Anno 11 - n. 6 - Settembre 2011
collegamento scuola milano
Mensile della CISL Scuola Territoriale di Milano
MANOVRA: “Equità prima di tutto. No a misure punitive per i lavoratori pubblici” Comunicato CISL Scuola e Pubblico Impiego La stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo sono obiettivi che rispondono ad un vitale interesse del Paese e dei lavoratori: in questo senso la CISL condivide la necessità e l’urgenza di misure che mettano l’Italia in condizione di reggere alle crescenti pressioni dei mercati finanziari, come affermato nel documento comune delle parti sociali presentato nei giorni scorsi a governo e opposizione. Il decreto legge varato dal Governo soddisfa certamente le esigenze di urgenza, ma non risponde in modo sufficiente agli indispensabili requisiti di equità che una manovra impostata nel segno
del rigore e dei sacrifici è tenuta doverosamente ad assicurare. La CISL, che ha svolto e intende continuare a svolgere un serrato confronto di merito sui contenuti della manovra, ritenendo privo di senso e controproducente ogni arroccamento su atteggiamenti di mera protesta, è fermamente intenzionata a dare seguito alle iniziative già messe in campo per rivendicare come assoluta priorità, da tradurre in credibili provvedimenti e non in generici annunci, la lotta all’evasione fiscale e una drastica riduzione dei costi della politica. segue a pag. 6
Spedizione in Abbonamento Postale - art. 2 Comma 20/C - Legge 662/96 - Filiale Milano
Oltre 5000 assunzioni in ruolo a Milano Per i docenti si tratta di 2.180 contratti a tempo indeterminato e 3.261 riguardano il personale ATA Accordo all’Aran, costi contenuti per un risultato straordinario. L’accordo sottoscritto all’ARAN dalla quasi totalità delle sigle sindacali è molto positivo, crea le condizioni per immettere in ruolo, già a settembre, circa 67.000 lavoratori della scuola e lo fa in cambio di una contropartita assolutamente sostenibile. Un costo molto contenuto, che val bene l’obiettivo di un’occupazione stabile per chi lavora precariamente da tanti anni. Chi parla di un accordo che impone forti penalizzazioni non sa quel che dice, o è in malafede. La sola eliminazione di una fascia stipendiale, senza alcun intervento sui meccanismi e sui tempi delle ricostruzioni di carriera, comporta per tutti un sacrificio modesto e in molti casi del tutto inesistente; in compenso si mette fine ad una situazione che si trascinava da anni, col lavoro precario talmente esteso da sfiorare, per il personale ata, il 30% dell’organico. Per quest’ultima tipologia di personale le immissioni in ruolo superano di cinque volte il numero dei pensionamenti, rapporto che dà l’esatta misura di quanto valga l’operazione assunzioni alla cui riuscita la CISL e la CISL Scuola stanno lavorando da mesi. I lavoratori sanno distinguere molto bene chi cerca e ottiene risultati da chi vive di slogan e li copre di improbabili promesse. Chi cerca adesso di intestarsi il merito di risultati per ottenere i quali non ha mosso un dito, dedicandosi anzi per settimane a seminare dubbi e perplessità, dà prova di una disinvoltura che rasenta il ridicolo.
Corso preparazione al TFA SERVIZI RISCATTATI: Stiamo ultimando l’organizzazione del corso CISL in preparazione alla prova selettiva per l’accesso al TFA con qualche semplificazione rispetto alla prima versione. Tutti coloro che hanno segnalato di essere interessati a tale corso riceveranno a breve, al loro indirizzo di posta elettronica una mail contenente le modalità per effettuare l’iscrizione e il relativo pagamento per poter partecipare al primo incontro. Speciale TFA a pag. 7
Dal 15 settembre consulenze nelle zone RIUNIONE NEOASSUNTI IN RUOLO 22 SETTEMBRE ORE 17 PRESSO CISL DI MILANO VIA TADINO 23. Tutte le informazioni sugli adempimenti connessi al contratto a tempo indeterminato
inaccettabile penalizzazione L’ipotesi di escludere dal computo dell’anzianità previdenziale i periodi riscattati è a dir poco sconcertante: si interviene su scelte già fatte, per le quali si sono pagati anche costi non indifferenti, sconvolgendo le attese di quanti vedono allungarsi i tempi di uscita dal lavoro. Tale operazione si tradurrebbe per buona parte dei lavoratori pubblici e per moltissimi lavoratori della scuola in un’ennesima penalizzazione. Di fronte a disposizioni la cui legittimità è peraltro assai dubbia, ci chiediamo quale sia la logica che le informa, se non quella di un perduran-
te attacco al lavoro pubblico, per il quale evidentemente non vale il richiamo ai diritti acquisiti, solennemente invocati per fare salvi i vitalizi dei parlamentari. Attendiamo di conoscere come saranno formulate le ipotesi emendative su cui si sarebbe trovata l’intesa nell’ambito della maggioranza: in ogni caso riteniamo inaccettabile, e lo contrasteremo con forza, ogni intervento che scarichi in modo così pesante e discriminatorio sui lavoratori pubblici e della scuola i costi della manovra. Roma, 30 agosto 2011
Ricorsi precari Il tribunale di Milano continua ad accogliere i nostri ricorsi riconoscendo ai precari il diritto ad un risarcimento economico del danno per i contratti a tempo determinato fino al 2010/2011 ritenuti illegittimi, oltre al riconoscimento degli scatti di anzianità. Con il mese di settembre gli studi legali termineranno il deposito degli ultimi ricorsi presentati. Tutti gli interessati riceveranno per posta il testo della sentenza che li riguarda ovvero la data dell’udienza per coloro che non l’hanno ancora avuta fissata. Per chi è passato di ruolo in questi giorni il ricorso prosegue ugualmente perché relativo alla pregressa condizione di precariato.
2
Estate di “manovre” Nel giro di pochi giorni sotto la crescente pressione dei ripetuti attacchi speculativi che hanno visto in affanno le borse e destato allarme per la tenuta della Paese sui mercati internazionali sono stati emanati tre decreti leggi di cui due già convertiti in legge ed uno attualmente all’esame del parlamento. Su entrambi i provvedimenti la CISL ha svolto una pressante interlocuzione col Governo, puntando ad ottenere che le misure in corso di adozione fossero quanto più rispondenti a requisiti di equità e sostenibilità nella distribuzione dei sacrifici richiesti alla collettività. È infatti inaccettabile che questi si scarichino sulla consueta platea dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, senza intaccare aree di consolidato privilegio sempre meno sopportabili sul piano economico e sempre più intollerabili sul piano etico. Ci riferiamo al fenomeno dell’elusione e dell’evasione fiscale, che vede sottratte ogni anno risorse per quasi duecento miliardi di euro, e ai costi della politica, determinati da fattori che si intrecciano in modo perverso: un regime di emolumenti ben superiori alla media di quelli erogati negli altri Paesi, cui si somma la mole di privi-
legi di cui gode la classe politica e su cui da tempo sono accesi, ma senza apprezzabili esiti, i riflettori dei media. I provvedimenti contengono misure di specifico interesse per la scuola. Il decreto legge 70, cosiddetto decreto sviluppo, legge 106 del 12 luglio 2011 è quello che ha previsto il piano triennale di assunzioni in corso in questi giorni di fine agosto. Il decreto legge 98, cosiddetta manovra correttiva, legge 111 del 15 luglio 2011 ha ulteriormente bloccato il rinnovo del nostro CCNL fino al 2014. Resta valido il Decreto interministeriale n.3 del gennaio scorso che prevede lo sblocco degli scatti di anzianità per chi ne matura il diritto in gennaio 2012 e 2013. Il decreto legge 138 del 13 agosto 2011 è attualmente in parlamento è quindi ancora da emendare prevede lo slittamento di un anno del pensionamento dal 2012 di un anno rispetto al 31 agosto di compimento dei requisiti per lasciare il lavoro e proroga l’uscita d’ufficio per chi raggiunge i 40 anni di contributi.
MANOVRA CORRETTIVA Decreto legge 98 del 15 luglio Razionalizzazione Art. 19. (Razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica) Comma 4. Per garantire un processo di continuità didattica nell’ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall’anno scolastico 2011-2012 la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti compresivi per acquisire l’autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Comma 5. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. La norma mette incide sostanzialmente sul numero dei Dirigenti Scolastici e dei Dsga, mentre dovrebbe produrre effetti molto limitati per quanto riguarda le dotazioni del personale docente e ATA. Nessun accorpamento è stato ovviamente fatto per il primo settembre 2011mancando totalmente i tempi per le delibere di Comuni, Province e Regioni. L’incidenza sui Dirigenti Scolastici è accentuata anche dalla previsione di affidare in reggenza le istituzioni autonome con meno di 500 alunni, per le quali in ogni caso non verrebbe più prevista la figura del Dirigente.
Esonero vicari Comma 6. Il comma 4 dell’articolo 459 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall’articolo 3, comma 88, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è abrogato. La conseguenza è che i limiti minimi per la concessione di esoneri e semiesoneri sono ora soltanto quelli previsti dai commi 2 e 3 dell’art. 459 e cioè, rispettivamente: - 80 classi per l’esonero nelle scuole primarie. Non è previsto il semiesonero; - 55 classi per l’esonero nelle scuole secondarie e negli istituti comprensivi; in tali istituzioni è possibile un semiesonero con almeno 40 classi.
Organici del personale Comma 7. A decorrere dall’anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determi-
collegamento scuola milano
MANOVRE ESTIVE
Settembre 2011
nata nell’anno scolastico 2011/2012 in applicazione dell’articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall’anno 2012, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 dell’articolo 64 citato. Confermati quindi i parametri per la definizione degli organici del sostegno, che restano quelli previsti dalla legge 244/07 e le eventuali deroghe necessarie per assicurare la piena tutela dell’integrazione scolastica.
Riforma Invalsi e Ansas Comma 1. Al fine dell’attuazione, nei tempi stabiliti, del disposto di cui all’articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4undevicies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i commissari straordinari dell’INVALSI e dell’ANSAS avviano urgentemente un programma straordinario di reclutamento, da concludersi entro il 31 agosto 2012. L’INVALSI e l’ANSAS provvedono a realizzare il proprio programma di reclutamento nel limite della dotazione organica dell’ente nonché entro il limite dell’80% delle proprie entrate correnti complessive. La decorrenza giuridica ed economica delle assunzioni presso l’ANSAS decorre dal primo settembre 2012, data in cui il personale in posizione di comando presso l’ANSAS rientra in servizio attivo nelle istituzioni scolastiche. Dalla medesima data è soppresso l’ANSAS ed è ripristinato l’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) quale ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare. Sono conseguentemente abrogati i commi 610 e 611 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la soppressione degli ex IRRE. L’Istituto si articola in 3 nuclei territoriali e si raccorda anche con le Regioni. Comma 2. Successivamente alla conclusione del programma straordinario di reclutamento, all’INVALSI e all’INDIRE si applicano i limiti assunzionali di cui all’articolo 9 comma 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Comma 3. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono individuate, per il triennio 2012-2014, le risorse finanziarie conseguenti agli interventi di razionalizzazione previsti dal presente articolo, iscritte nello stato di previsione del predetto Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca a legislazione vigente, da destinare ad un apposito fondo da istituire nel medesimo stato di previsione finalizzato al finanziamento del sistema nazionale di valutazione. Le predette risorse confluiscono a decorrere dal 2013 sul “Fondo ordinario per gli enti e le istitu-
zioni di ricerca “ per essere destinate al funzionamento dell’INDIRE e dell’INVALSI con le modalità di cui al DLg.vo n. 204 del 1998. Corposo intervento di riordino di Invalsi ed ANSAS che viene soppresso con contestuale ripristino di Indire. Chissà se dopo cinque anni di continue modifiche questa sarà la soluzione definitiva!!!
Personale inidoneo Comma 12. Il personale docente dichiarato, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, su istanza di parte, da presentarsi all’Ufficio scolastico regionale entro 30 giorni dalla data di dichiarazione di inidoneità, assume, con determina del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale competente, la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. In sede di prima applicazione, per il personale attualmente collocato fuori ruolo ed utilizzato in altre mansioni, i 30 giorni decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il personale viene reimmesso in ruolo su posto vacante e disponibile, con priorità nella provincia di appartenenza e tenendo conto delle sedi indicate dal richiedente, sulla base di criteri stabiliti con successivo decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Le immissioni nei ruoli del personale amministrativo e tecnico sono comunque effettuate nell’ambito del piano di assunzioni previsto dalla normativa vigente in materia. Comma 13. Il personale di cui al comma 12 che non presenti l’istanza ivi prevista o la cui istanza non sia stata accolta per carenza di posti disponibili, è soggetto a mobilità intercompartimentale, transitando obbligatoriamente nei ruoli del personale amministrativo delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie, degli enti pubblici non economici e delle università con il mantenimento dell’anzianità maturata nonché dell’eventuale maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale pensionabile riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Comma 14. La mobilità di cui al comma 13 si realizza compatibilmente con le facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente per gli enti destinatari del personale interessato ed avviene all’interno della Regione della scuola in cui attualmente il personale è assegnato, ovvero in altra Regione, nell’ambito dei posti disponibili. Fortemente critici verso questa norma che cercheremo di rimuovere attraverso le prerogative contrattuali che su questa materia la CISL Scuola intende assolutamente rivendicare.
Manovra di ferragosto D.L. 13/8/2011, n. 138. Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo Titolo I. Disposizioni per la stabilizzazione finanziaria 16. Le disposizioni di cui all’articolo 72, comma 11, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano anche negli anni 2012, 2013 e 2014. 21. Con effetto dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole “anno scolastico e accademico” inserire la seguente: “dell’anno successivo”. Resta ferma l’applicazione della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del presente comma per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.
Passare dai tagli agli investimenti. Sui costi della politica attese deluse In queste condizioni di finanza pubblica e di clima politico era impensabile che la scuola uscisse del tutto indenne da una manovra volta a recuperare risorse per oltre quaranta miliardi di euro; il peso degli interventi previsti per il settore dell’istruzione potrebbe anche dirsi sopportabile, se non fosse che il comparto ha già pagato in questi anni un costo elevatissimo alle politiche di risanamento. Il fatto che non si prevedano ulteriori riduzioni di posti rispetto a quelli attivati nel 2011/12 può essere una prima risposta alle nostre ripetute richieste di porre fine a un’insostenibile politica di tagli agli organici. Lo stesso vale anche per l’esplicita conferma dei parametri attualmente vigenti per l’organico del sostegno, presupposto necessario per chi, come noi, punta a mantenere e consolidare le pratiche di integrazione che qualificano il nostro sistema scolastico. Interventi più consistenti attengono al dimensionamento della rete scolastica: al riguardo, rischia di essere riduttivo limitare la questione ad un mero ritocco di parametri numerici, trattandosi di una rivisitazione di modelli organizzativi che necessariamente chiama in causa le competenze di altri livelli istituzionali (regioni, province, comuni). Sul versante assunzioni, non è messo in discussione il piano triennale per la scuola previsto dal decreto sviluppo, di cui è imminente la conversione in legge. L’immediata copertura di tutti i posti vacanti e disponibili del personale docente e ATA resta l’obiettivo che vogliamo conseguire in tempo utile per l’avvio del prossimo anno scolastico. Su questo abbiamo chiesto al Governo di convocarci, ci attendiamo che lo faccia nel giro di pochi giorni.
All’ulteriore rinvio dei rinnovi contrattuali diciamo no, anche perché la contrattazione può essere fattore importante per migliorare la qualità del servizio, attraverso una valorizzazione delle professionalità legata ad un ottimale utilizzo delle risorse. Resta la necessità che di scuola si parli non soltanto in relazione a provvedimenti di emergenza economico finanziaria, vincolati al contenimento dei costi. Va invece assunto fino in fondo il concetto che la scuola e la formazione sono settori strategici su cui investire per accelerare l’uscita dalla crisi e offrire al Paese prospettive di crescita e sviluppo. Non possono essere comunque i lavoratori a sopportare, da soli, il costo del pur necessario risanamento della finanza pubblica. La CISL lo ha detto chiaramente, ogni richiesta di sacrifici al Paese può essere fatta solo a fronte di interventi chiari e credibili che assumano come obiettivo una maggiore equità fiscale, a partire dal recupero delle scandalose quote di evasione, l’eliminazione degli sprechi nell’utilizzo delle risorse pubbliche e un consistente abbattimento dei costi della politica. Su quest’ultimo punto, in particolare, le attese restano ancora una volta deluse, per l’evanescenza degli interventi annunciati, che risultano di assoluta irrilevanza e affidati, ancora una volta, a provvedimenti “a futura memoria”. Trasformare ingiustificati privilegi in “diritti acquisiti” da tutelare, quando la stessa cautela non si è usata ogni qual volta i lavoratori hanno visto rimettere in discussione, per esigenze di risparmio, le loro attese consolidate, aggiunge all’insufficienza dei provvedimenti anche un insopportabile tocco di sfrontatezza. Francesco Scrima segretario generale CISL Scuola
Sulle tredicesime una norma aberrante che va rimossa La manovra deve essere corretta nel segno dell’equità. È questo l’obiettivo che ci siamo dati e per questo stiamo lavorando intensamente. Questa è una fase nella quale vanno privilegiate le iniziative di proposta e confronto per ottenere le necessarie modifiche al testo di legge: al riguardo non hanno alcuna utilità azioni di pura protesta, che appaiono oltretutto fuori dalla realtà in un momento come questo. Per parte nostra abbiamo già evidenziato i punti di più evidente criticità della manovra rispetto ai lavoratori del pubblico impiego e della scuola, verso i quali si persiste in un atteggiamento di ingiustificato e inaccettabile accanimento. Le loro retribuzioni, vogliamo ricordarlo, sono state bloccate ai livelli del 2009 dalla manovra del 2010. Non è pensabile che possano subire alcuna decurtazione, come potrebbe avvenire se rimanesse in piedi l’ipotesi aberrante di un taglio delle tredicesime. È, di tutte le misure, quella più odiosa e insopportabile, una sorta di “vendetta trasversale” che colpirebbe i lavoratori lasciando impuniti gli amministratori incapaci, veri responsabili di inefficienze e sprechi. È una norma che basta da sola a rendere impresentabile la manovra: diventa perciò indispensabile rimuoverla.
collegamento scuola milano
MANOVRE ESTIVE
Audizione al Senato (25 agosto 2011) su D. L. 138/2011 del Segretario Gen. della CISL Raffaele Bonanni La manovra del Decreto Legge n. 138 per complessivi 45 miliardi, aggiuntiva a quella di luglio, risponde alla necessità di mettere sotto controllo i conti pubblici, anticipando al 2013 il pareggio di bilancio, come richiesto in modo stringente dalla BCE per fare fronte alla crisi di fiducia e alla speculazione dei mercati finanziari. La scelta del rigore dei conti, a cui, secondo la CISL, un contributo dovrebbe venire anche da una significativa dismissione di immobili demaniali per ridurre il debito e quindi il costo da interessi e da una vendita delle frequenze televisive, è pienamente condivisa. Regioni, Province e Comuni partecipano alla manovra per 9,2 miliardi di euro nel biennio. La CISL non sottovaluta le possibili conseguenze sociali, ma ritiene per evitarle che gli amministratori debbano passare dal catastrofismo sulle prestazioni sociali e sui servizi locali, nonché sull’aumento delle imposte locali (liberalizzate dal 2012) e sulle tariffe, all’assunzione responsabile di un impegno forte alla razionalizzazione della spesa pubblica, alla riqualificazione del funzionamento delle pubbliche amministrazioni, con precisi piani industriali, come previsto nella manovra di luglio, alla liberalizzazione e privatizzazione dei servizi pubblici locali, ai tagli agli sprechi e ai costi della politica, che si annidano ovunque, iniziando comunque da quanto previsto dalla manovra. Sulla urgenza della riduzione dei costi della politica e di nuovi assetti istituzionali, che realizzino obiettivi di semplificazione, efficienza, minore spesa pubblica, la manovra improvvisa alcuni passi (su Province, Comuni, composizione di organismi, trattamenti e costi di aerei e auto) ma senza un disegno complessivo, senza tempi certi, senza neppure alcuna certezza sui risultati economici, non definiti nella Relazione finanziaria. Più netta è la scelta su liberalizzazioni e privatizzazioni dei servizi pubblici locali, che però vanno rese più esplicitamente vincolanti. La CISL ritiene che su costi e nuovi assetti le scelte debbono essere più determinate nel disegno, nei tempi e nei risultati economici, tenendo anche presente che si tratta di un “dominio” così ben presidiato da vanificare le scelte stesse! Sulle misure sociali la CISL • apprezza e sostiene il mantenimento delle pensioni di anzianità, la cui cancellazione risponderebbe solo all’esigenza di fare cassa; • è per il mantenimento della gradualità nel raggiungimento del requisito dei 65 anni per la pensione di vecchiaia delle donne nel privato, pur con la anticipazione 2015/2028; anche in questo caso la decorrenza immediata servirebbe solo a fare cassa; • sostiene la necessità, tenendo presente che i lavoratori pubblici sono già da tempo in regime di blocco contrattuale e del turn over, di una misura alternativa alla riscossione ritardata della loro buona uscita dopo due anni dal pensionamento di anzianità, deludente le aspettative di risparmio di una vita;
• è decisamente contraria al taglio della tredicesima mensilità per i dipendenti delle PP AA che non rispettino gli obiettivi di riduzione delle spese: non solo avrebbero amministratori e dirigenti incapaci ed irresponsabili, ma ne pagherebbero in solido le conseguenze delle inefficienze; l’alternativa è piuttosto che l’azione per realizzare economie di gestione nelle pubbliche amministrazioni determini effetti premiali per la contrattazione integrativa dei lavoratori pubblici. Nell’ambito del pubblico impiego è particolarmente positiva la conferma della stabilizzazione di 67 mila docenti e ATA nella scuola, tuttavia siamo particolarmente preoccupati per la finestra pensionistica dei lavoratori della scuola; • ritiene necessaria una misura alternativa nella manovra al ripristino del ticket per le visite specialistiche, in un contesto in cui la spesa sanitaria è stata tenuta fuori dalla manovra stessa. Sulle misure fiscali la CISL • valuta positivamente la tassazione al 20% delle rendite finanziarie e dei risparmi, mantenendo il 12,5% per i titoli pubblici; • ritiene che tutte le misure previste per combattere l’evasione debbano essere rafforzate, compresi la riduzione del contante consentito (2500 nella manovra) rispetto alla tracciabilità e il rigore delle sanzioni per professionisti ma anche lavoratori autonomi che non emettono fattura; • condivide la estensione ai dipendenti privati del contributo di solidarietà già deciso per i pubblici, del 5% e del 10%, l’uno per i redditi oltre i 90 mila euro e l’altro per quelli oltre i 150 mila; per il contributo di solidarietà dei lavoratori autonomi, rinviato ad una revisione degli studi di settore, dovrebbero essere assunti come riferimento più che i redditi denunciati, in un contesto di elevata evasione, lo stato patrimoniale. D’altro canto senza questa scelta di tassazione sul patrimonio dei lavoratori autonomi, confrontato con i redditi dichiarati o meno, è oggettivamente ingiusta la tassazione dei redditi oltre i 90 mila e i 150 mila, dei dipendenti pubblici e privati e dei pensionati, tutti con ritenuta alla fonte. In ogni caso, a fronte dei sacrifici richiesti a lavoratori e pensionati, che pagano tutti le tasse, un problema di equità non può essere enfatizzato solo rispetto al contributo di solidarietà per i redditi oltre 90 mila e 150 mila euro né ha senso l’assunzione, solo per il contributo su questi redditi, del problema del carico familiare. D’altro canto la CISL non condivide di individuare l’alternativa al contributo di solidarietà dei redditi alti in un aumento dell’IVA, che graverebbe, al di fuori di una riforma del fisco con la riduzione compensativa delle aliquote sui redditi di lavoratori e pensionati, soprattutto ancora una volta su questi redditi, già a rischio degli aumenti delle addizionali territoriali e locali. Per l’equità e per la crescita, secondo la CISL, decisiva è la riforma fiscale
con la riduzione del prelievo sul lavoro e su salari e pensioni, assicurando un minore costo del lavoro per la competitività, incrementando i consumi. Va dunque attuata subito la legge delega, per la quale le risorse devono venire: • da una manovra, appunto, sull’IVA, ben compensata dalla riduzione delle aliquote su salari e pensioni; • dal disboscamento (almeno 10 mld) rispetto al cumulo di tanti interessi corporativi dei 163 mld di agevolazioni fiscali; • dall’evasione fiscale, ad iniziare dall’IVA. È necessario l’utilizzo immediato delle risorse pubbliche e private disponibili per le infrastrutture, nelle reti energetiche e nei fondi europei del Mezzogiorno attraverso poteri sostitutivi. Le risorse dal fisco devono essere tutte restituite ai contribuenti onesti e per ridurre il costo del lavoro, riducendo la pressione complessiva. Rispetto alle politiche per la crescita la CISL • valuta positivamente il riconoscimento strutturale della misura di incentivazione fiscale al salario di produttività; • ritiene l’art. 8 pur da noi non richiesto, compatibile con gli accordi interconfederali del gennaio 2009 e del giugno 2011 in quanto da sostegno alla volontà delle parti di rafforzare la contrattazione territoriale ed aziendale ed attraverso queste le potenzialità che potranno sprigionare per la migliore e maggiore produttività per le aziende, per i salari, per l’economia nazionale; • Deve essere chiarito che nei contratti territoriali ed aziendali sottoscritti dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda, esse siano intese come rappresentanze sindacali aziendali previste dalla legge 300 ed Rsu previste dagli accordi interconfederali. Questo chiarimento è necessario per evitare destrutturazioni della rappresentanza, favorendo la nascita dei sindacati di comodo; • valuta positivamente le misure sul lavoro laddove affrontano finalmente in modo deciso il contrasto al lavoro sommerso prevedendo sanzioni
molto forti tra cui il carcere per chi compie reato di sfruttamento e nella parte in cui regolano in modo più stringente i tirocini per impedirne l’utilizzo abusivo, molto diffuso tra i giovani; • ritiene decisive per lo sviluppo, oltre quelle quadro per le liberalizzazioni delle professioni, le misure previste nella manovra sulle liberalizzazioni e privatizzazioni dei servizi pubblici locali, secondo la forte sollecitazione della BCE. Per la loro realizzazione occorre un monitoraggio e politiche di sollecitazione e premialità molto forti : Sull’articolo 17 – Disposizioni relative al CNEL, la CISL ha condiviso con CGIL, CISL, UIL, UGL e le associazioni imprenditoriali Confindustria, Rete imprese Italia, Alleanza delle Cooperative, ABI e ANIA la proposta di un emendamento sostitutivo, che vi si chiede di prendere in considerazione; in esso si condivide l’obiettivo di coinvolgere anche il CNEL nell’impegno di riduzione dei costi delle istituzioni e lo si rafforza intervenendo sul funzionamento e sulla struttura organizzativa del Consiglio. Si ritiene tuttavia che la riduzione prevista dei consiglieri, per evitare lo stravolgimento della natura stessa del Consiglio dell’economia e del lavoro come definita dall’articolo 99 della Costituzione, debba intervenire nella stessa proporzione su tutte le componenti (esperti, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, imprese, membri designati dai due Osservatori dell’Associazionismo e del Volontariato) e dar luogo ad un rinnovamento complessivo del Consiglio, senza soluzione di continuità. Contraddice l’obiettivo del risparmio ed è pertanto da cancellare il raddoppio da due a quattro dei vicepresidenti, come, d’altronde, è incomprensibile e insostenibile l’inserimento del segretario generale tra i componenti della stessa Assemblea. È opportuno, inoltre, contenere ulteriormente i costi di funzionamento con apposita previsione legislativa di sinergie con altri apparati pubblici (Istat, Banca d’Italia, Enti Previdenziali, Ministeri, ecc.) e con la soppressione di posizioni dirigenziali oggettivamente pletoriche.
Settembre 2011
3
PENSIONI Con la nota operativa n. 27 del 21 luglio u.s. l’INPDAP illustra le innovazioni introdotte in materia previdenziale con la recente “Manovra ” (D.L. n. 98/2011 convertito con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111). Le parti della circolare che interessano direttamente i lavoratori della scuola sono contenute nei paragrafi 3.2 e 3.4 di cui riportiamo di seguito una breve sintesi.
Requisiti Adeguamento dei requisiti prescritti per il diritto a pensione (art. 18, co. 4) Il sistema di adeguamento dei requisiti per il conseguimento del diritto a pensione previsto dall’articolo 12, commi 12-bis e 12-ter della legge n. 122/2010, è stato modificato anticipando al 1° gennaio 2013 l’adeguamento automatico dell’età pensionabile alla speranza di vita (individuato dall’Istat in 3 mesi) che era stato già programmato per il 2015. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2013 il cosiddetto sistema delle quote subisce la variazione riportata nella tabella seguente nella quale sono riportati, incrementati di 3 mesi, i nuovi requisiti anagrafici prescritti per i pensionamenti di vecchiaia e i requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva (Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004 n. 243) Anno
Requisito Anagrafico Pensione di Vecchiaia
Requisiti Pensione di Anzianità (Quote)
2013
65 anni e 3 mesi
(quota 97 e 3) 61 anni e 3 mesi di età +36 anni di contribuzione 62 anni e 3 mesi di età +35 anni di contribuzione
Questione finestre di uscita Accesso al trattamento pensionistico con il possesso del solo requisito della massima anzianità contributiva (art. 18, comma 22-ter, 22-quater, 22-quinquies). Riguardo l’accesso al trattamento pensionistico con il possesso del solo requisito della massima anzianità contributiva (40 anni), la nota INPDAP afferma con chiarezza che le nuove disposizioni introdotte (che aumentano progressivamente la durata della finestra mobile di un mese dal 2012, due mesi dal 2013 e tre mesi dal 2014) non si applica al personale della scuola per il quale viene confermata l’applicazione del comma 9, dell’art. 59 della legge 449/1997 con il quale si prevede come unica finestra di uscita l’inizio di ciascun anno scolastico (per coloro che maturano il requisito di 40 anni entro il 31 dicembre). TALE DISPOSIZIONE È INVECE ABROGATA DAL DECRETO 138 del 13 agosto all’esame del Parlamento che prevede lo slittamento al 31 AGOSTO dell’ANNO SUCCESSIVO. LA CISL SCUOLA SI STA BATTENDO CONTRO, con EMENDAMENTI ad hoc. ATTENDIAMO L’EVOLVERSI IN PARLAMENTO anche a fronte di ulteriori novità nel momento in cui andiamo in stampa.
PERSONALE INIDONEO Con tempestività degna di miglior causa il MIUR ha emanato oggi, 10 agosto, la CM Prot.AOODGPER6626 con la quale detta disposizioni per la presentazione delle istanze di inquadramento nei ruoli del personale ATA (profilo di assistente amministrativo o tecnico) da parte dei docenti dichiarati inidonei per motivi di salute. Anticipando considerevolmente i tempi che erano stati ipotizzati nel corso dell’incontro con i sindacati del 3 agosto scorso, la scadenza per le domande è fissata al 14 settembre. Le stesse potranno essere prodotte a partire dal 14 agosto in modalità cartacea, mentre solo dal 1° settembre dovrebbe essere data la possibilità di un invio con modalità web. Nella domanda, da compilarsi su apposito modulo, l’interessato deve dichiarare il profilo in cui chiede di essere inquadrato sulla base dei titoli posseduti, indicando ai fini della scelta della sede
fino a un massimo di due province. Per l’a.s. 2011/12 il personale sarà assegnato ad una sede provvisoria, passando a quella definitiva nell’anno successivo. Poiché nel citato incontro del 3 agosto avevamo manifestato tutte le ragioni del nostro dissenso su un’operazione che determina per il personale interessato gravi ripercussioni di ordine economico e giuridico, non possiamo che ribadirle, insieme alla richiesta che sulle modalità di inquadramento e di gestione della mobilità si apra immediatamente un tavolo negoziale, trattandosi di materie da disciplinare contrattualmente. È incredibile che al personale si chieda di produrre istanze “al buio”, addirittura senza poter esprimere alcuna preferenza per la sede di servizio se non quella, a dir poco generica, di una provincia. Ed è parimenti inconcepibile che la scelta debba essere fatta in condizioni che
non consentono di valutare minimamente le diverse opportunità che la legge prevede attraverso le procedure di mobilità intercompartimentale. Del tutto insufficiente, inoltre, la ventilata possibilità di vedere accolta in corso d’anno un’eventuale domanda di collocamento in pensione per chi ne avesse i requisiti: riteniamo infatti che ai docenti inidonei debba essere riconsegnata la facoltà di lasciare il servizio con diritto a pensione a prescindere dai requisiti posseduti, come sarebbe stato loro diritto al momento in cui ne veniva certificata l’inidoneità all’insegnamento. Chiediamo pertanto che il MIUR torni sui propri passi, sospendendo ogni decisione in merito alla utilizzazione dei docenti inidonei, anche al fine di evitare l’insorgere di un prevedibile diffuso contenzioso, e apra immediatamente il confronto e il negoziato con i Sindacati.
4
TOTALE DOCENTI Contingente su posto normale Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di I grado Scuola secondaria di II grado Sostegno Personale educativo
I contingente nomine retrodatate
II contingente nomine 2011/12
129 296 85 80 214 2
356 383 252 140 236 4
Assunzioni scuola media Codice I contingente classe nomine di concorso retroattive A028 A030 A032 A033 A043 A059 A245 A345 A445 A545
2 0 0 0 33 26 9 3 5 0
II contingente Codice I contingente nomine classe nomine 2011/12 di concorso retroattive 6 0 0 0 96 76 27 9 14 1
AB77 AC77 AG77 AH77 AI77 AJ77 AK77 AL77 AM77 AN77
2 1 2 0 0 1 0 0 1 0
II contingente nomine 2011/12 6 3 5 0 1 4 0 1 3 0
Assunzioni scuole superiori Codice I contingente nomine classe di concorso retroattive A001 A002 A007 A012 A013 A014 A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A027 A029 A031 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A042 A044 A047 A048 A049 A050 A051 A052 A053 A055 A057 A058 A060 A061 A065 A069 A071 A072
0 0 0 0 6 0 0 1 1 0 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 3 1 3 1 7 0 7 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
collegamento scuola milano
SPECIALE ASSUNZIONI
Settembre 2011
II contingente Codice I contingente nomine nomine classe 2011/12 di concorso retroattive 0 1 0 1 10 1 0 2 2 1 4 6 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 0 5 2 5 1 12 1 11 21 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1
A074 A075 A076 A246 A346 A446 A546 A646 C031 C032 C033 C034 C040 C050 C070 C080 C110 C130 C150 C200 C230 C240 C260 C270 C290 C300 C310 C320 C350 C370 C380 C450 C480 C490 C500 C510 C520 C555 C999 D610 D612 D613 D616 D618
0 0 0 0 11 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II contingente nomine 2011/12 1 0 0 0 16 13 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.M. n. 73 Oggetto: assunzioni a tempo indeterminato del personale scolastico per l’a.s. 2010/2011 e 2011/2012 – istruzioni operative. Si informa che è in corso di emanazione il provvedimento ministeriale, che sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato sul sito Internet e sulla rete Intranet, con il quale sono stati assegnati due contingenti, rispettivamente, di 30.300 unità per il personale docente ed educativo -di cui 10.000 a completamento della richiesta di assunzioni effettuata per l’anno scolastico 2010/2011, con retrodatazione giuridica al medesimo anno ed utilizzando per le assunzioni, per la quota parte del 50%, le graduatorie ad esaurimento vigenti nell’anno scolastico 2010/2011 - e di 36.000 unità di personale ATA, da autorizzare con le procedure previste dall’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato per l’ anno scolastico 2011/2012. Al fine del necessario anticipo dei tempi operativi si allegano, alla presente, le tabelle analitiche che evidenziano, per ciascuna provincia, la ripartizione - rispettivamente, per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per il sostegno, per il personale educativo e per il personale ATA - del numero massimo di assunzioni da effettuare, nonché le istruzioni operative in ordine alle modalità di conferimento delle nomine per il personale docente e le istruzioni relative al personale ATA, con l’avvertenza che non è possibile disporre le relative operazioni prima della data di effetti-
va emanazione del decreto in questione. Viene inviata, inoltre, la ripartizione degli specifici contingenti di assunzioni da effettuare nell’ambito delle province per le singole classi di concorso del personale docente. Al personale beneficiario dei contratti a tempo indeterminato sarà assegnata, per l’anno scolastico 2011/12, la sede provvisoria di servizio utilizzando, ovviamente, tutte quelle disponibili sino alla conclusione del medesimo anno scolastico, Il numero di contratti a tempo indeterminato, invece, resta comunque subordinato alla effettiva vacanza e disponibilità del corrispondente numero di posti nell’organico di diritto provinciale. La sede definitiva viene attribuita secondo i criteri e le modalità da determinare con il contratto sulla mobilità, relativo all’anno scolastico 2012/2013. Le assunzioni sui posti di sostegno saranno disposte sotto condizione di accertamento della regolarità formale e sostanziale del titolo di specializzazione. La suddivisione della dotazione di nomine del personale docente ed educativo in due contingenti, riferiti rispettivamente all’anno scolastico 2010/2011 ed all’anno scolastico 2011/2012, comporta che codesti Uffici, dovranno adottare, al riguardo, le seguenti direttive: a) la confluenza di unità di personale assegnate per l’anno scolastico 2010/2011, alla dotazione relativa all’anno scolastico 2011/2012, potrà avvenire esclusivamente nei casi di assoluta mancanza di aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie di competenza dell’anno scolastico 2010/2011; b) l’accettazione da parte di un aspirante di posto relativo al contin-
gente per l’anno scolastico 2010/2011, rende il medesimo aspirante non idoneo a conseguire ulteriori nomine, per lo stesso posto o classe di concorso, relativamente alla dotazione per l’anno scolastico 2011/2012, sia nella medesima che per altra provincia; c) è consentito, in via eccezionale, che in caso di rinuncia a nomina sulla per l’a.s. dotazione 2010/2011, l’aspirante rimanga in posizione utile per il conseguimento di nomina per il medesimo posto o classe di concorso, relativamente alla dotazione per scolastico l’anno 2011/2012, sia per la medesima che per altra provincia. Per il personale ATA per quanto concerne la mobilità professionale e in particolare per i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico e DSGA, i cui contingenti sono individuati rispettivamente dalla colonna B, F e I , saranno tempestivamente comunicate modalità operative per la stipula di contratti a tempo indeterminato, come già anticipato dalla nota 6583 del 5 agosto 2011 di questa Direzione generale. Analogamente, con riferimento ai profili professionali di assistente amministrativo e assistente tecnico, saranno diramate specifiche istruzioni per quanto concerne gli accantonamenti previsti per il personale inidoneo. Si richiama l’attenzione sull’urgenza di ultimare tutte le assunzioni entro il termine del 31 agosto 2011, previsto dall’art. 9, comma 19, della legge n. 106 del 12 luglio 2011. Per garantire la massima trasparenza delle operazioni, si prega di dare opportuna pubblicità ai contingenti da assegnare alle assunzioni e adeguata informativa alle OO.SS. sulle operazioni effettuate.
Nota n. 50 Oggetto: Precisazioni sulle assunzioni a tempo indeterminato: personale docente ed educativo Facendo seguito alla circolare n. 73 del 10 agosto u.s., con la quale è stato trasmesso il D.M. n. 74 in pari data, relativo alle assunzioni a tempo indeterminato del personale scolastico per l’a.s. 2010/2011 e 2011/2012, con la presente si forniscono ulteriori precisazioni a seguito di numerosi quesiti pervenuti. Rinuncia all’assunzione in ruolo dal contingente 2010/2011 Graduatorie concorsi La rinuncia alla nomina dal contingente 2010/11 consente di rimanere in posizione utile per le assunzioni da effettuare con il contingente 2011/12. Graduatorie ad esaurimento Ad integrazione del punto c) della C.M. 73 del 10 agosto 2011 si chiarisce che la rinuncia alla nomina dal contingente per le assunzioni 2010/11, effettuata in base alle graduatorie ad esauri-
mento valide per il citato anno, lascia impregiudicata la posizione dell’aspirante inserito nelle GAE compilate per l’a.s. 2011/2012, consentendo in tal modo l’immissione in ruolo anche per gli anni successivi alla tornata relativa all’anno scolastico 2011/12. Posti da utilizzare Le immissioni in ruolo, comprese quelle del contingente relativo all’a.s. 2010/2011, devono essere effettuate utilizzando i posti vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico, residuati dopo le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria previste dall’O.M. n. 64 del 21 luglio 2011, ovviamente nel limite di dette disponibilità. Scuola primaria Le immissioni in ruolo della scuola primaria devono essere effettuate attingendo dalla graduatoria generale e secondo la posizione nella stessa occupata, anche se riferite a posti di specialista di lingua inglese. Ne consegue che non si procede comunque alla immissione in ruolo qualora il profilo di insegnate di scuola primaria risulti in esu-
bero a livello provinciale. Art. 9, comma 21 del D.L. n.70/2011 convertito in legge 12.7.2011, n.106 Il comma 21 prevede che “i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall’anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia, dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità”. La suddetta disposizione si applica anche ai docenti nominati con retrodatazione giuridica al 2010/11, sia dalle graduatorie dei concorsi che da quelle ad esaurimento, in quanto anche nei confronti di tale personale l’assunzione è effettuata nell’anno scolastico 2011/12, a valere sul contingente programmato per gli anni 20112013: il comma 17 del citato D.L. n. 70/2011 stabilisce, infatti, che ”è definito un piano triennale per gli anni 20112013... il piano può prevedere la retrodatazione giuridica dall’a.s. 2010/2011 di quota parte delle assunzioni...”
collegamento scuola milano
SPECIALE ASSUNZIONI
Settembre 2011
Come cambiano i “gradoni” per i neo assunti Accordo del 19.11.2011 15 - 20
0-8
9 - 14
3-8
0-2 L’intesa prevede una modifica alla progressione di carriera, che consiste nella eliminazione della fascia stipendiale oggi prevista al compimento del terzo e fino all’ottavo; la modifica, che si applica solo ai neo assunti dal 1/9/2011, fa sì che la seconda posizione stipendiale si maturi al compimento del nono an-
no, quando si acquisisce la posizione 9-14, confermata nel suo attuale valore. Si segue da quel momento la normale progressione. Di seguito indichiamo una stima degli effetti prodotti, in determinate situazioni, dalla modifica ai percorsi di carriera. Ripetiamo che la modifica non riguarda chi oggi è già in servizio a tem-
* i successivi gradoni sono definiti dalle fasce 21-27 e 28-34. Con 35 anni si matura l'ultimo gradone
po indeterminato e non produce effetti per chi ha già almeno 10 anni di servizio da precario La tabella prende in considerazione ciò che accade a seconda dell’anzianità di servizio posseduta all’atto dell’immissione in ruolo (prima colonna). La seconda colonna indica quanto tempo separa il lavoratore
Docenti Anzianità maturata al 31.8.11 anni
periodo mancante per avere lo scatto
riduzione complessiva salario* docente docente docente scuola scuola secondo primaria media grado
10 9 8 7 6 5
0 8 mesi 1a+4m 2 anni 2a+8m 3a+4m
0 348,02 696,04 1.044,06 1.392,08 1.740,10
Anzianità maturata al 31.8.11 anni
periodo mancante per avere lo scatto
riduzione complessiva salario* collab. assist. dsga scolastico ammin e tecnico
10 9 8 7 6
1 anno 1a+8m 2a+4m 3 anni 3a+8m
289,40 482,33 675,27 868,20 1.061,13
0 385,97 771,93 1.157,90 1.543,87 1.929,83
dal conseguimento dello scatto previsto al compimento del nono anno di servizio. A seconda della durata di attesa, si determina il costo derivante dalla mancata attribuzione dello scatto oggi erogato dopo 3 anni e non più previsto per i neo assunti.
Docenti quanto vale il pre-ruolo 4 anni + due terzi: che vuol dire? Gli anni svolti prima dell’assunzione a tempo indeterminato vengono conteggiati, dopo il superamento del periodo di prova, in base ad un criterio che è lo stesso per i docenti e per il personale a.t.a.: vengono cioè riconosciuti per intero 4 anni, mentre per la parte eccedente i 4 si ha diritto a vederne riconosciuti solo due terzi. Esempio: 10 anni di pre ruolo valgono 4 anni più due terzi dei rimanenti 6; quindi sono in totale 8 gli anni che vengono riconosciuti. Se ad essi viene sommato l’anno di prova svolto dopo l’assunzione, si totalizzano i 9 anni che danno titolo ad accedere alla classe stipendiale 9 -14. Per questo il docente che ha già oggi 10 anni di pre ruolo non subisce alcuna penalizzazione. Per gli ata la situazione è leggermente diversa in quanto il periodo di prova dura solo tre mesi.
0 792,09 1.584,17 2.376,26 3.168,35 3.960,43
ATA
372,22 620,37 868,51 1.116,66 1.364,81
ecc.*
642,61 1.071,02 1.499,42 1.927,83 2.356,24
* La riduzione è calcolata per l’intero periodo nel quale non si percepisce l’aumento che sarebbe derivato dallo scatto eliminato nella nuova progressione. Ad es., per un docente di scuola media il minor beneficio è pari a 578,95 euro annui lordi, cioè 48,25 euro mensili lordi, da moltiplicare per i mesi necessari per la maturazione della nuova posizione stipendiale (anzianità di 9 anni). Da quel momento si prosegue con la normale progressione prevista dal CCNL.
DISPONIBILITÀ ATA Provincia MILANO
ass.amm. ass.tecnici 510 177
collab 2.472
dsga 149
cuoco 5
guard. 7
inf 0
az.agr. 1
totale 3321
CONTINGENTE ATA Assistente amministrativo Totale accantonamenti per inidonei 40% del contingente destinato a mobilità professionale (già detratta quota accantonamento per inidonei) 60% del contingente destinato a nomine in ruolo (già detratta quota accantonamento per inidonei) Totale contingente 2011/12 Assistente tecnico Totale accantonamenti per inidonei 40% del contingente destinato a mobilità professionale (già detratta quota accantonamento per inidonei) 60% del contingente destinato a nomine in ruolo (già detratta quota accantonamento per inidonei) Totale contingente 2011/12
60 184 266 450
7 69 101 170
Direttore servizi amministrativi Accantonamento per mobilità professionale
51
Collaboratore scolastico Contingente nomine 2011/12
2.395
Cuoco Contingente nomine 2011/12
5
Guardarobiere Contingente nomine 2011/12
7
Infermiere Contingente nomine 2011/12
0
5
Dalla prima pagina Comunicato CISL Scuola e Pubblico Impiego Pur prendendo atto che per la prima volta si mette mano ad una revisione dell’assetto istituzionale, le scelte contenute nel decreto si rivelano insufficienti, vaghe e generiche, prive per lo più di effetti immediati e quindi aperte a prevedibili rimaneggiamenti tali da limitarne o vanificarne la portata. I primi segnali si sono già colti in modo inequivocabile ed è purtroppo lecito attendersi, nei prossimi giorni, un loro proliferare a tutto campo. In questo senso è decisivo sottolineare che il risanamento dei bilanci pubblici, il rilancio della qualità dei servizi, la valorizzazione del lavoro pubblico al servizio dei cittadini passa dalla capacità di generare risparmi attraverso un ridisegno vero dell’organizzazione e dei livelli amministrativi. Ridisegno che si realizza non tanto con la soppressione degli enti, quanto con la riorganizzazione dei servizi: attraverso i consorzi di comuni, la creazione di sportelli unici, la riarticolazione territoriale degli enti. Sul fisco, è del tutto insufficiente l’impegno ad intaccare in modo deciso l’area dell’evasione fiscale: è positivo che siano state accolte le nostre richieste di portare al 20% la tassazione delle rendite e di abbassare la soglia della tracciabilità, ma ancora troppo vasta è l’area di chi sarà di fatto esentato, ancora una volta, dai sacrifici che toccheranno esclusivamente chi già oggi paga il dovuto, attraverso la ritenuta alla fonte sulle proprie retribuzioni. Una rigoroso contrasto dell’evasione, che consideri anche in modo adeguato la consistenza di patrimoni su cui manca alcun tipo di intervento, non risponde solo a criteri di doverosa equità, ma è quanto mai necessario per le ingenti risorse che consentirebbe di recuperare. Del tutto inaccettabili sono alcune delle misure che riguardano il lavoro pubblico, dalle quali traspare ancora una volta un atteggiamento punitivo verso lavoratori che già subiscono da anni gli effetti di pesanti interventi di riduzione della spesa (si vedano gli oltre 8 miliardi sottratti alla scuola in tre anni) e le cui retribuzioni, in assenza di rinnovi contrattuali, sono destinate a rimanere ancora per tempo sui valori del 2009. È sbagliato e iniquo che si possa anche solo immaginare di rivalersi sulle tredicesime dei dipendenti, il cui pagamento verrebbe a “slittare” qualora non si raggiungano gli obiettivi di efficienza delle amministrazioni. Una sorta di “vendetta trasversale” che colpirebbe i lavoratori lasciando impuniti gli amministratori incapaci, veri responsabili di inefficienze e sprechi. Diciamo no anche allo slittamento dei termini (da sei a ventiquattro mesi) previsti per la liquidazione del trattamento di fine rapporto a chi va in pensione per anzianità. Si tratta infatti di somme alle quali il dipendente ha diritto per la contribuzione cui è stato sottoposto in tutto l’arco della vita lavorativa e che, specie a retribuzioni non rivalutate, sono una risorsa su cui il lavoratore e la sua famiglia devono poter far conto in modo affidabile. Ferma contrarietà esprimiamo sulle disposizioni che introducono la possibilità di spostamenti del personale in ambiti territoriali molto estesi, oltretutto intervenendo in modo pesante su materie come la mobilità, la cui disciplina deve restare comunque affidata alla contrattazione. Prendiamo atto positivamente che è confermato il piano di assunzioni nella scuola, ottenuto grazie alla nostra iniziativa sindacale e che fino all’ultimo abbiamo difeso da ogni tentativo di rimettere in discussione le 67.000 nomine in ruolo già programmate per i prossimi giorni. Confermiamo l’impegno ad esigere la puntuale attuazione del piano anche negli anni successivi, pur in presenza di disposizioni che modificano i tempi di uscita dal servizio per chi matura i requisiti di accesso alla pensione. Condividiamo la preoccupazione che il taglio dei trasferimenti alle Regioni e agli Enti Locali, insieme ai tagli disposti dalle ultime tre finanziarie anche a Ministeri e amministrazioni centrali, possa determinare ricadute sulla qualità e la quantità dei servizi sociali erogati ai cittadini, vanificando quanto di positivo potrebbe derivare dall’assenza di interventi significativi a carico della sanità e delle fasce di reddito più deboli. Tuttavia è necessario che anche chi riveste ruoli di governo a livello locale sia attivamente impegnato nell’esercizio di un più attento e rigoroso controllo sull’efficienza della spesa, contribuendo per la parte che gli compete all’indispensabile azione di contenimento e ridimensionamento dei costi della politica. In questo senso è determinante la leva della contrattazione decentrata, che deve essere rilanciata in ogni posto di lavoro, così come previsto dall’accordo del 4 febbraio 2011. CISL FP e CISL Scuola, nel rinviare alle valutazioni che sulla manovra saranno assunte in termini più generali dalla Confederazione, si dichiarano già ora fermamente intenzionate a sostenere attivamente ogni iniziativa messa in campo dalla CISL per rivendicare le indispensabili modifiche ai provvedimenti governativi. Condividono l’orientamento già espresso dal segretario generale Bonanni circa la necessità di privilegiare, in una fase di così drammatica incertezza per le sorti del Paese, la via del dialogo, del confronto, della comune assunzione di responsabilità da parte di tutti i soggetti politici e sociali. Un’assunzione di responsabilità che non ci rende tuttavia meno esigenti nel rivendicare un diverso equilibrio, nel segno dell’equità, nella distribuzione dei pesi di una manovra così necessaria e urgente.
6
collegamento scuola milano
SPECIALE PRECARI
Settembre 2011
Conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo Prot. n. AOODGPER 6635 Roma, 10 agosto 2011
Oggetto: Anno scolastico 2011/2012 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo e ATA L’attribuzione delle supplenze in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento avviene secondo le relative disposizioni dell’art. 3, comma 2, e seguenti del Regolamento. Per le sanzioni connesse al mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro nel conferimento delle supplenze a livello provinciale trovano piena applicazione le disposizioni contenute nell’art. 8 del Regolamento che, al riguardo, con effetti relativi a tutto l’anno scolastico di riferimento, prevedono: 1 - la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento; 2 - la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche tramite la presentazione di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento; 3 - l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base della graduatoria ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento. Si richiama l’attenzione sul disposto dell’art. 3, comma 5, del citato Regolamento che consente, unicamente durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi contratti, che l’aspirante rinunci, senza alcun tipo di penalizzazione, ad una proposta contrattuale già accettata, relativa a supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, esclusivamente per l’accettazione successiva di proposta contrattuale per supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento. Il C.C.N.L. 2006-2009 ha previsto la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale. Si richiamano a tale proposito l’art. 25, c. 6, e l’art. 39, con particolare riguardo al c. 3. Alle suddette disposizioni si dà luogo tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 73 della .L. n. 133/2008. Posti di sostegno In relazione all’esigenza di avvalersi nella maniera più ampia di insegnanti in possesso del titolo di specializzazione per le attività didattiche di sostegno, il personale che ha titolo ad essere incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto che abbia conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno tardivamente rispetto ai termini prescritti dai provvedimenti relativi alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie di circolo e di istituto e che, pertanto, non ha titolo a figurare negli elenchi di sostegno viene inserito, a domanda, in coda agli elenchi di sostegno della fascia di pertinenza delle graduatorie di istituto, per le sedi scolastiche prescelte per l’a.s. 2011/2012. Il personale interessato dovrà inviare, ai fini suddetti, formale ri-
chiesta in carta libera indicando, nella forma e con le modalità dell’autocertificazione, i dati e i riferimenti utili per l’individuazione dell’avvenuto conseguimento del titolo di specializzazione. Tale domanda dovrà essere consegnata o inoltrata con raccomandata A/R, entro il termine perentorio del 26 agosto 2011, al Dirigente scolastico della scuola destinataria dei modelli A1, A2 , A2 bis di scelta delle istituzioni scolastiche per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto. Il citato Dirigente scolastico trasmetterà direttamente al sistema informativo il nominativo dell’interessato, qualora trattasi di aspirante incluso in seconda o terza fascia mentre invierà una comunicazione al competente Ufficio territoriale, perché quest’ultimo provveda all’acquisizione al sistema informativo del nominativo di colui che presenta la domanda, qualora trattasi di aspirante inserito in prima fascia. Per quanto riguarda le operazioni di attribuzione delle supplenze da parte dei competenti Uffici territoriali dell’U.S.R. e delle “scuole di riferimento”, si ribadisce l’esigenza, richiamata anche negli anni decorsi, di dare priorità alle supplenze relative ai posti di sostegno da assegnare agli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione; ciò sia per le particolari, più laboriose modalità di individuazione degli aventi titolo e di conferimento delle supplenze stesse, che al fine di assicurare tempestivamente il sostegno agli allievi disabili. Si rammenta che i docenti di cui all’art. 1, lettere a),b) e c) e art. 3, del D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005 “ricorrendone le condizioni, debbono stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato, con priorità,su posti di sostegno”, per cui, l’eventuale rinuncia a proposta di contratto su posto di sostegno consente l’accettazione di altre proposte di contratto esclusivamente per insegnamenti non collegati alle abilitazioni conseguite ex D.M. n. 21/2005. In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno compresi nelle graduatorie ad esaurimento, i posti eventualmente residuati sono assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le disponibilità, utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto, di prima, seconda e terza fascia, validi per l’a.s. 2011/2012; in caso di esito negativo si ricorre successivamente a quelli delle altre scuole della provincia secondo l’ordine di consultazione degli elenchi delle “scuole viciniori” e, in subordine, si attinge alle normali graduatorie degli aspiranti privi di titolo di specializzazione. È consentito lasciare una supplenza temporanea per accettare una supplenza sino alla nomina dell’avente titolo, esclusivamente per disponibilità relative a posti di sostegno. Con riguardo a supplenze conferite sia su posti di sostegno che su posti di insegnamento comune, quando al medesimo docente e sul medesimo posto sia attribuita prima una supplenza temporanea in attesa dell’avente titolo e poi una supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche, l’intero periodo assume il regime giuridico del provvedimento attribuito a titolo definitivo. Qualora si esauriscano gli elenchi dei docenti di sostegno della scuola in cui si verifica la disponibilità del posto, la scuola medesima, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 7,
comma 9, del Regolamento procede utilizzando gli elenchi delle altre scuole della provincia, secondo un ordine di consultazione delle predette scuole che osservi un criterio di viciniorità. Ove si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti privi di titolo di specializzazione i dirigenti scolastici individuano gli interessati mediante lo scorrimento della graduatoria di riferimento se trattasi di scuola dell’infanzia e primaria e tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie d’istituto secondo l’ordine prioritario di fascia se trattasi di scuola secondaria di primo grado o di secondo grado con gli stessi criteri adottati al riguardo per la formazione degli elenchi del sostegno previsti dall’art. 6, comma 1 del Regolamento, ulteriormente descritti dall’art. 6, comma 3, e seguenti, del D.D.G. 16 marzo 2007. Per quanto riguarda l’eventuale esaurimento della prima e della seconda fascia, dello specifico elenco dell’area disciplinare su cui debba disporsi la nomina, nella scuola secondaria di secondo grado, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Regolamento, si provvede tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari. Conferimento di ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del Regolamento le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza dell’istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento. La predetta istituzione scolastica provvede alla copertura delle ore di insegnamento in questione secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo - prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato - fino al limite di 24 ore settimanali come ore
aggiuntive oltre l’orario d’obbligo. Solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto. Attribuzione di ore di insegnamento per specialisti di lingua inglese nella scuola primaria Qualora a seguito della copertura totale dell’organico dei posti comuni residuino ore di lingua inglese in quanto non sia stato possibile in alcun modo assegnare le predette ore di insegnamento al personale docente titolare e/o in servizio nella scuola poiché il medesimo è risultato sprovvisto dei requisiti per il predetto insegnamento, le ore rimaste disponibili saranno assegnate ad aspiranti presenti nelle graduatorie di circolo in possesso dei requisiti previsti dall’art. 7, c.8, del Regolamento adottato con D.M. 13 giugno 2007, n. 131. Certificazione sanitaria di idoneità all’impiego e documentazione di rito Si richiama l’attenzione sulla disposizione di cui all’art. 9, comma 4, del Regolamento che prevede che la certificazione sanitaria di idoneità all’impiego debba essere prodotta una sola volta nel periodo di vigenza delle graduatorie di circolo e di istituto, in occasione dell’attribuzione del primo contratto di lavoro. È ritenuta comunque valida la certificazione eventualmente già presentata Sull’argomento si ritiene che, nei casi di difficoltà di reperimento di certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, sia ammessa anche la presentazione di apposita certificazione rilasciata dal medico di base dell’interessato e ciò anche in considerazione della disposizione di cui all’art. 37 della L. 133/08 che preannuncia sostanzialmente l’abolizione di tale onere di certificazione nella fase di assunzione. Circa la presentazione della documentazione di rito si richiamano gli artt. 46, 71, 72, e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. Personale ATA Conferimento supplenze annuali e fino al termine dell’attività didattica L’art. 1, comma 1, del Regolamento approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che i posti di personale
A.T.A., fatta eccezione per quelli del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi, che non è stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato, sono coperti con il conferimento di supplenze annuali (lett. a) o di supplenze temporanee sino al termine dell’attività didattica (lett. b). Ai fini predetti si utilizzano, ai sensi dell’art. 4, comma 11, della legge n. 124/99, le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/94 e, in caso di esaurimento delle stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35. Si sottolinea che, solo in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/94 e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35, le eventuali, residue disponibilità sono assegnate dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie di circolo e d’istituto, con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine dell’attività didattica. Le nomine così conferite decorrono dal giorno dell’assunzione in servizio e producono i loro effetti fino al termine delle attività didattiche, come disposto dall’art. 1, comma 6 del Regolamento sulle supplenze, emanato con D.M. 13.12.2000, n. 430. L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine dell’attività didattica, non preclude all’aspirante, di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale , sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche. Per la sostituzione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nel caso di posti vacanti e disponibili, come già precisato con la nota prot. n. 1771, del 27.6.2003, dovranno essere utilizzate le graduatorie degli ex responsabili amministrativi di cui all’art. 7 del D.M. n. 146/2000. Per la copertura di altri posti eventualmente disponibili, o residuali dopo l’operazione del precedente periodo, si dovrà procedere secondo le indicazioni già fornite con nota prot. 6568 del 5 agosto 2011 di questa Direzione generale. Conferimento supplenze su posti part-time Ai fini dell’attribuzione di contratti a tempo determinato con prestazione di lavoro a tempo parziale si applicano l’art. 44, c.
8, e l’art. 58 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, tenuto conto delle disposizioni dettate dall’art. 73 del D.L. n. 112/2008, convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008. Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Più disponibilità derivanti da part-time, relative allo stesso profilo professionale, possono concorrere, ai sensi del comma 1 dell’art. 4 del Regolamento, alla costituzione di posti a tempo pieno; ciò anche nel caso in cui tali disponibilità non si creino nella stessa istituzione scolastica. È appena il caso di precisare che, ai fini predetti, si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/94 e, in caso di esaurimento, gli elenchi e le graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35. Esaurite le predette operazioni, le disponibilità residue saranno utilizzate dai dirigenti scolastici secondo quanto contemplato dal D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata fino al termine delle attività didattiche. Disposizioni particolari Qualora dopo lo scorrimento di tutte le graduatorie, ivi comprese quelle di circolo e di istituto, occorra ancora procedere alla copertura di posti di personale docente, i competenti dirigenti scolastici dovranno utilizzare le graduatorie delle scuole viciniori. Esaurita tale possibilità i medesimi Dirigenti Scolastici potranno fare ricorso a personale, sempre fornito di titolo idoneo, che abbia presentato istanza di messa a disposizione. Per la sostituzione del personale ATA temporaneamente assente, i Dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell’articolo 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430. Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, accertata la necessità, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
Mobilità professionale personale ATA (ex art. 1, comma 2, sequenza contrattuale 25 luglio 2008) – accantonamento posti per a.s. 2011/2012 Il 14 luglio u.s. è stata sottoscritta, tra questo Ministero e le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente Contratto del comparto scuola, un’Ipotesi di Intesa per disciplinare l’attribuzione della mobilità professionale al personale ATA. Tale Intesa contempla che le graduatorie definitive formulate ai sensi dell’articolo 9 del ccni 3 dicembre 2009, con il quale è stata disciplinata la mobilità professionale ATA in prima applicazione, siano utilizzabili anche per la mobilità professionale relativa al prossimo anno scolastico. Come noto, in tali graduatorie è ancora collocato, senza aver ricevuto la nomina, un numero di aspiranti sostanzialmente analogo a quello dei nominati all’inizio del corrente anno scolastico in quanto all’espletamento dell’intera procedura
concorsuale, fu avviato un contingente di personale di misura doppia rispetto alle nomine conferibili per i due anni scolastici di riferimento (2009/2010 e 2010/2011). Di conseguenza, appare fondato prevedere, sempre compatibilmente con i contingenti di nomine che saranno autorizzati e subordinatamente al riscontro positivo delle certificazioni di legge, che gli aspiranti inclusi nelle graduatorie in parola potranno presumibilmente risultare destinatari della mobilità professionale per il prossimo anno. A tal fine, ma anche nella fondata considerazione che tali nomine non potranno essere effettuate prima dell’inizio del prossimo anno scolastico, si evidenzia la assoluta necessità di procedere all’accantona-
mento dei posti necessari per la mobilità professionale. Sui posti accantonati, le SS.LL. disporranno il conferimento di nomine di supplenti “…fino all’arrivo dell’avente diritto…” (articolo 40, comma 9, legge 449/97). La quantificazione delle nomine dei supplenti risulta desumibile dal numero di aspiranti ancora collocato nelle graduatorie per la mobilità, rapportato all’elenco già inviato con la nota dell’ottobre del 2010 nonché alle immissioni in ruolo per mobilità professionale 2011/2012. Al riguardo, si precisa che con la massima tempestività saranno comunicati i contingenti eventualmente approvati per la mobilità professionale 2011/2012 nonché le risultanze della certificazione richiesta, in ordine alla suindicata Ipotesi di Intesa.
collegamento scuola milano
SPECIALE PRECARI - TFA
Settembre 2011
Scuola infanzia e primaria
Scuola secondaria di I grado
Scuola secondaria di II grado
Definizione della disponibilità per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria
Definizione della disponibilità per TFA e corsi di laurea magistrali per il prossimo anno accademico
Definizione della disponibilità per TFA nel prossimo triennio
L’articolo 9 comma 17 della Legge 111/2011 ha previsto l’immissione in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili esistenti per l’a.s. 2011/2012. Per gli anni 2012 e 2013 devono essere considerati soltanto come posti disponibili le cessazioni dal servizio. Le cessazioni sono calcolate tenendo conto di: 1. Il raggiungimento dei limiti di età per il pensionamento; 2. La stima delle cessazioni dal servizio per cause diverse dal raggiungimento dei limiti di età calcolata sulla base della serie storica dei cessati nel precedente quinquennio. È da sottolineare che anche in questo secondo caso il fattore età incide nel calcolo; per cui nelle regioni in cui i docenti hanno un’età media più elevata risulta maggiore la propensione alla cessazione dal servizio. Si cita come esempio il dato della Sicilia, età media 53, e della Lombardia, età media 51, per cui conseguentemente si prospettano flussi di uscita differenti. Ecco la disponibilità per i corsi di laurea in scienze della formazione per i primi tre anni di programmazione in Lombardia: Primo anno di programmazione 646 646 Secondo anno di programmazione Terzo anno di programmazione 647 I posti per la formazione resi disponibili dal 50% delle cessazioni sono calcolati stimando che, in media, nei prossimi cinque anni, le cessazioni degli insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria si attestino al valore di circa 8.000 unità all’anno: il 50% dell’ammontare complessivo delle cessazioni è destinato per legge agli aspiranti inclusi nelle graduatorie a esaurimento, il restante 50 per cento resta appannaggio dei corsi di laurea in scienza della formazione primaria, pur al netto degli esuberi provinciali. Infatti, nelle province in cui ci sia esubero, quest'ultimo è stato sottratto alla stima delle cessazioni. La disponibilità totale per il fabbisogno si ottiene, poi, sommando ai posti per la formazione resi disponibili dal 50% delle cessazioni l’incremento del 40%, che comprende: il tasso di abbandono degli iscritti durante i corsi, 10%, e il fabbisogno delle scuole paritarie, 30%. Il valore della disponibilità totale per il fabbisogno è stato poi equamente ripartito nei tre anni di programmazione dei corsi. Disponibilità per i corsi di laurea in scienze della formazione per i primi tre anni di programmazione in Lombardia: Milano "Cattolica" 300 Milano "Bicocca" 400
L’articolo 9 comma 17 della Legge 111/2011 ha previsto l’immissione in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili esistenti per l’a.s. 2011/2012. Per gli anni 2012 e 2013 devono essere considerati soltanto come posti disponibili le cessazioni dal servizio. Le cessazioni sono calcolate tenendo conto di: 1. Il raggiungimento dei limiti di età per il pensionamento; 2. La stima delle cessazioni dal servizio per cause diverse dal raggiungimento dei limiti di età calcolata sulla base della serie storica dei cessati nel precedente quinquennio. È da sottolineare che anche in questo secondo caso il fattore età incide nel calcolo; per cui nelle regioni in cui i docenti hanno un’età media più elevata risulta maggiore la propensione alla cessazione dal servizio. Si cita come esempio il dato della Sicilia, età media 53, e della Lombardia, età media 51, per cui conseguentemente si prospettano flussi di uscita differenti.
Ecco la definizione della disponibilità per i TFA e i corsi di laurea magistrale in Lombardia (posti normali): Primo anno di programmazione TFA 321 Secondo anno di programmazione TFA 321 Terzo anno di programmazione TFA 151 I posti per la formazione resi disponibili dal 50% delle cessazioni sono calcolati stimando che, in media, nei prossimi cinque anni, le cessazioni dei docenti della scuola secondaria di I grado si attestino al valore di circa 6.500 unità all’anno: il 50% dell’ammontare complessivo delle cessazioni è destinato per legge agli aspiranti inclusi nelle graduatorie a esaurimento, il restante 50% resta appannaggio dei corsi di laurea magistrale e dei TFA, pur al netto degli esuberi provinciali. La disponibilità totale per il fabbisogno si ottiene, poi, sommando ai posti per la formazione resi disponibili dal 50% delle cessazioni l’Incremento del 40%, che comprende: il tasso di abbandono degli iscritti durante i corsi, 10%, e il fabbisogno delle scuole paritarie, 30%. Per le province in cui l'esubero relativo a una determinata classe di concorso ecceda il 50% della stima delle cessazioni, al punto che, nonostante l'Incremento del 40%, il valore della disponibilità totale per il fabbisogno risulti negativo, quest'ultimo è stato azzerato, in modo da non alterare la somma algebrica delle disponibilità provinciali, regione per regione. Il valore della disponibilità totale per il fabbisogno è stato poi ripartito nei tre anni di programmazione dei corsi come segue: • un terzo del totale è riservato ai TFA del primo anno di programmazione; • un terzo ai TFA del secondo anno di programmazione; • la metà del terzo che rimane è assegnata ai TFA del terzo anno di programmazione; • e, infine, la restante metà ai corsi di laurea magistrale.
Entro il 20 settembre per i corsi di laurea della scuola secondaria di I grado le Università faranno pervenire l’offerta formativa che sarà incrociata con i dati disaggregati per classi di concorso. I risultati saranno, pertanto, pubblicati successivamente. Per l’organizzazione dei TFA i dati disaggregati per classi di concorso dovranno essere incrociati con le proposte che entro il 5 ottobre, le università faranno pervenire. I risultati saranno, pertanto, pubblicati successivamente.
Comunicazione sui dati per l’avvio dei corsi di laurea e dei TFA Il sistema informativo del MIUR ha definito i dati relativi al fabbisogno di insegnanti nei prossimi anni per i diversi livelli scolastici. Con le recenti immissioni a ruolo, nei prossimi anni i posti disponibili saranno solo quelli che deriveranno dai pensionamenti che sono stati calcolati sulla base dei parametri e delle regole attuali e tenendo conto della presenza degli insegnanti soprannumerari. I contingenti così ottenuti per ogni livello scolastico sono stati ampliati del 40% in modo da poter rispondere non solo al fabbisogno delle scuole statali ma anche delle scuole paritarie. Le tabelle allegate rappresentano il risultato di queste elaborazioni. Per consentire alle Università l’avvio fino
dal prossimo anno accademico dei corsi di laurea per conseguire l’abilitazione sia per la scuola dell’infanzia e primaria sia per le scuole secondarie di primo grado e dell’avvio dei TFA sia nelle scuole di primo che di secondo grado, i dati previsionali contenuti nelle tabelle allegate vengono trasmessi dalla Direzione dell’Università agli Atenei. Per quanto riguarda il corso di laurea per conseguire l’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria, i dati sono già stati incrociati con l’offerta formativa delle Università. Dei 5.611 posti disponibili è stato possibile attivare corsi per 5.151 studenti proprio in base all’offerta formativa presentata dagli Atenei. Per quanto riguar-
da invece la scuola secondaria di primo grado l’incrocio tra i dati e l’offerta formativa sarà possibile solo dopo il 20 settembre termine ultimo per l’offerta formativa delle Università. Analogamente per i corsi di TFA delle secondarie di primo e secondo grado, si dovrà attendere i primi di ottobre per avere la mappa completa dei corsi per le principali classi di concorso dopo cioè che le Università avranno fatto pervenire l’offerta formativa. Naturalmente trattandosi di dati previsionali nel caso in cui si determinassero variazioni per quanto riguarda le cessazioni dal servizio, i dati potranno essere oggetto di variazioni compensative per i prossimi anni accademici.
7
L’articolo 9 comma 17 della Legge 111/2011 ha previsto l’immissione in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili esistenti per l’a.s. 2011/2012. Per gli anni 2012 e 2013 devono essere considerati soltanto come posti disponibili le cessazioni dal servizio. Le cessazioni sono calcolate tenendo conto di: 1. Il raggiungimento dei limiti di età per il pensionamento; 2. La stima delle cessazioni dal servizio per cause diverse dal raggiungimento dei limiti di età calcolata sulla base della serie storica dei cessati nel precedente quinquennio. È da sottolineare che anche in questo secondo caso il fattore età incide nel calcolo; per cui nelle regioni in cui i docenti hanno un’età media più elevata risulta maggiore la propensione alla cessazione dal servizio. Si cita come esempio il dato della Sicilia, età media 53, e della Lombardia, età media 51, per cui conseguentemente si prospettano flussi di uscita differenti. Ecco la definizione della disponibilità per i TFA in Lombardia (posti normali): Primo anno di programmazione TFA 461 Secondo anno di programmazione TFA 453 453 Terzo anno di programmazione TFA I posti per la formazione resi disponibili dal 50% delle cessazioni sono calcolati stimando che, in media, nei prossimi anni, le cessazioni dei docenti della scuola secondaria di II grado, per le classi di concorso considerate, si attestino al valore di circa 8.600 unità all’anno: il 50% dell’ammontare complessivo delle cessazioni è destinato per legge agli aspiranti inclusi nelle graduatorie a esaurimento, il restante 50% resta appannaggio dei TFA, pur al netto degli esuberi provinciali. La disponibilità totale per il fabbisogno si ottiene, poi, sommando ai posti per la formazione resi disponibili dal 50% delle cessazioni l’Incremento del 40%, che comprende: il tasso di abbandono degli iscritti durante i corsi (10%) e il fabbisogno delle scuole paritarie (30%). Per le province in cui l'esubero relativo a una determinata classe di concorso ecceda il 50% della stima delle cessazioni, al punto che, nonostante l'Incremento del 40%, il valore della disponibilità totale per il fabbisogno risulti negativo, quest'ultimo è stato azzerato, in modo da non alterare la somma algebrica delle disponibilità provinciali, regione per regione. Il valore della disponibilità totale per il fabbisogno è stato poi equamente ripartito nei tre anni di programmazione dei TFA. Per l’organizzazione dei TFA, i dati disaggregati per classi di concorso dovranno essere incrociati con le proposte che, entro il 5 ottobre, le università faranno pervenire. I risultati saranno pertanto pubblicati successivamente.
collegamento milano scuola Mensile della CISL Scuola Territoriale di Milano Via Tadino, 23 - 20124 Milano Tel. 02 2046211 - Fax 02 29524326 Dir. Rita Frigerio Dir. resp.: Fulvio Benussi Registrazione Tribunale di Milano n. 80 del 26/2/2001 Stampa: A.G. Bellavite srl - Missaglia (LC)
8
ASSENZE Modifica delle norme sui congedi, aspettative e permessi È stato pubblicato sulla G.U. n. 173 del 27 luglio 2011 il D.lgs. 18 luglio 2011, n. 119 “Attuazione dell’articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi”, che entrerà in vigore l’11 agosto 2011. Il provvedimento è stato adottato in attuazione di quanto disposto dall’art. 23 della legge 4 novembre 2011, n. 183 (Collegato lavoro), che delegava il Governo a emanare disposizioni in materia di congedi, aspettative e permessi dei dipendenti sia pubblici che privati e introduce le seguenti modifiche alla normativa vigente. Flessibilità del congedo di maternità L’art. 2 modifica l’art. 16 del D.lgs. n. 151/2001. Si prevede che, in caso di interruzione spontanea o terapeutica successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, in presenza di conferma del medico specialista del SSN o del medico convenzionato, la lavoratrice ha facoltà di riprendere in qualunque momento l’attività lavorativa. Congedo parentale prolungamento per i genitori di bambini disabili L’art. 3 modifica l’art. 33 del D. lgs. n. 151/2001. Alla lettera a) si prevede che per ogni minore con handicap, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, ha diritto, entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale. Il periodo, potrà essere fruito in misura continuativa o frazionata, per un massimo di tre anni, comprensivo dei periodi di congedo parentale di cui all’art. 32 (6 mesi per la madre, 7mesi per il padre, 11 mesi per entrambi). Il prolungamento del congedo spetta anche se il bambino è ricoverato a tempo pieno in istituto specializzato qualora i sanitari richiedano la presenza dei genitori. La lettera b) prevede l’abrogazione del comma 4 dell’art. 32 del D.lgs. n. 151/2001 (diritto a fruire del congedo parentale). Congedo e permessi per assistenza all’handicap L’art. 4 modifica l’art. 42 del D. lgs. n. 151/2001. Il comma 1) lettera a) dispone che i genitori, anche adottivi, possono fruire alternativamente dei tre giorni di permesso di cui all’art. 33 comma 3. Il comma 1 lettera b) sostituisce, in toto, il comma 5 dell’art. 42, prevedendo che-Il congedo ed i permessi possono essere accordati ad un unico lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità -Il congedo non può superare, nell’arco della vita lavorativa, la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap. -Il congedo può essere fruito anche se la persona da assistere è ricoverata a tempo pieno, qualora lo richiedano i sanitari della struttura. -La richiesta di fruizione deve essere presentata al datore di lavoro che concede il congedo entro 60 giorni dalla richiesta e a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno (salvo che, come detto in precedenza, sia richiesta dai sanitari la presenza nella struttura del soggetto che presta assistenza). - Il congedo e i permessi possono essere accordati ad un unico lavoratore dipendente per
collegamento scuola milano
NOTIZIE
Settembre 2011
l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità; - Il congedo non può superare, nell’arco della vita lavorativa, la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap; - Il congedo può essere fruito anche se la persona da assistere è ricoverata a tempo pieno, qualora lo richiedano i sanitari della struttura; - La richiesta di fruizione deve essere presentata al datore di lavoro che concede il congedo entro 60 giorni dalla richiesta e a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno (salvo che, come detto in precedenza, sia richiesta dai sanitari la presenza nella struttura del soggetto che presta assistenza). Il diritto a fruire del congedo straordinario spetta: - ai due genitori, anche adottivi, che possono fruirne in maniera alternativa ma non cumulativa. Pertanto, ciascuno dei due genitori, laddove entrambi chiedano di fruire dei tre giorni di permesso mensile ai sensi dell’art. 33 comma 3 della legge 104, non potrà beneficiare per lo stesso figlio e per lo stesso periodo, delle due ore di riposo giornaliero (art. 33 comma 2), del prolungamento del congedo parentale (art. 33 c. 1) e del congedo straordinario, e viceversa. I riposi e permessi potranno essere cumulati esclusivamente con il congedo parentale e con il congedo per malattia del figlio; - al coniuge convivente del soggetto con handicap; - a uno dei figli conviventi, in caso di mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi; - a uno dei fratelli o sorelle conviventi, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi; - durante il periodo di congedo il lavoratore ha diritto a percepire una indennità corrispondente all’ultima retribuzione; - il periodo massimo di due anni è coperto da contribuzione figurativa fino ad un importo annuale massimo, che attualmente ammonta a 43.579,06 euro, rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT; - il periodo non è utile ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima e del TFR; - il congedo non é computato nell’anzianità di servizio, né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria ai sensi dell’art. 4 legge 53/2000. Aspettativa per dottorato di ricerca L’art. 5 modifica l’art. 2 della legge 476/1984 e stabilisce che: - i lavoratori dipendenti pubblici che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca o coloro che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico beneficiando del congedo, non hanno diritto al congedo stesso; - dopo il conseguimento del dottorato, qualora venga interrotto, nei due anni successivi, il rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, è dovuta la ripetizione delle somme percepite durante il congedo; - le norme in questione si applicano anche al personale dipendente dalla pubbliche amministrazioni, in riferimento all’aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva. Assistenza ai soggetti portatori di handicap L’art. 6 modifica l’art. 33 comma 3, della legge n. 104/92 in materia di assistenza a soggetti portatori di handicap grave. Possono beneficiare dei tre gior-
ni di permesso mensile: - entrambi i genitori naturali o adottivi, anche in maniera alternativa; - il coniuge; - il parente o l’affine entro il secondo grado (ad es.:nonni, nipoti, fratelli e sorelle) - i parenti ed affini di terzo grado (ad es.: zii e bisnonni) solo a condizione che i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. -entrambi i genitori naturali o adottivi, anche in maniera alternativa; -il coniuge; -il parente o l’affine entro il secondo grado (ad es.:nonni, nipoti, fratelli e sorelle) -i parenti ed affini di terzo grado (ad es.: zii e bisnonni) solo a condizione che i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Il lavoratore che usufruisce dei permessi e che risiede in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, ha l’obbligo di attestare, con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito. Ciò comporta che per distanze fino a 150 chilometri non sarà dovuta alcuna attestazione. Congedo per cure per invalidi L’art. 7 prevede che: - i lavoratori mutilati e invalidi civili con riconoscimento della riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento, possono fruire, anche in maniera frazionata, ogni anno, di un periodo di trenta giorni per cure; - la domanda dell’interessato deve essere corredata della relativa documentazione sanitaria rilasciata dalla struttura pubblica; - il periodo di congedo è escluso dal computo delle assenze per malattia e il trattamento economico è calcolato in base al regime delle assenze per malattia; - il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l’avvenuta effettuazione delle cure. -i lavoratori mutilati e invalidi civili con riconoscimento della riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento, possono fruire, anche in maniera frazionata, ogni anno, di un periodo di trenta giorni per cure; -la domanda dell’interessato deve essere corredata della relativa documentazione sanitaria rilasciata dalla struttura pubblica; -il periodo di congedo è escluso dal computo delle assenze per malattia e il trattamento economico è calcolato in base al regime delle assenze per malattia; -il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l’avvenuta effettuazione delle cure. Adozioni e affidamenti L’art. 8 modifica l’art. 45 del D.lgs. n. 151/2001: - Il comma 1 lettera a) stabilisce che le disposizioni riguardanti i riposi giornalieri della madre (art. 39), i riposi giornalieri del padre (art. 40), i riposi per parti plurimi (art. 41) possono essere fruiti entro il primo anno dell’ingresso del minore in famiglia. - Il comma 1 lettera b) stabilisce che le disposizioni di cui all’art 42 bis (Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche) si applicano entro i primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia indipendentemente dall’età del minore.
ATA ex enti locali La CISL Scuola scrive al ministro Gelmini Oggetto: Sentenza 7 giugno 2011 della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. On.le Signor Ministro, con sentenza del 7 giugno 2011, alla quale si fa espresso rinvio, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha riconosciuto la sostanziale violazione da parte dello Stato italiano del diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario transitato dagli Enti Locali, al trattamento economico spettante in base alla anzianità di servizio complessivamente maturata. La sentenza si conclude con l’invito al Governo e ai ricorrenti a presentare per iscritto entro un mese dal giorno in cui la decisione diventa definitiva le loro osservazioni in proposito e a notificare “qualsiasi accordo cui si potrebbe pervenire”. La scrivente Organizzazione Sindacale, in merito non può che ribadire la propria posizione a suo tempo assunta, a seguito del disposto dell’art. 3, comma 147, della legge 244/07 che
rinviava ad un apposito negoziato all’ARAN previsto per il rinnovo contrattuale relativo al biennio economico 2008-2009, la determinazione di termini e condizioni per la soluzione della questione. In tale contesto legislativo assumeva particolare rilievo politicosindacale l’o.d.g., votato in sede di approvazione della suddetta legge e fatto proprio dal Governo, che impegnava il Governo stesso “… a reperire le risorse necessarie per affrontare compiutamente in tale biennio il riconoscimento dell’anzianità di servizio del personale in oggetto”. Questa scelta appare ancora oggi quella più ragionevole e sensata, tenuto conto del prolungato confronto attivato con le controparti istituzionali nella ricerca di una equa e soddisfacente soluzione al vasto contenzioso giurisdizionale -definitivamente approdato alla Corte Costituzionale -il cui esito, per espressa ammissione della ri-
chiamata Sentenza, è risultato pesantemente influenzato da un intervento legislativo di “interpretazione autentica” (legge 266/05, art. 1, comma 218) ritenuto improprio e inopportuno che ha negato, di fatto, il diritto dei ricorrenti all’”equo processo” giuridicamente sancito dalle norme comunitarie. La Scrivente Organizzazione Sindacale esprime pertanto l’avviso che il Governo, su sollecitazione del MIUR, nel dare attuazione al disposto della Sentenza, data l’assoluta specificità del caso, si attivi -pur nell’attuale fase di moratoria contrattuale per l’avvio della suddetta sessione negoziale, per la quale la CISL rivendica quale condizione imprescindibile l’espressa indicazione e la conseguente messa a disposizione delle parti trattanti di specifiche risorse economiche, previamente individuate, necessarie a chiudere la vicenda. Certo dell’attenzione, si inviano distinti saluti.
CCNI sulle sperimentazioni Miur In data 12 luglio è stato sottoscritto il CCNI relativo all’erogazione dei compensi connessi alle sperimentazioni condotte dal MIUR su merito e premialità. Per quanto riguarda il progetto “Valorizza”, già concluso con l’individuazione dei docenti aventi titolo al compenso una-tantum, il contratto si limita a ridefinire l’entità dei compensi alla luce delle economie registrate a consuntivo e che hanno permesso di incrementare l’importo originariamente previsto nel progetto, portandolo da 2.500 a 3.000 euro lordi. Per quanto attiene al progetto “VSQ”, tuttora in corso, il CCNI stabilisce che le somme erogate alle singole istituzioni scolastiche saranno ripartite al personale docente e ata sulla base di criteri definiti dalla contrattazione di istituto. Si tratta, a nostro avviso, di un punto la cui portata politica, dati i tempi, non può considerarsi irrilevante. E’ chiaro che la firma del contratto non implica in alcun modo condivisione o corresponsabilità rispetto al contenuto di progetti definiti in piena autonomia dal MIUR, in esito ai quali il contratto interviene per la mera regolazione dei connessi aspetti retributivi. La storia di questi progetti dovrebbe essere, del resto, a tutti nota: essi scaturscono nell’ambito di scelte che hanno riguardato le modalità di utiliz-
zo di risorse originariamente destinate alla premialità e che sono state invece impiegate quasi interamente per il recupero degli scatti di anzianità. Davvero residuale la quota di risorse su cui il MIUR ha ritenuto di avviare le due sperimentazioni, rispetto alle quali la CISL Scuola si è sempre riservata e tuttora mantiene la più totale libertà di autonoma valutazione. Al riguardo, pur avendo dichiarato a suo tempo di apprezzare in linea di principio la scelta di affidare alle scuole la sperimentazione di procedure valutative, non abbiamo mancato di evidenziare le notevoli criticità riscontrate sia riguardo ai contenuti dei progetti che alle loro modalità di presentazione e gestione, fermo restando in ogni momento il rispetto delle scelte di adesione ai progetti fatte dalle scuole attraverso le deliberazioni dei collegi docenti. Per questo riteniamo priva di motivazioni plausibili la scelta di chi, come la Flc CGIL, non ha firmato il CCNI, ritenendo - a nostro avviso impropriamente - che ciò fosse indispensabile per ribadire le proprie posizioni di dissenso. Sulla mancata firma della Gilda, che pure aveva condiviso con noi il percorso vertenziale sulle modalità di recupero degli scatti, alla scarsa plausibilità si aggiunge qualche elemento di dubbia coerenza.
Indennità di funzioni superiori e di reggenza: incontro interlocutorio e deludente Si è svolto ieri presso il Dipartimento Economico del MIUR l’incontro scaturito dalla lettera unitaria dello scorso 14 giugno, nella quale le Organizzazioni Sindacali hanno chiesto ai responsabili del Dipartimento e della Direzione Generale del personale scolastico “di mettere in atto ogni azione” necessaria per la soluzione del problema derivante dalla mancanza di risorse da destinare al pagamento dell’indennità di funzioni superiori spettante ai docenti collaboratori con funzioni vicarie. Ricevuta la convocazione, ci si attendeva ragionevolmente che l’Amministrazione fornisse le misure assunte per la concreta soluzione del problema. Al contrario, abbiamo dovuto negativamente constatare e contestare l’assoluta inerzia dell’Amministrazione stessa con la conseguente riproposizione di una situazione di stallo, che si trascina ormai da due
anni, ulteriormente aggravata dalle affermazioni in proposito contenute nella nota 10773 dell’11.11.2010 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio del MIUR. L’unico (seppur modestissimo) “avanzamento” del confronto è consistito nell’ammissione esplicita da parte dei responsabili del Dipartimento che esiste indubbiamente il diritto al compenso da parte di chi viene chiamato a svolgere la funzione vicaria e che l’imputazione della relativa spesa non può gravare sul bilancio della scuola, ed in particolare sul FIS. Resta aperta (ed irrisolta), comunque, per l’Amministrazione la questione su chi e dove imputare questa spesa, con l’inevitabile coinvolgimento del Ministero dell’Economia e delle sue articolazioni territoriali. La riunione si è conclusa con l’impegno assunto dal Capo
Dipartimento di chiedere conferma all’ARAN del parere espresso nel 2003 sulla piena vigenza dell’art. 69 del CCNL 4.8.1995 - per noi assolutamente fuori discussione - sulla base della quale interloquire con il MEF per determinare le condizioni, le modalità e gli strumenti di “ripristino”, a carico della fiscalità generale, del compenso regolarmente erogato ai docenti-vicari, fino al 2007. Conclusione obiettivamente modesta, per non dire deludente, che abbiamo considerato del tutto interlocutoria, attendendo gli esiti dell’impegno assunto dall’Amministrazione di cui abbiamo segnalato ogni possibile urgenza. Ciò anche perché l’alternativa ad una positiva soluzione amministrativa non può che consistere nell’attivazione di una più che legittima e doverosa controversia di lavoro cui forniremmo ogni possibile sostegno.