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I QUADERNI DI
Guida all’utilizzo deGli ammortizzatori Sociali in deroGa 2012
Strumenti per sindacalisti...
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Guida all’utilizzo degli Ammortizzatori Sociali in Deroga 2012
Abbiamo voluto pubblicare questa guida non solo per raccogliere la documentazione in materia, ma anche per offrire ai nostri sindacalisti qualche indicazione utile su come affrontare i tempi critici che sta attraversando il Paese e che si vivono quotidianamente nelle aziende. Oggi è più che mai necessario che la Cisl e le sue categorie lavorino in rete, facendo sinergia per raggiungere risultati sempre più avanzati, nell'interesse prioritario delle persone che rappresentiamo. Il Dipartimento mercato del lavoro è lo strumento operativo che abbiamo individuato per concretizzare questo coordinamento. Nel merito, il nostro impegno deve essere quello di realizzare accordi che non mirino solo a difendere il reddito dei lavoratori, ma li sostengano sia nei percorsi di riqualificazione professionale, finalizzati ad aumentare la competitività dell’azienda e il mantenimento dell’occupazione, sia nei percorsi di ricollocazione orientati alla ricerca di una nuova occupazione. Dobbiamo investire e puntare sempre più alla realizzazione delle politiche attive per il lavoro. E’ una sfida difficile, ma è nei momenti più complicati che la Cisl (con la sua storia) dimostra di essere un grande sindacato. Danilo Galvagni - Segretario Ust Cisl Milano
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Guida all’utilizzo degli Ammortizzatori Sociali in Deroga 2012
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Guida all’utilizzo degli Ammortizzatori Sociali in Deroga 2012
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Strumenti per sindacalisti...
A cura di Marta Pepe – Dipartimento politiche del lavoro - Cisl Milano
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che cos’è la cassa integrazione Guadagni in deroga La cassa integrazione guadagni in deroga – Cigd - è uno strumento importante che consente di salvaguardare l’occupazione di molti lavoratori del nostro territorio. In questa fase congiunturale di crisi costituisce un sostegno economico per operai, impiegati e quadri sospesi dal lavoro da piccole e piccolissime aziende che non hanno accesso alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria o che ne hanno esaurito i limiti d’intervento. La copertura è garantita anche agli apprendisti, ai soci lavoratori di cooperative, ai lavoratori somministrati e con contratto di inserimento, ai lavoratori a domicilio mono commessa. Anche per il 2012, con il rinnovo dell’Accordo Quadro sui criteri per l’accesso agli Ammortizzatori Sociali in Deroga in Lombardia per l’anno 2012 e il Patto per le Politiche Attive per il Lavoro tra la Regione Lombardia e le Parti Sociali lombarde si garantisce ai lavoratori un'indennità pari all’80% della retribuzione* e l’accesso a percorsi di ricollocazione e riqualificazione finanziati da Regione Lombardia attraverso le Doti. Importante novità del 2012 è l'estensione delle politiche attive anche ai lavoratori in mobilità ordinaria L.223/91 e L.236/93 che avranno così accesso alle Doti ricollocazione. Si riconferma quindi sempre più la necessità per la Cisl di Milano di porre attenzione alla creazione della rete di tutela dei lavoratori espulsi dai processi produttivi, orientando maggiori sforzi verso la ricollocazione dei lavoratori attraverso il coinvolgimento attivo e in rete degli Enti e delle Agenzie Per il Lavoro del nostro territorio.
6 febbraio 2012 Renato Zambelli – Segretario Cisl Milano
* comprensiva di eventuali ratei di mensilità aggiuntive, che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate tra le zero e il limite dell’orario contrattuale e comunque non oltre le 40 ore settimanali. L’importo della prestazione non può superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno dall’INPS (sulla prestazione compete l’assegno al nucleo familiare)
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orientamenti condivisi dalle Parti CentralitĂ degli accordi sindacali aziendali come espressione della responsabilizzazione di tutte le parti coinvolte: datori di lavoro e loro associazioni, lavoratori e loro organizzazione sindacali
Rinnovato e crescente impegno, condiviso anche a livello aziendale e territoriale/settoriale, per la ricollocazione dei lavoratori espulsi attraverso un utilizzo finalizzato delle politiche attive del lavoro connesse con la corresponsione delle indennitĂ
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Concorso delle risorse pubbliche (Stato, Regioni, Province), private (imprese) e paritetico sociali (Enti Bilaterali, Fondi Interprofessionali) per rendere effettiva la contestualitĂ tra gli interventi di sostegno al reddito e le politiche attive del lavoro
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campo di applicazione Lavoratori dipendenti da datori di lavoro, imprenditori e non, con esclusione dei datori di lavoro domestico, con riferimento alle unità produttive ubicate in Lombardia, qualora non ricorrano le condizioni per l’utilizzo degli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni delle attività lavorativa.
Quali sono i soggetti esclusi dagli strumenti ordinari Lavoratori dipendenti da aziende: artigianato, commercio e logistica < 50 dipendenti, non manifatturiere: trasporti, logistica < 15 dipendenti e più in generale aziende non soggette al pagamento della quota contributiva relativa alla CIGS
Tutte le aziende che hanno già superato i limiti di durata dei trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria
Dirigenti, apprendisti, lavoratori a domicilio, lavoratori somministrati
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lavoratori Beneficiari
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• operai, impiegati e quadri • apprendisti (sia quando siano gli unici dipendenti sia quando i lavoratori della stessa unità operativa siano interessati da CIGO, CIGS, CIG in deroga) • lavoratori assunti con contratto di inserimento • lavoratori soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato • lavoratori somministrati, quando gli altri lavoratori della stessa unità operativa utilizzatrice siano interessati da CIGO, CIGS, CIG in deroga • lavoratori domicilio mono commessa
campo di applicazione • • • • • • •
imprese industriali aziende artigiane commercio/terziario turismo/servizi cooperative studi professionali altri datori di lavoro – non imprenditori – escluso il lavoro domestico
Requisito individuale: anzianità lavorativa di almeno 90 giorni presso il datore di lavoro richiedente
Sono beneficiari tutti i lavoratori con un contratto di lavoro di tipo subordinato, anche a tempo determinato
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classificazione dell’impresa tiPoloGia 1 imprese, aziende, datori di lavoro che non hanno diritto alla CIGS; imprese dell’edilizia con addetti fino ai 100 dipendenti (aziende non soggette al pagamento della quota contributiva per la CIGS)
tiPoloGia 2 imprese che hanno diritto alla CIGS; imprese dell’edilizia con addetti oltre i 100 dipendenti
eccezioni
intervento a
Le Politiche attive sono obbligatorie solo se previste esplicitamente dall’Accordo Sindacale. Permane quindi l’obbligo di disponibilità ma non di attivazione diretta
500 ore per dipendente l’utilizzo del monte ore è realizzabile con una flessibilità che non superi, per ciascun lavoratore, il 40% della quota pro-capite richiesta (massimo 700 ore per ogni lavoratore)
intervento B
Le politiche attive sono obbligatorie. Esiste quindi un obbligo di attivazione diretta in capo al lavoratore
6 mesi
classificazione della tipologia di ciGd
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azienda tipologia 1 se nel 2011â&#x20AC;Ś
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non ha utilizzato CIGD e nel 2012 ricorre alla CIGD per la 1a volta
ha usato la CIGD con un solo intervento A
ha utilizzato la CIGD con due interventi A ma il 2° in data successiva al 30/9/11
intervento a di massimo 500 ore, rinnovabili per ulteriori e massime 500 ore
intervento a di massimo 500 ore non rinnovabili
intervento a residuo di 200 ore
intervento B di massimo 6 mesi, al quale si accede se occorre
ha esaurito tutto: A+A+B A+B+B B+B A+A
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azienda tipologia 1 se...
è in procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta)
nel 2012 nel 2011 nel 2011 sono precedente ha utilizzato ha utilizzato stati richiesti utilizzo due richieste due richieste uno o più di accordi di intervento di intervento interventi B di solidarietà A A, chiedendo il rinnovo del 2° intervento A prima del 1/10/2011
intervento B per massimo 6 mesi, rinnovabile per ulteriori 6 mesi solo se interviene una riduzione* degli esuberi del 15% o di 1 unità produttiva
*la riduzione esuberi equivale anche alla riduzione del n. dei lavoratori sospesi in CIGD
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Le aziende di Tipologia 2 che intendono accedere alla CIGD in seguito alla scadenza di un precedente periodo di CIGS devono presentare la richiesta almeno 60 gg prima della sospensione (per gli interventi che decorrono dal 1/04/2012)
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azienda tipologia 2
caSo i esaurimento del periodo massimo di fruizione della CIGS previsto dalle norme vigenti, in assenza delle condizioni per richiedere l’intervento della CIGO, e senza prevedibili richieste ulteriori di CIGS
caSo ii esaurimento del periodo massimo di fruizione della CIGS previsto dalle norme vigenti, in assenza delle condizioni per richiedere l’intervento della CIGO, con necessità di attuare un piano di risanamento della situazione aziendale che comporti l’accesso a un ulteriore periodo di CIGS per crisi dopo l’interruzione prevista dall’art. 1, c. 5, L.223/91
intervento B Massimo 6 mesi, non rinnovabili
intervento B Massimo 8 mesi, non rinnovabili
Es. azienda che si è rimessa in piedi dopo una ristrutturazione
Corrisponde al periodo ponte obbligatorio per riprendere la CIGS (pari a 2/3 della durata CIGS concessa)
Nel caso in cui l’evoluzione della situazione di crisi aziendale porti, dopo la concessione della CIGD, a riconsiderare il CASO nel quale essa si confi-
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caSo iii cessazione di attività, con o senza procedura concorsuale, con necessità di attenuare l’impatto sociale di una procedura di mobilità
altro… necessità, in costanza di CIGO o CIGS, l’intervento di CIGD per tipologie di lavoratori non aventi diritto alla CIGO/CIGS 13
intervento B Massimo 6 mesi, rinnovabili per altri 6 mesi solo se, al termine dei primi 6 mesi si riduce* almeno del 15%, pari ad almeno una unità di personale, il n. dei lavoratori in esubero per i quali si richiede la CIGD *riduzione esuberi = riduzione del n. dei lavoratori sospesi in CIGD guri è necessario un nuovo accordo sindacale e una nuova richiesta motivata, per un nuovo esame di istruttoria e ammissibilità.
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accordo di solidarietà …come fattispecie di un intervento B
Riservato solo ad Aziende Tipologia 1
Unico accordo sindacale valido per massimo 12 mesi (fino al 31/12/2012)
La riduzione viene definita nell’accordo sindacale, ma non può mai superare il 60% dell’orario ordinario. Es. su 40 ore almeno 16 lavorate con flessibilità ±20% 14 Ha l’obiettivo di superare gli esuberi dichiarati attraverso la riduzione generale dell’orario di lavoro
Nei 3 mesi successivi il termine e durante la durata del contratto di solidarietà sono esclusi i licenziamenti
SONO OBBLIGATORIE LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO La modalità di rotazione deve agevolare le attività di riqualificazione
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esempio accordo di Solidarietà Accordo che coinvolge 10 dipendenti per 12 mesi con una riduzione dell’orario di lavoro del 60%: (La riduzione di orario può essere realizzata anche su base annua) orario annuo ipotetico pro capite: 1896 riduzione del 60%: 1137 orario annuo ridotto pro capite: 759 Questo monte ore pro capite potrà variare in più o in meno del 20%, fermo restando il monte ore autorizzato complessivo Esempio: Lavoratore A: 759 ore Lavoratore B: 759 ore + 20% = 940 Lavoratore C 759 ore - 20% = 608 La flessibilità, non potendo essere definita a priori, si calcolerà man mano che il contratto si attuerà. L'importante è che il monte ore finale di CIGD non sia superiore a quanto autorizzato e che l'orario pro capite dei lavoratori coinvolti, alla conclusione del contratto, non si scosti oltre il 20% in più o in meno rispetto all'orario medio lavorato.
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mobilità in deroga
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requisito individuale: anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato
lavoratori subordinati, somministrati, apprendisti, lavoratori domicilio mono commessa, titolari di contratto a tempo determinato, esclusi i lavoratori domestici
•
Licenziati: cessazione attività, giustificato motivo oggettivo, licenziamento collettivo • Cessati: fine contratto a termine, recesso dal contratto alla fine del periodo di apprendistato, dimessi per giusta causa a partire dal 1/01/2012 che, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, siano esclusi dal trattamento di mobilità art.7, L. 223/91 e dal trattamento di disoccupazione ordinaria
•
massimo 12 mesi, non oltre il 31/12/2012
massimo 4 mesi, non oltre il 31/12/2012
La richiesta deve essere presentata all’INPS entro 68 gg dalla data di cessazione o data fine preavviso
Licenziati: cessazione attività, giustificato motivo oggettivo, licenziamento collettivo • Cessati: fine contratto a termine, dimessi per giusta causa a partire dal 1/01/2012 dopo aver usufruito di trattamenti di CIGD, a condizione che siano esclusi dal trattamento di mobilità art. 7 L.223/91 ed abbiano accesso al trattamento di disoccupazione ordinaria per la durata massima di 8 mesi La richiesta deve essere presentata all’INPS non oltre 30 gg dopo il termine della disoccupazione ordinaria
Tutti i lavoratori che hanno iniziato a percepire la mobilità in deroga nel corso del 2011, hanno diritto a proseguire la stessa nel 2012 fino al raggiungimento dei 12 mesi
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corrispondenza tra interventi a sostegno del reddito e servizi di politiche attive del lavoro Tutti i beneficiari degli ammortizzatori in deroga hanno l’obbligo di sottoscrivere la DID di cui all’art. 19, c. 10, Dlgs. 185/08 con modifiche L. 2/09
Intervento A
Intervento B
Mobilità in deroga
Obbligo di attivazione di un percorso di riqualificazione solo se previsto dall’accordo sindacale
Obbligo di attivazione della Dote riqualificazione/ricoll ocazione tramite PIP sempre
Obbligo di attivazione della Dote ricollocazione tramite PIP sempre
Risorse aziendali private e/o paritetico sociali (bilateralità e fondi interprofessionali per la formazione continua)
Risorse pubbliche garantite e/o private e/o paritetico sociali
Risorse pubbliche garantite
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Gli accordi relativi all’intervento B devono contenere le necessarie informazioni relative al percorso di politiche attive concordato tra le parti da modulare a seconda delle reali esigenze delle imprese e dei lavoratori relativamente ai seguenti punti:
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BoX PoliticHe attiVe: • obiettivo dell’intervento •tipologia e descrizione dei percorsi con durate diverse, proporzionate al tempo di ricorso agli ammortizzatori in deroga •lavoratori coinvolti •durata dell’intervento •eventuale certificazione delle competenze ove prevista •ENTE di formazione/Agenzia Per il Lavoro accreditata in Regione Lombardia per i servizi al lavoro. •previsione di eventuali risorse economiche aziendali e/o dei fondi interprofessionali
Gli accordi sindacali aziendali potranno recepire indicazioni provenienti dalla concertazione territoriale richiamando specifici accordi territoriali già in essere e quant’altro si ritenga opportuno nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di politiche passive ed attive
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il patto per le politiche attive 2012
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efficacia degli orientamenti è subordinata alla concreta partecipazione, corresponsabilità e trasparenza dei diversi attori del mercato del lavoro e si declina anche attraverso: un uso ancor più responsabile da parte delle Parti sociali della cassa integrazione in deroga calibrato sul reale fabbisogno delle imprese in relazione allo stato economico, finanziario e dei piani di sviluppo delle stesse interventi di politica attiva mirati alla riqualificazione dei lavoratori in CIGD per i quali è previsto il rientro al termine del periodo di sospensione; interventi finalizzati alla ricollocazione, anche con l’utilizzo di percorsi di outplacement, per i lavoratori in esubero attraverso la valorizzazione della contrattazione nella gestione delle crisi aziendali che ponga al centro le politiche utili ad attenuarne l’impatto sociale 20 l’ottimizzazione dell’uso delle risorse pubbliche anche attraverso l’apporto di risorse da parte delle imprese, degli enti bilaterali e dei fondi interprofessionali il ruolo della concertazione territoriale nell'orientare gli operatori ad adattare l'offerta di servizi alla realtà locale e alla reale necessità di determinati profili professionali e le imprese ad esprimere la necessità di profili e posti di lavoro
Vedi accordo su formazione 9/06/2011 Assolombarda Cgil Cisl Uil Milano
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destinatari delle Politiche attive del lavoro ampliamento del target e dei servizi
Tutti i lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga
Tutti i lavoratori iscritti nelle liste ordinarie di mobilità L.223/91 e L.236/93 potranno accedere alla dote ricollocazione finanziata da Regione Lombardia
Lavoratori in CIGS per CESSAZIONE TOTALE o PROCEDURA CONCORSUALE (fallimento, concordato preventivo o altre procedure)
Sarà incentivata la possibilità (di fronte a crisi aziendali rilevanti) di giungere ad accordi di vero e proprio outplacement che prevedano (oltre alla dote regionale) ulteriori finanziamenti e strumenti da parte delle imprese
È previsto un voucher di conciliazione vita-lavoro che dovrà sostenere le lavoratrici e i lavoratori che accettano una nuova proposta di lavoro
È previsto l’allargamento delle fasce di lavoratori svantaggiate per i quali la dote verrà arricchita con una premialità; verrà avviato un servizio di particolare e diretto sostegno ai lavoratori disabili coinvolti L. 68/99; sarà previsto che la dote possa essere giocata sia per auto imprenditorialità che per costituire una impresa sociale di salvataggio della azienda di partenza art.1 Dlgs. 155/06
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esempio di Box politiche attive – dote riQualificazione Politiche attive I firmatari concordano che i lavoratori sospesi parteciperanno al percorso x di formazione/riqualificazione professionale ❑ di ricollocazione (il percorso di ricollocazione è da considerarsi offerta di un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro ai sensi dell’art 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 convertito, con modificazioni, con la Legge 3 dicembre 2004, n.291)
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di seguito sinteticamente descritto: • obiettivo dell’intervento: l’intervento sarà finalizzato a incrementare le competenze dei lavoratori coinvolti, ampliandone le conoscenze e/o rafforzandone le abilità operative in modo da creare le condizioni per un miglioramento delle loro prestazioni professionali • tipologia e descrizione dei percorsi: la tipologia dell’intervento sarà individuata di comune accordo tra i destinatari, l’azienda e l’operatore accreditato. Il percorso di riqualificazione sarà quindi progettato sulla base di esigenze specifiche emerse dall’analisi dei fabbisogni formativi, in modo che l’esperienza d’aula sia trasferibile nel contesto lavorativo attuale e/o futuro. • lavoratori coinvolti: …………… • durata dell’intervento: l’intervento sarà sviluppato durante il periodo di cassa integrazione guadagni. • eventuale certificazione delle competenze: le competenze, ovvero le conoscenze e/o le abilità acquisite potranno essere attestate con riferimento al Quadro Regionale degli Standard Professionali • eventuali indicazioni logistico-organizzative: indicare nome e indirizzo dell'Ente o Agenzia Per il Lavoro o la rete degli operatori accreditati in Regione Lombardia (eventualmente anche congiuntamente ad altri operatori proposti da altre organizzazioni sindacali) • previsione di eventuali risorse economiche aziendali e/o paritetiche sociali: il fondo interprofessionale per la formazione continua (es. fondimpresa) se cofinanzia
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esempio di Box politiche attive – dote ricollocazione Politiche attive I firmatari concordano che i lavoratori sospesi parteciperanno al percorso ❑ di formazione/riqualificazione professionale x di ricollocazione (il percorso di ricollocazione è da considerarsi offerta di un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro ai sensi dell’art 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 convertito, con modificazioni, con la Legge 3 dicembre 2004, n.291) di seguito sinteticamente descritto: • obiettivo dell’intervento: ricollocazione lavorativa attraverso azioni di orientamento e azioni mirate al reinserimento lavorativo che contemplano il supporto motivazionale e la riqualificazione, ove prevista e possibile; l’orientamento ed il bilancio delle competenze; la ricerca di nuove opportunità di lavoro; il reinserimento lavorativo • tipologia e descrizione dei percorsi: servizi di orientamento - accoglienza, colloquio specialistico; definizione del percorso individuale: verifica dei requisiti, esame delle esperienze lavorative - professionali e individuazione degli ambiti di sviluppo individuale; bilancio di competenze: analisi particolareggiata delle conoscenze, competenze e abilità acquisite nelle esperienze formative, professionali e sociali; elaborazione di un progetto professionale finalizzato alla ricollocazione. Servizi di inserimento al lavoro - supporto nella ricerca attiva del lavoro: affiancamento e supporto nella definizione del piano di ricerca del lavoro, individuazione delle opportunità professionali, valutazione delle proposte di lavoro, invio delle candidature, contatto con le aziende; raccolta delle nuove opportunità di lavoro: promozione del profilo professionale tramite mailing list mirate alle aziende locali. Servizio, per conto del lavoratore, di ricerca delle imprese (Scouting), gestito da operatori specializzati che contattano le aziende per individuare i loro bisogni professionali. attivazione della rete degli operatori accreditati per i servizi al lavoro. • lavoratori coinvolti: eventuale elenco se già individuati • durata dell’intervento: 180 giorni dalla “presa in carico del lavoratore” (colloquio di accoglienza) • eventuale certificazione delle competenze: le competenze, ovvero le conoscenze e/o le abilità acquisite potranno essere attestate con riferimento al Quadro Regionale degli Standard Professionali • eventuali indicazioni logistico-organizzative: indicare nome e indirizzo dell'Ente o Agenzia Per il Lavoro o la rete degli operatori accreditati in Regione Lombardia • previsione di eventuali risorse economiche aziendali e/o paritetiche sociali: indicare il fondo interprofessionale per la formazione continua (es. fondimpresa) se cofinanzia
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corrispondenza tra interventi a sostegno del reddito e servizi di politiche attive del lavoro I beneficiari sono soggetti a: Obbligo di adesione a chiamata per formazione, proposte di lavoro congrue, progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro Obbligo di attivazione Per l’intervento A: obbligo di attivazione nel caso di percorsi di politiche attive del lavoro finalizzati alla formazione/riqualificazione se specificamente previsti negli accordi sindacali. In tali casi gli interventi si realizzano a carico delle risorse private e/o paritetiche sociali
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Per l’intervento B: obbligo di attivazione per percorsi di politiche attive del lavoro finalizzati alla formazione/riqualificazione, ovvero, nel caso di eccedenze di personale, obbligo di attivazione per percorsi finalizzati alla ricollocazione Per la mobilità in deroga: obbligo di attivazione per percorsi di politiche attive del lavoro finalizzati alla ricollocazione Per tutti i percettori di ammortizzatori sociali in deroga Attivazione delle sanzioni previste dagli artt. 11 e 12 del decreto interministeriale n. 46441 del 19 maggio 2009, e dalla circolare del MLPS n. 39 del 19 novembre 2010 nei confronti dei lavoratori che non adempiono agli obblighi di attivazione sopra indicati, rendendo effettive le comunicazioni all’INPS da parte dei soggetti competenti per legge dei nominativi dei soggetti inadempienti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti di CIG o mobilità in deroga
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Politiche attive: cosa sono
Le politiche attive del lavoro definiscono l'insieme delle azioni e delle misure finalizzate ad incidere direttamente sulla struttura complessiva del mercato del lavoro creando nuova occupazione o intervenendo, a scopo preventivo o curativo, sulle possibili cause di disoccupazione, attraverso il concorso attivo della persona disoccupata. Rientrano nelle politiche attive del lavoro • i programmi di job creation (sostegno agli ‘inoccupati’ creatori d’imprese) • le ‘azioni di sviluppo locale • gli interventi di formazione e riqualificazione professionale • le misure finalizzate all’assunzione • i servizi volti a facilitare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro • i lavori socialmente utili • il part-time • l’orientamento Volendo classificare le politiche attive del lavoro a seconda del loro “oggetto”, possiamo suddividerle nelle seguenti tipologie • politiche connesse all’informazione e alla conoscenza del mercato del lavoro • politiche che operano indirettamente sull’occupazione, con l’obiettivo di adeguare l’offerta alla domanda, senza contenuto formativo • politiche che operano indirettamente sull’occupazione, con l’obiettivo di adeguare l’offerta alla domanda, connesse con strategie formative • misure tese a incentivare il sistema delle imprese per sollecitare la domanda di lavoro • misure dirette a creare occasioni di lavoro indipendentemente dalla domanda di mercato
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Procedure e accordi standard
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autodichiarazione dell’azienda Nella domanda presentata per l’accesso alla CIG in deroga il datore di lavoro dovrà dichiarare di non rientrare nel campo di applicazione della CIGO/CIGS o di ammortizzatori analoghi ovvero di aver esaurito le disponibilità di utilizzo di tali strumenti Si considera esaurita la ciGo quando non vi è disponibilità di almeno 30 giorni di trattamento. Qualora nella fase di istruttoria o in seguito emergesse una realtà non corrispondente a quella dichiarata, la domanda di CIG in deroga verrà respinta o, se già autorizzata, il trattamento cesserà immediatamente
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consultazione sindacale Il datore di lavoro, anche tramite la sua associazione, invia la richiesta di CIG in deroga, specificando le causali, alle organizzazioni sindacali di categoria e alle RSU. Nel caso di aziende artigiane la comunicazione è inviata ai Rappresentanti Sindacali di Bacino – RSB Segue un incontro entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta che si concluderà con un accordo sindacale Le imprese artigiane seguiranno le procedure previste dall’ente bilaterale territoriale. EBA MILANO - Ente Bilaterale dell’artigianato - Via P. Marocco, 11 – MILANO, Tel. 02 28510778, email: ebamilano@ebamilano.it L’accordo può essere fatto sulla base di un modello standard ovvero in forma libera contenente tutte le informazioni e gli impegni previsti dai modelli standard
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l’accordo sindacale L’accordo sindacale è requisito indispensabile per l’ottenimento della CIGD Il verbale di accordo sindacale deve dare atto formalmente della conoscenza completa dell’Accordo Quadro, dei suoi allegati e del Patto per le Politiche Attive per il 2012. In particolare deve prevedere l’informazione a tutti i lavoratori coinvolti riguardo le opportunità e gli obblighi ad essi riservati L'inizio della sospensione non può essere anticipato rispetto alla sottoscrizione dell'accordo Sono fatti salvi i casi di procedure concorsuali o altri casi di forza maggiore che comunque verranno espressamente autorizzati dalla Sottocommissione Mobilità/Ammortizzatori sociali in deroga di Regione Lombardia
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l'istruttoria della domanda di ciGd L’istruttoria delle domande relative all’intervento A viene effettuata dalla Provincia nel cui territorio ha sede l’unità operativa interessata L’istruttoria delle domande relative all’intervento B viene effettuata dall’Agenzia Regionale per l’Istruzione, la Formazione e il Lavoro (ARIFL) Viene ugualmente effettuata dall’ARIFL l’istruttoria delle domande Interprovinciali L’istruttoria si svolge attraverso l’esame dei dati, informazioni e documenti inseriti nella domanda presentata on line (portale INPS + portale GEFO di Regione Lombardia) ed ha lo scopo di verificarne la corrispondenza con quanto stabilito nell’Accordo Quadro 29
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esame di consultazione Provincia o ARIFL convocheranno le parti nei seguenti casi 1- quando ritengano opportuno verificare la corrispondenza dell'accordo aziendale con quanto previsto dall‘Accordo Quadro 2- quando non si è raggiunto un accordo a livello aziendale. In tal caso le parti sono convocate per la ricerca di un accordo. In mancanza di esso la CIG in deroga non viene autorizzata 3- quando le organizzazioni sindacali non si sono presentate a seguito di una regolare attivazione di procedura da parte dell'azienda. Qualora il sindacato non si presenti nemmeno all'esame di consultazione, la decisione di validare o meno spetterà alla sottocommissione regionale ammortizzatori sociali 30
L'esame di consultazione può avvenire anche a distanza in modalità audio e/o video conferenza. In situazioni di particolare criticità, nell’ambito dell’istruttoria è possibile il coinvolgimento delle Istituzioni e degli Enti Locali del territorio interessato
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autorizzazione I provvedimenti autorizzativi della CIGD sono emessi da Regione Lombardia e pubblicati nell'apposito sito: www.regione.lombardia.it Regione Lombardia trasmetterà tali provvedimenti all'INPS come autorizzazione al pagamento delle indennità In assenza di presupposti per l'autorizzazione, Regione Lombardia formalizzerà il diniego e le relative motivazioni al datore di lavoro, alla provincia interessata e all'INPS
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rinnovo della domanda di ciGd L’iter procedurale per il rinnovo della concessione della CIGD è lo stesso previsto per la prima domanda, fatto salvo quanto di seguito indicato • la domanda di rinnovo è preceduta da una nuova specifica consultazione sindacale e da un nuovo specifico accordo sindacale • alla domanda deve essere allegato il report di monitoraggio previsto dall’Accordo Quadro 2012 • non è considerato ammissibile il rinnovo della domanda da parte di datori di lavoro che non abbiano comunicato preventivamente a Regione Lombardia il calendario delle effettive sospensioni
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• nel corso dell’istruttoria della domanda di rinnovo possono essere richiesti al Soggetto, qualora mancanti, le informazioni e documenti richiesti dall’Accordo Quadro o comunque previsti dalla normativa vigente. L’eventuale richiesta delle integrazioni è corredata dei termini di adempimento, trascorsi i quali è disposto il diniego dell’autorizzazione all’intervento della CIGD
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iter procedurale per la concessione della mobilità in deroga • I lavoratori, dopo aver dichiarato il proprio stato di disoccupazione presso un servizio competente (centro per l’impiego), presentano la domanda di mobilità in deroga alla sede INPS territorialmente competente (quella di residenza del lavoratore) entro i termini previsti nell’Accordo Quadro 2012 • L’INPS accerta il possesso da parte dei soggetti richiedenti dei requisiti individuali previsti dalla normativa vigente e dall’Accordo Quadro 2012 e trasmette alla Regione gli elenchi degli aventi diritto al trattamento di mobilità in deroga e di coloro che non ne hanno diritto • La Regione emette rispettivamente i provvedimenti di autorizzazione o di diniego e li trasmette all’INPS secondo le modalità concordate con l’Istituto
anticipazione dell’inPS L’INPS è autorizzato ad anticipare la prestazione per un periodo massimo di 4 mesi Decade dal diritto alla prestazione il lavoratore in CIG in deroga che svolge contemporaneamente attività retribuita senza averne dato preventiva comunicazione alla Struttura Inps territorialmente competente
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Supplemento a Job anno VII n. 2 febbraio 2012, Direttore responsabile: Piero Piccioli Amministrazione e redazione: Via Tadino, 17 - 20124 Milano info@jobedi.it Editore: Jobnetwork srl; Propriet testata: Cisl Milano, Re. Trib di Milano n.293 del 26/04/2006, Iscrizione al Roc n.17405 del 09/08/2008, Stampa: La Serigrafica Arti Grafiche srl via Toscanelli, 26 - 2009 Buccinasco (Mi)
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