strada da cui consegue la sospensione della patente di guida (si pensi alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’e etto di stupefacenti) • quando il conducente minorenne commette una violazione del codice della strada da cui consegue la sospensione della patente di guida.

Va precisato però, che tale provvedimento è contraddistinto da ampia discrezionalità ed è rivolto, come accennato in precedenza, a veri care la reale idoneità tecnica del conducente considerando quindi, caso per caso, le circostanze concrete e dovrà essere sempre motivato: dovranno cioè essere spiegate le ragioni della sussistenza dei suddetti dubbi.

Diversamente, l’obbligo di revisione è da considerarsi illegittimo. Infatti, pur non essendo necessarie violazioni stradali o condotte di guida particolari, risulta indispensabile che la Motorizzazione o il Prefetto documentino ed argomentino adeguatamente le proprie decisioni. Nel caso speci co, le valutazioni sintomatiche operate dall’amministrazione sono risultate esenti da vizi e la condotta di guida dell’automobilista è apparsa palesemente pericolosa.

Va ricordato in ne che si tratta di un provvedimento che non ha carattere sanzionatorio e che ben potrebbe aggiungersi alla multa dovuta proprio alla violazione del codice della strada.

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